Legge abrogata da comma 1, articolo 18, della
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 .
Il comma 2 ha disposto che deve intendersi fatta salva la validità
ed efficacia dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in materia
di copertura del rischio sanitario delle aziende ed enti del servizio
sanitario regionale.
(
1) La legge era stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 87/2009
(G.U. 1ª serie speciale n. 46/2009), con il quale era stata
sollevata questione di legittimità costituzionale degli articoli 1,
comma 2, 2 e 3 e delle disposizioni con essi inscindibilmente connesse,
per violazione degli articoli 11 e 117, primo comma, secondo comma,
lettera l), e terzo comma, della Costituzione. Con sentenza n. 178/2010
(G.U. 1ª serie speciale n. 20/2010) la Corte costituzionale ha
dichiarato la non fondatezza di tutte le questioni promosse, individuando
la materia in cui ricadono le norme impugnate nella “tutela della
salute”, attribuita alla competenza legislativa concorrente di cui
al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione.