Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 (BUR n. 73/2007)
Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 (BUR n. 73/2007) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO,
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
CAPO I - Disposizioni in materia di
difesa del suolo
Art. 1 - Regolazione delle
derivazioni in caso di eccezionali situazioni di piena o di
siccità.
1. In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di
intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed
eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il
rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a
infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta
regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone
comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province
interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1, tutte le derivazioni d’acqua,
comprese quelle in atto alla data di entrata in vigore della presente
legge, possono essere motivatamente regolate secondo le indicazioni
fissate dall’autorità competente al rilascio della
concessione, al fine di incidere sulla riduzione dei colmi di piena
ovvero di conseguire un’ottimale modulazione della risorsa idrica.
Delle regolazioni disposte va data tempestiva informazione alla struttura
regionale competente in materia di difesa del suolo e alla autorità
di distretto idrografico interessata. Per la diminuita attività
produttiva conseguente, il concessionario non avrà diritto alla
corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva una commisurata riduzione del canone
demaniale di concessione ove dovuta.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni.
Art. 3 - Regime indennitario
per la realizzazione di interventi per la riduzione delle piene.
(2)
1. Per la realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle
piene, i soggetti competenti individuati ai sensi dall’
articolo 70, commi 2
e 6 della
legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in
materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in
zone classificate sismiche” e successive modificazioni,
nell’ipotesi in cui non si proceda all’espropriazione,
dispongono la costituzione di servitù sulle aree interessate
dall’espansione delle acque.
2. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 1
devono essere trascritti ai sensi della normativa vigente.
3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle
servitù di cui al comma (
3)
, è corrisposta una indennità determinata in misura non
superiore a due terzi dell’indennità di esproprio calcolata
per la medesima area a termini della normativa in materia di
espropriazione.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri
di calcolo dell’indennità di cui al comma 3, tenuto conto, in
particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonché dei
volumi d’acqua previsti.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della
Commissione consiliare competente, da rendersi entro sessanta giorni dal
ricevimento, decorso il quale termine si prescinde dal parere stesso.
Art. 4 - Modifiche degli
articoli 82, 85 ed 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni.
1. Al comma 2 ter dell’
articolo 82 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni, dopo le parole:
“per uso
potabile” sono inserite le seguenti:
“, igienico
sanitario”.
2. Dopo il comma 2 ter dell’
articolo 82 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, sono
aggiunti i seguenti:
omissis (
4)
3. Dopo il comma 3 dell’
articolo 85 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
omissis (
5)
4. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’
articolo 87 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni,
è aggiunta la seguente:
omissis (
6)
CAPO II - Disposizioni in materia
di lavori pubblici
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’
articolo 138 bis della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni, le parole:
“contributi per il
funzionamento delle scuole materne non statali” sono sostituite
dalle parole:
“contributi alle scuole materne non
statali.”.
2. Al comma 2 dell’
articolo 138 bis della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni, dopo le parole:
“alla conservazione
ed alla manutenzione ordinaria” sono aggiunte le seguenti:
“e straordinaria”.
Art. 6 - Piani generali
triennali ed annuali degli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996,
n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica” e successive
modificazioni.
1. I piani generali triennali e i piani annuali di attuazione previsti
dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per
l'edilizia scolastica” e successive modificazioni sono predisposti
ed approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente
commissione consiliare.
Art. 7 - Modifiche degli
articoli 4 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37
“Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e
successive modificazioni.
Art. 8 - Adempimenti del Genio
civile regionale in materia di costruzioni in zone sismiche.
1. Il certificato previsto dall'articolo 62 del Decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”,
attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme
per le costruzioni in zone sismiche, è rilasciato dall'ufficio del
genio civile regionale sulla base del certificato di collaudo statico
ovvero, qualora non sia richiesta l'effettuazione del collaudo statico,
sulla base del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal
direttore dei lavori e munito del visto comunale dell’avvenuto
deposito.
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1997)” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’
articolo 78 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1997)” e successive modificazioni, sono
inseriti i seguenti:
omissis (
8)
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15
“Norme per la tutela e la valorizzazione delle ‘città
murate del Veneto’ ” e successive modificazioni.
1. All’
articolo 5, comma 1, della
legge regionale 16 giugno 2003, n. 15
“Norme per la tutela e la valorizzazione delle ‘città
murate del Veneto’ ” e successive modificazioni, le parole
“cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti
“settanta per cento”.
CAPO III - Disposizioni in materia
di ambiente
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni.
1. L’
articolo 12 della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni è sostituito dal seguente:
omissis (
9)
2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione
ambiente, conforme alle disposizioni dell’articolo 12 della
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente”e successive modificazioni, così come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, provvede con decreto il
Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge. I sei componenti esperti di nomina
consiliare della Commissione tecnica regionale sezione ambiente
attualmente insediata, in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad esercitare le funzioni loro proprie fino
alla scadenza della legislatura.
3. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
presente articolo, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la
Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data
d’entrata in vigore della presente legge.
4. Il provvedimento di cui all’undicesimo comma dell’articolo
12 della
legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo è approvato entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente
articolo.
Art. 12 - Modifica
all’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni.
Art. 13 - Modifiche alla
legge regionale 18
ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive
modificazioni.
Art. 14 - Modifica
all’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5
“Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del
servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali
ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e
successive modificazioni.
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
e successive modificazioni.
1. Il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’
articolo 75 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni
è sostituito dal seguente:
omissis (
22)
2. Dopo il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 75
della legge regionale e successive modificazioni è aggiunto il
seguente:
omissis (
23)
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 75 della
legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112” e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti:
omissis (
24)
4. Il comma 4 dell’articolo 75 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”e successive modificazioni è abrogato.
Art. 16 - Modifiche alla
legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e successive modificazioni.
1. La lettera g) del comma 1 dell’
articolo 4 della
legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e successive modificazioni, è abrogata.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’
articolo 6 della
legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e successive modificazioni, è inserita la seguente:
omissis (
25)
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 4, comma 1,
lettera e) della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive
modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, determina con proprio provvedimento i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, per l’effettuazione delle campagne di
attività, e per l’individuazione degli oneri di istruttoria
che vanno posti a carico del proponente.
Art. 17 - Disposizioni applicative
dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e successive modificazioni.
1. Per i progetti di interventi che prevedano l’escavazione e
l’esportazione dei materiali cui al comma 1 dell’articolo 186
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modificazioni, ovvero per i medesimi
progetti, ove già approvati alla data di entrata in vigore della
presente legge, l’utilizzo degli stessi materiali è consentito
senza la necessità della verifica analitica di cui al comma 3
dell’articolo 186, ed il previsto parere dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente di cui ai commi 1 e 5 del
medesimo articolo 186 si assume positivamente acquisito ed integrato nel
provvedimento di approvazione dell’autorità amministrativa
competente, a condizione che il soggetto proponente alleghi al progetto
dell’intervento - o, per i progetti già approvati, presenti
prima dell’inizio dei lavori di escavazione ed esportazione dei
materiali, alla medesima autorità - una dichiarazione con la quale
si attesta che i predetti materiali provengono da aree che non sono state
interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione
ambientale, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale
di cui al comma 3 del presente articolo ovvero, nelle more dell’
approvazione di tale deliberazione, dal provvedimento di cui al comma 4
del presente articolo. La dichiarazione deve essere integrata da
informazioni, anche storiche, e documenti descrittivi cartografici
relativi al sito oggetto di intervento. Il soggetto che esegue
l’intervento è tenuto a conservare presso la propria sede
legale la documentazione attestante la destinazione e la quantità
esportata di tali materiali.
2. Coerentemente col dettato del comma 1 dell’articolo 186 del
decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, gli
interventi manutentivi di piccola entità che prevedano
l’escavazione e l’esportazione dei materiali di cui al comma
1 dell’articolo 186, per l’esecuzione dei quali
l’approvazione di un progetto da parte dell’autorità
amministrativa competente non sia espressamente prevista, non sono
sottoposti al parere dell’Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente (ARPAV) di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 186
e la verifica analitica di cui al comma 3 del medesimo articolo 186 non
è necessaria, a condizione che il soggetto titolare
dell’intervento presenti all’Autorità amministrativa
comunale, prima dell’inizio dei lavori di escavazione ed
esportazione dei materiali, una dichiarazione con la quale si attesta che
i predetti materiali provengono da aree che non sono state interessate da
attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale, come
individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3
del presente articolo ovvero, nelle more dell’ approvazione di tale
deliberazione, dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
Il soggetto che esegue l’intervento è tenuto altresì a
conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la
destinazione e la quantità esportata di tali materiali.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva, previo
parere della competente commissione consiliare, una cartografia
predisposta dall’ARPAV secondo i criteri e le indicazioni contenuti
in apposita convenzione da sottoscriversi fra la stessa ARPAV e la
Regione del Veneto. La cartografia rappresenta la designazione e la
mappatura delle aree del territorio regionale che non sono mai state
interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ed
è predisposta all’esito di verifiche tecnico scientifiche da
parte dell’ARPAV sull’eventuale presenza di elementi
contaminanti nelle aree mappabili. Sono attività o eventi di
potenziale contaminazione, in particolare:
a) la presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse
che in uso, contenenti, o che in passato hanno contenuto, idrocarburi o
sostanze etichettate come pericolose, ai sensi della Direttiva 27 giugno
1967, n. 548/CEE, del Consiglio “concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
pericolose”, e successive modificazioni;
b) la localizzazione di impianti:
1) ricadenti nelle aree definibili come potenzialmente inquinate, secondo
i contenuti dell’Allegato A del decreto ministeriale 16 maggio
1989, “Criteri e linee guida per l'elaborazione e la
predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni
e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle
modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del DL 31 agosto 1987, n.
361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione
del DL 9 settembre 1988, n. 397”;
2) soggetti alla disciplina di cui agli articoli 6 e 8 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose”;
3) soggetti alla disciplina del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento”;
4) soggetti alla disciplina di cui al capo IV del titolo I della Parte
Quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati, del decreto legislativo n. 152/2006;
c) la presenza di impianti con apparecchiature contenenti
policlorodifenili, di cui al decreto legislativo. 22 maggio 1999, n. 209,
“Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;
d) la presenza di interventi di bonifica dei siti inquinati, di cui al
Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006;
e) la presenza di fonti di contaminazione da scarichi di acque reflue
industriali e/o urbane;
f) l’inclusione dell’area nella fascia limitrofa a strade di
grande comunicazione e/o in zone interessate da fenomeni
d’inquinamento ambientale diffuso.
4. Nelle more dell’approvazione della deliberazione della Giunta
regionale di cui al comma 3, continua a produrre efficacia, ai fini di
cui ai commi 1 e 2, l’individuazione delle aree come rappresentata
dal vigente provvedimento regionale in materia di terre e rocce da scavo,
che mantiene la sua efficacia per tutti gli aspetti non in contrasto con
le disposizioni del presente articolo.
5. Per i progetti di interventi che prevedano l’escavazione e
l’esportazione di materiali di cui al comma 1 dell’articolo
186 del decreto legislativo n. 152/2006, provenienti da aree diverse da
quelle di cui al comma 1 del presente articolo, qualora detti progetti
non siano sottoposti a valutazione d’impatto ambientale, il
previsto parere dell’ARPAV di cui ai commi 1 e 5 del medesimo
articolo 186 deve essere reso, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo
186, nel termine perentorio di trenta giorni. A tal fine il soggetto
proponente allega al progetto di intervento informazioni, anche storiche,
e documenti descrittivi cartografici relativi al sito oggetto di
intervento ed il soggetto che esegue l’intervento è tenuto a
conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la
destinazione e la quantità esportata di tali materiali. Nel caso di
accertata inerzia dell’ARPAV, il Presidente della Giunta regionale,
su istanza dell’interessato, assegna all’ARPAV inadempiente
un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentita
l’ARPAV, nomina un commissario ad acta, che provvede ad esprimere
in via sostitutiva il previsto parere.
6. L’escavazione e l’utilizzo di materiali di cui al comma 1
dell’articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006, provenienti
da aree soggette alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V,
Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, ove consentito dal medesimo
articolo 186, è disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed
approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo
stesso Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 18 - Disposizioni
transitorie in materia ambientale, a seguito dell’entrata in vigore
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e successive modificazioni.
1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino
della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i
comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e successive modificazioni, nonché le competenze
amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di
cui agli articoli 4, 5 e 6 della
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modificazioni.
Art. 19 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
1) Testo riportato dopo la lett.
b) dell’art. 13
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(
2) L’articolo 13 della
legge regionale 6
aprile 2012, n. 13 dispone che “Art. 13 - Istituzione di un
fondo per l’indennizzo dei danni da allagamento.
1. È istituito il fondo regionale per l’indennizzo dei danni
da allagamento, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo è destinato all’indennizzo dei danni cagionati a
seguito di utilizzo di aree private, da parte della Regione, ai fini
della laminazione di piene di corsi d’acqua qualora necessario per
la tutela dell’incolumità di persone, cose e infrastrutture.
3. Non sono riconosciuti i danni provocati in aree già asservite, in
via permanente, a funzioni di laminazione delle piene e sulle quali gravi
il vincolo di servitù di allagamento ai sensi dell’articolo 3
della
legge
regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in
materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare
che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
decorsi i quali si prescinde dal parere, determina le modalità di
presentazione delle domande per l’accesso al Fondo ed i criteri di
erogazione delle somme a titolo indennitario.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro
500.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per
la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2012.”.
(
3) Il riferimento non risulta
dal testo approvato e pubblicato nel BUR, deve intendersi al comma 1.
(
4) Testo riportato dopo il comma
2 ter dell’art. 82
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(
5) Testo riportato dopo il comma
3 dell’art. 85
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(
6) Testo riportato dopo lett. c)
comma 3 art. 87
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(
7) Articolo abrogato da lettera
d), comma 1 dell’art. 30
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .
(
8) Testo riportato dopo il comma
3 dell’art. 78
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
(
9) Testo riportato
all’art. 12
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(
10) Testo riportato
all’art. 65 ter
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(
11) Testo riportato dopo
lett. n) comma 2 dell’art. 3
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(
12) Testo riportato al comma
1 dell’art. 7 della
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(
13) Testo riportato alla
lett. a) comma 2 dell’art. 10
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(
14) Testo riportato alla
lett. i) comma 2 dell’art. 10
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(
15) Testo riportato alla
lett. a) comma 3 dell’art. 10
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(
16) Testo riportato
all’art. 12
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(
17) Testo riportato al comma
1 dell’art. 13
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(
18) Testo riportato al comma
6 dell’art. 13 della
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(
19) Testo riportato al comma
2 dell’art. 14
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(
20) Testo riportato dopo
l’art. 14 della
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(
21) Articolo abrogato da
lett. g), comma 1, art. 14
legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 .
(
22) Testo riportato al numero
3 della lett. a) del comma 1 dell’art. 75
legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 .
(
23) Testo riportato dopo il
numero 3 della lett. a) del comma 1 dell’art. 75
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 .
(
24) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’art. 75
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(
25) Testo riportato dopo la
lett. c) del comma 1 dell’art. 6
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
SOMMARIO
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Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20
(BUR n. 73/2007)
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DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN
MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
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CAPO I - Disposizioni in materia
di difesa del suolo
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CAPO II - Disposizioni in materia
di lavori pubblici
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CAPO III - Disposizioni in
materia di ambiente
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Art. 11 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e
successive modificazioni.
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Art. 12 - Modifica
all’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e
successive modificazioni.
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Art. 13 - Modifiche alla
legge
regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per
l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
(ARPAV)” e successive modificazioni.
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Art. 14 - Modifica
all’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n.
5 “Disposizioni in materia di risorse idriche.
Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione
degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni.
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Art. 15 - Modifica
dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
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Art. 16 - Modifiche alla
legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di
gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.
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Art. 17 - Disposizioni
applicative dell’articolo 186 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
successive modificazioni.
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Art. 18 - Disposizioni
transitorie in materia ambientale, a seguito dell’entrata
in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale” e successive
modificazioni.
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Art. 19 - Dichiarazione
d’urgenza.