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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (BUR n. 16/2010)
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (BUR n. 16/2010) [sommario] [RTF]
ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE DELLE
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A FINALITA’ TURISTICO-RICREATIVA
ALLA NORMATIVA COMUNITARIA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002, n. 33
“TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO” E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. (1)
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 49 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni.
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 52 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni.
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 54 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni.
Art. 4 - Inserimento
dell'articolo 55 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni.
[Art. 5 - Disposizioni
transitorie in materia di concessioni demaniali.
1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui
all’articolo 3 e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,
tutte le concessioni demaniali marittime a finalità
turistico-ricreativa in essere, alla data di entrata in vigore della
presente legge ivi comprese quelle oggetto di domanda di rinnovo in corso
di istruttoria alla stessa data, scadono al 31 dicembre 2015, fatta salva
la diversa maggiore durata prevista dal titolo concessorio.
2. Il titolare di concessione in corso di validità all’entrata
in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia
eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi
edilizi, come definiti dall’articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
e successive modificazioni, ovvero che, oltre agli interventi edilizi,
abbia acquistato attrezzature e beni mobili per un valore non superiore
al venti per cento dell’importo degli interventi edilizi, può
presentare al comune, entro quarantacinque giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, una istanza di modifica della durata della
concessione in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter
dell’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
successive modificazioni.
3. Il comune, verificate le condizioni di cui al comma 2, modifica la
durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento di
modifica, in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter
dell’allegato S/3 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
successive modificazioni.
4. Il titolare di concessione in corso di validità all’entrata
in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia
eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi
infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal comune, non
rientranti nelle tipologie di cui al comma 2, può presentare al
comune, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione
per un periodo compreso tra due e quattro anni. Il comune, valutate le
condizioni, può accogliere la domanda di modifica della durata della
concessione, con decorrenza della durata dalla data del provvedimento di
modifica. ] (5)
Art. 6 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
67/2010 (G.U. 1ª serie speciale n. 21/2010), con il quale è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 5, commi 2 e 3, per violazione dell’articolo
117, primo comma e secondo comma, lettere a) ed e), della Costituzione.
Secondo il ricorrente le disposizioni impugnate non sarebbero coerenti
con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di
libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, in quanto
consentono il rinnovo automatico della medesima concessione demaniale al
titolare che ne faccia richiesta.
Con sentenza n. 213/2011 (G.U. 1ª serie speciale n. 31/2011) la
Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’intero articolo 5 oggetto di impugnazione. Secondo la Corte, i
commi 2 e 3 dell’articolo 5 violano l’articolo 117, primo
comma, della Costituzione per contrasto con i vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e
di tutela della concorrenza, atteso che si prevedono proroghe delle
concessioni demaniali in corso, in violazione dell’articolo 1,
comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Per la Corte, la
declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni
contenute nell’articolo 5, commi 2 e 3, si estende, per
consequenzialità logica, anche a quelle previste nei commi 1 e 4 del
medesimo articolo.
( 2) Testo riportato
all’articolo 49, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 3) Testo riportato
all’articolo 54, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 4) Testo riportato dopo
l’articolo 55, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 5) L’articolo 5 è
stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n.
213/2011 (G.U. 1ª serie speciale n. 31/2011).
SOMMARIO
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