Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 (BUR n. 94/2007)
Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30 (BUR n. 94/2007) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI
NELLE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA E NELL’AREA DEL VENETO
ORIENTALE
Art. 1 - Finalità e
oggetto.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito
delle già avviate iniziative per l’attuazione del regionalismo
differenziato di cui all’articolo 116, comma 3, della Costituzione,
per la realizzazione del federalismo fiscale di cui all’articolo
119 della Costituzione, nonché per la costituzione
dell’autonomia speciale del Veneto, promuove interventi a favore
dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e
nell’area del Veneto orientale nonché dei comuni della
provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la
Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte
delle comunità montane. (
1)
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati all’esercizio
delle funzioni dei comuni volte al miglioramento della qualità della
vita dei cittadini residenti.
Art. 2 - Destinatari degli
interventi regionali.
1. Sono destinatari degli interventi
regionali di cui alla presente legge:
a) comuni ubicati in area montana, con priorità per quelli con
popolazione non superiore ai cinquemila abitanti o frazioni di comuni
ubicati in area montana con meno di cinquecento abitanti che presentano
situazioni di disagio socio-economico, come indicato dall’articolo
3, comma 2;
b) comuni ubicati nell’area del Veneto orientale così come
individuata dall’
articolo 1, comma 2, della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
“Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale del Veneto orientale”, con priorità per
quelle amministrazioni comunali che presentano una popolazione non
superiore ai cinquemila abitanti e che sono gravate da situazioni di
disparità socio-economica dovute alla sfavorevole contiguità
territoriale con Regioni a Statuto speciale.
2. Per comuni ubicati in area montana di cui al comma 1, lettera a) si
intendono quelli il cui territorio sia ricompreso nell’ambito
territoriale della comunità montana. (
2)
Art. 3 - Criteri e
modalità di gestione degli interventi regionali.
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, con propri provvedimenti, determina, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, a valere per
il triennio 2007-2008-2009, le procedure, i termini, le modalità
l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge,
nonchè i criteri di gestione per gli interventi relativi ai
destinatari di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b).
2 Per i destinatari di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) i
criteri per l’attuazione degli interventi sono stabiliti da:
a) l’indice di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due
censimenti;
b) l’indice di abbandono del territorio agricolo (Superficie
Agricola Utilizzata - SAU) mettendo in rapporto gli ultimi due
censimenti;
c) l’indice di anzianità della popolazione.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale
previo parere della competente commissione consiliare.
Art. 4 - Servizi
socio-sanitari nei territori montani.
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 34, in
particolare dai commi 19 e 20, dell’Intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 giugno 2006, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, individua tutti gli strumenti atti a garantire
che nelle unità locali socio-sanitarie (ULSS) il cui ambito
territoriale insiste su territori dei comuni di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), sia garantita la capillare copertura nei territori
dei comuni medesimi, dei medici di medicina generale.
2. Nei territori montani le ULSS, previo parere della conferenza dei
sindaci e in collaborazione con i comuni di cui al comma 1, verificano le
necessità e predispongono un adeguato servizio di consegna a
domicilio dei medicinali, in particolare a favore della popolazione dei
centri abitati ad alta marginalità.
Art. 5 - Norma di
raccordo.
1. Gli interventi di cui alla presente legge a favore dei comuni
confinanti con le Regioni a Statuto speciale sono realizzati tenuto conto
anche di Intese della Regione del Veneto con dette Regioni, ai sensi
dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.
2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli
interventi di cui alla presente legge in considerazione delle iniziative
programmate in attuazione delle Intese di cui al comma 1, tenendo conto
altresì dei criteri di cui all’articolo 3, comma 2.
3. Nel caso in cui gli interventi da realizzare ricadono
nell’ambito di applicazione delle Intese, gli stessi sono gestiti
dall’organo comune di gestione previsto dalle Intese stesse.
Art. 6 - Norma
transitoria.
1. In fase di prima applicazione per gli esercizi finanziari 2007 e 2008,
per quanto riguarda la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, sono
destinatari degli interventi finanziari i comuni confinanti con la
Regione a Statuto speciale.
Art. 7 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, lettera a), quantificati in euro 9.000.000,00, per ciascuno
degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di
pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di
investimento” partita n. 1 “Interventi regionali a favore dei
Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna” e contestuale
incremento, in termini di competenza, dell’upb U0007
“Trasferimento agli enti locali per investimenti” del
bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2,
comma 1, lettera b), quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari
importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di
investimento” partita n. 2 “Interventi regionali a favore dei
Comuni ricadenti nell’area del Veneto Orientale” e
contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0007
“Trasferimento agli enti locali per investimenti” del
bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009”.
3. Agli oneri, decorrenti dall’esercizio 2008, conseguenti
all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma
2, limitatamente alle spese di gestione dei comuni ubicati in area
montana, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005
“Interventi indistinti a favore degli enti locali” del
bilancio pluriennale 2007-2009.
Note
(
1) Comma così modificato da
comma 1 art. 81
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 ,
che ha aggiunto alla fine le parole “nonché dei comuni della
provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la
Regione Friuli Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte
delle comunità montane.”.
(
2) L’articolo 109 della
legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 dispone che ai cittadini o ai nuclei familiari
residenti nei comuni montani come individuati dal presente articolo siano
erogati contributi per spese di riscaldamento domestico.
SOMMARIO