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Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 (BUR n. 73/2007)

Legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 (BUR n. 73/2007) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

CAPO I - Disposizioni in materia di difesa del suolo

Art. 1 - Regolazione delle derivazioni in caso di eccezionali situazioni di piena o di siccità.
1. In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1, tutte le derivazioni d’acqua, comprese quelle in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere motivatamente regolate secondo le indicazioni fissate dall’autorità competente al rilascio della concessione, al fine di incidere sulla riduzione dei colmi di piena ovvero di conseguire un’ottimale modulazione della risorsa idrica. Delle regolazioni disposte va data tempestiva informazione alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e alla autorità di distretto idrografico interessata. Per la diminuita attività produttiva conseguente, il concessionario non avrà diritto alla corresponsione di alcun indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva una commisurata riduzione del canone demaniale di concessione ove dovuta.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera b) all’articolo 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”e successive modificazioni, è inserita la seguente:
omissis (1)
Art. 3 - Regime indennitario per la realizzazione di interventi per la riduzione delle piene. (2)
1. Per la realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, i soggetti competenti individuati ai sensi dall’articolo 70, commi 2 e 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni, nell’ipotesi in cui non si proceda all’espropriazione, dispongono la costituzione di servitù sulle aree interessate dall’espansione delle acque.
2. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 1 devono essere trascritti ai sensi della normativa vigente.
3. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma (3) , è corrisposta una indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell’indennità di esproprio calcolata per la medesima area a termini della normativa in materia di espropriazione.
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri di calcolo dell’indennità di cui al comma 3, tenuto conto, in particolare, della frequenza e della durata delle piene, nonché dei volumi d’acqua previsti.
5. Il provvedimento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento, decorso il quale termine si prescinde dal parere stesso.
Art. 4 - Modifiche degli articoli 82, 85 ed 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 ter dell’articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, dopo le parole: “per uso potabile” sono inserite le seguenti: “, igienico sanitario”.
2. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
omissis (4)
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
omissis (5)
4. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
omissis (6)

CAPO II - Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 5 - Modifica dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, le parole: “contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali” sono sostituite dalle parole: “contributi alle scuole materne non statali.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni, dopo le parole: “alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “e straordinaria”.
Art. 6 - Piani generali triennali ed annuali degli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica” e successive modificazioni.
1. I piani generali triennali e i piani annuali di attuazione previsti dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l'edilizia scolastica” e successive modificazioni sono predisposti ed approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.
Art. 7 - Modifiche degli articoli 4 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni.
omissis (7)
Art. 8 - Adempimenti del Genio civile regionale in materia di costruzioni in zone sismiche.
1. Il certificato previsto dall'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, attestante la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme per le costruzioni in zone sismiche, è rilasciato dall'ufficio del genio civile regionale sulla base del certificato di collaudo statico ovvero, qualora non sia richiesta l'effettuazione del collaudo statico, sulla base del certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e munito del visto comunale dell’avvenuto deposito.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)” e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
omissis (8)
Art. 10 - Modifica dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle ‘città murate del Veneto’ ” e successive modificazioni.
1. All’articolo 5, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 “Norme per la tutela e la valorizzazione delle ‘città murate del Veneto’ ” e successive modificazioni, le parole “cinquanta per cento” sono sostituite dalle seguenti “settanta per cento”.

CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente

Art. 11 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.
1. L’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
omissis (9)
2. Alla costituzione della Commissione tecnica regionale sezione ambiente, conforme alle disposizioni dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”e successive modificazioni, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. I sei componenti esperti di nomina consiliare della Commissione tecnica regionale sezione ambiente attualmente insediata, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le funzioni loro proprie fino alla scadenza della legislatura.
3. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data d’entrata in vigore della presente legge.
4. Il provvedimento di cui all’undicesimo comma dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è approvato entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 12 - Modifica all’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.
1. L’articolo 65 ter della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”e successive modificazioni è così sostituito:
omissis (10)
Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni.
1. Nel testo della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni le parole: “direzione centrale” e “struttura centrale” sono sostituite dalle seguenti parole: “direzione generale”.
2. Dopo la lettera n) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni, è inserita la seguente:
omissis (11)
3. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
omissis (12)
4. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
omissis (13)
5. La lettera i) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
omissis (14)
6. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:
omissis (15)
7. L’articolo 12 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
omissis (16)
8. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
omissis (17)
9. Il comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è così sostituito:
omissis (18)
10. I commi 2, 3, 4, 5 e 12 dell’articolo 13 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni sono abrogati.
11. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni le parole: “alle aree della direzione centrale” sono sostituite dalle seguenti: “alle aree funzionali della direzione generale”.
12. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
omissis (19)
13. I commi 4 e 5 dell’articolo 14 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni sono abrogati.
14. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni è aggiunto il seguente articolo:
omissis (20)
15. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 32/1996 e successive modificazioni le parole “della direzione centrale e dei dipartimenti provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione generale e dei dipartimenti provinciali e regionali”.
Art. 14 - Modifica all’articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36” e successive modificazioni.
omissis (21)
Art. 15 - Modifica dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
omissis (22)
2. Dopo il numero 3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
omissis (23)
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti:
omissis (24)
4. Il comma 4 dell’articolo 75 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”e successive modificazioni è abrogato.
Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, è abrogata.
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, è inserita la seguente:
omissis (25)
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina con proprio provvedimento i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, per l’effettuazione delle campagne di attività, e per l’individuazione degli oneri di istruttoria che vanno posti a carico del proponente.
Art. 17 - Disposizioni applicative dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni.
1. Per i progetti di interventi che prevedano l’escavazione e l’esportazione dei materiali cui al comma 1 dell’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, ovvero per i medesimi progetti, ove già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, l’utilizzo degli stessi materiali è consentito senza la necessità della verifica analitica di cui al comma 3 dell’articolo 186, ed il previsto parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di cui ai commi 1 e 5 del medesimo articolo 186 si assume positivamente acquisito ed integrato nel provvedimento di approvazione dell’autorità amministrativa competente, a condizione che il soggetto proponente alleghi al progetto dell’intervento - o, per i progetti già approvati, presenti prima dell’inizio dei lavori di escavazione ed esportazione dei materiali, alla medesima autorità - una dichiarazione con la quale si attesta che i predetti materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del presente articolo ovvero, nelle more dell’ approvazione di tale deliberazione, dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. La dichiarazione deve essere integrata da informazioni, anche storiche, e documenti descrittivi cartografici relativi al sito oggetto di intervento. Il soggetto che esegue l’intervento è tenuto a conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali.
2. Coerentemente col dettato del comma 1 dell’articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, gli interventi manutentivi di piccola entità che prevedano l’escavazione e l’esportazione dei materiali di cui al comma 1 dell’articolo 186, per l’esecuzione dei quali l’approvazione di un progetto da parte dell’autorità amministrativa competente non sia espressamente prevista, non sono sottoposti al parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAV) di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 186 e la verifica analitica di cui al comma 3 del medesimo articolo 186 non è necessaria, a condizione che il soggetto titolare dell’intervento presenti all’Autorità amministrativa comunale, prima dell’inizio dei lavori di escavazione ed esportazione dei materiali, una dichiarazione con la quale si attesta che i predetti materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 del presente articolo ovvero, nelle more dell’ approvazione di tale deliberazione, dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. Il soggetto che esegue l’intervento è tenuto altresì a conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, approva, previo parere della competente commissione consiliare, una cartografia predisposta dall’ARPAV secondo i criteri e le indicazioni contenuti in apposita convenzione da sottoscriversi fra la stessa ARPAV e la Regione del Veneto. La cartografia rappresenta la designazione e la mappatura delle aree del territorio regionale che non sono mai state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ed è predisposta all’esito di verifiche tecnico scientifiche da parte dell’ARPAV sull’eventuale presenza di elementi contaminanti nelle aree mappabili. Sono attività o eventi di potenziale contaminazione, in particolare:
a) la presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dimesse che rimosse che in uso, contenenti, o che in passato hanno contenuto, idrocarburi o sostanze etichettate come pericolose, ai sensi della Direttiva 27 giugno 1967, n. 548/CEE, del Consiglio “concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose”, e successive modificazioni;
b) la localizzazione di impianti:
1) ricadenti nelle aree definibili come potenzialmente inquinate, secondo i contenuti dell’Allegato A del decreto ministeriale 16 maggio 1989, “Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del DL 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del DL 9 settembre 1988, n. 397”;
2) soggetti alla disciplina di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
3) soggetti alla disciplina del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
4) soggetti alla disciplina di cui al capo IV del titolo I della Parte Quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, del decreto legislativo n. 152/2006;
c) la presenza di impianti con apparecchiature contenenti policlorodifenili, di cui al decreto legislativo. 22 maggio 1999, n. 209, “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;
d) la presenza di interventi di bonifica dei siti inquinati, di cui al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006;
e) la presenza di fonti di contaminazione da scarichi di acque reflue industriali e/o urbane;
f) l’inclusione dell’area nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e/o in zone interessate da fenomeni d’inquinamento ambientale diffuso.
4. Nelle more dell’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, continua a produrre efficacia, ai fini di cui ai commi 1 e 2, l’individuazione delle aree come rappresentata dal vigente provvedimento regionale in materia di terre e rocce da scavo, che mantiene la sua efficacia per tutti gli aspetti non in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
5. Per i progetti di interventi che prevedano l’escavazione e l’esportazione di materiali di cui al comma 1 dell’articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006, provenienti da aree diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, qualora detti progetti non siano sottoposti a valutazione d’impatto ambientale, il previsto parere dell’ARPAV di cui ai commi 1 e 5 del medesimo articolo 186 deve essere reso, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 186, nel termine perentorio di trenta giorni. A tal fine il soggetto proponente allega al progetto di intervento informazioni, anche storiche, e documenti descrittivi cartografici relativi al sito oggetto di intervento ed il soggetto che esegue l’intervento è tenuto a conservare presso la propria sede legale la documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali. Nel caso di accertata inerzia dell’ARPAV, il Presidente della Giunta regionale, su istanza dell’interessato, assegna all’ARPAV inadempiente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentita l’ARPAV, nomina un commissario ad acta, che provvede ad esprimere in via sostitutiva il previsto parere.
6. L’escavazione e l’utilizzo di materiali di cui al comma 1 dell’articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006, provenienti da aree soggette alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, ove consentito dal medesimo articolo 186, è disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 18 - Disposizioni transitorie in materia ambientale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni.
1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni.
Art. 19 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riportato dopo la lett. b) dell’art. 13 legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(2) L’articolo 13 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dispone che “Art. 13 - Istituzione di un fondo per l’indennizzo dei danni da allagamento.
1. È istituito il fondo regionale per l’indennizzo dei danni da allagamento, di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo è destinato all’indennizzo dei danni cagionati a seguito di utilizzo di aree private, da parte della Regione, ai fini della laminazione di piene di corsi d’acqua qualora necessario per la tutela dell’incolumità di persone, cose e infrastrutture.
3. Non sono riconosciuti i danni provocati in aree già asservite, in via permanente, a funzioni di laminazione delle piene e sulle quali gravi il vincolo di servitù di allagamento ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente”.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali si prescinde dal parere, determina le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo ed i criteri di erogazione delle somme a titolo indennitario.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0102 “Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo” del bilancio di previsione 2012.”.
(3) Il riferimento non risulta dal testo approvato e pubblicato nel BUR, deve intendersi al comma 1.
(4) Testo riportato dopo il comma 2 ter dell’art. 82 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(5) Testo riportato dopo il comma 3 dell’art. 85 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(6) Testo riportato dopo lett. c) comma 3 art. 87 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(7) Articolo abrogato da lettera d), comma 1 dell’art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 .
(8) Testo riportato dopo il comma 3 dell’art. 78 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
(9) Testo riportato all’art. 12 legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(10) Testo riportato all’art. 65 ter legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(11) Testo riportato dopo lett. n) comma 2 dell’art. 3 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(12) Testo riportato al comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(13) Testo riportato alla lett. a) comma 2 dell’art. 10 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(14) Testo riportato alla lett. i) comma 2 dell’art. 10 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(15) Testo riportato alla lett. a) comma 3 dell’art. 10 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(16) Testo riportato all’art. 12 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(17) Testo riportato al comma 1 dell’art. 13 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(18) Testo riportato al comma 6 dell’art. 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(19) Testo riportato al comma 2 dell’art. 14 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(20) Testo riportato dopo l’art. 14 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
(21) Articolo abrogato da lett. g), comma 1, art. 14 legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 .
(22) Testo riportato al numero 3 della lett. a) del comma 1 dell’art. 75 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(23) Testo riportato dopo il numero 3 della lett. a) del comma 1 dell’art. 75 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(24) Testo riportato dopo il comma 1 dell’art. 75 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(25) Testo riportato dopo la lett. c) del comma 1 dell’art. 6 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .


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