Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012)
Legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 (BUR n. 7/2012) [sommario] [RTF]
NORME PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE (1)
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Elezione del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono
eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale,
libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a
coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più gruppi di
liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al
Consiglio regionale.
3. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza
vincolo di mandato.
Art. 2 - Composizione del
Consiglio regionale. (2)
1. Il numero dei consiglieri regionali è determinato, in
conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa
statale, nella seguente misura:
a) diciannove, in caso di popolazione residente non superiore a un
milione di abitanti;
b) ventinove, in caso di popolazione residente non superiore a due
milioni di abitanti;
c) trentanove, in caso di popolazione residente non superiore a quattro
milioni di abitanti;
d) quarantanove, in caso di popolazione residente non superiore a sei
milioni di abitanti;
e) sessanta, in caso di popolazione residente superiore a sei milioni di
abitanti.
2. La popolazione residente è determinata in base ai risultati
ufficiali dell’ultimo censimento generale.
3. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta
regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un
numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato
proclamato eletto Presidente.
Art. 3 - Durata in carica.
1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta
regionale è stabilita con legge della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di
cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica
all’atto della proclamazione.
Art. 4 - Circoscrizioni
elettorali.
1. Il territorio regionale è ripartito in circoscrizioni elettorali
corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Verona e Vicenza.
2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, una volta determinato
il numero dei consiglieri regionali sulla base delle prescrizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, è effettuata dividendo la popolazione
residente della Regione, come definita dall’articolo 2, comma 2,
per il numero dei seggi del Consiglio regionale ed assegnando i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
3. Il seggio del candidato Presidente della Giunta regionale eletto e
quello spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente sono
attribuiti con le modalità di cui all’articolo 22, comma 4,
lettere c) e d).
CAPO II - Elettorato,
ineleggibilità e incompatibilità
Art. 5 - Elettorato
attivo.
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle
liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali” e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni. (
3)
Art. 6 - Elettorato passivo.
(4)
1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i
cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della
Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro
il giorno delle elezioni. (
5)
2. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di
Presidente della Giunta chi ha già ricoperto ininterrottamente tale
carica per due mandati consecutivi.
3. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali
coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi
la carica di componente della Giunta.
3 bis. omissis (
6)
3 ter. Le limitazioni di cui ai commi 2, 3 (
7) sono riferite alle rispettive cariche. (
8)
4. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di
cui ai commi 2, 3 (
9) ha avuto
durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno. (
10)
Art. 7 - Cause di
ineleggibilità.
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di
incandidabilità, non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a
consigliere regionale:
a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi
vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli
uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché coloro che
ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale
generale in amministrazioni dello Stato;
b) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di
pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della
Regione;
c) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle
Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel territorio
della Regione;
d) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e
cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che
esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;
e) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali
che esercitano poteri di controllo istituzionale
sull’amministrazione della Regione, nonché i dipendenti che
dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
f) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace,
che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;
g) i dipendenti della Regione;
h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni
con capitale maggioritario della Regione;
i) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o
con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto,
consorzio o azienda dipendente dalla Regione;
l) i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione;
m) il direttore generale ed i direttori apicali dell’Azienda Zero,
delle aziende unità locali socio-sanitarie ed ospedaliere. (
11)
2. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni, le cause
di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i) ed m) del comma 1 non hanno effetto se l’interessato cessa
dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico
o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato
per la presentazione delle candidature.
3. Le cause di ineleggibilità previste alla lettera l) del comma 1
non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni
non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti
di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove
l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o
aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha
effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni
atto inerente all’ufficio rivestito.
Art. 8 - Cause di
incompatibilità.
1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili
con le seguenti cariche:
a) membro di una delle due Camere;
b) membro del Parlamento europeo;
c) ministro o sottosegretario di Stato;
d) giudice ordinario della Corte di cassazione;
e) componente del Consiglio superiore della magistratura;
f) membro del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
g) magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato
della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della
Corte costituzionale;
h) presidente, assessore, consigliere provinciale, consigliere della
città metropolitana; (
12)
i) sindaco, assessore comunale; (
13)
l) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte
della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate
dell’ente;
m) titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi,
esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell’interesse
della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di
privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le
sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della
Regione;
n) consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo
continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed m);
o) colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o,
qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a
seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
p) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o
impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa
dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato,
dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha
ancora estinto il debito;
q) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione
di ineleggibilità prevista nell’articolo 7;
r) colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della
persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni, della
Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità
tra uomo e donna, della Commissione di garanzia statutaria, del Consiglio
delle autonomie locali. (
14)
2. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli
amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato.
Art. 9 - Incompatibilità
fra consiglieri regionali e componenti della Giunta regionale. (15) (16)
1. La carica di componente della Giunta regionale è incompatibile
con le funzioni di consigliere regionale.
2. I componenti della Giunta regionale per la nomina e la durata di
esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere
candidati al Consiglio regionale e non versare nelle condizioni di
ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri
regionali e sono incompatibili con la carica di consigliere comunale.
Art. 10 - Cause di
decadenza.
1. Le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 7,
qualora sopravvengano alle elezioni, comportano decadenza dalla carica di
consigliere regionale, nel caso in cui l’ufficio, la carica,
l’impiego e la funzione siano stati accettati.
2. Le cause di incompatibilità previste dall’articolo 8, sia
che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa,
comportano decadenza dalla carica di consigliere regionale, se
l’interessato non esercita l’opzione prevista dal comma 3.
3. Quando per un consigliere regionale sussista o si verifichi qualcuna
delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 8, il
Consiglio, nei modi previsti dal regolamento interno, provvede alla
contestazione; il consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere;
nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera
definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di
incompatibilità, chiede al consigliere di rimuoverla entro cinque
giorni. Qualora il consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara
decaduto con deliberazione notificata all’interessato entro cinque
giorni.
CAPO III - Procedimento
elettorale
Art. 11 - Indizione delle
elezioni.
1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta,
fermo restando quanto previsto dalla disciplina statale, sono indette con
decreto del Presidente della Giunta in carica e hanno luogo nel periodo
che intercorre tra il 15 maggio e il 15 giugno. Nei casi di cessazione
anticipata del Consiglio, ad esclusione di quello di cui
all’articolo 126, primo comma, della Costituzione, le elezioni
hanno luogo entro sei mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione almeno cinquanta giorni prima del
giorno delle elezioni. (
17)
3. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero dei seggi
attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale.
4. Il decreto è comunicato immediatamente:
a) ai sindaci dei comuni della Regione, che ne danno notizia agli
elettori con un manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni
prima della data stabilita per le elezioni;
b) ai presidenti dei tribunali nella cui giurisdizione sono i comuni
capoluogo di provincia della Regione;
c) al presidente della Corte d’appello del capoluogo della Regione.
5. Successivamente all’indizione delle elezioni, la struttura della
Giunta regionale competente in materia emana le istruzioni per lo
svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 12 - Ufficio centrale
circoscrizionale e regionale.
1. Per gli Uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale
regionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, commi
primo, secondo, terzo e quarto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108
“Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a
statuto normale”.
Art. 13 - Liste provinciali,
gruppi di liste e coalizioni.
1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste provinciali
concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata
a un candidato Presidente della Giunta regionale.
3. È definito gruppo di liste l’insieme delle liste
provinciali presentate in più circoscrizioni elettorali e
contrassegnate dal medesimo simbolo.
4. È definita coalizione il gruppo di liste o l’insieme di
gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della
Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate
almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in almeno
quattro circoscrizioni elettorali. Non possono aderire alle coalizioni
liste presentate in un numero di circoscrizioni inferiore a quattro.
5. Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione
elettorale e non inferiore ad un terzo.
5 bis. Le liste provinciali per le circoscrizioni di Belluno e Rovigo
sono formate da un numero di candidati non superiore a 5. (
18)
6. In ogni lista provinciale, a pena d’inammissibilità, se il
numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in
misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere
è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto
all’altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati
per genere.
7. Le liste provinciali contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate
nelle circoscrizioni elettorali, sono collegate con il medesimo candidato
Presidente della Giunta regionale.
Art. 14 - Presentazione
delle liste di candidati.
1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione elettorale devono
essere presentate alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del
trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quello
della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria
del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle
ore 20.
2. Le liste sono presentate:
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste
elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000
abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di
100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di
500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di
1.000.000 di abitanti.
3. La firma degli elettori è apposta su un modulo recante il
contrassegno di lista, l’indicazione del candidato Presidente al
quale la lista è collegata, il nome e cognome, il luogo e la data di
nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di
nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti
di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
“Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale” e successive modificazioni. Deve essere
indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere
iscritto. Sono valide le firme che risultino autenticate a partire dalla
data del decreto di indizione delle elezioni.
4. Dagli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerate:
a) le liste dei candidati espressione dei gruppi consiliari o delle
componenti politiche costituite in seno al gruppo consiliare Misto,
presenti in Consiglio regionale;
b) le liste dei candidati che abbiano ottenuto una dichiarazione di
collegamento con gruppi consiliari o con componenti politiche costituite
in seno al gruppo consiliare Misto, presenti in Consiglio regionale da
almeno il 365° giorno antecedente la data di convocazione dei comizi
elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal
Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti
dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata
anche a favore di lista con denominazione e simbologia diversa da quella
del gruppo consiliare o della componente politica di collegamento.
(
19)
5. omissis (
20)
6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di
candidati; lo stesso elettore può sottoscrivere una lista di
candidati e una candidatura a Presidente della Giunta collegata.
7. I candidati sono elencati nella lista con numerazione progressiva.
8. É consentito presentare la propria candidatura in tutte le
circoscrizioni elettorali, purché sotto lo stesso simbolo. (
21)
8 bis. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono
presentare la propria candidatura a consigliere regionale per un gruppo
di liste della coalizione di cui sono i candidati in tutte le
circoscrizioni elettorali. (
22)
9. Alla lista dei candidati sono allegati:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali
appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della
lista, che ne attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un
comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile
di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato.
La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata
a norma del comma 3. Per i cittadini residenti all’estero,
l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della
candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del candidato
di non essere in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15,
comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale” e successive
modificazioni. La dichiarazione di accettazione è corredata del
certificato di nascita del candidato o di idonea documentazione
sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali
di un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno della lista, anche figurato, in triplice
esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o
confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli
notoriamente usati da altri partiti, formazioni e gruppi politici. Non
è ammessa in particolare la presentazione, da parte di chi non ha
titolo, di contrassegni riproducenti la denominazione, i simboli o gli
elementi caratterizzanti di simboli, che, per essere usati
tradizionalmente dai partiti, dalle formazioni politiche e dai gruppi
presenti in Consiglio regionale, in Parlamento nazionale o in Parlamento
europeo, possono trarre in errore l’elettore. Non è neppure
ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti
religiosi. Costituisce in particolare elemento di confondibilità
anche una sola delle seguenti condizioni:
- 1) l’utilizzo di colori ed elementi grafici, i quali
complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione
grafica e cromatica, coincidere, sovrapponendo i due simboli, per oltre
il 25 per cento del totale;
- 2) l’utilizzo di simboli, dati grafici ed effigi costituenti
elementi di qualificazione dei contrassegni propri di altro partito,
formazione politica o gruppo consiliare;
- 3) l’utilizzo di parole che siano parte fondamentale e
caratterizzante della denominazione di altro partito, formazione
politica o gruppo consiliare.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo della lettera d) non
si applicano alle liste corrispondenti a gruppi politici esistenti alla
data di indizione delle elezioni in Consiglio regionale, nel Parlamento
nazionale o nel Parlamento europeo, alle quali è allegata una
dichiarazione attestante la legittimazione all’uso del contrassegno
del gruppo politico. È fatta comunque salva la possibilità per
le liste appartenenti ad una coalizione di utilizzare nell’ambito
del proprio contrassegno il simbolo del candidato Presidente cui sono
collegate e, viceversa, la possibilità per il candidato Presidente
di utilizzare nel contrassegno l’insieme dei contrassegni delle
liste collegate. (
23)
10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve
contenere:
a) la dichiarazione di collegamento ad un candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale, con indicazione del relativo
contrassegno, allegato in triplice esemplare. La dichiarazione di
collegamento è accompagnata da una dichiarazione di accettazione del
collegamento, da parte del candidato stesso, firmata ed autenticata a
norma del comma 3. In mancanza della dichiarazione di collegamento
regolarmente accettata, la lista non può essere ammessa;
b) l’indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla
presentazione della lista:
- 1) a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi
autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti
della lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale
circoscrizionale;
- 2) a dichiarare, ai fini di cui all’articolo 15, comma 5,
lettera a), il collegamento con un candidato alla carica di Presidente
della Giunta.
Art. 15 - Presentazione
della candidatura a Presidente della Giunta.
1. La candidatura alla carica di Presidente della Giunta è
presentata presso la cancelleria della Corte d’appello, entro i
termini di cui all’articolo 14, comma 1.
2. La candidatura di cui al comma 1 è presentata da un numero di
elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione non
inferiore a 3.500 e non superiore a 5.000. La firma degli elettori è
apposta su un modulo recante il contrassegno del candidato Presidente
della Giunta, il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché
il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore; la firma
degli elettori è autenticata con le modalità di cui
all’articolo 14, comma 3.
3. Ai fini della sottoscrizione della candidatura si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 14, comma 6. (
24)
4. Alla candidatura sono allegati:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni ai quali
appartengono i sottoscrittori della candidatura, che ne attestino
l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I
sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla
richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del
candidato Presidente. La candidatura è accettata con dichiarazione
firmata ed autenticata a norma dell’articolo 14, comma 3. Per i
cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della firma
deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. La
dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere
l’esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna
delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, della legge 19
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. La dichiarazione di
accettazione è corredata del certificato di nascita del candidato o
di idonea documentazione sostitutiva;
c) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di
un qualsiasi comune della Repubblica;
d) un modello di contrassegno del candidato Presidente della Giunta,
semplice o composito, anche figurato, in triplice esemplare, che
rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione. Per il
contrassegno si applica quanto disposto all’articolo 14, comma 9,
lettera d).
5. La dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della
Giunta deve contenere:
a) la dichiarazione, a pena di inammissibilità, di collegamento con
almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno di quattro
circoscrizioni elettorali. Devono comunque essere indicati anche tutti i
gruppi di liste con cui è effettuato il collegamento con il
candidato Presidente. La dichiarazione di collegamento è efficace
solo se convergente con analoga dichiarazione sottoscritta dai delegati
alla presentazione delle liste provinciali interessate e autenticata
secondo quanto previsto all’articolo 14, comma 3;
b) l’indicazione di due delegati autorizzati, oltre che alla
presentazione della candidatura, a designare, personalmente o per mezzo
di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio,
i rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso
l’Ufficio centrale regionale.
6. È esonerata dagli adempimenti di cui al comma 2 la candidatura a
Presidente della Giunta collegata alle liste di cui all’articolo
14, comma 4.
Art. 16 - Esame ed
ammissione delle liste. Ricorsi contro l’eliminazione delle liste o
di candidati.
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore
dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei
candidati:
a) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano
sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendano un numero di
candidati inferiore al minimo prescritto e rispettino la disposizione di
cui all’articolo 13, comma 6; dichiara non valide le liste che non
corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto
dall’articolo 13 comma 5 e comma 5 bis quelle contenenti un numero
di candidati superiore, (
25)
cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi
alle norme di cui all’articolo 14, comma 9, lettera d);
b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene
accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste
dall’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni, o per i quali manca la prescritta accettazione
o la stessa non è completa a norma dell’articolo 14, comma 9,
lettera b);
c) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o
che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno delle
elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato
di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della
Repubblica; (
26)
d) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già
presentata nella circoscrizione;
e) corregge, in conseguenza delle decisioni di cui alle lettere b), c),
d), la numerazione progressiva di cui all’articolo 14, comma 7, dei
candidati di ogni lista.
2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la
stessa sera, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale
circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L’Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi
l’indomani alle ore 9 per udire eventualmente i delegati delle
liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo
contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono
comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
5. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i
delegati di lista possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione,
ricorrere all’Ufficio centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di
decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale
circoscrizionale.
7. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di
corriere speciale, all’Ufficio centrale regionale, il ricorso con
le proprie deduzioni.
8. L’Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.
(
27)
9. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate
nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali
circoscrizionali.
Art. 17 - Esame ed
ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta.
1. L’Ufficio centrale regionale, entro il quinto giorno successivo
alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale: (
28)
a) verifica se le candidature rispettino tutte le disposizioni di cui
all’articolo 15; dichiara non valide le liste che non corrispondano
a queste condizioni; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle
norme di cui all’articolo 14, comma 9, lettera d);
b) elimina i candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza
di alcuna delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1,
della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, o per i
quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a
norma dell’articolo 14, comma 9, lettera b);
c) elimina i candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il
diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni e quelli per
i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica; (
29)
c bis) verifica che le liste provinciali appartenenti al medesimo gruppo
di liste siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni ai sensi
dell’articolo 13, comma 4, e qualora le liste non rispettino detta
condizione ne dà comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali
interessati; (
30)
d) elimina i candidati per i quali, in seguito alle decisioni
sull’ammissione delle liste, di cui all’articolo 16, sia
venuto meno il collegamento minimo di cui all’articolo 15, comma 5,
lettera a).
2. I delegati di ciascun candidato possono prendere cognizione, entro la
stessa sera, delle contestazioni fatte dall’Ufficio centrale
regionale.
3. L’Ufficio centrale regionale torna a radunarsi l’indomani
alle ore 9 per udire eventualmente i delegati dei candidati ed ammettere
nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.
4. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate,
nella stessa giornata, ai delegati dei candidati.
5. Contro le decisioni di eliminazione dei candidati alla carica di
Presidente della Giunta regionale, i delegati dei candidati possono,
entro ventiquattro ore dalla comunicazione, ricorrere allo stesso Ufficio
centrale regionale.
6. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di
decadenza, nella cancelleria dell’Ufficio centrale regionale.
7. L’Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo.
(
31)
8. Le decisioni dell’Ufficio centrale regionale sono comunicate
nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali
circoscrizionali.
Art. 18 - Operazioni
dell’Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni
sull’ammissione delle liste e delle candidature. Manifesto con le
liste dei candidati e schede per la votazione.
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il
termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui
siano stati presentati reclami ai sensi degli articoli 16, comma 5, e 17,
comma 5, non appena ricevuta la comunicazione della decisione
dell’Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:
a) dichiara non ammesse le liste per le quali, in seguito alle decisioni
dell’Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento di
cui all’articolo 14, comma 10, lettera a), o che non siano state
presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali; (
32)
b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista
ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di
lista, di cui all’articolo 14, comma 10, lettera b), appositamente
convocati;
c) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo
l’ordine in cui vi sono iscritti;
d) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le
liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l’ordine
risultato dal sorteggio, ed all’invio di esso ai sindaci dei comuni
della provincia, i quali ne curano l’affissione all’albo
pretorio e in altri luoghi pubblici entro l’ottavo (
33) giorno antecedente quello della
votazione;
f) trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i
relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i
contrassegni saranno riportati secondo l’ordine risultato dal
sorteggio.
2. Le schede sono realizzate in conformità all’articolo 20.
Art. 19 - Norme speciali per
gli elettori.
1. Per le elezioni regionali trova applicazione la disciplina statale che
prevede speciali modalità di votazione a favore di specifiche
categorie di elettori.
Art. 20 - Scheda elettorale
e modalità di votazione.
1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale e per
l’elezione del Presidente della Giunta avviene su un’unica
scheda, realizzata secondo il modello descritto nell’allegato A
alla presente legge.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di
ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate
all’eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale
rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica
di Presidente della Giunta collegato, affiancato dal contrassegno del
candidato stesso. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del
candidato alla carica di Presidente della Giunta e il relativo
contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
(
34)
3. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo
candidato alla carica di Presidente della Giunta, il nome e cognome del
candidato Presidente e il relativo contrassegno, che può essere
costituito anche dall’insieme dei contrassegni delle liste
collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di
cui al comma 2.
4. La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro
interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita
mediante i sorteggi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b).
5. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali
tracciando un segno sul relativo contrassegno e può esprimere uno o
due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome
del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso
di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di
sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda
preferenza. (
35)
L’elettore esprime il suo voto per uno dei candidati alla carica di
Presidente della Giunta tracciando un segno sul contrassegno o sul nome
del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il
voto.
6. L’elettore può alternativamente esprimere il proprio voto
per un candidato alla carica di Presidente della Giunta non collegato
alla lista prescelta tracciando un segno sul relativo contrassegno o sul
nome del candidato.
7. L’elettore può anche esprimere soltanto il voto per il
candidato Presidente della Giunta, senza alcun voto di lista, tracciando
un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto. In tal caso
il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione a
cui il candidato Presidente votato è collegato.
8. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista
provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del
candidato Presidente collegato alla lista.
8 bis. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto attraverso
una sola preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome ed il cognome,
di un candidato di una lista provinciale, il voto si intende validamente
espresso anche a favore della lista provinciale stessa e del candidato
Presidente della Giunta collegato, anche se espresso negli spazi previsti
per altri gruppi di liste. (
36)
Art. 21 - Clausola di
sbarramento.
1. Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano
ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi, a meno che
siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del
tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.
Art. 22 - Operazioni
dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio
centrale regionale.
1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal
ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti
operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti
contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le
annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in
proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull’assegnazione o
meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali
operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la
sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il
presidente del tribunale, ai sensi dell’articolo 15, primo comma,
numero 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, a richiesta del
presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini
delle operazioni di cui alla presente lettera, all’ufficio stesso
altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito
espletamento delle operazioni.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell’Ufficio centrale
circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate,
assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato
dai componenti dell’Ufficio medesimo, viene allegato
all’esemplare del verbale di cui al comma 8.
3. Compiute le suddette operazioni, l’Ufficio centrale
circoscrizionale:
0a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato
Presidente nelle singole sezioni della circoscrizione, compresi quelli
assegnati ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai
sensi dei commi 8 e 8 bis dell’articolo 20; (
37)
a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione.
La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti
validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste
di ciascuna coalizione, più i voti espressi, senza indicazione di un
voto di lista, per il candidato Presidente di ciascuna coalizione;
b) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
provinciale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista
provinciale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi
quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna
lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale;
c) determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista
provinciale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla
somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi
del comma 1, lettera b), ottenuti da ciascun candidato nelle singole
sezioni della circoscrizione elettorale;
d) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda
delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali
prevale l’ordine di presentazione nella lista;
e) comunica tempestivamente all’Ufficio centrale regionale il
risultato di tutte le operazioni compiute.
4. L’Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti
gli Uffici centrali circoscrizionali:
a) determina la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna
coalizione, sommando le cifre elettorali circoscrizionali ad essa
attribuite ai sensi del comma 3, lettera a);
b) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni che non abbiano
raggiunto il numero di voti di cui all’articolo 21 e,
conseguentemente, i gruppi di liste ad esse collegate;
c) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta
abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, compresi quelli di cui
ai commi 6 e 8 e 8 bis (
38)
dell’articolo 20. Il presidente dell’Ufficio centrale
regionale proclama quindi eletto alla carica di Presidente della Giunta
ed a consigliere regionale tale candidato; (
39)
d) stabilisce quale candidato alla carica di Presidente della Giunta
abbia ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al
candidato proclamato eletto e proclama eletto consigliere regionale tale
candidato; (
40)
e) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste
provinciali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite
alle liste provinciali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera b);
f) divide la cifra elettorale regionale attribuita a ciascuna coalizione,
ammessa alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ...,
e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così
ottenuti;
g) sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in
numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo
quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale;
h) alla coalizione regionale collegata al candidato proclamato eletto
alla carica di Presidente della Giunta regionale spetta il 60 per cento
dei seggi attribuiti al Consiglio, ai sensi dell’articolo 2, comma
1, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più
vicino, se la coalizione ha ottenuto almeno il 40 per cento dei voti
validi conseguiti da tutte le coalizioni; spetta il 55 per cento dei
seggi, con arrotondamento della cifra decimale all’intero più
vicino, nel caso in cui la coalizione abbia ottenuto un numero di voti
inferiore al 40 per cento dei voti validi. L’Ufficio verifica che
detti seggi siano già stati raggiunti o superati con le operazioni
di cui alla lettera g); in caso contrario, attribuisce alla coalizione il
numero di seggi previsti; procede poi, con le stesse modalità
previste alle lettere f) e g), alla ripartizione dei seggi restanti tra
le altre coalizioni ammesse; (
41)
i) procede alla ripartizione dei seggi assegnati ad ogni coalizione tra i
gruppi di liste collegati nella coalizione stessa. A tal fine calcola la
cifra elettorale regionale riportata complessivamente dai gruppi di liste
collegati in ciascuna coalizione, sommando le rispettive cifre elettorali
di cui alla lettera e) e divide tale valore per il numero di seggi
spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte
intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale
di ciascuna coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di
ciascun gruppo di liste collegate per il quoziente elettorale della
rispettiva coalizione ed assegna a ciascun gruppo di liste il numero di
seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I
seggi che restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai
gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo
presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti
attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a
quoziente intero.
5. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale:
a) divide il totale dei voti validi espressi a favore dei gruppi di liste
ammesse al riparto in ogni circoscrizione per il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La
parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente
elettorale circoscrizionale;
b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale
di ogni lista provinciale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente
elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista provinciale il
numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale
divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi
residui, da assegnarsi a norma del comma 6, lettera b);
c) determina la cifra elettorale residuale di ciascuna lista provinciale.
La cifra elettorale residuale di una lista provinciale è uguale alla
differenza tra il totale dei voti validi attribuiti alla lista nella
circoscrizione ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale
per il numero di seggi assegnati alla stessa lista ai sensi delle lettere
a) e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale di una lista
anche i voti validi attribuiti alla lista che non abbia conseguito seggi
ai sensi delle lettere a) e b).
6. Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l’Ufficio centrale
regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a
quoziente intero alle liste provinciali ai sensi del comma 5, lettere a)
e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle
determinazioni di cui al comma 4, lettera i), toglie i seggi in
eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste provinciali a
partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo
l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In
caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico
della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra
assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui,
secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un’unica graduatoria regionale decrescente le cifre
elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le
liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre
elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni
circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi
assegnatigli a norma del comma 4, lettera i). L’assegnazione dei
seggi residui, di cui al periodo precedente, viene condotta a partire dal
gruppo di liste provinciali ammesse al riparto dei seggi con la minor
cifra elettorale regionale. (
42) Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano
ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi
residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni
circoscrizione, a partire dalle liste provinciali del gruppo che abbiano
ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo
secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati
dalle altre liste provinciali del gruppo.
7. Successivamente, l’Ufficio centrale regionale determina il
numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste
provinciali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del
comma 5, lettera b) e i seggi residui spettanti a norma del comma 6,
lettera b). Quindi il presidente dell’Ufficio proclama eletti alla
carica di consigliere i candidati di ogni lista provinciale
corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a
norma del comma 3, lettera d).
7 bis. Il consigliere eletto in più circoscrizioni elettorali è
proclamato nella circoscrizione nella quale il gruppo di liste a cui
appartiene ha ottenuto la maggior cifra elettorale percentuale di
circoscrizione. (
43)
8. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale
viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli
esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle
sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere
inviati subito dal presidente dell’Ufficio centrale
circoscrizionale alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale,
la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è
depositato nella cancelleria del tribunale.
9. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale regionale viene
redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari
del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio
regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia
ricevuta; l’altro è depositato nella cancelleria della Corte
di appello.
Art. 23 - Surrogazioni.
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e
circoscrizione elettorale, segue immediatamente l’ultimo eletto.
2. Se i candidati della stessa lista nella stessa circoscrizione
elettorale sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato di una
lista dello stesso gruppo in altra circoscrizione, secondo l’ordine
delle cifre elettorali residuali di cui all’articolo 22, comma 6,
lettera b) e gli ulteriori criteri ivi previsti.
3. Qualora il seggio consiliare assegnato al candidato Presidente della
Giunta, che ha ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore
al candidato proclamato eletto, (
44) rimanga vacante si procede alla sua surrogazione
scegliendo dalla graduatoria di cui all’articolo 22, comma 6,
lettera b), la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle
liste della sua coalizione.
Art. 24 - Supplenza.
1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi
dell’articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni, il Consiglio nella prima adunanza successiva
alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre
trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea
sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni
di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli
eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la
cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa
luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo 23.
1 bis. La nomina di un consigliere regionale alla carica di componente
della Giunta determina, per la durata dell’incarico, la sospensione
dalle funzioni di consigliere.
1 ter. Il Consiglio regionale, nella prima seduta successiva alla
comunicazione del provvedimento di nomina, preso atto della intervenuta
sospensione delle funzioni di consigliere, dispone la sostituzione del
consigliere nominato componente della Giunta regionale affidando la
supplenza per l’esercizio delle funzioni al primo candidato non
eletto secondo i criteri previsti per la surrogazione.
1 quater Qualora il consigliere sostituito cessi dalla carica di
assessore, il Consiglio regionale dispone la revoca della supplenza nella
prima seduta successiva alla relativa comunicazione. (
45)
CAPO IV - Convalida degli eletti
e contenzioso
Art. 25 - Convalida degli
eletti.
1. Al Consiglio regionale è riservata la convalida
dell’elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo
regolamento interno.
2. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi
quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida il Consiglio regionale, su proposta
dell’Ufficio di presidenza, esamina la condizione degli eletti e,
quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste agli
articoli 6 e 7, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione
con chi ne ha diritto.
4. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella
segreteria del Consiglio per l’immediata pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque
giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
5. Il Consiglio regionale non può annullare l’elezione per
vizi delle operazioni elettorali.
Art. 25 bis - Riduzione dei
limiti delle spese elettorali. (46)
1. Il limite di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato
alle elezioni regionali in una lista circoscrizionale, non può
superare l’importo pari ad euro 38.802,85 incrementato di una
ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino
residente nella circoscrizione. Per coloro che si candidano in più
liste circoscrizionali le spese per la campagna elettorale non possono
comunque superare l’importo più alto consentito per una
candidatura aumentato del 10 per cento.
2. Per i candidati alla carica della Presidenza della Giunta regionale il
limite di spesa per la campagna elettorale è pari ad euro 38.802,85,
incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per
ogni cittadino residente nella regione.
3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o
lista che partecipa alle elezioni, escluse quelle espressamente riferite
ai singoli candidati e che vengono a questi imputate ai fini dei limiti
di spesa di cui ai commi 1 e 2, non possono superare la somma risultante
dall’importo di euro 0,50 moltiplicato per il numero complessivo
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui
ha presentato proprie liste.
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente
articolo, sono recepite e continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all’articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ivi comprese le
sanzioni per violazione dei limiti di spesa per i candidati alle elezioni
regionali, per i candidati alla Presidenza della Giunta regionale e per i
partiti, movimenti o liste che partecipano alle elezioni, intendendosi i
limiti di spesa riferiti a quelli di cui al presente articolo.
Art. 26 - Ricorsi.
CAPO V - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 27 - Norme
transitorie.
1. In sede di prima applicazione, il numero dei consiglieri di cui
all’articolo 2, comma 1, è determinato nel numero di
quarantanove.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, si applicano
con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Relativamente alla legislatura in corso all’entrata in vigore
della presente legge, le disposizioni di cui all’articolo 10, comma
2, non si applicano all’incompatibilità con la carica di
consigliere provinciale e comunale.
Art. 28 - Norme finali.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
all’entrata in vigore della legge regionale statutaria approvata in
prima votazione il 18 ottobre 2011.
2. Gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione
possono essere svolti anche mediante forme di collaborazione con i
competenti organi dello Stato.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in
materia.
Allegato A (articolo 20, comma 1) (48)
Modello della scheda di votazione per l’elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Giunta regionale
Descrizione
La scheda è di norma suddivisa in quattro parti uguali.
La prima parte, al pari della terza, contiene gli spazi necessari per
riprodurre iniziando da sinistra, verticalmente ed in misura omogenea,
racchiusi ciascuno in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste
presentate nella circoscrizione elettorale con due righe, poste a destra
di ciascun contrassegno, destinate all’espressione degli eventuali
voti di preferenza.
Sulla seconda parte, così come sulla quarta, collocati a destra e
geometricamente in posizione centrale rispetto al rettangolo ovvero
all’insieme dei rettangoli contenenti i contrassegni delle liste
presentate nella circoscrizione elettorale, sono stampati il nome ed il
cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta con accanto,
a destra, il relativo contrassegno, che rappresenta il contrassegno della
rispettiva coalizione. Il tutto sopra descritto è contenuto
all’interno di un ulteriore più ampio rettangolo. I rettangoli
più ampi sono disposti sulla scheda secondo l’ordine risultato
dal sorteggio compiuto dall’Ufficio centrale circoscrizionale.
Del pari i rettangoli contenenti il contrassegno di ciascuna lista
presentata nella circoscrizione elettorale e le linee destinate
all’eventuale indicazione delle preferenze sono collocati,
all’interno del rettangolo più ampio, seguendo l’ordine
risultante dal sorteggio effettuato dall’Ufficio centrale
circoscrizionale.
I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere in
numero superiore a nove.
Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove
liste presentate nella circoscrizione elettorale, collegate con il
medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta,
l’altezza della scheda è opportunamente aumentata in senso
verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutte le
liste presentate nella circoscrizione elettorale collegate.
In caso di necessità, si fa ricorso alle parti quinta e sesta e ad
eventuali parti successive, necessarie e sufficienti per la stampa dei
contrassegni di tutte le liste ammesse alla competizione elettorale.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte
ricada verso destra sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto
sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle
successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra
loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata
orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il
riquadro stampato, contenente le indicazioni relative a: “Elezione
del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della
Regione del Veneto”, data della votazione, circoscrizione
elettorale, firma dello scrutatore e bollo della sezione. Le dimensioni
minime della scheda per la votazione (corrispondenti ad una scheda
suddivisa in quattro parti) devono essere di centimetri 39 x 22 e la
carta impiegata per la stampa deve essere di grammatura pari a 90 grammi
al metro quadrato.
SI OMETTE LA PARTE GRAFICA DELL’ALLEGATO (La parte grafica recante
modello di scheda unica di votazione per l’elezione del Consiglio
regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale
è stata sostituita per effetto dell’articolo 11 comma 2 della
legge regionale 25
maggio 2018, n. 19 .
Note
(1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
62/2012 (G.U. 1ª serie speciale n. 19/2012), con il quale è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli
articoli 2, comma 1, e 27, comma 1, per violazione dell’articolo
117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della
finanza pubblica in relazione ai principi desumibili dall’articolo
14, comma 1, lettera a), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per
lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e per contrasto con l’articolo 134 della
Costituzione, per aver adottato un intervento normativo rispetto ad una
questione di legittimità costituzionale pendente avanti alla Corte
costituzionale. Con ordinanza n. 31/2013 (G.U. 1ª serie speciale n.
10/2013) la Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della
materia del contendere in ordine all’articolo 2, comma 1, in quanto
la modifica introdotta dall’articolo 1 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n.
47 , è satisfattiva delle pretese avanzate dal Governo, e la
manifesta infondatezza della questione di legittimità
dell’articolo 27, comma 1, sia in riferimento all’articolo
117, terzo comma, della Costituzione, in quanto il numero dei consiglieri
previsto dalla disposizione impugnata rispetta il tetto stabilito dal
citato articolo 14 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla
legge n. 148 del 2011, sia in riferimento all’articolo 134 della
Costituzione, in quanto le competenze della Corte costituzionale non sono
in alcun modo pregiudicate dall’esercizio della funzione
legislativa da parte del Consiglio regionale.
(
2) Articolo così sostituito
da comma 1 art. 1
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(
3) Comma sostituito da comma 1
art. 1
legge
regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
4) Le disposizioni di cui al
comma 3 bis e comma 3 ter come introdotti dal comma 1 e comma 2
dell’art. 1 della
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 e
la disposizione del comma 4 così come sostituito dal comma 3
dell’art. 1 della
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 ,
per effetto del comma 4 dell’art. 1 della
legge regionale 27 gennaio 2015, n.
1 “si applicano con riferimento ai mandati successivi alle
elezioni effettuate dopo l’entrata in vigore della presente
legge”.
(
5) Comma sostituito da comma 1
art. 2
legge
regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
6) Comma abrogato da comma 2
art. 2
legge
regionale 25 maggio 2018, n. 19 , in precedenza inserito da comma 1
art. 1
legge
regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
(
7) Comma così modificato da
comma 2 art. 2
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 che
ha soppresso le parole “e 3 bis”.
(
8) Comma inserito da comma 2
art. 1
legge
regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
(
9) Comma così modificato da
comma 2 art. 2
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 che
ha soppresso le parole “e 3 bis”.
(
10) Comma così
sostituito da comma 3 art. 1
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
(
11) Lettera sostituita da
comma 1 art. 3
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
12) Lettera sostituita da
comma 1 art. 4
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
13) Lettera sostituita da
comma 2 art. 4
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
14) Lettera sostituita da
comma 3 art. 4
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
15) Articolo sostituito da
art. 5
legge
regionale 25 maggio 2018, n. 19 . Le disposizioni di cui
all’articolo 9 della
legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno
effetto a valere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
(
16) Vedi ora anche quanto
disposto dall’art. 53 dello Statuto così come modificato
dall’art. 4 della
legge regionale statutaria 12 maggio 2020, n.
1 .
(
17) Comma così
modificato da comma 1 art, 1
legge regionale 29 maggio 2020, n. 22 che
ha sostituito le parole “almeno sessanta giorni prima del giorno
delle elezioni” con le parole “almeno cinquanta giorni prima
del giorno delle elezioni”.
(
18) Comma aggiunto da comma 1
art. 2
legge
regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
(
19) Lettere a) e b)
sostituite da lett. a) comma 1 art. 6
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
20) Comma soppresso da lett.
b) comma 1 art. 6
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
21) Comma sostituito da lett.
c) comma 1 art. 6
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
22) Comma aggiunto da lett.
d) comma 1 art. 6
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
23) Ultimo periodo sostituito
da lett. e) comma 1 art. 6
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
Vedi comunicato di avviso di rettifica pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 dell’8 giugno 2018, ai
sensi del quale “All'art. 6 comma 1 lettera e) recante modifiche
all'articolo 14 della
legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 ,
causa errore materiale di coordinamento tecnico del testo, le parole "e)
l'ultimo periodo del comma 9 è così sostituito", vanno
sostituite con le parole "e) gli ultimi due periodi del comma 9 sono
così sostituiti"”
(
24) Comma sostituito da comma
1 art. 7
legge
regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
25) Lettera così
modificata da comma 1 art. 3
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 che
ha aggiunto dopo le parole “e riduce al limite prescritto” le
parole “dall’articolo 13 comma 5 e comma 5 bis” e ha
soppresso le parole “a quello dei seggi assegnati alla
circoscrizione”.
(
26) Lettera sostituita da
lett. a) comma 1 art. 8
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
27) Comma sostituito da lett.
b) comma 1 art. 8
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
28) Alinea sostituita da
lett. a) comma 1 art. 9
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
29) Lettera sostituita da
lett. b) comma 1 art. 9
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
30) Lettera aggiunta da lett.
c) comma 1 art. 9
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
31) Comma sostituito da lett.
d) comma 1 art. 9
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
32) Lettera sostituita da
comma 1 art. 10
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
33) Lettera così
modificata da comma 2 art. 4
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 che
ha sostituito le parole “il quindicesimo” con le parole
“l’ottavo”.
(
34) Comma sostituito da lett.
a) comma 1 art. 11
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
35) Primo periodo sostituito
da lett. b) comma 1 art. 11
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
36) Comma inserito da lett.
c) comma 1 art. 11
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
Il comma 2 dispone che “Conseguentemente alle previsioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il modello di
scheda unica di votazione per l’elezione del Consiglio regionale e
per l’elezione del Presidente della Giunta e relativa descrizione
di cui all’allegato A alla
legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
è sostituito dal modello di scheda unica di votazione per
l’elezione del Consiglio regionale e per l’elezione del
Presidente della Giunta e relativa descrizione di cui all’allegato
A alla presente legge.”.
(
37) Lettera inserita da lett.
a) comma 1 art. 12
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
38) Lettera così
modificata da lett. b) comma 1 art. 12
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 che
ha inserito dopo le parole “di cui ai commi 6 e 8” le parole
“e 8 bis”.
(
39) Lettera così
sostituita da lett. a) comma 1 art. 4
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
(
40) Lettera così
sostituita da lett. b) comma 1 art. 4
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 .
(
41) Lettera sostituita da
lett. c) comma 1 art. 12
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
42) Secondo periodo
sostituito da lett. d) comma 1 art. 12
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
43) Comma inserito da lett.
e) comma 1 art. 12
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
44) Comma così
modificato da lett. c) comma 1 art. 4
legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 che
ha sostituito le parole “il seggio consigliare assegnato al
candidato Presidente della Giunta, la cui coalizione ha ottenuto la
seconda cifra elettorale” con le parole “il seggio
consigliare assegnato al candidato Presidente della Giunta, che ha
ottenuto il numero di voti validi immediatamente inferiore al candidato
proclamato eletto”.
(
45) Commi 1 bis, 1 ter e 1
quater inseriti da art. 13
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
Le disposizioni dei nuovi commi hanno effetto a valere dalla prima
legislatura regionale successiva a quella in essere alla data di entrata
in vigore della
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
46) Articolo inserito da
comma 1 art. 14
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
47) Articolo abrogato da
comma 1 art. 15
legge regionale 25 maggio 2018, n. 19 .
(
48) Testo così
sostituito per effetto dell’articolo 11 comma 2 della
legge regionale 25 maggio
2018, n. 19 .
SOMMARIO