Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (BUR n. 106/2012)
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (BUR n. 106/2012) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE E IL CONTROLLO DELLE
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI REGIONALI, IN RECEPIMENTO E
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174 “DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI,
NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE NEL
MAGGIO 2012”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 7 DICEMBRE
2012, N. 213 E ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO
TITOLO I - Funzionamento delle
istituzioni regionali
CAPO I - Composizione del Consiglio
regionale
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5
“Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale”.
CAPO II - Trattamento indennitario
dei consiglieri regionali
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.
1. L’articolo 7 della
legge regionale 30 gennaio
1997, n. 5 , così come da ultimo modificato dall’
articolo 9 della
legge regionale 13
gennaio 2012, n. 4 , è così sostituito:
omissis (
5)
2. L’articolo 7 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 ,
come modificato dal comma 1, dà attuazione alle disposizioni di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in ordine
alla commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali
all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale.
CAPO III - Disciplina del
trattamento indennitario differito - assegno di fine mandato e assegni
vitalizi
Art. 6 - Integrazioni della legge regionale 30 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario
differito in favore dei consiglieri regionali”, in attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del
2012.
Art. 7 - Attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), del
decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del
2012, in materia di assegno vitalizio. (7)
1. omissis (
8)
2. È esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale,
l’erogazione dell’assegno vitalizio in favore di chi sia
condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica
amministrazione.
3. Il titolare dell’assegno vitalizio è tenuto a certificare
l’insussistenza di condanne in via definitiva per delitti contro la
pubblica amministrazione e, in caso di sopravvenute condanne in via
definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, è tenuto
a darne comunicazione entro cinque giorni, fatta salva la
possibilità di procedere in via d’ufficio.
4. L’Ufficio di presidenza emana disposizioni attuative delle norme
di cui al presente articolo.
CAPO IV - Pubblicità e
trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri
regionali e degli assessori
Art. 8 - Obbligo di
presentazione delle dichiarazioni.
1. I consiglieri regionali e gli assessori regionali non consiglieri sono
tenuti a presentare due distinte dichiarazioni concernenti la propria
situazione reddituale e patrimoniale. La prima dichiarazione deve
contenere i dati fondamentali del reddito desumibili dalla dichiarazione
dei redditi per le persone fisiche. La seconda dichiarazione deve
contenere tutti gli elementi costitutivi del patrimonio, con particolare
riguardo agli elementi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f),
del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213
del 2012.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate ogni anno,
nonché all’inizio e alla fine del mandato.
3. L’Ufficio di presidenza emana disposizioni attuative delle norme
di cui al presente articolo.
Art. 9 - Termini di
presentazione.
1. Le dichiarazioni da presentare annualmente debbono pervenire alla
Presidenza del Consiglio regionale entro il mese successivo alla scadenza
del termine previsto dall’Agenzia delle entrate per la trasmissione
telematica del modello previsto per le persone fisiche.
2. Le modalità e i termini di presentazione delle dichiarazioni da
presentare all’inizio e alla fine del mandato sono approvati con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza, in osservanza di quanto
disposto dagli articoli 2 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441
“Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale
di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni
enti”.
3. L’Ufficio di presidenza può, con propria deliberazione, in
caso di necessità e prima della scadenza, differire i termini di cui
ai commi 1 e 2 per un periodo massimo di due mesi.
Art. 10 - Pubblicazione.
1. Le dichiarazioni pervenute alla Presidenza del Consiglio regionale
sono pubblicate in un’apposita sezione del sito internet del
Consiglio regionale e nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto
(BURVET) entro i due mesi successivi alla scadenza prevista dal comma 1
dell’articolo 9 o a quella prevista dalla deliberazione
dell’Ufficio di presidenza di cui al comma 2 dell’articolo 9
nel caso delle dichiarazioni relative all’inizio e alla fine del
mandato.
2. L’Ufficio di presidenza può, con propria deliberazione,
differire tale termine per un periodo massimo di un mese.
Art. 11 - Sanzioni
amministrative.
1. In caso di inadempienza, anche parziale, il Presidente del Consiglio
regionale procede ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 441 del
1982, diffidando il consigliere o l’assessore non consigliere ad
adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. In caso di persistente inadempienza, l’Ufficio di presidenza
commina una sanzione amministrativa, per ognuna delle dichiarazioni
mancanti, da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
CAPO V - Norme per il
funzionamento dei gruppi consiliari
Art. 13 - Spese dei gruppi
consiliari. (10) (11)
1. La Regione del Veneto, a decorrere dalla legislatura in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, si conforma alla
deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, fissando nel limite
stabilito dall’articolo 2 bis della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
così come inserito dall’articolo 12 della presente legge, la
definizione del tetto massimo dell’ammontare complessivo della
spesa per il personale dei gruppi consiliari. (
12)
1 bis. Gli incarichi di collaborazione dei gruppi consiliari hanno
carattere fiduciario e sono affidati con modalità di natura
privatistica. (
13)
1 ter. Nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012.”, convertito con legge 7
dicembre 2012, n. 213 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa.” e
dal DPCM 21 dicembre 2012 “Recepimento delle linee guida sul
rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei
consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213.”, l’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 1 quater,
definisce le tipologie di spesa inerenti alle attività istituzionali
dei gruppi consiliari. (
14)
1 quater. Fra le spese per attività istituzionali dei gruppi
consiliari rientrano anche quelle sostenute nell’esercizio
finanziario 2013 e successivi, derivanti dalle seguenti attività:
a) promozione e divulgazione delle attività e delle iniziative della
Regione, del gruppo e dei singoli consiglieri, anche tramite
pubblicazioni, opuscoli, fogli informativi, volantini, manifesti,
lettere, gadget promozionali, messaggi di posta elettronica, sms, mms,
newsletter, mezzi di comunicazione di massa e ogni altro strumento
divulgativo;
b) divulgazione e valorizzazione della legislazione regionale e degli
atti degli organi, enti e società regionali;
c) manifestazioni ed eventi, seminari, incontri, riunioni e relative
spese di ospitalità per i relatori e i rappresentanti di enti,
associazioni, comitati e movimenti a rilevanza sociale, culturale e
sportiva o di personalità negli stessi settori;
d) attività di formazione, aggiornamento e seminari di studio per i
consiglieri, i dipendenti e collaboratori del gruppo consiliare;
e) studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti
valoriali della società, della soddisfazione dei bisogni dei
cittadini, della qualità dell’attività istituzionale dei
gruppi consiliari e della Regione. (
15)
1 quinquies. Per le attività istituzionali dei gruppi consiliari
sono altresì ammesse le seguenti spese:
a) acquisto di quotidiani, periodici, pubblicazioni e libri, in formato
cartaceo, elettronico e on line;
b) spese logistiche, quali affitto di sale, attrezzature e altri servizi
logistici e ausiliari, per riunioni e incontri fuori sede del gruppo o
dei singoli consiglieri autorizzati dal Presidente del gruppo consiliare;
c) missioni dei collaboratori e dei dipendenti assegnati al gruppo
consiliare, autorizzate dal presidente del gruppo, anche con uso del
mezzo proprio ai sensi dell’articolo 9 della legge 26 luglio 1978,
n. 417 “Adeguamento del trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali”. (
16)
2. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti
dall’articolo 9, comma 28, e dall’articolo 14, commi 7 e 9,
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
“Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”.
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
“Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”.
1. Dopo l’
articolo 6 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 ,
è inserito il seguente articolo:
omissis (
19)
2. L’Ufficio di presidenza disciplina le modalità attuative
del comma 1 in conformità alle specifiche tecniche comunicate dagli
organi destinatari delle informazioni.”.
TITOLO II - Disposizioni di
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale
Art. 17 - Riduzione della
spesa amministrativa.
1. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, con provvedimenti
o regolamenti approvati dalla Giunta regionale entro il 23 dicembre 2012,
sono disciplinati:
a) l’attuazione delle disposizioni in materia di contenimento delle
spese di impiego pubblico e risorse umane con riferimento
all’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con legge n. 122 del 2010; all’articolo 23 ter del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
all’articolo 5, commi 5, 7, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11
quinquies e 11 sexies, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
b) la riduzione dei compensi per gli amministratori di società
partecipate totalmente o in forma maggioritaria dalla Regione, il cui
limite massimo del trattamento economico omnicomprensivo non può
essere superiore a quello previsto per il Presidente della Giunta
regionale;
c) la riduzione dei canoni di locazione con riferimento ai contratti di
locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale
stipulati dalla Regione e dai propri enti, aziende e agenzie, nella
misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto, a decorrere
dal 1° gennaio 2015, secondo quanto previsto all’articolo 3,
commi 4, 5 e 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
legge n. 135 del 2012, fatti salvi eventuali accordi fra le parti che
dispongono misure superiori al 15 per cento;
d) la predisposizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di un piano di razionalizzazione degli spazi
nel rispetto delle esigenze funzionali degli uffici e delle risorse umane
impiegate, che tenga conto delle componenti costruttive degli edifici e
garantisca un idoneo sfruttamento degli spazi stessi, nel rispetto delle
condizioni igienico-sanitarie nonché delle norme in materia di
sicurezza e di barriere architettoniche;
e) la riduzione, per gli enti, aziende ed agenzie regionali e per le
società partecipate totalmente o in forma maggioritaria dalla
Regione, del 50 per cento rispetto al 2011 delle spese per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per
l'acquisto di buoni taxi, derogabile per il solo 2013 per i contratti
pluriennali in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012;
sono esclusi dall’ambito di applicazione della riduzione i mezzi
necessari per l’espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza
pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e
monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge;
f) l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, commi 6,
7 e 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge n.
135 del 2012, in materia appalti e servizi pubblici;
g) l’attuazione delle disposizioni in materia di società di
cui all’articolo 6, commi 6, 11 e 19, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010, all’articolo 22,
comma 3, e all’articolo 23 bis, commi 5 bis e 5 ter, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del 2011,
all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con legge n. 135 del 2012, con riferimento alla individuazione
delle società da sottoporre a scioglimento o eliminazione con
specifico provvedimento normativo con decorrenza 1° gennaio 2014,
nonché ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13 del medesimo articolo 4.
Art. 18 - Disposizioni di
carattere generale per gli enti strumentali. (20)
1. Gli enti, aziende ed agenzie regionali, anche economici o con
personalità giuridica di diritto privato, ove non già
costituiti in forma monocratica, devono ridurre gli organi di
amministrazione e di controllo in misura non superiore a cinque
componenti e gli organi del collegio dei revisori in misura non superiore
a tre componenti, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 5,
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del
2010 e dall’articolo 22, comma 3, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del 2011. Tale riduzione si
applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, previo adeguamento dello Statuto. La mancata
adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione
nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli
atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici
interessati sono nulli.
2. omissis (
21)
Art. 19 - Ulteriori
interventi sulla spesa pubblica regionale.
Art. 20 - Riduzione degli
oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie regionali.
TITOLO III - Istituzione e
disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto
(24)
Art. 21 - Istituzione.
1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione del
Veneto, di seguito denominato Collegio, quale organo di vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
regionale, in attuazione dell’articolo 59 dello Statuto e
dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Art. 22 - Composizione e
nomina.
1. Il Collegio è composto da tre
membri, nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a sorte tra
gli iscritti all'elenco di cui all'
articolo 27, secondo le modalità stabilite
dall’Ufficio di presidenza.
2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il presidente.
2 bis. Il Presidente del Collegio già individuato ai sensi del comma
2 fra i componenti nominati dal Consiglio regionale mediante estrazione a
sorte ai sensi del comma 1, può essere confermato dal Consiglio
regionale, a maggioranza assoluta degli assegnati, per un ulteriore
incarico di Presidente del Collegio. (
25)
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano in eguale
misura al Collegio supporto tecnico e risorse strumentali necessari per
lo svolgimento dei suoi compiti. L’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale e la Giunta regionale assumono, concordandoli
preventivamente, i provvedimenti relativi.
Art. 23 - Pareri
obbligatori.
1. Il Collegio esprime parere sui disegni
di legge di bilancio, di assestamento del bilancio, di rendiconto
generale e sui relativi allegati.
2. Il parere sui disegni di legge di bilancio e di assestamento del
bilancio e sui relativi allegati esprime un motivato giudizio di
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all’anno
precedente e di ogni altro elemento utile, ed indica le misure atte ad
assicurare l’attendibilità delle impostazioni.
3. Il parere sul disegno di legge di rendiconto generale attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula
rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
4. I disegni di legge di cui al comma 1, prima della loro trasmissione al
Consiglio regionale, sono inviati al Collegio per l’espressione del
parere. I pareri del Collegio sono resi entro quindici giorni dal
ricevimento e sono allegati all’atto di trasmissione del disegno di
legge al Consiglio regionale. Decorso inutilmente il termine per
l’espressione del parere se ne prescinde e della mancata
espressione viene fatta menzione nell’atto di trasmissione del
disegno di legge al Consiglio regionale.
5. Nel trasmettere il disegno di legge al Consiglio regionale, la Giunta
regionale motiva l’eventuale mancato adeguamento al parere espresso
dal Collegio.
6. Qualora il parere del Collegio non sia allegato ovvero non vi sia
motivazione di tale carenza, i disegni di legge di cui al comma 1 sono
dichiarati irricevibili dal Consiglio regionale.
7. La Giunta regionale favorisce l’attività istruttoria del
Collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo,
l’informazione e la documentazione in ordine agli atti sui quali il
Collegio deve esprimere il parere ai sensi del comma 1.
Art. 24 - Compiti
consultivi, di verifica e di controllo.
1. Il Collegio, oltre a quanto previsto
all’articolo 23:
a) effettua verifiche di cassa almeno trimestrali;
b) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale
relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle
spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla
completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta
della contabilità;
c) su richiesta della Giunta regionale o di almeno un terzo dei
consiglieri regionali esprime pareri su atti inerenti all'ordinamento
contabile e finanziario della Regione;
d) riferisce al Consiglio regionale e alla Giunta regionale su gravi
irregolarità di gestione.
Art. 25 - Modalità di
esercizio delle funzioni.
1. Il Consiglio regionale e la Giunta
regionale, in relazione alle rispettive competenze, forniscono tutte le
notizie e le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni del
Collegio, anche in relazione agli enti regionali. I componenti del
Collegio hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Regione
e degli enti regionali necessari a garantire l’adempimento delle
funzioni assegnate con la presente legge. (
26)
2. Il Collegio, su richiesta rispettivamente della Giunta regionale o
delle commissioni consiliari competenti, deve intervenire alle sedute
convocate per l’esame dei disegni di legge di cui
all’
articolo 23.
3. Il Collegio è, altresì, tenuto ad intervenire ad altre
sedute della Giunta regionale in caso di richiesta del Presidente della
Giunta regionale.
Art. 26 - Funzionamento.
1. Le funzioni del Collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del
presidente, al quale compete la convocazione delle sedute.
2. Il Collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso
in cui siano presenti solo due componenti.
3. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per i compiti di cui
all’articolo 24.
4. Il presidente del Collegio, o un componente da questi espressamente
delegato, può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo nell’esercizio dei compiti di
cui all’articolo 24, con l’obbligo di informare
immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri
componenti le risultanze di tali atti.
5. Il Collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni, delle
verifiche effettuate e delle decisioni adottate. Copia dei verbali è
trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle
attività effettuate, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.
6. Il Collegio adotta, nella prima seduta utile, il regolamento di
funzionamento e lo trasmette al Consiglio regionale e alla Giunta
regionale.
Art. 27 - Elenco dei
revisori dei conti della Regione del Veneto.
1. È istituito, presso il Consiglio
regionale, l’elenco dei revisori dei conti della Regione del
Veneto.
2. Possono essere iscritti all’elenco, su domanda, coloro che siano
in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, nonché di
specifica qualificazione professionale in materia di contabilità
pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti
territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti ai
sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito con legge n. 148 del 2011.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i
criteri per la tenuta dell’elenco; il provvedimento è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito
internet del Consiglio regionale.
4. L’elenco ha natura permanente, viene aggiornato sulla base delle
domande presentate ed è pubblicato nel sito internet del Consiglio
regionale.
Art. 28 - Durata della
carica.
1. Il Collegio dura in carica cinque anni
(
27) a decorrere dalla data
di nomina ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta. Al
rinnovo del Collegio provvede il Consiglio regionale entro il termine di
scadenza, secondo le modalità di cui all’
articolo 22.
2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica
quanto il Collegio in cui è nominato.
3. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso
di:
a) dimissioni volontarie;
b) decadenza;
c) revoca.
4. Il componente del Collegio decade di diritto a seguito di radiazione,
sospensione o cancellazione dal Registro dei revisori legali, ovvero per
sopravvenuta incompatibilità; la decadenza viene dichiarata con
provvedimento del Consiglio regionale.
5. Il componente del Collegio è revocabile qualora non provveda a
rilasciare il parere di cui all’
articolo 23 per tre volte o, comunque, per grave
inadempienza ai doveri d'ufficio; la revoca è disposta con
provvedimento del Consiglio regionale, previa istruttoria e
contraddittorio con l'interessato svolti dalla commissione consiliare
competente, ed è avviata dal Presidente del Consiglio regionale su
proposta della Giunta regionale.
Art. 29 -
Responsabilità.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010,
i componenti del Collegio rispondono, altresì, della veridicità
delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario e hanno l’obbligo di riservatezza sui fatti e i
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Art. 30 - Indennità e
rimborso spese. (28)
1. Ai componenti del Collegio spetta un’indennità determinata
in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina
statale, ai revisori dei conti dell’ente locale ricompreso nel
territorio della Regione del Veneto di più elevata fascia
demografica, comprensivo della maggiorazione prevista, sempre secondo la
disciplina statale, per gli enti locali la cui spesa corrente e per
investimenti pro-capite risulti superiore alla media nazionale per fascia
demografica. Al Presidente spetta una maggiorazione del 50 per cento
calcolata sull’importo determinato con le modalità di cui al
periodo precedente. Gli importi si intendono al netto dell’IVA e
degli oneri previdenziali. (
29)
2. Qualora al Collegio dei revisori sia richiesto di svolgere le funzioni
di organo di revisione contabile per il bilancio del Consiglio regionale,
il compenso di cui al comma 1 è elevato al 25 per cento.
3. Qualora al Collegio dei revisori dei conti siano attribuite le
funzioni di organo di revisione contabile della Gestione Sanitaria
Accentrata, il compenso di cui al comma 1 è elevato al 30 per cento.
4. A ciascun componente del Collegio, residente fuori del Comune di
Venezia, spetta il rimborso delle spese di viaggio per vitto e alloggio
effettivamente sostenute e documentate. Tale importo annuo non può
essere superiore al 40 per cento (
30) del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al
netto degli oneri fiscali e contributivi. (
31)
Art. 31 - Cause di
esclusione ed incompatibilità.
1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale” e
successive modificazioni, non sono nominabili nell’incarico di
componenti del Collegio:
a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale e gli
amministratori degli enti regionali, e coloro che hanno ricoperto tali
incarichi nei due anni precedenti;
b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri
delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali
della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei
sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e
degli enti regionali, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due
anni precedenti;
c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del
codice civile, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado
dei componenti della Giunta regionale, nonché nelle altre ipotesi
previste dall’articolo 2399 del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 della
legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli
organi” e successive modificazioni, sono incompatibili con
l’incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla
Regione o agli enti regionali da un rapporto di lavoro o di consulenza o
di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di
natura patrimoniale.
3. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi o consulenze
presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo o vigilanza della stessa. (
32)
TITOLO IV - Disposizioni
transitorie e finali
Art. 32 - Disposizioni
transitorie relative al Titolo I.
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 2,
3,
4,
5 e
14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
2. Le disposizioni di cui all’
articolo 13 si applicano a decorrere dal mese successivo alla
data dei provvedimenti attuativi da adottarsi da parte dell’Ufficio
di presidenza entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33 - Disposizioni
transitorie relative al Titolo III.
1. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede agli
adempimenti di cui all’
articolo 27, comma 3, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge;
b) le domande di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 27
sono presentate al Presidente del Consiglio regionale entro quaranta
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto dell’atto di cui alla lettera a);
c) l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla
costituzione dell’elenco di cui all’articolo 27 entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera b);
d) entro venti giorni dalla costituzione dell’elenco di cui
all’articolo 27 il Consiglio regionale provvede alla nomina del
Collegio con le modalità di cui all’articolo 22, comma 1.
Art. 34 - Abrogazioni.
Art. 35 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione delle disposizioni
contenute nel Titolo III, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2013 e 2014, si provvede mediante prelevamento delle
risorse allocate all’upb U0001 “Consiglio regionale”, e
contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb di nuova
istituzione “Collegio dei revisori dei conti della Regione del
Veneto” (Area Omogenea A0001 “Organi istituzionali”)
del bilancio pluriennale 2012-2014.
Art. 36 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Testo riportato
all’art. 2 della
legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 .
(
2) Testo riportato
all’art. 1 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(
3) Testo riportato
all’art. 3 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(
4) Testo riportato
all’art. 4 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(
5) Testo riportato
all’art. 7 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(
6) Testo riportato al comma 1
dell’art. 19 bis della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 , in
precedenza modificato dall’art. 6
legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 .
(
7) La disciplina di esclusione
dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applica anche al trattamento
previdenziale di tipo contributivo di cui alla
legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 ,
per effetto del rinvio operato dall’art. 7 di detta legge.
(
8) Comma abrogato da lett. c)
comma 1 art. 11 della
legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 .
(
9) Testo riportato dopo
l’art. 2 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
(
10) Rubrica così
sostituita da lettera a) comma 1 articolo 2 della
legge regionale 7 novembre 2013, n.
28
(
11) L’articolo 5 della
legge regionale 7
novembre 2013, n. 28 stabilisce che “Per gli esercizi
finanziari 2013 e seguenti, sono ammissibili anche le spese derivanti da
contratti di collaborazione, di consulenza o per corsi di formazione
stipulati dai gruppi consiliari prima del recepimento del decreto legge
n. 174 del 2012 convertito, con modificazioni, con legge n. 213 del 2012,
i cui effetti giuridici ed economici si protraggono nella nona
legislatura.”.
(
12) Per la interpretazione
autentica del presente comma, vedi comma 1 dell’art. 3 della
legge regionale 7
novembre 2013, n. 28 ai sensi del quale “Il limite di spesa
previsto dal comma 1 dell’articolo 13 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n.
47 , si interpreta nel senso che non sono computate in esso le spese
per il personale effettuate con l’utilizzo degli avanzi finanziari
degli esercizi precedenti l’esercizio 2013.”.
(
13) Comma aggiunto da lettera
b) comma 1 articolo 2 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
(
14) Comma aggiunto da lettera
b) comma 1 articolo 2 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
(
15) Comma aggiunto da lettera
b) comma 1 articolo 2 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
(
16) Comma aggiunto da lettera
b) comma 1 articolo 2 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 28
(
17) Testo riportato
all’art. 3 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
(
18) Testo riportato
all’art. 6 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
(
19) Testo riportato dopo
l’art. 6 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .
(
20) Rubrica modificata da
lett. a) comma 1 art. 9
legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 che
ha soppresso le parole: “e le società partecipate”.
(
21) Comma abrogato da lett.
b) comma 1 art. 9
legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 .
(
22) Articolo abrogato da
comma 1 art. 10
legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 .
(
23) Articolo abrogato da
comma 1 art. 10
legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 .
(
24) In ordine al ruolo dei
revisori dei conti, vedi anche quanto disposto dall’articolo 12 del
regolamento
regionale 14 luglio 2020, n. 6 .
(
25) Comma inserito da comma 1
art. 15 della
legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 31 .
(
26) Comma così
modificato da comma 1 art. 15
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
che ha sostituito le parole “, nei modi e nei limiti previsti per
l’accesso da parte dei consiglieri regionali” con le parole
“necessari a garantire l’adempimento delle funzioni assegnate
con la presente legge”.
(
27) Comma così
modificato da comma 2 art. 15
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
che ha sostituito le parole “tre anni” con le parole
“cinque anni”. Il comma 3 dell’art. 15 della medesima
legge regionale 23
febbraio 2016, n. 7 dispone che le modifiche apportate all’art.
28 si applicano anche agli incarichi in essere alla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 7 del 2016.
(
28) Articolo sostituito da
comma 4 art. 15
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 .
(
29) Comma sostituito da
lettera a) comma 1 art. 8
legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 .
(
30) Comma modificato da comma
2 art. 15 della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31
che ha sostituito le parole: “50 per cento” con le parole:
“40 per cento”.
(
31) Comma sostituito da
lettera b) comma 1 art. 8
legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 .
(
32) Comma così
modificato da comma 5 art. 15
legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
che ha soppresso le parole “, nonché presso enti
locali”.
SOMMARIO
-
Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47
(BUR n. 106/2012)
-
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE E IL
CONTROLLO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI REGIONALI,
IN RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA E FUNZIONAMENTO DEGLI
ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE
ZONE TERREMOTATE NEL MAGGIO 2012”, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213 E ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE DEL VENETO
-
-
TITOLO I - Funzionamento delle
istituzioni regionali
-
-
CAPO I - Composizione del
Consiglio regionale
-
-
CAPO II - Trattamento
indennitario dei consiglieri regionali
-
-
CAPO III - Disciplina del
trattamento indennitario differito - assegno di fine mandato e
assegni vitalizi
-
-
-
Art. 6 - Integrazioni
della legge regionale 30 marzo 1973,
n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria,
dell’assicurazione infortuni e del trattamento
indennitario differito in favore dei consiglieri
regionali”, in attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213
del 2012.
-
Art. 7 - Attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
m) ed n), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con legge n. 213 del 2012, in materia di assegno
vitalizio. (7)
-
CAPO IV - Pubblicità e
trasparenza della situazione reddituale e patrimoniale dei
consiglieri regionali e degli assessori
-
-
CAPO V - Norme per il
funzionamento dei gruppi consiliari
-
-
TITOLO II - Disposizioni di
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale
-
-
TITOLO III - Istituzione e
disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del
Veneto (24)
-
-
TITOLO IV - Disposizioni
transitorie e finali
-