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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 (BUR n. 51/2019)
Legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 (BUR n. 51/2019) [sommario] [RTF]
LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2018 IN
MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI (1)
CAPO I - Norme in materia di affari
istituzionali
SEZIONE I - Modifiche alla
legge regionale 18
ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”
Art. 1 - Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV)”.
Art. 2 - Modifiche
all’articolo 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV)”.
Art. 3 - Disposizioni
transitorie in materia di controlli su ARPAV.
1. Ai procedimenti di controllo disciplinati dall’ articolo 19 della
legge regionale 18
ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e sino alla loro conclusione,
continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
nel testo vigente antecedentemente alle modifiche apportate dalla
presente legge.
SEZIONE II - Norme in materia di
controlli interni
Art. 4 - Finalità.
1. Con la presente legge, ai sensi dell’ articolo 59 della
legge regionale
statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e
fermo restando quanto già disciplinato in materia di vigilanza e
controlli con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, sono disciplinate
le tipologie di controlli interni cui sono soggette le strutture della
Giunta regionale, con il fine di garantire l’efficacia della azione
amministrativa.
2. I controlli interni hanno la finalità di garantire e promuovere
la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’attività amministrativa ed a verificarne
l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza e
l’economicità.
Art. 5 - Sistema dei controlli
integrato.
1. Il sistema integrato dei controlli interni è strutturato nel
rispetto del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico
e funzione di gestione amministrativa.
2. Nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione statale
e regionale, il sistema integrato dei controlli è articolato in:
a) controllo di regolarità amministrativa finalizzato a garantire la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
b) controllo di regolarità contabile degli atti finalizzato ad
assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa in tutte le fasi di gestione delle entrate e delle spese;
c) controllo strategico per verificare, in sede di attuazione dei piani,
dei programmi e degli altri strumenti di indirizzo
politico-amministrativo, il raggiungimento delle finalità previste
nei documenti di programmazione, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi strategici predefiniti;
d) controllo di gestione diretto a verificare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi
prefissati, costi e risultati anche al fine di intervenire mediante
tempestive azioni di correzione;
e) valutazione delle prestazioni del personale, anche ai fini
dell’attribuzione della quota variabile della retribuzione definita
in sede contrattuale, secondo sistemi di misurazione delle attività
e delle prestazioni;
f) controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione
e di trasparenza;
g) controllo sugli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti
contabili.
3. I controlli interni, secondo il principio di proporzionalità
correlato alla gravità dei rischi, perseguono un corretto rapporto
tra costi e benefici, tracciano le responsabilità delle
attività svolte, assicurano la trasparenza delle procedure,
prevedono flussi informativi idonei a monitorare gli esiti dei controlli
effettuati, garantiscono un’adeguata separazione delle funzioni e
la tempestiva adozione delle azioni correttive.
4. La Giunta regionale, per valutare e migliorare il sistema dei
controlli interni, si avvale di una funzione di audit interna, deputata
al monitoraggio del sistema dei controlli interni adottati dalle
strutture organizzative della Giunta regionale al fine di verificare che
gli stessi siano correttamente strutturati ed operanti e di valutarne la
funzionalità, l’efficacia e l’adeguatezza, individuando
e promuovendo i necessari correttivi per superare eventuali
criticità rilevate. La Giunta regionale incardina la funzione di
audit a un livello organizzativo che ne consenta lo svolgimento in piena
autonomia ed indipendenza.
5. Qualora emergano fatti potenzialmente lesivi degli interessi
dell’amministrazione, la Giunta regionale e il Segretario generale
della programmazione possono disporre verifiche ispettive per individuare
eventuali responsabilità.
6. Il Collegio dei revisori dei conti assicura la vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
regionale, mediante l’esercizio dei poteri consultivi, di verifica
e di controllo previsti dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47
“Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il
funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei
conti della Regione del Veneto”.
Art. 6 - Regolamento sul
sistema integrato dei controlli interni. (4)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’ articolo 19, comma 2,
della legge
regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del
Veneto”, adotta un regolamento finalizzato a rendere coerente, a
razionalizzare e a potenziare il sistema dei controlli interni,
disciplinando le modalità organizzative, le risorse necessarie, le
specifiche competenze per l’esercizio delle funzioni e le relative
responsabilità.
SEZIONE III - Modifiche alla
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a
pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata
degli organi”
Art. 7 - Modifica
all’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
Art. 8 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
1. Al comma 4 dell’ articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 ,
dopo le parole “Alla proposta di candidatura è
allegata” sono inserite le seguenti: “, oltre alla
dichiarazione di rinuncia al compenso, ove ricorrano le condizioni di cui
al comma 2bis dell’articolo 1,”.
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 6 bis della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
Art. 10 - Inserimento
dell’articolo 9 bis nella legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 12 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
SEZIONE IV - Modifiche alla legge
regionale della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31
“Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”
Art. 12 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 ,
“Disposizioni in tema di ordinamento del personale
regionale”.
Art. 13 - Abrogazione
dell’articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 ,
“Disposizioni in tema di ordinamento del personale
regionale”.
SEZIONE V - Norme in materia di
trattamento economico del direttore di enti regionali
Art. 14 - Trattamento
economico del direttore di enti regionali e deleghe di funzioni.
(9)
1. Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle rispettive leggi
istitutive e quelli fissati dalla contrattazione collettiva nazionale e
decentrata regionale per la dirigenza dell’Area delle Funzioni
locali, il trattamento economico complessivo del direttore di enti
regionali, economici o non economici, la cui definizione è di
competenza regionale, non può superare quello massimo riconosciuto
al direttore generale di aziende o enti del servizio sanitario nazionale.
1 bis. Al fine di garantire l’efficienza dell’attività
amministrativa, anche in relazione alla sua complessità ed agli
obiettivi da conseguire, gli enti regionali di cui al comma 1,
nell’ambito dei rispettivi regolamenti organizzativi sottoposti al
controllo ai sensi dell’ articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 dicembre
1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e
di controllo sugli enti amministrativi regionali” e
dell’ articolo 15, comma 3, lettera a) della legge regionale 18 ottobre 1996, n.
32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV)” o comunque sottoposti al controllo
dell’amministrazione regionale secondo le rispettive leggi di
settore, possono prevedere la delega da parte del direttore di proprie
funzioni ad altro dirigente del medesimo ente regionale, che assume la
denominazione di Vicedirettore, in analogia a quanto previsto
dall’ articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””. ( 10)
SEZIONE VI - Modifiche alla
legge regionale 18
marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”
Art. 15 - Modifica
all’articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.
SEZIONE VII - Modifiche alla
legge regionale 8
maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”
Art. 16 - Sostituzione
dell’articolo 7 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. L’ articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
è sostituito dal seguente:
omissis ( 12)
2. Le disposizioni di cui al presente articolo operano a valere dal primo
rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge: le eventuali disposizioni non
conformi degli Statuti dei consorzi devono intendersi disapplicate.
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”:
conformazione degli statuti dei consorzi di bonifica.
1. L’ articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
è così sostituito:
omissis ( 13)
2. È conseguentemente modificato l’articolo 9
dell’allegato E alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 ,
recante lo schema di Statuto dei Consorzi di bonifica.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo operano a valere dal primo
rinnovo degli organi dei Consorzi di bonifica successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge: le eventuali disposizioni non
conformi degli Statuti dei consorzi devono intendersi disapplicate.
Art. 18 - Inserimento
dell’articolo 10 bis nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
“Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
SEZIONE VIII - Norme in materia
di aziende ed enti del servizio sanitario regionale
Art. 19 - Graduatorie
concorsuali delle aziende ed enti del sevizio sanitario regionale.
Art. 20 - Disposizioni in
materia di fondi contrattuali dell’Istituto Oncologico Veneto.
(16)
1. Con decorrenza dall’anno 2019 l’Istituto Oncologico Veneto
è autorizzato a rideterminare, previa deliberazione della Giunta
regionale e in conformità alle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, i fondi del comparto e delle aree dirigenziali del
servizio sanitario nazionale previsti dagli stessi contratti,
nell’ipotesi di incremento del fabbisogno di personale e della
relativa dotazione organica in misura superiore rispetto a quella presa a
base di calcolo per la formazione dei medesimi fondi a seguito
dell’attribuzione con atti di programmazione regionale di nuove
funzioni e/o dell’attivazione di nuovi servizi.
2. La rideterminazione dei fondi è effettuabile in corrispondenza
dell’incremento del personale in servizio e nel rispetto dei
vincoli posti dalle disposizioni legislative statali e regionali in
materia di spesa complessiva del personale del servizio sanitario
regionale.
3. Gli incrementi dei fondi possono essere utilizzati solo per remunerare
il personale assunto a seguito dell’attribuzione delle funzioni e
dell’attivazione dei servizi ai sensi del comma 1.
CAPO II - Disposizioni finali
Art. 21 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 22 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Con ricorso è stato
impugnato dal Governo avanti alla Corte costituzionale l'articolo 19
ritenendo che nel consentire l'utilizzazione delle graduatorie "anche per
l'assunzione di idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale
di personale e della relativa dotazione organica", preveda una
modalità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali diversa da
quella prevista ed ammessa dalla legislazione statale (violazione degli
articoli 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione,
nonché per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e
m), e articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di
coordinamento della finanza pubblica); in effetti la norma impugnata, nel
consentire l'utilizzazione delle graduatorie per le finalità ivi
previste, si pone in termini difformi rispetto alla previsione di cui
all'articolo 1 commi 361 e 365 della legge n. 145 del 2018 che invece
eliminava la possibilità di utilizzare graduatorie concorsuali per
coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso. In sostanza,
ad avviso del Governo l'assunzione degli idonei è possibile soltanto
per sostituire i vincitori del concorso, laddove, nella vigenza triennale
della graduatoria approvata, essi abbiano rinunciato all'assunzione
ovvero abbiano interrotto per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro con
l'amministrazione.
Peraltro il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 aprile 2020 ha
deliberato la rinuncia alla impugnativa, in quanto le norme statali poste
a base della impugnativa sono state abrogate da una successiva legge
dello Stato.
( 2) Testo riportato dopo comma 2
bis dell’art. 2 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
( 3) Testo riportato
all’art. 19 legge regionale 1996, n. 32.
( 4) Il regolamento sul sistema
integrato dei controlli interni è stato approvato con regolamento regionale 14
luglio 2020, n. 6 .
( 5) Testo riportato dopo comma 2
dell’art. 1 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
( 6) Testo riportato
all’art. 6 bis legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
( 7) Testo riportato dopo art. 9
della legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
( 8) Testo riportato
all’art. 12 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 .
( 9) Rubrica modificata da comma 1
art. 6 legge
regionale 15 marzo 2022, n. 6 che dopo le parole: “enti
regionali” ha aggiunto, infine, le seguenti: “e deleghe di
funzioni”.
( 10) Comma aggiunto da comma 2
art. 6 legge
regionale 15 marzo 2022, n. 6 .
( 11) Testo riportato al comma
5 dell’art. 16 legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 12) Testo riportato
all’art. 7 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
( 13) Testo riportato
all’art. 10 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
( 14) Testo riportato dopo art.
10 legge regionale
8 maggio 2009, n. 12 .
( 15) Articolo abrogato da
comma 1 art. 9 della legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 .
In precedenza vedi anche quanto disposto dall’art. 28 legge regionale 25 novembre
2019, n. 44 . Si evidenzia che l’articolo 19 era stato
impugnato dal Governo avanti alla Corte costituzionale ritenendo che nel
consentire l'utilizzazione delle graduatorie "anche per l'assunzione di
idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale e
della relativa dotazione organica", preveda una modalità di
utilizzazione delle graduatorie concorsuali diversa da quella prevista ed
ammessa dalla legislazione statale (violazione degli articoli 3, 51,
primo comma, e 97, quarto comma, della Costituzione, nonché per
violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), e articolo
117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della
finanza pubblica); in effetti la norma impugnata, nel consentire
l'utilizzazione delle graduatorie per le finalità ivi previste, si
pone in termini difformi rispetto alla previsione di cui all'articolo 1
commi 361 e 365 della legge n. 145 del 2018 che invece eliminava la
possibilità di utilizzare graduatorie concorsuali per coprire posti
ulteriori rispetto a quelli messi a concorso. In sostanza, ad avviso del
Governo l'assunzione degli idonei è possibile soltanto per
sostituire i vincitori del concorso, laddove, nella vigenza triennale
della graduatoria approvata, essi abbiano rinunciato all'assunzione
ovvero abbiano interrotto per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro con
l'amministrazione.
Peraltro il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 aprile 2020 ha
deliberato la rinuncia alla impugnativa, in quanto le norme statali poste
a base della impugnativa sono state abrogate da una successiva legge
dello Stato.
A seguire con Ordinanza della Corte costituzionale n. 109/2020 (G.U.
– 1° Serie speciale n. 25/2020) è stato dichiarato
estinto il processo.
( 16) Vedi analoga disposizione
riferita all’Azienda Ospedaliera – Università di Padova
recata da art. 21 legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 .
SOMMARIO
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