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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 (BUR n. 23/2005)

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 (BUR n. 23/2005) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, VIABILITÀ, MOBILITÀ, URBANISTICA ED EDILIZIA (1) (2)

CAPO I - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 1 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
omissis (3)
Art. 2 - Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
omissis (4)

CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità e mobilità

Art. 3 - Introduzione dell’articolo 96 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Dopo l’articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
omissis (5)
Art. 4 - Modifica alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”.
1. All’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (6)
Art. 5 - Disposizioni transitorie relative all'erogazione di contributi nel settore della mobilità e dei trasporti.
1. La disposizione di cui al comma 7 articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", trova applicazione anche per gli interventi, già finanziati alla data di entrata in vigore della medesima legge, relativi a contributi concessi ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti", 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto", 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", 9 agosto 1999, n. 36 "Norme per la razionalizzazione del traffico e della distribuzione delle merci e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico all'interno delle aree urbane", 29 dicembre 1999, n. 61 “Norme per l'acquisizione di sedi ferroviarie dimesse”, 28 dicembre 1998, n. 32 “Erogazione di un contributo per l'installazione sulle auto di nuova immatricolazione del Veneto di sistemi di pagamento automatico di pedaggi autostradali e ai Comuni per l'installazione di sistemi automatizzati di accesso ad aree o parcheggi urbani” (7) e ai sensi della legge 19 ottobre 1988, n. 366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica", della legge 28 giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane” e della legge 24 marzo 1989, n. 122 “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale”. (8)
Art. 6 - Disposizioni transitorie per l'assegnazione di contributi per la mobilità comunale.
1. Per l'anno 2005, in deroga alle procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni, la somma destinata agli interventi sulla mobilità comunale è assegnata prioritariamente agli interventi di cui all'allegato C - annesso 2 - della DGR n. 3214 del 15 ottobre 2004 "Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , articolo 9 e s.m.i.. Riparto per l'anno 2004 e segnalazione interventi prioritari per l'anno 2005", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 23 novembre 2004.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , è aggiunta la seguente lettera:
omissis (9)
Art. 8 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale e disposizioni transitorie".
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:
omissis (10)
2. Le autorizzazioni già rilasciate nell'ambito della laguna di Venezia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, restano valide fino alla scadenza fissata dalle medesime autorizzazioni.
Art. 9 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Dopo il comma 11 dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
omissis (11)
Art. 10 – Modifica dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.
1. Al comma 1 dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 le parole “al corpo degli agenti di custodia” e “di servizio” sono sostituite rispettivamente con le parole “alla polizia penitenziaria” e “di riconoscimento”. (12)
Art. 11 - Modifiche dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Alla alinea del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole "Relativamente al finanziamento dei servizi" sono aggiunte le parole: "ed all’espletamento delle relative funzioni strumentali". (13)
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole "del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" sono aggiunte le seguenti: ", agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;". (14)
3. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole "di cui agli articoli 20 e 32" sono aggiunte le parole ", agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1 ter, dell'articolo 22 e del comma 1, lettere l) e n), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;". (15)
4. Alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole "dei servizi lacuali di cui all'articolo 29" sono aggiunte le parole ", agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuiti alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1.". (16)
Art. 12 - Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci alle modalità ferroviaria ed idroviaria. (17)
1. In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto ferroviario ed idroviario, più compatibile alle criticità di natura ambientale, la Giunta regionale definisce le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi nonché la quantificazione degli stessi. (18)
Art. 13 - Modifiche degli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra".
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 sono aggiunte le parole: “È vietata l’installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.”. (19)
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 è aggiunto il seguente comma:
omissis (20)
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (21)

CAPO III - Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia e modifica dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30

Art. 14 – [Installazione, modifica e adeguamento degli impianti per la telefonia mobile. (22)
1. Ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria, l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dei comuni territorialmente interessati nelle forme e nei tempi previsti dall’articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
2. Ai fini della conformità urbanistica ed edilizia l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile necessitano del rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 10 e 3, comma 1, lettere e.2) ed e.4) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.]
Art. 15 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
1. Alla lettera b), comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 e successive modificazioni, dopo le parole: “servizi igienici” sono aggiunte le parole: “nonché le costruzioni pertinenziali prive di funzionalità autonoma.”.(23)
Art. 16 - Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Alla fine del comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è aggiunta la seguente frase: "Le altezze dei locali di edifici da adibire alle destinazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 1, costruiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” possono derogare ai minimi di legge e, comunque, non devono essere inferiori a quelle esistenti.".(24)
Art. 17 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è cosi sostituito:
omissis (25)
Art. 18 - Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 “Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi”.
omissis (26)
Art. 19 - Interpretazione autentica e modifica dell’articolo 3 della legge regionale legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 per ampliamento si intende “l’ampliamento della costruzione esistente all’esterno della sagoma esistente” così come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e.1) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 devono intendersi sanabili, alle medesime condizioni, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR n. 380 del 2001, ancorché gli stessi non siano connessi ad un mutamento di destinazione d'uso.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è aggiunto il seguente comma:
omissis (27)
Art. 20 - Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
omissis (28)
Art. 21 - Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. L’articolo 11 della regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
omissis (29)
Art. 22 - Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo le parole “e successive modificazioni” sono aggiunte le parole “o in caso di impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica”. (30)
Art. 23 – Disposizioni transitorie relative ai contributi di cui all’articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Per l’anno 2004, in deroga alle procedure di cui all’articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” i contributi previsti dal medesimo articolo, sono assegnati dalla Giunta regionale ai comuni che predispongono piani di assetto del territorio intercomunali (PATI).
Art. 24 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. L’articolo 48, comma 1 quater, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così modificato: dopo le parole “articolo 11” sono aggiunte le parole “e terzultimo comma dell’articolo 27”. (31)
Art. 25 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 “Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale “ e successive modificazioni”.
[1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 le parole “sino alla data del 31 dicembre 2005” sono sostituite con le parole “sino alla medesima data di proroga della gestione dei servizi minimi e dei relativi contratti di servizio di cui al comma 1”.] (32)
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 , sono inseriti i seguenti commi:
omissis (33)
Art. 26 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è così sostituito:
omissis (34)


Note

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 50/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 21/2005) con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14 relativamente all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione e dell’articolo 25, comma primo, relativamente all’articolo 117, commi primo e secondo, lettera e) della Costituzione. La legge è stata altresì impugnata in via incidentale dal TAR del Veneto con ordinanza n. 551/2005 (G.U. 1° serie speciale n. 46/2005), con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, relativamente agli articoli 11 e 117 della Costituzione. Con sentenza n. 80/2006 (G.U. 1° serie speciale n. 10/2006) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 25, in quanto contenente una disciplina afferente la materia della tutela della concorrenza (art. 117, comma 2 lett. e)) di competenza legislativa esclusiva del legislatore statale. Quanto sopra anche in presenza della ulteriore proroga da parte dello Stato del termine ultimo – art. 1, commi 393 e 394, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 della legge finanziaria per il 2006 – al 31 dicembre 2006, ora coincidente con quello previsto dalla disposizione impugnata. Con sentenza n. 265/2006 (G.U. 1° serie speciale n. 28/2006) la Corte ha dichiarato altresì l’illegittimità dell’articolo 14, per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto contrastante con i princìpi fondamentali di semplificazione del procedimento e di celerità dettati dall’articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale prevede un unico procedimento per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica senza che sia necessaria l’attivazione di un ulteriore procedimento volto ad ottenere anche il rilascio di un titolo abilitativo per fini edilizi. Infine con ordinanza n. 282/2006 (G.U. 1° serie speciale n. 28/2006) la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Veneto affinchè valuti se la sollevata questione di legittimità costituzionale sia tuttora rilevante, considerato che con la citata sentenza n. 265 del 2006 è già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14.
(2) Nel testo pubblicato nel BUR a causa di un refuso tipografico sono state erroneamente inserite le parole “Capo VI Disposizioni in materia di Veneti nel mondo e norma finale” che vanno soppresse così come risulta dall’errata corrige pubblicata nel BUR n. 31 del 22 marzo 2005.
(3) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In precedenza il testo era stato riportato nel comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
(4) Articolo abrogato da lett. c) comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 , fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
(5) Testo riportato dopo l’articolo 96 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
(6) Testo riportato all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29
(7) Il riferimento alla legge regionale 29 dicembre 1999, n. 61 , alla legge regionale 28 dicembre 1998, n. 32 è stato inserito da comma 1 art. 15 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(8) Il riferimento alla legge 28 giugno 1991, n. 208 è stato aggiunto da comma 1 art. 15 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
(9) Testo riportato dopo lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
(10) Testo riportato dopo comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
(11) Testo riportato dopo comma 11 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni.
(12) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
(13) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
(14) Testo riportato alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
(15) Testo riportato alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
(16) Testo riportato alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
(17) Rubrica così modificata da comma 1 art. 43 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(18) Comma così modificato da comma 2 art. 43 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(19) Testo riportato alla fine del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
(20) Testo aggiunto dopo il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 .
(21) Testo aggiunto dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
(22) Articolo dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 265 del 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 28 prima serie speciale.
(23) Testo riportato alla lettera b), comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
(24) Testo aggiunto alla fine del comma 17 dell’art. 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
(25) Testo riportato al comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
(26) Articolo abrogato ai sensi dell’art. 28 comma 1 lett. b) della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 che ha abrogato la legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 .
(27) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
(28) Testo riportato al comma 2 articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(29) Testo riportato all’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(30) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(31) Testo riportato al comma 1 quatter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
(32) La Corte Costituzionale con sentenza n. 80/2006 (G.U. 1° serie speciale n. 10/2006) ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 25, comma 1.
(33) Testo riportato dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 .
(34) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .


SOMMARIO

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