Legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 (BUR n. 65/2010)
Legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 (BUR n. 65/2010) [sommario] [RTF]
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO E DI VIGILANZA
PER IL SISTEMA SOCIO-SANITARIO VENETO
Art. 1 - Finalità e
obiettivi.
1. La Regione del Veneto esercita la
continua attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende unità
locali socio-sanitarie (ULSS) e ospedaliere, sull’Istituto
oncologico veneto (IOV), sull’Agenzia regionale per la prevenzione
e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e sugli enti pubblici e
privati autorizzati, che afferiscono al settore sociale, sanitario e
socio-sanitario, per mezzo di una apposita struttura ispettiva. (
1)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il
Consiglio regionale, la struttura regionale per l'attività ispettiva
e di vigilanza, di seguito denominata struttura ispettiva.
3. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale
con la commissione consiliare competente in materia di sanità e
sociale, di seguito denominata commissione consiliare.
Art. 2 - Attività e
compiti.
1. Alla struttura ispettiva competono
funzioni ispettive e di vigilanza di secondo grado, di carattere
amministrativo, contabile e funzionale, in ambito sociale, sanitario e
socio-sanitario, nei confronti dei soggetti previsti dall’articolo
1, comma 1, della presente legge.
2. Particolare rilevanza nello svolgimento dell’attività di
controllo è attribuita al rapporto della struttura ispettiva con i
collegi sindacali o dei revisori dei soggetti di cui all’articolo
1, comma 1, della presente legge. (
2)
3. L’attività ispettiva può essere ordinaria e
straordinaria.
4. L’attività ordinaria viene effettuata in conformità al
piano annuale di attività predisposto, entro il primo trimestre di
ogni anno, dalla commissione consiliare di intesa con la Giunta
regionale, al fine di consentire il coordinamento con la programmazione
regionale.
5. L’attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie
particolari e può essere attivata su segnalazione della Giunta
regionale o dei suoi componenti ovvero dei componenti del Consiglio
regionale. La commissione consiliare, con espressa motivazione, può
individuare fra le segnalazioni pervenute quelle ritenute prioritarie.
6. Qualora la struttura ispettiva accerti nello svolgimento della propria
attività irregolarità o inefficienze invia alla commissione
consiliare specifiche relazioni con le proprie osservazioni e proposte.
7. Il presidente della commissione consiliare invia gli esiti
dell’attività di ispezione e di vigilanza alla Giunta
regionale ai fini dell’eventuale adozione dei conseguenti
provvedimenti; la Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall’invio, relaziona puntualmente sulla attività intrapresa.
Art. 3 - Assetto
organizzativo.
1. La responsabilità della struttura ispettiva è affidata ad un
dirigente regionale secondo le procedure di cui alla
legge regionale 10 gennaio 1997, n.
1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
regione” e successive modificazioni; l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare, provvede alla
determinazione della dotazione organica e all’assegnazione della
sede e dei mezzi necessari per il funzionamento della stessa.
Art. 4 - Modalità di
esercizio dell'attività ispettiva e di vigilanza.
1. Nell’espletamento dei compiti e
allo scopo di assicurare l’esercizio delle proprie funzioni la
struttura ispettiva può:
a) richiedere a tutte le strutture e agli enti regionali le informazioni
e la documentazione necessaria allo svolgimento dell’attività
ispettiva e di vigilanza da fornirsi con sollecitudine;
b) accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio-sanitario
regionale;
c) avvalersi, a seguito di specifica richiesta, della collaborazione di
personale in servizio presso i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1, che non siano direttamente coinvolti nell’attività di
ispezione e di vigilanza, ovvero dell’Agenzia regionale socio
sanitaria di cui alla
legge regionale 29 novembre 2001, n. 32
“Agenzia regionale socio sanitaria” e successive
modificazioni (
3) .
2. La struttura ispettiva può invitare i collegi sindacali e dei
revisori dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, a fornire
eventuali chiarimenti in merito all’attività di controllo
esercitata e a mettere in atto verifiche e approfondimenti.
3. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, hanno l’obbligo
di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la
documentazione richiesta e di consentire l’accesso alle proprie
sedi e ai locali destinati all'esercizio della attività.
3 bis. I soggetti delle strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie,
persone fisiche o giuridiche, operanti nel territorio della Regione del
Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o
denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti o di
convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano
dei servizi, ad esclusione dei direttori generali delle aziende e degli
enti del servizio sanitario regionale, (
4) che non adempiono o adempiono in modo parziale e/o difforme
all’obbligo di cui al comma 3, sono soggetti, previa formale
diffida ad adempiere, ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa
tra un minimo del 10 per cento e un massimo del 20 per cento di quanto
percepito a titolo di finanziamento pubblico nell’ultimo anno; in
caso di reiterazione, non possono più essere destinatari di pubblici
finanziamenti né di convenzioni con la pubblica amministrazione;
l’applicazione delle sanzioni è di competenza
dell’Azienda ULSS nel cui territorio sono accertate le
trasgressioni. (
5)
3 ter. Per i direttori generali delle aziende e degli enti del servizio
sanitario regionale (
6)
l’inadempimento o l’adempimento parziale o difforme
all’obbligo di cui al comma 3 costituisce elemento funzionale alla
valutazione annuale di competenza della Giunta regionale e della
competente commissione consiliare di cui al comma 8 quinquies e seguenti
dell’
articolo 13 della
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
. (
7)
4. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge
deve essere assicurata alla struttura ispettiva la più ampia
collaborazione da parte di tutti i soggetti richiesti.
Art. 5 - Regolamento.
(8)
1. Gli aspetti di natura organizzativa e funzionale sono disciplinati con
regolamento.
Art. 6 - Abrogazioni e
modifica dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23
“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale”.
Art. 7 - Norma
transitoria.
1. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 5 continua a trovare applicazione per le parti
compatibili il
regolamento regionale 21 agosto 2003, n.
1 “Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria
e sociale (articolo 5,
legge regionale 4 aprile 2003, n. 5
)”. (
9)
2. Nella fase di prima applicazione della presente legge la direzione
regionale, ivi comprese le posizioni organizzative, istituita ai sensi
della
legge
regionale 4 aprile 2003, n. 5 “Nuove norme per la disciplina
dell’attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella
Regione Veneto” e successive modificazioni, nonché il
personale in servizio presso la stessa sono assegnati al Consiglio
regionale.
3. Sono fatte salve, fino ai termini di rispettiva scadenza e comunque
fino al 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in
vigore della presente legge, la convenzione, già in essere tra la
Regione del Veneto e la Procura regionale della Corte dei Conti, ed il
Protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e il Comando
regionale della Guardia di Finanza.
Art. 8 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
1) Comma così modificato da
comma 1 art. 11
legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 ,
che ha aggiunto dopo le parole “e sugli enti pubblici” le
parole “e privati autorizzati, che afferiscono al settore sociale,
sanitario e socio-sanitario” e ha soppresso le parole
“afferenti il settore sociale”; in precedenza modificato da
art. 11 della
legge
regionale 22 giugno 2012, n. 22 che ha aggiunto le parole “,
sull’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV)” dopo le parole “(IOV)”.
(
2) Commi 1 e 2 sostituiti da
comma 1 art. 3
legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 .
(
3) La
legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 ,
istitutiva dell’Agenzia regionale socio sanitaria (ARSS) è
stata abrogata dall’art. 4 della
legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 ;
per l’esercizio delle funzioni attribuite all’ARSS vedi gli
artt. 4 bis e 4 ter della medesima
legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 .
(
4) Comma modificato da comma 1
art. 16 della
legge
regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituito le parole: “I
soggetti così come individuati all’articolo 15 della
legge regionale 29 giugno
2012, n. 23 , ad esclusione dei direttori generali delle Aziende
ULSS” con le parole: “I soggetti delle strutture sanitarie,
sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuridiche, operanti nel
territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma
giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di
pubblici finanziamenti o di convenzioni con la pubblica amministrazione
in base alle quali erogano dei servizi, ad esclusione dei direttori
generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario
regionale”.
(
5) Comma inserito da comma 2
art. 12
legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19 .
(
6) Comma modificato da comma 2
art. 16 della
legge
regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituito le parole:
“Per i direttori generali delle Aziende ULSS” con le parole:
“Per i direttori generali delle aziende e degli enti del servizio
sanitario regionale”.
(
7) Comma inserito da comma 2
art. 12
legge
regionale 25 ottobre 2016, n. 19 .
(
8) Si tratta del
regolamento regionale 26
maggio 2011, n. 1 “Disciplina dell’attività del
servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto
(articolo 5,
legge
regionale 5 agosto 2010, n. 21 )”.
(
9) Il
regolamento regionale 26 maggio 2011, n.
1 “Disciplina dell’attività del servizio ispettivo e
di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto (articolo 5,
legge regionale 5 agosto
2010, n. 21 )” è entrato in vigore il 15 giugno 2011.
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