Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (BUR n. 36/2014)
Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (BUR n. 36/2014) [sommario] [RTF]
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2014 (1)
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario, ai sensi dell’
articolo 2, comma 3,
lettera a) della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” è fissato, in termini di competenza, in euro
2.029.687.164,57 per l’esercizio 2014. Tale importo si intende al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento
a carico della Regione.
Art. 2 - Rifinanziamenti e
fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2014 e pluriennale 2014-2016, in relazione a leggi settoriali di spesa,
la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai
sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità
della Regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla
presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli
effetti dell’
articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nell’esercizio 2014, sono determinati, per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 nelle misure indicate nelle Tabelle
B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese d’investimento.
Art. 3 - Sistema informativo
per la finanza pubblica regionale e locale del Veneto.
1. In attuazione dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione
e della legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per
l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, è
istituito il “Sistema informativo per la finanza pubblica regionale
e locale del Veneto”, con la finalità di favorire il pieno
esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario regionale di cui agli articoli 117, terzo comma e 119
della Costituzione, acquisire i dati per l’attuazione del
federalismo fiscale, adottare misure volte al contrasto
dell’evasione fiscale e assicurare, a decorrere dal 1° gennaio
2016, che le operazioni di indebitamento di Regione ed enti locali del
Veneto garantiscano l’equilibrio della gestione di cassa finale del
complesso degli enti territoriali della Regione.
2. Gli enti locali del Veneto, sulla base di specifiche intese,
comunicano periodicamente i dati fiscali, finanziari, di bilancio e ogni
altro dato necessario per le finalità di cui al comma 1.
3. Per le medesime finalità, la Regione, previa intesa, può
coinvolgere nel sistema informativo di cui al comma 1 altre pubbliche
amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 2, operanti nel
territorio regionale.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina il contenuto e
le modalità per l’invio dei dati e le procedure operative
necessarie al funzionamento del Sistema informativo di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale predispone strumenti di monitoraggio e diffusione
dei dati che confluiscono nel Sistema informativo di cui al comma 1 che
vengono trasmessi per conoscenza al Consiglio regionale con
periodicità semestrale.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e
2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0029
“Attività di supporto al ciclo della programmazione” del
bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 4 - Cofinanziamento
regionale di programmi dell’Unione europea per la programmazione
2014-2020.
1. Per la realizzazione degli interventi
previsti dai Programmi comunitari relativi al periodo di programmazione
2014-2020, ai sensi dell’
articolo 24 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”, sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e uno di
parte investimento, destinati al cofinanziamento delle attività che
realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse
dell’Unione europea e dello Stato.
2. L’utilizzo delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, in
coerenza con quanto previsto dall’
articolo 22, comma 2,
lettera b) della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”, avviene previa approvazione da parte della Commissione
europea dei piani finanziari previsti nei documenti di programmazione
comunitaria.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del
presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0255 “Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa
corrente” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
4. Agli oneri di investimento derivanti dall’applicazione del
presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0256 “Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa in
conto capitale” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale
2014-2016.
Art. 5 - Finanziamento
regionale dell’assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2014-2020.
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 59 del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e dall’articolo 51 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, la Giunta regionale mette in
atto le iniziative necessarie a garantire la predisposizione, la
sorveglianza, l’assistenza tecnica e amministrativa, la
valutazione, il monitoraggio e il controllo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle imprese
e alla collettività rurale” del bilancio di previsione 2014.
Art. 6 - Finanziamento
regionale del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Croazia
2014-2020.
1. La Regione del Veneto, in qualità di Autorità unica di
Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Croazia
2014-2020, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del Regolamento (CE)
17 dicembre 2013, n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale
europea, organizza ed è responsabile delle operazioni necessarie
all’attuazione del Programma.
2. In ottemperanza all’articolo 125 del Regolamento (CE) 17
dicembre 2013, n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, al fine di finanziare la costituzione degli
organi di gestione e l’implementazione del processo programmatorio
e gestionale, propedeutiche all’approvazione e correlate
all’avvio del Programma operativo di Cooperazione di cui al comma
1, la Giunta regionale garantisce l’operatività della
Autorità di Gestione fornendo il necessario supporto
all’attività di consultazione, preparazione, valutazione,
assistenza tecnica, monitoraggio e controllo del Programma medesimo.
3. La struttura di assistenza dell’Autorità di cui al comma 1
e le linee di indirizzo per le attività da parte della Giunta
regionale di cui al comma 2 sono trasmesse alle competenti commissioni
che esprimono un parere entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0255 “Programmazione
comunitaria 2014-2020 spesa corrente” del bilancio di previsione
2014.
Art. 7 - Ristoro delle risorse
svincolate ai sensi del comma 143 dell’articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2011)”.
1. Al fine di ripristinare la dotazione di risorse svincolate ai sensi
del comma 143 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2011)”, è istituito il
fondo denominato “Fondo per il ripristino delle risorse svincolate
ai sensi del comma 143 dell’articolo 1 della legge 220/2010”.
2. L’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 avviene nei
limiti delle risorse svincolate e comunicate al Ministero competente.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 12.900.000,00 per l’esercizio 2014 si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0113 “Interventi
strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna” del
bilancio di previsione 2014.
Art. 8 - Programma regionale
per la promozione dei Grandi Eventi.
1. La Regione del Veneto, al fine di valorizzare e promuovere il sistema
economico veneto in occasione dell’Esposizione Universale EXPO
Milano 2015, avente per tema di riferimento “Nutrire il pianeta,
energia per la vita”, definisce e sostiene un programma biennale di
iniziative destinate a valorizzare le attività economiche,
culturali, agroalimentari ed ambientali del Veneto.
2. Il programma di iniziative attua i contenuti di una concertazione
preventiva della Regione con gli enti pubblici e gli organismi
associativi delle imprese operanti nei diversi settori produttivi
interessati al tema di “EXPO 2015” e prevede iniziative di
partecipazione all’EXPO, attività promozionali, comunicative e
di valorizzazione delle attività imprenditoriali destinate a
migliorare la conoscenza del territorio veneto e delle realtà
produttive ed economiche della Regione da parte dei visitatori italiani e
stranieri dell’EXPO.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che
si pronuncia nel termine di trenta giorni, scaduti i quali si procede
indipendentemente dal parere, adotta il programma regionale per
“EXPO 2015”; tale programma è comprensivo delle
attività e delle iniziative che il sistema economico veneto pone in
atto nei settori economici di interesse e del piano finanziario per la
realizzazione delle attività previste.
4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del
presente articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per
l’esercizio 2014 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2015,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0257
“Iniziative inerenti la partecipazione ai Grandi Eventi” del
bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
5. Agli oneri di natura d’investimento derivanti
dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro
1.500.000,00 per l’esercizio 2014 e in euro 1.000.000,00 per
l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0258 “Interventi strutturali inerenti la
partecipazione ai Grandi Eventi” del bilancio di previsione 2014 e
pluriennale 2014-2016.
Art. 9 - Celebrazioni per il
centenario della Grande Guerra.
1. In occasione delle prossime celebrazioni
del centenario della Prima guerra mondiale e al fine di valorizzare
adeguatamente il patrimonio delle testimonianze ad essa relative
esistenti sul territorio regionale, la Giunta regionale, nel rispetto di
quanto stabilito dalla legge 7 marzo 2001, n. 78 “Tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale”, è autorizzata
a sostenere interventi di:
a) messa in sicurezza, restauro, manutenzione dei beni di cui
all’
articolo
2 della
legge
regionale 16 dicembre 1997, n. 43 “Interventi per il
censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici,
architettonici e culturali della Grande Guerra”, finalizzati alla
loro pubblica fruibilità;
b) realizzazione di apparati esplicativi permanenti finalizzati alla
comprensione delle vestigia e delle vicende correlate all’evento
bellico, compresi allestimenti all’interno di edifici ricompresi
nell’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 2 della
legge regionale 16 dicembre
1997, n. 43 o di strutture museali;
c) valorizzazione dei beni e promozione della conoscenza delle vicende
storiche relative alla Prima guerra mondiale attraverso ricerche,
attività editoriali, espositive e performative;
d) promozione di manifestazioni, convegni, eventi culturali e progetti
educativi e formativi, inclusa la produzione di materiali didattici, da
mettere a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto;
e) promozione di progetti di studio e ricerca sulla Prima guerra
mondiale, in particolare favorendo la creazione e la gestione di percorsi
storico-didattici per lo svolgimento di attività formative e
didattiche, destinati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione
consiliare, il programma delle celebrazioni del centenario della Prima
guerra mondiale e i criteri e le procedure per la concessione dei
contributi a sostegno degli interventi di cui al comma 1.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del
presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio
2014 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0169
“Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio di
previsione 2014.
4. Agli oneri d’investimento derivanti dall’applicazione del
presente articolo, quantificati in euro 7.000.000,00 per
l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di
culto” del bilancio di previsione 2014.
Art. 10 - Disposizioni in
materia di sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e
delle forze dell’ordine.
1. Al comma 2 dell’
articolo 1 della
legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 ,
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
omissis (
2)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0016 “Interventi
strutturali per la sicurezza” del bilancio di previsione 2014.
Art. 11 - Sostegno alle
attività dei Teatri Stabili di Innovazione del Veneto.
1. Al fine di promuovere l’attività di ricerca e
sperimentazione di nuovi linguaggi teatrali rivolti alla drammaturgia per
ragazzi e all’integrazione delle arti sceniche, la Regione del
Veneto sostiene le attività dei Teatri Stabili di Innovazione del
territorio riconosciuti e finanziati dal Ministero per i Beni e
Attività Culturali e Turismo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere ai Teatri Stabili
di Innovazione del Veneto, di cui al comma 1 del presente articolo,
mediante specifiche convenzioni un finanziamento per le iniziative
finalizzate allo sviluppo e alla diffusione delle nuove forme di cultura
teatrale, da realizzarsi anche in collaborazione con gli Istituti
scolastici e le Università del territorio.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 90.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione
dello spettacolo” che viene incrementata mediante contestuale
riduzione di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0188
“Fondo di riserva per le spese impreviste” del bilancio di
previsione 2014.
Art. 12 - Disposizioni in
materia di valorizzazione dei prodotti veneti di qualità.
1. La Regione del Veneto promuove iniziative volte alla valorizzazione
delle produzioni di qualità del territorio veneto e a tal fine
prevede apposite misure di sostegno in favore delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico e delle
attività agrituristiche che somministrano prodotti veneti di
qualità.
2. La Regione del Veneto promuove altresì iniziative da adottarsi
con gli enti locali a sostegno dell’utilizzo dei prodotti del
settore primario del Veneto nei servizi di ristorazione collettiva
pubblica.
3. Per prodotti veneti di qualità si intendono i prodotti del
territorio veneto aventi le caratteristiche descritte dall’articolo
2, comma 3, lettere a), b) e d) della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, come
richiamati dall’
articolo 3 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a
chilometri zero”, e successive modificazioni.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, detta disposizioni attuative del presente articolo,
nel rispetto delle condizioni e limiti consentiti dalla normativa
comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0070 “Informazione,
promozione e qualità per il commercio” del bilancio di
previsione 2014.
Art. 13 - Investimenti per
interventi pubblici in favore dei settori della pesca professionale,
della pesca dilettantistico-sportiva e dell’acquacoltura.
1. La Regione del Veneto, al fine di promuovere lo sviluppo dei settori
della pesca professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e
dell’acquacoltura, sostiene l’intervento delle
amministrazioni pubbliche locali per la realizzazione di investimenti
finalizzati al miglioramento dei servizi connessi alle attività di
pesca e alla tutela e salvaguardia del patrimonio ittico regionale.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità operative e le
procedure per l’erogazione dei contributi da destinarsi fino ad un
massimo del 10 per cento al settore della pesca dilettantistico-sportiva,
nel rispetto delle finalità previste dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 4.300.000,00 per l’esercizio 2014, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0036 “Interventi
integrati per lo sviluppo delle attività di acquacoltura e
pesca” del bilancio di previsione 2014.
Art. 14 - Modifiche della
legge regionale 28
aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse
idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina
dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne
della Regione Veneto”.
1. Alla
legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’
articolo 5, dopo le parole
“sulla stesura dei piani
di miglioramento” sono aggiunte in fine le parole:
“e
sul numero massimo di licenze di pesca professionale in zona B che
possono essere rilasciate a livello provinciale sulla base del principio
della sostenibilità ambientale”;
b) al comma 1 dell’
articolo 7 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
omissis (
3)
c) dopo il comma 1 dell’
articolo 16 è aggiunto il seguente:
omissis (
4)
d) al comma 7 dell’
articolo 33 le parole
“cinque anni”
sono sostituite con le parole
“sette anni” e sono
aggiunte a seguire le parole
“oltre alla confisca del prodotto
pescato ed al sequestro dell’imbarcazione, dei mezzi e strumenti
utilizzati per la pesca e il trasporto del pesce”.
2. omissis (
5)
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 35.000,00, si fa fronte a valere sulla upb U0034
“Servizi integrati agro faunistici venatori e sviluppo delle
attività ittiche e della pesca” del bilancio di previsione
2014, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 15 - Modifiche della
legge regionale 23
ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli
utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo”.
1. Prima del comma 1 dell’
articolo 6 della
legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 ,
sono aggiunti i seguenti commi:
omissis (
6)
2. Il comma 1 dell’articolo 6 della
legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 ,
è così sostituito:
omissis (
7)
3. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 6 è abrogata.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 della
legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 le
parole:
“, sentito il comitato regionale dei consumatori e degli
utenti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c),”
sono soppresse.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in complessivi euro 150.000,00 per l’esercizio 2014,
di cui euro 50.000,00 destinati agli interventi di cui al comma 01
dell’articolo 6 della
legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 ed
euro 100.000,00 per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo
6 della
legge
regionale 23 ottobre 2009, n. 27 , si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0071 “Azioni a sostegno
dell’associazionismo per il commercio” del bilancio di
previsione 2014.
Art. 16 - Disposizioni in
materia di interventi regionali a sostegno del miglioramento e recupero
del patrimonio edilizio scolastico.
1. Al comma 1 dell’
articolo 5 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici
per le scuole materne elementari e medie” e successive
modificazioni, le parole:
“la somma di 200.000,00
euro” sono sostituite dalle seguenti:
“la somma di
500.000,00 euro”.
2. Gli interventi urgenti di messa a norma, nonché di adeguamento
degli edifici scolastici di competenza delle province del Veneto di cui
all’
articolo
4 della
legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2009” sono rifinanziati per l’esercizio
2014.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in complessivi euro 19.000.000,00 per l’esercizio
2014, di cui euro 16.000.000,00 destinati agli interventi di cui al comma
1 ed euro 3.000.000,00 destinati agli interventi di cui al comma 2, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0173 “Interventi
infrastrutturali per l’istruzione” del bilancio di previsione
2014.
Art. 17 - Disposizioni in
materia di sostegno alle azioni a miglioramento della qualificazione
della committenza.
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’
articolo 11 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche” e successive modificazioni, è inserita
la seguente:
omissis (
8)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2014, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0214 “Attività
a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori
pubblici” del bilancio di previsione 2014.
Art. 18 - Opere urgenti a
seguito degli eventi calamitosi accaduti nei primi mesi dell’anno
2014.
1. Al fine di far fronte ai gravi danni causati dall’eccezionale
intensità dei fenomeni atmosferici dei mesi di gennaio e febbraio
2014 che hanno interessato buona parte del territorio regionale, è
autorizzata la realizzazione di specifici interventi:
a) per ripristinare i danni arrecati alla rete viaria regionale,
provinciale e comunale;
b) per opere di pulizia e smaltimento, di ripascimento e di ripristino
degli arenili e di difesa a mare;
c) per opere volte a minimizzare il rischio idrogeologico e salvaguardare
il territorio della regione;
d) per opere volte a mitigare il rischio di fenomeni franosi di
competenza comunale;
e) per ripristinare i danni subiti dai rifugi alpini e dalle strutture
turistiche, nonché per realizzare opere a protezione delle stesse;
f) per contribuire alle spese sostenute dai comuni per lo sgombero dalla
neve;
g) per far fronte ai danni causati dall’innalzamento delle falde
acquifere.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono
quantificati in complessivi euro 40.000.000,00 così suddivisi:
a) euro 17.500.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per
la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio
di previsione 2014;
b) euro 7.500.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera b) del
comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0103 “Sistemazioni Fluviomarittime”
del bilancio di previsione 2014;
c) euro 5.500.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera c) del
comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei
bacini” del bilancio di previsione 2014;
d) euro 5.500.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera d) del
comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei
bacini” del bilancio di previsione 2014;
e) euro 2.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera e) del
comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione,
ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri
soggetti operanti nel comparto del turismo” del bilancio di
previsione 2014;
f) euro 1.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera f) del
comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0105 “Interventi a seguito di
avversità atmosferiche” del bilancio di previsione 2014;
g) euro 1.000.000,00 a favore degli interventi di cui alla lettera g) del
comma 1, per l’esercizio 2014, a cui si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0115 “Interventi infrastrutturali per le
risorse idriche” del bilancio di previsione 2014.
3. Le risorse allocate nelle upb indicate al comma 2 trovano copertura
mediante la riduzione delle risorse allocate alle seguenti upb:
a) upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per
investimenti” (capitolo 101745/U per euro 420.000,00);
b) upb U0015 “Prevenzione e lotta alla criminalità”
(capitolo 100103/U per euro 200.000,00);
c) upb U0016 “Interventi strutturali per la sicurezza”
(capitolo 100105/U per euro 600.000,00);
d) upb U0036 “Interventi integrati per lo sviluppo delle
attività di acquacoltura e pesca” (capitolo 102104/U per euro
700.000,00);
e) upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e
potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti
nel comparto del turismo” (capitolo 102080/U per euro
1.100.000,00);
f) upb U0104 “Interventi di difesa del suolo e dei bacini”
(capitolo 101665/U per euro 7.000.000,00);
g) upb U0111 “Interventi di tutela ambientale” (capitolo
101395/U per euro 840.000,00);
h) upb U0113 “Interventi strutturali per la salvaguardia di Venezia
e della sua laguna” (capitolo 102072/U per euro 2.100.000,00);
i) upb U0123 “Parco mezzi, attrezzature ed impianti della
protezione civile” (capitolo 053022/U per euro 280.000,00 e
capitolo 053020/U per euro 420.000,00);
l) upb U0136 “Interventi strutturali per la viabilità
regionale, provinciale e comunale” (capitolo 100565/U per euro
4.200.000,00, capitolo 100927/U per euro 2.730.000,00 e capitolo 101083/U
per euro 350.000,00);
m) upb U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di
culto” (capitolo 043050/U per euro 970.000,00 e capitolo 102094/U
per euro 2.500.000,00);
n) upb U0173 “Interventi infrastrutturali per
l’istruzione” (capitolo 071020/U per euro 1.000.000,00);
o) upb U0179 “Impiantistica sportiva” (capitolo 073006/U per
euro 1.000.000,00);
p) upb U0187 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d’ordine” (capitolo 080010/U per euro 330.000,00);
q) upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale
pubblica” (capitolo 101829/U per euro 1.000.000,00 e capitolo
101850/U per euro 1.000.000,00);
r) upb U0214 “Attività a supporto della progettazione e
qualificazione in materia di lavori pubblici” (capitolo 100380/U
per euro 1.000.000,00);
s) upb U0251 “Spesa di investimento in ambito sanitario”
(capitolo 060018/U per euro 4.200.000,00);
t) upb U0253 “Fondo regionale per la riqualificazione delle
attività commerciali” (capitolo 101859/U per euro 560.000,00);
u) upb U0258 “Interventi strutturali inerenti la partecipazione ai
grandi eventi” (capitolo 102090/U per euro 500.000,00);
nonché dalle maggiori entrate, pari ad euro 5.000.000,00, allocate
nell’upb E0137 “Mutui e prestiti per investimenti a pareggio
del bilancio” del bilancio di previsione 2014.
Art. 19 - Realizzazione di
opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione.
(9)
1. Nell’esecuzione delle opere di ripristino
dell’officiosità e di manutenzione dei corsi d’acqua
comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, la
Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell’
articolo 31 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone
classificate sismiche”, è autorizzata a prevedere la
compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell’onere della
realizzazione dei lavori con il valore del materiale estratto
riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono istituiti, a partire
dall’esercizio finanziario 2014, un capitolo di entrata denominato
“Proventi derivanti dalla cessione di materiale litoide estratto da
corsi d’acqua” (upb E0042), con uno stanziamento pari a euro
10.000.000,00, e il correlato capitolo di spesa denominato “Oneri
per la realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema
della compensazione” (upb U0103) con uno stanziamento di euro
10.000.000,00.
Art. 20 - Rimborso degli
interventi eseguiti, anche in regime di somma urgenza, per far fronte ai
danni conseguenti ad eventi alluvionali.
1. Le risorse versate alla Regione del Veneto a titolo di rimborso degli
interventi eseguiti, anche in regime di somma urgenza, per far fronte ai
danni conseguenti ad eventi alluvionali, ricompresi in piani di
finanziamento redatti anche in attuazione dell’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile” e successive modificazioni, sono destinati
alla realizzazione delle opere previste nel “Piano delle azioni e
degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico”
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2011, n. 1643
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regine del Veneto n. 83
dell’8 novembre 2011.
2. Le entrate di cui al comma 1 quantificate in euro 5.000.000,00 per
l’esercizio 2014, sono introitate nell’upb E0088
“Trasferimenti in conto capitale per interventi a seguito di eventi
calamitosi” e sono destinate alla realizzazione delle opere
previste nel “Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione
del rischio idraulico e geologico” di cui alla deliberazione della
Giunta regionale 11 ottobre 2011, n. 1643 (upb U0104 “Interventi di
difesa del suolo e dei bacini”).
Art. 21 - Misure per la
copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità per i
pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario regionale.
1. Per le finalità di cui all’
articolo 1 della
legge regionale 1
agosto 2013, n. 21 “Misure per la copertura del rimborso
dell’anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti
degli enti del servizio sanitario regionale” e nelle more
dell’emanazione del decreto direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 3, comma 3
del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 “Disposizioni urgenti per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia
di versamento dei tributi degli enti locali”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la Giunta regionale
è autorizzata a sottoscrivere il contratto con il Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 3, comma
5, lettera c) del medesimo decreto legge 35/2013, convertito dalla legge
64/2013, per un importo massimo di euro 848.000.000,00.
2. Al fine di ottenere l’erogazione dell’anticipazione, la
Giunta regionale provvede secondo le modalità previste
all’articolo 3, commi 5 e 6 del decreto legge 35/2013, convertito
dalla legge 64/2013.
3. Il rimborso dell’anticipazione di cui al comma 1 è
garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della
Regione, a partire dal 2015 e per un periodo di trenta anni, delle somme
occorrenti.
4. Il rimborso avviene con rate annuali di importo previsto pari a euro
51.000.000,00 per l’anno 2015 e ad euro 43.500.000,00 per i
successivi, comprensive di quota capitale e quota interessi, da versare
sugli appositi capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
5. Il tasso di interesse a carico della Regione, come previsto
dell’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 35/2013,
convertito dalla legge 64/2013, è pari al rendimento di mercato dei
Buoni poliennali del Tesoro a cinque anni.
6. Le rate di cui al comma 4 rientrano fra le spese riclassificate
obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’
articolo 17 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”.
7. Le entrate di cui al comma 1, quantificate in euro 848.000.000,00 per
l’esercizio 2014, sono introitate nell’upb E0143
“Acquisizione risorse finanziarie per anticipazioni alle aziende
sanitarie locali ed aziende ospedaliere”, del bilancio di
previsione 2014 e sono interamente destinate alla ricapitalizzazione
degli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione agli
ammortamenti non sterilizzati antecedenti l’applicazione del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (U0251 “Spesa di
investimento in ambito sanitario” del bilancio di previsione 2014).
8. Alla copertura degli oneri per il rimborso degli interessi e delle
anticipazioni, di cui al comma 4, quantificati in euro 51.000.000,00 per
l’esercizio 2015 e in euro 43.500.000,00 per l’esercizio
2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0147
“Rimborso prestiti in materia di sanità” del bilancio
pluriennale 2014-2016.
9. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di
bilancio che si rendano necessarie per adeguare l’importo delle
rate di cui al comma 4 sulla base dell’effettivo tasso di interesse
posto a carico della Regione all’atto della sottoscrizione del
contratto di anticipazione, rispetto a quello preventivato con la
presente legge.
Art. 22 - Interventi
regionali a favore delle farmacie rurali sussidiate. (10)
1. La Giunta regionale, ad integrazione di quanto disposto
dall’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze
a favore dei farmacisti rurali” e successive modificazioni, è
autorizzata a ripartire tra le farmacie rurali sussidiate con fatturato
annuo inferiore ad euro 387.342,67, fissato dall’articolo 1, comma
40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica”, la somma annua di euro
300.000,00, derivante dai risparmi ottenuti dalla Regione a seguito
dell’attuazione dell’Accordo tra Regione Veneto, Federfarma e
Assofarm Veneto per attuare la distribuzione per conto del Servizio
Sanitario Nazionale.
2. La Giunta regionale, per il riparto di cui al comma 1, adotta criteri
inversamente proporzionali all’importo del fatturato dichiarato
dalle singole farmacie beneficiarie.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per ciascun esercizio 2014, 2015 e 2016,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa
sanitaria corrente” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale
2014-2016.
Art. 23 - Contributo
straordinario all’Azienda ULSS n. 21 per la realizzazione di un
progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di grave
disabilità in età adolescenziale.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito della tutela dei giovani
disabili non autosufficienti, riconosce l’importanza dei servizi
finalizzati alla costruzione di un progetto di vita futuro commisurato
alle specifiche capacità individuali degli adolescenti con grave
disabilità nonché l’opportunità, da valutare dopo
adeguata sperimentazione, di prevedere tali servizi in tutto il
territorio regionale. Per tali fini la Giunta regionale è
autorizzata a cofinanziare per un biennio un progetto sperimentale di
centro diurno rivolto agli adolescenti con grave disabilità,
riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
2. Per la realizzazione del progetto sperimentale è individuata
l’Azienda ULSS n. 21, che in data 19 dicembre 2013 con
deliberazione del direttore generale n. 624 ha approvato il
“Progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di
grave disabilità in età adolescenziale”.
3. Al termine del secondo anno dall’avvio del progetto sperimentale
di cui al comma 2, l’Azienda ULSS n. 21 relaziona alla Giunta
regionale in ordine ai servizi erogati, al numero degli adolescenti
coinvolti ed ai risultati conseguiti a seguito delle attività svolte
in attuazione del progetto medesimo.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2014 e
in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2015, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore
delle persone disabili, adulte ed anziane” del bilancio di
previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.
Art. 24 - Contributo per la
realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.
1. Al fine di consentire l’avvio dei lavori per la realizzazione
del Nuovo Polo della Salute di Padova, la Regione del Veneto attribuisce
all’Azienda ospedaliera di Padova un contributo straordinario
massimo di euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e
2016.
2. Nei limiti degli importi di cui al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità
previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima
classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di competenza
e di cassa, per le finalità previste nel Titolo II del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015
e 2016, si fa fronte con le risorse afferenti al Fondo Sanitario
Regionale allocate nell’upb U0251 “Spesa di investimento in
ambito sanitario” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale
2014-2016.
Art. 25 - Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni ai sensi della legge 25
febbraio 1992, n. 210.
1. Al fine di favorire una piena tutela dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, residenti nella regione,
mediante la corresponsione dell’indennizzo spettante ai sensi della
legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, la
Regione del Veneto è autorizzata ad agire nelle sedi opportune.
2. L’Azienda ULSS n. 16 di Padova è autorizzata ad anticipare
con le risorse del fondo sanitario regionale gli importi relativi
all’indennizzo di cui al comma 1.
3 Le entrate di cui al presente articolo derivanti dai trasferimenti
statali per garantire la corresponsione dell’indennizzo ai soggetti
danneggiati si sensi della legge 210/1992, quantificate in euro
15.000.000,00 per l’esercizio 2014, sono introitate nell’upb
E0017 “Altri trasferimenti correnti per i servizi sanitari”
del bilancio di previsione 2014.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
relativi al rimborso dell’Azienda ULSS n. 16 di Padova degli
indennizzi ai sensi della legge 210/1992, quantificati in euro
15.000.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse
statali allocate nell’upb U0249 “Spesa sanitaria corrente per
progettualità vincolate nazionali” del bilancio di previsione
2014.
Art. 26 - Utilizzo di
defibrillatori semiautomatici negli impianti sportivi pubblici e privati.
(11)
1. La Regione del Veneto, riconosciuto che la fibrillazione ventricolare
può essere causa di decesso durante le attività sportive e
ravvisata l’importanza di prevedere misure tempestive ed efficaci
al fine di prevenire gravi danni per la salute, promuove la diffusione e
l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito
denominati DAE, negli impianti sportivi pubblici e privati dove si
praticano attività motorie, quali palestre, piscine, circoli
sportivi e ambienti similari, nel rispetto dei principi della legge 3
aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in
ambiente extraospedaliero”.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, predispone apposito regolamento in cui stabilisce
ai sensi della normativa vigente:
a) le modalità, i tempi e i criteri per la diffusione dei DAE;
b) le tipologie di strutture che obbligatoriamente devono dotarsi dei
DAE;
c) la formazione e aggiornamento degli addetti;
d) le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei
formatori secondo quanto disposto nell’Accordo 27 febbraio 2003 tra
il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano sul documento recante “Linee-guida per il rilascio
dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dei
defibrillatori semiautomatici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 71 del 26 marzo 2003;
e) la individuazione del soggetto regionale preposto per la sorveglianza
del rispetto della normativa.
3. La Giunta regionale può erogare contributi alle strutture di cui
alla lettera b) del comma 2 per l’acquisto dei DAE secondo
modalità stabilite con apposito provvedimento.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2014,
si fa fronte mediante utilizzo delle risorse finanziarie allocate
nell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” del bilancio
di previsione 2014 che viene opportunamente incrementata con la
contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate
nell’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese
impreviste” del bilancio di previsione 2014.
Art. 27 - Interventi per le
basi di elisoccorso.
1. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione degli
interventi da finanziare, per l’esercizio 2014, mediante le risorse
previste dalla
legge regionale 19 settembre 1994, n. 56
“Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.”,
deve dare priorità a quelli relativi a basi di elisoccorso non
conformi alla normativa ENAC.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0251 “Spesa di
investimento in ambito sanitario” (capitolo 060018/U) del bilancio
di previsione 2014.
Art. 28 - Modifiche
dell’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” in
materia di interventi sulle strutture di interesse pubblico ai sensi
dell’articolo 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”.
1. Al comma 7 dell’
articolo 8 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”,
sono aggiunte in fine le seguenti parole:
“; fermo restando che
per gli interventi già ammessi a finanziamento regionale, per i
quali è stato assunto l’impegno contabile nella legge
regionale di bilancio ai sensi dei predetti commi, la Giunta regionale
è autorizzata a dar seguito ai procedimenti già
approvati”.
Art. 29 - Disposizioni
relative all’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”.
1. Per l’esercizio 2014 le risorse di cui al Fondo regionale di
rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio
immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari di cui
all’articolo 8 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 sono
destinate agli interventi con gestione innovativa, secondo la lettera B)
della deliberazione della Giunta regionale n. 1509 del 20 settembre 2011
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 75 del 7
ottobre 2011.
Art. 30 - Disposizioni in
materia di quote di rilievo sanitario per persone disabili
ultrasessantacinquenni.
1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale assegna quote di rilievo sanitario di media
intensità con oneri a carico del fondo sanitario regionale, fino
alla concorrenza massima di cinquanta, con decorrenza 1° gennaio
2014, a favore di persone disabili che a tale data abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di età e che siano riconducibili alla
condizione di persone anziane non autosufficienti ai sensi della vigente
normativa.
2. Le quote di cui al comma 1 sono assegnate in via prioritaria a persone
anziane non autosufficienti che risultino provenienti da ambiti
territoriali diversi dall’azienda ULSS dove ha sede la struttura
ospitante accreditata purché le stesse siano state accolte in data
anteriore al 1° gennaio 2004.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015
e 2016, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb
U0243 “Fondo regionale per la non autosufficienza”.
Art. 31 - Sperimentazione di
un percorso formativo di volontariato giovanile.
1. In continuità con il sostegno assicurato dalla Regione del Veneto
alla Fondazione Città della Speranza ONLUS volto a potenziare la
ricerca scientifica onco-ematologico pediatrica e l’assistenza ai
pazienti nell’ambito delle malattie pediatriche, con particolare
riguardo alle malattie neoplastiche dell’infanzia, la Giunta
regionale riconosce alla Fondazione un contributo di euro 50.000,00 per
la realizzazione del progetto V.I.C. - Volontari In Corsia.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede la sperimentazione di un
percorso formativo di volontariato giovanile per la realizzazione di un
modello di intervento strutturato per l’inserimento dei volontari
nei reparti di pediatria dell’ULSS n. 6 di Vicenza e
dell’Azienda ospedaliera di Padova e nel reparto di Oncoematologia
pediatrica dell’Azienda ospedaliera di Padova.
3. Il progetto formativo coordinato dalla Fondazione Città della
Speranza ONLUS è realizzato in collaborazione con
l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda
ospedaliera di Padova.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa sanitaria
corrente” che viene opportunamente incrementata mediante
contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate
nell’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese
impreviste” del bilancio di previsione 2014.
Art. 32 - Quote per persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, assegna a favore di persone affette da sclerosi laterale
amiotrofica certificata, 54 quote di rilievo sanitario di elevata
intensità, identificabili con le quote riferibili alle grandi
strutture per disabili di cui alla delibera della Giunta regionale 18
dicembre 2012, n. 2621, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 109 del 28 dicembre 2012, con finanziamento a carico del
fondo sanitario regionale.
2. Le quote di cui al comma 1 vengono destinate secondo le seguenti
modalità:
a) nel numero di 30 alla costituzione di specifici nuclei da individuarsi
all’interno dei progetti innovativi avviati;
b) nel numero di 24 alla costituzione di nuclei organizzati presso i
Centri di Servizi autorizzati e accreditati.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.872.450,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015
e 2016, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nell’upb
U0243 “Fondo regionale per la non autosufficienza”, riducendo
contestualmente le risorse allocate nell’upb U0248 “Spesa
sanitaria corrente” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale
2014-2016.
Art. 33 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
“Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale nel Veneto orientale”.
1. Dopo il comma 7 dell’
articolo 6 della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
è aggiunto il seguente:
omissis (
12)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti
a favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2014
(capitolo 100052/U).
Art. 34 - Modifica
dell’articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione”.
Art. 35 - Disposizioni in
materia di personale delle unità di supporto degli organi e dei
gruppi consiliari.
1. La Regione del Veneto attua quanto disposto dal comma 28
dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
continuità economica” convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro
instaurati presso le unità organizzative e di supporto di diretta
collaborazione rispettivamente della Giunta regionale e
dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, dei Presidenti delle
commissioni consiliari e del Portavoce dell’opposizione.
2. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati
alla data dell’entrata in vigore della presente legge.
3. Dopo il comma 7 dell’
articolo 51 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53
“Autonomia del Consiglio regionale” è aggiunto il
seguente:
omissis (
14)
4. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del presente
articolo si provvede con le risorse allocate nelle pertinenti upb delle
Funzioni Obiettivo F0001 “Organi istituzionali” e F0005
“Risorse umane e strumentali” del bilancio di previsione 2014
e pluriennale 2014-2016.
Art. 36 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39
“Norme in materia di società regionali”.
Art. 37 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39
“Norme in materia di società regionali”.
1. All’
articolo 12 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 ,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
omissis (
16)
2. I risparmi di spesa derivanti dalla attuazione del presente articolo
incrementano per pari importo e percentualmente in egual misura la
dotazione delle funzioni obbiettivo F0007 “Sviluppo del sistema
produttivo e delle piccole e medie imprese”, F0008
“Lavoro” e F0020 “Interventi sociali” per
l’esercizio 2016 del bilancio pluriennale 2014-2016.
Art. 38 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”.
1. Il numero 1) della lettera d) del comma 3 dell’
articolo 8 della
legge regionale 27
aprile 2012, n. 18 , è così sostituito:
omissis (
17)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0085 “Studi ricerche ed
indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione
2014.
Art. 39 - Agevolazioni in
materia di imposta regionale sulle attività produttive.
1. Ai fini della determinazione dell’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) per il settore privato, i soggetti
passivi ad esclusione delle imprese con più di 250 dipendenti e
delle imprese a capitale anche parzialmente pubblico, di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”,
che incrementano nell’anno d’imposta 2014 il numero dei
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, possono dedurre
un importo fino a euro 30.000,00 per ogni nuovo lavoratore assunto, a
partire dall’anno di assunzione e fino al secondo anno compiuto,
nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato e nei
limiti delle risorse disponibili in bilancio per ciascun esercizio. Gli
importi deducibili di cui al presente comma sono aumentati sino al
raddoppio, se l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un
lavoratore ultracinquantenne.
2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 che assumono lavoratori,
incrementando l’organico, con contratto a tempo determinato della
durata di almeno due anni, possono dedurre ai medesimi fini di cui al
comma 1, un importo fino a euro 15.000,00 per ogni nuovo lavoratore
assunto, a partire dall’anno di assunzione e fino al massimo della
durata della stessa, nel rispetto della vigente disciplina in materia di
aiuti di Stato e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per
ciascun esercizio.
3. Gli importi deducibili di cui ai commi 1 e 2 non possono comunque
superare il costo del singolo dipendente.
4. La misura prevista al comma 1 non è cumulabile con analoghi
interventi volti a favorire l’incremento occupazionale, ad
eccezione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007).”.
5. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, definisce e approva con propria deliberazione,
sentita la competente commissione consiliare, i criteri e le
modalità operative per l’attuazione del presente articolo.
6. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del presente
articolo quantificate in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2014
(upb E0001 “Imposta regionale sulle attività
produttive”) sono compensate dalle maggiori entrate di pari importo
previste nell’upb E0002 “Tassa automobilistica
regionale” del bilancio di previsione 2014.
Art. 40 - Modifica
dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”.
1. Dopo la lettera b bis) del comma 2 dell’
articolo 39 della
legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 , è aggiunta la seguente:
omissis (
18)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0104 “Interventi
di difesa del suolo e dei bacini” (capitolo 101589/U) del bilancio
di previsione 2014.
Art. 41 - Disposizioni in
materia di demanio idrico in Provincia di Belluno.
1. In attuazione dell’
articolo 3 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, i
canoni per le concessioni di derivazione d’acqua a scopo
idroelettrico, comprese le grandi derivazioni, nonché per le
concessioni di beni del demanio idrico rilasciate nell’ambito della
Provincia di Belluno sono introitati dalla Provincia stessa.
2. omissis (
19)
3. omissis (
20)
Art. 42 - Proventi derivanti
dalla gestione del demanio idrico in provincia di Belluno.
1. La Giunta regionale provvede alla ricognizione delle somme derivanti
dall’applicazione dei canoni per le concessioni di derivazione
d’acqua a scopo idroelettrico, comprese le grandi derivazioni e
quelle provenienti dalle concessioni di beni del demanio idrico,
trasferite alla provincia di Belluno per effetto del comma 1
dell’
articolo 3 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”,
quantificando la posizione debitoria e quella creditoria della provincia
di Belluno stessa verso la Regione del Veneto, per le annualità
decorrenti dal 2006 a tutto il 2013 e ponendo gli importi relativi a
compensazione fra loro.
2. L’importo acquisito dalla Regione del Veneto a titolo di
compensazione, ai sensi del comma 1, è introitato nell’upb
E0042 “Proventi della gestione del demanio idrico” (capitolo
100366/E).
Art. 43 - Disposizioni in
materia di canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque.
1. Al comma 4 bis 2 dell’
articolo 83 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”, dopo l’espressione:
“manutenzione
ambientale,” è aggiunta la seguente:
“nonché
a servizio di manufatti legati all’antico uso dell’acqua nel
territorio montano, alimentati esclusivamente a scopo paesaggistico, fra
i quali fontane, abbeveratoi e lavatoi”.
2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente
articolo, quantificate in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi
2014, 2015 e 2016 (upb E0042 “Proventi della gestione del demanio
idrico” - capitolo 006612/E), si fa fronte, per l’esercizio
2014 con una riduzione di pari importo delle risorse allocate
nell’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale”
(capitolo 100069/U) del bilancio di previsione 2014 e per gli esercizi
2015 e 2016 con una riduzione di pari importo delle risorse allocate
nell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento”
(capitolo 100562/U) del bilancio pluriennale 2014-2016.
Art. 44 - Modifica
dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
1. Il comma 4 bis dell’
articolo 83 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”, così come inserito dal comma 5 dell’articolo 21
della
legge
regionale 30 gennaio 2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2004” è così riformulato:
omissis (
21)
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente
articolo quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2014 (upb
E0042 “Proventi dalla gestione del demanio idrico”), si fa
fronte mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse di
cui all’upb U0111 “Interventi di tutela ambientale”
(capitolo 100069/U) del bilancio di previsione 2014.
Art. 45 - Disposizioni in
materia di IPAB.
Art. 46 - Finanziamento
straordinario per un progetto pilota per attività didattiche presso
il Carcere circondariale di Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario all’Associazione “La Fraternità” di
Verona per un progetto pilota avente lo scopo di far conseguire ai
detenuti il titolo di studio legalmente riconosciuto per la scuola
superiore di secondo grado e titoli universitari, in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca,
l’Università degli studi di Verona e la Casa circondariale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro
10.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172
“Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di
previsione 2014.
Art. 47 - Contributo
straordinario per progetti sperimentali nell’ambito sociale
dell’Auser di Treviso.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di euro 50.000,00 all’Auser di Treviso per la
realizzazione di progetti sperimentali nell’ambito di attività
di rete di volontariato rivolte agli adulti e anziani in difficoltà
e ai bambini della fascia di età tra i sei e i tredici anni.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2014, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi
a sostegno del terzo settore” del bilancio di previsione 2014.
Art. 48 - Modifiche
dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a
chilometri zero”.
1. Il comma 1 dell’
articolo 3 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 7
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a
chilometri zero” e successive modificazioni è così
sostituito:
omissis (
23)
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 e
successive modificazioni sono inseriti i seguenti commi:
omissis (
24)
3. Agli oneri relativi al monitoraggio dello stato di attuazione dei
commi da 1 a 1 ter del presente articolo, quantificati in euro 5.000,00
per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0070 “Informazione, promozione e qualità per
il commercio” del bilancio di previsione 2014, mediante contestuale
riduzione di pari importo delle risorse di cui alla
legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella
Regione del Veneto” (capitolo 101858/U).
Art. 49 - Modifica
dell’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni in materia di disciplina delle concessioni
demaniali lacuali per finalità turistico ricreative e sportive del
lago di Garda.
1. Dopo il comma 1 dell’
articolo 61 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ,
è aggiunto il seguente:
omissis (
25)
2. Le spese effettivamente sostenute per gli investimenti regolarmente
eseguiti dopo l’ultimo rinnovo delle concessioni, sui beni di cui
al comma 1 dell’articolo 61 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ,
costituiscono titolo di concorso ai fini del rilascio delle concessioni
di cui al comma 1 bis dell’articolo 61, cosi come introdotto dal
comma 1 del presente articolo.
3. La Giunta regionale, in applicazione dell’
articolo 94 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 , sentita la competente commissione consiliare,
per le fattispecie di cui al comma 1 bis dell’
articolo 61 così
come introdotto dal comma 1 del presente articolo, integra
l’
allegato
S/3 della
legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 , in ragione della peculiarità
e della minore incidenza di utilizzazione del demanio lacuale.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0102 “Studi, monitoraggio e
controllo per la difesa del suolo” (capitolo n. 100572/U) del
bilancio di previsione 2014.
Art. 50 - Semplificazione
degli adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le
strutture ricettive.
1. La messa a disposizione, all’interno di strutture ricettive, di
saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi
similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente
accessoria e complementare rispetto all’attività principale
della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di
soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista,
né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA),
salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo
l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva,
di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di
corretta fruizione delle attrezzature di cui al presente articolo, sulle
controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche
attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate
le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto
che eserciti la vigilanza.
2. La Giunta regionale promuove la qualità delle strutture
ricettive, favorendo e sostenendo iniziative, singole o associate, dei
titolari o gestori delle stesse, volte alla migliore conoscenza ed alla
qualificata informazione dei servizi di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione,
promozione e qualità per il turismo” del bilancio di
previsione 2014 con contestuale diminuzione di pari importo dello
stanziamento finalizzato alle iniziative regionali di valorizzazione e
marketing turistico.
Art. 51 - Modifica della
legge regionale 7
aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate
nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive
modificazioni”.
Art. 52 - Modifica della
legge regionale 7
aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate
nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive
modificazioni”.
1. Dopo il comma 1 dell’
articolo 3 è inserito il seguente:
omissis (
27)
2. Al comma 2 dell’
articolo 4, sono soppresse le parole:
“ed
all’esercizio della delega” ed è aggiunto in fine il
seguente periodo:
“Le risorse relative all’esercizio della
delega di cui al comma 1 sono prelevate dal fondo di rotazione di cui
comma 2 dell’articolo 3.”.
3. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, relative ai
contributi in conto capitale, sono quantificate in euro 500.000,00.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00, per l’esercizio 2014, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0053 “Interventi a favore
delle PMI” mediante contestuale riduzione di pari importo delle
risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui
all’
articolo 55 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
(capitolo 023701/U) del bilancio di previsione 2014.
Art. 53 - Istituzione del
Fondo di garanzia per gli interventi nel settore idrico integrato.
Art. 54 - Interventi per
l’accesso al credito nel settore primario. (29)
1. Al fine di favorire interventi di supporto nell’accesso al
credito in favore delle micro, piccole e medie imprese del settore
primario è costituita una sezione speciale del Fondo regionale di
garanzia, di cui al comma 1 dell’
articolo 2 della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il
sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire le modalità
operative per l’attivazione di operazioni a favore delle imprese
operanti nel settore primario a valere sulla sezione del fondo di
garanzia di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00, per l’esercizio 2014, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0046 “Servizi alle
imprese e alla collettività rurale” del bilancio di previsione
2014 mediante riduzione per euro 1.000.000,00 delle risorse di cui alla
legge regionale 7
agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore
agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la
semplificazione degli adempimenti amministrativi”, (capitolo
101391/U) e per euro 1.000.000,00 delle risorse allocate nell’upb
U0188 “Fondo di riserva per le spese impreviste” del bilancio
di previsione 2014.
Art. 55 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
“Disciplina della viabilità silvo-pastorale” e
successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’
articolo 4 della
legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e
successive modificazioni, dopo le parole:
“I mezzi devono essere
muniti di apposito contrassegno rilasciato dai comuni” sono
aggiunte le parole:
“anche a titolo oneroso”.
2. La Giunta regionale, avvalendosi di eventuali collaborazioni per la
definizione del modello di contrassegno, entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge provvede a stabilire il
titolo oneroso del contrassegno.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro
10.000,00 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0097
“Miglioramento fondiario ed ambientale”, del bilancio di
previsione 2014.
Art. 56 - Disciplina della
combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali.
(30)
1. È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione
di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività
agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati,
effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.
2. Al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i comuni,
tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio,
nell’ambito dei propri regolamenti di polizia rurale dettano la
disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di
residui vegetali, individuando le aree, i periodi e gli orari e le
cautele da adottarsi.
3. Nelle more della adozione o adeguamento dei regolamenti comunali di
polizia rurale alle disposizioni di cui al comma 2 è consentita la
combustione controllata del materiale residuale vegetale di cui al comma
1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono altresì
requisiti minimi uniformi cui i comuni conformano i rispettivi
regolamenti di polizia rurale:
a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad
adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata
avendo cura di isolare l’intera zona da bruciare tramite una fascia
libera da residui vegetali e di limitare l’altezza ed il fronte
dell’abbruciamento;
b) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte
vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci,
costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o
di persona di sua fiducia;
c) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al
presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini
nutritivi o ammendanti.
4. Le attività di combustione controllata sul luogo di produzione
dei materiali agricoli e vegetali indicati al comma 1, effettuata nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce
attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.
5. La Giunta regionale integra il Sistema Informativo del Settore
Primario (SISP) di cui agli articoli 10 e seguenti della
legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura” con apposita sezione dedicata alla raccolta ed
indicizzazione dei regolamenti di polizia rurale approvati dai comuni del
Veneto, anche in funzione della definizione, ai sensi dell’articolo
150 della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 recante “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” della disciplina delle
funzioni di polizia amministrativa che richiedono l’unitario
esercizio a livello regionale.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro
10.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle
imprese e della collettività rurale” che viene incrementata
mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate
nell’upb U0100 “Sostegno alle aree naturali protette
regionali” (capitolo 51050) del bilancio di previsione 2014.
1. Dopo il comma 1 dell’
articolo 5 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 26
è inserito il seguente:
omissis (
31)
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro
10.000,00 per l’esercizio 2014 si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle
imprese e della collettività rurale” che viene incrementata
mediante contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate
nell’upb U0049 (capitolo 100555 Spese per lo sviluppo del sistema
informativo del settore primario) del bilancio di previsione 2014.
Art. 58 - Piani integrati
territoriali per la ricollocazione professionale dei lavoratori delle
imprese in crisi.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie prerogative in
materia di occupabilità dei cittadini e al fine di sostenere i
lavoratori in difficoltà personale, professionale ed economica,
promuove interventi per la riqualificazione e la ricollocazione
professionale dei lavoratori di imprese coinvolte da processi di crisi
aziendali o settoriali, con particolare riferimento alle aree del Veneto
dichiarate a crisi industriale complessa. A tal fine la Giunta regionale
è autorizzata a istituire un fondo per la realizzazione di piani
integrati territoriali mirati alla riqualificazione dei lavoratori
espulsi o a rischio di espulsione dal contesto lavorativo.
2. I piani di cui al comma 1 sono l’espressione di una
progettualità integrata locale, che prevede la più ampia
partecipazione degli attori istituzionali e sociali, anche in funzione
dei fabbisogni di professionalità e competenze espressi dai singoli
contesti territoriali.
3. La Giunta regionale stabilisce finalità, criteri e modalità
per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0244 “Politiche del
lavoro” del bilancio di previsione 2014.
Art. 59 - Protezione e
valorizzazione del bacino idrografico del Parco del Sile.
1. Al fine della tutela idrogeologica e della protezione e valorizzazione
del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile, la
Giunta regionale concede all’ente Parco del Fiume Sile un
finanziamento per l’effettuazione di indagini relative alle
strutture geologiche-idrogeologiche, dello studio dell’idrodinamica
e delle caratteristiche idrauliche dell’acquifero e delle indagini
geochimiche ed isotopiche utili all’individuazione delle zone
maggiormente vulnerabili del bacino acquifero e alla definizione dei
parametri per la salvaguardia della risorsa, nonché della tutela
della biodiversità e delle specie naturalistiche.
2. Lo studio e il censimento di cui al comma 1 viene inviato entro il 31
dicembre 2015 alla competente commissione consiliare regionale.
3. In attesa degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, nelle aree
all’interno del Parco del Sile e in tutti i territori dei comuni
ricadenti, anche parzialmente, all’interno di tali ambiti è
sospesa ogni procedura autorizzatoria per:
a) nuove discariche di qualunque categoria come definite
dall’articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti” e successive modificazioni;
b) nuovi impianti di gestione dei rifiuti.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati complessivamente in euro 30.000,00 per l’esercizio
2014, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0101 -
capitolo 51056 “Spese per il sostegno dei parchi regionali e
interregionali per l’attuazione delle previsioni dei piani
ambientali” del bilancio di previsione 2014.
Art. 60 - Autorizzazione
all’accertamento delle entrate e all’assunzione dei
conseguenti atti di impegno di spesa, in ragione delle risorse assegnate
alla Regione del Veneto con decreti interministeriali Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell’economia e delle
finanze n. 353/2012 e n. 268/2013.
1. A valere sui fondi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448
“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo.”, articolo 50, comma 1, lettera g) e alla legge 28
dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).”,
articolo 73, comma 2, nonché al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.”
convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, articolo 18, comma 2, nelle
more della emanazione dei decreti ministeriali attuativi, la Giunta
regionale è autorizzata a procedere all’accertamento delle
entrate e ad assumere i conseguenti atti di impegno di spesa, in ragione
delle risorse assegnate alla Regione del Veneto con decreti
interministeriali del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 353/2012
e n. 268/2013, tenuto conto delle procedure ministeriali relativamente
alla reiscrizione nel bilancio statale dei fondi perenti.
Art. 61 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’
articolo 9 della
legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e
successive modificazioni è inserito il seguente:
omissis (
32)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2014, (upb U0136
“Interventi strutturali per la viabilità regionale,
provinciale e comunale” - Capitolo 045288/U) si fa fronte con le
maggiori entrate, di pari importo, allocate nell’upb E0137
“Mutui e prestiti per investimenti a pareggio del bilancio”
del bilancio di previsione 2014.
Art. 62 - Modalità per
l’affidamento dei lavori finanziati con i fondi del Piano triennale
per l’adeguamento della rete viaria e successivamente
rifinanziati.
1. Per l’esercizio 2014 nelle gare per l’affidamento dei
lavori finanziati con i fondi del Piano triennale per l’adeguamento
della rete viaria di cui alla lettera a) del comma 1 dell’
articolo 95 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, e successivamente rifinanziati
dall’
articolo 10 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 ,
dall’
articolo 24 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 ,
dall’
articolo 25 della
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e
dall’
articolo 79 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 ,
la società Veneto Strade spa, costituita con
legge regionale 25 ottobre 2001, n.
29 “Costituzione di una società di capitali per la
progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti
stradali”, è tenuta a prevedere nei bandi per
l’affidamento dei lavori con il meccanismo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, una preferenza a favore delle
imprese che si impegnano ad assumere, per l’esecuzione delle opere
stesse, personale in mobilità e in cassa integrazione guadagni nel
territorio regionale.
Art. 63 - Modifiche della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per
l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 22
dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)””
e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’
articolo 3 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
omissis (
33)
2. Al comma 4 dell’articolo 3 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e
successive modificazioni, le parole:
“di cui al comma
1” sono sostituite con le parole:
“provinciali,
infraprovinciali o interprovinciali”.
3. In prima applicazione della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52
è fatta salva la definizione dei bacini su basi provinciali,
infraprovinciali o interprovinciali operata in applicazione della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 52 medesima nel testo vigente prima delle modifiche
introdotte con la
legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3
“Modifica alla
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52
“Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2,
comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)”””.
4. La Giunta regionale può concedere contributi ai consigli di
bacino di cui alla
legge regionale 3 dicembre 2012, n. 52 e
successive modificazioni, al fine di favorire soluzioni di
interoperabilità con i sistemi informativi dei consigli di bacino e
dei rispettivi soggetti gestori del servizio pubblico di gestione
integrata dei rifiuti urbani, funzionali alla rilevazione ed acquisizione
in forma coordinata dei dati necessari all’espletamento delle
funzioni proprie del comitato di bacino regionale e
dell’Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all’
articolo 5 della
legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti”; agli oneri conseguenti quantificati in euro 10.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016 si fa fronte a valere sugli
introiti derivanti dal tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi di cui alla
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 con
contestuale riduzione di analogo importo sulla upb U0108
“Interventi strutturali nello smaltimento dei rifiuti”
(Capitolo 050164 “Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per
interventi in materia di tutela ambientale”).
Art. 64 - Contributo
straordinario all’ARPAV per l’effettuazione dei controlli
relativi all’implementazione del segnale LTE e delle emissioni
degli impianti in co-siting.
1. La Giunta regionale, tramite l’ARPAV, effettua controlli
obbligatori sulle richieste di riconfigurazione e aumento di potenza per
l’implementazione del segnale LTE delle stazioni radiobase
esistenti e in quelli di nuova costruzione, con particolare riguardo alle
emissioni degli impianti in co-siting.
2. Per i controlli di cui al comma 1, la Giunta mette a disposizione di
ARPAV le risorse in termini di personale e finanziarie per effettuare
tali misurazioni.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte
con le risorse allocate nell’UPB U0111 “Interventi di tutela
ambientale” del bilancio di previsione 2014.
[Art. 65 - Tutela della rete
ecologica regionale “Natura 2000”. (34)
1. In attesa di un’organica disciplina regionale dei compiti e
delle funzioni amministrative in materia di tutela della
biodiversità sono previste speciali misure a tutela della rete
ecologica regionale “Natura 2000” al fine di dare attuazione
agli obblighi derivanti da:
a) articolo 6 della direttiva 1992/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche, di seguito denominata direttiva
Habitat;
b) articolo 4 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici;
c) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni;
d) decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti
Natura 2000”;
e) decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per
la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di
conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).”.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale,
prioritariamente con riferimento al territorio montano, definisce per gli
interventi di seguito elencati, considerati per le loro caratteristiche
intrinseche di rilevante interesse pubblico, specifiche linee guida di
carattere tecnico-progettuale contenenti i criteri affinché
l’attuazione di detti interventi non sia assoggettata a valutazione
di incidenza ambientale (VINCA):
a) interventi di realizzazione e manutenzione delle opere di difesa
idrogeologica realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
b) interventi di pianificazione e gestione forestale sostenibile;
c) interventi di natura agro climatico ambientale finanziati con la
programmazione comunitaria;
d) interventi non produttivi in materia agro ambientale finanziati con la
programmazione comunitaria;
e) lavori di pronto intervento idrogeologico realizzati in regime di
somma urgenza;
f) interventi di difesa fitosanitaria e lotta attiva agli incendi
boschivi.
3. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale
è autorizzata ad avvalersi di una specifica attività di
consulenza.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, quantificati
in euro 20.000,00 per l’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0087 “Interventi per l’assetto
territoriale” del bilancio di previsione 2014.]
Art. 66 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) Con sentenza n. 38/2015 (G.U.
- 1ª Serie Speciale n. 12/2015) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
65 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
articoli 19 e 56, commi 1 e 4.
(
2) Testo riportato al comma 2
dell’art. 1
legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 .
(
3) Testo riportato al comma 1
dell’art. 7
legge regionale 28 aprile 1998, n. 9 .
(
4) Testo riportato
all’art. 16
legge regionale 28 aprile 1998, n. 9 .
(
5) Comma abrogato da comma 1
art. 32
legge
regionale 11 maggio 2015, n. 9 .
(
6) Testo riportato
all’art. 6
legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 .
(
7) Testo riportato al comma 1
dell’art. 6
legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 .
(
8) Testo riportato al comma 1
dell’art. 11
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
(
9) Con sentenza n. 38/2015 (G.U.
- 1ª Serie Speciale n. 12/2015) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
65 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
articoli 19 e 56, commi 1 e 4. Secondo la Corte, l’articolo 19 non
incide in alcun modo sulla disciplina statale in materia di procedure per
il trattamento delle terre, rocce e materiale da scavo e quindi non
interferisce affatto con la tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, materia di esclusiva competenza statale ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
in quanto disciplina il sistema della remunerazione tramite compensazione
con materiale da scavo richiamando l’articolo 31, comma 2, della
legge della Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 27 (Disposizioni generali
in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche) e istituisce due capitoli, di entrata e di
spesa, in osservanza dei principi contabili di bilancio. La Corte
dichiara, pertanto, non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 19 sollevata dal Governo con ricorso
n. 38/2014 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 30/2014).
(
10) Articolo abrogato,
a
decorrere dal 1° gennaio 2017, da comma 4 art. 22
legge regionale 23 febbraio
2016, n. 7 .
(
11) Vedi ora quanto disposto
in via generale in materia, dalla
legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 in
tema di “disposizioni per la promozione della diffusione e
dell’impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici
esterni”
(
12) Testo riportato
all’art. 6
legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
(
13) Testo riportato
all’art. 136
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(
14) Testo riportato
all’art. 51
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 .
(
15) Testo riportato al comma
2 dell’art. 9
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 .
(
16) Testo riportato
all’art. 12
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 .
(
17) Testo riportato al comma
3 dell’art. 8
legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
(
18) Testo riportato al comma
2 dell’art. 39
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
(
19) Comma abrogato da lett.
c) comma 1 art. 19
legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 .
(
20) Comma abrogato da lett.
c) comma 1 art. 19
legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 .
(
21) Testo riportato
all’art. 83
legge regionale 13 aprile 2011, n. 11 .
(
22) Articolo abrogato da
comma 5 art. 8
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
23) Testo riportato al comma
1 dell’art. 3
legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 .
(
24) Testo riportato
all’art. 3
legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 .
(
25) Testo riportato
all’art. 61
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(
26) Testo riportato al comma
6 dell’art. 3
legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .
(
27) Testo riportato
all’art. 3
legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .
(
28) Articolo abrogato da
comma 4 art. 28
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
Resta in vigore la lett. c) del comma 1 dell’art. 2
legge regionale 13 agosto
2004, n. 19 , come sostituita dal comma 3 dell’art. 53 della
legge regionale 2
aprile 2014, n. 11 .
(
29) A valere per il solo
esercizio 2019 per effetto dell’art. 4 della
legge regionale 14 dicembre 2018, n.
43 , la disponibilità di euro 3 milioni a valere sul fondi di
rotazione di cui agli articoli 57 e 58 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
sono introitate al bilancio regionale e sono destinate agli interventi di
cui al presente articolo.
(
30) Con sentenza n. 38/2015
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 12/2015) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
65 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
articoli 19 e 56, commi 1 e 4. Con riguardo all’articolo 56, commi
1 e 4, la Corte richiama la propria sentenza n. 16 del 2015 con la quale
si è espressa su leggi di altre Regioni recanti disposizioni simili
e approvate nel medesimo periodo di tempo, evidenziando come - anche a
prescindere dall’articolo 182, comma 6-bis, introdotto nel Codice
dell’ambiente con l’articolo 14, comma 8, lettera b), del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 - l’articolo 185, comma 1,
lettera f) del medesimo Codice dell’ambiente e le corrispondenti
disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19
novembre 2008 n. 2008/98/CE relativa ai rifiuti, consentono di annoverare
tra le attività escluse dall’ambito di applicazione della
normativa sui rifiuti l’abbruciamento in loco dei residui vegetali,
in quanto considerato ordinaria pratica applicata in agricoltura e nella
selvicoltura e, per altro verso, evidenziando che il legislatore
regionale è legittimamente intervenuto sul punto, trattandosi di una
disciplina afferente alla materia «agricoltura», rientrante
nella competenza legislativa di carattere residuale delle Regioni a
statuto ordinario. La Corte dichiara, pertanto, non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 56, commi 1 e 4,
sollevata dal Governo con ricorso n. 38/2014 (G.U. - 1ª Serie
Speciale n. 30/2014).
(
31) Testo riportato
all’art. 5
legge regionale 7 novembre 2013, n. 26 .
(
32) Testo riportato
all’art. 9
legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
(
33) Testo riportato
all’art. 3
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 .
(
34) Con sentenza n. 38/2015
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 12/2015) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
65 e non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli
articoli 19 e 56, commi 1 e 4. Secondo la Corte, l'articolo 65 è
illegittimo per violazione dell’articolo 117, primo comma e secondo
comma, lettera s), della Costituzione sotto il profilo della tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, in
quanto la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA)
sulle aree protette ai sensi di «Natura 2000», contenuta
nell’articolo 5 del regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 1997,
n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatica", deve ritenersi ricompresa nella
«tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e nemmeno
l’obiettivo di preservare rigorosamente aree di eccezionale valore
ambientale è sufficiente a legittimare l’intervento del
legislatore regionale in materia di VINCA «neppure con
l’argomento dell’assicurazione per il suo tramite, in via
transitoria o definitiva, di una più elevata tutela
dell’ambiente», escludendo quindi che il legislatore regionale
possa legittimamente adottare una disposizione come quella in esame, che
esenta alcune tipologie di interventi dalla valutazione di incidenza
ambientale, con conseguente affievolimento della tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema. La Corte evidenzia, infatti,
che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 21 maggio 1992, n.
92/43/CEE del Consiglio – attuata dall’articolo 5, comma 3,
del d.P.R. n. 357 del 1997 prevede che siano assoggettati a VINCA tutti i
progetti e i piani che possano avere incidenza significativa sulle aree
protette ai sensi di «Natura 2000», escludendo che il
legislatore regionale possa esonerare determinate tipologie di interventi
– tanto meno se di pianificazione – in via generale e
astratta, senza incorrere in un contrasto con le normative statale ed
europea.
SOMMARIO
-
Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11
(BUR n. 36/2014)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2014 (1)
-
-
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
-
Art. 3 - Sistema informativo per
la finanza pubblica regionale e locale del Veneto.
-
Art. 4 - Cofinanziamento
regionale di programmi dell’Unione europea per la
programmazione 2014-2020.
-
Art. 5 - Finanziamento regionale
dell’assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale per
il Veneto 2014-2020.
-
Art. 6 - Finanziamento regionale
del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Croazia
2014-2020.
-
Art. 7 - Ristoro delle risorse
svincolate ai sensi del comma 143 dell’articolo 1 della legge
13 dicembre 2010, n. 220 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2011)”.
-
Art. 8 - Programma regionale per
la promozione dei Grandi Eventi.
-
Art. 9 - Celebrazioni per il
centenario della Grande Guerra.
-
Art. 10 - Disposizioni in materia
di sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e
delle forze dell’ordine.
-
Art. 11 - Sostegno alle
attività dei Teatri Stabili di Innovazione del Veneto.
-
Art. 12 - Disposizioni in materia
di valorizzazione dei prodotti veneti di qualità.
-
Art. 13 - Investimenti per
interventi pubblici in favore dei settori della pesca
professionale, della pesca dilettantistico-sportiva e
dell’acquacoltura.
-
Art. 14 - Modifiche della
legge
regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela
delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la
disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e
marittime interne della Regione Veneto”.
-
Art. 15 - Modifiche della
legge
regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei
consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al
consumo”.
-
Art. 16 - Disposizioni in
materia di interventi regionali a sostegno del miglioramento e
recupero del patrimonio edilizio scolastico.
-
Art. 17 - Disposizioni in
materia di sostegno alle azioni a miglioramento della
qualificazione della committenza.
-
Art. 18 - Opere urgenti a
seguito degli eventi calamitosi accaduti nei primi mesi
dell’anno 2014.
-
Art. 19 - Realizzazione di opere
di regimazione idraulica con il sistema della compensazione.
(9)
-
Art. 20 - Rimborso degli
interventi eseguiti, anche in regime di somma urgenza, per far
fronte ai danni conseguenti ad eventi alluvionali.
-
Art. 21 - Misure per la
copertura del rimborso dell’anticipazione di liquidità
per i pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario
regionale.
-
Art. 22 - Interventi regionali a
favore delle farmacie rurali sussidiate. (10)
-
Art. 23 - Contributo
straordinario all’Azienda ULSS n. 21 per la realizzazione di
un progetto sperimentale di centro diurno rivolto a situazioni di
grave disabilità in età adolescenziale.
-
Art. 24 - Contributo per la
realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova.
-
Art. 25 - Indennizzo a favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni ai sensi della
legge 25 febbraio 1992, n. 210.
-
Art. 26 - Utilizzo di
defibrillatori semiautomatici negli impianti sportivi pubblici e
privati. (11)
-
Art. 27 - Interventi per le basi
di elisoccorso.
-
Art. 28 - Modifiche
dell’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2011” in materia di interventi sulle strutture di interesse
pubblico ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 30 gennaio 2004,
n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2004”.
-
Art. 29 - Disposizioni relative
all’articolo 8 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2011”.
-
Art. 30 - Disposizioni in
materia di quote di rilievo sanitario per persone disabili
ultrasessantacinquenni.
-
Art. 31 - Sperimentazione di un
percorso formativo di volontariato giovanile.
-
Art. 32 - Quote per persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
-
Art. 33 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 22 giugno 1993, n.
16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per
lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.
-
Art. 34 - Modifica
dell’articolo 136 della legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione”.
-
Art. 35 - Disposizioni in
materia di personale delle unità di supporto degli organi e
dei gruppi consiliari.
-
Art. 36 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n.
39 “Norme in materia di società regionali”.
-
Art. 37 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 24 dicembre 2013, n.
39 “Norme in materia di società regionali”.
-
Art. 38 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2012, n.
18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni
e servizi comunali”.
-
Art. 39 - Agevolazioni in
materia di imposta regionale sulle attività produttive.
-
Art. 40 - Modifica
dell’articolo 39 della legge regionale 27 febbraio 2008, n.
1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2008”.
-
Art. 41 - Disposizioni in
materia di demanio idrico in Provincia di Belluno.
-
Art. 42 - Proventi derivanti
dalla gestione del demanio idrico in provincia di Belluno.
-
Art. 43 - Disposizioni in
materia di canoni dovuti per le concessioni di derivazione di
acque.
-
Art. 44 - Modifica
dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”.
-
Art. 45 - Disposizioni in
materia di IPAB.
-
Art. 46 - Finanziamento
straordinario per un progetto pilota per attività didattiche
presso il Carcere circondariale di Verona.
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Art. 47 - Contributo
straordinario per progetti sperimentali nell’ambito sociale
dell’Auser di Treviso.
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Art. 48 - Modifiche
dell’articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n.
7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei
prodotti agricoli a chilometri zero”.
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Art. 49 - Modifica
dell’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” e successive modificazioni in materia di disciplina
delle concessioni demaniali lacuali per finalità turistico
ricreative e sportive del lago di Garda.
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Art. 50 - Semplificazione degli
adempimenti amministrativi per i servizi accessori presso le
strutture ricettive.
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Art. 51 - Modifica della
legge
regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore
delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di
Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991,
n. 19 e successive modificazioni”.
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Art. 52 - Modifica della
legge
regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore
delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di
Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991,
n. 19 e successive modificazioni”.
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Art. 53 - Istituzione del Fondo
di garanzia per gli interventi nel settore idrico integrato.
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Art. 54 - Interventi per
l’accesso al credito nel settore primario. (29)
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Art. 55 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n.
14 “Disciplina della viabilità
silvo-pastorale” e successive modificazioni.
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Art. 56 - Disciplina della
combustione controllata sul luogo di produzione di residui
vegetali. (30)
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Art. 57 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2013, n.
26 recante “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.
40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
e successive modificazioni”.
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Art. 58 - Piani integrati
territoriali per la ricollocazione professionale dei lavoratori
delle imprese in crisi.
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Art. 59 - Protezione e
valorizzazione del bacino idrografico del Parco del Sile.
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Art. 60 - Autorizzazione
all’accertamento delle entrate e all’assunzione dei
conseguenti atti di impegno di spesa, in ragione delle risorse
assegnate alla Regione del Veneto con decreti interministeriali
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero
dell’economia e delle finanze n. 353/2012 e n. 268/2013.
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Art. 61 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n.
39 “Interventi a favore della mobilità e della
sicurezza stradale” e successive modificazioni.
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Art. 62 - Modalità per
l’affidamento dei lavori finanziati con i fondi del Piano
triennale per l’adeguamento della rete viaria e
successivamente rifinanziati.
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Art. 63 - Modifiche della
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 52 “Nuove disposizioni per
l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis
della legge 22 dicembre 2009, n. 191 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
finanziaria 2010)”” e successive modificazioni.
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Art. 64 - Contributo
straordinario all’ARPAV per l’effettuazione dei
controlli relativi all’implementazione del segnale LTE e
delle emissioni degli impianti in co-siting.
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[Art. 65 - Tutela della rete
ecologica regionale “Natura 2000”. (34)
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Art. 66 - Entrata in vigore.