Legge regionale 30 giugno 2006, n. 7 (BUR n. 60/2006) (Abrogata)
Legge regionale 30 giugno 2006, n. 7 (BUR n. 60/2006) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BOLCA
(1)
[Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il sito paleontologico di Bolca
(Verona) quale patrimonio di interesse naturalistico, scientifico e
culturale del Veneto con valenza internazionale.
2. Allo scopo di valorizzare il sito paleontologico di Bolca, la
Regione del Veneto promuove e sostiene le iniziative di cui alla presente
legge direttamente o indirettamente mediante il concorso di enti locali
ed istituzioni pubbliche e private.
Art. 2 - Iniziative
culturali, di ricerca e di valorizzazione.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente
legge, la Regione del Veneto, d'intesa con la Direzione regionale per i
beni culturali e il paesaggio del Ministero competente e in accordo con
la Provincia di Verona, il museo civico di storia naturale di Verona, la
Comunità montana della Lessinia e il Parco regionale della
Lessinia:
a) promuove indagini, ricerche e studi relativi agli scavi
paleontologici nei vari siti di Bolca e ne sostiene l’attività
di divulgazione e di informazione scientifica;
b) promuove e sostiene l’attuazione di interventi intesi a
favorire nuove ricerche paleontologiche a Bolca ed il conseguente
incremento del patrimonio di reperti;
c) promuove l’inventariazione, la schedatura, il recupero e la
valorizzazione dei reperti fossili di Bolca;
d) favorisce iniziative atte far conoscere l'area di Bolca ed a
valorizzarne gli aspetti turistico/culturali;
e) sostiene le iniziative di collaborazione, gemellaggio e scambi
culturali con altri enti che gestiscono siti di interesse paleontologico
nazionale ed internazionale;
f) promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, presso le
istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, iniziative
volte a far conoscere l'area di Bolca e a valorizzarne gli aspetti
culturali e scientifici, anche mediante l'attivazione di borse di
studio.
Art. 3 - Istituzione del
Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio
paleontologico di Bolca.
1. Per realizzare le iniziative di cui all'articolo 2, è
istituito il Comitato permanente per la valorizzazione del patrimonio
paleontologico di Bolca.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato che lo
presiede;
b) il Presidente della Provincia di Verona o suo delegato;
c) il Direttore regionale per i beni culturali e il paesaggio, o suo
delegato, d'intesa con il Ministero competente;
d) il Direttore del museo civico di storia naturale di Verona, o suo
delegato;
e) il Presidente della Comunità montana della Lessinia, o suo
delegato;
f) il Presidente del Parco regionale della Lessinia, o suo
delegato;
g) due consiglieri componenti della Commissione consiliare competente
per materia, di cui uno in rappresentanza della minoranza, dalla stessa
designati;
h) due esperti della materia designati dal Direttore del museo civico
di storia naturale.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un
funzionario regionale.
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale e dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento. Il
Comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la
metà dei suoi componenti.
5. Ai componenti del Comitato è corrisposto, ove spetti, il
rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dall'articolo 187 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 e successive modifiche.
Art. 4 - Funzioni del
Comitato permanente per la valorizzazione culturale del patrimonio
paleontologico di Bolca.
1. Il Comitato permanente svolge le seguenti funzioni:
a) propone alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni
anno, le iniziative di cui all'articolo 2 da inserire nel programma
annuale delle attività, unitamente ad una relazione sullo stato di
attuazione delle iniziative assunte nell'anno precedente;
b) collabora con la Giunta regionale nella realizzazione dei progetti
più significativi previsti dal programma.
Art. 5 - Programma annuale
degli interventi.
1. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno,
approva, sentita la competente commissione consiliare, il programma
annuale degli interventi e ne definisce i criteri e le modalità di
attuazione.
Art. 6 - Norma di prima
applicazione.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Comitato di
cui all’articolo 3 formula le proposte entro sessanta giorni dalla
sua costituzione e la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, approva il programma di interventi entro i successivi
sessanta giorni.
Art. 7 - Norma
finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge,
quantificate in euro 70.000,00 per ogni esercizio del triennio 2006-2008,
si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo
speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi per la
cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008;
contestualmente lo stanziamento dell'upb U0168 "Archivi, biblioteche e
musei" viene incrementato di euro 70.000,00 per competenza e cassa
nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi
successivi.
2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente
legge, quantificate in euro 130.000,00 per ogni esercizio del triennio
2006-2008, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb
U0185 "fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 "Interventi
per la cultura", del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008;
contestualmente lo stanziamento dell'upb U0171 "Edilizia, patrimonio
culturale ed edifici di culto" viene incrementato di euro 130.000,00 per
competenza e cassa nell'esercizio 2006 e per sola competenza nei due
esercizi successivi. ]
Note
(
1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
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