Legge regionale 14 novembre 2008, n. 18 (BUR n. 95/2008)
Legge regionale 14 novembre 2008, n. 18 (BUR n. 95/2008) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ROSE
TIPICHE E DI QUALITÀ
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel più ampio contesto della promozione e
valorizzazione delle produzioni agricole, promuove iniziative di
valorizzazione della produzione delle rose tipiche e di qualità, in
quanto patrimonio della cultura e dei produttori e a tutela dei
consumatori.
Art. 2 - Funzioni della Giunta
regionale.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva il disciplinare di produzione e il relativo piano dei controlli
per la produzione delle rose tipiche e di qualità da ammettere al
marchio di qualità a carattere collettivo, di seguito denominato
“marchio”, di cui alla
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e
successive modificazioni.
Art. 3 - Disciplinare di
produzione.
1. Il disciplinare di produzione di cui all’articolo 2 deve
prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati dall’
articolo 4 della
legge regionale 31
maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni.
2. Il disciplinare di produzione e i suoi aggiornamenti sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e comunicati, ai sensi
dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CEE del Consiglio del 22
giugno 1998, alla Commissione europea.
Art. 4 - Uso del marchio.
1. La gestione del marchio, ivi compreso il rilascio della licenza
d’uso, è affidata alla Giunta regionale del Veneto.
2. La concessione del marchio è data per le rose tipiche e di
qualità che, per sistema di produzione o per altre intrinseche
caratteristiche, si distinguono da altre rose e che offrono particolari
garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e
dell’immagine del prodotto.
3. Il controllo dell’uso del marchio e delle specifiche contenute
nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari a
organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma UNI EN 45011
nonché autorizzati dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali a effettuare attività di controllo sulle
denominazioni di origine ai sensi dell’articolo 10 del regolamento
CE n. 510/06.
Art. 5 - Licenziatari.
1. La Giunta regionale del Veneto:
a) concede a titolo gratuito, la licenza d’uso del marchio per i
singoli prodotti, su richiesta delle imprese florovivaistiche,
individuali o collettive;
b) definisce le modalità di presentazione delle domande di
concessione dell’uso del marchio e lo schema di convenzione che
regola i rapporti fra la regione e i soggetti cui è concesso in uso
il marchio.
2. I soggetti ai quali è stato concesso l’uso del marchio di
cui all’articolo 2 sono iscritti in un apposito elenco tenuto dalla
struttura della Giunta regionale competente in materia.
Art. 6 - Tutela ed
etichettatura.
1. I soggetti che hanno in concessione l’uso del marchio appongono
in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura
“marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto”,
secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari.” e successive modificazioni,
l’etichetta contiene la dicitura relativa all’indicazione del
luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità
è oggetto delle attività di vigilanza di cui all’articolo
7.
3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da
adottare è “Prodotto in Veneto” e nel caso di eventuale
produzione agricola in aziende a conduzione diretta, “Prodotto in
Veneto in aziende a conduzione diretta”.
Art. 7 - Vigilanza.
1. La Giunta regionale è l’autorità preposta alla
vigilanza sull’applicazione della presente legge.
2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza,
definendone criteri e procedure, anche avvalendosi del nucleo degli
ispettori di vigilanza del settore primario.
Art. 8 - Interventi a sostegno
della diffusione del marchio.
1. La Giunta regionale, al fine di favorire la diffusione dei prodotti a
marchio nonché il marchio stesso, in conformità agli
orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea C 319 del 27 dicembre 2006:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione
del marchio regionale di qualità;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti
tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore
secondario e il turismo;
c) concorre alle spese per l’effettuazione dei controlli previsti
dal comma 3 dell’articolo 4 da parte dei soggetti terzi
indipendenti.
Art. 9 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 20.000,00 per ogni esercizio del triennio 2008-2010,
si fa fronte con le risorse allocate all’upb 0049 “Interventi
infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività
rurale”.
Art. 10 - Esenzione
dall’obbligo di notifica e parere comunitario di
compatibilità.
1. Il regime di aiuto di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 8 è esentato dall’obbligo di notificazione
di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del
regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel
settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del
regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea del 16 dicembre 2006, nei termini e alle
condizioni dal medesimo previste.
2. Gli altri benefici di cui alla presente legge sono subordinati alla
acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della
Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE e
alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
SOMMARIO