Legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 (BUR n. 85/2011)
Legge regionale 11 novembre 2011, n. 23 (BUR n. 85/2011) [sommario] [RTF]
INIZIATIVE REGIONALI PER IL RECUPERO, LA RESTITUZIONE, LA DONAZIONE AI
FINI DEL RIUTILIZZO DI MEDICINALI IN CORSO DI VALIDITA’
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, a sostegno della solidarietà sociale, del
contenimento della spesa farmaceutica regionale e della tutela della
salute, promuove ogni iniziativa volta a incentivare il riutilizzo di
farmaci inutilizzati e in corso di validità, in attuazione
dell’articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)” e successive
modificazioni.
Art. 2 - Fattispecie di
riutilizzo dei medicinali.
1. Ai sensi dell’articolo 2, commi
350 e 351 della legge n. 244 del 2007, sono oggetto di riutilizzo:
a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre
e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze
sanitarie assistenziali (RSA) di cui all’
articolo 4 della
legge regionale 6
settembre 1991, n. 28 “Provvidenze a favore delle persone non
autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze
sanitarie assistenziali” e successive modificazioni, ovvero in
possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o
assistenza domiciliare integrata (ADI), per un loro congiunto, dalle
aziende unità locali socio-sanitarie (aziende ULSS), da istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) o da organizzazioni non
lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla
Regione ai sensi della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 40
“Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni
di volontariato” e successive modificazioni. Dette confezioni di
medicinali sono riutilizzabili nell’ambito delle stesse RSA o
aziende ULSS o IPAB o organizzazioni non lucrative, qualora,
rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all’atto della
dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall’erede, ovvero
siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l’assistenza
domiciliare all’azienda ULSS o all’IPAB o
all’organizzazione non lucrativa;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di
medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente
conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la
conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in
donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni non
lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla
Regione ai sensi della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 ,
perché provvedano direttamente al loro riutilizzo;
c) al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), le confezioni di
medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente
conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la
conservazione in frigorifero a temperatura controllate, consegnate dal
detentore che non abbia più necessità di utilizzarle presso i
punti di raccolta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e). I
medicinali così recuperati sono riutilizzabili dalle strutture
sanitarie e dalle organizzazioni non lucrative aventi finalità di
assistenza sanitaria e umanitaria operanti nella Regione che ne facciano
richiesta. (
1)
2. Ai fini del riutilizzo delle confezioni di medicinali, nelle
fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b), si osservano per la presa
in carico le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 352 della
legge n. 244 del 2007.
Art. 3 - Attuazione.
1. La Giunta regionale, sentite le aziende ULSS, i rappresentanti delle
RSA, delle IPAB, delle organizzazioni non lucrative aventi finalità
di assistenza sanitaria e umanitarie operanti nella Regione e delle
associazioni farmaceutiche del Veneto, previo parere della commissione
consiliare competente in materia di sanità e sociale, entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
approva un provvedimento che, in particolare: (
2)
a) definisce puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al
recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all’articolo
2, comma 1, lettere a), b) e c);
b) definisce puntualmente le condizioni e gli ambiti per il recupero, la
restituzione e la donazione dei medicinali di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b), nonché le modalità, le condizioni ed
i soggetti beneficiari della donazione dei medicinali di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c);
c) individua le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero,
alla restituzione ed alla donazione, di cui all’articolo 2, comma
1, lettere a) e b) , dopo la presa in carico di cui all’articolo 2,
comma 352 della legge n. 244 del 2007, e le modalità per la loro
registrazione e custodia;
d) individua il soggetto competente alle verifiche obbligatorie sui
medicinali idonei alla donazione, di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c) e le modalità per la loro presa in carico, registrazione,
custodia e ridistribuzione presso i soggetti beneficiari;
e) dispone che le aziende ULSS individuino, entro trenta giorni dal
ricevimento del provvedimento stesso, i punti di raccolta delle
confezioni di medicinali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)
destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul
territorio regionale;
f) promuove campagne d’informazione rivolte ai cittadini sulle
modalità di donazione delle confezioni di medicinali per
finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa
farmaceutica.
Art. 4 - Attività di
vigilanza.
1. Le aziende ULSS esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza
delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle
confezioni di medicinali idonei, di cui all’articolo 2, prescritte
dal provvedimento di cui all’articolo 3, oltre che sullo
svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi
in carico e sulla correttezza dell’attività di registrazione e
custodia degli stessi.
Art. 5 - Attività di
monitoraggio e relazione.
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le aziende ULSS elaborano una nota
di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantità,
alla tipologia delle confezioni di medicinali in corso di validità,
recuperate, restituite e donate ai sensi dell’articolo 2 ed alla
loro distribuzione, ai fini del riutilizzo, nell’ambito del
territorio di competenza, e la trasmettono alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale elabora i dati acquisiti dalle note di
farmacovigilanza, di cui al comma 1, e predispone una relazione sui
risultati dell’attività regionale di recupero, restituzione,
donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di
validità, da presentare annualmente alla commissione consiliare
competente in materia di sanità e sociale.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e
2013, si provvede con le risorse allocate nell’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di
previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.
Note
SOMMARIO