Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 (BUR n. 53/1993)
Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 (BUR n. 53/1993) [sommario] [RTF]
INIZIATIVE PER
IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL
VENETO ORIENTALE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con gli
articoli
3,
6,
8 e
11, della
legge regionale statutaria
17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, promuove la
realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo
sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale. (
1)
2. Ai fini della presente legge l'area del Veneto orientale comprende i
Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Cavallino - Treporti, Ceggia, Cinto
Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta
di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave,
Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, (
2) S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento,
S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.
3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi
promossi dalla Conferenza permanente dei sindaci di cui
all’articolo 6 e decisi con la partecipazione degli enti locali
previsti dal comma 2, in forma singola o associata, tesi a conseguire un
opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale con particolare
riferimento:
a) agli enti locali, per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio;
b) all’industria, all’artigianato, al turismo, al commercio,
ai servizi, all’agricoltura ed al settore agroalimentare, a
beneficio delle imprese, dei consorzi, delle cooperative, delle
società consortili e delle associazioni, per la promozione economica
e l’occupazione. (
3)
Art. 2 - Progetto di sviluppo
per l'area del Veneto orientale.
Art. 3 - Interventi per la
costituzione di centri servizi alle imprese.
Art. 4 - Interventi in materia
di promozione economica e dell'occupazione. (6)
1. Per le finalità e con le modalità delle leggi regionali
20 marzo 1980, n.
19 e
8 aprile 1986,
n. 16, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori
contributi a consorzi, cooperative e società consortili con sede
legale nella Città metropolitana di Venezia (
7) per iniziative localizzate nell'area di cui al
comma 2 dell'art. 1.
2. Per l'attuazione di iniziative previste all'
art. 2 della
legge regionale 28 dicembre
1992, n. 29 ,(
8) localizzate
nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1, la Giunta regionale è
autorizzata a disporre ulteriori interventi a favore dei soggetti di cui
al medesimo art. 2 aventi sede nella Città metropolitana di Venezia.
(
9)
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori
contributi per la realizzazione di progetti commerciali realizzati da
consorzi di cooperative e associazioni di produttori del Veneto orientale
in osservanza delle disposizioni regionali, nazionali ed europee.
(
10)
4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono estesi ai consorzi,
cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi,
nonché ad altre amministrazioni pubbliche con sede legale nella
Città metropolitana di Venezia e operanti nel Veneto orientale nel
settore del credito turistico. (
11)
Art. 4 bis - Interventi di
formazione.
1. Le finalità di cui
all'articolo 1 sono perseguite anche mediante contributi per l'avvio e lo
svolgimento nell'ambito del Veneto orientale di attività didattiche
e formative di livello universitario idonee a promuovere l'occupazione e
a favorire un migliore equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro
attraverso la Fondazione Portogruaro Campus. (
12) I contributi sono concessi dalla Giunta
regionale su presentazione di apposita domanda da parte del soggetto
attuatore delle iniziative didattiche e formative adeguatamente
documentate e corredate della descrizione degli interventi programmati e
da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi
finanziati, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una
relazione consuntiva sull’attività svolta e sulle spese
sostenute. (
13)
Art. 4 ter - Interventi per lo
sviluppo del settore turistico - ricettivo del Veneto orientale.
(14)
1. Per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo del Veneto (
15) orientale, la Giunta regionale
è autorizzata, a concedere contributi in conto interessi per
programmi di investimento su immobili a destinazione turistica di
proprietà, locazione o comodato, a favore di piccole e medie imprese
come definite dall’Unione europea.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per
l’erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per
l’esercizio 2003 la spesa di euro 300.000,00 a valere
sull’u.p.b. U0076 “Interventi di qualificazione,
ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri
soggetti operanti nel comparto del turismo. (
16)
Art. 5 - Interventi a favore
dell'autoparco di Portogruaro.
Art. 5 bis - Completamento del
centro servizi ed incubatore di imprese di Alvisopoli.
Art. 5 ter - Interventi a
favore della promozione dell’agroalimentare tipico del territorio
del Veneto Orientale.
Art. 5 quater - Contributo
straordinario al Comune di San Donà di Piave.
Art. 6 - Decentramento
amministrativo e Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale.
(21)
1. Il territorio di cui all’articolo 1 comma 2 è individuato
quale ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.
2. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le
iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la Città
metropolitana di Venezia e le amministrazioni statali, per il
decentramento nel territorio di cui al comma 1, di uffici e servizi di
tali amministrazioni.
3. La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei
sindaci del Veneto orientale fra i comuni dell'area di cui
all’articolo 1 comma 2.
4. La Conferenza ha i seguenti compiti:
a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area, anche
con riferimento agli interventi previsti dall’articolo 1, comma 3;
b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale
di carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica nell'area;
c) proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed
attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione
economico-sociale;
d) proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato,
della Regione, della Città metropolitana di Venezia, nonché di
altri enti pubblici anche economici.
5. Il parere di cui al comma 4, lettera b), è reso dalla Conferenza
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della
Regione; in difetto il parere medesimo si intende positivo.
Art. 6 bis - Strumenti di
coordinamento. (22)
1. Al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento
degli interventi afferenti il rispettivo territorio, la Giunta regionale
individua e disciplina strumenti di raccordo tra la Conferenza di cui
all’articolo 6 e la Conferenza dei sindaci del litorale veneto
istituita dall’articolo 85 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
Art. 7 - Finanziamento
regionale. (23)
1. La Giunta regionale, fermi restando i contributi disciplinati dagli
articoli 4, 4 bis e 4 ter, definisce annualmente, entro il 30 giugno, i
criteri e le modalità per l’erogazione delle somme da
destinare agli interventi previsti dall’articolo 1.
Art. 8 - Norma
finanziaria.
Art. 9 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
2) Comma modificato da lettera
b) comma 1 art. 1
legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 che
ha inserito dopo la parola: “Caorle,” le seguenti:
“Cavallino - Treporti,” e dopo la parola:
“Pramaggiore,” ha inserito le seguenti: “Quarto
d’Altino,”
(
6) Vedasi interpretazione
autentica recata da articolo 7
legge regionale 14 settembre 1994, n. 58
. Il citato art. 7 dispone che “le parole “ulteriori
contributi” e “ulteriori interventi” contenute
nell’art. 4 della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
“Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale nel Veneto orientale”, “vanno intese nel
senso che tutte le provvidenze di cui alla citata legge possono essere
cumulabili con altri benefici economici regionali, statali o comunitari
nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa
comunitaria””.
(
7) Comma modificato da lettera
a) comma 1 art. 2
legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 che
ha sostituito le parole: “nella Provincia di Venezia” con le
seguenti: “nella Città metropolitana di Venezia”;
(
9) Comma modificato da lettera
b) comma 1 art. 2
legge regionale 3 febbraio 2020, n. 6 che
ha sostituito le parole: “in Provincia di Venezia” con le
seguenti: “nella Città metropolitana di Venezia”
(
12) Comma così
modificato da comma 1 art. 99 legge regionale 27 febbraio 2008, n, 1, che
ha aggiunto le parole “attraverso la Fondazione Portogruaro
Campus”.
(
15) Comma modificato da comma
2 art. 3
legge
regionale 3 febbraio 2020, n. 6 che ha soppresso le parole:
“nelle aree balneari” e ha sostituito le parole: “della
Venezia” con le seguenti: “del Veneto”.
(
24) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
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