Legge regionale 19 marzo 2009, n. 8 (BUR n. 25/2009) (Abrogata)
Legge regionale 19 marzo 2009, n. 8 (BUR n. 25/2009) (Abrogata) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA MUSICA GIOVANILE
(1)
[Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconoscendo la musica quale mezzo di
espressione artistica e di promozione culturale, di insostituibile valore
sociale e formativo della persona, promuove e sostiene la musica
giovanile come forma di comunicazione, aggregazione e condivisione e
quale opportunità per lo sviluppo di nuove professionalità e
attività lavorative.
Art. 2 - Interventi
regionali per la musica giovanile.
1. La Giunta regionale, con il concorso degli enti locali, definisce
programmi triennali per lo sviluppo delle attività musicali
giovanili, nonché dei servizi e delle strutture ad esse collegate,
con l’obiettivo di una equilibrata diffusione nell’intero
territorio regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 si articolano in:
a) interventi volti a favorire la diffusione della musica giovanile
negli istituti del sistema di istruzione e formazione e nelle
Università degli studi, mediante il sostegno a forme di
collaborazione attivate tra istituzioni scolastiche, enti ed istituzioni
teatrali ed altri soggetti operanti nel settore musicale;
b) interventi di promozione e sostegno alla realizzazione di servizi e
strutture destinate ad iniziative di ricerca, di produzione e di
fruizione musicale, con priorità a quelle rivolte ai giovani;
c) interventi volti a favorire iniziative promosse da enti pubblici e
soggetti privati, finalizzati alla formazione professionale e al
perfezionamento, in Italia e all’estero, di giovani, esecutori ed
operatori del settore musicale e di settori ad esso correlati.
Art. 3 - Norma
finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge,
quantificate in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e
2011, si provvede con le risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale
per le spese correnti", partita n. 7, del bilancio di previsione 2009 e
pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'upb U0166
"Promozione dello spettacolo" viene aumentata di euro 100.000,00 in
ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011.
2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente
legge, quantificate in euro 300.000,00 per l'esercizio 2009 e in euro
200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010 e 2011, si provvede con le
risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese
d'investimento", partita n. 6, del bilancio di previsione 2009 e
pluriennale 2009-2011; contestualmente la dotazione dell'upb U0169
"Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" viene aumentata di
euro 300.000,00 nell'esercizio 2009 e di euro 200.000,00 in ciascuno
degli esercizi 2010 e 2011. ]
Note
(
1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
SOMMARIO