Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001)
Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001) [sommario] [RTF]
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ,
DELL’ACQUACOLTURA E ALIMENTARI DI QUALITA’ (1) (2)
(3)
Art. 1 –
Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze in
materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e
valorizzazione degli stessi, promuove iniziative di commercializzazione e
di immagine di prodotti agricoli , dell’acquacoltura e alimentari
che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei
consumatori.
Art. 2 - Funzioni della Giunta
regionale.
1. Per il conseguimento delle finalità
di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a
richiedere, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
“Codice della proprietà industriale, a norma
dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”
(
4) e successive modificazioni,
la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei
prodotti agricoli , dell’acquacoltura e alimentari, di seguito
denominato "marchio".
1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole ,
dell’acquacoltura e alimentari ottenute nell’ambito di un
sistema di qualità (
5) che
risponde a tutti i seguenti requisiti:
a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi
concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche
specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità
del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali
correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli
animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un
disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato
da un organismo di controllo indipendente;
c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;
d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una
tracciabilità completa dei prodotti;
e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o
prevedibili;
f) il rispetto dell’applicazione dei principi della produzione
integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione. (
6)
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, con proprio provvedimento:
a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si
riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche;
b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;
c) omissis (
7)
d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della
revoca nel caso di inadempienze;
d bis) definisce i requisiti minimi per la costituzione del consorzio di
cui all’articolo 5 bis e le condizioni per la realizzazione delle
azioni previste alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo.
(
8)
3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli ,
dell’acquacoltura e alimentari da ammettere al marchio e approva,
sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari.
(
9)
3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi
piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale,
nonché per la valutazione periodica dell’andamento del
sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali,
dell’università, delle istituzioni della ricerca scientifica,
del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le
organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto.
(
10)
Art. 3 - Comitato
tecnico-scientifico.
Art. 4 - Disciplinare di
produzione.
1. I disciplinari di produzione di cui al
comma 3 dell’articolo 2 devono prevedere il rispetto di tutti i
requisiti indicati al comma 1 bis dell’articolo 2. (
12)
2. I disciplinari di produzione sono soggetti alla procedura
d’informazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5
della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione, e successivamente pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. (
13)
Art. 5 - Uso del marchio.
(14)
1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli ,
dell’acquacoltura e alimentari che, per sistema di produzione, di
lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli
altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono
particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del
consumatore e dell’immagine del prodotto.
2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su
richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione,
trasformazione (
15) ,
individuali o collettive.
2 bis. I soggetti ai quali è stato concesso l’uso del marchio
di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco. (
16)
2 ter. La Regione del Veneto può stabilire per i concessionari del
marchio il rilascio di una fidejussione a tutela dell’uso del
marchio, il cui importo e modalità di escussione, saranno stabilite
dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
(
17)
3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel
disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi
di certificazione accreditati ai sensi della norma EN ISO/IEC 17065:2012,
(
18) nonché autorizzati
o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di
origine (DOP), sulle indicazioni geografiche (IGP) e sulle
Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e
alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai
vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo. (
19)
3 bis. omissis (
20)
Art. 5 bis - Consorzio di
tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio. (21)
1. La Giunta regionale promuove la costituzione di un Consorzio di
tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti di cui
all’articolo 2, comma 3, costituito ai sensi degli articoli 2602 e
seguenti del codice civile di seguito denominato “consorzio”
al quale aderiscono in forma volontaria i concessionari del marchio.
2. Il Consorzio ha le seguenti finalità:
a) valorizzare l’immagine e la conoscenza dei prodotti di cui
all’articolo 2, comma 3;
b) realizzare iniziative di promozione dei prodotti a marchio;
c) concorrere con la Regione per gli interventi a sostegno della
diffusione del marchio di cui all’articolo 9;
d) collaborare con la Regione per la realizzazione di azioni per la
tutela del sistema di qualità di cui alla presente legge;
e) proporre modifiche da apportare alle disposizioni che regolano
l’uso del marchio.
2 bis. Le spese per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 2, sono a carico di tutti i soci del Consorzio. Il Consorzio
può estendere la partecipazione alle spese a tutti i concessionari
del marchio, anche se non aderenti al Consorzio stesso. (
22)
3. Il Consorzio predispone la relazione annuale, da trasmettere alla
Giunta regionale, sull’attività del Consorzio in adempimento
della presente legge.
Art. 6 - Sviluppo della
produzione agricola di qualità.
Art. 6 bis - Sanzioni.
(24) (25)
Art. 7 – Vigilanza.
1. La Giunta regionale è
l'autorità preposta alla vigilanza sull'applicazione della presente
legge ed in particolare sull’attività effettuata dagli
organismi di controllo di cui al comma 3 dell’articolo 5. (
27)
2. La Giunta regionale organizza le attività di vigilanza,
definendone criteri e procedure.
3. Per l’attività di vigilanza, la Giunta regionale utilizza
il nucleo degli ispettori di vigilanza del settore primario, i servizi
veterinario e igiene degli alimenti delle aziende sanitarie locali o
l’Istituto zooprofilattico delle Venezie.
Art. 8 –
Etichettatura.
1. I soggetti che hanno in concessione
l’uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il
marchio stesso, la dicitura “marchio di qualità tutelato dalla
Regione Veneto”, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
regionale.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei
prodotti alimentari." e successive modificazioni e ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti
ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n.
1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva
87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la
direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE
della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione,
(
28) l’etichetta
contiene la dicitura relativa all’indicazione del luogo di origine
o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto
delle attività di controllo di cui all’articolo 5. (
29)
3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da
adottare è “Prodotto in Veneto”. (
30)
Art. 9 - Interventi a
sostegno della diffusione del marchio.
1. La Giunta regionale, per favorire la
diffusione del marchio:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione
del marchio regionale di qualità;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti
tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore
secondario ed il turismo.
c) concorre, nel limite massimo previsto dal vigente regolamento
dell’Unione europea sul sostegno allo sviluppo rurale, alle spese
per l’effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 5,
da parte dei soggetti terzi indipendenti. (
31)
Art. 10 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 1.500
milioni per l’esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione, in
termini di competenza e cassa, di pari importo del capitolo n. 80230,
“Fondo globale spese di investimento”, partita n. 9
“Riordino interventi del settore primario”, iscritto nello
stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario
2001 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della
spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2001, del capitolo
n. 12610 denominato “Sostegno alla diffusione del marchio di
qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli ,
dell’acquacoltura e alimentari”, con lo stanziamento di lire
1.500 milioni in termini di competenza e cassa.
2. Per gli esercizi successivi al 2001, lo stanziamento del capitolo n.
12610 di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi
dell’articolo 32 bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modificazioni. (
32)
3. omissis (
33)
Art. 11 –
Abrogazioni.
Art. 12 - Norma
transitoria.
Art. 13 - Compatibilità
comunitaria.
1. Agli aiuti soggetti a notifica della
presente legge non può essere data esecuzione prima che la
Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione
dell’aiuto ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio
del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione
dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE). (
35)
2. Gli aiuti della presente legge compatibili con il mercato interno,
sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei
termini e alle condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento
della Commissione (CE) n. 1857/2006. (
36)
3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente
legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità di
cui al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. (
37)
Note
(
1) Titolo e intera legge
modificati da comma 1 art. 42
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18
sostituendo le parole “e agro-alimentari” con le parole
“, dell’acquacoltura e alimentari” salvo il riferimento
contenuto nell’art. 11.
(
2) Vedi anche art. 48
legge regionale 27 giugno
2016, n. 18 ai sensi del quale le imprese che hanno ottenuto la
concessione di uso del marchio la mantengono esclusivamente se rispondono
ai requisiti previsti all’articolo 5, comma 2, della
legge regionale 31 maggio
2001, n. 12 . In caso contrario la concessione cessa alla data del 31
dicembre 2018.
(
3) Con ordinanza n. 227/2017
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 44/2017) la Corte costituzionale ha
dichiarato la estinzione del processo riguardante l’articolo 3
della
legge
regionale 27 aprile 2016, n. 13 “Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 31
maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti
agricoli e agro-alimentari di qualità””, che inserisce
l’articolo 6bis “Sanzioni” alla presente legge, in
quanto è stato abrogato dall’articolo 1 della
legge regionale 27 gennaio
2017, n. 3 “Modifiche della
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli,
dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive
modificazioni ed integrazioni”. La legge era stata impugnata dal
Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 39/2016 (G.U. -
1ª Serie Speciale n. 36/2016).
(
4) Comma così modificato da
comma 1 art. 1
legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che
ha sostituito le parole “regio decreto 21 giugno 1942, n. 929
“Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi
registrati” con le parole “decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma
dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”.
(
5) Comma così modificato da
comma 1 art. 43
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha sostituito le parole “di qualità alimentare” con le
parole “di qualità”.
(
6) Comma inserito da comma 2
art. 1
legge
regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(
7) Lettera abrogata da comma 2
art. 43
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
8) Lettera aggiunta da comma 3
art. 43
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
9) Vedi sul punto quanto
disposto dalla
legge regionale 16 febbraio 2018, n. 7 .
(
10) Comma inserito da comma 3
art. 1
legge
regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(
11) Articolo abrogato da
comma 1 art. 2
legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(
12) Comma così
sostituito da comma 1 art. 3
legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(
13) Comma sostituito da comma
1 art. 44
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
14) Ai sensi dell’art.
48 della
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 le imprese che hanno ottenuto la
concessione in uso del marchio ai sensi della
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e
che non rispondono ai requisiti previsti dall’art. 5 comma 2
così come modificato dalla
legge regionale 27 aprile 2016, n. 13
mantengono la concessione di uso fino al 31 dicembre 2018.
(
15) Comma modificato da comma
1 art. 1 della
legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 che
ha eliminato le parole “e commercializzazione”.
(
16) Comma aggiunto da comma 2
art. 1 della
legge
regionale 27 aprile 2016, n. 13 .
(
17) Comma inserito da comma 1
art. 2
legge
regionale 27 gennaio 2017, n. 3 .
(
18) Comma così
modificato da comma 1 art. 45
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha sostituito le parole “UNI EN 45011 o sue successive
modificazioni” con le parole “EN ISO/IEC 17065:2012”.
In precedenza modificato da comma 1 art. 4
legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 , che
aveva aggiunto alla fine le parole “o sue successive modificazioni,
nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo
sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche
(IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20
marzo 2006.”.
(
19) Comma così
modificato da comma 1 art. 45
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha sostituito le parole “e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai
sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006” con le parole “, sulle indicazioni geografiche (IGP) e
sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli
e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai
vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo”.
(
20) Comma abrogato da comma 2
art. 4
legge
regionale 19 marzo 2009, n. 9 ; in precedenza aggiunto da comma 1
art. 16
legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 5 , il cui comma 2 disponeva che gli
effetti del comma fossero subordinati all’acquisizione del parere
di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione
del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
(
21) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 2
legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 .
L’articolo 4 della
legge regionale 27 aprile 2016, n. 13
detta norme di prima applicazione.
(
22) Comma aggiunto da comma 1
art. 87 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
23) Articolo abrogato da
comma 1 art. 6
legge regionale 1 marzo 2002, n. 6 .
(
24) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 3
legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 .
L’articolo 4 della
legge regionale 27 aprile 2016, n. 13
detta norme di prima applicazione.
(
25) Con ordinanza n. 227/2017
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 44/2017) la Corte costituzionale ha
dichiarato la estinzione del processo riguardante l’articolo 3
della
legge
regionale 27 aprile 2016, n. 13 “Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 31
maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti
agricoli e agro-alimentari di qualità””, che inserisce
l’articolo 6bis “Sanzioni” alla presente legge, in
quanto è stato abrogato dall’articolo 1 della
legge regionale 27 gennaio
2017, n. 3 “Modifiche della
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli,
dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive
modificazioni ed integrazioni”. La legge era stata impugnata dal
Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 39/2016 (G.U. -
1ª Serie Speciale n. 36/2016).
(
26) Articolo abrogato da
comma 1 art. 1
legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 .
(
27) Comma così
modificato da comma 1 art. 5
legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che
ha sostituito le parole “sull’uso del marchio da parte dei
soggetti interessati” con le parole “sull’attività
effettuata dagli organismi di controllo di cui al comma 3
dell’articolo 5”
.
(
28) Comma così
modificato da comma 1 art. 46
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha inserito dopo le parole “e successive modificazioni,” le
parole “e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti
(CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la
direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della
Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il
regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione,”.
(
29) Comma così
modificato da comma 1 art. 6
legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 che
ha sostituito le parole “attività di vigilanza di cui
all’articolo 7” con le parole “attività di
controllo di cui all’articolo 5”.
(
30) Comma così
modificato da comma 2 art. 46
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha soppresso le parole “e nel caso di eventuale produzione agricola
e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, “Prodotto in
Veneto in aziende a conduzione diretta”.
(
31) Lettera sostituita da
comma 1 art. 47
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 ;
in precedenza sostituita da comma 1 art. 7
legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 e da
comma 1 art. 1
legge regionale 1 marzo 2002, n. 5 .
(
32) La
legge regionale 9 dicembre 1977, n.
72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(
33) Comma abrogato da comma 1
art. 8
legge
regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(
34) Articolo abrogato da
comma 1 art. 9
legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
(
35) Comma così
modificato da comma 1 art. 49
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
ha sostituito le parole “(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22
marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 88
del trattato CE” con le parole “(UE) 2015/1589 del Consiglio
del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione
dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE)”.
(
36) Comma sostituito da comma
2 art. 49
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
37) Articolo sostituito da
comma 1 art. 10
legge regionale 19 marzo 2009, n. 9 .
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