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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 (BUR n. 95/2013)
Legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 (BUR n. 95/2013) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL
VENETO DERIVANTI DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA
ALL’UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE E DELLA
DIRETTIVA 2009/28/CE NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, n.
26 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2013).
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dell’articolo 117 della
Costituzione e dello Statuto, ed in attuazione della legge regionale 25 novembre 2011, n.
26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al
processo normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”, con la presente legge detta norme volte
ad adeguare l’ordinamento regionale alla normativa
dell’Unione europea e alla normativa statale di recepimento della
stessa.
TITOLO II - Adeguamento
dell’ordinamento regionale alla normativa statale di recepimento
della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
Art. 2 - Oggetto.
1. La Regione del Veneto, con le disposizioni del presente Titolo, adegua
la propria legislazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6
agosto 2012, n. 147 “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno””.
CAPO I - Disposizioni in materia
di commercio
Art. 3 - Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre
2007, n. 29 , le parole: “fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 14” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
, le parole: “dichiarazione di inizio attività”
sono sostituite dalle seguenti: “segnalazione certificata di
inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni, di seguito denominata SCIA”.
3. Dopo il comma 3 dell’ articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
, è inserito il seguente:
Omissis ( 1)
4. All’alinea del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre
2007, n. 29 e successive modificazioni le parole:
“assoggettata alla autorizzazione di cui all’articolo
8” sono sostituite dalle seguenti: “assoggettata alle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 8 bis”.
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
Art. 7 - Inserimento
dell’articolo 8 bis nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
Art. 8 - Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
, le parole: “dichiarazione di inizio attività, ai sensi
dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990” sono
sostituite dalla seguente: “SCIA”.
2. La lettera l) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre
2007, n. 29 , è abrogata.
3. Il comma 2 dell’ articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“2. Omissis ( 6)
4. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
, le parole: “Nella dichiarazione di cui al comma 1
l’interessato dichiara:” sono sostituite dalle seguenti:
“Nella SCIA di cui al comma 1 sono dichiarati:”.
5. La lettera a) del comma 3 dell’ articolo 9 della
legge regionale 21
settembre 2007, n. 29 , è sostituita dalla seguente:
Omissis ( 7)
6. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre
2007, n. 29 , è inserita la seguente:
“a bis) il possesso dei requisiti professionali di cui
all’articolo 4, comma 2, ove previsti;”.
7. Dopo il comma 3 dell’ articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
, è inserito il seguente:
Omissis ( 8)
8. Al comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
, le parole: “nella dichiarazione di inizio
attività” sono sostituite dalle seguenti: “nella
SCIA”.
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
1. La rubrica dell’ articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
, è sostituita dalla seguente:
Omissis ( 9)
2. Il comma 1 dell’ articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
, è sostituito dal seguente:
Omissis ( 10)
3. Il comma 2 dell’ articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
, è sostituito dal seguente:
Omissis ( 11)
4. Il comma 3 dell’ articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
, è sostituito dal seguente:
Omissis ( 12)
5. Il comma 4 dell’ articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
, è sostituito dal seguente:
Omissis ( 13)
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
Art. 14 - Abrogazione
dell’articolo 31 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
Art. 15 - Modifiche
all’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
Art. 16 - Modifiche
all’articolo 36 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
Art. 17 - Modifiche
all’articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande” e successive
modificazioni.
CAPO II - Disposizioni in
materia di artigianato
Art. 18 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29
“Disciplina dell’attività di estetista” e
successive modificazioni.
Art. 19 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28
“Disciplina dell’attività di acconciatore” e
successive modificazioni.
Art. 20 - Modifica
all’articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione
del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della
direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva
2000/29/CE (legge regionale europea 2012)”.
TITOLO III - Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Art. 21 - Finalità e
oggetto.
1. La Regione del Veneto, in armonia con
i principi espressi dalla direttiva n. 2009/28/CE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ritiene lo sviluppo
delle fonti rinnovabili fondamentale per la propria politica energetica
in quanto, congiuntamente ai risparmi energetici e a un aumento
dell’efficienza energetica, costituisce una parte importante delle
misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
2. La Regione, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e in
conformità al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
“Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e successive
modificazioni e al Piano energetico regionale, di cui all’ articolo 2 della
legge regionale 27
dicembre 2000, n. 25 “Norme per la pianificazione energetica
regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia”, promuove il ricorso
all’energia prodotta da fonti rinnovabili al fine di raggiungere la
quota minima assegnata dallo Stato ai sensi del decreto del Ministero
dello sviluppo economico 15 marzo 2012 “Definizione e
quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili
e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato
raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province
autonome”.
3. La Giunta regionale, provvede, sentita la competente commissione
consiliare, alla ( 25)
disciplina dei procedimenti autorizzativi previsti per la costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e
termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi
di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione
degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le
infrastrutture necessarie alla costruzione e all’esercizio degli
stessi.
Art. 22 - Principi e criteri
direttivi.
1. La Giunta regionale
nell’approvazione degli atti ( 26) di cui all’articolo 21 è tenuta a seguire i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
autorizzativi in conformità alle disposizioni di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
e successive modificazioni;
b) assicurare la pubblicità e la trasparenza in conformità alla
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione;
c) disciplinare la procedura di autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e
termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione,
come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio
degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di
tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio
storico-artistico e del territorio nonché di quanto disposto
dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
“Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità” e successive modificazioni e
dall’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del
decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010
“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili”;
d) prevedere che l’autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di
un procedimento unico che si conclude con un provvedimento assunto in
sede di conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate;
e) prevedere che l’autorizzazione unica, che comprende tutte le
autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione
dell’impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e
ambientale, costituisca titolo a costruire e ad esercire l’impianto
in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni in
essa contenute;
f) prevedere che l’autorizzazione unica, che deve contenere anche
l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, alla
esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale a carico del
soggetto proponente a seguito della dismissione dell’impianto, ove
necessario, costituisca variante allo strumento urbanistico comunale;
g) disporre con l’autorizzazione unica le eventuali misure
compensative a favore del comune ove è realizzato l’impianto,
in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10
settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
h) disciplinare l’impegno del proponente alla corresponsione
all’atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della
esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in
pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente
mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
i) omissis ( 27)
j) disciplinare i tempi per l’attivazione degli impianti
autorizzati, tenendo conto delle singole tipologie degli stessi, nel
rispetto della normativa vigente;
k) valutare sotto il profilo urbanistico i progetti di modifica o di
potenziamento di impianti già autorizzati solo in caso di
occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell’impianto
esistente.
2. L’ammontare delle spese istruttorie poste a carico del
proponente è determinato ai sensi dell’ articolo 4, comma 5,
della legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2011”.
3. omissis ( 28)
4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento il
monitoraggio dei dati di produzione energetica da fonti rinnovabili.
( 29)
Art. 23 - Abrogazioni.
TITOLO IV - Modifiche alla
legge regionale 25
novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione
del Veneto al processo normativo e all’attuazione del diritto e
delle politiche dell’Unione europea”
Art. 24 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ,
le parole: “alla Giunta regionale, alle Camere e al Comitato
delle Regioni” sono sostituite dalle seguenti: “alle
Camere in tempo utile per l’esame parlamentare, dandone contestuale
comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
delle Regioni e Province autonome, nonché alla Giunta
regionale”.
Art. 25 - Modifica
all’articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”.
Art. 26 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”.
Art. 27 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”.
Art. 28 - Modifica
all’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”.
Art. 29 - Inserimento
dell’articolo 12 bis nella legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”.
Art. 30 - Modifiche
all’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”.
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 25 novembre
2011, n. 26 , dopo le parole: “Comitato tecnico”
sono inserite le parole: “di valutazione” e la parola:
“comunitari” è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ,
la parola: “comunitari” è soppressa.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 25 novembre
2011, n. 26 , le parole: “tavoli di coordinamento nazionali
Stato-Regioni” sono sostituite dalle seguenti: “gruppi
di lavoro istituiti nell’ambito del Comitato tecnico di valutazione
di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari
europei”.
Art. 31 - Modifica
all’articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”.
1. Al comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 ,
dopo le parole: “le specifiche attribuzioni” sono
aggiunte le seguenti: “ed il trattamento del personale assegnato
alla sede di Bruxelles, nel rispetto della normativa statale
vigente”.
Art. 32 - Modifica
all’articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
“Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo
normativo e all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”.
1. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
dopo le parole: “adesione all’Unione,” sono
inserite le seguenti: “garantendone il trattamento complessivo
in godimento,”.
TITOLO V - Disposizioni finali
Art. 33 - Comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 40
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la presente legge è trasmessa
per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le Politiche europee.
Note
( 1) Testo riportato al comma 3
bis dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
.
( 2) Testo riportato
all’articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
.
( 3) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
.
( 4) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
.
( 5) Testo riportato dopo
l’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 6) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 7) Testo riportato alla lettera
a) comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 8) Testo riportato dopo il comma
3 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
.
( 9) Testo riportato alla rubrica
dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
.
( 10) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 11) Testo riportato al comma
2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 12) Testo riportato al comma
3 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 13) Testo riportato al comma
4 dell’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 14) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 15) Testo riportato al comma
2 dell’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 16) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 17) Testo riportato
all’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 18) Testo riportato
all’articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 19) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 20) Testo riportato al comma
2 dell’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 21) Testo riportato al comma
2 dell’articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
( 22) Testo riportato alla fine
del comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29
( 23) Testo riportato alla fine
del comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28
( 24) Testo riportato dopo il
comma 5 dell’articolo 34 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24
( 25) Comma così
modificato da comma 1 art. 5 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53
che ha sostituito le parole “, ai sensi dell’articolo 19
dello Statuto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un
regolamento per la” con le parole “provvede, sentita la
competente commissione consiliare, alla”.
( 26) Comma così
modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53
che ha sostituito le parole “del regolamento” con le parole
“degli atti”.
( 27) Lettera abrogata da comma
2 art. 6 legge
regionale 23 dicembre 2019, n. 53 .
( 28) Comma abrogato da comma 3
art. 6 legge
regionale 23 dicembre 2019, n. 53 .
( 29) Comma sostituito da comma
4 art. 6 legge
regionale 23 dicembre 2019, n. 53 .
( 30) Articolo abrogato da
comma 1 art. 7 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53 .
( 31) Testo riportato dopo il
comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
( 32) Testo riportato dopo il
primo periodo del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 25 novembre
2011, n. 26
( 33) Testo riportato dopo
l’articolo 12 della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26
SOMMARIO
-
Legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
(BUR n. 95/2013)
-
DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI
DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA.
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE E DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE
NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2011, n. 26
(LEGGE REGIONALE EUROPEA 2013).
-
-
TITOLO I - Disposizioni
generali
-
-
TITOLO II - Adeguamento
dell’ordinamento regionale alla normativa statale di
recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel
mercato interno.
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia
di commercio
-
-
Art. 3 - Modifiche
all’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
-
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
-
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
-
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
-
Art. 7 - Inserimento
dell’articolo 8 bis nella legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
-
Art. 8 - Modifiche
all’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
-
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
-
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
-
Art. 11 - Modifiche
all’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
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Art. 12 - Modifiche
all’articolo 15 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
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Art. 13 - Modifiche
all’articolo 17 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
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Art. 14 - Abrogazione
dell’articolo 31 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
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Art. 15 - Modifiche
all’articolo 32 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
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Art. 16 - Modifiche
all’articolo 36 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
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Art. 17 - Modifiche
all’articolo 37 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande” e successive modificazioni.
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CAPO II - Disposizioni in
materia di artigianato
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TITOLO III - Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
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TITOLO IV - Modifiche alla
legge
regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla
partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e
all’attuazione del diritto e delle politiche
dell’Unione europea”
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TITOLO V - Disposizioni
finali
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