Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2 (BUR n. 6-1/2009) (Bilancio)
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 2 (BUR n. 6-1/2009) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2009 E PLURIENNALE 2009-2011
Articolo 1
1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della
Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2009, annessi alla
presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 21.018.248.268,51
in termini di competenza e in euro 31.247.530.357,69 in termini di cassa
(Tabelle 1 e 2).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la
riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte,
delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario
2009.
3. É autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario
2009 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato
di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto
dall’
articolo 42 della legge regionale di contabilità.
4. É autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio
finanziario 2009 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti
nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente
articolo.
Articolo 2
1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro
generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per
l'esercizio finanziario 2009, con i prospetti allegati di cui
all'
articolo
13 della legge regionale di contabilità.
Articolo 3
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2009 derivante
da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o
interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla
presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna
unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di
previsione.
Articolo 4
1. É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2009 del
saldo finanziario positivo presunto dell'esercizio 2008, per l'ammontare
di euro 300.000.000,00.
2. Il saldo di cui al comma 1 è destinato alla copertura delle
reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da
assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui l’elenco completo
è rappresentato nel corrispondente Allegato.
Articolo 5
1. Per far fronte al disavanzo esistente
fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle
entrate che si prevede di accertare nell'esercizio, è autorizzata
per l’anno 2009 la contrazione di prestiti nella forma di mutui,
prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite
dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a
euro 1.534.481.447,00 (upb E0137, upb E0174), nel rispetto di quanto
stabilito dal comma 1, lettera a), dell'
articolo 14 della
legge regionale di contabilità. Di detto ammontare è dato
riscontro:
a) per euro 623.637.475,00 nell’allegato Quadro dimostrativo di cui
al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della legge regionale di
contabilità;
b) per euro 910.843.972,00 nell’allegata Tabella “Riscontro
degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2009
per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad
indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla
contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui
al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso
iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è
garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione,
per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per
l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio
tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero
della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti,
delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite,
autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al
precedente comma.
5. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei
corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 112.681.000,00 e
trova riscontro di copertura per gli esercizi 2010 e 2011 nella parte
spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 (upb U0199).
Articolo 6
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di
stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad
assumere, nel corso del 2009, le misure necessarie ad assicurare il pieno
rispetto dei vincoli, in termini sia di competenza che di cassa,
così come prescritti dalla normativa statale vigente in materia
finanziaria.
2. Sul fronte dei limiti posti dal “Patto di stabilità
interno” alla gestione della cassa, la Giunta regionale è
altresì autorizzata ad effettuare per l’esercizio 2009, in
deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell’
articolo 22 della
legge regionale di contabilità, variazioni di tipo compensativo tra
unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima
classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di cassa.
3. Per accelerare l’impiego delle reiscrizioni derivanti da
economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo
di destinazione, di cui all’Allegato richiamato all’articolo
4, comma 2, che incidono sulla determinazione dei limiti fissati dalla
normativa statale in materia di “Patto di stabilità
interno”, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, almeno il 50 per cento delle suddette risorse vincolate
deve essere impegnato.
4. In attuazione a quanto previsto dal comma 3, nella realizzazione delle
procedure di spesa deve essere data priorità all’utilizzo
delle risorse vincolate rispetto ad analoghe linee di spesa a
finanziamento regionale.
5. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari alla
realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 3 e 4.
Articolo 7
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia
veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro
48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni
per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a
terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti
dalla normativa comunitaria (capitoli n. 100036/E e n. 100092/U).
Articolo 8
1. A norma dell'
articolo 3 della legge regionale di contabilità è
approvato il bilancio pluriennale della Regione del Veneto per il
triennio 2009-2011 nel testo allegato alla presente legge.
Articolo 9
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
SOMMARIO