Legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 (BUR n. 74/2011) (Abrogata)
Legge regionale 30 settembre 2011, n. 18 (BUR n. 74/2011) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE, L’AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE
DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI (1)
[Art. 1 - Principi generali.
1. La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo e la
diffusione delle attività culturali e artistiche nell’ambito
del territorio regionale, mediante interventi rivolti alla costruzione,
all’ampliamento e alla straordinaria manutenzione di strutture da
adibire, o già adibite, a sedi permanenti di centri di servizi
culturali, auditori, sale cinematografiche e teatrali, biblioteche, musei
e archivi.
2. Rientrano altresì tra gli interventi oggetto della presente
legge gli allestimenti per l’attività culturale, compresi gli
impianti tecnologici e gli arredamenti, purché siano complementari
funzionalmente agli interventi di cui al comma 1 e siano a carattere
permanente.
3. Sono esclusi dalla contribuzione di cui alla presente legge gli
atti di acquisizione immobiliare da parte dei soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1.
Art. 2 - Destinatari e
modalità di intervento.
1. Per il raggiungimento delle finalità enunciate
nell’articolo 1, la Regione concede contributi in conto capitale a
enti locali e ad istituti ecclesiastici nonché ad associazioni,
fondazioni e altre persone giuridiche senza scopo di lucro.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la proprietà
dell’immobile oggetto di intervento ovvero essere titolari su di
esso di altro diritto che li autorizzi a disporne.
3. La concessione del contributo è subordinata all’impegno,
assunto da parte del beneficiario secondo formalità stabilite dalla
Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 4, a consentire la
fruizione pubblica dell’immobile oggetto di intervento per almeno
vent’anni.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
determina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi,
anche tenendo conto dei seguenti elementi:
a) funzione della struttura in rapporto al bacino di utenza
fruitrice;
b) presenza di vincolo architettonico sugli immobili oggetto di
intervento;
c) funzionalità della struttura in rapporto ad una equa
distribuzione di offerta culturale sul territorio regionale;
d) attività culturali svolte nel triennio precedente attestate in
sede di domanda;
e) programmazione culturale e previsione delle potenzialità di
utenza per il biennio successivo alla conclusione dei lavori;
f) eliminazione di barriere architettoniche e messa in sicurezza
dell’utenza e dei beni conservati.
Art. 3 - Entità dei
contributi.
1. I contributi possono essere concessi fino all’ammontare
dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro
il limite massimo individuato dalla Giunta regionale nel provvedimento di
cui all’articolo 2, comma 4, che determina anche le modalità
di riconoscimento del contributo per allestimenti ed arredamenti.
Art. 4 - Presentazione
delle domande.
1. Le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui
all’articolo 2 sono presentate alla Regione entro il termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, nel rispetto delle
prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 2, comma 4.
Art. 5 - Riparto dei
contributi.
1. La Giunta regionale, compatibilmente con le risorse a disposizione
per l’esercizio finanziario di riferimento, entro il 31 luglio di
ogni anno approva la graduatoria delle domande ammesse tenuto conto dei
criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, con la
ripartizione dei contributi.
Art. 6 - Erogazione dei
contributi e rendicontazione delle spese.
1. La Giunta regionale, approvata la graduatoria delle domande ammesse
con il riparto dei contributi, ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
provvede a darne comunicazione ai soggetti beneficiari, i quali, a pena
di decadenza, non oltre sei mesi dalla comunicazione, devono produrre
formale accettazione del contributo unitamente alla documentazione
prescritta con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 4.
2. Il soggetto beneficiario del contributo, con l’accettazione
dello stesso, si impegna ad apporre stabilmente ed in maniera visibile
una targa che dia atto del contributo regionale concesso
sull’immobile oggetto di intervento.
3. Il dirigente regionale competente per materia, esaminata la
documentazione presentata ai sensi del comma 1 e verificatane la
regolarità e la completezza, provvede all’assegnazione dei
contributi concessi, determinando contestualmente la data di ultimazione
dei lavori e le eventuali particolari condizioni.
4. I contributi sono erogati in unica soluzione, ad avvenuta
presentazione del certificato di regolare esecuzione o, qualora dovuto,
del certificato di collaudo, e successivamente all’istruttoria
della rendicontazione finale. Su richiesta del beneficiario può
essere corrisposto un acconto, fino al cinquanta per cento
dell’ammontare del contributo assegnato, sulla base di idonea
garanzia fideiussoria.
5. Per le iniziative eseguite dai soggetti diversi da enti locali, la
vigilanza e la verifica degli interventi sono svolte dal comune
competente per territorio, che provvede altresì alla erogazione del
contributo spettante e accreditato a questo fine dalla Regione.
6. L’intervento oggetto di contributo deve essere concluso non
oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di riparto dei
contributi ai sensi dell’articolo 5, comma 1, salva motivata
proroga per ragioni oggettive.
7. La rendicontazione finale della spesa deve essere presentata entro
il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di conclusione
dell’intervento oggetto di contributo.
Art. 7 - Riduzione e revoca
dei contributi.
1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono
proporzionalmente ridotti con provvedimento del dirigente regionale,
qualora venga accertata una diminuzione superiore al 20 per cento della
spesa ammessa a contributo. In ogni caso la misura del contributo non
deve eccedere la spesa rendicontata.
2. La concessione dei contributi è revocata, con provvedimento
del dirigente regionale, con conseguente restituzione del contributo
eventualmente già erogato, qualora:
a) l’iniziativa non venga realizzata in conformità a quanto
descritto nella domanda di contributo e nel provvedimento di
concessione;
b) venga meno la condizione di cui all’articolo 2, comma 3;
c) l’iniziativa risulti in contrasto con il divieto di cumulo di
cui all’articolo 8.
3. Qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione
delle spese, si procede con decreto del dirigente regionale alla revoca
parziale del contributo, commisurata alle spese non riconosciute.
Art. 8 - Non
cumulabilità dei contributi.
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con
altri contributi regionali erogati negli ultimi cinque anni per i
medesimi interventi.
2. Salva la limitazione di cui al comma 1, la Giunta regionale
può individuare e disporre contributi a favore di interventi di
particolare interesse od urgenza, sentita la competente commissione
consiliare.
3. Il medesimo immobile non può essere oggetto di contributo
concesso in base alla presente legge per i tre esercizi finanziari
successivi all’ottenimento dello stesso, salva la presentazione di
un progetto sin dall’inizio suddiviso per stralci funzionali.
Art. 9 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e
2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171
“Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” che
vengono incrementate di pari importo mediante prelevamento dall’upb
U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 1
“Interventi per la cultura” del bilancio di previsione 2011 e
pluriennale 2011-2013.
Art. 10 -
Abrogazioni.
1. È abrogata la legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6
“Interventi per la realizzazione, l’ampliamento, il
completamento e la sistemazione di centri di servizi culturali,
biblioteche, teatri, musei e archivi” e successive modifiche e
integrazioni.
Art. 11 - Norma
transitoria.
1. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 15 gennaio 1985, n.
6 , ad eccezione della previsione di cui all’articolo 7, comma
1, della presente legge, se di maggior favore per il beneficiario.
Art. 12 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
]
Note
(
1) La presente legge deve
intendersi abrogata in quanto si sono verificate tutte le condizioni
previste dall’articolo dall’art. 40, comma 2 della
legge regionale 16 maggio
2019, n. 17 “Legge per la cultura”.
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