Legge regionale 24 novembre 2003, n. 36 (BUR n. 112/2003)
Legge regionale 24 novembre 2003, n. 36 (BUR n. 112/2003) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE ATTIVITÀ
DIABETOLOGICHE (1)
Art. 1 – Finalità e
istituzione della Commissione regionale per le attività
diabetologiche.
1. Al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione e cura del
diabete mellito, la Regione del Veneto istituisce, presso la Segreteria
regionale competente in materia di sanità e servizi sociali della
Giunta regionale, la Commissione regionale per le attività
diabetologiche di seguito chiamata Commissione.
2. La Commissione promuove l'erogazione agli utenti di prestazioni
uniformi in tutto il territorio regionale, tramite la migliore
utilizzazione delle risorse disponibili e la valutazione dell'efficacia
dei mezzi di erogazione delle attività di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione della patologia diabetica adulta e pediatrica
utilizzati.
Art. 2 - Compiti della
Commissione regionale per le attività diabetologiche.
1. La Commissione è organo consultivo e di proposta della Giunta
regionale per le funzioni di programmazione e coordinamento generale
delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione del diabete
mellito relativamente:
a) agli standard operativi di funzionamento per le attività erogate;
b) ai protocolli per la prevenzione, diagnosi e terapia del diabete
mellito e delle sue complicanze, nonché ai modelli standard di
comunicazione;
c) al piano degli interventi operativi, quali la predisposizione delle
mappe di rischio;
d) alle attività di formazione ed aggiornamento del personale
medico, infermieristico, tecnico assistenziale da inserire nei programmi
di formazione ed aggiornamento permanente del personale del ruolo
sanitario regionale;
e) alla ricerca epidemiologica;
f) al controllo di qualità delle prestazioni erogate dal sistema di
intervento;
g) ai contenuti e strumenti didattici da utilizzare nella rete di
intervento regionale per le attività di educazione rivolte ai
pazienti diabetici ed alle rispettive famiglie;
h) allo studio di fattibilità di progetti ed azioni programmate
dirette ad affrontare la malattia diabetica secondo contributi
polispecialistici pluridisciplinari ed in linea con le più moderne
tecniche e metodiche terapeutiche.
2. La Commissione svolge compiti di monitoraggio e valutazione delle
attività previste dall’articolo 5.
3. La Commissione presenta ogni anno alla Giunta regionale una relazione
sull’attività svolta e formula eventuali proposte per
migliorare il servizio sanitario e assistenziale nonché una
relazione finale sull’attività effettuata nel triennio. Copia
delle relazioni è trasmessa al Consiglio regionale.
Art. 3 - Composizione della
Commissione.
1. La Commissione è nominata dalla Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente, ed è formata da:
a) L’Assessore regionale alla sanità, o suo delegato, con
funzioni di presidente;
b) i responsabili rispettivamente del centro di riferimento regionale per
il diabete mellito in età adulta ed evolutiva;
c) due responsabili di strutture specialistiche, semplici o complesse,
indicati dalle società scientifiche;
d) due responsabili delle associazioni di pazienti diabetici, uno per gli
adulti ed uno per l'età evolutiva;
e) un rappresentante degli infermieri iscritti all'associazione Operatori
sanitari diabetologi italiani (OSDI);
f) un dietista, due medici di medicina generale, un pediatra di libera
scelta.
Art. 4 - Convocazione della
Commissione e sua durata.
1. La Commissione viene convocata, dal presidente con cadenza almeno
bimestrale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. La Commissione rimane in carica tre anni.
Art. 5 - Attività a
favore dei diabetici.
1. L’attività a favore dei diabetici è realizzata, in
conformità alla programmazione socio sanitaria regionale e operando
in integrazione tra l’assistenza specialistica e quella
territoriale, secondo il seguente schema organizzativo:
a) al medico di medicina generale, o al pediatra di libera scelta, è
affidato il compito di:
- 1) prevenire la malattia diabetica individuando i soggetti a
rischio e predisponendo su di essi opportuni esami di controllo;
- 2) formulare la diagnosi di diabete mellito e programmare, per il
diabetico non insulino - trattato, una adeguata periodica valutazione
clinica;
- 3) prescrivere la corretta terapia e trasmettere al diabetico le
conoscenze utili per l'autocontrollo e l'autogestione, anche fornendo
indicazioni sulle raccomandazioni nutrizionali per il diabete e sui
principi per una corretta alimentazione;
-
4) sorvegliare gli effetti collaterali
della terapia ipoglicemizzante e le interferenze della stessa con
altre terapie in corso;
- 5) inviare il paziente diabetico alla struttura specialistica di
diabetologia per consulenze su specifici problemi e particolari
situazioni morbose che necessitino di adeguato supporto clinico
diagnostico, nonché per un'educazione comportamentale e gestionale
della malattia operata da personale sanitario qualificato;
- 6) assicurare adeguata assistenza domiciliare al diabetico non
deambulante ed attivare l'assistenza domiciliare integrata quando
necessario;
- 7) disporre l’invio dei pazienti alle iniziative di
socializzazione, quali campi scuola, per finalità
educativo-terapeutiche;
b) alle strutture specialistiche di diabetologia, presenti in ogni ULSS
è affidato il compito di:
- 1) effettuare le prestazioni sui pazienti diabetici a loro
indirizzati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta;
- 2) predisporre azioni per una completa valutazione degli aspetti
peculiari della sindrome metabolica;
- 3) predisporre azioni di tipo diagnostico preventivo per la ricerca
e il controllo periodico di eventuali complicanze secondarie nei
confronti di tutti i diabetici in regime ambulatoriale, day hospital e
di ospedalizzazione domiciliare;
- 4) predisporre azioni volte ad assicurare le consulenze
specialistiche all’interno dell’ospedale;
- 5) organizzare percorsi educativi e campi scuola, per abituare i
bambini all’autocontrollo alimentare e terapeutico.
2. Le strutture specialistiche di cui al comma 1 hanno al loro interno:
a) un servizio ambulatoriale, con ampio orario di accesso, presso il
quale vengono effettuati visite ed esami correlati alla malattia ed alle
sue complicanze che effettua servizio di consulenza urgente per i
pazienti inviati direttamente dal pronto soccorso;
b) un’attività di day hospital o di percorsi diagnostico
terapeutici, presso la quale sono effettuate azioni che richiedono una
particolare sorveglianza clinica o l’impiego di farmaci di
esclusivo uso ospedaliero o il trattamento di emergenze metaboliche acute
o l’esecuzione di attività ad alta integrazione con unità
specialistiche esterne alla struttura diabetologica.
Art. 6 - Associazioni di
volontariato.
1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge il
medico di medicina generale, o il pediatra di libera scelta e le
strutture specialistiche di diabetologia si avvalgono della
collaborazione e dell'aiuto delle associazioni di volontariato nelle
forme e nei limiti previsti dall'articolo 45 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7 - Oneri finanziari.
1. Alle spese di natura corrente connesse al funzionamento della
Commissione per le attività diabetologiche, quantificate in euro
5.000,00 a decorrere dall’esercizio 2004, si provvede con le
risorse allocate sull’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità”, iscritta nello stato di previsione della spesa del
bilancio 2004 e pluriennale 2004-2006.
Note
SOMMARIO