Legge regionale 26 maggio 2011, n. 11 (BUR n. 38/2011)
Legge regionale 26 maggio 2011, n. 11 (BUR n. 38/2011) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER COMBATTERE LA POVERTÀ ED IL
DISAGIO SOCIALE ATTRAVERSO LA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE
ALIMENTARI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle politiche di
solidarietà sociale, riconosce, valorizza e promuove
l’attività svolta per il recupero delle eccedenze alimentari e
per la loro redistribuzione a coloro che assistono persone in stato di
grave disagio sociale e di indigenza.
Art. 2 - Beneficiari.
1. La Regione assume le
finalità di cui alla presente legge nei propri strumenti di
programmazione economica e sociale avvalendosi, per il perseguimento
delle stesse, dei soggetti del terzo settore, così come individuati
dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui
sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi
dell’articolo 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, che
esercitano in modo prevalente l’attività di cui
all’articolo 1 e che presentano i seguenti requisiti:
a) operare in Veneto;
b) operare con una progettualità di rete a livello territoriale.
Art. 3 - Interventi.
1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui
all’articolo 1, individua gli obiettivi e le modalità di
intervento e di sostegno operativo e finanziario mediante la
predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale,
approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare.
2. Il programma di cui al comma 1 in particolare prevede i seguenti
obiettivi:
a) l’attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle
famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari
ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
b) la promozione e il sostegno di specifici progetti formativi inerenti
la diffusione di una corretta cultura della nutrizione da attuarsi anche
mediante apposite azioni di informazione rivolte verso la
collettività;
c) la costituzione di modelli di partnership consistenti nella
definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore
alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione
collettiva ed i soggetti di cui all’articolo 2 favorendo la
cessione di generi alimentari ancora commestibili;
d) la predisposizione di progetti di informatizzazione e di formazione
professionale a sostegno delle attività di recupero e di
redistribuzione delle eccedenze alimentari.
3. I rapporti tra la Regione ed i soggetti individuati dal programma di
cui al comma 2, sono regolati da convenzione approvata dalla Giunta
regionale.
4. La convenzione di cui al comma 3 prevede le modalità ed i tempi
di realizzazione degli interventi e dei servizi prestati nonché le
modalità per la verifica dello svolgimento degli stessi e per
l’erogazione di risorse economiche da parte della Regione.
Art. 4 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2011, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0161 “Interventi di
sostegno al terzo settore” del bilancio di previsione 2011,
riducendo di pari importo lo stanziamento di spesa finalizzato agli
interventi previsti dalla
legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
SOMMARIO