Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 (BUR n. 14/2011)
Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 (BUR n. 14/2011) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI
ALIMENTATI A BIOMASSE O BIOGAS O DA ALTRE FONTI RINNOVABILI (1) (2)
Art. 1 - Disposizioni per gli
insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati
a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili.
1. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità” la cui capacità di generazione
sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al
medesimo decreto, nonché gli impianti di piccola cogenerazione,
così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 “Attuazione della
direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una
domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia,
nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE”, qualora siano
collocati in area agricola su lotti di terreno fra loro contigui e
appartenenti a uno o più proprietari o per i quali può essere
individuata un’unica soluzione di connessione, ai fini del calcolo
della potenza elettrica massima per ricorrere alla denuncia di inizio
attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, sono
da considerarsi come un unico impianto.
Art. 2 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
1) Legge abrogata da comma 1
articolo 23 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, di cui
all’articolo 21 della medesima
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 .
(
2) Vedi quanto disposto
dall’art. 26 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
recante disposizioni per il ripristino dello stato dei luoghi interessati
da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di
cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità”.
SOMMARIO