Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 (BUR n. 108/2007)
Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 (BUR n. 108/2007) [sommario] [RTF]
NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI
COMBATTENTISTICHE, D’ARMA E DELLE FORZE DELL’ORDINE
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce la
funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni
combattentistiche e d’arma e delle associazioni delle forze
dell’ordine operanti nel Veneto, per il sostegno morale delle forze
armate e delle forze dell’ordine nonché per le rispettive
finalità sociali e statutarie.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 le
associazioni promuovono e organizzano le seguenti iniziative:
a) effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e locali;
b) organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per
celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate
e della storia patria;
c) diffusione della cultura della legalità e della sicurezza.
c bis) realizzazione e manutenzione di sedi per lo svolgimento delle
attività associative e a valenza sociale. (
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Art. 2 - Contributi alle
Associazioni.
1. La Giunta regionale concede contributi alle sezioni del Veneto delle
associazioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 per programmi di
attività afferenti alle iniziative previste al comma 2
dell’articolo 1.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, definisce ogni
anno modalità e termini per la presentazione delle domande ed i
criteri di riparto dei contributi.
Art. 3 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e
2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0015
“Prevenzione e lotta alla criminalità” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Note
SOMMARIO