Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 (BUR n. 96/2006)
Legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 (BUR n. 96/2006) [sommario] [RTF]
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce il
rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale
nel perseguimento della promozione umana e dell’integrazione
sociale dei cittadini nonché dell’inserimento lavorativo delle
persone e dei lavoratori svantaggiati e dei soggetti deboli,(
1) nell’interesse generale della
comunità.
2. In particolare, la presente legge:
a) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle
cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre
1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e
successive modificazioni;
b) disciplina l’Albo regionale delle cooperative sociali;
c) prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla
programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di
interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalità di
raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle delle
pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale,
socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché con le
attività di formazione professionale, di sviluppo
dell’occupazione e delle politiche attive del lavoro, con
particolare riferimento all’inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate e delle altre persone deboli di cui all’articolo 3;
d) individua i criteri e le modalità di affidamento, di
convenzionamento e di conferimento dei servizi alle cooperative sociali;
e) definisce le misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo
della cooperazione sociale.
2 bis. La Giunta regionale, per il pieno raggiungimento delle
finalità di cui ai commi 1 e 2, previo parere della Commissione
regionale della cooperazione sociale di cui all’articolo 21 e
sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità
attuative e di intervento secondo quanto previsto dalla presente legge e
individua, periodicamente, le specifiche misure necessarie a prevenire e
contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale e ad
incrementare i rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche mediante
la stipula di specifici protocolli al fine di agevolare lo scambio
reciproco di flussi informativi inerenti l’emergere di eventuali
comportamenti o condotte posti in essere dalle cooperative sociali in
violazione della vigente normativa. (
2)
Art. 2 - Definizione di
cooperative sociali.
1. Le cooperative sociali in possesso dei
requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155
“Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge. 13 giugno
2005, n. 118” sono imprese sociali; esse operano senza fine di
lucro, con lo scopo di perseguire, nell’ambito delle finalità
previste dall’articolo 1, l’interesse generale della
comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale delle
persone attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con
riferimento agli ambiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c);
(
3)
b) la gestione di attività finalizzate all’inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei
settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi. (
4)
2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le
attività svolte dalle strutture che nell’ambito di programmi
individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti
e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attività
lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e
deboli; la gestione di tali servizi consiste nella organizzazione
complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e
umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione
delle mere forniture di manodopera.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto
compatibili ai consorzi costituiti come società cooperative di cui
all'articolo 8 della legge n. 381/1991.
Art. 3 - Persone svantaggiate
e deboli.
1. Ai fini delle presente legge si
considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all’articolo 4
della legge n. 381/1991, e successive modificazioni. Le persone
svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori
delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione
di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla
pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.
2. Ai fini della presente legge si considerano persone deboli i
lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, numeri 4) e 99),
del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
nonché le persone che versano nelle situazioni di fragilità
sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328
“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” e successive modificazioni. La
situazione dei lavoratori di cui al presente comma deve essere attestata
e trattata ai sensi della normativa vigente. (
5)
Art. 4 - Base sociale.
1. La cooperativa sociale è
un’impresa collaborativa di cui fanno parte diversi soggetti e dove
sono rappresentati e trovano collocazione molteplici gruppi e portatori
di interessi.
2. Oltre alle tipologie di socio previste dalla normativa vigente, gli
statuti della cooperativa sociale possono prevedere la presenza di soci
fruitori e di soci volontari.
3. I soci fruitori sono utenti o loro familiari che godono a vario
titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla
cooperativa sociale.
4. I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e il
loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei
soci. Può essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti
dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme
di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle
norme in materia di assicurazione contro infortuni e malattie
professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Nella gestione dei servizi e delle attività di cui
all’articolo 2, da effettuarsi in applicazione di contratti
stipulati con le pubbliche amministrazioni, le prestazioni dei soci
volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva
rispetto ai parametri d’impiego di operatori professionali previsti
dalle disposizioni vigenti.
6. Per ogni categoria di socio prevista dallo statuto è predisposta
un’apposita sezione del libro dei soci.
Art. 4 bis - Bilancio sociale.
(6)
1. Il bilancio sociale della cooperativa sociale è finalizzato a
consentire una trasparente comunicazione della tipologia dei prodotti e
dei servizi proposti e prestati e della rendicontazione nonché di
permettere una idonea valutazione delle performance della propria
organizzazione e dell'impatto sociale delle attività svolte. In
particolare, tale strumento tiene conto, tra gli altri elementi, della
natura dell'attività esercitata, delle dimensioni della cooperativa
sociale, delle norme contrattuali di settore applicate, degli eventuali
inserimenti lavorativi operati e dei relativi progetti.
2. La Giunta regionale, in armonia con le linee guida definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,
“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.
106”, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime
entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde, predispone uno schema
tipo di bilancio sociale per entrambe le tipologie di cooperative sociali
previste dall'articolo 2.
3. Fino all’emanazione del provvedimento della Giunta regionale di
cui al comma 2, le cooperative sociali possono, comunque, adottare il
bilancio sociale.
Art. 4 ter - Codice etico.
(7)
1. Al fine di rafforzare i valori di responsabilità sociale, la
cultura dell’impresa sociale, il rispetto delle norme e delle
politiche aziendali in materia di etica dell’impresa e di
correttezza comportamentale, le cooperative sociali possono dotarsi di un
codice etico o di comportamento ai sensi del modello di organizzazione,
gestione e controllo previsto dall’articolo 6 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000,
n. 300.”.
2. La Commissione regionale della cooperazione sociale di cui
all’articolo 21 predispone uno schema tipo di codice etico o di
comportamento da sottoporre alla Giunta regionale per la sua successiva
approvazione.
CAPO II - Albo regionale delle
cooperative sociali (8)
Art. 5 - Albo regionale delle
cooperative sociali.
1. La Giunta regionale, entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce
l’Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato
Albo.
2. L’Albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8
della legge n. 381/1991.
2 bis. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine
sociale delle cooperative sociali iscritte all’Albo nonché di
facilitarne l’attività di controllo e vigilanza, la Giunta
regionale adotta una anagrafe informatizzata contenente i nominativi dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore
tecnico. A tali fini la Giunta regionale può avvalersi della
collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
2 ter. Nell’anagrafe vengono riportati anche i nominativi dei
soggetti di cui al comma 1 qualora gli stessi abbiano operato in
cooperative sociali cancellate dall’Albo ai sensi
dell’articolo 6, comma 6, per almeno i cinque anni successivi alla
cancellazione. (
9)
Art. 6 - Iscrizione e
cancellazione dall’Albo.
1. L’iscrizione all'Albo è
disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di
servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione
sociale di cui all' articolo 21.
2. L’iscrizione all’Albo è condizione:
a) per l’affidamento e per il convenzionamento dei servizi di cui
all’articolo 10;
b) per la concessione della titolarità del servizio di cui
all’articolo 11;
c) per la fruizione di benefici e l’utilizzo di forme di
collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a
favore delle cooperative sociali;
d) per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
e) per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”,
qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire
l’inserimento e l’integrazione sociali e lavorative di
persone disabili;
f) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui
all’articolo 114 del decreto de Presidente della repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e
successive modificazioni.
3. Le cooperative sociali possono ottenere l’iscrizione ad entrambe
le sezioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), qualora
in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
3 bis. Le cooperative sociali iscritte all’Albo, qualora nel corso
dell’anno non siano state sottoposte alla revisione cooperativa di
cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia
di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante:
“Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore””
e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto il relativo
certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero
competente, ovvero, nel caso di cooperative aderenti ad una associazione
di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa, a queste
ultime. (
10)
4. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo esclusivamente le
cooperative sociali che hanno sede legale nel territorio regionale.
4 bis. Non possono essere iscritte all’Albo le cooperative sociali
in cui sussistano in capo ai membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, o al direttore tecnico i motivi di esclusione di un
operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o
concessione secondo quanto previsto dall’articolo 80, commi 1 , 2 e
3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei
contratti pubblici” e successive modificazioni. (
11)
5. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, al
fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle
cooperative sociali, provvede con cadenza biennale alla revisione
dell'Albo. A tali fini le cooperative iscritte trasmettono alla struttura
regionale competente in materia di servizi sociali:
a) le variazioni dello statuto, del numero di soci e degli altri
dipendenti e collaboratori, evidenziando gli eventuali soggetti
svantaggiati e deboli;
b) la dichiarazione degli enti previdenziali attestante la
regolarità dei versamenti effettuati;
c) la copia del certificato o dell’attestazione della revisione
cooperativa cui sono state sottoposte ovvero, in assenza di questi, la
copia della richiesta al Ministero competente o all’associazione di
rappresentanza, di cui al comma 3 bis;
d) qualora abbiano ottenuto contributi o incentivi regionali, una
relazione che specifichi le modalità di utilizzo degli stessi.
(
12)
5 bis. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali,
d’ufficio o su segnalazione, effettua annualmente sulle cooperative
sociali verifiche a campione in relazione al possesso dei requisiti di
iscrizione all’Albo. Le cooperative sociali che non adempiono o
adempiono in modo parziale o difforme alle richieste della struttura
regionale competente in materia di servizi sociali effettuate in sede di
verifica, previa formale diffida ad adempiere entro sessanta giorni, sono
cancellate dall’Albo. (
13)
6. La cancellazione dall'Albo è disposta dal dirigente della
struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la
commissione regionale della cooperazione sociale di cui all' articolo 21,
nei casi in cui:
a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la
cooperativa sociale, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli
adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrenti dalla diffida;
b) la cooperativa sociale sia stata sciolta, risulti inattiva da più
di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall’Albo delle
società cooperative di cui al decreto del Ministero delle
attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162, o comunque non sia più in grado di
continuare ad esercitare la propria attività;
c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla
cooperativa sociale, la revisione cooperativa di cui al decreto
legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni; (
14)
c bis) la cooperativa sociale non abbia il certificato o
l’attestazione annuale della revisione cooperativa ovvero, in
assenza di questi, la copia della richiesta al Ministero competente o
all’associazione di rappresentanza, di cui al comma 3 bis;
(
15)
d) nelle cooperative sociali che gestiscono le attività di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate
di cui all’articolo 3, comma 1, scenda al di sotto del limite del
trenta per cento dei lavoratori della cooperativa stessa per un periodo
superiore a dodici mesi;
e) il numero dei soci volontari supera il limite del cinquanta per cento;
f) la cooperativa sociale non rispetta le disposizioni previste
dall’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 “Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con particolare
riferimento alla posizione del socio lavoratore” e successive
modificazioni;
f bis) nelle ipotesi di cui al comma 5 bis e all’articolo 15, comma
2 ter. (
16)
7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale nonché
alla direzione provinciale del lavoro e alla camera di commercio
territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La cooperativa sociale
cancellata dall’Albo non può richiederne l’iscrizione
prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione. (
17)
8. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti con
gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività di
cui all’articolo 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici
contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge.
Qualora la cooperativa sociale abbia ricevuto vantaggi economici ai sensi
della presente legge in presenza dei casi e delle condizioni che
determinano la cancellazione dall’Albo e tale condizione sia
accertata, previa diffida e secondo le procedure di legge, la stessa
decade dal beneficio ed è tenuta alla restituzione delle somme
percepite. (
18)
8 bis. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale
della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, sentita la
competente commissione consiliare, stabilisce modalità, termini,
procedure e requisiti in ordine all’iscrizione e alla cancellazione
dall’Albo nonché all’effettuazione delle verifiche a
campione. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla
richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal
parere. (
19)
Art. 7 - Ricorso.
1. Avverso il provvedimento di diniego di
iscrizione o di cancellazione dall’Albo è ammesso ricorso
amministrativo al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni
dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
2. Il Presidente della Giunta regionale decide entro novanta giorni dal
ricevimento del ricorso, su conforme parere della Giunta regionale
sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui
all’
articolo 21;
trascorsi novanta giorni, in mancanza di una decisione del Presidente
della Giunta, il ricorso si intende respinto.
3. La presentazione del ricorso sospende l’esecutività del
provvedimento di cancellazione fino alla decisione del ricorso.
CAPO III - La cooperazione
sociale nel sistema integrato dei servizi alla persona
Art. 8 - Partecipazione
della cooperazione sociale nel sistema integrato dei servizi alla
persona.
1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella
programmazione, nell’organizzazione del sistema integrato dei
servizi alla persona, nella gestione e nell’offerta dei servizi
nonché nella verifica dei risultati delle prestazioni realizzate.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono la partecipazione della
cooperazione sociale all’esercizio della funzione sociale pubblica,
mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità
progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle
cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla
persona, fornendo concreti modelli per disciplinare i rapporti nella
sussidiarietà.
Art. 9 - Raccordo tra
programmazione regionale e cooperazione sociale.
1. La Regione, nell’ambito dei propri atti, piani e interventi di
programmazione delle attività sociali, socio-assistenziali,
socio-educative, socio-sanitarie e sanitarie, individua strumenti atti a
definire le modalità di partecipazione delle cooperative sociali per
il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, promovendo il raccordo e
la collaborazione tra servizi pubblici e cooperazione sociale.
2. Nell’ambito della programmazione e nei relativi provvedimenti
attuativi in materia di formazione, gli organi regionali competenti
prevedono strumenti volti a favorire:
a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e
le cooperative sociali riguardo alla formazione di base ed
all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la
definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito
delle attività di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate
e delle altre persone deboli;
b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche
iniziative formative a favore delle persone svantaggiate e delle altre
persone deboli, prioritariamente per le attività realizzate mediante
il ricorso a finanziamenti comunitari;
c) autonome iniziative delle cooperative sociali per la qualificazione
professionale del proprio personale e per la qualificazione manageriale
degli amministratori, riconoscendo e sostenendo, in particolare, le
attività formative svolte in forma consorziata.
3. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto
privilegiato per l’attuazione di politiche attive del lavoro
finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno
sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà
e coesione sociale; in particolare, possono essere previste
all’interno dei piani regionali di politica del lavoro, forme di
interventi volte a:
a) sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato
del lavoro;
c) favorire l’affidamento alle cooperative sociali della fornitura
di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni;
d) promuovere nell’ambito della Regione lo sviluppo imprenditoriale
della cooperazione sociale.
4. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i
competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a
riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle
cooperative sociali di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera b).
CAPO IV - Affidamento dei
servizi
Art. 10 - Affidamento dei
servizi e convenzioni. (20)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa
statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia
socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina, sentita
la commissione regionale della cooperazione sociale di cui
all’articolo 21, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, le modalità di affidamento dei servizi
alle cooperative sociali definendo, in particolare, le procedure per
l’affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto
nonchè le convenzioni-tipo di cui all’articolo 9, comma 2,
della legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra
cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione
pubblica regionali.
2. Le convenzioni-tipo di cui al comma 1, in conformità ai principi
della presente legge, riguardano:
a) la gestione dei servizi alla persona;
b) la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge
n. 381/1991.
c) l’esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di appalti.
Art. 11 - Concessione della
titolarità dei servizi e accordi procedimentali. (21)
1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui
all’articolo 118 della Costituzione e con riferimento
all’articolo 5 della legge n. 328/2000, all’articolo 11 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
e successive modificazioni e all’articolo 30 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” promuove e sostiene il conferimento della
titolarità del servizio alle cooperative sociali mediante il ricorso
agli istituti disciplinati dalle predette disposizioni normative.
2. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa
statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia
socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la
commissione regionale della cooperazione sociale di cui
all’articolo 21, definisce gli schemi-tipo e le norme procedurali
di evidenza pubblica per il conferimento della titolarità dei
servizi mediante concessione ovvero attraverso lo strumento degli accordi
procedimentali, da inserire nei piani di zona di cui all'
articolo 8, comma 2,
della
legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il
riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in
materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517” e negli altri atti locali di programmazione
e regolamentazione delle attività dei servizi alla persona al fine
di valorizzare compiutamente i rapporti nella sussidiarietà tra
cooperative sociali e pubblica amministrazione.
Art. 12 - Criteri di
valutazione per la scelta del contraente.
1. Per l’affidamento dei servizi e
per il conferimento della titolarità degli stessi ai sensi degli
articoli 10 e 11 nella scelta dei contraenti, l'offerta presentata viene
valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi diversi dal solo
criterio del massimo ribasso.
1 bis. Per l’affidamento di servizi alle cooperative sociali di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), viene riconosciuta una
maggiorazione del punteggio nei seguenti casi:
a) adozione del bilancio sociale di cui all’articolo 4 bis, fino a
quando l’adozione del bilancio sociale è facoltativa ai sensi
dell’articolo 4 bis, comma 3;
b) adozione del codice etico di cui all’articolo 4 ter;
c) percentuale maggiore del 30 per cento di persone svantaggiate di cui
all’articolo 3, comma 1;
d) presenza oltre alla percentuale del 30 per cento delle persone
svantaggiate, di cui all’articolo 3, comma 1, anche di persone
deboli di cui all’articolo 3, comma 2. (
22)
1 ter. La Giunta regionale previo parere della Commissione regionale
della cooperazione sociale di cui all’articolo 21, sentita la
competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità
per la maggiorazione del punteggio di cui al comma 1 bis. La commissione
consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali
la Giunta regionale può prescindere dal parere. (
23)
2. Per i servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi
socio-sanitari, assistenziali ed educativi, elementi oggettivi sono:
a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la
comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di
rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e
nel governo della cooperativa sociale;
c) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto
dell’affidamento o del conferimento;
d) la solidità di bilancio dell'impresa;
e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative
nazionali e regionali di settore;
f) il rispetto delle norme contrattuali di settore e l’applicazione
della vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale nella categoria;(
24)
g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
h) la qualificazione professionale degli operatori e la pianificazione di
percorsi formativi;(
25)
i) la valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti
servizi pubblici o privati;
i bis) l’assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la
regolarità contributiva;
i ter) l’assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute
e di sicurezza sul lavoro. (
26)
3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli di cui al comma
2, oltre agli elementi ivi previsti, è elemento oggettivo il
progetto di inserimento delle persone svantaggiate di cui
all’articolo 3 che contiene:
a) gli elementi in grado di testimoniare l’organico radicamento
territoriale del progetto stesso;
b) il numero delle persone svantaggiate impegnate;
c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa
richiesta;
d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e
lungo termine;
f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno;
f bis) il rispetto delle vigenti normative e delle norme contrattuali di
settore nel contratto applicato alle persone svantaggiate e ai soggetti
deboli, ferma restando l’applicazione della vigente contrattazione
collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella
categoria e la garanzia di un’equa retribuzione. (
27)
Art. 13 – Riserva
negli appalti e nelle concessioni. (28)
1. Fatta salva la normativa statale ed europea in materia di appalti e
concessioni, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione
alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne
l'esecuzione a cooperative sociali, che svolgono le attività di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi operatori
economici aventi sede negli stati membri della Unione europea, qualora lo
scopo principale degli stessi sia l'integrazione sociale e professionale
di persone svantaggiate o con disabilità, nel contesto di programmi
di lavoro protetti, e quando almeno il 30 per cento dei lavoratori
impiegati in relazione ai singoli appalti o concessioni sia composto da
lavoratori svantaggiati o con disabilità di cui all’articolo
3, comma 1. Per la scelta del contraente o del concessionario può
essere riconosciuta una maggiorazione del punteggio, qualora in relazione
ai singoli appalti o concessioni siano impiegati come lavoratori una
percentuale superiore al 30 per cento di lavoratori svantaggiati o con
disabilità ovvero soggetti rientranti fra le persone deboli di cui
all’articolo 3, comma 2.
Art. 14 - Durata e subentro.
(29)
1. Al fine di garantire attraverso la continuità del servizio un
adeguato livello qualitativo delle attività e un efficace processo
di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi
caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno, di norma, durata
pluriennale. In caso di avvicendamento nell’affidamento di servizi
o nella stipula di convenzioni la cooperativa sociale subentrante, fermo
restando il rispetto della normativa vigente, garantisce ai lavoratori
livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti.
(
30)
2. omissis (
31)
Art. 15 - Verifica dei
contratti.
1. Negli affidamenti dei servizi, nel
conferimento della titolarità degli stessi e nelle convenzioni ai
sensi degli articoli 10 e 11 sono previste forme di valutazione e di
verifica della qualità delle prestazioni anche mediante il
coinvolgimento diretto degli utenti e la promozione di indagini
finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.
2. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali e i
comuni possono effettuare sulle cooperative sociali verifiche sui servizi
oggetto di affidamento e di conferimento:
a) secondo le modalità e nel rispetto della normativa regionale
vigente e dei requisiti e degli standard di cui alla
legge regionale 16 agosto 2002, n.
22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni;
b) con riferimento all’applicazione della vigente contrattazione
collettiva alle persone svantaggiate ed ai soggetti deboli,
all’eventuale utilizzo di contratti impropri, nonché al
rispetto delle normative negli inserimenti lavorativi. (
32)
2 bis. La struttura regionale per l'attività ispettiva e di
vigilanza di cui alla
legge regionale 5 agosto 2010, n. 21
“Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di
vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto” e successive
modificazioni, effettua, ai sensi e secondo le procedure previste dalla
medesima legge regionale, oltre alle verifiche di cui al comma 2, il
controllo e la vigilanza sul possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente per l’iscrizione all’Albo, anche in
costanza del rapporto contrattuale.
2 ter. Le cooperative sociali che non adempiono o adempiono in modo
parziale o difforme alle richieste effettuate dalla struttura regionale
competente in materia di servizi sociali e dalla struttura regionale per
l'attività ispettiva e di vigilanza nell’esercizio delle
rispettive attività di controllo e vigilanza, ai sensi dei commi 2 e
2 bis, previa formale diffida ad adempiere entro sessanta giorni, sono
cancellate dall’Albo ai sensi e secondo le procedure di cui
all’articolo 6. (
33)
CAPO V - Interventi a sostegno
della cooperazione sociale
Art. 16 - Contributi a favore di cooperative sociali.
1. La Regione, in applicazione delle
finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente
alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il
sostegno di singole iniziative, nel rispetto della normativa comunitaria
in materia di aiuti di Stato. (
34)
2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati:
a) all’ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto,
costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni
strumentali direttamente impiegati ed attinenti all’attività
svolta in coerenza con gli scopi statutari;
b) alle innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
c) ai processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale
direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa
sociale, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di
profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da
realizzare con enti ed organismi accreditati ai sensi della
legge regionale 9 agosto
2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli
organismi di formazione accreditati”; (
35)
d) alla promozione commerciale, al supporto all’esportazione e al
marketing;
e) all’attivazione di processi per l’avvio o il miglioramento
del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
f) all’integrazione consortile ed all’associazione tra
cooperative sociali per la realizzazione di adeguate strutture ed
attrezzature di gestione e dei servizi in forma consortile;
g) alle iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative
sociali;
h) alla concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e
sviluppo.
3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali
agevolazioni fiscali su base regionale relativamente ai tributi di
propria pertinenza. (
36)
Art. 17 - Interventi a
favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.
1. La Regione, in osservanza della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può sostenere le
cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove
categorie di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2, con
interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri
previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato. (
37)
2. Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini per i
quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, la Regione può intervenire, per un
massimo di due anni, con un contributo corrispondente al cinquanta per
cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi
alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
3. La Giunta regionale costituisce l’Osservatorio regionale sulla
cooperazione sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive di
attuazione che ne regolano la composizione, i compiti e le risorse
economiche atte a consentirne il funzionamento.
Art. 18 - Interventi a
favore delle organizzazioni di rappresentanza.
1. Al fine di sostenere e sviluppare
l’attività progettuale delle organizzazioni regionali di
rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente
riconosciute e operanti in ambito nazionale con sede legale in Veneto,
sono annualmente concessi in loro favore contributi per specifici
progetti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato. (
38)
Art. 19 - Interventi
finanziari.
1. Viene istituito presso la Regione un fondo per l’innovazione al
fine di sostenere progetti presentati dalle cooperative sociali, di
carattere sperimentale e innovativo di servizi o metodologie d'intervento
che propongono nuove risposte ai bisogni sociali emergenti, soprattutto a
favore delle categorie più svantaggiate della popolazione.
2. La Regione, ferma restando la disciplina prevista per le
organizzazioni di volontariato, promuove la collaborazione con le
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
“Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui
all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e
disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461” con sede
legale nel Veneto, al fine di prevedere la costituzione del fondo di cui
al comma 1.
3. La Regione può altresì intervenire per favorire lo sviluppo
delle cooperative sociali, con i mezzi finanziari di cui
all’
articolo 13 della
legge regionale 18 novembre 2005, n. 17
“Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto”.
4. La Regione, al fine di ampliare e migliorare il sistema delle garanzie
e per rendere più agevole l’accesso al credito da parte delle
cooperative sociali, sostiene l’attività dei consorzi fidi
attraverso l’incremento del patrimonio sociale in relazione
all’entità degli incrementi dello stesso e alle garanzie
prestate nell’ultimo anno, al fine di agevolare
l’acquisizione di materie prime, la costituzione di nuove
cooperative sociali, l’acquisto di attrezzature, lo sviluppo di
servizi inter-cooperativi.
5. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i
consorzi fidi, oltre che con istituti di credito bancario, per
l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere le cooperative
sociali mediante interventi:
a) per l’abbattimento dei tassi di interesse ordinari nel credito
di esercizio;
b) per agevolare l’accesso al credito a breve e medio termine;
c) per garanzie su depositi cauzionale e/o fideiussioni bancarie o
assicurative richiesti da enti pubblici o soggetti privati per la
partecipazione a gare d’appalto o comunque per l’affidamento
di servizi.
6. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della
cooperazione sociale di cui all’articolo 21, definisce entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i
criteri e le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 20 - Disposizioni
attuative degli interventi.
1. Possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 16, 17, le
cooperative sociali che risultano regolarmente iscritte all’Albo e
che hanno realizzato nel triennio precedente la domanda di finanziamento
almeno il 50,1 per cento del fatturato medio nel territorio regionale.
2. I contributi possono essere assegnati anche a beneficiari che
usufruiscono di altri contributi nazionali, regionali e locali,
purché riferiti a tipologie di spesa diverse da quelle previste
dalla presente legge.
3. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e
contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta
destinazione dei fondi e può revocare o chiedere la restituzione dei
contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione
risulti non conforme alle norme della presente legge.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della
cooperazione sociale di cui all’articolo 21, emana le direttive di
attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, fissando le
modalità e le procedure per la concessione dei contributi ed
individuando le priorità tra gli interventi di promozione,
nonché la ripartizione percentuale dei fondi a disposizione e la
determinazione dei criteri di assegnazione.
CAPO VI - Commissione regionale
della cooperazione sociale
Art. 21 - Commissione
regionale della cooperazione sociale.
1. È istituita la Commissione
regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) l’Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o
un suo delegato;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di
servizi sociali o un suo delegato;
c) tre Direttori dei servizi socio-sanitari delle Aziende Ulss del
Veneto, o loro delegati;
d) il direttore dell’ufficio regionale del Ministero del lavoro o
un suo delegato;
e) quattro rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di
impedimento, designati dalle associazioni di cooperative sociali
maggiormente rappresentative in ambito regionale;
f) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI). (
39)
Art. 22 - Funzionamento
della Commissione regionale della cooperazione sociale.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dal suo insediamento,
provvede alla costituzione della commissione regionale della cooperazione
sociale.
2. I componenti della commissione possono essere riconfermati e restano
in carica per l’intera durata della legislatura e fino alla
costituzione della nuova commissione.
3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti; le deliberazioni si assumono a
maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il
voto del presidente.
4. La partecipazione alle sedute è gratuita; è ammesso il
rimborso delle sole spese sostenute, ai sensi dell’
articolo 187 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della regione” e successive modificazioni.
Art. 23 - Compiti della
Commissione regionale della cooperazione sociale.
1. La commissione regionale della
cooperazione sociale è organo consultivo della Giunta regionale e
provvede, tra l'altro, ad esprimere parere:
a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle
cooperative sociali;
b) sulle domande di iscrizione all'Albo, sulla rispondenza
dell'attività della cooperativa sociale alle finalità previste
dall'
articolo 1 e sul
mantenimento dei requisiti;
c) sui provvedimenti di cancellazione dall'Albo;
d) sui ricorsi al Presidente della Giunta regionale di cui
all’
articolo 7;
e) sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di cooperazione
sociale;
f) sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi regionali di
cui al
Capo V;
g) su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove
richiesto dagli organi regionali.
2. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla
richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
2 bis. La Commissione trasmette alla competente commissione consiliare,
entro trenta giorni dalla loro adozione, i pareri espressi
nell’esercizio della propria funzione. (
40)
3. La commissione annualmente presenta una relazione
sull’attività svolta alla Giunta regionale che la trasmette al
Consiglio regionale.
Art. 23 bis - Clausola
valutativa. (41)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e
valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la
promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema delle cooperative
sociali nel Veneto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il
30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che
descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente
attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente
legge, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari
raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse
messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di
aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado
di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità
incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte. Nella
relazione sono, altresì, evidenziate le misure adottate al fine di
prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale.
3. Per la finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale, previo
parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui
all’articolo 21, sentita la competente commissione consiliare,
individua gli indicatori per la misurazione e la valutazione degli
obiettivi di cui alla presente legge. La commissione consiliare si
esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta
regionale può prescindere dal parere.
4. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata
coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti. Le
competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale si
raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
5. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non
abbia proceduto all’attuazione del presente articolo ne riferisce,
entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio regionale
presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo
nell’attuazione nonché le difficoltà insorte.
6. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri
siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle
attività valutative previste dal presente articolo.
CAPO VII - Disposizioni finali
Art. 24 - Norma
finanziaria.
1. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della
presente legge, quantificate in euro 700.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2006, 2007 e 2008, si provvede per euro 630.000,00 mediante
prelevamento delle risorse allocate sull’upb U0185 “Fondo
speciale per le spese correnti”, partita n. 9 e per euro 70.000,00
mediante prelevamento delle risorse allocate sull'upb U0161
“Interventi di sostegno al terzo settore” del bilancio di
previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento
dell’upb U0163 “Interventi strutturali a favore del terzo
settore” viene incrementato di euro 700.000,00 per competenza e
cassa nell’esercizio 2006 e per sola competenza nei due esercizi
successivi.
2. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente
legge, quantificate in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006,
2007 e 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse già
allocate sull'upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo
settore” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.
Art. 25 - Abrogazione e
norme transitorie. (42)
Art. 26 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del
Veneto.
Note
(
1) Comma così modificato da
comma 1 art. 1
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che
ha aggiunto dopo le parole “dei cittadini” le parole
“nonché dell’inserimento lavorativo delle persone e dei
lavoratori svantaggiati e dei soggetti deboli,”
(
2) Comma aggiunto da comma 2
art. 1
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 . Vedi la disposizione transitoria
recata dal comma 3 dell’art. 1 della
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
3) Rideterminata
l’aliquota IRAP per queste cooperative sociali, a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008,
da lett. d) e da lett. e) del comma 1 dell’art. 8 della
legge regionale 12 gennaio
2009, n. 1 .
(
4) L’articolo 8, comma 3,
della
legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1 , conferma per queste cooperative
l’esenzione IRAP già prevista dal comma 1 dell’articolo
5 della
legge
regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
(
5) Comma sostituito da comma 1
art. 2
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
6) Articolo inserito da comma 1
art. 3
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
7) Articolo inserito da comma 1
art. 4
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 . Vedi la disposizione transitoria
recata dal comma 2 dell’art. 4 della
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(8) Vedi la deliberazione
della Giunta regionale 30 aprile 2019, n. 531 pubblicata nel BUR n. 45
del 3 maggio 2019 (http://bur.regione.veneto.it.) “Albo regionale
delle cooperative sociali. Individuazione delle nuove modalità,
termini, procedure e requisiti in ordine all'iscrizione e alla
cancellazione dell'Albo, nonché all'effettuazione delle verifiche a
campione. Art. 6, comma 10 della
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32
recante "Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 -
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".
Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/CR del 26/03/2019.”
(
9) Commi 2 bis e 2 ter aggiunti
da comma 1 art. 5
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
Vedi la disposizione transitoria recata dal comma 2 dell’art. 5
della
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
10) Comma aggiunto da comma 1
art. 6
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
11) Comma aggiunto da comma 2
art. 6
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
12) Comma così
sostituito da comma 3 art. 6
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
13) Comma aggiunto da comma 4
art. 6
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
14) Lettera sostituita da
comma 5 art. 6
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
15) Lettera aggiunta da comma
6 art. 6
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
16) Lettera aggiunta da comma
7 art. 6
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
17) Comma così
modificato da comma 8 art. 6
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che
ha aggiunto le parole “La cooperativa sociale cancellata
dall’Albo non può richiederne l’iscrizione prima che
siano decorsi tre anni dalla cancellazione.”.
(
18) Comma così
modificato da comma 9 art. 6
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che
ha aggiunto le parole “Qualora la cooperativa sociale abbia
ricevuto vantaggi economici ai sensi della presente legge in presenza dei
casi e delle condizioni che determinano la cancellazione dall’Albo
e tale condizione sia accertata, previa diffida e secondo le procedure di
legge, la stessa decade dal beneficio ed è tenuta alla restituzione
delle somme percepite.”.
(
19) Comma aggiunto da comma
10 art. 6
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
20) Vedi la deliberazione
della Giunta regionale 18 dicembre 2007, n. 4189 (pubblicata nel BUR n.11
del 5 febbraio 2008) “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento
dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle
convenzioni-tipo. (L.R. 23/2006)”.
(
21) Vedi la deliberazione
della Giunta regionale 18 dicembre 2007, n.4189 (pubblicata nel BUR n.11
del 5 febbraio 2008) “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale. Individuazione delle modalità di affidamento
dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione delle
convenzioni-tipo. (L.R. 23/2006)”.
(
22) Comma aggiunto da comma 1
art. 7
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
23) Comma aggiunto da comma 2
art. 7
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
24) Lettera così
modificata da lett. a)comma 4 art. 7
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che
ha aggiunto alla fine le parole “e l’applicazione della
vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale nella categoria;”.
(
25) Lettera così
modificata da lett. b) comma 4 art. 7
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che
ha aggiunto alla fine le parole “e la pianificazione di percorsi
formativi”.
(
26) Commi i bis) e i ter)
aggiunti da lett. c) comma 4 art. 7
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
27) Lettera aggiunta da comma
5 art. 7
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
28) Articolo sostituito da
comma 1 art. 8
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
29) Rubrica modificata da
comma 1 art. 9
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che
ha sostituito la parola “corrispettivi” con la parola
“subentro”. Vedi la deliberazione della Giunta regionale 18
dicembre 2007, n.4189 (pubblicata nel BUR n.11 del 5 febbraio 2008)
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.
Individuazione delle modalità di affidamento dei servizi alle
cooperative sociali ed approvazione delle convenzioni-tipo. (L.R.
23/2006)”.
(
30) Comma così
modificato da comma 2 art. 9
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 che
ha aggiunto alla fine le parole “In caso di avvicendamento
nell’affidamento di servizi o nella stipula di convenzioni la
cooperativa sociale subentrante, fermo restando il rispetto della
normativa vigente, garantisce ai lavoratori livelli retributivi analoghi
a quelli precedentemente percepiti.”.
(
31) Comma soppresso da comma
3 art. 9
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
32) Comma sostituito da comma
1 art. 10
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
33) Commi 2 bis e 2 ter
aggiunti da comma 2 art. 10
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
34) Comma così
sostituito da comma 1 art. 9
legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
(
35) Lettera così
modificata da comma 2 art. 9
legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
(
36) Comma così
sostituito da comma 1 art. 3
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
(
37) Comma così
sostituito da comma 3 art. 9
legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
(
38) Articolo così
sostituito da comma 4 art. 9
legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
(
39) Comma così
sostituito da comma 1 art. 28
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
40) Comma aggiunto da comma 1
art. 11
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
41) Articolo inserito da
comma 1 art. 12
legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
Vedi la disposizione transitoria recata dal comma 2 dell’art. 12
della
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 .
(
42) Con deliberazione della
Giunta regionale 3 aprile 2007, n. 897 (pubblicata nel BUR n. 41 del 1
maggio 2007) “Istituzione dell’Albo Regionale delle
cooperative sociali. Indicazione dei requisiti per l’iscrizione, la
conferma dell’iscrizione e la cancellazione. (L.R. 23/2006 art. 5 e
6)” e deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2007, n.4189
(pubblicata nel BUR n.11 del 5 febbraio 2008) “Norme per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Individuazione delle
modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed
approvazione delle convenzioni-tipo. (L.R. 23/2006)” è stata
data attuazione agli articoli 5, 6, 10,11 e14 e conseguentemente sono
venute meno le disposizioni transitorie di cui ai commi 3 e 4 del
presente articolo.
Vedi ora la deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2019, n. 531
pubblicata nel BUR n. 45 del 3 maggio 2019
(http://bur.regione.veneto.it.) “Albo regionale delle cooperative
sociali. Individuazione delle nuove modalità, termini, procedure e
requisiti in ordine all'iscrizione e alla cancellazione dell'Albo,
nonché all'effettuazione delle verifiche a campione. Art. 6, comma
10 della
legge
regionale 4 ottobre 2018, n. 32 recante "Modifiche ed integrazioni
alla
legge
regionale 3 novembre 2006, n. 23 - Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale". Deliberazione della Giunta
Regionale n. 31/CR del 26/03/2019.”
(
43) Norma ad efficacia
esaurita.
(
44) Norma ad efficacia
esaurita.
(
45) Norma ad efficacia
esaurita.
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