Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 (BUR n. 121/2005)
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 (BUR n. 121/2005) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
(1)
Art. 1 - Oggetto.
1. Ai sensi dell’
articolo 50 dello Statuto della Regione del Veneto, è
istituito l’Istituto oncologico veneto, in seguito denominato
Istituto.
2. L’Istituto è dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico e di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e
contabile ed opera in conformità agli obiettivi della programmazione
regionale.
3. L’Istituto ha sede in Padova.
4. La Regione del Veneto promuove il riconoscimento dell’Istituto
quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
“Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3” e successive modificazioni.
Art. 2 - Finalità.
1. L'Istituto, in conformità ai
principi di cui al decreto legislativo n. 288/2003 nonché alle norme
e disposizioni regionali di programmazione sanitaria, persegue
principalmente le seguenti finalità:
a) svolgere, nella disciplina di oncologia, nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge e in conformità alla programmazione nazionale
e regionale, attività di prevalente ricerca biomedica e sanitaria e
di assistenza sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;
b) trasferire i risultati validati della ricerca nei processi
assistenziali del sistema sanitario regionale;
c) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti,
programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con
riferimento agli ambiti istituzionali di attività e per il
miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
d) sperimentare e verificare forme innovative di gestione e di
organizzazione in campo sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari;
e) supportare tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione
e formazione pre e post laurea;
f) svolgere attività di studio e ricerca con attivazione di misure
preventive, nelle aree con alta incidenza di tumori.
Art. 3 - Organi.
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il consiglio di indirizzo e verifica;
b) il direttore generale;
c) il direttore scientifico;
d) il collegio sindacale.
2. Il consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri
e dura in carica cinque anni.
3. I componenti del consiglio di indirizzo e verifica sono nominati dal
Consiglio regionale e vengono scelti tra soggetti di provata competenza
scientifica, onorabilità e rappresentativi dell’intero sistema
sanitario regionale e universitario .
4. Il presidente del consiglio di indirizzo e verifica è nominato
dal Presidente della Giunta regionale tra i componenti del consiglio
stesso.
5. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in
carica tre anni ed è composto da cinque membri di cui uno designato
dal ministero competente, uno dalla conferenza regionale permanente per
la programmazione sanitaria e socio sanitaria di cui all’
articolo 113 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, e successive modificazioni, e
tre dal Consiglio regionale. Il presidente del collegio è nominato
dal direttore generale tra i componenti designati dal Consiglio
regionale. (
2)
6. Gli incarichi di direttore generale (
3) e di direttore scientifico hanno natura autonoma,
esclusiva, durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, ai
sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 288/2003, [e non
possono essere rinnovati per più di una volta consecutiva] (
4).
7. Sino alla data di insediamento degli organi ordinari di
amministrazione la Giunta regionale nomina un commissario straordinario
incaricato dell’amministrazione dell’Istituto.
Art. 4 - Personale. (5)
1. L’Istituto si avvale prevalentemente di personale proprio,
assunto in conformità alle norme in materia di assunzioni previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto vigenti.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina del direttore
generale, emana disposizioni per la definizione delle dotazioni organiche
dell’Istituto e per l’attribuzione del relativo personale.
3. In sede di prima attuazione della legge, il personale dell'Istituto
è costituito da personale trasferito o comandato dalla Regione,
dalle unità locali socio-sanitarie, dalle aziende ospedaliere e da
altri enti pubblici. La Giunta regionale, previa ricognizione,
trasferisce prioritariamente all'Istituto le dotazioni organiche dei
servizi e delle unità operative dell’Azienda ULSS n. 16 e
dell’Azienda ospedaliera di Padova, con il relativo personale in
servizio adibito alle funzioni ed alle attività attribuite
all’Istituto, nonché le relative risorse finanziarie.
Art. 5 - Dotazione di
beni.
1. La Giunta regionale assegna all'Istituto, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, e previa ricognizione, i
beni immobili e mobili, le attrezzature strumentali all'esercizio delle
funzioni e delle attività attribuite dalla presente legge,
unitamente alle relative risorse finanziarie.
Art. 6 - Patrimonio.
1. Il patrimonio dell’Istituto è costituito da:
a) beni mobili ed immobili di proprietà;
b) conferimenti degli eventuali partecipanti;
c) lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni di qualsiasi genere,
che siano accettati dagli organi competenti.
2. I beni dell’Istituto sono inventariati in patrimonio disponibile
ed indisponibile. I beni mobili e immobili che l’Istituto utilizza
per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio
indisponibile dello stesso e sono soggetti alla disciplina degli articoli
830 e 828, secondo comma, del codice civile.
3. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su beni immobili
dell’Istituto sono assoggettati a previa autorizzazione regionale.
4. In caso di estinzione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito
alla Regione.
Art. 7 - Finanziamenti e
ricavi.
1. Le fonti di finanziamento dell’Istituto sono costituite da:
a) stanziamenti di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421” e successive modificazioni;
b) finanziamento ordinario regionale per il funzionamento;
c) finanziamenti straordinari regionali per attività specifiche, per
interventi di edilizia sanitaria e per spese di primo impianto;
d) finanziamenti pubblici e privati.
2. Costituiscono ricavi dell’Istituto:
a) i proventi derivanti dall’esercizio delle attività
istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati;
b) i frutti e le rendite generati da beni non direttamente utilizzati per
l’assolvimento delle finalità istituzionali;
c) i proventi derivanti dall’esercizio delle attività di cui
all’articolo 8;
d) i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi
genere che siano accettati dagli organi competenti e non imputati al
patrimonio.
3. È fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati
all’attività di ricerca per fini diversi.
Art. 8 - Attività
strumentali.
1. L’Istituto può esercitare attività diverse da quelle
istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui
all'
articolo 2, per
le quali può stipulare accordi e convenzioni, e, previa
autorizzazione regionale, costituire e partecipare a consorzi e
società di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati,
scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In nessun
caso eventuali perdite dei predetti soggetti pubblici e privati possono
essere poste a carico della gestione dell’Istituto.
2. I proventi derivanti dalle attività di cui al presente articolo
sono destinati in misura prevalente all’attività di ricerca,
di formazione e di qualificazione del personale.
Art. 9 - Gestione
economico-patrimoniale.
1. L’Istituto adotta la contabilità di tipo
economico-patrimoniale.
2. L’Istituto è tenuto al pareggio di bilancio.
3. Per la gestione si applicano, in quanto compatibili, le norme in
materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in
vigore per le unità locali socio-sanitarie e le aziende ospedaliere.
4. Le disposizioni specifiche sull’attività contabile e
finanziaria dell’Istituto sono contenute in appositi regolamenti
adottati dal direttore generale nel rispetto delle disposizioni normative
vigenti.
Art. 10 - Vigilanza.
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività
dell’Istituto sottoponendo a controllo, con le stesse modalità
previste per gli atti delle unità locali socio-sanitarie e delle
aziende ospedaliere, i provvedimenti concernenti:
a) il programma annuale di attività;
b) il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e il bilancio
d’esercizio;
c) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque
anni.
2. Il Consiglio regionale verifica annualmente il raggiungimento degli
obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse
assegnate dallo Stato e dalla Regione sulla base di una relazione che
l’Istituto provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 11 - Regolamento.
1. Il direttore generale, entro trenta giorni dal suo insediamento adotta
il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto
secondo lo schema-tipo, valido per gli Istituti di ricovero e cura non
trasformati, allegato all’atto di intesa stipulato con accordo
1° luglio 2004 recante “Organizzazione, gestione e
funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
non trasformati in fondazioni”, di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, emanato dalla conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 luglio
2004, n. 173. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1 del
citato atto d’intesa, approva il regolamento sentita la competente
commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i
quali si prescinde dal parere. Eventuali modifiche od integrazioni
seguono la medesima procedura.
Art. 12 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione della
presente legge, quantificabili in euro 6.522.000 per l’esercizio
2005 e in euro 39.132.000 per ciascuno degli esercizi del biennio
2006-2007, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di
previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
2. Agli oneri di parte investimento derivanti dall'applicazione della
presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0145
"Patrimonio sanitario mobiliare e immobiliare" del bilancio di previsione
2005 e pluriennale 2005-2007, nell'ambito della programmazione prevista
per gli interventi di edilizia sanitaria.
3. La Giunta regionale determina i finanziamenti regionali di parte
corrente, già di pertinenza dell’Azienda ULSS n. 16 e
dell’Azienda ospedaliera di Padova, finalizzati a sostenere gli
oneri per lo svolgimento delle funzioni ed attività di ricovero e
cura trasferite, comprensivi delle spese per il personale da assegnare
all’Istituto.
Art. 13 - Disposizioni
finali.
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
“Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3” e successive modificazioni, e
dell’atto di intesa stipulato con accordo 1° luglio 2004
recante “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in
fondazioni”, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288.
Art. 14 - Dichiarazione di
urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
42/2006 (G.U. 1° serie speciale n. 16/2006) con il quale è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7, relativo alla composizione
degli organi dell’Istituto oncologico veneto (IOV), per violazione
dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione; la norma regionale
è stata ritenuta dal Governo non conforme alla normativa statale di
riferimento (decreto legislativo n. 288 del 2003 e accordo Stato-Regioni
1 luglio 2004) che prevede procedure di nomina differenti. Con il
medesimo ricorso è stata, altresì, denunciata la violazione del
principio di leale collaborazione di cui agli articoli 118 e 120 della
Costituzione. Con sentenza n. 178/2007 (G.U. 1° serie speciale n.
23/2007) la Corte costituzionale ha dichiarato estinto, per rinuncia del
Governo accettata dalla Regione, il giudizio relativo alle questioni di
legittimità costituzionale dei commi 4 (nomina del presidente del
consiglio di indirizzo) e 5 (nomina del collegio sindacale)
dell’articolo 3. Con la medesima sentenza la Corte ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3
dell’articolo 3 (nomina dei componenti del consiglio di indirizzo),
in quanto, con la precedente sentenza n. 270/2005, aveva già
ritenuto illegittimi i vincoli posti dal legislatore statale ai poteri di
nomina delle Regioni in ordine agli organi di gestione degli IRCCS non
trasformati in fondazioni. La Corte ha dichiarato, altresì, non
fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 7
dell’articolo 3 (nomina del commissario straordinario), poiché
la norma statale interposta indicata dal ricorrente come parametro di
legittimità costituzionale (articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo n. 288 del 2003) disciplina una vicenda diversa da quella
regolata dalla disposizione regionale impugnata e pertanto non è
pertinente. La Corte ha, invece, dichiarato l’illegittimità
costituzionale del comma 6 dell’articolo 3, nella parte in cui
prevede che l’incarico di direttore scientifico non possa essere
rinnovato per più di una volta, in quanto tale disposizione
introduce un limite al potere ministeriale di nomina del direttore
scientifico e pertanto contrasta con il principio fondamentale in materia
di ricerca scientifica dettato dalla disciplina statale.
(
2) Sul punto, vedi
l’articolo 40 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 55
, come da ultimo sostituito da art. 31 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
ai sensi del quale “A norma dell’articolo 3-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421”, il Collegio sindacale delle Aziende ULSS è
composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta
regionale, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e uno dal
Ministero della Salute e dura in carica tre anni. Tale normativa si
applica anche alle Aziende Ospedaliere, agli IRCSS e alle Aziende
Ospedaliere Integrate Universitarie. Per quest’ultime il componente
regionale deve essere designato di concerto con il Rettore
dell’Università.”.
(
3) Vedi l’articolo 10
della
legge
regionale 19 marzo 2013, n. 2 in materia di durata del contratto del
direttore generale e l’articolo 11 della medesima legge regionale
che detta disposizioni transitorie in materia di rinegoziazione di tale
contratto
(
4) Il comma 6
dell’articolo 3 è stato dichiarato illegittimo, nella parte in
cui prevede che l’incarico di direttore scientifico non possa
essere rinnovato per più di una volta, dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 178/2007 (G.U. 1° serie speciale n. 23/2007).
(
5) Vedi anche quanto disposto
dall’art. 20, recante disposizioni in materia di fondi contrattuali
dell’Istituto Oncologico Veneto, della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 .
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