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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (BUR n. 16/2010)

Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (BUR n. 16/2010) [sommario] [RTF]

ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A FINALITA’ TURISTICO-RICREATIVA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, n. 33 “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. (1)

Art. 1 - Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. L’articolo 49 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , è sostituito dal seguente:
omissis (2)
Art. 2 - Modifica dell’articolo 52 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Il comma 2 dell’articolo 52 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è abrogato.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 54 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. L’articolo 54 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è sostituito dal seguente:
omissis (3)
Art. 4 - Inserimento dell'articolo 55 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
1. Dopo l'articolo 55 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:
omissis (4)
[Art. 5 - Disposizioni transitorie in materia di concessioni demaniali.
1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui all’articolo 3 e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, tutte le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge ivi comprese quelle oggetto di domanda di rinnovo in corso di istruttoria alla stessa data, scadono al 31 dicembre 2015, fatta salva la diversa maggiore durata prevista dal titolo concessorio.
2. Il titolare di concessione in corso di validità all’entrata in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi edilizi, come definiti dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni, ovvero che, oltre agli interventi edilizi, abbia acquistato attrezzature e beni mobili per un valore non superiore al venti per cento dell’importo degli interventi edilizi, può presentare al comune, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter dell’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.
3. Il comune, verificate le condizioni di cui al comma 2, modifica la durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento di modifica, in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter dell’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.
4. Il titolare di concessione in corso di validità all’entrata in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal comune, non rientranti nelle tipologie di cui al comma 2, può presentare al comune, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione per un periodo compreso tra due e quattro anni. Il comune, valutate le condizioni, può accogliere la domanda di modifica della durata della concessione, con decorrenza della durata dalla data del provvedimento di modifica.] (5)
Art. 6 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 67/2010 (G.U. 1ª serie speciale n. 21/2010), con il quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 2 e 3, per violazione dell’articolo 117, primo comma e secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione. Secondo il ricorrente le disposizioni impugnate non sarebbero coerenti con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, in quanto consentono il rinnovo automatico della medesima concessione demaniale al titolare che ne faccia richiesta.
Con sentenza n. 213/2011 (G.U. 1ª serie speciale n. 31/2011) la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo 5 oggetto di impugnazione. Secondo la Corte, i commi 2 e 3 dell’articolo 5 violano l’articolo 117, primo comma, della Costituzione per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza, atteso che si prevedono proroghe delle concessioni demaniali in corso, in violazione dell’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Per la Corte, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell’articolo 5, commi 2 e 3, si estende, per consequenzialità logica, anche a quelle previste nei commi 1 e 4 del medesimo articolo.
(2) Testo riportato all’articolo 49, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(3) Testo riportato all’articolo 54, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(4) Testo riportato dopo l’articolo 55, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(5) L’articolo 5 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213/2011 (G.U. 1ª serie speciale n. 31/2011).


SOMMARIO

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