Legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 (BUR n. 37/2023)
Legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 (BUR n. 37/2023) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA PIENA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI
ALUNNI AMMALATI
Art. 1 - Principi e finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in
materia di tutela della salute, nel contesto degli interventi sociali a
sostegno della famiglia e del sistema educativo regionale di istruzione e
formazione, di cui alla
legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
“Il sistema educativo della Regione Veneto”, riconoscendo
come valore fondamentale la centralità della persona e con esso la
piena realizzazione delle potenzialità di ogni individuo,
interviene, con la presente legge al fine di:
a) assicurare la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati;
b) favorire interventi a supporto del servizio Scuola in Ospedale (SiO) e
del Servizio istruzione Domiciliare (ID).
2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione del
Veneto collabora con le competenti istituzioni scolastiche al fine di
sviluppare e introdurre nel sistema educativo regionale modelli
innovativi e strumenti tecnologici a sostegno della didattica e della
formazione di dirigenti, insegnanti, ausiliari tecnici e amministrativi
definiti complessivamente come personale scolastico.
3. Le iniziative della presente legge vengono realizzate di concerto con
l’Ufficio scolastico regionale e in conformità a quanto
previsto dalle:
a) linee guida ministeriali per la definizione degli interventi
finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di
somministrazione di farmaci in orario scolastico;
b) linee di indirizzo ministeriali per la Scuola in Ospedale (SiO) e per
l’Istruzione Domiciliare (ID).
Art. 2 - Interventi a favore
di alunni ammalati.
1. Per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione collabora con le
competenti istituzioni scolastiche per realizzare, nell’ambito del
sistema di istruzione e formazione regionale, una corretta formazione del
personale scolastico (
1).
2. A tal fine la Giunta regionale, di concerto con l’Ufficio
scolastico regionale, con le Aziende Ospedaliere e con le Aziende ULSS,
predispone dei modelli di protocollo che abbiano i seguenti obiettivi:
a) istruire e sensibilizzare, mediante adeguata attività formativa,
una congrua percentuale del personale scolastico su come prevenire,
riconoscere e trattare le eventuali situazioni di urgenza/emergenza;
b) garantire la continuità nella formazione al suddetto personale
della scuola durante tutto l’iter scolastico tenendo in
considerazione il cambiamento delle esigenze e dei bisogni degli alunni
ammalati;
c) garantire agli alunni ammalati una vita scolastica e relazionale
equiparabile a quella dei propri coetanei senza patologie;
d) sostenere i familiari nella gestione degli alunni ammalati nel
percorso di inserimento a scuola.
3. La Giunta regionale approva i modelli di protocollo entro centoventi
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Sui modelli di protocollo esprime parere la competente Commissione
consiliare, entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali si
prescinde dal parere medesimo.
Art. 3 - Disposizioni relative
agli alunni con DM1.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora riferiti ad
alunni affetti da DM1, vengono realizzati in coerenza con quanto previsto
dalla
legge
regionale 24 novembre 2003, n. 36 “Istituzione della
Commissione regionale per le attività diabetologiche”, dalla
legge regionale 11
novembre 2011, n. 24 “Norme per la prevenzione, la diagnosi e
la cura del diabete mellito dell’età adulta e
pediatrica” e dall’articolo 53 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017”, avvalendosi della collaborazione della Commissione regionale
per le attività diabetologiche e del Centro regionale di riferimento
per la diabetologia pediatrica (CRR).
Art. 4 - Disposizioni relative
agli alunni con epilessia.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora riferiti ad
alunni affetti da epilessia, vengono realizzati in coerenza con quanto
previsto nel documento regionale recante il “Percorso diagnostico
terapeutico assistenziale (PDTA) a favore delle persone affette da
epilessia”.
Art. 5 - Azioni a supporto del
servizio Scuola in Ospedale (SiO) e del Servizio istruzione Domiciliare
(ID).
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, lettera b), la
Regione elabora, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale e
nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo ministeriali per
la Scuola in Ospedale (SiO) e per l’Istruzione Domiciliare (ID),
dei bandi per l’erogazione di contributi a favore degli istituti di
istruzione e formazione facenti parte del sistema educativo regionale,
finalizzati a fornire strumenti tecnologici che consentano di poter
esercitare il diritto allo studio sia agli alunni ricoverati in ospedale,
sia a quelli che a causa di gravi patologie sono sottoposti a terapie
domiciliari, che impediscono la regolare frequenza della scuola.
2. La Giunta regionale approva e finanzia i bandi con cadenza annuale.
Art. 6 - Norma di prima
applicazione.
1. Nel triennio scolastico di prima applicazione della presente legge gli
interventi previsti dagli articoli 2 e 5 vengono attivati in via
sperimentale presso un istituto scolastico per provincia, scelto di
comune intesa tra la Giunta regionale e l’Ufficio scolastico
regionale.
Art. 7 - Clausola
valutativa.
1. In esito alla sperimentazione di cui all’articolo 6 la Giunta
regionale riferisce alla competente Commissione consiliare sui risultati
raggiunti, con particolare riferimento a:
a) numero di istituti che hanno sottoscritto i protocolli, suddivisi per
province;
b) numero di interventi formativi realizzati suddivisi per provincia;
c) entità del materiale tecnologico messo a disposizione.
Art. 8 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2,
quantificati in euro 16.400,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025,
si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione
e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di
istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese
correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo
contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7,
comma 1, della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5,
quantificati in euro 17.500,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025,
si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione
e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di
istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo
contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7,
comma 2, della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.
Note
(
1) Comma modificato da comma 1
art. 16 della
legge
regionale 09 agosto 2024, n. 20 che ha soppresso le parole “,
avvalendosi della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione
SSP), quale ente che promuove e attua percorsi di formazione in ambito
sanitario e socio sanitario necessaria per garantire una serena e sicura
vita scolastica sia agli alunni ammalati, sia al personale scolastico
medesimo”.
SOMMARIO