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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 (BUR n. 23/2005)
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 (BUR n. 23/2005) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA -
COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA, VIABILITÀ, MOBILITÀ, URBANISTICA ED EDILIZIA
(1) (2)
CAPO I - Disposizioni in materia di
edilizia residenziale pubblica
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
CAPO II - Disposizioni in materia
di viabilità e mobilità
Art. 3 - Introduzione
dell’articolo 96 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
Art. 4 - Modifica alla
legge regionale 25
ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di
capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e
vigilanza delle reti stradali”.
Art. 5 - Disposizioni
transitorie relative all'erogazione di contributi nel settore della
mobilità e dei trasporti.
1. La disposizione di cui al comma 7
articolo 54
della legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche", trova applicazione anche per gli interventi,
già finanziati alla data di entrata in vigore della medesima legge,
relativi a contributi concessi ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8
"Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature nel settore dei trasporti", 29 dicembre 1988, n. 62
"Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto",
30 dicembre 1991, n.
39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale", 9 agosto
1999, n. 36 "Norme per la razionalizzazione del traffico e della
distribuzione delle merci e per l'abbattimento dell'inquinamento
atmosferico all'interno delle aree urbane", 29 dicembre 1999, n. 61
“Norme per l'acquisizione di sedi ferroviarie dimesse”,
28 dicembre 1998,
n. 32 “Erogazione di un contributo per l'installazione sulle auto
di nuova immatricolazione del Veneto di sistemi di pagamento automatico
di pedaggi autostradali e ai Comuni per l'installazione di sistemi
automatizzati di accesso ad aree o parcheggi urbani” ( 7) e ai sensi della legge 19 ottobre
1988, n. 366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica",
della legge 28 giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione
di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane” e della legge
24 marzo 1989, n. 122 “Disposizioni in materia di parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale”. ( 8)
Art. 6 - Disposizioni
transitorie per l'assegnazione di contributi per la mobilità
comunale.
1. Per l'anno 2005, in deroga alle procedure di cui all' articolo 9, commi 2 e
3, della legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni, la
somma destinata agli interventi sulla mobilità comunale è
assegnata prioritariamente agli interventi di cui all'allegato C -
annesso 2 - della DGR n. 3214 del 15 ottobre 2004 " Legge regionale 30 dicembre 1991, n.
39 , articolo 9 e s.m.i.. Riparto per l'anno 2004 e segnalazione
interventi prioritari per l'anno 2005", pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 23 novembre 2004.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale”.
Art. 8 - Modifica
dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale e
disposizioni transitorie".
Art. 9 - Modifica
dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ,
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
Art. 10 – Modifica
dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.
Art. 11 - Modifiche
dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Alla alinea del comma 3 dell' articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ,
dopo le parole "Relativamente al finanziamento dei servizi" sono
aggiunte le parole: "ed all’espletamento delle relative funzioni
strumentali". ( 13)
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 30 ottobre
1998, n. 25 , dopo le parole "del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422" sono aggiunte le seguenti: ", agli oneri connessi
all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai
sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli
oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della
mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione,
alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del
comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;". ( 14)
3. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre
1998, n. 25 , dopo le parole "di cui agli articoli 20 e 32"
sono aggiunte le parole ", agli oneri connessi all'espletamento delle
procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1 ter,
dell'articolo 22 e del comma 1, lettere l) e n), dell'articolo 7 e agli
oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della
mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione,
alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del
comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;". ( 15)
4. Alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre
1998, n. 25 , dopo le parole "dei servizi lacuali di cui
all'articolo 29" sono aggiunte le parole ", agli oneri connessi
all'espletamento delle procedure concorsuali attribuiti alla Regione ai
sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da
provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al
miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla
ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma
2, lettere c) ed h), dell'articolo 1.". ( 16)
Art. 12 - Interventi regionali
per favorire il trasferimento delle merci alle modalità ferroviaria
ed idroviaria. (17)
1. In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale
e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il
trasporto ferroviario ed idroviario, più compatibile alle
criticità di natura ambientale, la Giunta regionale definisce le
modalità e i termini per l’erogazione dei contributi
nonché la quantificazione degli stessi. ( 18)
Art. 13 - Modifiche degli
articoli 4 e 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
servizi di trasporto non di linea per via di terra".
CAPO III - Disposizioni in materia
di urbanistica ed edilizia e modifica dell’articolo 3 della
legge regionale 26
novembre 2004, n. 30
Art. 14 –
[Installazione, modifica e adeguamento degli impianti per la telefonia
mobile. (22)
1. Ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria,
l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti
per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di
emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento
autorizzatorio da parte dei comuni territorialmente interessati nelle
forme e nei tempi previsti dall’articolo 87 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni
elettroniche”.
2. Ai fini della conformità urbanistica ed edilizia
l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti
per la telefonia mobile necessitano del rilascio del permesso di
costruire ai sensi degli articoli 10 e 3, comma 1, lettere e.2) ed e.4)
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”.]
Art. 15 - Modifica
dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
"Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da
elettrodotti".
1. Alla lettera b), comma 1 bis dell’ articolo 6 della
legge regionale 30
giugno 1993, n. 27 e successive modificazioni, dopo le parole:
“servizi igienici” sono aggiunte le parole:
“nonché le costruzioni pertinenziali prive di
funzionalità autonoma.”.( 23)
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”.
1. Alla fine del comma 17 dell' articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
è aggiunta la seguente frase: "Le altezze dei locali di edifici
da adibire alle destinazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 1,
costruiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 5
luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno
1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti
igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” possono
derogare ai minimi di legge e, comunque, non devono essere inferiori a
quelle esistenti.".( 24)
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”.
Art. 18 - Modifiche degli
articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7
“Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli
strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate
gravi”.
Art. 19 - Interpretazione
autentica e modifica dell’articolo 3 della legge regionale
legge regionale 5
novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono
edilizio”.
1. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 3 della
legge regionale 5
novembre 2004, n. 21 per ampliamento si intende
“l’ampliamento della costruzione esistente
all’esterno della sagoma esistente” così come
previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e.1) del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 380 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”.
2. Ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 5 novembre 2004, n.
21 devono intendersi sanabili, alle medesime condizioni, gli
interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)
del DPR n. 380 del 2001, ancorché gli stessi non siano connessi ad
un mutamento di destinazione d'uso.
3. Dopo il comma 4 dell’ articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 27)
Art. 20 - Modifiche
dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
Art. 21 - Modifiche
dell’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
1. L’articolo 11 della regionale 23 aprile 2004, n. 11 è
così sostituito:
omissis ( 29)
Art. 22 - Modifiche
all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
dopo le parole “e successive modificazioni” sono
aggiunte le parole “o in caso di impedimento, dal dirigente
regionale competente in materia urbanistica”. ( 30)
Art. 23 – Disposizioni
transitorie relative ai contributi di cui all’articolo 47 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio”.
1. Per l’anno 2004, in deroga alle procedure di cui
all’ articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” i contributi previsti
dal medesimo articolo, sono assegnati dalla Giunta regionale ai comuni
che predispongono piani di assetto del territorio intercomunali (PATI).
Art. 24 - Modifiche
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30
“Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia
di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale “
e successive modificazioni”.
Note
(1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
50/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 21/2005) con il quale è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 14 relativamente all’articolo 117, comma terzo,
della Costituzione e dell’articolo 25, comma primo, relativamente
all’articolo 117, commi primo e secondo, lettera e) della
Costituzione. La legge è stata altresì impugnata in via
incidentale dal TAR del Veneto con ordinanza n. 551/2005 (G.U. 1°
serie speciale n. 46/2005), con la quale è stata sollevata questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 14, relativamente
agli articoli 11 e 117 della Costituzione. Con sentenza n. 80/2006 (G.U.
1° serie speciale n. 10/2006) la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità dell’articolo 25, in quanto contenente
una disciplina afferente la materia della tutela della concorrenza (art.
117, comma 2 lett. e)) di competenza legislativa esclusiva del
legislatore statale. Quanto sopra anche in presenza della ulteriore
proroga da parte dello Stato del termine ultimo – art. 1, commi 393
e 394, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 della legge finanziaria per
il 2006 – al 31 dicembre 2006, ora coincidente con quello previsto
dalla disposizione impugnata. Con sentenza n. 265/2006 (G.U. 1°
serie speciale n. 28/2006) la Corte ha dichiarato altresì
l’illegittimità dell’articolo 14, per violazione
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto
contrastante con i princìpi fondamentali di semplificazione del
procedimento e di celerità dettati dall’articolo 87 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), il quale prevede un unico procedimento per
l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
senza che sia necessaria l’attivazione di un ulteriore procedimento
volto ad ottenere anche il rilascio di un titolo abilitativo per fini
edilizi. Infine con ordinanza n. 282/2006 (G.U. 1° serie speciale n.
28/2006) la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del
Veneto affinchè valuti se la sollevata questione di legittimità
costituzionale sia tuttora rilevante, considerato che con la citata
sentenza n. 265 del 2006 è già stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14.
( 2) Nel testo pubblicato nel BUR
a causa di un refuso tipografico sono state erroneamente inserite le
parole “Capo VI Disposizioni in materia di Veneti nel mondo e norma
finale” che vanno soppresse così come risulta
dall’errata corrige pubblicata nel BUR n. 31 del 22 marzo 2005.
( 3) Articolo abrogato da lett. b)
comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge. In
precedenza il testo era stato riportato nel comma 5 dell’articolo
11 della legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
( 4) Articolo abrogato da lett. c)
comma 1 art. 54 legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ,
fatto salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51 della medesima legge.
( 5) Testo riportato dopo
l’articolo 96 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
( 6) Testo riportato
all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29
( 7) Il riferimento alla legge regionale 29 dicembre
1999, n. 61 , alla legge regionale 28 dicembre 1998, n. 32
è stato inserito da comma 1 art. 15 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 8) Il riferimento alla legge 28
giugno 1991, n. 208 è stato aggiunto da comma 1 art. 15 legge regionale 3 febbraio
2006, n. 2 .
( 9) Testo riportato dopo lettera
b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
( 10) Testo riportato dopo
comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 11) Testo riportato dopo
comma 11 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e
successive modificazioni.
( 12) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 13) Testo riportato al comma
3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 14) Testo riportato alla
lettera a) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25
( 15) Testo riportato alla
lettera b) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25
( 16) Testo riportato alla
lettera c) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25
( 17) Rubrica così
modificata da comma 1 art. 43 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 18) Comma così
modificato da comma 2 art. 43 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 19) Testo riportato alla fine
del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
( 20) Testo aggiunto dopo il
comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 .
( 21) Testo aggiunto dopo il
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
( 22) Articolo dichiarato
illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 265 del 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 28 prima serie
speciale.
( 23) Testo riportato alla
lettera b), comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n.
27
( 24) Testo aggiunto alla fine
del comma 17 dell’art. 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
( 25) Testo riportato al comma
6 dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
( 26) Articolo abrogato ai
sensi dell’art. 28 comma 1 lett. b) della legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 che ha abrogato la legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 .
( 27) Testo riportato al comma
4 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
( 28) Testo riportato al comma
2 articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 29) Testo riportato
all’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 30) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 31) Testo riportato al comma
1 quatter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 32) La Corte Costituzionale
con sentenza n. 80/2006 (G.U. 1° serie speciale n. 10/2006) ha
dichiarato l’illegittimità dell’articolo 25, comma 1.
( 33) Testo riportato dopo il
comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 .
( 34) Testo riportato al comma
4 dell’articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8
(BUR n. 23/2005)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN
MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, VIABILITÀ,
MOBILITÀ, URBANISTICA ED EDILIZIA (1) (2)
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia
di edilizia residenziale pubblica
-
-
CAPO II - Disposizioni in materia
di viabilità e mobilità
-
-
Art. 3 - Introduzione
dell’articolo 96 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”.
-
Art. 4 - Modifica alla
legge
regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una
società di capitali per la progettazione, esecuzione,
manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”.
-
Art. 5 - Disposizioni
transitorie relative all'erogazione di contributi nel settore
della mobilità e dei trasporti.
-
Art. 6 - Disposizioni
transitorie per l'assegnazione di contributi per la
mobilità comunale.
-
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991,
n. 39 “Interventi a favore della mobilità e
della sicurezza stradale”.
-
Art. 8 - Modifica
dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale e disposizioni transitorie".
-
Art. 9 - Modifica
dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 , "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale".
-
Art. 10 – Modifica
dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto
pubblico locale.
-
Art. 11 - Modifiche
dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale".
-
Art. 12 - Interventi
regionali per favorire il trasferimento delle merci alle
modalità ferroviaria ed idroviaria. (17)
-
Art. 13 - Modifiche degli
articoli 4 e 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n.
22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra".
-
CAPO III - Disposizioni in
materia di urbanistica ed edilizia e modifica dell’articolo 3
della legge regionale 26 novembre 2004, n.
30
-
-
Art. 14 –
[Installazione, modifica e adeguamento degli impianti per la
telefonia mobile. (22)
-
Art. 15 - Modifica
dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n.
27 "Prevenzione dei danni derivanti da campi
elettromagnetici generati da elettrodotti".
-
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”.
-
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”.
-
Art. 18 - Modifiche degli
articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n.
7 “Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di
zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle
persone handicappate gravi”.
-
Art. 19 - Interpretazione
autentica e modifica dell’articolo 3 della legge
regionale legge regionale 5 novembre 2004, n.
21 “Disposizioni in materia di condono
edilizio”.
-
Art. 20 - Modifiche
dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”.
-
Art. 21 - Modifiche
dell’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”.
-
Art. 22 - Modifiche
all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”.
-
Art. 23 – Disposizioni
transitorie relative ai contributi di cui all’articolo 47
della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”.
-
Art. 24 - Modifiche
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”.
-
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004,
n. 30 “Disposizioni di interpretazione autentica e di
modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed
organizzazione del trasporto pubblico locale “ e
successive modificazioni”.
-
Art. 26 - Modifiche alla
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
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