Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 (BUR n. 128/2018) (Bilancio)
Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 (BUR n. 128/2018) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE
2019
Art. 1 - Attività relative
al “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e
congiunta di misure per il miglioramento della qualità
dell’aria nel Bacino Padano”.
1. La Giunta regionale si dota di un Programma regionale di contributi
per complessivi euro 2.000.000,00, in conformità con gli impegni
assunti con il “Nuovo accordo di programma per l’adozione
coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità
dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017
tra il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e
Veneto.
2. La Giunta regionale, per la realizzazione del programma di cui al
comma 1, è autorizzata ad avvalersi dell’Agenzia veneta per i
pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla
legge regionale 9 novembre 2001, n. 31
“Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
complessivamente quantificati in euro 1.000.000,00 per il 2019 e in euro
1.000.000,00 per il 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”,
Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del
bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 2 - Valorizzazione dei
vini della denominazione di origine controllata “delle
Venezie”.
1. Al fine di contribuire alla valorizzazione della denominazione di
origine controllata (DOC) “delle Venezie”, la Regione del
Veneto sostiene azioni di promozione, informazione e animazione
territoriale volte a far conoscere ai consumatori la DOC “delle
Venezie”.
2. Per il perseguimento delle finalità e la realizzazione di azioni
di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un
contributo di euro 50.000,00 al Consorzio tutela DOC “delle
Venezie” per le seguenti attività:
a) l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed
esposizioni;
b) la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni o di altri strumenti
di comunicazione destinati a sensibilizzare il grande pubblico in merito
al Pinot grigio prodotto nell’ambito della nuova denominazione di
origine.
3. Il Consorzio tutela DOC “delle Venezie” deve promuovere le
iniziative di cui al comma 2 a favore delle imprese produttrici di vini
DOC “delle Venezie”, anche se non aderenti al consorzio
medesimo.
4. Il contributo di cui al comma 2 è concesso nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e, in particolare,
dall’articolo 24 che riguarda gli aiuti alle azioni promozionali a
favore dei prodotti agricoli.
5. Il contributo di cui al comma 2 è concesso per un importo massimo
dell’ottanta per cento delle spese sostenute per le attività
di valorizzazione svolte.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 3 - Attività di
vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e agroalimentari.
1. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle
produzioni agricole e agroalimentari, previste da disposizioni nazionali
o comunitarie, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi,
mediante convenzioni, di enti pubblici operanti in ambito regionale e a
partecipare ad accordi di collaborazione con altre amministrazioni
pubbliche.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore
agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 4 - Provvedimenti per
favorire l’accesso al credito alle imprese agricole e
agroalimentari.
1. Per l’esercizio 2019 le
disponibilità di euro 3.000.000,00 a valere sul fondo di rotazione
di cui agli
articoli 57 e
58 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, sono
introitate al bilancio regionale e sono destinate alla dotazione in conto
capitale (
1) della sezione
speciale relativa alle micro, piccole e medie imprese del settore
primario di cui all’articolo 54 della
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”, del
Fondo regionale di garanzia istituito con
legge regionale 13 agosto 2004, n. 19
“Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese”.
2. La Giunta regionale disciplina l’operatività del fondo
regionale di garanzia di cui al comma 1 e individua le forme di garanzia
più idonee per lo sviluppo delle imprese operanti nel settore
primario.
3. Dopo il comma 2 bis dell’
articolo 24 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 , è inserito il seguente:
omissis (
2)
4. Dopo il comma 3 dell’
articolo 57 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
è inserito il seguente:
omissis (
3)
5. Alla fine del comma 5 dell’articolo 57 della
legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 sono aggiunte le parole:
“, nonché
l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo
da destinare alle grandi imprese”.
6. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del
presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00, per
l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e della
pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le
nuove entrate di cui al comma 1, allocate nel Titolo 04 “Entrate in
conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli
investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021.(
4)
Art. 5 - Promozione
dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta
da impianti fotovoltaici. (5)
1. La Regione del Veneto favorisce la realizzazione di iniziative a
favore dell’uso razionale dell’energia, della riduzione dei
consumi energetici e dello sviluppo sostenibile delle fonti energetiche
rinnovabili mediante la promozione dell’utilizzo dei sistemi di
accumulo di energia elettrica presso i luoghi di produzione al fine di
ampliare la diffusione dell’autoconsumo di energia rinnovabile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere un contributo (
6) a favore di soggetti privati residenti in Veneto, per
l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di
energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. I criteri e le
modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla
Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente
commissione consiliare.
3. Per l’esercizio 2019 la disponibilità di euro 6.000.000,00
(
7) a valere sul fondo di
rotazione di cui al decreto legge 29 agosto 1994, n. 516
“Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione
dell’indebitamento delle società per azioni interamente
possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti
l’EFIM ed altri organismi” convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, resa attuativa mediante la
deliberazione della Giunta regionale n. 4344 del 30 dicembre 2005, viene
introitata al bilancio regionale e allocata al Titolo 04 “Entrate
in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli
investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021 ed è
destinata alle attività previste dal comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 7.000.000,00 (
8) per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti
energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo
2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2019-2021.
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6
“Legge di stabilità regionale per l’esercizio
2015”.
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e
successive modificazioni. Disposizioni per la classificazione delle
strutture ricettive.
1. Al fine di evitare conseguenze economiche e negative ricadute
occupazionali per il Veneto dalla chiusura delle strutture ricettive
già regolarmente esercitate in vigenza della
legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo” e successive modificazioni e non ancora riclassificate, il
termine di cui al comma 6 bis e al comma 7 bis dell’
articolo 50 della
legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto” e successive modificazioni già definito al 31 marzo
2018 è rideterminato al 31 marzo 2019.
2. La Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un contributo a
favore delle associazioni di categoria degli operatori del settore
ricettivo per iniziative di formazione ed aggiornamento in ordine ai
mutamenti intervenuti nel quadro normativo ed in ordine ai relativi
adempimenti e sanzioni.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 07 “Turismo”, Programma
01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 8 - Inserimento
dell’articolo 33 bis nella legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”
e successive modificazioni.
1. Dopo l’
articolo 33 della
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
è inserito il seguente:
omissis (
10)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro
e la formazione professionale”, Programma 03 “Sostegno
all’occupazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 9 - Norme generali in
materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico e
delle acque pubbliche.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le garanzie relative alle
concessioni per l’uso di beni del demanio idrico e delle acque
pubbliche sono dovute solo nel caso in cui l’importo delle stesse
sia superiore ad euro 500,00.
Art. 10 - Modifica
all’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”. (11)
1. Dopo il comma 4 quinquies dell’
articolo 83 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, è inserito il seguente:
omissis (
12)
2. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo sono introitate al
Titolo 3 “Entrate extra tributarie”, Tipologia 100
“Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di
beni” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 11 - Interventi necessari
alla vivificazione delle lagune e dell’area deltizia del Delta del
Po.
1. Al fine di garantire la salvaguardia dell’integrità degli
ecosistemi lagunari, l’assetto idrodinamico delle correnti di marea
e la funzionalità delle opere idrauliche e dei canali navigabili
realizzati nelle lagune, la Giunta regionale è autorizzata a
finanziare specifici progetti di manutenzione straordinaria e di
interventi di interesse pubblico, ricadenti nel territorio dei comuni del
Parco naturale regionale del Delta del Po, necessari alla vivificazione
delle lagune e dell’area deltizia e funzionali anche al sostegno
delle realtà economiche tradizionali legate all’agricoltura,
alla pesca e all’acquacoltura.
2. La Giunta regionale adotta, annualmente e per ordine di priorità,
il programma dei progetti di manutenzione e interventi di cui al comma 1,
avvalendosi di un gruppo di lavoro interdisciplinare presieduto e
coordinato dal Direttore della struttura regionale competente in materia
di parchi e aree protette e costituito dalla Giunta regionale medesima.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, la predisposizione
dei progetti di manutenzione e interventi e la realizzazione delle
eventuali opere sono affidati nel rispetto della normativa vigente in
materia di contratti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati complessivamente in euro 300.000,00 per l’esercizio
2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi
naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 2
“Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2019-2021.
Art. 12 - Interventi a favore
dei distretti del commercio.
1. Per l’esercizio 2019, la disponibilità di euro 5.000.000,00
sul fondo di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 6 della
legge regionale 18
gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare
l’accesso al credito nel settore del commercio” sono
introitate nel bilancio regionale e sono destinate al co-finanziamento di
progetti da realizzarsi nell’ambito dei distretti del commercio di
cui all’articolo 14 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto”.
2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione
presente articolo, quantificati in euro 5.000.000,00 per
l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”,
Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la
cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di
cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto
capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti”
del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 13 - Interventi per
favorire la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti delle piccole
e medie imprese.
1. Per l’esercizio 2019 le disponibilità sul fondo di
rotazione di cui all’articolo 23 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2001)” per un importo di euro
4.000.000,00 sono introitate nel bilancio regionale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare la
rottamazione di veicoli ad uso commerciale e industriale inquinanti,
utilizzati per il trasporto in conto proprio da parte di micro, piccole e
medie imprese dei settori industria, artigianato e commercio aventi sede
operativa in Veneto.
3. La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza
imprenditoriale maggiormente rappresentative a livello regionale,
stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici
economici di cui al comma 2 nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di stato.
4. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dei
commi 2 e 3 del presente articolo, quantificati complessivamente in euro
4.000.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività”, Programma 01 “Industria e
Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui
disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al
comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”,
Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di
previsione 2019-2021.
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 1996)”.
1. All’
articolo 25 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 1996)”, dopo le parole:
“e al
riequilibrio finanziario aziendale”, sono inserite le seguenti:
“, ad interventi di finanziamento della liquidità o di
ristrutturazione finanziaria, nonché per interventi di
partecipazione al capitale sociale delle società di trasporto
funiviario” e le parole:
“da utilizzarsi secondo i
criteri e le modalità che verranno stabilite con provvedimento della
Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente (capitolo
n. 458000)” sono sostituite con le parole:
“da
utilizzarsi secondo modalità aggiornate di impiego del fondo,
definite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione e nei
limiti di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di
aiuti di stato”.
2. Il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 25
della
legge
regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , così come modificato dal comma
1 del presente articolo e che definisce le modalità aggiornate di
impiego del fondo, viene definito, sentita la competente commissione
consiliare, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente
legge.
3. Ai fini di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse del
fondo di rotazione istituito con l’articolo 25 della
legge regionale 5 febbraio
1996, n. 6 e disponibili presso Veneto Sviluppo spa, nelle more
dell’espletamento delle procedure necessarie per la individuazione
del soggetto gestore che deve comunque intervenire non oltre i termini
indicati al comma 2 dell’
articolo 3 della
legge regionale 17 giugno 2016, n. 17
“Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione
regionali”.
4. Ai maggiori oneri gestionali derivanti dalla applicazione delle nuove
iniziative previste dall’articolo 25 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n.
6 previste dal comma 1 del presente articolo, quantificati in euro
20.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse
allocate alla Missione 10 “Trasporti e mobilità”,
Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 15 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18
“Interventi a favore delle imprese ubicate nel territorio dei
Comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della
legge regionale 9
gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’
articolo 3 della
legge regionale 7
aprile 1994, n. 18 le parole
“ai quali è applicato un
tasso di interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di
riferimento stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti
dell’aiuto di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e
pubblicato in GUCE 21 ottobre 1995” sono sostituite dalle
parole:
“nel rispetto dei limiti fissati dall’Unione
europea”.
2. Al comma 6, dell’articolo 3 della
legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 dopo
la lettera:
“h bis) interventi di supporto
finanziario;” è aggiunta la seguente:
“h ter)
interventi per la liquidità.”.
3. Ai maggiori oneri gestionali derivanti dall’applicazione della
nuova iniziativa prevista alla lettera h ter) del comma 6
dell’articolo 3 della
legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 ,
introdotta dal comma 2 del presente articolo, quantificati in euro
20.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse
allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività”, Programma 01 “Industria PMI e
Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2019-2021.
Art. 16 - Interventi
finalizzati al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e
imprenditoriale in relazione alla tutela e al mantenimento/incremento
occupazionale dell’Area di crisi industriale complessa di
Venezia.
1. Per il triennio 2019-2021 le disponibilità sul fondo di rotazione
di cui all’
articolo 23 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2001)” per un importo complessivo di
euro 1.000.000,00 sono introitate nel bilancio regionale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere il rilancio e
la riconversione del tessuto produttivo e imprenditoriale in relazione
alla tutela e al mantenimento/incremento dell’occupazione
dell’Area di crisi industriale complessa di Venezia, attraverso il
sostegno di iniziative realizzate in collaborazione o in modo coordinato
con i Ministeri a vario titolo competenti (articolo 37,
legge regionale 13 marzo
2009, n. 3 ).
3. Agli oneri in conto capitale, derivanti dall’applicazione del
comma 2 del presente articolo, quantificati in euro 250.000,00 per
l’esercizio 2019, euro 500.000,00 per l’esercizio 2020 ed
euro 250.000,00 per l’esercizio 2021, si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione
professionale”, Programma 03 “Sostegno
all’occupazione”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le
nuove entrate di cui al comma 1 quantificate in euro 250.000,00 per
l’esercizio 2019, euro 500.000,00 per l’esercizio 2020 e euro
250.000,00 per l’esercizio 2021 e allocate al Titolo 4
“Entrate in conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi
agli investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 17 - Verifiche ed
interventi sui ponti sull’Idrovia Padova-Venezia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
complessivo di euro 1.550.000,00 alla Società a partecipazione
regionale Veneto Strade S.p.A., costituita con
legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29
“Costituzione di una società di capitali per la progettazione,
esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti
stradali”, finalizzato:
a) alle verifiche straordinarie delle condizioni strutturali dei ponti
presenti sull’Idrovia Padova-Venezia, comprensive delle
attività di valutazioni dello stato di conservazione;
b) all’attività di monitoraggio delle infrastrutture di cui
alla lettera a);
c) all’esecuzione degli interventi necessari ai fini della messa in
sicurezza e della manutenzione straordinaria delle infrastrutture di cui
alla lettera a).
2. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione del comma 1,
lettere a) e b), quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio
2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 10
“Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05
“Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1
“Spese correnti”, del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del
comma 1, lettera c), quantificati in euro 1.500.000,00 per
l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”,
Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di
previsione 2019-2021.
Art. 18 - Abrogazione della
legge regionale 31
luglio 2009, n. 15 “Norme in materia di gestione stragiudiziale
del contenzioso sanitario”.
1. La
legge
regionale 31 luglio 2009, n. 15 “Norme in materia di gestione
stragiudiziale del contenzioso sanitario” è abrogata.
2. È fatta salva la validità ed efficacia dei provvedimenti
adottati dalla Giunta regionale in materia di copertura del rischio
sanitario delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
3. Le minori spese conseguenti all’abrogazione della
legge regionale 31 luglio
2009, n. 15 corrispondono agli oneri già previsti
dall’articolo 7 della medesima legge e sono quantificate in euro
680.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 19 - Assistenza
sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali. (13)
1. La quota di compartecipazione sociale per i trattamenti residenziali
socio-riabilitativi ai pazienti inseriti nelle Comunità Alloggio
Estensive e di Base e nei Gruppi Appartamento Protetti della salute
mentale è stabilita nella misura del quaranta per cento della
tariffa giornaliera; la quota sanitaria è fissata nella misura del
sessanta per cento.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 8.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020
e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale
allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01
“Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 20 - Modifiche
all’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55
“Norme sull’assetto programmatorio, contabile, gestionale e
di controllo delle unità locali sociosanitarie e delle aziende
ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”,
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517”.
1. Il secondo periodo del comma 5 dell’
articolo 40 della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 55 è sostituito dal seguente:
“
Non sono previsti rimborsi per spese di vitto, alloggio e di
viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio del componente
e la sede legale dell’azienda sanitaria, ad eccezione delle spese
di vitto, alloggio e viaggio sostenute dai componenti del collegio che
siano dipendenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del
Ministero della Salute i quali svolgano il mandato, su designazione dei
rispettivi ministeri, in costanza di servizio.”.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021 si
fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario regionale allocate alla
missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01
“Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 21 - Finanziamento per
le attività delle equipe specialistiche in ambito di abuso sessuale
e grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi minori
d’età.
1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza di cui
all’articolo 24 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, la Giunta regionale
è autorizzata a finanziare le attività svolte dalle equipe
specialistiche, istituite presso le aziende Ulss n. 2 Marca Trevigiana,
Ulss n. 3 Veneziana, Ulss n. 6 Euganea, Ulss n. 8 Berica e Ulss n. 9
Scaligera, in ambito di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini
e dei ragazzi minori d’età.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 680.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e
2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate
alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01
“Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 22 - Ulteriori
interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte
dalla Ditta “Tri Technologies” presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo a
titolo di equo indennizzo a favore di quanti hanno effettuato presso
l’Azienda Ospedaliera di Padova un intervento di impianto di
valvole cardiache prodotte dalla Ditta “Tri Technologies”, o
a favore dei loro eredi.
2. Il contributo a titolo di equo indennizzo è concesso nei limiti e
secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta
regionale che deve tenere conto delle finalità di natura equitativa
dell’intervento regionale e di quanto eventualmente percepito, a
qualunque titolo, dai destinatari dell’indennizzo, ivi compreso
l’eventuale sostegno previsto dall’
articolo 41 della
legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2018”.
3. La concessione del contributo a titolo di equo indennizzo di cui al
presente articolo è condizionata alla rinuncia ad eventuali
contenziosi pendenti con l’Azienda Ospedaliera di Padova in
conseguenza dell’intervento di impianto di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
qualificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2019 e in euro
350.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse
collocate alla Missione 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e
Famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”,
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2019-2021.
Art. 23 - Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19
“Istituzione dell’ente di governance della sanità
regionale veneta denominato “Azienda per il governo della
sanità della Regione del Veneto - Azienda zero”. Disposizioni
per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende
Ulss.”.
1. Dopo la lettera f), del comma 2,
dell’
articolo 2 della
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19
“Istituzione dell’ente di governance della sanità
regionale veneta denominato “Azienda per il governo della
sanità della Regione del Veneto - Azienda zero”. Disposizioni
per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende
Ulss.” è aggiunta la seguente:
omissis (
14)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della
Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia
sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2019-2021. (
15)
Art. 24 - Modifiche
all’articolo 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
“Legge di stabilità regionale 2016”.
1. Al comma 2 dell’
articolo 22 della
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 le
parole:
“, fino ad esaurimento delle somme di cui al comma
5,” sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e
2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate
alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01
“Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2019-2021.
Art. 25 - Modifiche
all’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. Dopo il comma 1 dell’
articolo 33 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017” è aggiunto il seguente:
omissis (
16)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 23.469.780,12 per l’esercizio 2019 si fa
fronte con le risorse accantonate del risultato di amministrazione di cui
alla Tabella “Prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione” dell’allegato A della
legge regionale 31 luglio 2019, n.
30 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2018”. (
17)
Art. 26 - Partecipazione
della Regione Veneto agli itinerari culturali del Consiglio
d’Europa.
l. La Regione del Veneto, nell’ambito delle iniziative intraprese
dal Consiglio d’Europa per promuovere la consapevolezza di una
identità culturale comune e di una cittadinanza europea fondata su
valori condivisi, dando seguito alla sottoscrizione da parte degli Stati
membri del Consiglio d’Europa della “Convenzione quadro sul
valore della eredità culturale per la società”
(cosiddetta “Convenzione di Faro”), in conformità alle
previsioni di cui alla legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, partecipa al programma
degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa al fine di
tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e sviluppare
politiche ed azioni utili alla promozione della cultura e del turismo e
allo sviluppo di imprese connesse a tali settori.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire ad associazioni
culturali che perseguono le finalità promosse dal Consiglio
d’Europa. Tali associazioni operano senza fini di lucro con lo
scopo di costituire, implementare e gestire gli itinerari culturali al
fine di conseguire e mantenere l’accreditamento da parte del
Consiglio d’Europa.
3. La Giunta regionale, anche tramite gli uffici del Consiglio regionale,
compie tutti gli atti necessari per la partecipazione della Regione agli
itinerari di cui al presente articolo; il Presidente della Giunta
regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti anche alla
qualità di socio fondatore e la partecipazione alle attività
associative.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
finalizzati al conferimento al fondo di dotazione associativo e
quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione”, Programma 01 “Organi
istituzionali”, Titolo 3 “Spese per incremento di
attività finanziarie” del bilancio di previsione 2019-2021.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
finalizzati alle quote di adesione annuali e quantificati in euro
2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali
e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”,
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2019-2021.
Art. 27 - Contributi a
sostegno dei progetti di cui alla legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35
“Veneto, Terra di Pace”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ad enti
locali, istituzioni e associazioni civili e religiose per sostenere la
realizzazione dei progetti previsti dalla
legge regionale 25 ottobre 2018, n. 35
nonché dalla dichiarazione “Veneto, Terra di Pace”
sottoscritta a Padova il 3 novembre 2018.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
adotta i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi
di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 19 “Relazioni internazionali
e cooperazione allo sviluppo”, Programma 01 “Relazioni
internazionali”, titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di Previsione 2019-2021.
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”.
1. omissis (
18)
2. Ai fini dell’aggiornamento della raccolta dei dati relativi
all’applicazione della
legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , la
Giunta regionale provvede ad azioni di monitoraggio finalizzate
all’implementazione e al miglioramento della specifica banca dati,
anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati
in euro 10.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia
abitativa”, Programma 01 “Urbanistica ed assetto del
territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2019-2021.
Art. 29 - Modificazioni
all’articolo 13, comma 3, lettera b), della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13
“Norme per la disciplina dell’attività di
cava”.
1. La lettera b) del comma 3 dell’
articolo 13 della
legge regionale 16
marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina
dell’attività di cava” è così sostituito:
omissis (
19)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.800,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali,
generali e di gestione”, Programma 01 “Organi
istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2019-2021.
Art. 30 - Modifiche agli
articoli 83, 84 e 85, in materia di difesa del suolo, della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112”.
1. All’
articolo 83 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4 le parole:
“, sentite le province,” sono
soppresse.
2. Al comma 1 dell’
articolo 84 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 le
parole:
“sentite le province” sono soppresse.
3. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 84 della
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 , sono aggiunte le seguenti:
omissis (
20)
4. L’
articolo 85 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
è sostituito dal seguente:
omissis (
21)
5. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del
presente articolo quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”, Programma 1 “Difesa del suolo”,
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2019-2021.
Art. 31 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Comma modificato da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 19 giugno 2019, n. 22 che ha inserito dopo le parole
“alla dotazione” le parole “in conto capitale”.
(
2) Testo riportato dopo il comma
2 bis dell’art. 24 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
(
3) Testo riportato dopo il comma
3 dell’art. 57 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
(
4) Comma sostituito da comma 2
art. 1 della
legge
regionale 19 giugno 2019, n. 22 .
(
5) Analoga disposizione è
stata dettata, con riferimento all’esercizio 2020, dall’art.
15
legge regionale
25 novembre 2019, n. 44 .
(
6) Comma modificato da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 18 ottobre 2019, n. 42 che ha soppresso le parole:
“straordinario per complessivi euro 2.000.000,00,”.
(
7) Comma modificato da comma 2
art. 1 della
legge
regionale 18 ottobre 2019, n. 42 che ha sostituito le parole:
“euro 1.000.000,00” con le seguenti: “euro
6.000.000,00”.
(
8) Comma modificato da comma 3
art. 1 della
legge
regionale 18 ottobre 2019, n. 42 che ha sostituito le parole:
“euro 2.000.000,00” con le seguenti: “euro
7.000.000,00”.
(
9) Articolo abrogato da comma 3
art. 1 della
legge
regionale 19 giugno 2019, n. 22 .
(
10) Testo riportato dopo
l’art. 33
legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
(
11) Con riferimento al comma
4 sexies dell’art. 83 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
come introdotto dall’articolo 10 della
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
recante “Collegato alla legge di stabilità regionale
2019”, il TAR Veneto (sez. III, ordinanza n. 723 del 12 giugno
2019, in GU 43/2019) aveva sollevato questione di legittimità avanti
alla Corte costituzionale. La disposizione nel prevedere “In caso
di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e
fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, così come per la installazione e gestione di
sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il
soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura
stabilita dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, nonché al
versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia
“ è stata ritenuta, in quanto impositiva di onere economico,
contrastante con il d.lgs. 259/2003, recante il codice delle
comunicazioni elettroniche, che fa espresso divieto alle pubbliche
amministrazioni di subordinare il rilascio di titoli abilitativi per
l’impianto di reti di telecomunicazioni a oneri diversi da quelli
indicati dal legislatore statale e quindi estranei alla elencazione
dell’articolo 93 costituente principio fondamentale
dell’ordinamento. Conseguentemente la disposizione in questione
è ritenuta lesiva sia dell’art. 3 della Costituzione per
disparità di trattamento rispetto ad altre Regioni, sia
dell’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione che
attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la
materia della “tutela della concorrenza”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 2020 ha ritenuto fondato
il ricorso e dichiarato la illegittimità costituzionale della norma,
atteso che non si configura disposizione con cui la Regione Veneto
esercita proprie competenze in materia di “governo del
territorio” non trattandosi di disciplinare progettazione tecnica,
realizzazione o allocazione di impianti, ma semmai di disposizione con
cui la Regione regola l’esercizio di funzioni amministrative
conferite dal D.lgs. 112/1998 in materia di risorse idriche mediante la
disciplina del relativo rapporto concessorio, imponendo canoni agli
operatori della comunicazione laddove per l’esercizio della
relativa attività risulti necessaria la acquisizione di beni del
demanio idrico.
Peraltro la materia trova già una sua compiuta disciplina
nell’articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettriche che si
propone, al fine di consentire l’accesso degli operatori al mercato
in regime di uguaglianza su tutto il territorio regionale, di garantire a
tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio
vietando alla Regione di imporre oneri ulteriori o comunque diversi da
quelli definiti dal legislatore statale che sul tema esercita una propria
competenza in materia di “ordinamento della comunicazione”
esprimendo un principio fondamentale della materia.
(
12) Testo riportato dopo
comma 4 quinquies dell’art. 83
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(
13) Articolo abrogato da
comma 4 art. 1 della
legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42
con effetto dall’inizio dell’esercizio finanziario successivo
a quello di entrata in vigore della
legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 .
(
14) Testo riportato dopo
lett. f) del comma 2 dell’art. 2
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 .
(
15) Comma sostituito da comma
5 art. 1 della
legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 .
(
16) Testo riportato dopo
comma 1 dell’art. 33
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
17) Comma sostituito da comma
6 art. 1 della
legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 .
(
18) Comma abrogato da lett.
f) comma 1 art. 19
legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 .
(
19) Testo riportato alla
lett. b) del comma 3 dell’art. 13 della
legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
(
20) Testo riportato dopo la
lett. f) del comma 2 dell’art. 84 della
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 .
(
21) Testo riportato
all’art. 85
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
(BUR n. 128/2018) (Bilancio)
-
COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ
REGIONALE 2019
-
-
Art. 1 - Attività relative al
“Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e
congiunta di misure per il miglioramento della qualità
dell’aria nel Bacino Padano”.
-
Art. 2 - Valorizzazione dei vini
della denominazione di origine controllata “delle
Venezie”.
-
Art. 3 - Attività di
vigilanza e controllo sulle produzioni agricole e
agroalimentari.
-
Art. 4 - Provvedimenti per
favorire l’accesso al credito alle imprese agricole e
agroalimentari.
-
Art. 5 - Promozione
dell’utilizzo dei sistemi di accumulo di energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici. (5)
-
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n.
6 “Legge di stabilità regionale per
l’esercizio 2015”.
-
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto” e successive modificazioni. Disposizioni per la
classificazione delle strutture ricettive.
-
Art. 8 - Inserimento
dell’articolo 33 bis nella legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro” e successive modificazioni.
-
Art. 9 - Norme generali in
materia di garanzie per l’utilizzo di beni del demanio idrico
e delle acque pubbliche.
-
Art. 10 - Modifica
all’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”. (11)
-
Art. 11 - Interventi necessari
alla vivificazione delle lagune e dell’area deltizia del
Delta del Po.
-
Art. 12 - Interventi a favore dei
distretti del commercio.
-
Art. 13 - Interventi per favorire
la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti delle piccole e
medie imprese.
-
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n.
6 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)”.
-
Art. 15 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n.
18 “Interventi a favore delle imprese ubicate nel
territorio dei Comuni della Provincia di Belluno ai sensi
dell’articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 1991, n.
19 e successive modificazioni”.
-
Art. 16 - Interventi finalizzati
al rilancio e alla riconversione del tessuto produttivo e
imprenditoriale in relazione alla tutela e al
mantenimento/incremento occupazionale dell’Area di crisi
industriale complessa di Venezia.
-
Art. 17 - Verifiche ed
interventi sui ponti sull’Idrovia Padova-Venezia.
-
Art. 18 - Abrogazione della
legge
regionale 31 luglio 2009, n. 15 “Norme in materia di
gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario”.
-
Art. 19 - Assistenza
sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali.
(13)
-
Art. 20 - Modifiche
all’articolo 40 della legge regionale 14 settembre 1994, n.
55 “Norme sull’assetto programmatorio, contabile,
gestionale e di controllo delle unità locali sociosanitarie e
delle aziende ospedaliere in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”, così come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517”.
-
Art. 21 - Finanziamento per le
attività delle equipe specialistiche in ambito di abuso
sessuale e grave maltrattamento dei bambini e dei ragazzi minori
d’età.
-
Art. 22 - Ulteriori interventi
per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla
Ditta “Tri Technologies” presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova.
-
Art. 23 - Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n.
19 “Istituzione dell’ente di governance della
sanità regionale veneta denominato “Azienda per il
governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda
zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti
territoriali delle aziende Ulss.”.
-
Art. 24 - Modifiche
all’articolo 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n.
7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
-
Art. 25 - Modifiche
all’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017”.
-
Art. 26 - Partecipazione della
Regione Veneto agli itinerari culturali del Consiglio
d’Europa.
-
Art. 27 - Contributi a sostegno
dei progetti di cui alla legge regionale 25 ottobre 2018, n.
35 “Veneto, Terra di Pace”.
-
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio
e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e
modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche”.
-
Art. 29 - Modificazioni
all’articolo 13, comma 3, lettera b), della legge regionale 16
marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina
dell’attività di cava”.
-
Art. 30 - Modifiche agli
articoli 83, 84 e 85, in materia di difesa del suolo, della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
-
Art. 31 - Entrata in vigore.