Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002)
Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002) [sommario] [RTF]
TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO (1) (2)
TITOLO I
Organizzazione turistica della Regione
CAPO I
Finalità, soggetti e competenze
SEZIONE I
Finalità
Art. 1 - Finalità.
SEZIONE II
Competenze della Regione.
Art. 2 - Funzioni della Regione.
SEZIONE III
Competenze delle autonomie territoriali e funzionali
Art. 3 - Funzioni delle Province.
Art. 4 - Funzioni dei
Comuni.
1. Il comune svolge le seguenti funzioni:
a) omissis (
6)
b) realizzazione, anche in collaborazione con altri enti interessati, di
iniziative e manifestazioni di interesse turistico;
c) rilascio, rinnovo, modificazioni delle concessioni demaniali marittime
a finalità turistico-ricreativa, in conformità alle leggi e ai
regolamenti dello Stato e della Regione e alle indicazioni di cui al
piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, ai
sensi dell'
articolo 47;
d) omissis (
7) ;
e) rilascio delle autorizzazioni di cui agli
articoli [41] (
8) (
9)
(
10) ,
52,
53,
84.
Art. 5 - Funzioni delle Comunità montane.
Art. 6 - Funzioni delle Camere
di commercio.
SEZIONE IV
Disposizioni sulle strutture associate di promozione turistica
Art. 7 - Strutture associate di promozione turistica.
1. Al fine di promuovere i sistemi turistici locali di cui all'articolo
13, la Regione coordina, favorisce ed incentiva lo sviluppo di una
struttura di promozione turistica in forma associata per ogni ambito
territoriale così come individuato ai sensi dell'articolo 13, comma
3.
2. Alle strutture associate di cui al comma 1 possono partecipare imprese
e soggetti privati interessati al settore di filiera del turismo,
nonché, in qualità di soci sostenitori, le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, gli enti fieristici, le
società aeroportuali, i consorzi fra associazioni Pro Loco, gli enti
pubblici, le associazioni imprenditoriali e le associazioni ed organismi
senza scopo di lucro a prevalente finalità turistica.
3. La sommatoria delle quote sociali detenute da enti pubblici deve
essere minoritaria rispetto al totale del capitale sociale.
4. Fatte salve le strutture associate già esistenti, per la
costituzione di una struttura associata si richiede che nel sistema
turistico locale, nei cui ambito la struttura intende esercitare la
propria attività, il SIRT abbia rilevato nell'anno antecedente,
almeno quattro milioni di presenze di turisti.
5. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 1 le imprese
partecipanti non possono essere in numero inferiore a quaranta, se la
struttura interessa un solo ambito territoriale individuato ai sensi
dell'articolo 13, comma 3 e a settanta, se interessa più ambiti
territoriali della provincia.
6. Lo statuto delle strutture associate deve prevedere che la quota di
ciascun partecipante non possa superare il venti per cento del capitale
sociale e che siano possibili adesioni successive senza discriminazioni o
clausole di gradimento.
7. Le strutture associate svolgono le seguenti attività:
a) interventi rivolti alla commercializzazione del prodotto turistico
relativo ai singoli settori mediante appositi programmi operativi;
b) partecipazione e realizzazione di manifestazioni ed eventi
promozionali, nonché produzione, acquisto e distribuzione di
messaggi e di materiale di tipo promozionale e pubblicitario;
c) consulenza e assistenza tecnica alle imprese associate per sostenere e
favorire la domanda e l'offerta turistica nei mercati interessati.
Art. 8 - Concessione dei contributi.
1. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare,
determina, con provvedimento di durata triennale, le tipologie di spesa
ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi
e le modalità di revoca dei contributi, maggiorati degli interessi
legali, ove dovuti.
2. La Giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano annuale di
cui all'
articolo 15,
provvede alla concessione di contributi alle strutture associate di
promozione turistica, per il conseguimento delle finalità ivi
previste. I contributi sono erogabili nella misura massima del cinquanta
per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque, nel rispetto della
normativa comunitaria sul de minimis di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del
13 gennaio 2001, n. L 10.
3. I contributi previsti sono cumulabili con altri contributi
eventualmente previsti da normative regionali, statali e comunitarie.
Artt. 9 – 19 (omissis)
(13)
SEZIONE V
Uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT).
[Art. 20 - Uffici IAT provinciali.
1. Gli uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT)
svolgono funzioni di informazione e di accoglienza turistica con
particolare riguardo alle funzioni di:
a) informazione turistica con utilizzazione di personale qualificato in
possesso di adeguata preparazione linguistica e con produzione di
materiale informativo e promozionale;
b) accoglienza turistica anche mediante organizzazione, in forma diretta
o in collaborazione con organismi pubblici e privati, di manifestazioni e
spettacoli di interesse turistico;
c) assistenza ed accoglienza di operatori turistici, giornalisti ed
addetti alle attività di comunicazione;
d) gestione di servizi rivolti all'utenza turistica e finalizzati a
migliorare la qualità dell'ospitalità anche mediante raccolta
delle segnalazioni di disservizi e reclami per il successivo inoltro al
SIRT;
e) collaborazione con gli enti locali e con gli organismi rappresentativi
degli imprenditori nella organizzazione di altre attività di
interesse turistico.
2. Le province assicurano l'esercizio delle funzioni da parte degli
uffici IAT in relazione ai flussi e alle stagionalità turistiche del
territorio.
3. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico degli uffici IAT,
la provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in
collaborazione con:
a) comuni;
b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui
all'articolo 10;
d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di
volontariato di cui alla
legge regionale 30 agosto 1993, n. 40
aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva,
le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non
finanziate dalla Regione.] (
14)
[Art. 21 - Riparto fondi tra le province.
1. La ripartizione dei fondi tra le province è effettuata sulla base
della media dei finanziamenti concessi nel triennio 1999-2001 alle
aziende di promozione turistica di cui alla
legge regionale 16 marzo 1994, n. 13
"Organizzazione turistica della Regione" a valere sul fondo già
destinato al funzionamento della rete APT-IAT regionali e al concorso al
finanziamento dell'attività di promozione APT.] (
15)
TITOLO II
Disciplina in materia di operatori turistici
CAPO I
Strutture ricettive
SEZIONE I
Strutture ricettive alberghiere
[Art. 22 - Strutture ricettive
alberghiere.
1. Sono strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) i motel;
c) i villaggi-albergo;
d) le residenze turistico-alberghiere;
e) le residenze d'epoca alberghiere.
2. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione
unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi
accessori, in camere, suite, junior suite e unità abitative. Le
suite sono camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno
allestito a salotto ed uno a camera da letto con almeno un bagno. Le
junior suite sono camere composte da un unico vano avente una parte
allestita a salotto e un bagno privato. Le unità abitative sono
costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto,
soggiorno, sono dotate di servizio autonomo di cucina e bagno privato,
sono consentite nel limite massimo del quaranta per cento della
ricettività autorizzata in termini di camere, suite o junior suite.
3. Sono motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e
l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle
stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti.
4. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive che, in un'unica area,
forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili
con servizi centralizzati.
5. Sono residenze turistico alberghiere le strutture ricettive aperte al
pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi
accessori in unità abitative. E’ consentita la presenza di
unità abitative senza angolo cottura nel limite massimo del quaranta
per cento della ricettività autorizzata in termini di unità
abitative.
6. Sono residenze d'epoca alberghiere le strutture ricettive alberghiere
ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio
storico-architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di
particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente
qualificata.
7. Gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico
proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici,
dietetici ed estetici, possono assumere dopo la denominazione della
struttura, la dizione casa di bellezza o beauty-farm.
8. L'attività ricettiva può essere svolta oltreché nella
sede principale anche in dipendenze costituite da locali con ingresso
promiscuo con altre attività purché sia garantita
l'indipendenza e la sicurezza dell'ospite. Le dipendenze possono essere
ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale
o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando ad essa si
acceda da un ingresso autonomo sono ubicate a non più di 100 metri
di distanza in linea d'aria o all'interno dell'area delimitata e
recintata su cui insiste la sede principale.
9. Nelle camere, nelle suite, nelle junior suite e nelle unità
abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su
richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti
dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di
ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della
partenza del cliente.](
16)
[Art. 23 - Requisiti della
classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
1. I requisiti minimi delle strutture ricettive alberghiere ai fini della
classificazione sono:
a) capacità ricettiva non inferiore a sette camere, oppure, sette
suite/junior suite, ovvero, sette unità abitative con esclusione
delle dipendenze;
b) attrezzature e servizi di cui agli
allegati C,
D ed
E.
(
17)
2. Gli alberghi e i motel sono classificati in base ai requisiti previsti
nell’allegato C e sono contrassegnati con cinque, quattro, tre, due
e una stella; i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere
sono classificati in base ai requisiti previsti nell’allegato D e
sono contrassegnate con quattro, tre e due stelle.
3. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione
aggiuntiva lusso quando hanno almeno cinque degli standard tipici degli
esercizi di classe internazionale di cui all'
allegato B.
4. In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di
hotel; l'indicazione di grand hotel spetta solamente agli esercizi
classificati con almeno cinque stelle; la dicitura palace hotel spetta
soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.
5. Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o
in aggiunta alla dizione albergo, è consentita la denominazione di
garnì o meublé.
6. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori
rispetto alla sede principale; possono essere altresì classificate
nella medesima categoria della sede principale qualora particolari
circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento delle stesse
consentano di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede
principale.
7. Le strutture ricettive classificate nelle categorie cinque stelle
lusso, cinque stelle e quattro stelle, devono avere un direttore
d'albergo, che può coincidere con il responsabile.](
18)
[Art. 24 - Superfici e
cubatura minime.
1. In materia di superfici e cubature minime si applica la disciplina
prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e
successive modificazioni; per le strutture esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con
modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203, è consentita una
riduzione della superficie e della cubatura delle stanze a un letto e
delle camere a due o più letti fino al venticinque per cento nelle
strutture alberghiere classificate a una stella, due stelle o tre stelle
e fino al venti per cento nelle strutture alberghiere classificate a
quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso. La cubatura minima
delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto della superficie
minima come definito dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto
legge 29 marzo 1995, n. 97, per l'altezza minima fissata dai regolamenti
edilizi o dai regolamenti d'igiene comunali. L'altezza minima interna
utile delle camere d'albergo non può essere comunque inferiore ai
parametri previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della
sanità 5 luglio 1975.] (
19)
SEZIONE II
Strutture ricettive extralberghiere
[Art. 25 - Strutture
ricettive extralberghiere.
1. Sono strutture ricettive
extralberghiere:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione;
c) le attività ricettive a conduzione familiare - bed &
breakfast;
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
e) le strutture ricettive - residence;
f) le attività ricettive in residenze rurali;
g) le case per ferie;
h) gli ostelli per la gioventù;
i) le foresterie per turisti;
l) le case religiose di ospitalità;
m) i centri soggiorno studi;
n) le residenze d'epoca extralberghiere;
o) i rifugi escursionistici;
p) i rifugi alpini.
2. Sono esercizi di affittacamere le strutture che assicurano i servizi
minimi ed in possesso dei requisiti previsti dall’
allegato F parte prima, composte
da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli
altri locali, destinate ai clienti ubicate in non più di due
appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti
alloggio ed eventualmente servizi complementari, compresa
l’eventuale somministrazione dei pasti e delle bevande alle persone
alloggiate.
3. Sono attività ricettive in esercizi di ristorazione le strutture
che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti
dall’allegato F, parte prima composte da non più di sei
camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in
modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e
nello stesso complesso immobiliare. Gli esercizi di ristorazione di cui
al presente comma possono utilizzare in aggiunta alla propria
denominazione la dizione locanda.
4. Sono attività ricettive a conduzione familiare - bed &
breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi
della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria
abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima
colazione ed i servizi minimi previsti dall’allegato F, parte
seconda.
5. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le case o gli
appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi,
dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con
contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non
superiore a sei mesi consecutivi e che forniscono i servizi minimi
previsti dall’allegato F, parte terza senza la prestazione di alcun
servizio di tipo alberghiero. Le unità abitative ammobiliate a uso
turistico possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la
disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative,
senza organizzazione in forma di impresa. La gestione in forma non
imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
da parte di coloro che hanno la disponibilità delle unità
abitative di cui al presente articolo;
c) con gestione non diretta, da parte di agenzie immobiliari ed
immobiliari turistiche che intervengono quali mandatarie o sub-locatrici,
nelle locazioni di unità abitative ammobiliate ad uso turistico sia
in forma imprenditoriale che in forma non imprenditoriale, alle quali si
rivolgono i titolari delle unità medesime che non intendono gestire
tali strutture in forma diretta.
6. Sono strutture ricettive-residence i complessi unitari costituiti da
uno o più immobili comprendenti appartamenti che forniscono i
servizi minimi di cui all’
allegato F, parte quarta arredati e dotati di servizi igienici
e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in locazione
ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni
e non superiore ai sei mesi.
7. Sono attività ricettive in residenze rurali e possono assumere la
denominazione di country house le strutture localizzate in ville
padronali o fabbricati rurali con una pertinenza di terreno di almeno
5.000 metri quadrati da utilizzare per l'animazione sportivo-ricreativa
che forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti
dall’allegato F, parte quinta composte da camere con eventuale
angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione aperto al
pubblico e con il limite massimo di trenta coperti ed eventualmente di
attrezzature sportive e ricreative.
8. Sono case per ferie le strutture ricettive che forniscono i servizi
minimi ed in possesso dei requisiti previsti all’
allegato G, attrezzate per il
soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali
commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti
senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o
aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari. Nelle case
per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti e relativi
familiari, di altre aziende o assistiti dagli enti di cui al presente
comma con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per le strutture ricettive di cui al comma 8, in aggiunta alla dizione
case per ferie è consentita la denominazione di centri di vacanze
per ragazzi qualora si tratti di attività ricettive caratterizzate
dal tipo di clientela, costituita di norma da giovani al di sotto dei
quattordici anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o invernali,
finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale ed educativo.
Nei centri di vacanze per ragazzi è assicurata la presenza
continuativa di personale specializzato nei settori pedagogico e medico
ed è comunque garantita, anche tramite specifica convenzione,
l’assistenza sanitaria per le necessità di pronto intervento.
10. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive, che
forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti
all’allegato G attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per
periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite, in
forma diretta o indiretta, da enti o associazioni riconosciute.
11. Sono foresterie per turisti le strutture ricettive normalmente
adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere,
tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità
di lucro che, anche in deroga alle disposizioni di cui alla presente
legge, previa comunicazione al comune e per periodi non superiori a
sessanta giorni all'anno, offrono ospitalità a persone singole e a
gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del
turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità
sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.
12. Sono case religiose di ospitalità le strutture ricettive che
forniscono i servizi minimi ed in possesso dei requisiti previsti
all’allegato G caratterizzate dalle finalità religiose
dell'ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo
richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa
e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e
limitazioni di servizio.
13. Sono centri soggiorno studi le strutture ricettive, gestite da enti
pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali, soggetti privati
operanti nel settore della formazione dedicati ad ospitalità
finalizzata all'educazione e formazione in strutture dotate di adeguata
attrezzatura per l'attività didattica e convegnistica specializzata,
con camere per il soggiorno degli ospiti dotate dei requisiti previsti
per le strutture alberghiere classificate a due stelle.
14. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive extralberghiere
classificate, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio
storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di
particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente
qualificata.
15. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive in possesso dei
requisiti previsti all’allegato G, aperte al pubblico idonee ad
offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane
ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri
mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati
ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.
16. Sono rifugi alpini le strutture ricettive in possesso dei requisiti
previsti all’allegato G ubicate in montagna, a quota non inferiore
a 1.300 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a 1.000 metri,
quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla
posizione topografica, alle difficoltà di accesso e alla importanza
turistico-alpinistica della località, in proprietà o in
gestione di privati o di enti o associazioni senza scopo di lucro
operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo. I rifugi alpini
sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e
devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle
stagioni turistiche. Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono
disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente
dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di
abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il
servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco
della giornata.
17. Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere
conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie. Le altezze dei
locali di edifici da adibire alle destinazioni di cui alle lettere c) ed
f) del comma 1, costruiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni
ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai
requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d’abitazione” possono derogare ai minimi di legge e,
comunque, non devono essere inferiori a quelle esistenti. (
20) ] (
21) (
22)
[Art. 26 - Requisiti della
classificazione delle strutture ricettive extralberghiere soggette a
classificazione.
1. Gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi
di ristorazione, le unità abitative ammobiliate a uso turistico, le
strutture ricettive - residence, sono classificati in terza, seconda e
prima categoria in base ai requisiti di cui all'
allegato R.
2. Le attività ricettive in residenze rurali e, le case per ferie,
gli ostelli per la gioventù, le case religiose di ospitalità, i
centri soggiorno studi, i rifugi escursionistici e i rifugi alpini sono
classificati in una unica categoria sulla base dei requisiti minimi di
cui rispettivamente all'allegato F, parte quinta ed all'
allegato G e, per i centri
soggiorno studi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 13.]
(
23) (
24)
[Art. 27 - Disposizioni
particolari in materia di strutture ricettive non soggette a
classificazione.
1. L'attività ricettiva a conduzione
familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere
intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.".
2. La denuncia deve essere inviata al comune e alla provincia competenti
per territorio, su modulo predisposto e fornito dalla provincia, su
modello regionale.
3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad
uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all’articolo
25, comma 5, lettera b), lo comunica su apposito modulo predisposto e
fornito dalla provincia su modello regionale al comune in cui
l'unità abitativa è ubicata, che ne trasmette copia entro
trenta giorni alla provincia stessa.
4. La provincia competente per territorio, alla quale sono inviate le
denunce di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro
sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della
rilevazione statistica della consistenza ricettiva e ne da comunicazione
alla Regione.
5. Chi esercita le attività ricettive a conduzione familiare bed
& breakfast, le foresterie per turisti e chi intende locare
direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella
forma non imprenditoriale, può comunicare alla provincia competente,
(
25) su apposito modulo
predisposto e fornito dalla stessa provincia su modello regionale, entro
il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e
rispettivamente il periodo di apertura dell'attività e il periodo di
messa in locazione, con validità dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1°
ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo. Copia della
comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.
6. Le agenzie immobiliari e gli altri operatori ai quali si rivolgono i
titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano
gestire tali strutture in forma diretta comunicano annualmente, entro la
data del 1° ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31
dicembre, al comune e alla provincia competenti per territorio l'elenco
delle strutture con le seguenti indicazioni:
a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;
b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;
d) il periodo di messa in locazione;
e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.
7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, la provincia
redige annualmente l'elenco delle attività ricettive a conduzione
familiare bed & breakfast, delle unità abitative ammobiliate a
uso turistico non classificate e delle foresterie per turisti,
comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione, ai
fini dell'attività di informazione turistica.] (
26)
SEZIONE III
Strutture ricettive all'aperto
[Art. 28 - Strutture
ricettive all'aperto.
1. Sono strutture ricettive all'aperto:
a) i villaggi turistici;
b) i campeggi.
2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a
gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate
alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza sprovvisti di propri
mezzi mobili di pernottamento in unità abitative fisse o mobili. I
villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio
attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri
mezzi mobili di pernottamento.
3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione
unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta
ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili
di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità
abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o
maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per
la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di
pernottamento.] (
27)
[Art. 29 – Requisiti
della classificazione delle strutture ricettive all’aperto
1. Le strutture ricettive all’aperto sono classificate in base ai
requisiti e alle caratteristiche posseduti secondo le prescrizioni di cui
agli
allegati L,
M,
N,
O,
P e sono contrassegnate:
a) i villaggi turistici con quattro, tre e due stelle;
b) i campeggi con quattro, tre, due e una stella.
2. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella
di camping
3. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere:
a) la denominazione aggiuntiva di transito, qualora si rivolgano ad una
clientela itinerante, consentendo la sosta anche per frazioni di
giornata. Essi possono essere ubicati in prossimità di snodi
stradali, di città d'arte e di altre località di interesse
storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico e possono
essere anche abbinati ad attività di stazione di servizio, di
ristorazione, di ricettività alberghiera, di parcheggio e di altre
attività di servizio generale ai viaggiatori;
b) la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotate di
rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.] (
28)
Art. 30 –
Realizzazione di strutture ricettive all’aperto. (29)
1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è
soggetta a concessione edilizia ai sensi dell’
articolo 76 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e
successive modificazioni.
2. Le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono classificate
Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni
contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2705 del 24
maggio 1983 "Grafia e simbologia regionali unificate".
3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice
di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'
articolo 85 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , limitatamente alla superficie destinata alle
unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a
0,3 mc/mq.
4. L'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può
essere inferiore a 5.000 metri quadrati, ad eccezione dei campeggi di
transito.
5. L’indice di utilizzo territoriale delle strutture ricettive
all’aperto per la realizzazione dei volumi destinati ad impianti e
servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità
abitative, è compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12
mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i
volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli
uffici, dei portici, delle logge, dei locali tecnici e dei locali adibiti
ad alloggio del personale; il rapporto di copertura della struttura
ricettiva deve in ogni caso essere contenuto entro il 10 per cento e i
fabbricati non possono avere più di due piani fuori terra. Sono
fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dai
comuni nei propri strumenti urbanistici. (
30)
6. Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte,
caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed
accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico
meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in
strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non
sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio
attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini
edilizi da strumenti urbanistici o edilizi
. A tal fine i predetti
allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli
allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze
devono essere rimovibili in ogni momento. (
31)
[Art. 31 - Sorveglianza ed
assicurazione delle strutture ricettive all’aperto.
1. Nelle strutture ricettive all’aperto sono assicurati:
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi
di apertura;
b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del
responsabile o di un suo delegato;
c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a
favore dei clienti.] (
32)
SEZIONE IV
Disposizioni comuni
[Art. 32 – Competenza
e procedure della classificazione delle strutture ricettive soggette a
classificazione.
1. La classificazione per le strutture ricettive soggette a
classificazione è effettuata dalla provincia competente per
territorio e ha validità quinquennale.
2. La domanda di classificazione è presentata alla provincia
competente per territorio , corredata della documentazione di cui
all’
allegato H.
3. La provincia provvede alla classificazione sulla base della
documentazione presentata, a seguito di verifica :
a) non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della
domanda acquisito il parere dell'amministrazione comunale, (
33) che deve essere reso entro trenta
giorni trascorsi i quali si prescinde dallo stesso per le strutture
ricettive alberghiere e per le strutture ricettive all’aperto;
b) non oltre il termine di quaranta giorni dalla presentazione della
domanda per le strutture ricettive extralberghiere.
4. In sede di classificazione la provincia verifica che la denominazione
di ciascuna struttura ricettiva alberghiera ed extra alberghiera soggetta
a classificazione eviti omonimie nell'ambito territoriale dello stesso
comune.
5. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a
possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella
attribuita, la provincia procede in ogni momento, su domanda, a una nuova
classificazione o, d'ufficio, per i casi di declassamento.
6. Entro il mese di aprile dell'anno di scadenza di ciascun quinquennio,
la provincia invia all’interessato il modulo di classificazione,
con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli ricevuti,
contenenti la conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono
essere restituiti dall'interessato alla provincia entro il mese di
giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all'allegato
H è obbligatoria solo in caso di modifiche strutturali intervenute.
7. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è
notificato all'interessato e al comune in cui è situata la struttura
ricettiva e comunicato alla Giunta regionale.] (
34) (
35) (
36)
[Art. 33 –
Disposizioni particolari per la classificazione delle residenze
d’epoca alberghiere ed extra alberghiere.
1. Possono acquisire la classificazione di residenze d’epoca le
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere assoggettate ai
vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali” salvo quanto previsto al comma 2.
2. La provincia competente per territorio può classificare le
strutture nella tipologia speciale di residenza d’epoca anche in
mancanza dei vincoli previsti nel decreto legislativo 490/1999 se
acquisisce il parere favorevole della apposita commissione regionale di
cui al comma 3.
3. La Giunta regionale, nomina la commissione regionale per la
classificazione delle residenze d'epoca, che è composta da:
a) un dirigente regionale della struttura regionale competente per il
turismo che la presiede;
b) un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i
beni ambientali e architettonici del Veneto;
c) omissis (
37)
d) un dipendente della provincia competente per territorio.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale.
5. Ai componenti esterni della commissione è corrisposto un compenso
da determinarsi contestualmente alla nomina e, ove spetti, il rimborso
delle spese di viaggio, ai sensi della vigente normativa.
6. La domanda di classificazione a residenza d'epoca, corredata per le
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dalla documentazione
di cui all’
allegato
Q, è presentata alla provincia competente per territorio che
provvede alla classificazione entro i successivi novanta giorni.
7. La commissione regionale per la classificazione delle residenze
d'epoca in carica alla data di entrata in vigore della presente legge
esercita le funzioni di cui al presente articolo sino alla fine della
legislatura.] (
38)
[Art. 34 - Disciplina dei
prezzi delle strutture ricettive soggette a classificazione.
1. I responsabili delle strutture ricettive soggette a classificazione,
comunicano alla provincia competente su apposito modulo predisposto e
fornito dalla medesima provincia su modello regionale i prezzi minimi e
massimi che intendono applicare. La comunicazione, è inviata entro
il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio
dell'anno successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro
il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e
servizi che si intendono applicare e fornire a valere dal 1° giugno
dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi, comunicati entro il
1° ottobre, hanno validità dal 1° dicembre successivo.
2. La comunicazione dei prezzi di cui al comma 1 riguarda, per le
strutture ricettive all’aperto, i prezzi minimi e massimi che si
applicano per giornata, o per frazione di giornata nel caso di campeggi
di transito, nel modo seguente:
a) tariffa persona, quando sia indifferenziata l'età o, in caso
diverso, tariffa adulti e tariffa bambini, specificando, per
quest'ultima, il limite di età per la sua applicazione;
b) tariffa piazzola e tariffa unità abitativa;
c) orario di scadenza giornaliera tariffe di cui alle lettere a) e b).
3. La provincia, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini
di cui al comma 1, provvede alla verifica e alla vidimazione delle
comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è inviata alla
Regione e all'ENIT.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi
massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti,
comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli
indicati nell'ultima regolare comunicazione e la soggezione alla sanzione
prevista all'
articolo 43,
comma 8.
6. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la
comunicazione dei prezzi deve essere presentata il giorno successivo a
quello del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o contestualmente
alla dichiarazione di inizio attività.
7. I prezzi della pensione completa comprendono l'alloggio, la prima
colazione, la colazione e il pranzo, i prezzi della mezza pensione
comprendono l'alloggio, la prima colazione e un pasto e, nelle strutture
ricettive alberghiere i prezzi della pensione completa e della mezza
pensione si possono applicare solo per soggiorni non inferiori a tre
giorni.
8. I responsabili delle strutture ricettive alberghiere non possono
applicare prezzi superiori ai massimi regolarmente comunicati. Possono
essere applicati prezzi inferiori ai minimi solo nei seguenti casi:
a) gruppi organizzati composti da almeno dieci persone;
b) ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiori a
quindici giorni;
c) bambini al di sotto dei dodici anni;
d) guide, accompagnatori e interpreti al seguito dei gruppi organizzati;
e) convenzioni con soggetti pubblici, società, enti o associazioni.
9. Per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a
classificazione è facoltà del responsabile determinare l'ora
entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera, comunque non
prima delle ore dieci.
10. I prezzi sono comprensivi:
a) nelle strutture ricettive alberghiere di riscaldamento, di
condizionamento e IVA ed il prezzo giornaliero della camera, della suite,
delle junior suite e dell'unità abitativa è corrisposto per
intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.
b) nelle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione,:
1) per l'attività di affittacamere e le attività ricettive in
esercizi di ristorazione dei servizi di cui all’
allegato F, parte prima, lettera
a) e di IVA;
2) per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, dei servizi
indicati all'allegato F, parte terza mentre per le strutture ricettive -
residence, dei servizi indicati all'allegato F, parte quarta;
3) per le attività ricettive in residenze rurali, i prezzi devono
essere comprensivi dei servizi di cui all'allegato F, parte quinta,
lettera a) e devono essere stabiliti in riferimento all'alloggio, prima
colazione inclusa; alla mezza pensione, alla pensione completa;
4) per le attività ricettive in case per ferie, ostelli per la
gioventù, centri soggiorno studi, dei servizi di cui all'
allegato G, lettera b) e di IVA.
c) nelle strutture ricettive all’aperto di IVA; quelli di cui al
comma 2, lettera b), possono essere differenziati nell'ambito della
stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle piazzole e
delle unità abitative e possono essere comprensivi dei prezzi di cui
al comma 2, lettera a). I costi di energia elettrica possono essere
scorporati dai prezzi di cui alla lettera b) e addebitati a parte solo
qualora sia installato il contatore e la potenza usufruibile sia
superiore a 1.000 watt.
d) nei rifugi escursionistici e nei rifugi alpini sono comprensivi di
IVA.] (
39) (
40)
[Art. 35 - Periodi di
apertura delle strutture ricettive soggette a classificazione.
1. Le strutture ricettive soggette a classificazione possono avere
apertura annuale o stagionale. L'apertura è annuale quando le
strutture sono aperte per l'intero arco dell'anno. L'apertura è
stagionale quando le strutture sono aperte per una durata non inferiore a
tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.
2. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono altresì
essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco
dell'anno, senza limite minimo di durata e per un periodo complessivo
comunque non superiore a nove mesi.
3. I comuni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2, possono disciplinare i
periodi minimi di apertura e di chiusura.
4. I periodi di apertura, annuale e stagionale, devono essere comunicati
alla provincia, congiuntamente alla comunicazione delle attrezzature e
dei prezzi di cui all'articolo 34 e al comune competente per territorio.]
(
41) (
42)
[Art. 36 - Disposizioni sui
dati da esporre al pubblico nelle strutture ricettive soggette a
classificazione.
1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico,
nella zona di ricevimento degli ospiti,:
a) per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere soggette a
classificazione una tabella con i prezzi praticati per l’anno
solare in corso conformi all'ultima regolare comunicazione di cui
all'articolo 34.
b) per le strutture ricettive all’aperto un apposito riquadro
contenente i seguenti dati :
1) la tipologia e la denominazione della struttura ricettiva;
2) la classificazione in stelle;
3) i periodi di apertura della struttura ricettiva;
4) la capacità ricettiva massima;
5) copia del listino prezzi in vigore;
6) l’orario di scadenza giornaliera delle tariffe;
7) il regolamento della struttura ricettiva;
8) i prezzi minimi e massimi regolarmente comunicati;
9) l'indicazione del responsabile in servizio;
10) l'autorità competente a ricevere gli eventuali reclami ed i
termini previsti dalla presente normativa.
2. È fatto obbligo di esporre, in luogo ben visibile in ogni camera,
suite, junior suite ed unità abitativa delle strutture ricettive
alberghiere ed in ogni camera e unità abitativa delle strutture
ricettive extralberghiere soggette a classificazione, fatta esclusione
per le case per ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di
ospitalità, rifugi alpini e rifugi escursionistici, ed in ogni
unità abitativa della struttura ricettiva all’aperto un
cartellino contenente i dati di cui all'
allegato I, aggiornati all'anno solare in corso.
3. La tabella, il riquadro ed il cartellino di cui ai commi 1 e 2, sono
predisposti e forniti dalle province su modello regionale.
4. È fatto obbligo di esporre in ogni camera , suite, junior suite
ed unità abitativa delle strutture ricettive soggette a
classificazione, un apposito cartello indicante il percorso di emergenza
antincendio.
5. Il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione,
corrispondente al numero delle stelle assegnato ovvero alla categoria
assegnata deve essere esposto :
a) all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera;
b) all'esterno di ciascuna struttura ricettiva extralberghiera soggetta a
classificazione;
c) all’interno del riquadro di cui al comma 1, lettera b) collocato
nella zona di ricevimento ospiti di ciascuna struttura ricettiva
all’aperto.] (
43)
(
44)
[Art. 37 - Chiusura,
sospensione e cessazione dell'attività delle strutture ricettive
soggette a classificazione.
1. Nel caso di chiusura dell'attività per un periodo superiore agli
otto giorni, il responsabile della struttura ricettiva è tenuto a
darne comunicazione al comune.
2. Le strutture ricettive ad apertura annuale, possono chiudere per ferie
per non più di sessanta giorni, distribuiti in uno o più
periodi nell'anno solare; possono altresì chiudere per altri motivi
e per non più di ulteriori novanta giorni nell'arco dell'anno
solare. In entrambi i casi è fatto obbligo di comunicare
preventivamente i periodi di chiusura al comune e alla provincia.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, la chiusura delle strutture
ricettive ad apertura annuale o stagionale è autorizzata dal comune,
su motivata richiesta, per un periodo non superiore a sei mesi e, nel
caso di ristrutturazione dell'immobile, per un periodo sino a dodici
mesi, prorogabile di altri dodici per accertate gravi circostanze.
4. La chiusura temporanea delle strutture, non conforme a quanto
stabilito nei commi 1, 2 e 3, determina l'applicazione della sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 43, comma 6.
5. La chiusura per cessazione dell'attività strutture ricettive
è comunicata al comune e alla provincia almeno tre mesi prima della
data di cessazione, salvo cause di forza maggiore e imprevedibili per le
quali la comunicazione viene data immediatamente dopo l'evento.
6. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e
quando comunque l'attività sia ritenuta dannosa o contraria agli
scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità
tecnico-amministrative, il comune provvede a diffidare la struttura
ricettiva, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la
regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, può disporre la
chiusura temporanea della struttura per un periodo non superiore a tre
mesi.
7. Il comune provvede alla chiusura delle strutture ricettive:
a) qualora il titolare della struttura ricettiva, salvo proroga in caso
di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta
giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero, salvo quanto disposto
dal comma 3, ne sospenda l'attività per un periodo superiore a
dodici mesi;
b) qualora la chiusura di cui al comma 4 abbia durata superiore a dodici
mesi e nel caso di chiusura per cessazione di attività di cui al
comma 5;
c) qualora il titolare della struttura ricettiva alla scadenza della
sospensione di cui al comma 6 non abbia ottemperato alle prescrizioni
previste;
d) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per
l'esercizio della relativa attività e in presenza di rifiuto di
accoglienza, illegittimamente discriminante da parte del gestore;
e) nelle ipotesi previste dall'articolo 100 del Testo Unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
e successive modifiche;
f) in caso di reiterato comportamento di cui all'articolo 43, comma 7.
8. Ogni provvedimento adottato dal comune ai sensi del presente articolo
deve essere comunicato alla provincia.] (
45) (
46)
[Art. 38 - Reclami.
1. I clienti ai quali sono stati
richiesti prezzi non conformi a quelli comunicati dalle strutture
ricettive classificate (
47) o
che riscontrano carenze nella gestione o nelle strutture, possono
presentare documentato reclamo alla provincia entro trenta giorni
dall'evento.
2. La provincia, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo, ne
informa il responsabile della struttura ricettiva, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, assegnando trenta giorni di tempo per
presentare eventuali osservazioni, e si pronuncia sul reclamo stesso
entro i successivi trenta giorni.
3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, la provincia comunica, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al
responsabile della struttura ricettiva che il servizio fornito o il
prezzo applicato erano non conformi a quanto previsto dalle norme di
legge, dando corso al procedimento relativo all'applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 43, comma 9.
4. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di prezzi, il
responsabile della struttura ricettiva, salva l'applicazione della
sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo
pagato in eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al
comma 3, comunicando, contemporaneamente, gli estremi dell'avvenuto
pagamento alla provincia competente.
5. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle
strutture, fermo restando quanto previsto dal comma 4, la provincia ne
dà comunicazione alle autorità competenti per i successivi
adempimenti.] (
48) (
49)
[Art. 39 - Registrazione
delle persone alloggiate.
1. I responsabili delle strutture ricettive di cui alla presente legge
sono tenuti a comunicare alla provincia competente il movimento degli
ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche secondo le disposizioni
emanate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dalla
struttura regionale di statistica.] (
50) (
51)
[Art. 40 - Gestione e
responsabilità.
1. Responsabile delle strutture ricettive è il titolare
dell'autorizzazione all'esercizio, il suo eventuale rappresentante la cui
nomina deve risultare dall’autorizzazione o dalla comunicazione
d’inizio attività, o il gestore.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili dell'osservanza della
presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni
amministrative.] (
52)
(
53)
[Art. 41 –
Autorizzazione e denuncia di inizio attività delle strutture
ricettive soggette a classificazione
1. L'apertura delle strutture ricettive
alberghiere e delle strutture ricettive all’aperto è soggetta
ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui la struttura ricettiva
è situata, che ne trasmette copia entro trenta giorni alla
provincia. L’autorizzazione deve contenere le indicazioni relative
alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo
di apertura e all’ubicazione della struttura.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di
cui all'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed abilita ad
effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la
somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro
ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima
autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste,
pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e
francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso
esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere
ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in
materia di sicurezza e di igiene e sanità.
3. Nelle strutture ricettive all’aperto di cui all’articolo
28 l'autorizzazione di cui al comma 1 abilita all’esercizio delle
attività previste dalla
legge regionale 9 agosto 1999, n. 37
“Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto" per le persone alloggiate, i loro ospiti e per
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di
manifestazioni e convegni organizzati.
4. L’attività delle strutture ricettive extralberghiere
soggette a classificazione può essere intrapresa a seguito di
denuncia di inizio di attività inviata al comune, su modulo
predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale indicante la
classificazione assegnata, la capacità ricettiva, il periodo di
apertura e l’ubicazione della struttura.
5. L'apertura dei rifugi escursionistici e dei rifugi alpini è
soggetta a denuncia di inizio attività inviata al comune, su modulo
predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale, indicante la
capacità ricettiva, il periodo di apertura e l’ubicazione
della struttura.] (
54)
(
55)
[Art. 42 - Vigilanza ed
informazione.
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente capo è
esercitata dalla provincia e dal comune competenti per territorio.
2. Le province ed i comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente
informazioni circa le rispettive funzioni svolte in attuazione del
presente capo ed a comunicarle, se richieste, alla struttura regionale
competente in materia di turismo.] (
56) (
57)
[Art. 43 - Sanzioni
amministrative pecuniarie.
1. L'esercizio di una attività
ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione, è
soggetta a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 e
all'immediata chiusura dell'esercizio.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da
parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la
sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00; nel caso di
perdurare della inosservanza, il comune provvede alla sospensione della
attività previa diffida.
3. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive al pubblico
dell'autorizzazione o delle tabelle prezzi aggiornate comporta la
sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 1.000,00.
4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno
distintivo assegnato a seguito della classificazione, ovvero la mancata
esposizione da parte delle strutture ricettive dei cartellini relativi
alla pubblicità dei prezzi, comporta la sanzione amministrativa da
euro 200,00 a euro 400,00.
5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del cartello
indicante il percorso di emergenza antincendio, comporta la sanzione
amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
6. La chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto
in materia di chiusura dall’articolo 37, comporta la sanzione
amministrativa da euro 250,00 a euro 1.500,00.
7. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati
ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non
corrispondente a quella autorizzata o una denominazione o una
classificazione diversa da quella approvata, è soggetta a sanzione
amministrativa da euro 200,00 a euro 500,00.
8. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli
di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.
9. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati da parte delle
strutture ricettive, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro
250,00 a euro 1.500,00.
10. La dotazione, in modo permanente nelle strutture ricettive, escluse
le strutture ricettive all'aperto, di un numero di posti letto superiore
a quello autorizzato è soggetta a una sanzione amministrativa da
euro 50,00 a euro 500,00 per ogni posto letto in più.
11. La mancata osservanza da parte delle strutture ricettive alberghiere
dell'obbligo di rimuovere il letto aggiunto alla partenza del cliente,
è soggetta ad una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro
150,00.
12. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini
statistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione
amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
13. L'accoglienza, da parte delle struttura ricettive all'aperto, di un
numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima
autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di euro 30,00
per ogni persona e ogni giorno in più.
14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 6, 10, 11 e 13 sono comminate
dal comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso
ente.
15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 7, 8, 9 e 12, sono comminate dalla
provincia competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso
ente e destinate alle funzioni conferite in materia di turismo.]
(
58) (
59) (
60)
SEZIONE V
Disposizioni particolari per le aree attrezzate di sosta temporanea
Art. 44 – Aree attrezzate di sosta temporanea.
1. I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan,
autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento e al di fuori
delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono
istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea
e al parcheggio dei mezzi mobili, compatibilmente con i loro strumenti
urbanistici. Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
"Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e all'articolo 378
del Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive
modificazioni devono essere dotate di:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel
territorio comunale.
2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione
al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed
alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al venti per
cento e l'area va indicata con apposito segnale stradale.
3. La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla
sosta temporanea e al parcheggio è permessa per un periodo massimo
di quarantotto ore consecutive.
4. I comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al presente
articolo direttamente o mediante apposite convenzioni.
5. La Regione per la realizzazione delle aree attrezzate riservate
esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di mezzi mobili
concede contributi in conto capitale ai comuni.
6. La Giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce
criteri e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione
delle aree attrezzate nel territorio regionale.
7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura
massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con
l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di
euro 15.000,00.
CAPO II
Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità
turistica e degli stabilimenti balneari
SEZIONE I
Disciplina delle concessioni demaniali (61)
Art. 45 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità
alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento
di esecuzione e del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 “Disposizioni per
la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime”.
2. Alla Regione spettano le funzioni di:
a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei
dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a
finalità turistico-ricreativa;
c) formazione del catasto del demanio marittimo a finalità
turistico-ricreativa;
d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a
finanziamento pubblico;
e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale da
parte dei comuni;
f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo
di competenza.
Art. 46 - Funzioni dei
Comuni.
1. Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali
marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio,
il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali
marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed
ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio
marittimo.
2. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno,
una relazione sull'attività svolta in relazione alle funzioni
esercitate relative all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato
delle concessioni, anche su supporto informatico.
3. I comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla Giunta
regionale, che ne fissa anche le modalità di trasmissione.
Art. 47 - Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali
marittime.
1. Il Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a
finalità turistico ricreativa è costituito dalle direttive
regionali specificate nell'
allegato S/1 e si attua attraverso i piani particolareggiati
comunali degli arenili redatti in conformità delle predette
direttive regionali.
2. Su richiesta dei comuni la Giunta regionale può concedere deroghe
alle direttive regionali di cui all'allegato S/1 motivate dalle
caratteristiche geofisiche e morfologiche dei luoghi.
3. L'adeguamento dei piani alle direttive deve avvenire, entro il 31
dicembre 2005, (
62)
attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale del piano
regolatore generale secondo le procedure semplificate previste dai commi
da 10 a 14 dell'
articolo 50 della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, non possono essere adottati
né approvati strumenti urbanistici comunali che non prevedano
l'attuazione delle direttive di cui all'allegato S/1.
5. In attesa di adeguamento dei piani i comuni possono rilasciare nuove
concessioni purché in conformità con le direttive contenute nel
piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.
Art. 48 - Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del
contenuto delle concessioni.
1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle
concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i
competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall'
allegato S/2 e con le procedure
di cui all'
allegato S/3.
2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del comune.
Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione
della domanda.
Art. 48 bis - Disciplina del
commercio in forma itinerante. (63)
1. L’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree
demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune
competente che stabilisce le condizioni e le modalità per
l’accesso alle aree predette nel rispetto delle disposizioni
relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e
integrazioni. (
64)
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le
rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su
aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite
idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione
per il commercio su area pubblica da ammettere all’esercizio del
commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie
merceologiche. [Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta
con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione
dell’ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei
capitali investiti, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a
dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di
domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo
la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della
selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell’Intesa
della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile
2013 per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica e la
priorità della maggiore professionalità è connessa al
maggior numero di presenze pregresse.] (
65)(
66)
3. Non possono essere ammessi all’esercizio del commercio in forma
itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché
rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero
inferiore a quelli già ammessi dall’autorità marittima
nell’ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente
esercitato.
4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e
il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo,
rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei
requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai
sensi del comma 1. (
67)
4 bis. omissis (
68) (
69)
[4 ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in
forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il
commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I
nulla osta non possono essere ceduti distintamente
dall’autorizzazione per il commercio su area pubblica e
dall’azienda a cui ineriscono.] (
70) (
71)
[5. Per l’anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata
annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del
criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo
discontinuo, nell’esercizio del commercio su aree pubbliche in
forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine,
nell’esercizio del commercio su aree pubbliche.] (
72) (
73)
Art. 49 - Canone e imposta
regionale sulle concessioni.
1. Il comune, in riferimento alle
concessioni che rilascia, esercita le funzioni di accertamento dei canoni
di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni ed
agisce altresì in giudizio per il recupero coattivo dei canoni
dovuti e non corrisposti.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
definisce i termini e le modalità per il pagamento del canone di cui
al comma 1.
3. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita
inoltre le funzioni di accertamento e riscossione dell'imposta regionale
di cui alla
legge
regionale 17 gennaio 1972, n. 1 , “Disciplina
dell’imposta sulle concessioni statali” e successive
modificazioni, ed agisce in giudizio per il recupero coattivo
dell’imposta dovuta e non pagata.
4. Per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo a
finalità turistico-ricreativa è assegnato a ciascun comune il
sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa nel territorio di
competenza, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni
amministrative.
5. Le amministrazioni comunali, entro il 28 febbraio dell'anno successivo
a quello della riscossione, riversano alla Regione la quota di spettanza
dell'imposta regionale riscossa. (
74)
Art. 50 - Deposito cauzionale.
1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con
la concessione, provvedono a stipulare polizza fideiussoria per un
importo pari al doppio del canone annuo da effettuarsi prima del rilascio
dell'atto concessorio.
Art. 51 - Esecuzione delle
opere, vigilanza.
1. Dopo il rilascio dell'atto di concessione, il comune immette il
concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La
consegna risulta da processo verbale.
2. Il rilascio della concessione non è sostitutivo di altri atti
autorizzatori o concessori previsti dalla vigente normativa.
3. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo
dell'ufficio tecnico comunale che vi provvede entro sessanta giorni dalla
richiesta. Trascorso inutilmente tale termine al collaudo può
provvedere l'ufficio regionale del genio civile addebitando i relativi
costi all'ufficio comunale competente.
Art. 52 - Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri
delle attività oggetto di concessione.
1. Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento
adeguatamente motivato del comune competente per territorio.
2. omissis (
75)
3. Il comune competente per territorio può dichiarare la decadenza
della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della
navigazione.
4. Il concessionario, previa autorizzazione del comune, può affidare
temporaneamente ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto
della concessione.
5. Il concessionario può, altresì, previa autorizzazione del
comune, affidare ad altri soggetti la gestione di attività
secondarie nell'ambito della concessione.
Art. 53 - Subingresso.
1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.
2. L'autorizzazione al subingresso, disciplinata dall'articolo 46 del
Codice della navigazione, è data dal comune competente per
territorio.
Art. 54 - Procedura
comparativa in materia di concessioni. (76)
1. La durata delle concessioni è disciplinata dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494 e successive modifiche ed integrazioni. (
77)
[2. Il comune rilascia, modifica e rinnova le concessioni, applicando le
procedure ed i criteri di valutazione di cui all’allegato S/3, nel
rispetto della direttiva 2006/123/CE subordinando il rilascio di nuove
concessioni a seguito di procedura comparativa al pagamento
dell’indennizzo di cui al comma 5.
3. Nel caso di rinnovo della concessione, il comune acquisisce
dall’originario concessionario, una perizia di stima asseverata di
un professionista abilitato da cui risulti l’ammontare del valore
aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della
concessione; il comune pubblica la perizia nei termini e secondo le
modalità di cui all’allegato S/3.
4. Le domande di nuova concessione devono essere corredate a pena di
esclusione dalla procedura comparativa, da atto unilaterale
d’obbligo in ordine alla corresponsione, entro trenta giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione della concessione, di indennizzo nella
misura di cui al comma 5; decorso tale termine senza la corresponsione
dell’indennizzo, si procede all’aggiudicazione della
concessione, condizionata al pagamento dell’indennizzo, nei
confronti del soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino
all’esaurimento della stessa.
5. Nell’ipotesi di concorso di domande, l’originario
concessionario ha diritto ad un indennizzo pari al novanta per cento
dell’ammontare del valore pubblicato ai sensi del comma 3 da parte
dell’eventuale nuovo aggiudicatario.] (
78) (
79)
Art. 55 - Vigilanza.
1. Ferme restando le funzioni di polizia
marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo
regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle
aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico ricreativo sono
esercitate dal comune territorialmente competente.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva il comune adotta
rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di
decadenza della concessione medesima.
3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in
concessione sono state eseguite opere non autorizzate o che le aree
stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo
concessorio, adottano i provvedimenti sanzionatori conseguenti.
Art. 55 bis - Potere
sostitutivo regionale.
1. Ove accertata la persistente inerzia o l'inadempimento nell'esercizio
delle funzioni trasferite ai comuni con le disposizioni di cui al Titolo
II, Capo II, della presente legge, il Presidente della Giunta regionale
previa comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali,
assegna al comune inerte o inadempiente un termine di trenta giorni per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta
regionale, sentito il comune inerte o inadempiente, nomina un commissario
ad acta, che provvede in via sostitutiva. (
80)
Art. 56 - Valenza
turistica.
1. La Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 6 del decreto
ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, "Regolamento recante norme per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per
finalità turistico-ricreative" individua le aree del proprio
territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei
criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 del
requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni
competenti per territorio e tenuto conto tra l'altro dei seguenti
elementi:
a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
b) grado di sviluppo turistico esistente;
c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi,
nelle tipologie di insediamento individuate nell'allegato S/4.
2. La classificazione può essere verificata ogni quattro anni su
proposta dei comuni.
SEZIONE II
Disciplina degli stabilimenti balneari.
Art. 57 - Stabilimenti
balneari.
1. Sono stabilimenti balneari le strutture attrezzate per la balneazione
con ombrelloni, sedie sdraio e lettini.
2. Gli stabilimenti balneari possono avere attrezzature fisse o di facile
rimozione, come spogliatoi, cabine e capanne. Possono essere altresì
dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di
alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla
balneazione, quali le attività sportive e per la ricreazione,
purché in possesso delle relative autorizzazioni.
Art. 58 - Gestione.
1. Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre
a conseguire l'eventuale concessione dell'area demaniale rilasciata
secondo la procedura di cui all'
articolo 48, deve effettuare la denuncia di inizio
attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni.
2. La denuncia è presentata al comune ove ha sede l'esercizio
dell'attività, su modulo approvato dalla Giunta regionale indicante
l'ubicazione della struttura, la capacità ricettiva, il periodo di
apertura e corredata dalla documentazione comprovante il possesso da
parte del titolare dell'esercizio medesimo dei requisiti prescritti.
Art. 59 - Disciplina dei
prezzi. (81)
1. È fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile al pubblico
nella zona ricevimento, una tabella con i prezzi applicati dallo
stabilimento balneare.
2. La mancata esposizione dei prezzi al pubblico comporta la sanzione
amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00.
Art. 60 - Sanzioni.
1. L'esercizio dell'attività di
stabilimento balneare senza aver effettuato la prescritta denuncia di
inizio attività, comporta la sanzione amministrativa da euro
1.500,00 a euro 7.700,00 e l'immediata chiusura dell'esercizio.
2. omissis (
82)
3. omissis (
83)
4. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate
sono trattenute dallo stesso ente e destinate alle funzioni conferite in
materia di turismo.
SEZIONE III
Conferimento di funzioni ai comuni in materia di demanio lacuale relativo
al lago di Garda
Art. 61 – Funzioni dei
comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di demanio lacuale.
1. Sono conferite ai comuni rivieraschi
del lago di Garda, limitatamente al demanio lacuale rappresentato dal
lago di Garda, le funzioni amministrative relative a:
a) concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze
del lago e relativa polizia idraulica, per finalità
turistico-ricreative nonché ai sensi del regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie";
b) alla realizzazione di interventi sui beni del demanio lacuale, come
elencati nella lettera a), finalizzati all'uso turistico-ricreativo ed
alla manutenzione ordinaria degli stessi.
1 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 03, comma 4 bis, del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 “Disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494 e successive modificazioni, si applicano anche alle
concessioni di cui al comma 1. (
84) (
85)
2. I canoni derivanti dalla gestione dei beni del demanio lacuale del
lago di Garda sono introitati dai comuni rivieraschi che ne destinano una
quota pari al cinquanta per cento all’esercizio delle funzioni di
cui al comma 1. (
86)
3. I comuni trasferiscono alla Regione la restante quota pari al
cinquanta per cento dei canoni introitati nell’esercizio precedente
entro il 30 giugno di ogni anno. (
87)
4. Al fine di garantire l'omogeneità della gestione, la Giunta
regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
adotta indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1.
5. L'esercizio delle funzioni da parte dei comuni decorre dal 1°
gennaio 2003.
CAPO III
Operatori del settore della produzione, organizzazione ed intermediazione
di pacchetti turistici.
SEZIONE I
Individuazione e definizione degli operatori.
[Art. 62 - Le agenzie di
viaggio e turismo.
1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono
l'attività di cui all'articolo 63.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese
esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre,
marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando siano situate nel territorio
regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere,
gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto
a quelli strettamente necessari al trasporto; sono escluse le imprese o
le sedi operative, che provvedono solamente alla vendita di biglietti
delle Ferrovie dello Stato Spa.] (
88)
[Art. 63 - Attività delle agenzie.
1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di
produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei
predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i
compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto
previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 “Attuazione della
direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto
compreso”.
2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e
turismo:
a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o
di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro
mezzo di trasporto;
c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese
nazionali o estere di navigazione marittima;
d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere
di navigazione aerea;
e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o
senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la
visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del
titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del
direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato
esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei
propri clienti;
i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni
d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
l) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per
viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere di credito emesse
da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi
turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le
prescritte autorizzazioni;
m) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a
persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
n) il servizio di informazioni in materia turistica;
o) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita
di guide, orari e simili;
p) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse
turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita
di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o
convegni, simposi o lotterie;
q) organizzazioni di attività congressuali;
r) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.]
(
89)
[Art. 64 - Associazioni e organismi senza scopo di lucro.
1. Le associazioni senza fini di lucro, che operano per finalità
ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad
esercitare le attività di cui all'articolo 63 esclusivamente per i
propri aderenti ed associati, che risultano iscritti da non meno di due
mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi
finalità analoghe e legate tra di loro da accordi internazionali di
collaborazione e purché iscritte nell'elenco speciale di cui
all'
articolo 75. A tale
fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) resa
esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23
novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del
Consiglio del 29 giugno 1982 nella parte concernente gli agenti di viaggi
e turismo, e dal decreto legislativo n. 111/1995.
2. Le associazioni di cui al comma 1 stipulano una polizza assicurativa,
con massimale non inferiore a due milioni di euro a garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi assunti ferme restando le disposizioni
previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio e dal decreto legislativo n. 111/1995. I programmi
di viaggio devono essere redatti secondo le indicazioni di cui
all'articolo 69.
3. Gli organismi aventi finalità politiche, sindacali, religiose,
sportive e ricreative che senza scopo di lucro organizzano viaggi e gite
occasionali fra i loro aderenti, non sono soggetti ad alcuna iscrizione.
Tali organismi devono comunque stipulare una assicurazione a copertura
dei rischi derivanti ai partecipanti ai viaggi ed alle gite occasionali
con massimale non inferiore a due milioni di euro.
4. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ad
esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente
assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di
agenzie autorizzate.] (
90)
SEZIONE II
Procedure per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e
turismo.
[Art. 65 - Richiesta di
autorizzazione.
1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel
cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede
principale, indicando:
a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti
di società, del suo legale rappresentante;
b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi
sia persona diversa dal richiedente;
c) la denominazione dell'agenzia;
d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo
d'apertura;
f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.
2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative
dichiarazioni sostitutive:
a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei
carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55
"Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale",
tutti di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero
il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione
della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di
persona diversa dal richiedente;
b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare
ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della
società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei
direttori tecnici, di cui all'
articolo 78;
d) la copia autenticata dell'atto costitutivo della persona giuridica
quando il richiedente non sia persona fisica.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie
già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia
non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio
attività alla provincia ove la filiale, succursale o punto vendita
dell'agenzia è ubicato, nonché alla provincia dalla quale
è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività,
dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita
dell'agenzia e del periodo di apertura. La provincia verifica il possesso
del requisito di cui all'articolo 66, comma 1.] (
91)
[Art. 66 - Autorizzazione
all'apertura di agenzia.
1. A seguito alla presentazione della
domanda di autorizzazione la provincia accerta che la denominazione
prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già
operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in
ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regione italiani.
1 bis. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione
commerciale possono sostituire alla denominazione propria dell'agenzia,
attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi
dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della
dicitura "affiliato" dandone comunicazione alla provincia. (
92)
2. La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al
richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi
dell'articolo 71;
b) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del
direttore tecnico; (
93)
c) produrre un documento da cui risulta la disponibilità dei locali
e copia del relativo certificato di agibilità;
c bis) per le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione
commerciale, il direttore tecnico dell’affiliante riveste la
funzione di direttore tecnico dell’agenzia di viaggio affiliata,
che pertanto non deve esserne dotata di uno proprio. (
94)
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente
l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda
di autorizzazione decade.
4. La provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2,
rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio
e turismo deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data dei
rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali,
l'autorizzazione decade.
5. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente
di anno in anno.] (
95)
[Art. 67 - Contenuto dell'autorizzazione.
1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
c) il direttore tecnico.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al
titolare, alla denominazione o ragione sociale della società
comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni
comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.
3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile
copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio
dell'attività.] (
96)
[Art. 68 - I periodi di apertura.
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di
apertura annuali o stagionali.
2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per
anno.] (
97)
[Art. 69 - Redazione e diffusione dei programmi.
1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed
escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al comma 3, diffusi
da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale,
configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi
dell'articolo 1336 del codice civile e devono contenere indicazioni
precise su:
a) il soggetto produttore o organizzatore;
b) le date di svolgimento;
c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale
corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da
versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il
versamento del saldo;
e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento
all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti,
alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso
nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i
mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le
caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio,
devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e
classificazione dello Stato ospitante;
f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per
recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte
dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo
prestabilito;
h) il periodo di validità del programma;
i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 71 con
l'indicazione dei rischi coperti;
l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per
effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei
servizi turistici in caso di annullamento;
m) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
n) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni
di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie
all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche
previste dai programmi di viaggio;
o) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante
qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione
internazionale di cui alla legge n. 1084/1977 e del decreto legislativo
n. 111/1995;
p) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi
altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché
all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in
loco dal consumatore.
2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di
viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni
assunti.
3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni
radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere
informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono
raccomandare la presa di visione del programma completo presso le
agenzie.
4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono
redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla
legge n. 1084/1977 nonché al decreto legislativo n. 111/1995.
5. I programmi, prima della stampa e della diffusione, vengono comunicati
alla provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel
programma.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo operano anche per le
associazioni di cui all'articolo 64 comma 1.
7. Nei programmi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per conto
delle associazioni ed organismi di cui all'articolo 64, sono evidenziati,
nel frontespizio, la denominazione dell'associazione/organismo e
dell'agenzia.] (
98)
[Art. 70 - Commissioni
arbitrali e conciliative.
1. La provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le
associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo
il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di
controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della
qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono
inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle
possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato,
anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le camere
di commercio industria agricoltura e artigianato.] (
99)
[Art. 71 - Obbligo di
assicurazione.
1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e
turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a due
milioni di euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento
degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in
relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le
disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui
alla legge n. 1084/1977 e dal decreto legislativo n. 111/1995.
2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla provincia territorialmente
competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del
premio.
3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede
di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta la assunzione di
ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del
provvedimento di revoca della autorizzazione.] (
100)
[Art. 72 - Sospensione dell'attività.
1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere
sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:
a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza
maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla provincia
immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può
essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;
b) per iniziativa della provincia, quando si tratti di misura cautelare o
sanzionatoria.
2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o
prolungata oltre i termini previsti, la provincia provvede alla
assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla
pronuncia del provvedimento di decadenza della autorizzazione.] (
101)
[Art. 73 - Cessazione
dell'attività.
1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della
scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si
tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione
alla provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla provincia a
seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.] (
102)
[Art. 74 - Elenco
provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.
1. Le agenzie di viaggio e turismo,
autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono
iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo
istituito in ciascuna provincia.
2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di
ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del
direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono
altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.
3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di
ciascuna provincia che provvede, altresì, alle ulteriori
comunicazioni previste dalla legge.
4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della
provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto.] (
103)
[Art. 75 - Elenco speciale delle associazioni e organismi senza scopo
di lucro.
1. Presso ciascuna provincia è tenuto un elenco speciale delle
associazioni di cui all'
articolo 64 comma 1; l'elenco è pubblico e le sue
risultanze sono pubblicate, entro il mese di febbraio di ciascun anno,
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto a cura della provincia.
2. L'iscrizione nell'elenco e l'eventuale cancellazione avvengono a
richiesta dell'organismo interessato.
3. Condizione per richiedere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1
è che le associazioni possiedano, per disposizione statutaria,
organi democraticamente eletti. Alla domanda di iscrizione nell'elenco
speciale deve essere allegata la seguente documentazione o relative
dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge:
a) dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ai sensi
dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di
essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, commi da 1
a 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
(
104)
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) polizza assicurativa di responsabilità civile, con massimale non
inferiore a due milioni di euro, stipulata a copertura dei rischi
derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività,
nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione
internazionale (CCV) di cui alla legge n. 1084/1977, nonché dal
decreto legislativo n. 111/1995. La documentazione comprovante l'avvenuto
pagamento del premio deve essere inviata annualmente;
d) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente
l'indicazione, del responsabile delegato per le attività turistiche
svolte dall'associazione medesima, che deve risultare iscritto all'albo
provinciale dei direttori tecnici di cui all'articolo 78.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 consente lo svolgimento
delle attività finalizzate al conseguimento dello scopo sociale nei
limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 64.] (
105)
[Art. 76 - Revoca dell'iscrizione dall'elenco speciale.
1. La violazione reiterata delle norme di cui all'
articolo 64 determina la revoca
dell'iscrizione nell'elenco provinciale da parte della provincia.]
(
106)
SEZIONE III
Direttore tecnico
Art. 77 - Esame di
idoneità per direttore tecnico.
Art. 77 bis - Direttore
tecnico della agenzia di viaggi e turismo. (108)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
disciplina l’attività del Direttore tecnico della agenzia di
viaggi e turismo, in conformità all’articolo 20
dell’Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79
“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005,
n. 246, nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa
ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per
le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”,
nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e di libertà
di stabilimento e prestazione dei servizi.
Art. 78 - Accertamento dei
requisiti dei Direttori tecnici. (109) (110)
1. omissis (
111)
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni di cui
all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
(
112) correlate alla
richiesta di apertura di una nuova agenzia o di variazioni successive
inerenti alla persona che ha la direzione tecnica della stessa, i
titolari individuali di agenzie di viaggio e i loro institori, ovvero i
loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettive
attività lavorativa in agenzie di viaggio in modo continuativo, sono
equiparati ai dirigenti o ai loro dipendenti di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (
113) sulla base dell'attività svolta e per i periodi di
tempo ivi previsti.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 i lavoratori
subordinati che abbiano operato presso agenzia di viaggio e turismo con
responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di
quadri o di primo o secondo livello in base al contratto collettivo
nazionale di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui
al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (
114)
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le
modalità e la documentazione necessarie ad accertare le situazioni
di cui ai commi 2 e 3.
5. omissis (
115)
SEZIONE IV
Vigilanza e sanzioni.
[Art. 79 - La vigilanza.
1. La vigilanza sulle norme della presente sezione è esercitata
dalla provincia competente per territorio.] (
116)
[Art. 80 - Le sanzioni.
1. L'esercizio, anche occasionale,
dell'attività di cui all'articolo 63, in assenza della prescritta
autorizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 64 è soggetto a
una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 13.000,00 e alla
assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio; la sanzione
pecuniaria è raddoppiata in caso di recidiva.
2. La violazione delle condizioni autorizzative o la violazione delle
norme di cui all'
articolo
68, comporta, previa diffida, la sospensione di cui all'
articolo 72, comma 1 lettera b),
disposta dalla provincia, qualora decorra inutilmente il termine
assegnato, di durata non superiore a trenta giorni, per la
regolarizzazione. In caso di perdurante inosservanza delle condizioni
autorizzative o delle disposizioni di cui all'articolo 68, la provincia
provvede alla assunzione di ordinanza di immediata chiusura
dell'esercizio e alla pronuncia di provvedimento di revoca della
autorizzazione.
3. La formulazione di programmi di viaggio in violazione delle
disposizioni di cui all'
articolo 69 comporta una sanzione amministrativa da euro
500,00 a euro 1.500,00.
4. L'attribuzione, con qualsiasi mezzo di comunicazione ,alla propria
agenzia di una denominazione diversa da quella denunciata da parte del
titolare, è soggetta a una sanzione amministrativa da euro 500,00 a
euro 2.000,00.
5. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione e della
comunicazione di inizio attività di cui all'
articolo 67 comporta il pagamento
della sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00.
6. L'esercizio da parte delle associazioni e degli organismi di cui
all'
articolo 64, commi 1,
3 e 4 delle attività in difformità alle prescrizioni di cui
all'articolo 64 e, limitatamente alle associazioni di cui all'articolo 64
comma 1, in difformità alle prescrizioni di cui agli
articoli 69 e
75 è soggetta a sanzione
amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
7. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al presente
articolo, comporta:
a) per le agenzie di viaggio e turismo di cui all'
articolo 63, la sospensione della
autorizzazione per un periodo non inferiore a centottanta giorni decorsi
i quali si provvede alla pronuncia di decadenza della autorizzazione;
b) per le associazioni senza scopo di lucro di cui all'
articolo 64, comma 1, la
sospensione dell'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 76,
per un periodo non inferiore a centottanta giorni.
8. Le sanzioni sono comminate dal comune e le somme introitate sono
trattenute dallo stesso ente.] (
117) (
118)
[Art. 81 - I reclami.
1. I clienti delle agenzie di viaggio e turismo e i soci delle
associazioni e degli organismi di cui all'
articolo 64, che riscontrino irregolarità nelle
prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dal rientro
dal viaggio, documentato reclamo alla provincia, inviandone
contemporaneamente copia all'agenzia interessata.
2. La provincia, nei successivi trenta giorni, assegna al titolare
dell'agenzia e al rappresentante legale delle associazioni e degli
organismi di cui all'
articolo
64 un ulteriore termine di trenta giorni per presentare eventuali
osservazioni.
3. La provincia, nel caso in cui il reclamo risulti fondato, dà
corso al procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 80 e comunica ai soggetti interessati le determinazioni
assunte.] (
119)
CAPO IV
Disposizioni sulle professioni turistiche
SEZIONE I
Individuazione e definizione delle figure professionali.
Art. 82 - Figure professionali.
1. É guida turistica chi, per professione, accompagna persone
singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a
gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche,
artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. É accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed
accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio
nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico
predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti
con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi
significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
3. É animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo
libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive,
culturali.
4. É guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente
l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve
naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse
ambientale così come individuate dalla legislazione vigente,
fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico,
paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza
delle guide alpine; in relazione ai mezzi con cui viene esercitata
l'attività nell'ambito della professione di guida
naturalistico-ambientale, la Giunta regionale individua la specifica
figura professionale di chi esercita la attività a cavallo o con
altro animale.
SEZIONE II
Competenze per l'esercizio delle attività di guida, accompagnatore e
animatore turistico e guida naturalistico-ambientale
Art. 83 - Competenze della Regione. (120) (121)
1. La Giunta regionale esercita, nel rispetto della normativa comunitaria
(
122) le funzioni relative
a:
a) approvazione, sentita la competente Commissione Consiliare, delle
disposizioni sulle modalità di accesso alle professioni turistiche,
nel rispetto della normativa statale; (
123)
b) tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le
articolazioni conseguenti alla individuazione di specifiche figure
professionali operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 82,
comma 4, cui sono iscritti d'ufficio:
1) i soggetti che hanno conseguito la abilitazione a seguito di
superamento dell'esame;
2) relativamente all’elenco degli accompagnatori turistici i
cittadini di tutti gli Stati membri della Unione europea, qualora
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, previa domanda presentata alla
Giunta regionale; (
124)
3) i cittadini di stati non appartenenti alla Unione europea, per i quali
l'autorizzazione all'esercizio delle professioni turistiche è
subordinata all'applicazione di quanto previsto nel Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;
c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla
Regione;
d) omissis (
125)
e) promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di
riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento
della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni
di categoria delle professioni turistiche.
2. omissis (
126)
3. Gli elenchi regionali delle professioni turistiche sono pubblici.
(
127)
4. omissis (
128)
Art. 84 - Competenze dei Comuni.
Art. 85 - Tesserino di riconoscimento. (130)
1. omissis (
131) .
2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori
turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti
qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie
di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di
accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia,
nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il
tesserino di riconoscimento.
SEZIONE III
Obblighi e sanzioni
Art. 86 - Divieti.
1. É fatto divieto alle guide turistiche, alle guide
naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici
di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o
comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate
con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre
attività non incompatibili.
Art. 87 - Sospensione e
revoca delle licenze.
Art. 88 - Sanzioni
amministrative pecuniarie. (133)
1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui
all'articolo 82, senza essere in possesso della relativa abilitazione,
(
134) è soggetto a
sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. omissis (
135)
3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche (
136) non tenga in evidenza l'apposito
tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da
euro 50,00 a euro 250,00.
4. omissis (
137)
5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni
turistiche di cui all'articolo 82 si avvalga di soggetti non muniti di
abilitazione, (
138) è
soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00,
raddoppiabile in caso di recidiva
6. Le sanzioni sono comminate dal comune competente e le somme introitate
sono trattenute dallo stesso ente
Art. 89 - Reclami e
vigilanza.
1. I clienti delle guide turistiche,
delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e
animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni
pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento,
documentato reclamo al comune ove è stata svolta
l’attività. (
139)
2. Il comune, (
140)
sentito il soggetto abilitato (
141) decide sul reclamo entro sessanta giorni.
3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o
accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche
è esercitata dal comune competente per territorio.
Art. 90 -
Inapplicabilità.
1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano
nei confronti di coloro che svolgono le attività di cui all'articolo
82 in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che
operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali,
senza scopo di lucro.
2. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano
altresì nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività
di cui all'
articolo 82 a
favore dei loro alunni.
3. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano
oltre che nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 anche alle
attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle
associazioni Pro Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti
appartenenti alle Pro Loco stesse nelle località di competenza delle
medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che
possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate
così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13
dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996,
n. 49.
CAPO V
Norme transitorie e finali
Art. 91 - Norme transitorie
per le strutture ricettive soggette a classificazione.
Art. 92 - Norma transitoria
in materia di adeguamento polizze assicurative.
Art. 93 - Norme transitorie
in materia di professioni turistiche.
1. Agli esami di abilitazione alla
professione di direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo, di
guida, accompagnatore ed animatore turistico e di guida naturalistico
ambientale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge si
applicano le disposizioni vigenti alla data del bando.
2. Sono riconosciuti animatori turistici e guide naturalistico-ambientali
coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno
svolto documentata attività nella professione per almeno due
stagioni turistiche o conseguito apposito attestato a seguito di
frequenza di corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione
rispettivamente per l'area dell'animazione turistica e per l'area della
conduzione a visite di siti di interesse naturalistico-ambientale.
Art. 93 bis – Norme
transitorie in materia di professioni turistiche.
1. Agli esami di idoneità per direttore tecnico di agenzia di
viaggio e turismo e di abilitazione alle professioni di guida,
accompagnatore ed animatore turistico e guida naturalistico-ambientale,
già banditi alla data di entrata in vigore delle modifiche
intervenute alla presente legge o ai suoi allegati, si applicano le
disposizioni vigenti alla data del bando. (
144)
Art. 94 - Modifiche degli
allegati.
1. Gli allegati di cui al presente titolo
possono essere modificati con delibera della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare.
2. Gli allegati di cui al capo secondo del presente titolo possono essere
modificati anche su proposta dei comuni.
TITOLO III
Sviluppo dell’offerta turistica regionale
Art. 95 – 100
(omissis) (145)
Art. 101 - Fondo di rotazione e di garanzia e
controgaranzia. (146)
1. La società finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA gestisce il
fondo di rotazione istituito per agevolare i programmi presentati dai
soggetti di cui all'articolo 97 ed il fondo di garanzia e controgaranzia
regionale.
2. La Veneto Sviluppo SpA può integrare il fondo di rotazione con
proprie risorse o con eventuali apporti di istituti di credito o di enti
pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti
interessati.
2 bis. Sono ammesse al fondo di cui al comma 1 per la concessione di
finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi,
nei limiti del 70 per cento della spesa ammissibile, le strutture
ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aperto di cui agli
articoli 22,
25 e
28, per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, anche con
ampliamento, ivi compresi la realizzazione di impianti solari termici e
fotovoltaici e gli interventi di adeguamento dei requisiti dimensionali e
strutturali, nonché per gli interventi di qualificazione dei
requisiti di servizio e di dotazione, anche al fine del mantenimento
della classificazione in essere a fronte del recepimento del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2008, in tema di
definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche
nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione
alberghiera.
2 ter. Al fine di conformare l’azione amministrativa a principi di
speditezza, unicità e semplificazione ed in attuazione del comma 6
dell’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma
della legislazione nazionale del turismo”, gli interventi di
ristrutturazione edilizia con ampliamento possono avvalersi della
procedura di sportello unico per le attività produttive di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447
“Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
e successive modificazioni.
2 quater. I termini procedimentali previsti per gli interventi di cui al
presente articolo sono dimezzati e in caso di inerzia o inadempimento, il
Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza
permanente Regione-Autonomie locali, di cui alla
legge regionale 3 giugno 1997, n. 20
“Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di
attribuzione e di delega agli enti locali”, assegna al comune un
termine di quindici giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale,
il Presidente della Giunta regionale, sentito il comune, nomina un
commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva entro i successivi
trenta giorni.
2 quinquies. Qualora per l’approvazione degli interventi di cui al
presente articolo si convochi la conferenza di servizi, si applica a
Veneto Sviluppo spa, in qualità di soggetto gestore del fondo di
rotazione e ai fini della concessione del finanziamento, la disciplina di
cui al comma 2 ter dell’articolo 14 ter della legge 9 agosto 1990,
n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.” e successive
modificazioni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza di
servizi, fermi restando gli ulteriori adempimenti amministrativi previsti
dalla vigente normativa, rende l’intervento ammissibile a
finanziamento.
2 sexies. La dotazione del fondo è destinata:
a) per il 70 per cento alle strutture su cui è esercitata
attività ricettiva alberghiera;
b) per il 25 per cento alle strutture su cui è esercitata
attività ricettiva extralberghiera ed all’aperto;
c) per il 5 per cento alle altre strutture ammissibili a finanziamento.
2 septies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, determina:
a) le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al
fondo;
b) la durata del piano di ammortamento, da definirsi in un massimo di 20
anni;
c) i criteri di erogazione delle somme a rimborso, senza oneri per
interessi;
d) la tipologia delle spese ammissibili;
e) gli obblighi di garanzia a carico dei soggetti beneficiari;
f) le modalità di rendicontazione;
g) la definizione di priorità per le zone montane di cui alla
legge regionale 3
luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il
funzionamento delle comunità montane” e successive
modificazioni, con la dotazione di una riserva minima.
2 octies. Le strutture ammesse agli interventi di cui al presente
articolo, sono vincolate al mantenimento della destinazione d’uso
per un periodo pari alla durata del piano di ammortamento; il vincolo
risulta da apposito atto d’obbligo unilaterale reso dai proprietari
e dai titolari dei diritti reali e può essere rimosso
anticipatamente, previa restituzione, in unica soluzione, di una somma
pari alla parte residua del piano di ammortamento, maggiorata degli
interessi legali.
2 nonies. Gli interventi di cui al presente articolo, ove configurino
aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del
28 dicembre 2006, ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto
2008 n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, ovvero
sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e
subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da
parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108
paragrafo terzo del trattato sul funzionamento della Unione europea e
alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto”.
2 decies. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione di cui al comma
1 le piccole e medie imprese alberghiere, con priorità alle imprese
aventi sede nel territorio delle comunità montane, per operazioni
finanziarie, tra loro alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione
aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al
riequilibrio finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni
previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de
minimis”), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.
2 undecies. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui al
comma 1 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un
atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le
imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente
normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed
infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse
per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della
vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:
a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per
l’area territoriale, anche ai fini della diversificazione
dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività
ricettive e altri servizi turistici;
b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area
territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.
2 duodecies. Per le finalità operative di cui al comma 2 undecies
è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui al
comma 1.
2 ter decies. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per
l’individuazione dei progetti strategici di cui al comma 2
undecies, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto
gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l’eventuale variazione
della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di
rotazione di cui al comma 1.
Art. 102 - 108 (omissis)
(147)
Art. 103 - Criteri di
assegnazione dei finanziamenti. (148)
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina i criteri di assegnazione dei finanziamenti ed i requisiti
delle relative garanzie.
2. La Veneto Sviluppo SpA verificata la regolarità ed
ammissibilità della domanda, eroga all'impresa beneficiaria un
anticipo nella misura fissata nel provvedimento di cui al comma 1 su
presentazione di una relazione tecnica concernente l'intervento di
qualificazione dell'offerta turistica, della lettera di finanziamento
dell'istituto di credito e del certificato antimafia ed eroga le rate
successive previa presentazione dello stato di avanzamento dei lavori.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto e alla pubblicazione viene data
adeguata pubblicità tramite stampa o altri mezzi informativi.
4. Il fondo di rotazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
102, è gestito dalla Veneto Sviluppo SpA, che provvede alla
concessione dei finanziamenti e delle garanzie e controgaranzie
nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con le
modalità stabilite dal presente articolo.
5. La Giunta regionale, con i provvedimenti di cui al comma 1 e
all'articolo 107 definisce il concorso nelle spese generali afferenti
alla gestione dei fondi assegnati in dotazione alla Veneto Sviluppo SpA,
in misura non superiore allo 0,50 per cento dell'ammontare degli stessi.
CAPO II
Interventi di natura settoriale
SEZIONE I
Turismo di alta montagna
Art. 109- Imprese turistiche
di montagna.
1. Le attività svolte per l'esercizio di impianti a fune, di
innevamento programmato e di gestione delle piste da sci, sia per la
discesa che per il fondo, come strumento a sostegno
dell'imprenditorialità turistica della montagna intesa nel suo
complesso, sono imprese turistiche di montagna.
Art. 110 - Contributi ai bivacchi fissi.
Art. 111 - Definizione dei
sentieri alpini e delle vie ferrate.
Art. 112 - Funzioni
amministrative relative ai sentieri alpini e alle vie ferrate.
Art. 113 - Progetti relativi
a nuovi sentieri alpini e a nuove vie ferrate. Variazioni alla
segnaletica.
Art. 114 - Catasto regionale
dei sentieri alpini e delle vie ferrate.
Art. 115 - Gestione e
manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate
Art. 116 - Contributi.
Art. 117 - Promozione dell'alpinismo.
Art. 118 - Potenziamento del soccorso alpino.
Art. 119 - Concessione dei contributi.
Art. 120 - Elisoccorso.
Art. 121 - Promozione e diffusione
dell'alpinismo.
Art. 122 - Provvidenze a sostegno del centro
polifunzionale del Club alpino italiano al Passo Pordoi.
Art. 123 - Composizione della commissione regionale
per i problemi del turismo d'alta montagna.
SEZIONE II
Disposizioni in materia di turismo in mare, lagunare, fluviale e nei
parchi (163) a
finalità ittica, escursionistica e ricreativa (164)
Art. 124 - Turismo in mare,
in lagune, nei fiumi, nei canali navigabili e nei parchi (165) a finalità ittica, escursionistica e
ricreativa.
1. Al fine di arricchire e qualificare l'offerta turistica regionale:
a) alle imprese turistiche che effettuano l’attività di
trasporto in mare, nei fiumi, nei canali navigabili, in lagune e nei
parchi a fini escursionistici e ricreativi, è consentito
l’esercizio del turismo a finalità ittica; (
166)
b) omissis (
167)
Art. 125 - Requisiti e
modalità.
1. L'attività di turismo in mare a
finalità ittica è finalizzata alla cattura dello sgombro e
può essere effettuata esclusivamente ad unità ferma, con
l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti stabiliti
dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968, n. 1639 concernente la disciplina della pesca marittima.
1 bis. L’attività di turismo in lagune, fiumi e parchi a
finalità escursionistico-ricreativa è finalizzata alla
conoscenza ed alla valorizzazione degli ecosistemi acquatici e vallivi
con la possibilità di ristorazione effettuata a bordo. (
168)
Art. 126 -
Pescaturismo.
Art. 127 - Autorizzazione
e requisiti per le attività di pesca turismo.
Art. 128 - Tempi di
svolgimento della attività di turismo in mare a finalità
ittica. (171)
1. Le attività di turismo in mare a finalità ittica (
172) possono essere svolte per
tutto il periodo dell'anno, in ore diurne e notturne, nel rispetto delle
norme in materia di navigazione marittima interna, con particolare
riguardo alla sicurezza dei passeggeri e delle imbarcazioni.
TITOLO IV
Disposizioni finali.
Art. 129 - Norma
finanziaria.
Art. 130 -
Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni di leggi regionali:
a)
legge regionale
31 agosto 1983, n. 45 "Nuova disciplina relativa all'albo regionale
all'attività delle associazioni Pro-loco" come novellata da:
1) articolo 21 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ;
2) articolo 19 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
3) articolo 33 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ;
b)
legge regionale
18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia d'alta montagna" come
novellata da:
1)
legge regionale
25 gennaio 1993, n. 5 ;
2) Titolo I della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 61 ;
3) articolo 21 della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ;
4) articolo 44 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ;
5) articolo 56 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ;
c)
legge regionale
9 agosto 1988, n. 37 "Disciplina e classificazione delle strutture
ricettive extra alberghiere";
d)
legge regionale
16 marzo 1994, n. 13 "Organizzazione turistica della Regione" come
novellata da:
1)
legge regionale
22 luglio 1994, n. 32 ;
2) articolo 23 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 58
;
3) articolo 19 della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ;
4)
legge regionale
7 aprile 1995, n. 18 ;
5) articolo 12 della
legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 ;
6) articolo 20 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ;
7) articolo 51 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ;
8)
legge regionale
5 agosto 1997, n. 30 ;
9) articolo 29 e articolo 55 della
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
;
10) articolo 22 della
legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 ;
11)
legge regionale
9 settembre 1999, n. 44 ;
12) articolo 41 della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ;
e)
legge regionale
27 giugno 1997, n. 24 "Disposizioni particolari in materia di
superfici minime delle camere delle strutture ricettive alberghiere";
f)
legge regionale
27 giugno 1997, n. 26 "Disciplina e classificazione delle strutture
ricettive alberghiere" come novellata da:
1) articolo 24 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 ;
2)
legge regionale
30 luglio 1999, n. 29 ;
g)
legge regionale
30 dicembre 1997, n. 44 "Nuove norme sulle agenzie di viaggio e
turismo e sugli altri organismi operanti nella materia";
h)
legge regionale
30 luglio 1999, n. 28 "Norme per l'esercizio del turismo di mare a
finalità ittica";
i)
legge regionale
22 ottobre 1999, n. 49 "Disciplina e classificazione di alcune
strutture ricettive extralberghiere" come novellata dall'articolo 16
della
legge
regionale 11 settembre 2000, n. 19 ;
l)
legge regionale
16 dicembre 1999, n. 56 "Disciplina e classificazione dei complessi
ricettivi all'aperto";
m)
legge regionale
7 aprile 2000, n. 11 "Disciplina per lo sviluppo e la qualificazione
dell'offerta turistica regionale" come novellata dall'articolo 25 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 ;
n)
legge regionale
7 aprile 2000, n. 13 "Nuova disciplina delle professioni turistiche";
o)
legge regionale
6 aprile 2001, n. 9 "Norme per l'attuazione delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo",
p) l'articolo 29, comma 1, lettere da a) ad h) e gli articoli 30, 31 e 32
della
legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n 112.";
q) l'articolo 27 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002".
Art. 131 - Settori
soggetti a disciplina speciale.
1. Gli interventi a favore della aeroportualità turistica del Veneto
restano disciplinati dalla
legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62
"Interventi a favore della aeroportualità turistica nel Veneto" e
successive modificazioni.
2. L'adesione della Regione del Veneto all'associazione Centro
internazionale di studi sull'economia turistica resta disciplinata dalla
legge regionale 23
dicembre 1991, n. 37 "Adesione della Regione del Veneto
all'associazione "Centro internazionale di studi sull'economia turistica"
promossa dall'Università di Venezia".
3. Gli interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei
comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9
gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni, resta disciplinata dalla
legge regionale 7
aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel
territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo
8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9" e successive modificazioni.
4. La tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo-didattici
restano disciplinati dalla
legge regionale 13 aprile 1995, n. 21
"Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi educativo
didattici" e successive modificazioni.
5. L'attività agrituristica resta disciplinata dalla
legge regionale 18 aprile
1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività
agrituristica" e successive modificazioni.
ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO
ALLEGATI
A
, B, C,
Cbis,
Cter,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
L,
M,
N,
O,
P,
Q,
R,
S/1,
S/2,
S/3,
S/4,
T,
U
Allegato A - Sistemi turistici locali
Sistema turistico locale n. 1) -
DOLOMITI: CORTINA, AGORDINO, ZOLDO, VAL BOITE, CADORE, COMELICO E
SAPPADA.
Comuni di: Agordo, Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia,
Falcade, Canale d'Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del
Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tommaso Agordino,
Selva di Cadore, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino,
Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore, Borca di Cadore,
Cibiana di Cadore, S. Vito di Cadore, Valle di Cadore, Vodo di Cadore,
Cortina, Auronzo di Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore,
Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, Vigo di Cadore,
Comelico Superiore, Danta di Cadore, S. Nicolò di Comelico, San
Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di
Cadore, Sappada.
Sistema turistico locale n. 2) - BELLUNO, FELTRE e ALPAGO
Comuni di: Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Pieve d'Alpago, Tambre
d'Alpago, Lentiai, Limana, Mel, Ponte nelle Alpi, Sedico, Sospirolo,
Trichiana, Alano di Piave, Arsiè, Cesio Maggiore, Feltre, Fonzaso,
Lamon, Pedavena, Quero, Santa Giustina Bellunese, San Gregorio nelle
Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Vas, Castellavazzo, Soverzene,
Longarone, Puos d'Alpago, Belluno.
Sistema turistico locale n. 3) - TREVISO
Comuni di: Altivole, Arcade, Asolo, Breda di Piave, Borso del Grappa,
Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier,
Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba,
Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle
Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta
del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona,
Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al
Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Mareno di Piave, Maser, Maserada
sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di
Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta
di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del
Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano
Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di
Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade,
Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San
Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemmiano, San Zenone degli
Ezzelini, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano,
Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago,
Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave,
Zero Branco.
Sistema turistico locale n. 4) - BIBIONE
Comuni di: San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, Fossalta di
Portogruaro. (
174)
Sistema turistico locale n. 4 bis) - CAORLE
Comuni di: Caorle, S. Stino di Livenza, Annone veneto, Cinto Caomaggiore,
Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Concordia Sagittaria. (
175)
Sistema turistico locale n. 5) - JESOLO ed ERACLEA
Comuni di: Jesolo, Eraclea, S. Donà di Piave, Ceggia, Fossalta di
Piave, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Torre di Mosto.
Sistema turistico locale n. 6) - VENEZIA
Comuni di: Venezia, (
176)
, Mira, Dolo, Fiesso d'Artico, Strà, Vigonovo, Mirano, Campagna
Lupia, Campolongo Magg., Camponogara, Fossò, Marcon, Martellago,
Noale, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, S. Maria di Sala, Scorzè,
Spinea.
Sistema turistico locale n. 6-bis) – CAVALLINO TREPORTI
Comune di: Cavallino-Treporti. (
177)
Sistema turistico locale n. 7) - CHIOGGIA
Comuni di: Chioggia, Cona, Cavarzere.
Sistema turistico locale n. 8) - PADOVA
Comuni di: Albignasego, Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande,
Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Borgoricco, Bovolenta, Brugine,
Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San Martino,
Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia,
Casalserugo, Castelbaldo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Corezzola,
Curtarolo, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto,
Granze, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà, Masi, Massanzago,
Megliadino San Fidenzo, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino,
Montagnana, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia,
Piacenza d'Adige, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco,
Polverara, Ponso, Pontelongo, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, Rubano,
Saccolongo, Saletto, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco,
SanMartino di Lupari, San Pietro in Gu, San Pietro Viminario, Santa
Giustina in Colle, Santa Margherita d'Adige, Sant'Angelo di Piove di
Sacco, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino,
Stanghella, Terrassa Padovana, Tombolo, Trebaseleghe, Tribano, Urbana,
Veggiano, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa del
Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero.
Sistema turistico locale n. 9) - TERME EUGANEE
Comuni di: Abano Terme, Teolo, Torreglia, Arqua' Petrarca, Battaglia
Terme, Galzignano Terme, Montegrotto Terme, Monselice, Baone, Este, Cinto
Euganeo, Vo, Lozzo Atestino, Rovolon, Cervarese S. Croce.
Sistema turistico locale n. 10) - VICENZA
Comuni di: Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo,
Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino,
Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido,
Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei
Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola,
Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon del Grappa,
Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadore,
Dueville, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano
di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse,
Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Marostica,
Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio
Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale,
Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto,
Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte,
Pianezze, Piovene Rocchette, Pojana Maggiore, Posina, Pove del Grappa,
Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Romano d'Ezzelino,
Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San
Nazario, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo,
Sarego Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta,
Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo,
Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo
d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo,
Zugliano.
Sistema turistico locale n. 11) - ALTIPIANO DI ASIAGO
Comuni di: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.
Sistema turistico locale n. 12) - GARDA
Comuni di: Brenzone, Malcesine, S. Zeno di Montagna, Torri del Benaco,
Affi, Bardolino, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara
di Monte Baldo, Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Peschiera del
Garda, Valeggio sul Mincio, Pastrengo, Rivoli Veronese, Bussolengo,
Brentino Belluno
Sistema turistico locale n. 13) – VERONA (178)
Comuni di: Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Belfiore,
Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone,
Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cazzano di
Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli,
Concamarise, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Fumane, Gazzo Veronese,
Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Legnago,
Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara,
Monteforte d'Alpone, Mozzecane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano,
Palù, Pescantina, Povegliano Veronese, Pressana, Roncà, Ronco
all'Adige, Roverchiara, , Roveredo di Guà, Roverè Veronese,
Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto,
Sanguinetto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro di
Morubbio, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà,
Terrazzo, Tregnago, Trevenzuolo, Velo Veronese, Verona, Veronella,
Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio,
Zimella.
Sistema turistico locale n. 14) - ROVIGO
Comuni di: Adria, Ariano Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine,
Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo,
Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di
Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine,
Fratta Polesine,(
179)
Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara,
Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani Pincara,
Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina,
Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di
Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova
Marchesana.
[
Allegato B - Standard tipici degli esercizi di
classe internazionale
a) boutique;
b) gioielleria e orologeria;
c) tabaccheria;
d) negozi per oggettistica e souvenir;
e) negozi di lingeria;
f) parrucchiere per donna e/o uomo;
g) negozi di calzature;
h) prodotti tipici locali;
i) sala mostre e sfilate;
l) sala telecomunicazioni (telex, telefax,
telefono);
m) farmacia;
n) servizio interno di baby sitting;
o) sala giochi bimbi;
p) casinò;
q) night club;
r) palestra;
s) solarium;
t) estetica;
u) bancomat.] (180) (181)
(182)
[Allegato C - Requisiti obbligatori per alberghi e
motel. (183)
Disposizioni transitorie
1. I requisiti obbligatori della seguente tabella si
applicano nei seguenti casi:
a) alberghi e motel, dotati di classificazione
efficace alla data di pubblicazione nel BUR della presente
deliberazione;
b) presentazione al Comune, prima della data di
entrata in vigore della presente deliberazione, di progetti di nuova
costruzione o di ristrutturazione edilizia per realizzare nuovi alberghi
e motel, qualora questi siano classificati dopo la pubblicazione nel BUR
del presente provvedimento.
2. I requisiti della seguente tabella sono obbligatori
sino al termine finale di efficacia dei provvedimenti di classificazione
di cui al comma 1, lettere a) e b).
|
REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI E
MOTEL
|
STELLE
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01
|
SERVIZI DI RICEVIMENTO E PORTINERIA -
INFORMAZIONI
|
|
|
|
|
|
1.01.01
|
Assicurato 16/24 ore con almeno una unità
addetta in via esclusiva per ciascun servizio
|
|
|
|
|
X
|
1.01.02
|
Assicurato 16/24 ore con almeno una unità
addetta in via esclusiva
|
|
|
|
X
|
|
1.01.03
|
Assicurato 16/24 ore con un addetto
|
|
|
X
|
|
|
1.01.04
|
Assicurato 12/24 ore da un addetto
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02
|
SERVIZIO CUSTODIA VALORI
|
|
|
|
|
|
1.02.01
|
Cassetta di sicurezza in tutte le
camere/suite/junior suite /unità abitative
|
|
|
|
|
X
|
1.02.02
|
in cassaforte dell'albergo e in cassette di
sicurezza singole almeno nel 50% delle camere
|
|
|
|
X
|
|
1.02.03
|
in cassaforte dell'albergo
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.03
|
SERVIZIO DI NOTTE
|
|
|
|
|
|
1.03.01
|
Portiere di notte e servizio di ricevimento
notturno
|
|
|
|
|
X
|
1.03.02
|
Portiere di notte
|
|
|
|
X
|
|
1.03.03
|
Addetto disponibile a chiamata
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.04
|
ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI
BAGAGLI
|
|
|
|
|
|
1.04.01
|
Assicurato 24/24 ore con un addetto in via
esclusiva
|
|
|
|
|
X
|
1.04.02
|
Assicurato 16/24 ore con un addetto
|
|
|
|
X
|
|
1.04.03
|
Assicurato 12/24 ore con un addetto
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.05
|
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE
|
|
|
|
|
|
1.05.01
|
in sala apposita e/o ristorante
|
|
|
|
X
|
X
|
1.05.02
|
in sale comuni destinate anche ad altri
usi
|
|
X
|
X
|
|
|
1.05.03
|
a richiesta del cliente, anche nelle
camere/suite/junior suite/ /unità abitative
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.06
|
SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO
IL BANCO
|
|
|
|
|
|
1.06.01
|
Assicurato 14/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
|
X
|
X
|
1.06.02
|
Assicurato 12/24 ore
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.07
|
SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI
|
|
|
|
|
|
1.07.01
|
Assicurato 16/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
|
X
|
X
|
1.07.02
|
Assicurato 12/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.08
|
SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.08.01
|
Assicurato 24/24 ore a cura di una unità
addetta
|
|
|
|
|
X
|
1.08.02
|
Assicurato 16/24 ore a cura di una unità
addetta
|
|
|
|
X
|
|
1.08.03
|
Assicurato 12/24 ore
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.09
|
FRIGO-BAR IN TUTTE LE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.09.01
|
frigo bar in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10
|
DIVISE
|
|
|
|
|
|
1.10.01
|
per il personale
|
|
|
|
X
|
X
|
1.10.02
|
per gli addetti al ricevimento, bar,
ristorante, camere
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11
|
LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE
|
|
|
|
|
|
1.11.01
|
dal gestore o direttore (alberghi 5/4 stelle:
2 lingue; alberghi 3 stelle: 1 lingua )
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.11.02
|
dal personale di ricevimento portineria e
informazioni (alberghi 5 stelle: 3 lingue; alberghi 4 stelle: 2
lingue; albergo 3 stelle: 1 lingua)
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.12
|
CAMBIO BIANCHERIA
|
|
|
|
|
|
1.12.01
|
Lenzuola e federe: tutti i giorni
|
|
|
|
X
|
X
|
1.12.02
|
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente
ed almeno tre volte la settimana
|
|
|
X
|
|
|
1.12.03
|
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente
ed almeno due volte la settimana
|
X
|
X
|
|
|
|
1.12.04
|
Asciugamani nelle camere o nei bagni: tutti i
giorni
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.12.05
|
Asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni
cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.13
|
ACCESSORI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI: (1 =
vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
1.13.01
|
Cestino rifiuti
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.02
|
un asciugamano e una salvietta per
persona
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.03
|
un accappatoio da bagno o telo a
persona
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.04
|
carta igienica, sacchetti igienici e
saponetta
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.05
|
Sgabello
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.06
|
Asciugacapelli
|
|
|
|
X
|
X
|
1.13.07
|
Materiale per pulizia scarpe (in assenza di
apparecchi automatici)
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14
|
ACCESSORI NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.14.01
|
Documentazione sull'albergo
|
|
|
|
X
|
X
|
1.14.02
|
Necessario per scrivere
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.15
|
LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA
|
|
|
|
|
|
1.15.01
|
resa entro le 24 ore
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.16
|
PULIZIA NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.16.01
|
una volta al giorno con riassetto
pomeridiano
|
|
|
|
X
|
X
|
1.16.02
|
una volta al giorno
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00
|
DOTAZIONI, IMPIANTI E
ATTREZZATURE
|
|
|
|
|
|
2.01
|
REQUISITI MINIMI
|
|
|
|
|
|
2.01.01
|
un lavabo con acqua corrente calda e fredda
per ogni camera, ove non sussista bagno privato
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
un locale bagno completo ogni dieci posti
letto non serviti da un locale bagno privato
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
presenza di un locale bagno comune completo
per l’intera struttura (1 bis = vedi nota in calce)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
NUMERO LOCALI-BAGNO PRIVATI IN PERCENTUALE
RISPETTO AL NUMERO DELLE CAMERE /SUITE/JUNIOR SUITE/ UNITÀ
ABITATIVE (2 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.02.01
|
cento per cento
|
|
|
|
X
|
X
|
2.02.02
|
Ottanta per cento
|
|
|
X
|
|
|
2.02.03
|
Cinquanta per cento
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.03
|
CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI (PRIVATI
E COMUNI)
|
|
|
|
|
|
2.03.01
|
Chiamata di allarme in tutti i bagni (privati
e comuni)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.04
|
RISCALDAMENTO (3 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.04.01
|
in tutto l'esercizio
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.05
|
ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE (4 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.05.01
|
in tutto l'esercizio e regolabile dal cliente
nelle camere/suite/junior suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.06
|
ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI (5 = vedi
nota in calce)
|
|
|
|
|
|
|
Ascensore o servizio di montacarichi
(omissis)
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.07
|
ASCENSORE PER CLIENTI (5 = vedi nota in
calce)
|
|
|
|
|
|
2.07.01
|
Qualunque sia il numero dei piani
|
|
|
|
X
|
X
|
2.07.02
|
per esercizi con locali oltre i primi due
piani (escluso il piano della reception)
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.08
|
ATTREZZATURE DELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
2.08.01
|
letto/i, illuminazione generale, tavolino,
armadio, comodino e sedia
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.08.02
|
Lampade o applique da comodino
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.08.03
|
Impianto di illuminazione adeguato per leggere
o scrivere
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.08.04
|
Posabagagli
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.08.05
|
Poltrona
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.09
|
TELEVISIONE
|
|
|
|
|
|
2.09.01
|
TV a colori in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
2.09.02
|
cavo TV in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative e fornitura gratuita apparecchio su
richiesta per almeno il 50% delle camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
X
|
|
|
2.09.03
|
TV a colori ad uso comune
|
X
|
X
|
X
|
|
|
2.09.04
|
Antenna satellitare
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10
|
RADIO
|
|
|
|
|
|
2.10.01
|
in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11
|
CHIAMATA PER IL PERSONALE
|
|
|
|
|
|
2.11.01
|
Chiamata telefonica diretta
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.11.02
|
Chiamata con citofono
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12
|
TELEFONO NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
2.12.01
|
Abilitato alla chiamata esterna diretta
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.12.02
|
non abilitato alla chiamata esterna
diretta
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.13
|
LINEE TELEFONICHE ESTERNE
|
|
|
|
|
|
2.13.01
|
due linee telefoniche con apparecchio ad uso
comune
|
|
|
|
|
X
|
2.13.02
|
una linea telefonica con apparecchio per uso
comune
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.14
|
TELEX E/O TELEFAX
|
|
|
|
|
|
2.14.01
|
telex e/o fax con linea dedicata
|
|
|
|
X
|
X
|
2.14.02
|
telex e/o fax
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.15
|
AREE AD USO COMUNE
|
|
|
|
|
|
2.15.01
|
una o più aree ad uso comune di
superficie complessiva non inferiore a mq. 15 che può
coincidere con la sala ristorante o piccola colazione
|
X
|
|
|
|
|
2.15.02
|
di superficie complessiva a mq. 2 per ognuno
dei primi venti posti letto, mq. 0,75 per ognuno degli ulteriori
posti letto fino al quarantesimo posto letto e di mq. 0,50 per
ogni posto letto oltre il quarantesimo posto letto, che possono
coincidere con la sala ristorante o piccola colazione
|
|
X
|
|
|
|
2.15.03
|
come 2.15.02, maggiorata del quindici per
cento
|
|
|
X
|
|
|
2.15.04
|
come 2.15.02, maggiorata del venticinque per
cento
|
|
|
|
X
|
|
2.15.05
|
come 2.15.02, maggiorata del cinquanta per
cento
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.16
|
SERVIZIO RISTORANTE
|
|
|
|
|
|
2.16.01
|
in locale apposito
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17
|
BAR
|
|
|
|
|
|
2.17.01
|
in locale apposito (Detto locale non deve
essere obbligatoriamente delimitato da pareti in muratura ma
può essere un’isola delimitata da piante o pannelli
mobili, destinata all’utilizzo esclusivo di bar)
|
|
|
|
X
|
X
|
2.17.02
|
in locale comune
|
|
|
X
|
|
|
2.17.03
|
Mobile bar in locale comune
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.18
|
SALA RISERVATA PER RIUNIONI
|
|
|
|
|
|
2.18.01
|
sala riservata per riunioni
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19
|
INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (5 =
vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.19.01
|
Ingresso protetto da portico o
pensilina
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Omissis
|
|
|
|
|
|
2.20.01 (6)
|
Omissis
|
|
|
|
|
|
2.21
|
LOCALE DI SERVIZIO AI PIANI CON EVENTUALE
BAGNO COMUNE
|
|
|
|
|
|
|
locale di servizio ai piani (5 bis: vedi nota
in calce)
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.22
|
SERVIZIO DI PARCHEGGIO RISERVATO/GARAGE
|
|
|
|
|
|
2.22.01
|
Servizio di parcheggio custodito
|
|
|
|
|
X
|
2.22.02
|
Servizio di parcheggio riservato per almeno il
50% delle camere/suite/junior suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
QUALITÀ E STATO DI
CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01
|
SILENZIOSITÀ
|
|
|
|
|
|
3.01.01
|
Insonorizzazione di tutte le
camere/suite/junior suite/unità abitative
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
3.02.01
|
Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi,
pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)
|
|
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
Buono
|
|
|
X
|
|
|
|
Soddisfacente/ decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02.02
|
bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari,
rubinetteria)
|
|
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
Buono
|
|
|
X
|
|
|
|
Soddisfacente/ decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02.03
|
sale soggiorno e altri locali comuni (arredi,
pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)
|
|
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
Buono
|
|
|
X
|
|
|
|
Soddisfacente/decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.02.04
|
Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti
e infissi)
|
|
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
Buono
|
|
|
X
|
|
|
|
Soddisfacente/decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
NOTE ALL’ALLEGATO C
(1) Le camere senza bagno privato devono avere i
requisiti di cui ai punti:
1.13.01 - 1.13.02 - 1.13.04 - 1.13.05;
(1 bis) Qualora tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative, siano dotate di locali bagno privati completi
ai sensi della nota n. 2, il requisito di un locale bagno comune completo
si intenderà assolto con un locale bagno dotato di lavabo e vaso
all’inglese. (nota introdotta dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 2081/2004 adottata ai sensi dell’art. 94 di questa
legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 10 agosto 2004)
(2) per locale bagno completo si intende quello dotato
di lavabo, vaso all'inglese, vasca da bagno o doccia, bidet fisso o
abbattibile a scomparsa o servizio alternativo al bidet quale la doccia a
telefono; (nota così modificata dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 3487/2006 adottata ai sensi dell’articolo 94 di questa
legge)
(3) omissis (nota soppressa dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 2081/2004 adottata ai sensi dell’art. 94 di
questa legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 10 agosto 2004)
(4) requisito non obbligatorio per strutture ricettive
in località montane;
(5) tale requisito è obbligatorio per le nuove
costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se
tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle normative
vigenti;
(5 bis) tale requisito potrà essere soddisfatto
anche utilizzando appositi armadi per il ricovero della biancheria ai
piani. (nota introdotta dalla deliberazione della Giunta regionale n.
2081/2004 adottata ai sensi dell’art. 94 di questa legge,
pubblicata nel BUR n. 79 del 10 agosto 2004)
(6) omissis (nota soppressa con il requisito 2.20
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2081/2004 adottata ai sensi
dell’art. 94 di questa legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 10
agosto 2004) ] (190)
[Allegato C bis - Requisiti da applicarsi per
alberghi e motel esistenti successivamente alla classificazione in corso.
(191)
Disposizioni ordinarie
1. I requisiti obbligatori della seguente tabella si
applicano nei seguenti casi:
a) alberghi e motel, dotati di classificazione
efficace alla data di entrata in vigore della presente
deliberazione;
b) presentazione al Comune, prima della data di
entrata in vigore della presente delibera, di progetti di nuova
costruzione o di ristrutturazione edilizia di edifici, per realizzare
nuovi alberghi e motel, qualora questi siano classificati dopo
l’entrata in vigore della presente modifica.
2. I requisiti della seguente tabella sono obbligatori
dalla data immediatamente successiva al termine finale di efficacia dei
provvedimenti di classificazione di cui al comma 1, lettere a) e
b).
3. E’ fatto salvo quanto previsto
dall’allegato C ter.
|
REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI E
MOTEL
|
STELLE
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
1.01
|
SERVIZI DI RICEVIMENTO E PORTINERIA -
INFORMAZIONI
|
|
|
|
|
|
1.01.01
|
assicurato 16/24 ore con almeno una unità
addetta in via esclusiva per ciascun servizio
|
|
|
|
|
X
|
1.01.02
|
assicurato 16/24 ore con almeno una unità
addetta in via esclusiva
|
|
|
|
X
|
|
1.01.03
|
assicurato 16/24 ore con un addetto
|
|
|
X
|
|
|
1.01.04
|
assicurato 12/24 ore da un addetto
|
X
|
X
|
|
|
|
1.02
|
SERVIZIO CUSTODIA VALORI
|
|
|
|
|
|
1.02.01
|
cassetta di sicurezza in tutte le
camere/suite/junior suite /unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
1.02.02
|
in cassaforte dell’albergo ed in
cassette di sicurezza singole in almeno il 50% delle
camere/suite/junior suite /unità abitative
|
|
|
X
|
|
|
1.02.03
|
in cassaforte dell'albergo
|
X
|
X
|
|
|
|
1.03
|
SERVIZIO DI NOTTE
|
|
|
|
|
|
1.03.01
|
portiere di notte e servizio di ricevimento
notturno
|
|
|
|
|
X
|
1.03.02
|
portiere di notte
|
|
|
|
X
|
|
1.03.03
|
addetto disponibile a chiamata
|
X
|
X
|
X
|
|
|
1.04
|
ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI
BAGAGLI
|
|
|
|
|
|
1.04.01
|
assicurato 24/24 ore con un addetto in via
esclusiva
|
|
|
|
|
X
|
1.04.02
|
assicurato 16/24 ore con un addetto
|
|
|
X
|
X
|
|
1.04.03
|
Assicurato 12/24 ore a mezzo carrello
|
X
|
X
|
|
|
|
1.05
|
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE
|
|
|
|
|
|
1.05.01
|
in sala apposita e/o ristorante
|
|
|
|
X
|
X
|
1.05.02
|
in sale comuni destinate anche ad altri
usi
|
|
X
|
X
|
|
|
1.05.03
|
a richiesta del cliente, anche nelle
camere/suite/junior suite/ /unità abitative
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.06
|
SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO
IL BANCO O NEL PUNTO RISTORO
|
|
|
|
|
|
1.06.01
|
assicurato 16/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
|
X
|
X
|
1.06.02
|
assicurato 12/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
X
|
|
|
1.06.03
|
assicurato 12/24 ore a cura del personale
addetto o con distributore automatico di bevande nel punto di
ristoro
|
X
|
X
|
|
|
|
1.07
|
SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI
|
|
|
|
|
|
1.07.01
|
assicurato 16/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
|
X
|
X
|
1.07.02
|
assicurato 12/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
X
|
|
|
1.08
|
SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.08.01
|
assicurato 24/24 ore a cura di una unità
addetta
|
|
|
|
|
X
|
1.08.02
|
assicurato 16/24 ore a cura di una unità
addetta
|
|
|
|
X
|
|
1.08.03
|
assicurato 12/24 ore
|
|
|
X
|
|
|
1.09
|
FRIGO-BAR IN TUTTE LE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.09.01
|
frigo bar in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
1.10
|
DIVISE
|
|
|
|
|
|
1.10.01
|
per il personale
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.10.02
|
per gli addetti al ricevimento, bar,
ristorante, camere
|
|
X
|
|
|
|
1.11
|
LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE
|
|
|
|
|
|
1.11.01
|
dal gestore o direttore (alberghi 5/4 stelle:
2 lingue; alberghi 3 stelle: 1 lingua )
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.11.02
|
dal personale di ricevimento portineria e
informazioni (alberghi 5 stelle: 3 lingue; alberghi 4 stelle: 2
lingue; albergo 3 stelle: 1 lingua)
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.12
|
CAMBIO BIANCHERIA (1 = vedi nota in
calce)
|
|
|
|
|
|
1.12.01
|
lenzuola e federe: tutti i giorni,
|
|
|
|
X
|
X
|
1.12.02
|
lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente
ed almeno tre volte la settimana,
|
|
|
X
|
|
|
1.12.03
|
lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente
ed almeno due volte la settimana,
|
X
|
X
|
|
|
|
1.12.04
|
asciugamani nelle camere o nei bagni: tutti i
giorni,
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.12.05
|
asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni
cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana,
|
X
|
X
|
|
|
|
1.13
|
ACCESSORI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI: (2 =
vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
1.13.01
|
cestino rifiuti
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.02
|
un asciugamano e una salvietta per
persona
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.03
|
un tappetino, un accappatoio da bagno o telo a
persona
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.04
|
carta igienica, sacchetti igienici e
saponetta
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.05
|
sgabello
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.06
|
asciugacapelli
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.13.07
|
materiale per pulizia scarpe (in assenza di
apparecchi automatici)
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.14
|
ACCESSORI NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.14.01
|
documentazione sull'albergo
|
|
|
|
X
|
X
|
1.14.02
|
necessario per scrivere
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.15
|
LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA
|
|
|
|
|
|
1.15.01
|
resa entro le 24 ore
|
|
|
|
X
|
X
|
1.16
|
PULIZIA NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.16.01
|
una volta al giorno con riassetto
pomeridiano
|
|
|
|
X
|
X
|
1.16.02
|
una volta al giorno
|
X
|
X
|
X
|
|
|
2.00
|
DOTAZIONI, IMPIANTI E
ATTREZZATURE
|
|
|
|
|
|
2.01
|
SERVIZI IGIENICI E BAGNI
|
|
|
|
|
|
2.01.01
|
un lavabo con acqua corrente calda e fredda,
specchio e presa di corrente per ogni camera, ove non sussista
bagno privato
|
X
|
X
|
X
|
|
|
2.01.02
|
un locale bagno completo ogni dieci posti
letto non serviti da un locale bagno privato
|
X
|
X
|
X
|
|
|
2.01.03
|
presenza di un locale bagno comune completo
per l’intera struttura (3 = vedi nota in calce)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.02
|
NUMERO LOCALI-BAGNO PRIVATI IN PERCENTUALE
RISPETTO AL NUMERO DELLE CAMERE SUITE/JUNIOR SUITE/ UNITÀ
ABITATIVE (4 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.02.01
|
cento per cento
|
|
|
|
X
|
X
|
2.02.02
|
ottanta per cento
|
|
|
X
|
|
|
2.02.03
|
cinquanta per cento
|
|
X
|
|
|
|
2.03
|
CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI (PRIVATI
E COMUNI)
|
|
|
|
|
|
2.03.01
|
chiamata di allarme in tutti i bagni (privati
e comuni)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.04
|
RISCALDAMENTO ( 4 bis = vedi nota in
calce)
|
|
|
|
|
|
2.04.01
|
in tutto l'esercizio
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.05
|
ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE (5 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.05.01
|
in tutto l’esercizio e regolabile dal
cliente nelle camere/suite/junior suite/unità
abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
2.06
|
ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI (6 = vedi
nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.06.01
|
ascensore o servizio di montacarichi
|
|
|
|
X
|
X
|
2.07
|
ASCENSORE PER CLIENTI ( 6 = vedi nota in
calce)
|
|
|
|
|
|
2.07.01
|
qualunque sia il numero dei piani
|
|
|
|
X
|
X
|
2.07.02
|
per esercizi con locali oltre i primi due
piani (escluso il piano della reception)
|
|
X
|
X
|
|
|
2.08
|
ATTREZZATURE DELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
2.08.01
|
letto/i, illuminazione generale, tavolino,
armadio, comodino specchio, cestino e sedia
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.08.02
|
lampade o applique da comodino
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.08.03
|
impianto di illuminazione adeguato per leggere
o scrivere
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.08.04
|
posabagagli
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.08.05
|
poltrona
|
|
|
|
X
|
X
|
2.09
|
TELEVISIONE
|
|
|
|
|
|
2.09.01
|
TV a colori in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.09.02
|
TV a colori ad uso comune
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.09.03
|
Rete TV satellitare in tutte le
camere/suite/junior suite/unità abitative
|
|
|
|
|
X
|
2.09.04
|
Connessione a internet in tutte le
camere/suite/junior suite/unità abitative (7 = vedi nota in
calce)
|
|
|
|
X
|
X
|
2.10
|
RADIO
|
|
|
|
|
|
2.10.01
|
in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
|
|
X
|
2.11
|
CHIAMATA PER IL PERSONALE
|
|
|
|
|
|
2.11.01
|
chiamata telefonica diretta
|
|
|
|
|
X
|
2.11.02
|
Chiamata con citofono
|
X
|
X
|
|
|
|
2.12
|
TELEFONO NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
2.12.01
|
Abilitato alla chiamata esterna diretta
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.12.02
|
non abilitato alla chiamata esterna
diretta
|
|
X
|
|
|
|
2.13
|
LINEE TELEFONICHE ESTERNE
|
|
|
|
|
|
2.13.01
|
due linee telefoniche con apparecchio ad uso
comune
|
|
|
|
|
X
|
2.13.02
|
una linea telefonica con apparecchio ad uso
comune
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.14
|
SERVIZI ELETTRONICI
|
|
|
|
|
|
2.14.01
|
telex e/o fax con linea dedicata
|
|
|
|
X
|
X
|
2.14.02
|
telex e/o fax
|
X
|
X
|
X
|
|
|
2.14.03
|
servizio internet riservato agli alloggiati (7
= vedi nota in calce)
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.14.04
|
servizio fotocopiatrice
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.15
|
AREE AD USO COMUNE
|
|
|
|
|
|
2.15.01
|
una o più aree ad uso comune di
superficie complessiva non inferiore a mq. 15 che può
coincidere con la sala ristorante o piccola colazione
|
X
|
|
|
|
|
2.15.02
|
di superficie complessiva non inferiore a mq.
2 per ognuno dei primi venti posti letto, mq. 0,75 per ognuno
degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo posto letto e di
mq. 0,50 per ogni posto letto oltre il quarantesimo posto letto,
che possono coincidere con la sala ristorante o piccola
colazione
|
|
X
|
|
|
|
2.15.03
|
come 2.15.02, maggiorata del quindici per
cento,
|
|
|
X
|
|
|
2.15.04
|
come 2.15.02, maggiorata del venticinque per
cento,
|
|
|
|
X
|
|
2.15.05
|
come 2.15.02, maggiorata del cinquanta per
cento,
|
|
|
|
|
X
|
2.16
|
SERVIZIO RISTORANTE
|
|
|
|
|
|
2.16.01
|
in locale apposito
|
|
|
|
|
X
|
2.16.02
|
servizio di ristorante reso anche nelle camere
suite/junior suite/unità abitative, negli orari previsti per
la ristorazione a richiesta del cliente
|
|
|
|
|
X
|
2.17
|
BAR E PUNTO DI RISTORO
|
|
|
|
|
|
2.17.01
|
bar in area o sala apposite
|
|
|
|
X
|
X
|
2.17.02
|
bar in locale comune
|
|
|
X
|
|
|
2.17.03
|
punto ristoro con addetto o distributore
automatico di bevande in locale comune
|
X
|
X
|
|
|
|
2.18
|
SALA RISERVATA PER RIUNIONI
|
|
|
|
|
|
2.18.01
|
sala riservata per riunioni
|
|
|
|
X
|
X
|
2.19
|
INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (6 =
vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.19.01
|
Ingresso protetto da portico o
pensilina
|
|
|
|
|
X
|
2.20
|
LOCALE DI SERVIZIO AI PIANI CON EVENTUALE
BAGNO COMUNE
|
|
|
|
|
|
2.20.01
|
locale di servizio ai piani o apposito armadio
per il ricovero della biancheria ai piani
|
|
|
|
X
|
X
|
2.21
|
SERVIZIO DI PARCHEGGIO RISERVATO/GARAGE
|
|
|
|
|
|
2.21.01
|
servizio di parcheggio custodito
|
|
|
|
|
X
|
2.21.02
|
servizio di parcheggio riservato per almeno il
50% delle camere/suite/junior suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
|
3.00
|
QUALITÀ E STATO DI
CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
3.01
|
SILENZIOSITÀ
|
|
|
|
|
|
3.01.01
|
insonorizzazione di tutte le
camere/suite/junior suite/unità abitative
|
|
|
|
|
X
|
3.02
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
3.02.01
|
camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi,
pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)
|
|
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
buono
|
|
|
X
|
|
|
|
soddisfacente/ decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
3.02.02
|
bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari,
rubinetteria)
|
|
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
buono
|
|
|
X
|
|
|
|
soddisfacente/ decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
3.02.03
|
sale soggiorno e altri locali comuni (arredi,
pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)
|
|
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
buono
|
|
|
X
|
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
3.02.04
|
Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti
e infissi)
|
|
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
buono
|
|
|
X
|
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
NOTE.
(1) il cambio delle lenzuola, delle federe e
degli asciugamani può avvenire con una frequenza minore rispetto a
quella prescritta, a seguito di scelta del cliente a tutela
dell’ambiente;
(2) le camere senza bagno privato devono avere i
requisiti di cui ai punti 1.13.01, 1.13.02, 1.13.04, 1.13.05 ;
(3) qualora tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative, siano dotate di locali bagno privati completi
ai sensi della nota n. 4, il requisito di un locale bagno comune completo
si intenderà assolto con un locale bagno dotato di lavabo e vaso
all’inglese ;
(4) per locale bagno completo si intende quello dotato
di lavabo, vaso all’inglese, vasca da bagno o doccia, bidet fisso o
abbattibile a scomparsa ; per gli alberghi e motel già
classificati al 31 dicembre 2005 è consentito un servizio
alternativo al bidet quale la doccia a telefono;
(4 bis) requisito non obbligatorio per strutture
ricettive con sola apertura estiva;
(5) requisito non obbligatorio per strutture ricettive
in località montane;
(6) tale requisito è obbligatorio per le nuove
costruzioni; per gli immobili esistenti l’obbligo sussiste se
tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle norme vigenti;
(7) requisito obbligatorio ove sia disponibile la rete
telematica] (
192)
[Allegato C ter - Requisiti da applicarsi per nuovi
alberghi e motel e ristrutturazioni. (193)
Disposizioni speciali
1. I requisiti obbligatori della seguente tabella si
applicano, dall’entrata in vigore della presente modifica
dell’allegato C, nei seguenti casi:
- presentazione al Comune di progetti di
ristrutturazione edilizia di interi alberghi o motel classificati, con
conservazione della destinazione alberghiera ;
- presentazione al Comune di progetti di nuova
costruzione o di ristrutturazione edilizia di edifici, per realizzare
nuovi alberghi e motel;
- apertura di nuovi alberghi e motel, fatti salvi i
casi di cui all’Allegato C, comma 1, lettera b) e di cui all’
Allegato C bis, comma 1, lettera b).
2. Per interventi di ristrutturazione edilizia si
intendono quelli subordinati a permesso di costruire, ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380 del 6 giugno
2001“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia”.
3. Nel caso di presentazione al Comune di progetti di
ristrutturazione edilizia di parti di alberghi o motel classificati, che
incrementano i volumi, si applicano ai nuovi volumi i requisiti
dimensionali e strutturali obbligatori della seguente tabella.
4. Nel caso di cui al comma 3 si estendono ai nuovi
volumi i requisiti di servizio e di dotazione dell’intero albergo o
motel.
5. Gli interventi edilizi rispettano la normativa per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche di cui agli articoli 77 e seguenti del DPR 6 giugno 2001,
n. 380 e successive modifiche e integrazioni.
|
REQUISITI OBBLIGATORI PER ALBERGHI E
MOTEL
|
STELLE
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
1.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
1.01
|
SERVIZI DI RICEVIMENTO E PORTINERIA -
INFORMAZIONI
|
|
|
|
|
|
1.01.01
|
assicurato 16/24 ore con almeno una unità
addetta in via esclusiva per ciascun servizio
|
|
|
|
|
X
|
1.01.02
|
assicurato 16/24 ore con almeno una unità
addetta in via esclusiva
|
|
|
|
X
|
|
1.01.03
|
assicurato 16/24 ore con un addetto
|
|
|
X
|
|
|
1.01.04
|
assicurato 12/24 ore da un addetto
|
X
|
X
|
|
|
|
1.02
|
SERVIZIO CUSTODIA VALORI
|
|
|
|
|
|
1.02.01
|
cassetta di sicurezza in tutte le
camere/suite/junior suite /unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
1.02.02
|
in cassaforte dell’albergo ed in
cassette di sicurezza singole in almeno il 50% delle
camere/suite/junior suite /unità abitative
|
|
|
X
|
|
|
1.02.03
|
in cassaforte dell'albergo
|
X
|
X
|
|
|
|
1.03
|
SERVIZIO DI NOTTE
|
|
|
|
|
|
1.03.01
|
portiere di notte e servizio di ricevimento
notturno
|
|
|
|
|
X
|
1.03.02
|
portiere di notte
|
|
|
|
X
|
|
1.03.03
|
addetto disponibile a chiamata
|
X
|
X
|
X
|
|
|
1.04
|
ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI
BAGAGLI
|
|
|
|
|
|
1.04.01
|
assicurato 24/24 ore con un addetto in via
esclusiva
|
|
|
|
|
X
|
1.04.02
|
assicurato 16/24 ore con un addetto
|
|
|
X
|
X
|
|
1.04.03
|
assicurato 12/24 ore a mezzo carrello
|
X
|
X
|
|
|
|
1.05
|
SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE
|
|
|
|
|
|
1.05.01
|
in sala o area apposita
|
|
|
|
X
|
X
|
1.05.02
|
in sale comuni destinate anche ad altri
usi
|
|
X
|
X
|
|
|
1.05.03
|
a richiesta del cliente, anche nelle
camere/suite/junior suite/ /unità abitative
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.06
|
SERVIZIO DI BAR NEL LOCALE OVE È UBICATO
IL BANCO O NEL PUNTO DI RISTORO
|
|
|
|
|
|
1.06.01
|
assicurato 16/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
|
X
|
X
|
1.06.02
|
assicurato 12/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
X
|
|
|
1.06.03
|
assicurato 12/24 ore a cura del personale
addetto o con distributore automatico di bevande nel punto di
ristoro
|
X
|
X
|
|
|
|
1.07
|
SERVIZIO DI BAR NEI LOCALI COMUNI
|
|
|
|
|
|
1.07.01
|
assicurato 16/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
|
X
|
X
|
1.07.02
|
assicurato 12/24 ore a cura del personale
addetto
|
|
|
X
|
|
|
1.08
|
SERVIZIO DI BAR NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.08.01
|
assicurato 24/24 ore a cura di una unità
addetta
|
|
|
|
|
X
|
1.08.02
|
assicurato 16/24 ore a cura di una unità
addetta
|
|
|
|
X
|
|
1.08.03
|
assicurato 12/24 ore
|
|
|
X
|
|
|
1.09
|
FRIGO-BAR IN TUTTE LE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.09.01
|
frigo bar in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
1.10
|
DIVISE
|
|
|
|
|
|
1.10.01
|
per il personale
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.10.02
|
per gli addetti al ricevimento, bar,
ristorante, camere
|
|
X
|
|
|
|
1.11
|
LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE
|
|
|
|
|
|
1.11.01
|
dal gestore o direttore (alberghi 5/4 stelle:
2 lingue; alberghi 3 stelle: 1 lingua )
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.11.02
|
dal personale di ricevimento portineria e
informazioni (alberghi 5 stelle: 3 lingue; alberghi 4 stelle: 2
lingue; albergo 3 stelle: 1 lingua)
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.12
|
CAMBIO BIANCHERIA (1 = vedi nota in
calce)
|
|
|
|
|
|
1.12.01
|
lenzuola e federe: tutti i giorni,
|
|
|
|
X
|
X
|
1.12.02
|
lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente
ed almeno tre volte la settimana,
|
|
|
X
|
|
|
1.12.03
|
lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente
ed almeno due volte la settimana,
|
X
|
X
|
|
|
|
1.12.04
|
asciugamani nelle camere o nei bagni: tutti i
giorni,
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.12.05
|
asciugamani nelle camere o nei bagni: ad ogni
cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana,
|
X
|
X
|
|
|
|
1.13
|
ACCESSORI DEI LOCALI - BAGNO PRIVATI: (2 =
vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
1.13.01
|
cestino rifiuti
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.02
|
un asciugamano e una salvietta per
persona
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.03
|
un tappetino, un accappatoio da bagno o telo a
persona
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.04
|
carta igienica, sacchetti igienici e
saponetta
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.05
|
sgabello
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
1.13.06
|
asciugacapelli
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.13.07
|
materiale per pulizia scarpe (in assenza di
apparecchi automatici)
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.14
|
ACCESSORI NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.14.01
|
documentazione sull'albergo
|
|
|
|
X
|
X
|
1.14.02
|
necessario per scrivere
|
|
|
X
|
X
|
X
|
1.15
|
LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA
|
|
|
|
|
|
1.15.01
|
resa entro le 24 ore
|
|
|
|
X
|
X
|
1.16
|
PULIZIA NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
1.16.01
|
una volta al giorno con riassetto
pomeridiano
|
|
|
|
X
|
X
|
1.16.02
|
una volta al giorno
|
X
|
X
|
X
|
|
|
2.00
|
DOTAZIONI, IMPIANTI E
ATTREZZATURE
|
|
|
|
|
|
2.01
|
SERVIZI IGIENICI E BAGNI ( 3 = vedi nota in
calce)
|
|
|
|
|
|
2.01.01
|
un lavabo con acqua corrente calda e fredda,
specchio e presa di corrente per ogni camera, ove non sussista
bagno privato,
|
X
|
X
|
|
|
|
2.01.02
|
un bagno completo ad uso comune delle camere
prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni otto posti
letto o frazione non serviti di wc con minimo di uno per
piano.
|
X
|
|
|
|
|
2.01.03
|
un bagno completo ad uso comune delle camere
prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni sei posti
letto o frazione non serviti di wc con minimo di uno per
piano.
|
|
X
|
|
|
|
2.01.04
|
servizi igienici destinati ai locali e aree
comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con
gabinetto distinto per sesso,per l’intera struttura (4 =
vedi nota in calce)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.02
|
NUMERO LOCALI-BAGNO PRIVATI IN PERCENTUALE
RISPETTO AL NUMERO DELLE CAMERE /SUITE/JUNIOR SUITE/ UNITÀ
ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
2.02.01
|
cento per cento
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.02.02
|
ottanta per cento
|
|
X
|
|
|
|
2.02.03
|
quaranta per cento
|
X
|
|
|
|
|
2.03
|
CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI (PRIVATI
E COMUNI)
|
|
|
|
|
|
2.03.01
|
chiamata di allarme in tutti i bagni (privati
e comuni)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.04
|
RISCALDAMENTO (4 bis = vedi nota in
calce)
|
|
|
|
|
|
2.04.01
|
in tutto l'esercizio
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.05
|
ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE (5 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.05.01
|
in tutto l’esercizio e regolabile dal
cliente nelle camere/suite/junior suite/unità
abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
2.06
|
ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI (6 = vedi
nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.06.01
|
ascensore o servizio di montacarichi
|
|
|
|
X
|
X
|
2.07
|
ASCENSORE PER CLIENTI ( 6 = vedi nota in
calce)
|
|
|
|
|
|
2.07.01
|
qualunque sia il numero dei piani
|
|
|
|
X
|
X
|
2.07.02
|
obbligatorio per edifici superiori a due
livelli ( compresi i piani interrati qualora forniti, anche in
parte, di locali a servizio degli ospiti )
|
|
X
|
X
|
|
|
2.08
|
ATTREZZATURE DELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
2.08.01
|
letto/i, illuminazione generale, tavolino,
armadio, comodino specchio, cestino e sedia
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.08.02
|
lampade o applique da comodino
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.08.03
|
impianto di illuminazione adeguato per leggere
o scrivere
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.08.04
|
posabagagli
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.08.05
|
poltrona
|
|
|
|
X
|
X
|
2.09
|
TELEVISIONE E INTERNET
|
|
|
|
|
|
2.09.01
|
TV a colori in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.09.02
|
TV a colori ad uso comune
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.09.03
|
rete tv satellitare in tutte le
camere/suite/junior suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
2.09.04
|
connessione a internet in tutte le
camere/suite/junior suite/unità abitative
( 7 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
X
|
X
|
2.10
|
RADIO
|
|
|
|
|
|
2.10.01
|
in tutte le camere/suite/junior
suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
X
|
2.11
|
CHIAMATA PER IL PERSONALE
|
|
|
|
|
|
2.11.01
|
chiamata telefonica diretta
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.11.02
|
chiamata con citofono
|
X
|
X
|
|
|
|
2.12
|
TELEFONO NELLE CAMERE/SUITE/JUNIOR
SUITE/UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
2.12.01
|
abilitato alla chiamata esterna diretta
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.12.02
|
non abilitato alla chiamata esterna
diretta
|
|
X
|
|
|
|
2.13
|
LINEE TELEFONICHE ESTERNE
|
|
|
|
|
|
2.13.01
|
due linee telefoniche con apparecchio ad uso
comune
|
|
|
|
|
X
|
2.13.02
|
una linea telefonica con apparecchio per uso
comune
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.14
|
SERVIZI ELETTRONICI
|
|
|
|
|
|
2.14.01
|
telex e/o fax con linea dedicata
|
|
|
|
X
|
X
|
2.14.02
|
telex e/o fax
|
X
|
X
|
X
|
|
|
2.14.03
|
servizio internet riservato agli alloggiati
con un apparecchio ad uso comune
( 7 = vedi nota in calce )
|
|
|
X
|
X
|
X
|
2.14.04
|
servizio fotocopiatrice
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.15
|
AREE AD USO COMUNE
|
|
|
|
|
|
2.15.01
|
una o più aree ad uso comune di
superficie complessiva non inferiore a mq. 15 che può
coincidere con la sala ristorante o piccola colazione
|
X
|
|
|
|
|
2.15.02
|
di superficie complessiva non inferiore a mq.
2 per ognuno dei primi venti posti letto, mq. 0,75 per ognuno
degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo posto letto e di
mq. 0,50 per ogni posto letto oltre il quarantesimo posto letto
che possono coincidere con la sala ristorante o piccola
colazione
|
|
X
|
|
|
|
2.15.03
|
come 2.15.02, maggiorata del quindici per
cento,
|
|
|
X
|
|
|
2.15.04
|
come 2.15.02, maggiorata del venticinque per
cento,
|
|
|
|
X
|
|
2.15.05
|
come 2.15.02, maggiorata del cinquanta per
cento,
|
|
|
|
|
X
|
2.16
|
SERVIZIO RISTORANTE
|
|
|
|
|
|
2.16.01
|
in locale apposito
|
|
|
|
|
X
|
2.16.02
|
servizio di ristorante reso anche nelle camere
/suite/junior suite/unità abitative negli orari previsti per
la ristorazione a richiesta del cliente
|
|
|
|
|
X
|
2.17
|
BAR E PUNTO DI RISTORO
|
|
|
|
|
|
2.17.01
|
bar in area o sala apposite
|
|
|
|
X
|
X
|
2.17.02
|
bar in locale comune
|
|
|
X
|
|
|
2.17.03
|
punto di ristoro con addetto o distributore
automatico di bevande in locale comune
|
X
|
X
|
|
|
|
2.18
|
SALA RISERVATA PER RIUNIONI
|
|
|
|
|
|
2.18.01
|
sala riservata per riunioni
|
|
|
|
X
|
X
|
2.19
|
INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (6 =
vedi nota in calce)
|
|
|
|
|
|
2.19.01
|
ingresso protetto da portico o
pensilina
|
|
|
|
|
X
|
2.20
|
LOCALE DI SERVIZIO AI PIANI CON EVENTUALE
BAGNO COMUNE
|
|
|
|
|
|
2.20.01
|
locale di servizio ai piani o apposito armadio
per il ricovero della biancheria ai piani
|
|
|
|
X
|
X
|
2.21
|
SERVIZIO DI PARCHEGGIO RISERVATO/GARAGE
|
|
|
|
|
|
2.21.01
|
servizio di parcheggio custodito per almeno
l’80% delle camere /suite/junior suite/unità
abitative
|
|
|
|
|
X
|
2.21.02
|
servizio di parcheggio riservato per almeno il
50% delle camere/suite/junior suite/unità abitative
|
|
|
|
X
|
|
2.22
|
LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI
|
|
|
|
|
|
2.22.01
|
vano adibito a guardaroba e deposito
bagagli
|
|
|
|
X
|
X
|
2.22.02
|
sala o area
soggiorno/lettura/divertimento
|
|
|
|
|
X
|
3.00
|
QUALITÀ E STATO DI
CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
3.01
|
SILENZIOSITÀ
|
|
|
|
|
|
3.01.01
|
insonorizzazione di tutte le
camere/suite/junior suite/unità abitative
|
|
|
|
|
X
|
3.02
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
3.02.01
|
camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi,
pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)
|
|
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
buono
|
|
|
X
|
|
|
|
soddisfacente/ decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
3.02.02
|
bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari,
rubinetteria)
|
|
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
buono
|
|
|
X
|
|
|
|
soddisfacente/ decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
3.02.03
|
sale soggiorno e altri locali comuni (arredi,
pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)
|
|
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
buono
|
|
|
X
|
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
3.02.04
|
aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti
e infissi)
|
|
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
|
X
|
X
|
|
buono
|
|
|
X
|
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
X
|
|
|
|
4.00
|
SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE E DEI
BAGNI
|
|
|
|
|
|
4.01
|
SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE SINGOLE
|
|
|
|
|
|
4.01.01
|
camera singola con superficie minima di 8
metri quadrati al netto dei bagni privati
|
X
|
X
|
X
|
|
|
4.01.02
|
camera singola con superficie minima di 9
metri quadrati al netto dei bagni privati
|
|
|
|
X
|
X
|
4.02
|
SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE DOPPIE
|
|
|
|
|
|
4.02.01
|
camera doppia con superficie minima di 14
metri quadrati al netto dei bagni privati
|
X
|
X
|
X
|
|
|
4.02.02
|
camera doppia con superficie minima di 15
metri quadrati al netto dei bagni privati
|
|
|
|
X
|
|
4.02.03
|
camera doppia con superficie minima di 16
metri quadrati al netto dei bagni privati
|
|
|
|
|
X
|
4.03
|
SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE CON PIU’
DI DUE POSTI LETTO
|
|
|
|
|
|
4.03.01
|
la misura di cui al punto 4.02.01 è
aumentata di una superficie minima di 6 metri quadrati per ogni
ulteriore posto letto al netto dei bagni privati
|
X
|
X
|
X
|
|
|
4.03.02
|
la misura di cui al punto 4.02.02 è
aumentata di una superficie minima di 6 metri quadrati per ogni
ulteriore posto letto al netto dei bagni privati
|
|
|
|
X
|
|
4.03.03
|
la misura di cui al punto 4.02.03 è
aumentata di una superficie minima di 6 metri quadrati per ogni
ulteriore posto letto al netto dei bagni privati
|
|
|
|
|
X
|
4.04
|
SUPERFICI MINIME DEI BAGNI PRIVATI
|
|
|
|
|
|
4.04.01
|
superficie minima di 3 metri quadrati del
bagno privato
|
X
|
X
|
X
|
|
|
4.04.02
|
superficie minima di 4 metri quadrati del
bagno privato
|
|
|
|
X
|
|
4.04.03
|
superficie minima di 5 metri quadrati del
bagno privato
|
|
|
|
|
X
|
NOTE
(1) il cambio delle lenzuola, delle federe e degli
asciugamani può avvenire con una frequenza minore rispetto a quella
prescritta, a seguito di scelta del cliente a tutela
dell’ambiente.
(2) le camere senza bagno privato devono avere i
requisiti di cui ai punti 1.13.01, 1.13.02, 1.13.04, 1.13.05 ;
(3) il bagno privato ed il bagno comune devono essere
dotati di lavabo, vaso all’inglese, bidet fisso o abbattibile a
scomparsa, vasca da bagno o doccia, con acqua corrente calda e fredda per
il lavaggio;
(4) i servizi igienici sono localizzati in due
gabinetti distinti per sesso, ciascuno dotato di un lavabo con acqua
corrente calda e fredda e di un vaso all’inglese, e sono situati
sullo stesso livello del locale o area comune serviti;
(4 bis) requisito non obbligatorio per strutture
ricettive con sola apertura estiva;
(5) il requisito dell’impianto di
condizionamento è obbligatorio esclusivamente a quote altimetriche
inferiori a 500 metri sul livello del mare;
(6) tale requisito è obbligatorio per le nuove
costruzioni; per gli immobili esistenti l’obbligo sussiste se
tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle norme vigenti;
(7) requisito obbligatorio ove sia disponibile la rete
telematica.] (194)
[Allegato D - Requisiti obbligatori per villaggi
albergo e residenze turistico-alberghiere
|
REQUISITI OBBLIGATORI PER VILLAGGI-ALBERGO
E RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE
|
STELLE
|
|
|
2
|
3
|
4
|
1.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01
|
SERVIZI DI RICEVIMENTO E DI
PORTINERIA-INFORMAZIONI
|
|
|
|
1.01.01
|
Assicurati 16/24 ore da personale
addetto
|
|
|
X
|
1.01.02
|
Assicurati 14/24 ore da personale
addetto
|
|
X
|
|
1.01.03
|
Assicurati 12/24 ore
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02
|
SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI
|
|
|
|
1.02.01
|
Cassette di sicurezza nelle unità
abitative o cassaforte nella residenza turistica
alberghiera
|
|
|
X
|
1.02.02
|
Servizio custodia valori
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.03
|
SERVIZIO DI NOTTE
|
|
|
|
1.03.01
|
Addetto al servizio di notte
|
|
|
X
|
1.03.02
|
Addetto disponibile a chiamata
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.04
|
ACCOGLIMENTO E TRASPORTO INTERNO DEI
BAGAGLI
|
|
|
|
1.04.01
|
Assicurato 12/24 ore
|
|
|
X
|
1.04.02
|
Assicurato 8/24 ore
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.05
|
SERVIZIO PRIMA COLAZIONE
|
|
|
|
1.05.01_
|
in sala apposita e/o ristorante
|
|
|
X
|
1.05.02
|
in sale comuni destinate anche ad altri
usi
|
X
|
X
|
|
1.05.03
|
a richiesta del cliente, anche nelle
unità abitative
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
1.06
|
SERVIZIO DI BAR IN LOCALE COMUNE O NELLE
UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
1.06.01
|
Assicurato 14/24 ore
|
|
|
X
|
1.06.02
|
Assicurato 12/24 ore
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.07
|
DIVISE
|
|
|
|
1.07.01
|
per il personale
|
|
X
|
X
|
1.07.02
|
per gli addetti al ricevimento, bar,
ristorante, camere
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.08
|
LINGUE STRANIERE CORRENTEMENTE PARLATE
|
|
|
|
1.08.01
|
dal gestore e direttore (residenze a 4 stelle:
2 lingue - a 2 stelle: 1 lingua)
|
|
X
|
X
|
1.08.02
|
dal personale di ricevimento portineria e
informazioni (residenze a 4 stelle:
3 lingue - a 3 stelle: 2 lingue - a 1 stella:
1 lingua)
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
1.09
|
CAMBIO DI BIANCHERIA
|
|
|
|
1.09.01
|
Lenzuola e federe: tutti i giorni
|
|
|
X
|
1.09.02
|
Lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente
ed almeno 3 volte la settimana
|
|
X
|
|
1.09.03
|
Lenzuola e federe: ogni cambio di cliente ed
almeno 2 volte la settimana
|
X
|
|
|
1.09.04
|
Asciugamani nelle camere e nei bagni: tutti i
giorni
|
|
|
X
|
1.09.05
|
Asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni
cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.10
|
ACCESSORI NELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
1.10.01
|
Documentazione sulla residenza e necessario
per scrivere
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
1.11
|
SERVIZIO DI LAVATURA E STIRERIA BIANCHERIA
DEGLI OSPITI
|
|
|
|
1.11.01
|
Assicurato nelle 24 ore
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
1.12
|
PULIZIA NELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
1.12.01
|
una volta al giorno
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.00
|
DOTAZIONI IMPIANTI ATTREZZATURE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01
|
COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
2.01.01
|
100% delle unità con vani distinti
cucina- soggiorno/pernottamento
|
|
|
X
|
2.01.02
|
Almeno 50% delle unità con vani distinti
cucina-soggiorno/pernottamento
|
|
X
|
|
2.01.03
|
100% delle unità monolocali attrezzati
cucina-soggiorno-pernottamento
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.02
|
CHIAMATA DI ALLARME IN TUTTI I BAGNI
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.03
|
RISCALDAMENTO (1 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
2.03.01
|
in tutto l'esercizio
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.04
|
ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE (2 =vedi nota in calce)
|
|
|
|
2.04.01
|
Regolabile dal cliente nelle unità
abitative
|
|
|
X
|
2.04.02
|
non regolabile dal cliente nelle unità
abitative
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.05
|
ASCENSORE O SERVIZIO DI MONTACARICHI
|
|
|
|
2.05.01
|
Ascensore o servizio di montacarichi
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.06
|
ASCENSORE PER CLIENTI (3 = vedi nota in
calce)
|
|
|
|
2.06.01
|
Qualunque sia il numero dei piani
|
|
|
X
|
2.06.02
|
per esercizi con locali oltre i primi due
piani (escluso il piano reception)
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.07
|
TELEVISIONE
|
|
|
|
2.07.01
|
TV a colori in tutte le unità
abitative
|
|
X
|
X
|
2.07.02
|
TV a colori ad uso comune
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.08
|
RADIO
|
|
|
|
2.08.01
|
in tutte le unità abitative
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.09
|
CHIAMATA PER IL PERSONALE
|
|
|
|
2.09.01
|
Chiamata telefonica diretta
|
|
X
|
X
|
2.09.02
|
Chiamata con citofono
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10
|
LINEE TELEFONICHE ESTERNE
|
|
|
|
2.10.01
|
due linee telefoniche con apparecchio ad uso
comune
|
|
|
X
|
2.10.02
|
una linea telefonica ad uso comune
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.11
|
TELEX O TELEFAX
|
|
|
|
2.11.01
|
telex o telefax con linea dedicata
|
|
|
X
|
2.11.02
|
telex o telefax
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.12
|
AREA USO COMUNE
|
|
|
|
2.12.01
|
una sala per uso comune (che può
coincidere con il ristorante o il bar)
|
X
|
|
|
2.12.02
|
una sala di uso comune di superficie
complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar qualora
le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di
passaggio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10
unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità
fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la
ventesima
|
|
X
|
|
2.12.03
|
come 2.12.02 maggiorata del 10%
|
|
|
X
|
2.13
|
BAR
|
|
|
|
2.13.01
|
in locale apposito
|
|
|
X
|
2.13.02
|
in locale comune
|
|
X
|
|
2.13.03
|
Mobile bar in locale comune
|
X
|
|
|
2.14
|
POSTO AUTO
|
|
|
|
2.14.01
|
Assicurato e custodito per ciascuna unità
abitativa
|
|
|
X
|
2.14.02
|
Assicurato per ciascuna unità
abitativa
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
DOTAZIONI MINIME DELLE UNITÀ
ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01
|
DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL
PERNOTTAMENTO
|
|
|
|
3.01.01
|
letti e coperte pari al numero delle persone
ospitabili
|
X
|
X
|
X
|
3.01.02
|
Armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani,
illuminazione, lampade o applique
|
X
|
X
|
X
|
3.01.03
|
tavolo per la consumazione dei pasti con sedie
pari al numero dei posti letto
|
X
|
X
|
X
|
3.01.04
|
Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari
al numero delle persone ospitabili
|
|
|
X
|
3.01.05
|
Poltrone o divano nel soggiorno
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.02
|
DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI
|
|
|
|
3.02.01
|
Cucina con due fuochi o piastre e relativa
alimentazione
|
X
|
X
|
X
|
3.02.02
|
Frigorifero
|
X
|
X
|
X
|
3.02.03
|
Lavello con scolapiatti
|
X
|
X
|
X
|
3.02.04
|
per ciascuna persona ospitabile
|
X
|
X
|
X
|
|
. 2 coltelli
|
|
|
|
|
. 2 forchette
|
|
|
|
|
. 2 cucchiai
|
|
|
|
|
. 2 piatti piani
|
|
|
|
|
. 1 piatto fondo
|
|
|
|
|
. 2 bicchieri
|
|
|
|
|
. 1 tazza
|
|
|
|
|
. 1 tazzina
|
|
|
|
3.02.05
|
per ciascuna unità abitativa
|
X
|
X
|
X
|
|
. 1 batteria da cucina
|
|
|
|
|
. 2 coltelli da cucina
|
|
|
|
|
. 1 zuccheriera
|
|
|
|
|
. 1 caffettiera
|
|
|
|
|
. 1 scolapasta
|
|
|
|
|
. 1 mestolo
|
|
|
|
|
. 1 insalatiera
|
|
|
|
|
. 1 grattugia
|
|
|
|
|
. 1 spremiagrumi
|
|
|
|
|
. 1 apribottiglie/cavatappi
|
|
|
|
|
. 1 bricco per il latte
|
|
|
|
|
. 1 pattumiera con sacchetti di
plastica
|
|
|
|
3.02.06
|
Cucina con forno (anche a microonde)
|
|
|
X
|
3.02.07
|
Tovaglia, tovaglioli e canovacci da
cucina
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
3.03
|
DOTAZIONI BAGNO
|
|
|
|
3.03.01
|
Lavandino, doccia o vasca, tazza, bidet
|
X
|
X
|
X
|
3.03.02
|
Saponetta
|
X
|
X
|
X
|
3.03.03
|
telo da bagno per persona
|
X
|
X
|
X
|
3.03.04
|
Asciugamano per persona
|
X
|
X
|
X
|
3.03.05
|
Salvietta per persona
|
X
|
X
|
X
|
3.03.06
|
carta igienica con riserva
|
X
|
X
|
X
|
3.03.07
|
Sacchetti igienici
|
X
|
X
|
X
|
3.03.08
|
Cestino rifiuti
|
X
|
X
|
X
|
3.03.09
|
Specchio e contigua presa per energia
elettrica
|
X
|
X
|
X
|
3.03.10
|
Mensola
|
X
|
X
|
X
|
3.03.11
|
Scopettino
|
X
|
X
|
X
|
3.03.12
|
Asciugacapelli
|
|
X
|
X
|
3.03.13
|
Bagnoschiuma
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
4.00
|
DOTAZIONI GENERALI DELLE UNITÀ
ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.01.01
|
Impianto di erogazione acqua calda e
fredda
|
X
|
X
|
X
|
4.01.02
|
Scopa, paletta, secchio, straccio per
pavimenti
|
X
|
X
|
X
|
4.01.03
|
Antenna satellitare
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
5.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.01
|
ASSISTENZA DI MANUTENZIONE DELLE UNITÀ
ABITATIVE E DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI E
DOTAZIONI.
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
6.00
|
QUALITÀ E STATO DI
CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.01
|
SILENZIOSITÀ
|
|
|
|
6.01.01
|
Insonorizzazione di tutte le camere o
unità abitative
|
|
|
X
|
6.02
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
6.02.01
|
Camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi,
pavimentazione e tappeti, pareti, illuminazione)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
Soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
6.02.02
|
bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari,
rubinetteria)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
Soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
6.02.03
|
sale soggiorno e altri locali comuni (arredi,
pavimentazione, tappeti, tendaggi illuminazione)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
Soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
6.03
|
ASPETTO ESTERNO
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
Soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
NOTE ALL’ALLEGATO D
1) requisito non obbligatorio per strutture ricettive
con sola apertura estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente
aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque
assicurato in tutte le aree dell’esercizio effettivamente
utilizzate;
2) requisito non obbligatorio per strutture ricettive
in località montane;
3) tale requisito è obbligatorio per le nuove
costruzioni; per gli immobili esistenti l'obbligo sussiste se
tecnicamente realizzabile e ove consentito dalle normative vigenti.]
(195)
[Allegato E – Superfici minime delle
unità abitative, delle suite e delle junior suite in alberghi,
motel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere.
SUPERFICI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE
(esclusi i bagni)
Composizione (uno o più locali)
|
(1-2-3 stelle)
|
(4-5 stelle)
|
|
|
|
UNITÀ ABITATIVE A UN LETTO
|
mq.10
|
mq.12
|
UNITÀ ABITATIVE A DUE LETTI
|
mq.16
|
mq.18
|
UNITÀ ABITATIVE A TRE LETTI
|
mq.22
|
mq.24
|
UNITÀ ABITATIVE A QUATTRO LETTI
|
mq.28
|
mq.30
|
SUPERFICI MINIME DELLE SUITE (esclusi i
bagni)
Composizione (due o più locali)
SUITE A UN LETTO mq. 16
SUITE A DUE LETTI mq. 25
SUITE A TRE LETTI mq. 32
SUITE A QUATTRO LETTI mq. 40
SUPERFICI MINIME DELLE JUNIOR SUITE (esclusi i
bagni)
Composizione (un locale)
JUNIOR SUITE A UN LETTO mq. 12
JUNIOR SUITE A DUE LETTI mq. 18 ] (196)
[Allegato F - Servizi/requisiti minimi degli esercizi di
affittacamere ed attività ricettive in esercizi di ristorazione,
delle attività ricettive a conduzione familiare - bed &
breakfast, delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, delle
strutture ricettive - residence, delle residenze rurali.
Parte I - ESERCIZI DI AFFITTACAMERE ED
ATTIVITA’ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE
a) Servizi minimi:
1) pulizia quotidiana dei locali;
2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa
quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due
volte alla settimana;
3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda e, ove necessario, il riscaldamento.
b) Requisiti minimi ai fini della
classificazione:
1) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera,
qualora non sia fornita di bagno privato;
2) un locale bagno completo, qualora tutte le camere
non siano fornite di bagno privato, con un minimo di uno per
appartamento.
Parte II - ATTIVITÀ RICETTIVE A CONDUZIONE
FAMILIARE - BED & BREAKFAST.
Servizi minimi:
a) un servizio di bagno anche coincidente con quello
dell’abitazione;
b) pulizia quotidiana dei locali;
c) fornitura e cambio della biancheria, compresa
quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque due volte alla
settimana;
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda e, ove necessario, il riscaldamento;
e) cibi e bevande confezionate per la prima colazione,
senza alcun tipo di manipolazione.
Parte III - UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO
TURISTICO (197)
Servizi minimi obbligatori:
a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda, gas e riscaldamento ove necessari;
b) accoglienza e recapito degli ospiti;
c) assistenza di manutenzione delle unità
abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
deteriorati;
d) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio
di cliente.
Il costo del riscaldamento, o dell’eventuale
aria condizionata, può essere scorporato dal prezzo comunicato alla
Provincia ai sensi dell’art. 34, e addebitato a parte, qualora
l’ospite possa attivare e regolare l’impianto e verificare i
consumi della propria unità abitativa sul relativo contatore.
Servizi minimi facoltativi accessori alla
locazione:
e) fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella
del bagno, ad ogni cambio del cliente.
Servizi comportanti obbligo di classificazione ai
sensi dell’Allegato R:
f) pulizia delle unità abitative nel corso del
soggiorno del cliente;
g) fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella
del bagno, nel corso del soggiorno del cliente.
I servizi di cui alle lettere e), f), g), ove
previsti, devono essere inclusi nei prezzi comunicati.
Parte IV - STRUTTURE RICETTIVE-RESIDENCE
Servizi minimi:
a) fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda, gas e il riscaldamento ove necessario;
b) accoglienza e recapito degli ospiti;
c) portierato;
d) assistenza di manutenzione delle unità
abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
deteriorati;
e) pulizia dei locali a ogni cambio di cliente.
Parte V - RESIDENZE RURALI
a) Servizi minimi:
1) fornitura e cambio di biancheria, ivi compresa
quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte alla
settimana;
2) pulizia quotidiana dei locali;
3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda e riscaldamento, ove necessario;
4) servizio di prima colazione.
b) Requisiti ai fini della
classificazione:
1) capacità ricettiva non superiore a sei
camere;
2) un lavabo con acqua calda e fredda per ogni camera,
ove non sussista il bagno privato;
3) un locale bagno comune completo, ove non ci siano
tutte le camere con bagno privato, con un minimo di uno per tutto
l’esercizio;
4) servizio di ristorazione aperto anche al pubblico
con un massimo di 30 posti.] (198)
[Allegato G - Requisiti/servizi minimi delle case per ferie,
degli ostelli per la gioventù, delle case religiose di
ospitalità, dei rifugi escursionistici e dei rifugi
alpini.
CASE PER FERIE - OSTELLI PER LA GIOVENTÙ -
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ - RIFUGI ESCURSIONISTICI E RIFUGI
ALPINI
a) Requisiti minimi per case per ferie, ostelli per
la gioventù e case religiose di ospitalità:
1) accesso indipendente;
2) cucina (1);
3) sala da pranzo;
4) locale soggiorno, con superficie complessiva non
inferiore a mq. 0,50 per ogni posto-letto;
5) adeguati servizi igienici e comunque non inferiori
a due w.c. a uso dei locali comuni;
6) un w.c. ogni 8 posti letto, con un minimo di un wc
per piano (2);
7) un lavabo ogni 6 posti letto con un minimo di due
lavabi per piano (2);
8) una doccia ogni 12 posti letto, con un minimo di
una doccia per piano (2);
9) adeguato arredamento delle camere comprendente al
minimo un letto, una sedia e uno scomparto armadio per persona oltre al
tavolino e al cestino rifiuti per ciascuna camera;
10) telefono a uso degli ospiti;
11) cassetta di pronto soccorso come da indicazione
dell’autorità sanitaria.
b) Servizi minimi per case per ferie, ostelli per
la gioventù e case religiose di ospitalità:
1) pulizia quotidiana dei locali;
2) fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa
quella per il bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una
volta alla settimana;
3) fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda e, ove necessario, il riscaldamento.] (199)
[c) Requisiti minimi per i rifugi escursionistici e
i rifugi alpini:
I rifugi escursionistici e i rifugi alpini devono
essere attrezzati con distinti locali per il ricovero, la sosta, il
ristoro e il pernottamento e in particolare devono disporre:
1) di locali riservati all'alloggiamento del
gestore-custode;
2) di cucina o di idonea attrezzatura per la
preparazione comune dei pasti utilizzabile esclusivamente dal
gestore-custode;
3) di spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di
alimenti e bevande;
4) di spazi destinati al pernottamento, attrezzati con
letti o cuccette anche sovrapposte del tipo "a castello";
5) di servizi igienico-sanitari indispensabili e
proporzionati, per quanto tecnicamente realizzabile, alle capacità
ricettive, con un minimo di un gruppo per ciascuno dei piani
abitabili;
6) di impianto autonomo di chiarificazione e
smaltimento delle acque reflue;
7) di posto telefonico o, nel caso di
impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio - telefono o
similare;
8) di adeguato numero di apparecchi estintori, di tipo
omologato e costantemente controllato, convenientemente distribuiti nei
vari locali;
9) di una lampada esterna che dovrà essere sempre
accesa dal tramonto all'alba;
10) di una cassetta di pronto soccorso e medicazione
convenientemente dotata e costantemente aggiornata nonchè di una
barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e sonde per
valanga;
11) di adeguato spazio per la custodia dei materiali e
degli attrezzi del soccorso alpino;
12) di piazzola nelle vicinanze idonea all'atterraggio
di elicotteri del Soccorso alpino.] (200)
_______________________________
NOTE ALL’ALLEGATO G
(1) requisito non obbligatorio per le
tipologie: ostelli per la gioventù e case religiose di
ospitalità
(2) nel rispetto del rapporto con i posti-letto
non si computano quelli in camere con servizi privati. Qualora al piano
ci siano solo camere con servizi privati non necessita il bagno al
piano.
[Allegato H - Documentazione da presentare per la
richiesta di classificazione delle strutture ricettive.
Strutture ricettive alberghiere
La domanda di classificazione è presentata alla
provincia, corredata della seguente documentazione:
a) certificato di agibilità;
b) autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie
vigenti, con indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna
camera, suite, junior suite e unità abitativa;
c) relazione tecnico descrittiva sulla tipologia e
qualità dei servizi offerti, sulle dotazioni degli impianti, arredi
e attrezzature e sul personale;
d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del
complesso in scala 1:100;
e) denuncia dell'attrezzatura su modulo predisposto e
fornito dalle province in conformità al modello regionale.
Affittacamere, attività ricettiva in esercizi
di ristorazione, attività ricettive in residenze rurali, case per
ferie, ostelli per la gioventù, case religiose di ospitalità,
centri soggiorno studi:
a) autorizzazione prescritta dalle leggi sanitarie
vigenti, con indicazione del numero di letti autorizzati per ciascuna
camera o camerata;
b) denuncia delle attrezzature e dei servizi, su
modulo predisposto e fornito dalle province conforme al modello
regionale;
c) planimetrie in scala 1:100 con evidenziate le
camere e i servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti.
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico,
strutture ricettive residence:
a) denuncia delle attrezzature e dei servizi, su
modulo predisposto e fornito dalle province conforme al modello
regionale;
b) planimetrie in scala 1:100.
Rifugi escursionistici
Una relazione tecnico-descrittiva dalla quale
risultino l'ubicazione, la altitudine della località e le vie
d'accesso nonché le caratteristiche tipologiche, i requisiti tecnici
e le dotazioni delle strutture. La relazione deve essere corredata da una
corografia in scala 1: 50.000, dalla pianta dei vari piani e da almeno
una sezione dell'immobile
Rifugi alpini
a) corografia della zona in scala 1:25.000,con
l'indicazione dell'ubicazione del rifugio;
b) relazione tecnica da cui risultino i criteri
costruttivi del rifugio e le caratteristiche tipologiche.
Complessi ricettivi all’aperto
La domanda di classificazione è presentata alla
provincia e deve indicare:
a) le generalità del richiedente;
b) l'ubicazione, la tipologia del complesso e
l'insegna;
c) la classificazione e la capacità ricettiva
massima che s'intende conseguire
La domanda di classificazione è corredata dalla
seguente documentazione:
a) rilievo planimetrico dell'intero impianto, in scala
sufficiente da individuare tutte le caratteristiche distributive interne,
i vari servizi, le zone e le tipologie degli allestimenti per il
pernottamento ed il soggiorno, la viabilità e le altre dotazioni di
varia natura;
b) modulo di comunicazione delle attrezzature e
servizi predisposto e fornito dalla provincia su modello regionale]
(201) (202) (203)
[Allegato I - Dati del cartellino da esporre nelle
strutture ricettive alberghiere, negli esercizi di affittacamere ed
attività ricettive in esercizi di ristorazione, nelle attività
ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, nelle unità
abitative ammobiliate ad uso turistico, nelle strutture ricettive -
residence, nelle residenze rurali.
Parte I - Strutture ricettive alberghiere: dati del
cartellino da esporre nelle camere, suite, junior suite ed unità
abitative (204)
a) la denominazione dell'esercizio;
b) la classificazione;
c) il numero assegnato alla camera, alla suite o
all'unità abitativa;
d) il numero dei letti autorizzati;
e) il prezzo giornaliero della camera, della suite o
dell'unità abitativa, della prima colazione, della pensione,
dell'eventuale mezza pensione per persona, come da comunicazione inviata
e vidimata dalla provincia (1);
f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la
camera, la suite, la junior suite o l'unità abitativa
g) l'autorità competente a ricevere gli eventuali
reclami ed i termini previsti dalla presente normativa.
Parte II - Esercizi di affittacamere e
attività ricettive in esercizi di ristorazione: dati del cartellino
da esporre nelle camere
a) la denominazione dell'esercizio di
affittacamere;
b) la classificazione;
c) il numero assegnato alla camera;
d) il numero dei letti autorizzati;
e) il prezzo giornaliero della camera, della eventuale
prima colazione, pensione, mezza pensione per persona, come da
comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;
f) l’ora entro cui deve essere lasciata libera
la camera;
g) l’autorità competente a ricevere gli
eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente
legge.
Parte III - Unità abitative ammobiliate ad uso
turistico (classificate): dati del cartellino da esporre nelle unità
abitative
a) la denominazione dell'esercizio, ove
esistente;
b) la classificazione attribuita;
c) il prezzo della unità abitativa come da
comunicazione inviata alla provincia;
d) l'ora entro cui deve essere lasciata libera
l’unità abitativa ai sensi del precedente articolo;
e) l’autorità competente a ricevere gli
eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente
legge.
Parte IV - Strutture ricettive-residence: dati del
cartellino da esporre nelle unità abitative
a) la denominazione dell'esercizio;
b) la classificazione attribuita;
c) il numero assegnato all'unità
abitativa;
d) il prezzo dell’unità abitativa, come da
comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;
e) l'ora entro cui deve essere lasciata libera
l’unità abitativa;
f) l’autorità competente a ricevere gli
eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente
legge.
Parte V - Attività ricettive in residenze
rurali: dati del cartellino da esporre nelle camere
a) la denominazione dell'esercizio;
b) la classificazione;
c) il prezzo giornaliero della camera comprensivo
della prima colazione, e il prezzo della eventuale pensione e mezza
pensione, per persona, come da comunicazione inviata e vidimata dalla
provincia;
d) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la
camera;
e) l’autorità competente a ricevere gli
eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente
legge.
Parte VI - Centri soggiorno studi: dati del
cartellino da esporre nelle camere
a) la denominazione dell'esercizio;
b) il numero assegnato alla camera;
c) il numero dei letti autorizzati;
d) il prezzo giornaliero della camera, della eventuale
prima colazione, pensione, mezza pensione per persona, come da
comunicazione inviata e vidimata dalla provincia;
e) l’ora entro cui deve essere lasciata libera
la camera;
f) l’autorità competente a ricevere gli
eventuali reclami ed i termini per essi previsti dalla presente
legge.
Parte VII - Complessi ricettivi all’aperto
(unità abitative): dati del cartellino da esporre nelle unità
abitative
a) la denominazione dell'esercizio;
b) la classificazione ottenuta;
c) il numero assegnato all'unità
abitativa;
d) il numero dei letti autorizzati;
e) il prezzo giornaliero dell'unità
abitativa;
f) l'ora entro cui deve essere lasciata libera
l'unità abitativa
NOTE ALL’ALLEGATO I
(1) Il cartellino da esporre nelle camere, suite,
junior suite ed unità abitative e la comunicazione dei relativi
prezzi inviata alla provincia devono indicare il supplemento di prezzo
per il letto aggiunto su richiesta del cliente ed il supplemento di
prezzo per il servizio di prima colazione nella camera/suite/junior
suite/unità abitativa, a richiesta del cliente, ove previsto dalla
presente legge (nota introdotta dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 2081/2004 adottata ai sensi dell’art. 94 di questa
legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 10 agosto 2004). ] (205) (206)
[Allegato L - Complessi ricettivi all'aperto:
prescrizioni minime comuni
1.
Le prescrizioni minime comuni ai complessi ricettivi
all'aperto sono:
a) posizione in località non inquinata da polveri
o fumi;
b) viabilità veicolare interna e di accesso
realizzata in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da
permettere il deflusso delle acque meteoriche;
c) viabilità pedonale interna atta ad assicurare
comodo e diretto accesso ai servizi, negozi e attrezzature
complementari;
d) delimitazione dell’intero perimetro del
complesso con recinzione e accessi e varchi chiudibili con demarcazioni
od ostacoli naturali non facilmente superabili;
e) servizio di ricevimento e accettazione in locale
apposito, all’ingresso del complesso;
f) riscaldamento in tutti i locali d’uso comune,
nei complessi ad attivazione invernale;
g) parcheggio auto separato dall’area ricettiva,
posto all’entrata del complesso o nelle immediate vicinanze, con
capacità auto pari al cinque per cento degli equipaggi
ospitati;
h) illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi,
dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia
la sicurezza che la fruibilità notturna;
i) distanza non superiore a metri 200 dei gruppi di
servizi igienico-sanitari comuni, dalle piazzole e dalle unita abitative
sprovviste di servizi propri.
2. Si intendono per:
a) equipaggio: gruppo di persone che soggiornano
insieme usufruendo di una singola piazzola o unità abitativa e
utilizzano in comune la propria attrezzatura. Ad ogni equipaggio
corrisponde di norma una tenda, un caravan, un camper o una unità
abitativa;
{b) piazzola (o posto equipaggio): area attrezzata
riservata all’uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono
essere chiaramente individuabili con segnali quali paletti, staccionate,
siepi, alberi o altri mezzi idonei. Le attrezzature installate dagli
ospiti sulla piazzola devono essere assolutamente mobili. Sulla piazzola
è consentita l’installazione, da parte dell’ospite, di
coperture supplementari, purché le stesse rispettino le
caratteristiche di mobilità e provvisorietà, siano sostenute da
apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno e rispettino la
distanza di almeno un metro dal limite perimetrale della piazzola
assegnata dal gestore e non superino la superficie totale massima di mq.
40 e l’altezza di m. 3. É consentita l’installazione di
pre-ingressi per i mezzi mobili di pernottamento, in materiali rigidi e
comunque smontabili e trasportabili, che non possono superare i mq 8 di
superficie coperta chiusa e di mq 3 di superficie aperta, per un massimo
di mq 11 di superficie coperta totale, compreso lo sporto del tetto.
Nelle località montane i mezzi mobili di pernottamento possono
dotarsi di apposite coperture supplementari per la neve purché le
stesse siano esclusivamente appoggiate sul tetto del mezzo e non sporgano
oltre 20 cm. dalla sagoma dello stesso;
c) unità abitative: sono alloggi fissi e mobili
predisposti dal gestore per turisti sprovvisti di propri mezzi di
pernottamento e devono essere conformi alle prescrizioni edilizie,
igieniche e sanitarie. Le unità abitative fisse di nuova
realizzazione devono essere dotate di:
1) zona giorno/pranzo con cottura non inferiore a mq
12;
2) camera/e da letto ciascuna non inferiore a mq
8;
3) terrazza/veranda posta sul lato giorno non
inferiore a mq 8;
4) posto auto di almeno mq 10.
Qualora l’unità abitativa sia dotata di
locale bagno, esso deve avere una superficie non inferiore a mq 3. Le
unità abitative sono realizzate su un piano al massimo, con sistemi
tradizionali o di fabbricazione leggera, compatibilmente con le norme di
impatto ambientale delle rispettive aree di appartenenza territoriale. La
superficie interna netta di calpestio non deve essere inferiore a mq 28 e
superiore a mq 40;} (207)
d) densità ricettiva: esprime il limite massimo
di affollamento di ospiti in rapporto alla superficie totale lorda del
complesso ricettivo escluse le sole superfici impraticabili;
e) capacità ricettiva massima (CRM):
capacità ricettiva massima consentita espressa in persone per
giorno. La CRM viene determinata dalla somma del numero massimo di
persone ospitabili in base alle installazioni igienico sanitarie comuni e
del numero totale di persone ospitabili nelle unità abitative dotate
di servizi igienico-sanitari riservati. La capacità ricettiva
così definita deve comunque essere uguale o inferiore al limite
imposto dalla densità ricettiva;
f) installazioni igienico-sanitarie comuni: sono
costitute da un complesso di locali destinati a servizi igienico-sanitari
uomo e donna e al lavaggio di stoviglie e biancheria;
g) servizi igienico-sanitari riservati al singolo
equipaggio: sono costituiti da un camerino comprendente almeno un WC, una
doccia, un lavabo;
h) camerino-bagno chiuso: locale chiudibile,
all’interno delle installazioni igienico sanitarie comuni, dotato
al minimo di lavabo;
i) servizio igienico per disabili: camerino completo
di lavabo, WC e doccia, con dimensioni e caratteristiche degli accessori
conformi alle vigenti norme in materia;
l) vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico
dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di
pernottamento collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua
corrente e manichetta flessibile;
m) baby room: locale attrezzato per l’igiene dei
bambini, dotato di sanitari (WC, vasca, lavabo) di dimensioni ridotte e
posti ad altezza adeguata;
n) nursery room: locale attrezzato per l’igiene
dei neonati;
o) responsabile in servizio (manager on duty): si
intende il titolare o persona da lui incaricata con mansioni di
responsabilità al quale il cliente può rivolgersi per ogni sua
necessità;
p) divisa: elemento od insieme di elementi uniformi
dell’abbigliamento che consentono l’immediato riconoscimento
del personale del complesso ricettivo;
q) camper service: piazzola attrezzata igienicamente
atta allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi
mobili di pernottamento, dotata di rubinetto di acqua corrente e
manichetta flessibile.] (208)
[Allegato M - Requisiti obbligatori per i
campeggi
REQUISITI OBBLIGATORI PER I
CAMPEGGI
|
STELLE
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.00
|
DENSITÀ RICETTIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01.01
|
40 mq per persona
|
|
|
|
X
|
1.01.02
|
36 mq per persona
|
|
|
X
|
|
1.01.03
|
32 mq per persona
|
|
X
|
|
|
1.01.04
|
28 mq per persona
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01
|
SERVIZI DI RICEVIMENTO - PORTINERIA -
INFORMAZIONI
|
|
|
|
|
2.01.01
|
assicurato 16/24 ore
|
|
|
|
X
|
2.01.02
|
assicurato 12/24 ore
|
|
|
X
|
|
2.01.03
|
assicurato 8/24 ore con un addetto
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.02
|
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE
NOTTURNE
|
|
|
|
|
2.02.01
|
un addetto fino a 1.000 presenti
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.02.02
|
due addetti fino a 2.000 presenti e un addetto
per ogni ulteriori 2.000 presenti
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.03
|
SERVIZIO CUSTODIA VALORI
|
|
|
|
|
2.03.01
|
Assicurato
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.04
|
DIVISE E CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO
|
|
|
|
|
2.04.01
|
cartellino: per tutto il personale
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.04.02
|
divise: per tutto il personale
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.05
|
LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE
|
|
|
|
|
2.05.01
|
dal responsabile in servizio (almeno due
lingue)
|
|
|
|
X
|
2.05.02
|
dal personale di ricevimento portineria e
informazioni (almeno due lingue)
|
|
|
X
|
X
|
2.05.03
|
dal personale di ricevimento portineria e
informazioni (almeno una lingua)
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.06
|
PRONTO SOCCORSO
|
|
|
|
|
2.06.01
|
locale attrezzato (con C.R.M. superiore a
1.500)
|
|
|
X
|
X
|
2.06.02
|
cassetta di pronto soccorso
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01
|
CAMERINI WC (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01.01
|
5 wc per i primi 100 ospiti (2)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
3.01.02
|
1 wc ogni ulteriori 33 ospiti (2)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.02
|
CAMERINO DOCCIA (con acqua calda e fredda
24h/24) (3)
|
|
|
|
|
3.02.01
|
5 fino ai primi 100 ospiti (2)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
3.02.02
|
1 per ogni ulteriori 37 ospiti (2)
|
X
|
|
|
|
3.02.03
|
1 per ogni ulteriori 33 ospiti (2)
|
|
X
|
|
|
3.02.04
|
1 per ogni ulteriori 29 ospiti (2)
|
|
|
X
|
|
3.02.05
|
1 per ogni ulteriori 25 ospiti (2)
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.03
|
LAVABI
|
|
|
|
|
3.03.01
|
1 ogni 35 ospiti (2)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.04
|
LAVELLI
|
|
|
|
|
3.04.01
|
1 ogni 55 ospiti (2)
|
X
|
|
|
|
3.04.02
|
1 ogni 50 ospiti (2)
|
|
X
|
|
|
3.04.03
|
1 ogni 45 ospiti (2)
|
|
|
X
|
|
3.04.04
|
1 ogni 40 ospiti (2)
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.05
|
LAVATOI
|
|
|
|
|
3.05.01
|
1 ogni 150 ospiti con minimo di 2 lavatoi
(2)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.06
|
VUOTATOI
|
|
|
|
|
3.06.01
|
1 nel raggio di m.200 dalla piazzola
servita
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.07
|
ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE
(3)
|
|
|
|
|
3.07.01
|
camerini-bagno chiusi: 1 ogni 300 ospiti
(2)
|
|
|
|
X
|
3.07.02
|
servizi igienici per disabili: 1 ogni 1000
ospiti (2)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.08
|
MACCHINE E ALTRI ALLESTIMENTI NEI
SERVIZI
|
|
|
|
|
3.08.01
|
lavabiancheria automatica
|
|
|
X
|
X
|
3.08.02
|
Stireria
|
|
|
|
X
|
3.08.03
|
locale stenditoio (4)
|
X
|
X
|
X
|
X
|
3.08.04
|
macchine asciugatrici (4)
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.09
|
CAMPER SERVICE
|
|
|
|
|
3.09.01
|
Uno per ogni struttura
|
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
4.00
|
ATTREZZATURE COMUNI DI BASE (5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.01
|
SPACCIO ALIMENTARI - MARKET- BAR -
RISTORANTE
|
|
|
|
|
4.01.01
|
generi di prima necessità
|
X
|
|
|
|
4.01.02
|
market e bar
|
|
X
|
X
|
X
|
4.01.03
|
esercizio di ristorazione
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
NOTE ALL’ALLEGATO M
1) nei gruppi dei servizi igienico-sanitari
comuni di nuova realizzazione od in caso di ristrutturazione di servizi
esistenti le misure interne dei camerini w.c. non devono essere inferiori
a mq. 1,30;
2) ospiti che usufruiscono di installazioni
igienico-sanitarie comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative
dotate di servizi riservati;
3) nei gruppi dei servizi igienico-sanitari
comuni di nuova realizzazione od in caso di ristrutturazione di servizi
esistenti le misure interne dei camerini-bagno chiusi e dei camerini
doccia non devono essere inferiori a mq. 1,50, compreso l'eventuale
antidoccia;
4) obbligatorie solo per i complessi ad
attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a m.
400;
5) non obbligatorie qualora esistenti
all'esterno nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo. ]
(209)
[
Allegato N - Requisiti obbligatori per i villaggi
turistici
REQUISITI OBBLIGATORI PER I VILLAGGI
TURISTICI
|
STELLE
|
|
2
|
3
|
4
|
1.00
|
DENSITÀ RICETTIVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01.01
|
44 mq per persona
|
|
|
X
|
1.01.02
|
40 mq per persona
|
|
X
|
|
1.01.03
|
36 mq per persona
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01
|
SERVIZI DI RICEVIMENTO - PORTINERIA -
INFORMAZIONI
|
|
|
|
2.01.01
|
assicurato 16/24 ore
|
|
|
X
|
2.01.02
|
assicurato 12/24 ore
|
|
X
|
|
2.01.03
|
assicurato 8/24 ore con un addetto
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.02
|
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELLE ORE
NOTTURNE
|
|
|
|
2.02.01
|
un addetto fino a 1.000 presenti
|
X
|
X
|
X
|
2.02.02
|
due addetti fino a 2.000 presenti e un addetto
per ogni ulteriori 2.000 presenti
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.03
|
SERVIZIO CUSTODIA VALORI
|
|
|
|
2.03.01
|
Assicurato
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.04
|
DIVISE E CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO
|
|
|
|
2.04.01
|
cartellino: per tutto il personale
|
X
|
X
|
X
|
2.04.02
|
divise: per tutto il personale
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.05
|
LINGUE ESTERE CORRENTEMENTE PARLATE
|
|
|
|
2.05.01
|
dal responsabile in servizio (almeno due
lingue)
|
|
|
X
|
2.05.02
|
dal personale di ricevimento portineria e
informazioni (almeno due lingue)
|
|
X
|
X
|
2.05.03
|
dal personale di ricevimento portineria e
informazioni (almeno una lingua)
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.06
|
PRONTO SOCCORSO
|
|
|
|
2.06.01
|
locale attrezzato (con C.R.M. superiore a
1.500)
|
|
X
|
X
|
2.06.02
|
cassetta di pronto soccorso
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
3.00
|
INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE comuni
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01
|
CAMERINI WC (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01.01
|
5 wc per i primi 100 ospiti (2)
|
X
|
X
|
X
|
3.01.02
|
1 wc ogni ulteriori 33 ospiti (2)
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
3.02
|
CAMERINO DOCCIA (con acqua calda e fredda
24h/24) (3)
|
|
|
|
3.02.01
|
5 fino ai primi 100 ospiti (2)
|
X
|
X
|
X
|
3.02.02
|
1 per ogni ulteriori 33 ospiti (2)
|
X
|
|
|
3.02.03
|
1 per ogni ulteriori 29 ospiti (2)
|
|
X
|
|
3.02.04
|
1 per ogni ulteriori 25 ospiti (2)
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
3.03
|
LAVABI
|
|
|
|
3.03.01
|
1 ogni 35 ospiti (2)
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
3.04
|
LAVELLI
|
|
|
|
3.04.01
|
1 ogni 50 ospiti (2)
|
X
|
|
|
3.04.02
|
1 ogni 45 ospiti (2)
|
|
X
|
|
3.04.03
|
1 ogni 40 ospiti (2)
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
3.05
|
LAVATOI
|
|
|
|
3.05.01
|
1 ogni 150 ospiti con minimo di 2 lavatoi
(2)
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
3.06
|
VUOTATOI
|
|
|
|
3.06.01
|
1 nel raggio di m.200 dalla piazzola
servita
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
3.07
|
ALTRE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE
(3)
|
|
|
|
3.07.01
|
camerini-bagno chiusi: 1 ogni 300 ospiti
(2)
|
|
|
X
|
3.07.02
|
servizi igienici per disabili: 1 ogni 1000
ospiti (2)
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
3.08
|
MACCHINE E ALTRI ALLESTIMENTI NEI
SERVIZI
|
|
|
|
3.08.01
|
lavabiancheria automatica
|
|
X
|
X
|
3.08.02
|
Stireria
|
|
|
X
|
3.08.03
|
locale stenditoio (4)
|
X
|
X
|
X
|
3.08.04
|
macchine asciugatrici (4)
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
3.09
|
CAMPER SERVICE
|
|
|
|
3.09.01
|
uno per ogni struttura
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
4.00
|
ATTREZZATURE COMUNI DI BASE (5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.01
|
SPACCIO ALIMENTARI - MARKET- BAR -
RISTORANTE
|
|
|
|
4.01.01
|
market e bar
|
X
|
X
|
X
|
4.01.02
|
esercizio di ristorazione
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
NOTE ALL’ALLEGATO N
1) per i nuovi complessi e in caso di
ristrutturazione dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei
camerini w.c. non devono essere inferiori a mq. 1,30;
2) ospiti che usufruiscono di installazioni
igienico-sanitarie comuni, esclusi gli ospiti delle unità abitative
dotate di servizi riservati;
3) per i nuovi complessi e in caso di
ristrutturazione dei servizi igienico-sanitari le misure interne dei
camerini-bagno chiusi e dei camerini doccia non devono essere inferiori a
mq. 1,50, compreso l'eventuale antidoccia;
4) obbligatorie solo per i complessi ad
attivazione invernale o collocati ad altitudine superiore a m.
400;
5) non obbligatorie qualora esistenti
all'esterno nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.] (210)
[
Allegato O - Requisiti obbligatori per
denominazione aggiuntiva di centro vacanze
REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE
AGGIUNTIVA DI "CENTRO VACANZE"
|
|
|
|
STELLE
|
|
|
|
|
3
|
4
|
1.00
|
DENSITÀ RICETTIVA (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01.01
|
45 mq per persona
|
|
|
|
X
|
1.01.02
|
40 mq per persona
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00
|
ATTREZZATURE SPORTIVE E DI SVAGO (2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01.01
|
area riservata per intrattenimenti e
spettacoli: 1 mq. ogni 4 unità di C.R.M.(minimo mq.
200)
|
|
|
X
|
X
|
2.01.02
|
area attrezzata gioco bimbi: 1 mq. ogni 7
unità di C.R.M. (minimo mq. 200)
|
|
|
X
|
X
|
2.01.03
|
animazione professionale
|
|
|
X
|
X
|
2.01.04
|
tavolo da ping pong: 1 tavolo ogni 600
unità di C.R.M. (minimo 2)
|
|
|
X
|
X
|
2.01.05
|
almeno sei delle sottoelencate
attrezzature
|
|
|
X
|
|
2.01.06
|
almeno sette delle sottoelencata
attrezzature
|
|
|
|
X
|
|
ATTREZZATURE:
|
|
|
|
|
|
campo attrezzato per pallavolo, pallacanestro,
pattinaggio o calcetto
|
|
|
|
|
|
campo da tennis: 1 campo ogni 2.500 unità
di C.R.M. (max 6 campi)
|
|
|
|
|
|
piscina: 1 mq. ogni 10 unità di C.R.M.
(minimo mq. 200)
|
|
|
|
|
|
piscina bambini
|
|
|
|
|
|
Sauna
|
|
|
|
|
|
pista bocce: 1 pista ogni 3.000 unità di
C.R.M.
|
|
|
|
|
|
Minigolf
|
|
|
|
|
|
palestra attrezzata
|
|
|
|
|
|
campo da golf (3)
|
|
|
|
|
|
maneggio (3)
|
|
|
|
|
|
parco acquatico (3)
|
|
|
|
|
|
percorso vita
|
|
|
|
|
|
campo da calcio (3)
|
|
|
|
|
|
Bowling
|
|
|
|
|
|
sala per spettacoli
|
|
|
|
|
|
discoteca (3)
|
|
|
|
|
|
sala giochi
|
|
|
|
|
|
attrezzature di conforto per soggiorno animali
domestici
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI
(2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01.01
|
nursery room
|
|
|
X
|
X
|
3.01.02
|
baby room
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
NOTE ALL’ALLEGATO O
1) Tali requisiti sono sostitutivi di quelli
previsti al punto 1.00 del precedente allegato M;
2) Tali requisiti sono aggiuntivi a quelli
elencati all’allegato M;
3) É sufficiente che l'attrezzatura esista
nelle immediate vicinanze del complesso ricettivo.] (211)
[
Allegato P - Requisiti obbligatori per
denominazione aggiuntiva di campeggi di transito.
REQUISITI OBBLIGATORI PER DENOMINAZIONE
AGGIUNTIVA DI CAMPEGGI " DI TRANSITO "
|
|
|
STELLE
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.00
|
DENSITÀ RICETTIVA (1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01.01
|
35 mq per persona
|
|
|
|
X
|
1.01.02
|
30 mq per persona
|
|
|
X
|
|
1.01.03
|
25 mq per persona
|
|
X
|
|
|
1.01.04
|
20 mq per persona
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZIO (2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01
|
SERVIZI DI RICEZIONE- REGISTRAZIONE -CASSA -
PARTENZA OSPITI
|
|
|
|
|
2.01.01
|
funzionante 24/24 ore
|
X
|
X
|
X
|
X
|
2.01.02
|
permanenza massima 72 ore
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
INSTALLAZIONI IGIENICO SANITARIE COMUNI DI
BASE (3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01
|
CAMPER SERVICE
|
|
|
|
|
3.01.01
|
1 fino a 300 unità di C.R.M.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
3.01.02
|
1 ogni ulteriori 300 unità di
C.R.M.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
NOTE ALL’ALLEGATO P
1) tali requisiti sono sostitutivi di quelli
previsti nell'allegato M al punto 1.00;
2) tale requisito è sostitutivo di quello
previsto nell'allegato M al punto 2.01.;
3) tale requisito è aggiuntivo di quelli
previsti all’allegato M.] (212)
[
Allegato Q - Documentazione da allegare alla
domanda di classificazione a residenze d'epoca
La domanda di classificazione a residenze
d’epoca va presentata alla provincia competente allegando la
seguente documentazione:
a) atto catastale storico
b) autocertificazione su eventuale vincolo
c) eventuali iscrizioni
d) bibliografia, pubblicistica e mostre;
e) relazione storica e documentazione fotografica
degli interni ed esterni, delle camere (in ogni caso) ;
f) ogni altra idonea documentazione] (213)
[
Allegato R -
Requisiti obbligatori delle strutture ricettive extralberghiere soggette
a classificazione
|
REQUISITI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE-RESIDENCE
|
CAT.
|
|
|
3
|
2
|
1
|
1.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01
|
SERVIZI DI PORTINERIA
|
|
|
|
1.01.01
|
assicurati 16/24 ore da personale addetto
|
|
|
X
|
1.01.02
|
assicurati 12/24 ore da personale addetto
|
|
X
|
|
1.01.03
|
assicurati 8/24 ore
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02
|
SERVIZIO DI NOTTE
|
|
|
|
1.02.01
|
addetto disponibile a chiamata
|
|
|
X
|
1.02.02
|
con chiave al cliente
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.03
|
PULIZIA NELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
1.03.01
|
a ogni cambio di cliente e almeno 2 volte alla settimana
|
|
|
X
|
1.03.02
|
a ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la settimana
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.04
|
CAMBIO DI BIANCHERIA
|
|
|
|
1.04.01
|
lenzuola e federe: almeno 2 volte alla settimana e a ogni cambio
di cliente
|
|
|
X
|
1.04.02
|
lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la
settimana
|
X
|
X
|
|
1.04.04
|
asciugamani nelle camere e nei bagni: 2 volte la settimana e a
ogni cambio di cliente
|
|
|
X
|
1.04.05
|
asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente
ed almeno 1 volta la settimana
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.05
|
ACCESSORI NELLE UNITA' ABITATIVE
|
|
|
|
1.05.01
|
documentazione sul residence e necessario per scrivere
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
1.06
|
SERVIZIO LAVANDERIA E STIRERIA
|
|
|
|
1.06.01
|
disponibile su richiesta del cliente
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.00
|
DOTAZIONI IMPIANTI ATTREZZATURE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01
|
RISCALDAMENTO (1 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
2.01.01
|
in tutto l'esercizio
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.02
|
ASCENSORE PER CLIENTI (2 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
2.02.01
|
qualunque sia il numero dei piani
|
|
|
X
|
2.02.02
|
per esercizi con locali oltre il primo piano (escluso il piano
reception)
|
|
X
|
|
2.02.03
|
per esercizi con locali oltre il secondo piano (escluso il piano
reception)
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2.03
|
TELEVISIONE
|
|
|
|
2.03.01
|
TV a colori in tutte le unità abitative
|
|
|
X
|
2.03.02
|
presa per antenna
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.04
|
LINEE TELEFONICHE ESTERNE
|
|
|
|
2.04.01
|
una linea telefonica con apparecchio ad uso comune
|
X
|
X
|
X
|
2.04.02
|
una linea telefonica tramite portineria
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.05
|
POSTO AUTO
|
3
|
2
|
1
|
2.05.01
|
coperto per ciascuna unità abitativa
|
|
|
X
|
2.05.02
|
all’interno del residence
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
DOTAZIONI MINIME DELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01
|
DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO
|
|
|
|
3.01.01
|
letti/divani-letto e coperte pari al numero delle persone
ospitabili
|
X
|
X
|
X
|
3.01.02
|
armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione,
lampade o applique
|
X
|
X
|
X
|
3.01.03
|
tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei
posti letto
|
X
|
X
|
X
|
3.01.04
|
poltrone o divano nel soggiorno
|
|
|
X
|
3.01.05
|
cassetta di sicurezza
|
|
X
|
X
|
3.01.06
|
scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
3.02
|
DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI
|
|
|
|
3.02.01
|
cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
|
X
|
X
|
X
|
3.02.02
|
Frigorifero
|
X
|
X
|
X
|
3.02.03
|
lavello con scolapiatti
|
X
|
X
|
X
|
3.02.04
|
lavastoviglie (almeno per il 50% delle unità abitative del
residence)
|
|
|
X
|
3.02.05
|
forno (anche microonde)
|
|
X
|
X
|
3.02.06
|
per ciascuna persona ospitabile
|
X
|
X
|
X
|
|
. 2 coltelli
|
|
|
|
|
. 2 forchette
|
|
|
|
|
. 2 cucchiai
|
|
|
|
|
. 2 piatti piani
|
|
|
|
|
. 1 piatto fondo
|
|
|
|
|
. 2 bicchieri
|
|
|
|
|
. 1 tazza con piattino
|
|
|
|
|
. 1 tazzina con piattino
|
|
|
|
3.02.07
|
per ciascuna unità abitativa
|
X
|
X
|
X
|
|
. 1 batteria di pentola da cucina
|
|
|
|
|
. 2 coltelli da cucina
|
|
|
|
|
. 1 zuccheriera
|
|
|
|
|
. 1 caffettiera
|
|
|
|
|
. 1 scolapasta
|
|
|
|
|
. 1 serie di mestoli
|
|
|
|
|
. 1 insalatiera
|
|
|
|
|
. 1 grattugia
|
|
|
|
|
. 1 spremiagrumi
|
|
|
|
|
. 1 apribottiglie/cavatappi
|
|
|
|
|
. 1 bricco per il latte
|
|
|
|
|
. 1 pattumiera
|
|
|
|
|
. 1 adattatore elettrico universale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.03
|
DOTAZIONI BAGNO
|
|
|
|
3.03.01
|
lavandino, doccia o vasca, tazza, bidet
|
X
|
X
|
X
|
3.03.02
|
Saponetta
|
X
|
X
|
X
|
3.03.03
|
carta igienica con riserva
|
X
|
X
|
X
|
3.03.04
|
sacchetti igienici
|
X
|
X
|
X
|
3.03.05
|
cestino rifiuti
|
X
|
X
|
X
|
3.03.06
|
specchio e contigua presa per energia elettrica
|
X
|
X
|
X
|
3.03.07
|
Mensola
|
X
|
X
|
X
|
3.03.08
|
Scopettino
|
X
|
X
|
X
|
3.03.09
|
Asciugacapelli
|
|
|
X
|
3.03.10
|
lavatrice in apposito locale in comune a disposizione dei clienti
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
4.00
|
DOTAZIONI GENERALI DELLA STRUTTURA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.01
|
PISCINA (3 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
4.01.01
|
piscina per gli ospiti (minimo 100 mq)
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
5.00
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.01
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
5.01.01
|
camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e
tappeti, pareti, illuminazione)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
5.01.02
|
bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
5.01.03
|
sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione,
tappeti, tendaggi illuminazione)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
5.01.04
|
aspetto esterno
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
NOTE ALL’ALLEGATO R per le strutture ricettive Residence
1) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura
estiva;
2) tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli
immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove
consentito dalle normative vigenti,
3) tale requisito è obbligatorio per le nuove costruzioni; per gli
immobili esistenti l'obbligo sussiste se tecnicamente realizzabile e ove
consentito dalle normative vigenti e per strutture ubicate in
località balneari, termali, lacuali e montane.
|
REQUISITI OBBLIGATORI
AFFITTACAMERE e ATTIVITA’ RICETTIVE IN ESERCIZI DI
RISTORAZIONE
|
CAT.
|
|
|
3
|
2
|
1
|
1.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01
|
SERVIZIO DI RICEVIMENTO E/O RECAPITO
|
|
|
|
1.01.01
|
assicurato 16/24 ore
|
|
|
X
|
1.01.02
|
assicurato 12/24 ore
|
|
X
|
|
1.01.03
|
assicurato 8/24
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02
|
SERVIZIO DI NOTTE
|
|
|
|
1.02.01
|
addetto disponibile a chiamata
|
|
|
X
|
1.02.02
|
con chiave d’ingresso al cliente
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.03
|
CAMBIO BIANCHERIA
|
|
|
|
1.03.01
|
lenzuola e federe ad ogni cambio cliente e almeno 3 volte la
settimana
|
|
|
X
|
1.03.02
|
lenzuola e federe ad ogni cambio cliente e almeno 2 volte la
settimana
|
X
|
X
|
|
1.03.03
|
asciugamani nelle camere e nei bagni a ogni cambio cliente e
almeno 3 volte alla settimana
|
|
|
X
|
1.03.04
|
asciugamani nelle camere e nei bagni a ogni cambio cliente e
almeno 2 volte alla settimana
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.04
|
ACCESSORI DEI LOCALI:
BAGNO COMUNE O PRIVATO (1=vedi nota in calce)
|
|
|
|
1.04.01
|
cestino rifiuti
|
X
|
X
|
X
|
1.04.02
|
carta igienica, sacchetti igienici e saponetta
|
X
|
X
|
X
|
1.04.03
|
sgabello, specchio e mensola
|
X
|
X
|
X
|
1.04.04
|
Asciugacapelli
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.00
|
DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01
|
LINEA TELEFONICA ESTERNA
|
|
|
|
2.01.01
|
una linea telefonica con apparecchio per uso comune
|
X
|
X
|
X
|
2.01.02
|
telefono in camera
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.02
|
RISCALDAMENTO (2 = vedi nota in calce)
|
|
|
|
2.02.01
|
in tutto l'esercizio
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.03
|
ATTREZZATURE DELLE CAMERE
|
|
|
|
2.03.01
|
letto/i, illuminazione generale, tavolino, armadio, comodino e
sedia
|
X
|
X
|
X
|
2.03.02
|
lampade o applique da comodino
|
X
|
X
|
X
|
2.03.03
|
impianto di illuminazione adeguato per leggere o scrivere
|
X
|
X
|
X
|
2.03.04
|
Frigobar
|
|
|
X
|
2.03.05
|
cassetta di sicurezza
|
|
X
|
X
|
2.03.06
|
bagno privato completo (3= vedi nota in calce) almeno
nell’80% delle camere
|
|
|
X
|
2.03.07
|
bagno privato completo (3= vedi nota in calce) almeno nel 40%
delle camere
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.04
|
ASCENSORE
|
|
|
|
2.04.01
|
ascensore per clienti
|
|
|
X
|
2.04.02
|
ascensore per clienti per le camere oltre il 1° piano
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
3.01.01
|
camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e
tappeti, pareti, illuminazione)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/ decoroso
|
X
|
|
|
3.01.02
|
bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/ decoroso
|
X
|
|
|
3.01.03
|
sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione,
tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
3.01.04
|
aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)
|
|
|
|
|
Ottimo
|
|
|
X
|
|
Buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
NOTE ALL’ALLEGATO R per gli affittacamere e le attività
ricettive in esercizi di ristorazione.
1) le camere senza bagno privato devono avere i requisiti di cui ai
punti:1.03.03 - 1.03.04;
2) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura
estiva;
3) per locale bagno completo si intende quello dotato di lavabo, vaso
all'inglese, vasca da bagno o doccia e bidet;
|
REQUISITI OBBLIGATORI
UNITA’ ABITATIVE AD USO TURISTICO CLASSIFICATE
|
CAT.
|
|
|
3
|
2
|
1
|
1.00
|
PRESTAZIONE DI SERVIZIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.01
|
SERVIZIO DI RICEVIMENTO E/O RECAPITO
|
|
|
|
1.01.01
|
assicurato 16/24 ore
|
|
|
X
|
1.01.02
|
assicurato 12/24 ore
|
|
X
|
|
1.01.03
|
assicurato 8/24 ore
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
1.02
|
PULIZIA NELLE UNITA’ ABITATIVE
|
|
|
|
1.02.01
|
pulizia unità abitativa ogni cambio
cliente e almeno una volta la settimana
|
|
|
X
|
1.02.02
|
pulizia unità abitativa ogni cambio
cliente
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
1.03
|
CAMBIO DI BIANCHERIA
|
|
|
|
1.03.01
|
lenzuola e federe e asciugamani: a ogni cambio
di cliente e almeno 1 volta la settimana
|
|
|
X
|
1.03.02
|
lenzuola e federe e asciugamani: a ogni cambio
di cliente
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.00
|
DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.01
|
RISCALDAMENTO (1= vedi nota in calce)
|
|
|
|
2.01.01
|
In tutta l’unità abitativa
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
2.02
|
TELEVISIONE
|
|
|
|
2.02.01
|
TV a colori in tutte le unità abitative
|
|
|
X
|
2.02.02
|
presa antenna
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
2.03
|
LINEE TELEFONICHE ESTERNE
|
|
|
|
2.03.01
|
una linea telefonica nell’unità abitativa
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
2.04
|
POSTO AUTO
|
|
|
|
2.04.01
|
coperto per ciascuna unità abitativa
|
|
|
X
|
2.04.02
|
nel parcheggio condominiale
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
3.00
|
DOTAZIONI DELLE UNITÀ ABITATIVE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.01.
|
DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO ED IL PERNOTTAMENTO
|
|
|
|
3.01.01
|
letti /divani-letto e coperte pari al numero delle persone
ospitabili
|
X
|
X
|
X
|
3.01.02
|
armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione,
lampade o applique
|
X
|
X
|
X
|
3.01.03
|
tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei
posti letto
|
X
|
X
|
X
|
3.01.04
|
poltrone o divano nel soggiorno
|
|
|
X
|
3.01.05
|
cassetta di sicurezza
|
|
X
|
X
|
3.01.06
|
scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
3.02.
|
DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI
|
|
|
|
3.02.01
|
cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
|
X
|
X
|
X
|
3.02.02
|
frigorifero
|
X
|
X
|
X
|
3.02.03
|
lavello con scolapiatti
|
X
|
X
|
X
|
3.02.04
|
forno (anche microonde)
|
|
|
X
|
3.02.05
|
per ciascuna persona ospitabile
|
X
|
X
|
X
|
|
. 2 coltelli
|
|
|
|
|
. 2 forchette
|
|
|
|
|
. 2 cucchiai
|
|
|
|
|
. 2 piatti piani
|
|
|
|
|
. 1 piatto fondo
|
|
|
|
|
. 2 bicchieri
|
|
|
|
|
. 1 tazza con piattino
|
|
|
|
|
. 1 tazzina con piattino
|
|
|
|
3.02.06
|
per ciascuna unità abitativa
|
X
|
X
|
X
|
|
. 1 batteria di pentole da cucina
|
|
|
|
|
. 2 coltelli da cucina
|
|
|
|
|
. 1 zuccheriera
|
|
|
|
|
. 1 caffettiera
|
|
|
|
|
. 1 scolapasta
|
|
|
|
|
. 1 serie di mestoli
|
|
|
|
|
. 1 insalatiera
|
|
|
|
|
. 1 grattugia
|
|
|
|
|
. 1 spremiagrumi
|
|
|
|
|
. 1 apribottiglie/cavatappi
|
|
|
|
|
. 1 bricco per il latte
|
|
|
|
|
. 1 pattumiera
|
|
|
|
|
. 1 adattatore elettrico universale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.03.
|
DOTAZIONI BAGNO (impianto erogazione acqua calda e fredda)
|
|
|
|
3.03.01
|
lavandino, doccia o vasca, tazza, bidet
|
X
|
X
|
X
|
3.03.02
|
cestino rifiuti
|
X
|
X
|
X
|
3.03.03
|
specchio e contigua presa per energia elettrica
|
X
|
X
|
X
|
3.03.04
|
mensola
|
X
|
X
|
X
|
3.03.05
|
scopettino
|
X
|
X
|
X
|
3.03.06
|
asciugacapelli
|
|
|
X
|
3.03.07
|
lavatrice (2= vedi nota in calce)
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
4.00
|
QUALITÀ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.01.
|
QUALITA’ E STATO DI CONSERVAZIONE
|
|
|
|
4.01.01
|
camere (dotazione da letto, arredi, tendaggi, pavimentazione e
tappeti, pareti, illuminazione)
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
X
|
|
buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
4.01.02
|
bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
X
|
|
buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
4.01.03
|
sale soggiorno e altri locali comuni (arredi, pavimentazione,
tappeti, tendaggi illuminazione)
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
X
|
|
buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
4.01.04
|
Aspetto esterno
|
|
|
|
|
ottimo
|
|
|
X
|
|
buono
|
|
X
|
|
|
soddisfacente/decoroso
|
X
|
|
|
NOTE ALL’ALLEGATO R per le unità abitative ad uso turistico
classificate.
1) requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura
estiva;
2) tale elettrodomestico può essere posizionato anche in altra
stanza. ]
(214)
Allegato S/1 - Allegato sul demanio marittimo a finalità
turistica
Parametri minimi per piani
particolareggiati degli arenili.
a) Direttive a carattere generale
1) Il piano deve indicare almeno la presunta linea del confine demaniale
che individua l'ambito minimo del piano stesso;
2) Vanno escluse dal piano le aree demaniali marittime retrostanti
l'arenile non funzionali alla balneazione ed assoggettate a Piano
regolatore generale (PRG) comunale;
3) per tutto l'ambito di piano deve essere evidenziata la preesistenza di
vincoli derivati da leggi o strumenti di pianificazione (d.lgs. 29
ottobre 1999, n. 490, vincolo idrogeologico, vincolo ambientale da Piano
territoriale regionale di coordinamento (PTRC) o Piano d'area),
nonché la tipologia d'uso e di gestione a cui è diversamente
sottoposta nelle sue parti. (Aree in concessione, aree libere,
stabilimenti balneari, ecc.);
4) le valutazioni e indicazioni (analitiche e del progetto) di piano
devono riguardare le infrastrutture puntuali e a rete, con particolare
riferimento a:
a) viabilità di penetrazione;
b) viabilità meccanica controllata;
c) individuazione dei percorsi, distinti per tipologia di utilizzo
(pedonali, ciclabili, eventualmente dedicati ad altre specifiche
attività di carattere ricreativo e/o sportivo, di visitazione);
d) accessi al mare;
e) parcheggi;
f) reti tecnologiche e modalità di scarico;
5) le previsioni di piano devono riguardare tutto l'ambito d'intervento e
possono essere articolate per settori e/o comparti, la cui progettazione
deve avere carattere unitario, pur tenendo presente che i relativi lavori
ed interventi possono essere eseguiti, tramite apposita regolamentazione,
anche per lotti funzionali e per opere compiute;
6) il piano comunale deve considerare secondo criteri unitari le aree per
la balneazione e suoi servizi complementari già sottoposte a
concessione tenendo conto delle aree libere intercluse, prevedendo
percorsi pedonali (larghezza minima: ml. 1,50) e ciclabili di raccordo
con andamento tendenzialmente parallelo alla battigia, nonché quelli
posti normalmente alla stessa (larghezza minima: ml. 1,00);
7) deve essere indicato l'assetto distributivo delle principali strutture
di servizio connesse all'attività balneare prevedendo una o più
strutture di coordinamento (generale) e sorveglianza della spiaggia, sedi
di Pronto soccorso, uffici informazioni e ricerca bambini, postazioni per
gli addetti alla sorveglianza ed al salvataggio, come previsti dalle
ordinanze delle Capitanerie di porto;
8) le attrezzature balneari possono essere suddivise, in linea di
massima, per fasce funzionali parallele al mare che abbiano le seguenti
caratteristiche:
a)
Arenile di libero transito: costituito dalla fascia di arenile
con superficie variabile, che va dalla battigia al limite delle
attrezzature, con un minimo di ml. 5 di profondità. In tale fascia
non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di
ombrelloni, o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura anche se
precaria al fine di permettere il libero transito delle persone. Nella
predetta zona di lido è comunque vietato qualsiasi attività o
comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone,
nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia
dalla spiaggia verso il mare e viceversa;
b)
Soggiorno all'ombra: una fascia avente profondità
variabile e comunque coincidente con la profondità delle aree in
concessione il cui limite a mare dovrà coincidere con la linea
ideale di demarcazione della fascia di arenile libero di cui al
precedente punto a). I sostegni per gli ombrelloni dovranno essere posti
al vertice di maglie aventi dimensioni uguali o superiori a ml. 4.00 x
4.00, ad eccezione delle zone impossibilitate a rispettare tali parametri
dove le dimensioni minime dei lati potranno essere ridotte fino a ml 2.50
x 3.00 con il lato minore parallelo al mare;
c)
Servizi di spiaggia - Tale fascia ha quale limite a monte il
percorso di servizio e/o la passeggiata a mare e sono prevedibili le
seguenti attrezzature:
- cabine spogliatoio;
- deposito per sedie, ombrelloni, ed altri arredi mobili da spiaggia,
compreso l'ufficio del gestore e le eventuali tende;
- servizi igienici;
- tende da ombra per bagnanti, collocate in aggiunta agli ombrelloni
(nell'area di spiaggia compresa tra due blocchi consecutivi di cabine
spogliatoio);
- docce;
- capanne;
In tale fascia c), possono inoltre essere collocati, oltre ai servizi
generali, di soccorso pubblico e di spiaggia precedentemente indicati,
anche chioschi-bar (secondo le tipologie delle tabelle merceologiche per
i pubblici esercizi) che devono avere la zona vendita e per la
preparazione cibi, nonché magazzini e servizi igienici per il
personale. (
215) Il numero
dei chioschi collocabili nella fascia dei servizi data in concessione non
può superare quello ottenuto dal rapporto tra la lunghezza della
citata fascia in metri lineari e la distanza di 120 ml. I chioschi devono
essere previsti ad una distanza reciproca minima (
216), indicata dallo strumento urbanistico
comunale e negli elaborati grafici e/o tramite adeguata regolamentazione
normativa; le dimensioni massime dei chioschi-bar sono di ml. 7,50 x 5.50
con un massimo di mq. coperti 42,00, per un totale complessivo minimo di
90 mq. e altezza totale inferiore a ml. 5.00);
9) nel Piano d'arenile ogni amministrazione comunale deve stabilire
inoltre proposte progettuali-tipo inerenti le componenti d'arredo delle
strutture poste in arenile, criteri per la loro realizzazione e ogni
altra indicazione per disciplinare, assieme al Regolamento edilizio
comunale, la definizione dei progetti esecutivi e al fine di migliorare
l'immagine d'insieme degli interventi previsti;
10) le nuove concessioni devono avere un fronte mare minimo di ml. 200.
Tale misura potrà variare in diminuzione in presenza di tratti di
arenile di completamento, o interclusi tra altre concessioni, eccezion
fatta per le aree antistanti a singoli complessi ricettivi a gestione
unitaria confinanti con l'arenile, nel qual caso la lunghezza dell'area
in concessione potrà essere di pari misura;
11) la percentuale comunale delle aree libere deve essere pari al 20 %
del fronte mare delle aree concesse per stabilimenti balneari;
12) ogni 5 concessioni deve esserci un ingresso libero al mare ed in ogni
caso almeno 1 ogni ml. 200 con esclusione dei tratti privi di accessi
all'arenile;
13) tenuto conto che il piano si pone, tra gli altri, l'obiettivo di
qualificare l'immagine del litorale, è necessario che lo strumento
preveda un arredo del verde; questo in particolare si deve prefiggere di
utilizzare essenze tipiche dell'ambiente litoraneo.
14) per le aree demaniali marittime interessate dagli scanni del Delta
del fiume Po possono essere dettate dal piano particolareggiato
dell'arenile norme specifiche anche di deroga alle direttive di cui ai
punti precedenti, motivate dalle caratteristiche geofisiche e
morfologiche dei luoghi ed in conformità alla specifica
pianificazione di tutela.
b) Direttive particolari sugli standard dei servizi
1) Gli stabilimenti balneari, in particolare, devono garantire un'offerta
minima di:
- 1 WC ogni 200 ombrelloni;
- 1 doccia a quattro getti ogni 160 ombrelloni;
- 1 cabina spogliatoio ogni 200 ombrelloni;
- un'area attrezzata per gioco e svago pari ad almeno un quinto della
superficie utilizzata a sosta all'ombra;
- di norma si predisporranno isole di servizio per WC, docce, cabine
spogliatoi ecc.;
- un numero di posti auto adeguati alla capienza dello stabilimento e,
comunque, in misura non inferiore al dieci per cento dell'area per gli
stabilimenti balneari esistenti e al venti per cento per gli stabilimenti
balneari nuovi, tenuto conto anche delle previsioni dei locali piani
urbani del traffico e della loro attuazione, nonché delle previsioni
al riguardo dello strumento urbanistico generale e di quelli attuativi,
ferme restando le limitazioni imposte dalle caratteristiche morfologiche
e geofisiche dei luoghi;
2) le cabine per spogliatoio e per i servizi igienici hanno dimensione
massima di ml. 1,50 x 1,20 e altezza di ml. 2,50;
3) nel caso in cui il Piano comunale preveda l'installazione di capanne a
noleggio le dimensioni massime devono essere di ml. 1,90 x 1,80 e altezza
massima di ml. 2,50 con possibilità di verandine di dimensioni
massime di ml. 1,80 x 1,80;
4) l'eventuale ufficio magazzino può avere dimensioni massime di ml.
5,00 x 5,00 e altezza massima di ml. 2,50;
5) per la fruizione da parte dei portatori d'handicap (oltre alle
eventuali indicazioni degli schemi progettuali tipo) devono essere
rispettati i seguenti standard minimi:
- per ogni nucleo attrezzato / stabilimento balneare almeno un servizio
igienico ed una cabina per spogliatoio attrezzati e di dimensioni secondo
le vigenti norme;
- almeno un percorso verticale ogni 150 ml. con piazzola di sosta
all'ombra pavimentati secondo le indicazioni dei progetti tipo;
- apposita segnaletica per servizi e percorsi.
Allegato S/2 - Allegato sul demanio marittimo a finalità
turistica
Elencazione dei documenti per le
domande di nuove concessioni
Domanda per concessione
|
Istanza diretta al comune competente con i seguenti allegati in
cinque copie:
- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000
utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove
sia disponibile. Inoltre in formato vettoriale (.dxf) dovranno
essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici
dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di
riferimento della C.T.R. A tale fine può essere utilizzato
il software specifico del Ministero delle Finanze, Agenzia del
Territorio, Pregeo per realizzare i tipi di mappali. In questo
caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale;
- Planimetria della zona scala 1:2000;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni)
atti a valutare lo stato di fatto;
- Piano finanziario di investimento e di ammortamento;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
- Indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli
standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologia di
insediamento con riferimento all'allegato S/4.
|
Domanda rinnovo concessione
|
- Istanza con riferimenti alla precedente concessione.
- Relazione tecnica illustrativa sugli interventi previsti sulle
aree interessate.
|
Domanda di variazione al contenuto della concessione senza
ampliamento o con ampliamento nei soli casi di ripascimento
naturale.
|
Istanza diretta al comune competente con i seguenti allegati in
cinque copie:
- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000;
- Planimetria della zona scala 1:2000 con evidenziazione della
variazione richiesta;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le eventuali opere, di
dettaglio.
|
Domanda di variazione al contenuto della concessione con
ampliamento
|
Istanza diretta al comune con allegata stessa documentazione
prevista per le domande di nuova concessione.
|
Domanda di subingresso
|
- Istanza al comune con allegata dichiarazione di rinuncia del
precedente concessionario. - I documenti necessari saranno
richiesti dal comune.
|
Altre domande relative alla gestione delle concessioni
|
Devono essere inviate al comune che provvederà a richiedere
all'interessato eventuale documentazione da produrre.
|
Forma delle domande
|
Tutte le domande devono indicare le generalità complete del
richiedente, la ragione sociale se società, il recapito, il
codice fiscale e/o la partita IVA.
|
Concessioni di durata superiore a sei anni e non superiore a
venti anni: domanda per rilascio di nuova concessione o di
variazione al contenuto della concessione senza ampliamento.
|
Istanza diretta al comune competente con i seguenti allegati in
cinque copie:
- relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato;
- Corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000
utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico, ove
sia disponibile. Inoltre in formato vettoriale (.dxf) dovranno
essere descritti i poligoni dell'area in oggetto, i vertici
dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di
riferimento della C.T.R. A tale fine può essere utilizzato
il software specifico del Ministero delle Finanze, Agenzia del
Territorio, Pregeo per realizzare i tipi di mappali. In questo
caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale;
- Planimetria della zona scala 1:2000;
- Elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio;
- Documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni)
atti a valutare lo stato di fatto;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi;
- Indicazione della durata e dello scopo della
concessione, degli standard minimi che si
intendono assicurare e delle tipologia di
insediamento con riferimento all'allegato S/4.
- cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di
inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti;
- il piano finanziario che evidenzi i costi di realizzazione
delle opere. ( 217)
|
Allegato S/3 - Allegato sul demanio marittimo a finalità
turistica
Rilascio, rinnovo e variazione delle
concessioni e criteri di valutazione delle domande.
a) Procedura per il rilascio di nuove concessioni:
La domanda per il rilascio di nuove concessioni va presentata al comune
competente per territorio.
Il comune procede alla pubblicazione dell'istanza sull'Albo pretorio del
comune, invitando chi ne avesse interesse a presentare entro 60 giorni
ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere,
unitamente alla documentazione prevista dall'allegato S/2. Le istanze
vanno istruite secondo i criteri di valutazione di seguito riportati. Il
comune deve acquisire in via preventiva il parere delle autorità
statali competenti della Regione del Veneto e di ogni altra autorità
titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto di
concessione. I pareri richiesti dal comune devono essere forniti entro
trenta giorni. Nel caso in cui i pareri non pervengano entro i termini
previsti, il comune procede senza ulteriori dilazioni e non oltre il
termine di 45 giorni dalla richiesta di parere. Il comune provvede alla
comparazione delle istanze pervenute ai sensi dell'articolo 37 del Codice
della Navigazione . A tal fine, risponde ad un più rilevante
interesse pubblico l'uso più adeguato alle specifiche esigenze del
turista, anche valorizzando forme di concessione diverse dallo
stabilimento balneare, in relazione al tipo di utenza valutato per zone
omogenee. È preferita la domanda di concessione delle strutture
ricettive di cui alla presente legge, sull'arenile prospiciente le stesse
per un massimo di 300 metri, quando si propongano di avvalersi di questa
per l'uso esclusivo della propria clientela; in tale ipotesi, la fascia
di servizi di spiaggia (di cui all'allegato S/1 lettera a) Direttive a
carattere generale, numero 8, lettera c)) viene eliminata e sostituita
con area attrezzata per gioco e svago e la fascia di soggiorno all'ombra
(di cui all'allegato S/1 lettera a) Direttive a carattere generale,
numero 8, lettera b)) è limitata al cinquanta per cento dell'area
concessa, con noleggio delle attrezzature riservato agli ospiti della
struttura. A conclusione del procedimento sopra indicato, il comune
provvede alla assegnazione della concessione, alla stesura e
registrazione dell'atto concessorio, alla determinazione e imposizione
del canone e dell'imposta regionale secondo le disposizioni vigenti.
b) Procedura per il rinnovo di concessioni:
1) la domanda va presentata al comune 90 giorni prima della scadenza del
titolo concessorio;
2) il comune valutata la relazione tecnica sugli interventi previsti
procede al rilascio dell'atto concessorio alla sua registrazione, e alla
fissazione e riscossione del canone e della imposta regionale, secondo le
normative vigenti.
c) Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che non
comporta modifica all'estensione della zona già concessa o con
ampliamento della zona concessa verso il fronte mare nei soli casi di
ripascimento dell'arenile:
1) la domanda va presentata al comune corredata dalla documentazione di
cui all'allegato S/2;
2) il comune provvede all'istruttoria, acquisendo i pareri delle
autorità eventualmente interessate in relazione alla variazione
progettata;
3) conseguentemente il comune provvede al rilascio dell'autorizzazione da
allegare all'atto concessorio o alla redazione del titolo suppletivo,
come previsto dall'articolo 24 del Regolamento del Codice della
Navigazione. Il comune provvede inoltre all'eventuale imposizione e
riscossione del canone e imposta regionale.
d) Procedura per la variazione al contenuto della concessione, che
comporta ampliamento all'estensione della zona già concessa:
1) la domanda va presentata al comune, secondo le modalità previste
per il rilascio di nuove concessioni;
2) conseguentemente il comune provvede all'istruttoria nelle
modalità previste per il rilascio di nuove concessioni.
e) Criteri di valutazione delle domande.
I criteri di valutazione delle domande sono:
1) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere
territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;
2) compatibilità di dettaglio relativamente a:
- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli
impianti e alla qualità dei manufatti);
- aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e
modalità di scarico);
- accessibilità ai parcheggi;
- rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere
architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e
accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
- dinamica evolutiva del paesaggio;
3) valutazione degli standard dei servizi proposti (densità
ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi
medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
4) piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per
l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi);
5) garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite
preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree
assegnate (numero degli addetti, mansioni);
6) soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti
dalla legislazione nazionale o regionale vigente;
7) gestione diretta della concessione demaniale, da parte del soggetto di
cui al numero 4).
e) bis Procedura per il rilascio di nuove concessioni di durata
superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni e per la variazione
del contenuto di concessioni in corso di validità comportante una
durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni. (
218)
Al fine di realizzare, nelle aree del demanio marittimo a finalità
turistico ricreativa, opere che comportino un investimento di importo
compreso tra i valori indicati nella tabella di cui alla lettera e) ter
del presente allegato, (
219) l’interessato presenta al comune una domanda,
unitamente alla documentazione prevista dall’allegato S/2, per il
rilascio di una nuova concessione demaniale marittima di durata superiore
ai sei anni e non superiore ai venti anni, oppure, qualora
l’interessato sia già concessionario dell’area oggetto
dell’investimento, per il rilascio di un provvedimento di
variazione del contenuto della concessione in corso di validità
comportante una durata superiore a sei anni e non superiore a venti anni.
Il comune esegue gli adempimenti procedimentali di cui alle lettere a) e
c) del presente allegato tramite procedure comparative nel rispetto della
Direttiva 2006/123/CE e, in relazione all’importo
dell’investimento, comprensivo di eventuali oneri di urbanizzazione
o di altra natura, purchè realmente sostenuti e non recuperabili dai
concessionari, determina la durata della concessione in anni, in base
agli importi previsti dalla tabella e) ter contenuta nel presente
allegato.
Gli investimenti da realizzare consistono in interventi edilizi
disciplinati dagli articoli 10 e 22 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380. Una
quota non superiore al 20% dell’importo complessivo
dell’investimento può essere altresì destinata ad
attrezzature e beni mobili.
Un’altra quota d’investimento non superiore al 40% può
essere destinata a contributi finanziari per operazioni attuate da enti
pubblici o a controllo pubblico, previste da apposite convenzioni con i
concessionari, nel territorio comunale sede della concessione per la
difesa della linea di costa ed il ripascimento delle spiagge soggette ad
erosione marina, nonché per interventi infrastrutturali di pubblica
utilità previsti dal Comune per la valorizzazione delle aree
demaniali. Sono comunque escluse le operazioni ordinarie di manutenzione
delle spiagge a carico dei concessionari.
Gli interventi devono essere ultimati entro il termine massimo di anni
due; il comune può concedere una proroga di durata non superiore a
mesi dodici.
In esito alla procedura comparativa, il Comune, sia a fronte di istanza
di variazione del contenuto della concessione, sia a fronte di istanza di
rilascio di nuova concessione, emana un nuovo provvedimento concessorio,
i cui effetti decorrono dalla data del suo rilascio e la cui durata
massima, comprendente il periodo di realizzazione delle opere, non
può superare i venti anni. (
220)
In caso di mancata realizzazione delle opere nei termini previsti, il
comune valuta se la causa sia imputabile o meno al concessionario,
pronunciando la decadenza nel primo caso e la riconduzione alla originale
durata della concessione nel secondo caso.
e) ter Tabella per il rilascio di nuove concessioni di durata
superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni e per la variazione
del contenuto delle concessioni in corso di validità comportante una
durata superiore ai sei anni e non superiore ai venti anni. (
221)
Durata della concessione
|
Valore Soglia Minimo
|
Moltiplicatori del Canone Annuo
|
Valore Soglia Massima
|
Durata
|
Valori in Euro
|
Valori in Euro
|
7 anni
|
10.000
|
1,00 - 1,40
|
200.000
|
8 anni
|
14.000
|
1,401 - 1,90
|
280.000
|
9 anni
|
19.000
|
1,901 - 2,50
|
380.000
|
10 anni
|
25.000
|
2,501 - 3,10
|
500.000
|
11 anni
|
31.000
|
3,101 - 3,750
|
620.000
|
12 anni
|
37.500
|
3,751 - 4,50
|
750.000
|
13 anni
|
45.000
|
4,501 - 5,40
|
900.000
|
14 anni
|
54.000
|
5,401 - 6,40
|
1.080.000
|
15 anni
|
64.000
|
6,401 - 7,40
|
1.280.000
|
16 anni
|
74.000
|
7,401 - 8,50
|
1.480.000
|
17 anni
|
85.000
|
8,501 - 9,750
|
1.700.000
|
18 anni
|
97.500
|
9,751 - 11,250
|
1.950.000
|
19 anni
|
112.500
|
11,251 - 12,60
|
2.250.000
|
20 anni
|
126.000
|
> 12,61
|
2.520.000
|
Nel caso il richiedente la concessione presenti un progetto
d’investimento per unimporto superiore a €
2.520.000,00=, il Comune rilascia una concessione di durata pari
a 20 anni.
|
Allegato S/4 - Allegato sul demanio marittimo a finalità
turistica
Tipologie di insediamento sul demanio
marittimo
Vengono elencate le tipologie d'insediamento sulla base di quanto
previsto dall'articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4
dicembre 1993 n. 494, riconducibili alle seguenti aggregazioni di
tipologie maggiormente presenti nel territorio veneto:
a) stabilimento balneare senza strutture fisse;
b) stabilimento balneare con strutture fisse;
c) servizi di ristorazione con o senza ricettività:
1) chioschi;
2) bar;
3) ristoranti;
4) hotel;
d) infrastrutture private:
1) campeggi;
2) impianti sportivi e ricreativi;
3) impianti tecnologici;
e) servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio e
specchi acquei;
f) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio, funzionalmente
collegate alle tipologie sopra elencate.
(
222)
Allegato T - Commissioni di esame ed
elenchi per le professioni turistiche (223)
omissis (
224)
Allegato U - Identificazione delle
piccole e medie imprese turistiche e degli altri soggetti privati che
svolgono attività di gestione di strutture ricettive e di altri
servizi complementari correlati direttamente al settore turismo.
omissis (
225)
Note
(
1) Con sentenza n. 49/2014 (G.U.
1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16 della
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di
sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia
urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di
noleggio con conducente e di commercio itinerante”, che modifica
l’articolo 48-bis della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
per contrasto con i principi di tutela della concorrenza di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”, che prevede che l’autorizzazione per il
commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il
territorio nazionale. La Corte ha, altresì, dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1,
lettera a), della
legge regionale 14 maggio 2013, n. 8
“Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica
della
legge
regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di
commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni e della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e successive modificazioni” che modifica
il comma 2 dell’articolo 48bis della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
per lesione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, in quanto si tratta di una scelta unilaterale della Regione
(trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al
procedimento partecipativo) estendente alla particolare attività di
commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la normativa statale
di cui all’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno”, che affida allo strumento della
intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione dei criteri per
il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa
attività di commercio su aree pubbliche.
(
2) Vedi lettere a), b), c), e d)
comma 3 dell’articolo 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 che
prevede l’abrogazione differita di alcune disposizioni della
presente legge e di alcuni allegati, successivamente alla pubblicazione
nel BUR di specifici provvedimenti della Giunta regionale. Vedi anche
lettera e) comma 3 dell’articolo 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 che
prevede, a far data dal 3 gennaio 2015, l’abrogazione
dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d), n) nonché degli
articoli 20 e 21. Relativamente alla lett. n) – funzione
provinciale di gestione degli uffici provinciali di informazione ed
accoglienza – la abrogazione è differita di mesi nove per
effetto dell’art. 5 della
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 .
(
3) Articolo abrogato da comma 2
art. 51
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(
4) Articolo abrogato da comma 2
art. 51
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(
5) Articolo abrogato da comma 1
art. 9
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
6) Lettera abrogata da comma 1
art. 9
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
7) Lettera abrogata da lett. a)
comma 1 art. 11
legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 .
(
8) Articolo 4, comma 1, lettera
e), limitatamente al numero 41, abrogato, ai sensi dell’articolo
51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
relativamente alle strutture ricettive alberghiere, a partire dal 13
giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807 recante
“Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova
disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
9) Articolo 4, comma 1, lettera
e), limitatamente al numero 41, abrogato, ai sensi dell’articolo
51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
relativamente alle strutture ricettive all’aperto, a partire dal 4
luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante “Nuova
disciplina di classificazione e attribuzione del livello e categoria
delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 : "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
10) Articolo 4, comma 1,
lettera e), limitatamente al numero 41, abrogato, ai sensi
dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 , relativamente alle strutture ricettive extralberghiere,
eccettuati i rifugi alpini e i rifugi escursionistici, a partire dal 24
aprile 2015, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo 2015, n. 419 recante “Sviluppo
e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri
per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi
turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate a uso
turistico e bed & breakfast. Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio
2015.
Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 , articolo 31, comma 1.
(
11) Articolo abrogato da art.
30
legge regionale
27 aprile 2015, n. 6 .
(
12) Articolo abrogato da
comma 2 art. 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(
13) Articoli da 9 a 19
abrogati da comma 2 art. 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(
14) Articolo abrogato da
lett. e) comma 3 art. 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(
15) Articolo abrogato da
lett. e) comma 3 art. 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(
16) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio
2014, n. 807 recante “Classificazione delle strutture ricettive
alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i
requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli
29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR
dell'11 febbraio 2014.
(
17) Con delibera di Giunta
regionale n. 2879/2010 pubblicata nel BUR n. 95 del 21 dicembre 2010,
adottata ai sensi dell’articolo 94 di questa legge, ed in funzione
del recepimento nella normativa regionale degli standard minimi nazionali
in ordine agli aspetti dimensionali, strutturali, dei servizi e delle
dotazioni degli alberghi e motel, stabiliti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2008 (G.U. n. 34 dell’11
febbraio 2008), sono stati introdotti gli allegati C-bis “Requisiti
da applicarsi per alberghi e motel esistenti successivamente alla
classificazione in corso”e C-ter “Requisiti da applicarsi per
nuovi alberghi e motel e ristrutturazioni” ed è stato
altresì specificato, inserendo apposite disposizioni transitorie,
l’ambito e il termine di applicazione dell’allegato C
“Requisiti obbligatori per alberghi e motel”.
(
18) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio
2014, n. 807 recante “Classificazione delle strutture ricettive
alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i
requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli
29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR
dell'11 febbraio 2014.
(
19) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio
2014, n. 807 recante “Classificazione delle strutture ricettive
alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i
requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli
29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR
dell'11 febbraio 2014.
(
20) Comma così
modificato dall’articolo 16, della legge regionale 2005, n. 8, che
ha aggiunto la prescrizione sulle altezze.
(
21) Articolo abrogato,
eccettuato ogni riferimento ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici,
ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo
2015, n. 419 recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle
strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze,
unità abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast.
Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 31, comma 1.
(
22) Articolo abrogato, con
riferimento ai commi 15 e 16 riguardanti i rifugi alpini e i rifugi
escursionistici, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a)
della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 , a partire dal 19 febbraio 2019,
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n. 18 della DGR 5 febbraio 2019, n. 109 recante “Requisiti,
condizioni e criteri per la classificazione unica delle strutture
ricettive complementari: rifugi alpini.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 27, comma 2, lettera e). Deliberazione n. 122/CR del 27 novembre
2018.”.
(
23) Articolo abrogato,
eccettuato ogni riferimento ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici,
ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo
2015, n. 419 recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle
strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze,
unità abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast.
Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 31, comma 1.
(
24) Articolo abrogato, con
riferimento al comma 2 riguardante i rifugi alpini e i rifugi
escursionistici, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a)
della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 , a partire dal 19 febbraio 2019,
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n. 18 della DGR 5 febbraio 2019, n. 109 recante “Requisiti,
condizioni e criteri per la classificazione unica delle strutture
ricettive complementari: rifugi alpini.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 27, comma 2, lettera e). Deliberazione n. 122/CR del 27 novembre
2018.”.
(
25) Comma così
modificato dall’articolo 4, comma 1, della
legge regionale 24 dicembre 2004, n.
35 che ha sostituito le parole “comunica alla provincia
competente” con le parole “può comunicare alla provincia
competente”.
(
26) Articolo abrogato,
eccettuato ogni riferimento ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici,
ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo
2015, n. 419 recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle
strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze,
unità abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast.
Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 31, comma 1.
(
27) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
28) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
29) Vedi l’art. 1 della
legge regionale 24
settembre 2013, n. 24 ai sensi del quale: “Art. 1 -
Realizzazione di strutture ricettive all’aperto.
1. In relazione all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
e successive modificazioni, nel testo aggiunto dall’articolo 41,
comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione
delle opere di strutture ricettive all’aperto, e in particolare per
la collocazione e la installazione di allestimenti mobili, continua a
trovare applicazione l’articolo 30 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni.”.
(
30) Comma modificato da comma
1 art. 41
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole:
“ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle
unità abitative ad uso turistico, fermo restando che le altezze
interne dei locali non possono essere superiori alle altezze minime
previste dal DM 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni
ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai
requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d’abitazione” e successive modificazioni. Le disposizioni di
cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti
urbanistici.” con le seguenti: “Sono fatte salve eventuali
disposizioni più restrittive dettate dai comuni nei propri strumenti
urbanistici.” In precedenza comma sostituito dall’articolo
63, comma 1, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 .
(
31) Comma così
sostituito dall’articolo 4, comma 1, della
legge regionale 10 agosto 2006, n.
16 ; in precedenza sostituito dall’articolo 17, della
legge regionale 25 febbraio
2005, n. 8 .
(
32) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
33) Lettera così
modificata da comma 1 art. 14
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che
ha sostituito le parole “acquisiti il parere
dell’amministrazione comunale e delle associazioni territoriali di
categoria maggiormente rappresentative” con le parole
“acquisito il parere dell’amministrazione comunale”.
(
34) Articolo abrogato,
eccettuato ogni riferimento ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici,
ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive extralberghiere,
a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo 2015, n. 419
recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture
ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità
abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast.
Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 31, comma 1.
(
35) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
36) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
37) Lettera abrogata da comma
1 art. 15
legge
regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(
38) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
39) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
40) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
41) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
42) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
43) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
44) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
45) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
46) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
47) Comma così
modificato dall’articolo 4, comma 1, della
legge regionale 24 dicembre 2004, n.
35 che ha soppresso le parole “e delle strutture ricettive
extra alberghiere non soggette a classificazione”.
(
48) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
49) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
50) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
51) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
52) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
53) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
54) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
55) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
56) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
57) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
58) Articolo abrogato,
eccettuato ogni riferimento ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici,
ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive extralberghiere,
a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo 2015, n. 419
recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture
ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità
abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast.
Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 31, comma 1.
(
59) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
60) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(61) In merito alla
durata delle concessioni demaniali, si veda quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 1542/2013, adottata ai sensi
dell’articolo 94 di questa legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 17
settembre 2013, che ha sostituito alla lettera e)bis dell’Allegato
S/3 i capoversi terzultimo e penultimo che disponevano: “La durata
massima della nuova concessione, comprendente il periodo di realizzazione
delle opere, non può superare i venti anni.
La durata massima della concessione oggetto di variazione, comprendente
il periodo residuale della concessione in essere ed il periodo di
realizzazione delle opere, non può superare i venti anni.”,
con il seguente capoverso: «In esito alla procedura comparativa, il
Comune, sia a fronte di istanza di variazione del contenuto della
concessione, sia a fronte di istanza di rilascio di nuova concessione,
emana un nuovo provvedimento concessorio, i cui effetti decorrono dalla
data del suo rilascio e la cui durata massima, comprendente il periodo di
realizzazione delle opere, non può superare i venti anni».
Nella medesima deliberazione n. 1542/2013 si dà atto che ai sensi
dell'articolo 34 - duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”,
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17
dicembre 2012, n. 221, le concessioni demaniali marittime sono prorogate
fino al 31 dicembre 2020, purché ancora in corso di validità
alla data di entrata in vigore del citato decreto, ossia il 19 ottobre
2012, e i Comuni costieri sono tenuti ad adempiere a quanto specificato
nella Circolare n. 57 del 15 gennaio 2013 della Direzione Generale dei
Porti del Ministero delle Infrastrutture”.
In relazione alla durata delle concessioni si veda quanto era stato
disposto dall’articolo 5 della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 ,
dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 213
del 2011 (incoerenza con i vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della
concorrenza, in quanto consentono il rinnovo automatico della medesima
concessione demaniale al titolare che ne faccia richiesta).
(
62) Comma così
modificato dall’articolo 5, comma 1, della
legge regionale 24 dicembre 2004, n.
35 che ha sostituito le parole “entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge” con le parole
“entro il 31 dicembre 2005”.
(
63) Articolo aggiunto
dall’articolo 5, comma 1, della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 .
(
64) Comma così
modificato da comma 1 art. 13
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che
ha aggiunto alla fine del suddetto comma le parole “nel rispetto
delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste
dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive
modifiche e integrazioni”.
(
65) Comma così
modificato da lett. a) comma 1 art. 5
legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 che
ha aggiunto alla fine del comma le parole “,comunque non inferiore
a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in
caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle
assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si
applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto
2) dell’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l’assegnazione dei posteggi
su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità
è connessa al maggior numero di presenze pregresse.”
.
In precedenza comma modificato da comma 1 art. 16
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
55 che ha aggiunto alla fine le parole “Il comune stabilisce la
durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie
merceologiche in funzione dell’ammortamento degli investimenti e
della remunerazione dei capitali investiti.”.
(
66) Con sentenza n. 49/2014
(G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
16 della
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche
semplificate di sportello unico per le attività produttive e
disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica,
di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio
itinerante”, che modifica l’articolo 48-bis della
legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”, per contrasto con i principi di tutela della concorrenza
di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”, che prevede che l’autorizzazione per il
commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il
territorio nazionale. La Corte ha, altresì, dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1,
lettera a), della
legge regionale 14 maggio 2013, n. 8
“Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica
della
legge
regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di
commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni e della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e successive modificazioni” che modifica
il comma 2 dell’articolo 48bis della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
per lesione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, in quanto si tratta di una scelta unilaterale della Regione
(trasfusa in un atto di legislazione primaria, adottato senza ricorso al
procedimento partecipativo) estendente alla particolare attività di
commercio itinerante sulle aree demaniali marittime la normativa statale
di cui all’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno”, che affida allo strumento della
intesa in sede di Conferenza unificata la individuazione dei criteri per
il rilascio ed il rinnovo dei posteggi relativamente alla diversa
attività di commercio su aree pubbliche.
(
67) Comma così
sostituito da comma 2 art. 13
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(
68) Comma soppresso da lett.
b) comma 1 art. 5
legge regionale 14 maggio 2013, n. 8 . In
precedenza inserito da comma 2 art. 16
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
(
69) Con sentenza n. 49/2014
(G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
16 della
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche
semplificate di sportello unico per le attività produttive e
disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica,
di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio
itinerante”, che modifica l’articolo 48-bis della
legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”, per contrasto con i principi di tutela della concorrenza
di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”, che prevede che l’autorizzazione per il
commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il
territorio nazionale.
(
70) Comma inserito da comma 2
art. 16
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
(
71) Con sentenza n. 49/2014
(G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
16 della
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche
semplificate di sportello unico per le attività produttive e
disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica,
di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio
itinerante”, che modifica l’articolo 48-bis della
legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”, per contrasto con i principi di tutela della concorrenza
di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”, che prevede che l’autorizzazione per il
commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il
territorio nazionale.
(
72) Comma così
sostituito da comma 3 art. 16
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
(
73) Con sentenza n. 49/2014
(G.U. 1ª serie speciale n. 13/2014) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
16 della
legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche
semplificate di sportello unico per le attività produttive e
disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica,
di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio
itinerante”, che modifica l’articolo 48-bis della
legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”, per contrasto con i principi di tutela della concorrenza
di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”, che prevede che l’autorizzazione per il
commercio in forma itinerante abilita a detta attività in tutto il
territorio nazionale.
(
74) Articolo così
sostituito dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n.
13 .
(
75) Comma abrogato
dall’articolo 2, comma 1, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 .
(
76) Con sentenza n. 222/2020
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 44/2020), la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
54, commi 2, 3, 4 e 5, per violazione dell’articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione.
(
77) In relazione alla durata
delle concessioni si veda quanto era stato disposto dall’articolo
5, della
legge
regionale 16 febbraio 2010, n. 13 che dettava una disciplina
transitoria in materia di durata peraltro dichiarata illeggittima dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2011 (incoerenza con i
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di
libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, in quanto
consentono il rinnovo automatico della medesima concessione demaniale al
titolare che ne faccia richiesta) e che così disponeva: “Art.
5 - Disposizioni transitorie in materia di concessioni demaniali.
1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui
all’articolo 3
(si tratta delle procedure comparative previste
dall’articolo 54, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
come sostituito appunto dall’articolo 3) e fatto salvo quanto
previsto dal presente articolo, tutte le concessioni demaniali marittime
a finalità turistico-ricreativa in essere, alla data di entrata in
vigore della presente legge ivi comprese quelle oggetto di domanda di
rinnovo in corso di istruttoria alla stessa data, scadono al 31 dicembre
2015, fatta salva la diversa maggiore durata prevista dal titolo
concessorio.
2. Il titolare di concessione in corso di validità all’entrata
in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia
eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi
edilizi, come definiti dall’articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
e successive modificazioni, ovvero che, oltre agli interventi edilizi,
abbia acquistato attrezzature e beni mobili per un valore non superiore
al venti per cento dell’importo degli interventi edilizi, può
presentare al comune, entro quarantacinque giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, una istanza di modifica della durata della
concessione in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter
dell’allegato S/3 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
successive modificazioni.
3. Il comune, verificate le condizioni di cui al comma 2, modifica la
durata della concessione, con decorrenza dalla data del provvedimento di
modifica, in conformità a quanto previsto dalla lettera e) ter
dell’allegato S/3 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
successive modificazioni.
4. Il titolare di concessione in corso di validità all’entrata
in vigore della presente legge, anche per effetto del comma 1, che abbia
eseguito o esegua durante la vigenza della concessione interventi
infrastrutturali di pubblica utilità previsti dal comune, non
rientranti nelle tipologie di cui al comma 2, può presentare al
comune, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, una istanza di modifica della durata della concessione
per un periodo compreso tra due e quattro anni. Il comune, valutate le
condizioni, può accogliere la domanda di modifica della durata della
concessione, con decorrenza della durata dalla data del provvedimento di
modifica.”.
Nella deliberazione n. 1542/2013, adottata ai sensi dell’articolo
94 di questa legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 17 settembre 2013, si
dà atto che ai sensi dell'articolo 34 - duodecies del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita
del Paese”, convertito, con modificazioni, dall'
articolo
1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le concessioni
demaniali marittime sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, purché
ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore del
citato decreto, ossia il 19 ottobre 2012, e i Comuni costieri sono tenuti
ad adempiere a quanto specificato nella Circolare n. 57 del 15 gennaio
2013 della Direzione Generale dei Porti del Ministero delle
Infrastrutture.
(
78) Articolo sostituito
dall’articolo 3, comma 1, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 .
(
79) Con sentenza n. 222/2020
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 44/2020), la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
54, commi 2, 3, 4 e 5, in quanto condizionare il subentro nel rapporto
concessorio al pagamento di un indennizzo in favore del concessionario
uscente è un meccanismo che influisce sulle possibilità di
accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello
stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario
uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta
all’affidamento. Per la Corte, le norme che stabiliscono i criteri
e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime
sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione ed in siffatta competenza esclusiva le pur
concorrenti competenze regionali trovano un limite insuperabile,
poichè spetta unicamente allo Stato disciplinare in modo uniforme le
modalità e i limiti della tutela dell’affidamento dei titolari
delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il
rilascio di nuove concessioni. La legge era stata impugnata dal Governo
innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza del Tribunale
amministrativo regionale per il Veneto n. 143/2019 (G.U. - 1ª Serie
Speciale n. 39/2019).
(
80) Articolo inserito
dall’articolo 4, comma 1, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 .
(
81) Articolo sostituito da
comma 1 art. 93 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
In precedenza modificato dall’articolo 6, comma 1, della
legge regionale 24 dicembre
2004, n. 35 che ha aggiunto alla fine del comma 2 il secondo periodo.
(
82) Comma abrogato da comma 2
art. 93 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
83) Comma abrogato da comma 2
art. 93 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
84) Comma aggiunto da comma 1
art. 49
legge
regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
(
85) I commi 2 e 3
dell’art. 49 della
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11
prevedono rispettivamente che le spese effettivamente sostenute per
investimenti regolarmente eseguiti dopo l’ultimo rinnovo delle
concessioni, costituiscono titolo di concorso ai fini del rilascio delle
concessioni e che la Giunta regionale sentita la competente commissione
integra l’allegato S/3 in ragione della peculiarità e della
minore incidenza di utilizzazione del demanio lacuale.
(
86) Comma così
sostituito da comma 1 art. 13
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
(
87) Comma così
sostituito da comma 1 art. 13
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
(
88) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
89) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
90) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
91) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
92) Comma così
modificato dall’articolo 6, comma 1, della
legge regionale 10 agosto 2006, n.
16 , che ha cambiato la parola “aggiungere” con la parola
“sostituire” ed ha aggiunto le parole “dandone
comunicazione alla provincia”; in precedenza inserito
dall’articolo 7, comma 1, della
legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 .
(
93) Lettera così
modificata dall’articolo 7, comma 2, della
legge regionale 24 dicembre 2004, n.
35 che ha soppresso le parole “a tempo pieno e con carattere di
continuità ed esclusività, specificando le modalità di
assunzione e il tipo di contratto previsto”.
(
94) Lettera aggiunta
dall’articolo 6, comma 2, della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 .
(
95) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
96) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
97) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
98) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
99) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
100) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
101) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
102) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
103) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.” Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lettera d) della
legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 , resta confermato e conserva validità
l’elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e
l’albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati,
rispettivamente, dagli articoli 74 e 78 della presente
legge regionale 4 novembre
2002, n. 33 e successive modificazioni.
(
104) Lettera così
sostituita da comma 1 art. 16
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(
105) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
106) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
107) Articolo abrogato da
comma 2 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
108) Articolo inserito da
comma 3 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
109) Rubrica sostituita da
lett. a) comma 4 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
110) Ai sensi
dell’articolo 50, comma 4, lettera d) della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 , resta confermato e conserva validità l’elenco
provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l’albo provinciale
dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli
articoli 74 e 78 della presente
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e
successive modificazioni.
(
111) Comma abrogato da
lett. b) comma 4 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
112) Comma così
modificato da comma 2 art. 18
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che
ha sostituito le parole “di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo n. 392/1991” con le parole “di cui
all’articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206”.
(
113) Comma così
modificato da comma 2 art. 18
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che
ha sostituito le parole “di cui al decreto legislativo n.
392/1991” con le parole “di cui al decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206”.
(
114) Comma così
modificato da comma 3 art. 18
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che
ha sostituito le parole “di cui al decreto legislativo n.
392/1991” con le parole “di cui al decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206”.
(
115) Comma abrogato da
lett. b) comma 4 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
116) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
117) Comma sostituito da
comma 5 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
118) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
119) Articolo abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera c) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 18 giugno 2019, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 4 giugno
2019, n. 768 recante “Direttive regionali in materia di obblighi
assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio
e turismo e degli altri organizzatori di viaggi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo
2019.”.
(
120) La deliberazione
della Giunta regionale n. 51/2015 pubblicata nel BUR n. 14 del 6 febbraio
2015, ha stabilito, per le motivazioni indicate in premessa alla medesima
deliberazione ed a seguito della segnalazione dell'Autorità Garante
della concorrenza prot. n. 0032569 del 1 luglio 2014, che le
amministrazioni provinciali e comunali nell'esercizio delle funzioni
amministrative di rispettiva competenza siano tenute a seguire le
seguenti nuove disposizioni operative: "Le tariffe per le prestazioni
delle professioni turistiche, disciplinate negli articoli 83 e 88 della
legge regionale n.
33/2002 , sono determinate dai singoli professionisti e sono
pubblicate, a richiesta degli stessi, nel sito internet della Provincia".
(
121) Rubrica sostituita da
lett. a) comma 6 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
122) Comma così
modificato da lett. b) comma 6 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “Le province esercitano” con le
parole “La Giunta regionale esercita, nel rispetto della normativa
comunitaria”.
(
123) Lettera sostituita da
lett. c) comma 6 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
124) Numero così
modificato da lett. d) comma 6 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “previa domanda presentata alla
provincia nel cui ambito territoriale è ubicato il comune di
residenza o di domicilio” con le parole “previa domanda
presentata alla Giunta regionale”; in precedenza sostituito da
comma 1 art. 19
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(
125) Lettera abrogata da
lett. a) comma 1 art. 4
legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 .
(
126) Comma abrogato da
lett. e) comma 6 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
127) Comma così
modificato da lett. f) comma 6 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “Gli elenchi provinciali delle
professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a
cura della provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel
bollettino ufficiale della Regione” con le parole “Gli
elenchi regionali delle professioni turistiche sono pubblici”.
(
128) Comma abrogato da
lett. g) comma 6 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
129) Articolo abrogato da
comma 1 art. 20
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(
130) Rubrica così
modificata da comma 1 art. 21
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che
ha soppresso le parole all’inizio “Licenza e”.
(
131) Comma abrogato da
comma 2 art. 21
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(
132) Articolo abrogato da
comma 1 art. 22
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(
133) La deliberazione
della Giunta regionale n. 51/2015 pubblicata nel BUR n. 14 del 6 febbraio
2015, ha stabilito, per le motivazioni indicate in premessa alla medesima
deliberazione ed a seguito della segnalazione dell'Autorità Garante
della concorrenza prot. n. 0032569 del 1 luglio 2014, che le
amministrazioni provinciali e comunali nell'esercizio delle funzioni
amministrative di rispettiva competenza siano tenute a seguire le
seguenti nuove disposizioni operative: "Le tariffe per le prestazioni
delle professioni turistiche, disciplinate negli articoli 83 e 88 della
legge regionale n.
33/2002 , sono determinate dai singoli professionisti e sono
pubblicate, a richiesta degli stessi, nel sito internet della Provincia".
(
134) Comma così
modificato da comma 1 art. 23
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che
ha sostituito la parola “licenza” con la parola
“abilitazione”.
(
135) Comma abrogato da
comma 2 art. 23
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
(
136) Comma così
modificato da comma 3 art. 23
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che
ha soppresso le parole “non esibisca la licenza a un controllo
o”.
(
137) Comma abrogato da
lett. b) comma 1 art. 4
legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 .
(
138) Comma così
modificato da comma 4 art. 23
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che
ha sostituito la parola “licenza” con la parola
“abilitazione”.
(
139) Comma così
modificato da comma 7 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “alla provincia” con le parole
“al comune ove è stata svolta l’attività”.
(
140) Comma così
modificato da comma 7 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
che ha sostituito le parole “la provincia” con le parole
“il comune”.
(
141) Comma così
modificato da comma 1 art. 24
legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 che
ha sostituito le parole “titolare della licenza” con le
parole “soggetto abilitato”.
(
142) Articolo abrogato da
comma 2 art. 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(
143) Articolo abrogato da
comma 2 art. 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(
144) Articolo aggiunto
dall’articolo 10, comma 1, della
legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 .
(
145) Articoli da 95 a 108
abrogati da comma 2 art. 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(
146) L’articolo
così come da ultimo modificato dall’articolo 21 della
legge regionale 5
aprile 2013, n. 3 è stato ripristinato nella sua vigenza per
effetto dell’articolo 1 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 25 ,
con riferimento ai procedimenti concessori di garanzia e contrograranzia,
definiti ed in corso di definizione alla data del 3 luglio 2013,
semprechè definiti entro la data del 31 dicembre 2013 e, dopo la
data del 31 dicembre 2013, limitatamente alla gestione delle garanzie
come sopra definite.
(
147) Articoli da 95 a 108
abrogati da comma 2 art. 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(
148) L’articolo 103
è stato ripristinato nella sua vigenza dall’art. 4 della
legge regionale 30
dicembre 2014, n. 45 , con riferimento ai procedimenti amministrativi
e di spesa definiti successivamente al 3 luglio 2013 o in caso di
definizione alla data di entrata in vigore della presente legge,
semprechè definiti entro la data del 31 dicembre 2014, nei limiti
della capienza del fondo di rotazione.
(
149) Articoli da 110 a 117
abrogati da art. 30
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
150) Articoli da 110 a 117
abrogati da art. 30
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
151) Articoli da 110 a 117
abrogati da art. 30
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
152) Articoli da 110 a 117
abrogati da art. 30
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
153) Articoli da 110 a 117
abrogati da art. 30
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
154) Articoli da 110 a 117
abrogati da art. 30
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
155) Articoli da 110 a 117
abrogati da art. 30
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
156) Articoli da 110 a 117
abrogati da art. 30
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
157) Articolo abrogato
dall’articolo 10, comma 1, della
legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 .
(
158) Articolo abrogato
dall’articolo 10, comma 1, della
legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 .
(
159) Articolo abrogato
dall’articolo 10, comma 1, della
legge regionale 30 novembre 2007, n. 33 .
(
160) Articoli da 121 a 123
abrogati da art. 30
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
161) Articoli da 121 a 123
abrogati da art. 30
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
162) Articoli da 121 a 123
abrogati da art. 30
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
163) Titolo così
modificato dall’articolo 64, comma 1, lettera a), della
legge regionale 16 febbraio
2010, n. 11 che ha aggiunto dopo le parole “in mare” le
parole “, lagunare, fluviale e nei parchi”.
(
164) Rubrica così
modificata da lett. c), comma 1, art. 31
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 che
ha abrogato le parole “e pescaturismo”.
(
165) Rubrica così
modificata dall’articolo 64, comma 1, lettera b), della
legge regionale 16 febbraio
2010, n. 11 che ha aggiunto dopo le parole “in mare” le
parole “in lagune, nei fiumi, nei canali navigabili e nei
parchi”.
(
166) Lettera sostituita
dall’articolo 64, comma 1, lettera c), della
legge regionale 16 febbraio 2010, n.
11 .
(
167) Lettera abrogata da
lett. c), comma 1, art. 31
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
(
168) Comma aggiunto
dall’articolo 64, comma 1, lettera d), della
legge regionale 16 febbraio 2010, n.
11 .
(
169) Articolo abrogato da
lett. c), comma 1, art. 31
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
(
170) Articolo abrogato da
lett. c), comma 1, art. 31
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
(
171) Rubrica così
modificata da lett. c). comma 1, art. 31
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 che
ha abrogato le parole “e della attività pescaturismo”.
(
172) Comma così
modificato da lett. c), comma 1, art. 31
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 che
ha abrogato le parole “e di pescaturismo”.
(
173) Articolo abrogato da
comma 2 art. 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(
174) I Comuni di Caorle,
S. Stino di Livenza, Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro,
Portogruaro, Pramaggiore, Concordia Sagittaria sono stati oggetto di
distacco dal sistema turistico locale n. 4 Bibione e Caorle (ora
rinominato Bibione) e di costituzione in sistema turistico locale n. 4
bis – Caorle per effetto della deliberazione del Consiglio
regionale n. 67 del 25 novembre 2010 pubblicata nel BUR n. 95 del 21
dicembre 2010, che ha contestualmente disposto di cancellare dalla
denominazione del sistema turistico locale n. 4, il riferimento a Caorle.
(
175) Il sistema turistico
locale n. 4 bis – Caorle è stato inserito, ai sensi
dell’articolo 13, comma 3, per effetto della deliberazione del
Consiglio regionale n. 67 del 25 novembre 2010 pubblicata nel BUR n. 95
del 21 dicembre 2010.
(
176) Il comune di
Cavallino – Treporti è stato oggetto di distacco dal sistema
turistico locale n. 6 Venezia e di costituzione in sistema turistico
locale n. 6-bis per effetto della deliberazione del Consiglio regionale
n. 89 dell’8 novembre 2007 pubblicata nel BUR n. 106 dell’11
dicembre 2007.
(
177) Il sistema turistico
locale n. 6-bis – Cavallino – Treporti è stato inserito,
ai sensi dell’articolo 13, comma 3, per effetto della deliberazione
del Consiglio regionale n. 89 dell’8 novembre 2007 pubblicata nel
BUR n. 106 dell’11 dicembre 2007.
(
178) Nella elencazione dei
Comuni assegnati al sistema turistico locale n. 13) – Verona sono
state apportate modifiche volte a rimuovere duplicazioni di inserimento
nell’elenco (San Giovanni Lupatoto, Sanguinetto, San Martino
Buonalbergo, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo, Selva di Progno, Soave) ed errori di trascrizione della
denominazione (San Ilarione in lugo di San Giovanni Ilarione) peraltro
presenti nel testo come pubblicato nel BUR n. 109 dell’8 novembre
2002.
(
179) Vedi errata corrige
pubblicata nel BUR 26/11/2002, n. 114 che con nota del Presidente del
Consiglio regionale ha segnalato che per errore materiale erano stati
omessi nel testo i comuni di "Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso
Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine".
(
180) Allegato abrogato,
eccettuato ogni riferimento ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici,
ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive extralberghiere,
a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo 2015, n. 419
recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture
ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità
abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast.
Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 31, comma 1.
(
181) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
182) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
183) Le disposizioni
transitorie all’allegato C sono state così inserite dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 2879/2010 pubblicata nel BUR n.
95 del 21 dicembre 2010, adottata ai sensi dell’articolo 94 di
questa legge. Il riferimento di cui alla lettera b) del punto 1 delle
disposizioni transitorie a “prima della entrata in vigore della
presente deliberazione” per la “presentazione al Comune ...
di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia per
realizzare nuovi alberghi e motel” deve intendersi ai sensi del
punto 7 della delibera di Giunta regionale n. 2879/2010 riferito a
progetti presentati prima della pubblicazione nel BUR del presente
provvedimento, pubblicazione avvenuta nel BUR n. 95 del 21 dicembre 2010.
(
184) Requisiti così
modificati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2081/2004
adottata ai sensi dell’art. 94 di questa legge pubblicata nel BUR
n. 79 del 10 agosto 2004, che ha soppresso questo requisito minimo per
gli alberghi e motel a 4 e 5 stelle.
(
185) Testo così
modificato con l’aggiunta in calce della nota 1 bis dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 2081/2004 adottata ai sensi
dell’articolo 94 di questa legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 10
agosto 2004.
(
186) Testo così
modificato della deliberazione della Giunta regionale n. 3487/2006
adottato ai sensi dell’articolo 94 di questa legge, pubblicata nel
BUR n. 103 del 28 novembre 2006.
(
187) Testo così
modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2081/2004
adottata ai sensi dell’articolo 94 di questa legge, pubblicata nel
BUR n. 79 del 10 agosto 2004, che ha soppresso la nota 3 in calce, la
nota 3 soppressa recitava: “Requisito non obbligatorio per
strutture ricettive con sola apertura estiva. In tali strutture, qualora
temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve
essere comunque assicurato in tutte le aree dell’esercizio
effettivamente utilizzate”
.
(
188) Requisito e nota 6 in
calce soppressi dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2081/2004
adottata ai sensi dell’articolo 94 di questa legge, pubblicata nel
BUR n. 79 del 10 agosto 2004. Il requisito riguardava l’ingresso
separato per bagagli e la nota in calce prevedeva che il requisito fosse
obbligatorio per le nuove costruzioni e che per le esistenti fosse
obbligatorio solo qualora non esistessero vincoli urbanistici,
architettonici o ambientali. Tale requisito era obbligatorio per alberghi
e motel a quattro e cinque stelle.
(
189) Requisito modificato
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2081/2004 adottata ai sensi
dell’articolo 94 di questa legge, pubblicata nel BUR n. 79 del 10
agosto 2004, che per il requisito locale di servizio ai piani con
eventuale bagno comune ha introdotto la nota 5 bis in calce che recita:
“Tale requisito potrà essere soddisfatto anche utilizzando
appositi armadi per il ricovero della biancheria ai piani”.
(
190) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio
2014, n. 807 recante “Classificazione delle strutture ricettive
alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i
requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli
29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR
dell'11 febbraio 2014.
(
191) Allegato C bis
così aggiunto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
2879/2010 pubblicata nel BUR n. 95 del 21 dicembre 2010, adottata ai
sensi dell’articolo 94 di questa legge.
(
192) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio
2014, n. 807 recante “Classificazione delle strutture ricettive
alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i
requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli
29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR
dell'11 febbraio 2014.
(
193) Allegato C ter
così aggiunto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
2879/2010 pubblicata nel BUR n. 95 del 21 dicembre 2010, adottata ai
sensi dell’articolo 94 di questa legge. Il riferimento alla
applicazione “dall’entrata in vigore della presente
modifica” della obbligatorietà dei requisiti previsti
dall’allegato C ter per i nuovi alberghi e motel e
ristrutturazioni, deve intendersi ai sensi del punto 7 della delibera n.
2879/2010 della Giunta regionale, con riferimento a progetti di nuova
costruzione di alberghi e motel o progetti di loro ristrutturazione,
presentati “a decorrere dalla pubblicazione nel BUR del presente
provvedimento”, pubblicazione avvenuta nel BUR n. 95 del 21
dicembre 2010.
(
194) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio
2014, n. 807 recante “Classificazione delle strutture ricettive
alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i
requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli
29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR
dell'11 febbraio 2014.
(
195) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio
2014, n. 807 recante “Classificazione delle strutture ricettive
alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i
requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli
29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR
dell'11 febbraio 2014.
(
196) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio
2014, n. 807 recante “Classificazione delle strutture ricettive
alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i
requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli
29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR
dell'11 febbraio 2014.
(
197) Testo
dell’Allegato così sostituito dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1443/2012 adottata ai sensi dell’articolo 94 di questa
legge e pubblicata nel BUR n. 71 del 28 agosto 2012.
(
198) Allegato abrogato ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo
2015, n. 419 recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle
strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze,
unità abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast.
Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 31, comma 1.
(
199) Allegato abrogato,
eccettuato il punto c) riguardante i rifugi escursionistici e i rifugi
alpini, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 a partire dal 24 aprile 2015, data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40
della DGR 31 marzo 2015, n. 419 recante “Sviluppo e
sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri
per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi
turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate a uso
turistico e bed & breakfast. Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio
2015.
Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 , articolo 31, comma 1.
(
200) Allegato abrogato,
con riferimento al punto c) riguardante i rifugi alpini e i rifugi
escursionistici, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a)
della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 , a partire dal 19 febbraio 2019,
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
n. 18 della DGR 5 febbraio 2019, n. 109 recante “Requisiti,
condizioni e criteri per la classificazione unica delle strutture
ricettive complementari: rifugi alpini.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 27, comma 2, lettera e). Deliberazione n. 122/CR del 27 novembre
2018.”.
(
201) Allegato abrogato,
eccettuato ogni riferimento ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici,
ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive extralberghiere,
a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo 2015, n. 419
recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture
ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità
abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast.
Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 31, comma 1.
(
202) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
203) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive
all’aperto, a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
204) Testo così
modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2081/2004
adottata ai sensi dell’articolo 94 di questa legge, pubblicata nel
BUR n. 79 del 10 agosto 2004, che ha aggiunto nel dato previsto dalla
lettera e) la seguente nota in calce: “il cartellino da esporre
nelle camere, suite, junior suite ed unità abitative e la
comunicazione dei relativi prezzi inviata alla provincia devono indicare
il supplemento di prezzo per il letto aggiunto su richiesta del cliente
ed il supplemento di prezzo per il servizio di prima colazione nella
camera/suite/junior suite/unità abitativa, a richiesta del cliente,
ove previsto dalla presente legge”.
(
205) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive extralberghiere,
a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo 2015, n. 419
recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture
ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità
abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast.
Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 31, comma 1.
(
206) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
207) Punti b) e c) del
comma 2, dell’allegato L, abrogati ai sensi dell’articolo 51,
comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , a
partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1001 recante
“Nuova disciplina di classificazione delle strutture ricettive
all'aperto ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Disciplina delle superfici e cubature delle unità abitative fisse e
degli accessori e pertinenze agli allestimenti mobili. Deliberazione N.
38/CR del 15 Aprile 2014.
(
208) Allegato abrogato,
eccettuati i punti b) e c) del comma 2, ai sensi dell’articolo 51,
comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , a
partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno 2014, n. 1000 recante
“Nuova disciplina di classificazione e attribuzione del livello e
categoria delle strutture ricettive all'aperto ai sensi degli articoli
29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 :
"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.
37/CR del 15 aprile 2014.
(
209) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
210) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
211) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
212) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , a partire dal 4 luglio 2014, data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 65 della DGR 17 giugno
2014, n. 1000 recante “Nuova disciplina di classificazione e
attribuzione del livello e categoria delle strutture ricettive all'aperto
ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 : "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".
Deliberazione n. 37/CR del 15 aprile 2014.
(
213) Allegato abrogato, ai
sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive alberghiere, a
partire dal 13 giugno 2014, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 59 della DGR 27 maggio 2014, n. 807
recante “Classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di
attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32,
33 e 34 della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014.
(
214) Allegato abrogato,
eccettuato ogni riferimento ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici,
ai sensi dell’articolo 51, comma 3, lettera a) della
legge regionale 14 giugno
2013, n. 11 , limitatamente alle strutture ricettive extralberghiere,
a partire dal 24 aprile 2015, data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 della DGR 31 marzo 2015, n. 419
recante “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.
Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture
ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità
abitative ammobiliate a uso turistico e bed & breakfast.
Deliberazione n.1/CR del 20 gennaio 2015.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ,
articolo 31, comma 1.
(
215) Periodo così
modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1392/2003
pubblicata nel BUR n. 56 del 10 giugno 2003, adottata ai sensi
dell'articolo 94 di questa legge introducendo la frase "Il numero dei
chioschi collocabili nella fascia dei servizi data in concessione non
può superare quello ottenuto dal rapporto tra la lunghezza della
citata fascia in metri lineari e la distanza di 120 ml"
(
216) Periodo così
modificato dalla deliberazione n. 1392/2003 pubblicata nel BUR n. 56 del
10 giugno 2003, adottata ai sensi dell'articolo 94 di questa legge che ha
soppresso le parole "di ml 120" che erano presenti tra la parola "minima"
e la parola "indicata".
(
217) Periodo così
aggiunto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2389/2009
pubblicata nel BUR n. 74 dell’8 settembre 2009, adottata ai sensi
dell’articolo 94 di questa legge.
(
218) Lettera prima
aggiunta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2389/2009
pubblicata nel BUR n. 74 dell’8 settembre 2009, adottata ai sensi
dell’articolo 94 di questa legge e poi così modificata, con la
sostituzione del secondo e del terzo periodo, dalla deliberazione di
Giunta regionale n. 103/2011 pubblicata nel BUR n. 16 del 22 febbraio
2011.
(
219) Testo così
modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1542/2013,
adottata ai sensi dell’articolo 94 di questa legge, pubblicata nel
BUR n. 79 del 17 settembre 2013, che ha sostituito le parole «pari o
superiore a 200.000,00 euro» con le parole «di importo compreso
tra i valori indicati nella tabella di cui alla lettera e) ter del
presente allegato».
(
220) Testo così
modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1542/2013,
adottata ai sensi dell’articolo 94 di questa legge, pubblicata nel
BUR n. 79 del 17 settembre 2013, che ha sostituito i capoversi terzultimo
e penultimo che disponevano: “La durata massima della nuova
concessione, comprendente il periodo di realizzazione delle opere, non
può superare i venti anni.
La durata massima della concessione oggetto di variazione, comprendente
il periodo residuale della concessione in essere ed il periodo di
realizzazione delle opere, non può superare i venti anni.”,
con il seguente capoverso: «In esito alla procedura comparativa, il
Comune, sia a fronte di istanza di variazione del contenuto della
concessione, sia a fronte di istanza di rilascio di nuova concessione,
emana un nuovo provvedimento concessorio, i cui effetti decorrono dalla
data del suo rilascio e la cui durata massima, comprendente il periodo di
realizzazione delle opere, non può superare i venti anni».
Nella medesima deliberazione n. 1542/2013 si dà atto che ai sensi
dell'articolo 34 - duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”,
convertito, con modificazioni, dall'
articolo
1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le concessioni
demaniali marittime sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, purché
ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore del
citato decreto, ossia il 19 ottobre 2012, e i Comuni costieri sono tenuti
ad adempiere a quanto specificato nella Circolare n. 57 del 15 gennaio
2013 della Direzione Generale dei Porti del Ministero delle
Infrastrutture.
(
221) Lettera prima
aggiunta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2389/2009
pubblicata nel BUR n. 74 dell’8 settembre 2009, adottata ai sensi
dell’articolo 94 di questa legge e poi così modificata dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 103/2011 pubblicata nel BUR n. 16
del 22 febbraio 2011. Le disposizioni così sostituite hanno effetto,
ai sensi del punto 3 della sopracitata delibera, a decorrere dalla data
di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(
222) L’articolo 4,
della
legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 dispone che:
“Art. 4 - Interventi per favorire la riqualificazione degli
insediamenti turistici e ricettivi.
1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è
possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all’aperto
di cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2)
della
legge
regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo”, anche se ricadenti in area
demaniale.
2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e
ricreativi effettuino investimenti nell’ambito degli interventi di
cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate
per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e
regionali.”.
(
223) Rubrica
dell’allegato T così sostituita da comma 1 art. 25
legge regionale 6 luglio
2012, n. 24 .
(
224) Allegato T abrogato
da lett. e) comma 6 art. 9
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
225) Allegato abrogato da
comma 2 art. 51
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
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