1. Nel comma 1 dell'articolo 49 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ,
la dizione:
"sino alla attivazione delle procedure di cui all'articolo
32" deve essere intesa come:
“sino alla (2) stipula dei contratti di servizio fra gli
enti affidanti ed i soggetti affidatari dei servizi minimi di trasporto
pubblico locale", conseguentemente i contributi erogati dalla Regione
prima della stipula dei contratti di servizio devono intendersi assegnati
esclusivamente a ripiano delle perdite di esercizio ai sensi del Titolo
III "Ripiano dei disavanzi di esercizio" della
legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , a
cui rinvia il medesimo articolo 49.
[1. Gli affidatari, alla data del 31
dicembre 2003, dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2
dell'articolo 4 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive
modificazioni, proseguono la gestione dei servizi sino al 31 dicembre
2006 e i relativi contratti di servizio sono prorogati sino al 31
dicembre 2006.] (
3)
2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento dell'organizzazione
del servizio, è data facoltà agli Enti affidanti d'intesa con i
soggetti affidatari di rinegoziare i contenuti dei contratti di cui al
comma 1.
3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
4 della
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, e i
contratti di subaffidamento di cui all'articolo 26 della medesima legge
regionale, possono essere prorogati sino alla medesima data di proroga
della gestione dei servizi minimi e dei relativi contratti di servizio di
cui al comma 1. (
4)
3 bis. Al fine di introdurre elementi di concorrenzialità nella
gestione dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi
minimi, nel periodo transitorio di cui al comma 1 e nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 26 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ,
ed in particolare dal comma 1 del medesimo articolo, gli attuali
affidatari dei servizi che alla data del 31 dicembre del 2004 hanno
effettuato più di cinque milioni di chilometri annui devono
subaffidare, entro il 30 giugno 2005, almeno il cinque per cento dei
servizi minimi complessivamente esercitati.
3 ter. Il mancato subaffidamento previsto dal comma 3 bis comporta
l’applicazione da parte della Giunta regionale di una sanzione
amministrativa pari al cinque per cento del finanziamento regionale
assegnato per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto
pubblico locale di cui all’articolo 32 della
legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 .
3 quater. Le somme introitate ai sensi del comma 3 ter sono destinate
alla promozione del trasporto pubblico locale.
3 quinquies. Qualora le imprese dimostrino che il mancato subaffidamento
di cui al comma 3 bis è dovuto a cause alle stesse non imputabili,
la sanzione di cui al comma 3 ter non si applica. (
5)
(
1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
16/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 8/2005) con il quale è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 3 in relazione all’articolo 117, commi primo e
secondo, lettera e), della Costituzione. Con sentenza n. 80/2006 (G.U.
1ª serie speciale n. 10/2006) la Corte Costituzionale ha dischiarato
l’illegittimità dell’articolo 3, comma 1, in quanto
contenente una disciplina afferente la materia della tutela della
concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e)) di competenza legislativa
esclusiva del legislatore statale. Quanto sopra anche in presenza della
ulteriore proroga da parte dello Stato del termine ultimo –
articolo 1, commi 393 e 394, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 della
legge finanziaria per il 2006 – al 31 dicembre 2006, ora
coincidente con quello previsto dalla disposizione impugnata.
(
2) Nel testo approvato
dall’Aula per mero errore materiale era stato scritto “a
seguito della” invece che “sino alla” così come
risulta dalla errata corrige pubblicata nel BUR n. 129 del 21 dicembre
2004.
(
3) La Corte Costituzionale con
sentenza n. 80/2006 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2006) ha
dichiarato l’illegittimità dell’articolo 3, comma 1.
(
4) Comma così modificato da
comma 1 art. 25
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 ,
che ha sostituito le parole “sino alla data del 31 dicembre
2005” con le parole “sino alla medesima data di proroga della
gestione dei servizi minimi e dei relativi contratti di servizio di cui
al comma 1”. L’art. 25 è stato dichiarato illegittimo
della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2006, n. 10, prima serie speciale.
(
5) Commi 3 bis, 3 ter, 3 quater
e 3 quinquies inseriti da comma 2 art. 25
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 .