Legge regionale 9 gennaio 2012, n. 1 (BUR n. 4/2012)
Legge regionale 9 gennaio 2012, n. 1 (BUR n. 4/2012) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLA
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)
Art. 1 - Istituzione e funzioni
della Commissione.
1. Al fine di rassicurare e garantire i cittadini sulla correttezza e
trasparenza dell’azione amministrativa della pubblica
amministrazione è istituita, ai sensi dell’
articolo 24 dello
Statuto, la Commissione d’inchiesta sulla gestione amministrativa
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV), di seguito denominata Commissione.
Art. 2 - Compiti.
1. La Commissione ha il compito di acquisire dati e informazioni
riguardanti tutta l’attività gestionale dell’ARPAV a
decorrere dall’anno 2000 sino alla fine della ottava legislatura,
con particolare riferimento a:
a) tipologia e costi per consulenze e contratti di collaborazione
comunque denominati;
b) tipologia e costi delle analisi di laboratorio affidate
all’esterno;
c) analisi dei costi di gestione amministrativa del personale, sia
diretta che in affidamento esterno;
d) analisi dei costi e delle procedure connesse alla realizzazione della
nuova sede regionale e della ristrutturazione delle sedi decentrate;
e) analisi dettagliata degli acquisti in beni e servizi.
Art. 3 - Composizione della
Commissione e funzionamento.
1. La Commissione è composta da nove consiglieri regionali, cinque
di maggioranza e quattro di minoranza nominati dall’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale, sentiti i presidenti dei gruppi
consiliari entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
2. La Commissione elegge fra i propri componenti di minoranza il
Presidente, nonché il vicepresidente ed il segretario tra i
componenti di maggioranza.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell’
articolo 16, comma 6,
e dell’
articolo 19 del Regolamento del Consiglio regionale.
4. Ai sensi del terzo comma dell’articolo 24 dello Statuto, gli
amministratori ed i dipendenti della Regione e dell’ARPAV hanno
l’obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di
esibire tutti gli atti ed i documenti in loro possesso anche in esenzione
dal segreto d’ufficio.
5. Ai sensi del quarto comma dell’articolo 24 dello Statuto, i
membri della Commissione sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.
6. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data del
suo insediamento; il termine può essere prorogato per una sola volta
per non più di sei mesi dal Presidente del Consiglio regionale su
motivata richiesta della Commissione.
Art. 4 - Relazione finale.
1. La Commissione entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori,
presenta al Consiglio regionale la relazione finale sulle indagini
svolte. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
Art. 5 - Organizzazione.
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura il
personale, i mezzi, e le strutture necessarie al funzionamento della
Commissione.
2. La Commissione si può avvalere della struttura ispettiva di cui
all’
articolo
1, comma 2, della
legge regionale 5 agosto 2010, n. 21
“Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di
vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto”.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede senza oneri
aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall’utilizzo delle risorse
allocate nell’upb U0001 “Consiglio regionale” del
bilancio pluriennale 2011-2013.
SOMMARIO