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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 (BUR n. 81/1991) (Abrogata)
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 (BUR n. 81/1991) (Abrogata)
[sommario] [RTF]
PROVVIDENZE A FAVORE DELLE PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO E NORME ATTUATIVE DELLE
RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI. (1)
[Art. 1 - Obiettivi.
1. La Regione del Veneto, in coerenza con la
programmazione dei servizi sociali e sanitari di cui alle leggi regionali
20 luglio 1989, n.
21 “Piano socio-sanitario regionale 1989/1991” e 20 luglio 1989, n. 22
“Piano sociale regionale per il triennio 1989/1991” e in
analogia agli interventi attuati a favore delle persone non
autosufficienti accolte in strutture residenziali, promuove e favorisce
iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o
psichica di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo
familiare di appartenenza.
2. A tal fine la Regione, fatto salvo il diritto alle
prestazioni sanitarie, riconosce e assegna ai soggetti interessati un
concorso finanziario giornaliero per le prestazioni assistenziali e di
rilievo sanitario fornite o sostenute nel proprio domicilio da parte del
servizio domiciliare, del nucleo familiare o delle reti di
solidarietà.
3. La Regione del Veneto agevola e promuove
l'associazionismo e la cooperazione, anche con la presenza di anziani,
che si propongono quale fine l'assistenza alle persone prive di autonomia
fisica o psichica, destinando anche per tale fine le risorse già
previste nelle leggi regionali 30 aprile 1985, n. 46 e 19 marzo 1987, n. 20.
(2)
Art. 2 - Destinatari.
1. Destinatari degli interventi di cui al comma 2 del
precedente art. 1 sono le persone, residenti nel Veneto, prive di
autonomia fisica o psichica che, pur non necessitando di ricovero
continuativo in strutture ospedaliere, abbisognano di particolari
interventi assistenziali e di rilievo sanitario nel proprio
domicilio.
Art. 3 - Modalità
degli interventi.
1. La misura del concorso
finanziario giornaliero di cui al comma 2 dell'art. 1 è determinata
annualmente dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti parametri:
a) individuazione del livello di perdita dell'autonomia fisica o
psichica da parte del soggetto;
b) individuazione del livello degli interventi assicurati al soggetto
dal servizio socio-sanitario domiciliare integrato;
c) individuazione del livello delle prestazioni assistenziali
assicurate al soggetto dai familiari o dalle reti di
solidarietà;
d) accertamento delle condizioni socio economiche del soggetto e del
reddito pro-capite del nucleo familiare di stabile convivenza. (3)
2. La misura del concorso finanziario giornaliero non
può in ogni caso superare l'ammontare dell'indennità di
accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, calcolata in
trentesimi.
3. Il Consiglio regionale con proprio regolamento fissa
le modalità e le procedure per l'accertamento dei parametri di cui
al comma 1, nonchè per l'erogazione del concorso finanziario
giornaliero. (4)
3 bis. Per l’anno 2003 l’ammissione al
contributo viene operata in riferimento alle situazioni economiche del
nucleo familiare in cui vive la persona assistita identificate con i
parametri ai fini ISEE e distinte in base ai seguenti livelli
economici:
a) per nuclei famigliari fino a 3 componenti (compresa la persona
assistita) viene assunto il livello economico massimo (ISE) di euro
26.855,00;
b) per nuclei famigliari con più di 3 componenti euro 41.316,00
(ISE).
3 ter. Possono accedere ai benefici di cui al comma 3
bis anche le famiglie e le persone con grave e gravissima disabilità
che frequentano i centri multizonali di riabilitazione per i minori
dispensati dall’obbligo scolastico. (5)
4. La Giunta regionale presenta annualmente alla
competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione
degli interventi di cui al presente articolo e sulle modalità di
accertamento e di erogazione del concorso finanziario giornaliero.
5. I Comuni e le Unità locali socio-sanitarie sono
direttamente coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui al
presente articolo in coerenza con i principi contenuti nella legge 8
giugno 1990, n. 142 concernente l'ordinamento delle autonomie locali e
secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui al comma
3.
6. La Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, è autorizzata ad apportare nel corso
dell'esercizio finanziario variazioni alla misura del concorso
finanziario giornaliero e/o alle fasce di reddito, di cui al comma 1 del
presente articolo, al fine di mantenere l'impegno di spesa complessivo
nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate in ciascun
esercizio finanziario negli appositi capitoli di bilancio. (6)
Art. 4 - Residenze
Sanitarie Assistenziali.
1. La Giunta regionale
sulla base della normativa statale e con le procedure di cui ai commi 3 e
4 individua, con apposita deliberazione, nel territorio regionale le
Residenze Sanitarie Assistenziali (R. S. A.).
2. Ai fini della presente legge sono R. S. A. le
strutture residenziali extraospedaliere, gestite da soggetti pubblici o
privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire accoglimento,
prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale a persone
prevalentemente non autosufficienti.
3. La giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, stabilisce gli standards necessari ai fini
dell'autorizzazione al funzionamento nonchè gli strumenti e le
modalità per garantire la partecipazione dei soggetti
interessati.
4. La Giunta regionale delibera l'autorizzazione al
funzionamento delle R. S. A., su loro richiesta, previa acquisizione
dell'idoneità professionale da parte del Comune e dell'Unità
locale sociosanitaria per quanto di loro competenza.
5. Le R. S. A. sono iscritte in un apposito registro
istituito presso la Giunta regionale.
6. La Giunta regionale dispone, con motivato
provvedimento, la cancellazione delle R. S. A. dal registro regionale
quando vengono a mancare gli standards di cui al comma 3.
7. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al
comma 6 la Giunta regionale acquisisce il parere del Comune e
dell'Unità locale socio-sanitaria per quanto di loro competenza.
Art. 5 - La
partecipazione.
1. Al fine di favorire la più ampia
solidarietà e la partecipazione delle persone prive di autonomia
fisica o psichica, delle persone disabili, dei loro familiari e in
conformità ai principi di partecipazione di cui all'art. 6 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 concernente l'ordinamento delle autonomie
locali, la Regione, nel rispetto dell'autonoma iniziativa degli Enti
locali, promuove e sostiene l'istituzione da parte dei Comuni, singoli o
associati, di Consulte nelle quali sono rappresentati le forze sociali,
gli organismi e le associazioni che a livello locale operano nello
specifico settore.
2. La consulta può articolarsi in sezioni per
l'esame di specifiche problematiche.
Art. 6 - Promozione
dell'informazione.
1. La Regione favorisce e promuove iniziative volte ad
assicurare la migliore circolazione di informazioni riguardanti la
condizione degli anziani e in particolare delle conoscenze acquisite
attraverso la banca dati regionale di cui alla lett. b), comma 3,
dell'art. 7, anche avvalendosi del Centro studi regionale di cui all'art.
7, citato.
2. A tal fine i Comuni possono accedere alle conoscenze
acquisite a livello regionale mediante gli strumenti di cui al comma 1,
secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con apposito
provvedimento.
Art. 7 - Centro studi
regionale sui problemi dell'anziano.
1. In coerenza con le scelte di politica sociale per gli
anziani e in aderenza allo spirito delle decisioni e degli orientamenti
comunitari, la Giunta regionale istituisce un Centro regionale di studio
e di approfondimento delle problematiche della terza età che opera
anche attraverso convenzioni con organismi di ricerca regionali,
nazionali, sovranazionali.
2. Il Centro regionale di studio:
a) contribuisce a definire strategie preventive volte a far fronte
alle difficoltà economiche e sociali connesse con l'invecchiamento
della popolazione;
b) individua forme innovative di solidarietà tra le generazioni e
d'integrazione degli anziani;
c) accresce e mette in rilievo il potenziale positivo apportato dagli
anziani allo sviluppo della società.
3. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2
è perseguita attraverso:
a) la promozione di
attività e scambio d'informazioni sulle problematiche
socio-economiche della terza età;
b) lo sviluppo e l'ampliamento della banca dati regionale sullo stato
dei bisogni e sulla rete dei servizi sociali e sanitari per le persone
anziane;
c) lo studio sull'opportunità e la realizzabilità di
esperienze innovative.
Art. 8 - Norma
finanziaria.
Note
( 1) Legge abrogata per effetto
della nuova complessiva disciplina in materia dettata dalla legge regionale 18 dicembre
2009, n. 30 “Disposizioni per la istituzione del fondo
regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina”.
( 7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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