1. I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna
selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro
inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente
individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione
faunistica sui rispettivi territori preclusi all’esercizio della
attività venatoria, sentito il parere dell’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
2. Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non
provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi
all’attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta
regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali,
assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a
trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di
urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta
regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta
che provvede in via sostitutiva.
3. All’attuazione degli interventi per il contenimento della fauna
selvatica sono abilitati i soggetti già individuati
dall’
articolo 17 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 [e
i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e
comprensori alpini e abilitati ai sensi dell’
articolo 15 della
legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 ]; (
5)
a tal fine le province attuano adeguate e specifiche iniziative di
formazione.
1. È istituito presso la Giunta
regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei
danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi
all’esercizio della attività venatoria e della fauna protetta
nell’intero territorio regionale. (
6)
2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua
disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a
indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica
recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e
funzionali alla produzione agricola e zootecnica.
3. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del
Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
“Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” e
successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di
tipologie dei danni ammissibili a contribuzione, criteri per la
quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo
di prevenzione e di indennizzo, intendendosi l’elencazione dei
soggetti accertatori integrata con la previsione dei soggetti a tal fine
individuati fra i soggetti incaricati dell’esercizio delle funzioni
di vigilanza in materia di gestione faunistica dagli enti titolari delle
relative funzioni in conformità ai rispettivi ordinamenti.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizza
assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e
veicoli per l’impatto con fauna selvatica in attraversamento di
sedi stradali.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, detta disposizioni volte a definire criteri, misure
e procedure attuative del comma 1.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e
2015, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’upb
U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 4 del
bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; contestualmente le
dotazioni dell’upb U0023 “Spese generali di
funzionamento” e dell’upb U0034 “Servizi integrati
agro-faunistico venatori e sviluppo delle attività ittiche e della
pesca” vengono rispettivamente aumentate di euro 100.000,00 per
ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015.
(
1) Con sentenza n. 107/2014
(G.U. 1ª serie speciale n. 18/2014) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
2, comma 3, limitatamente alle parole “e i cacciatori residenti nei
relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati
ai sensi dell’articolo 15 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
”, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, in quanto aggiunge un’ulteriore categoria
di persone all’elenco tassativo di cui all’articolo 19, comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, a
norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati
esclusivamente dalle guardie venatorie, dai proprietari e conduttori dei
fondi e dalle guardie forestali e comunali. La Corte ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 2, comma 1, in quanto, unitamente all’articolo
17, comma 2, della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ,
regola i poteri dell’ISPRA sull’utilizzo dei metodi ecologici
o dei piani di abbattimento in termini del tutto analoghi a quelli
dell’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Infine, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, in quanto
il potere sostitutivo attribuito al Presidente della Giunta regionale non
viene esercitato in ambiti riservati alla competenza dello Stato e dato
che esso ha espressamente per oggetto gli atti relativi
all’attuazione della presente legge regionale, ovvero un insieme di
funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dell’articolo
19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
(
2) Vedi anche quanto disposto
dall’articolo 97 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
in materia di contenimento e di eradicazione delle popolazioni di
ungulati nel parco regionale dei Colli Euganei.
(
3) Vedi anche articolo 96 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 che definisce norme regionali per una corretta
gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore
agricolo, ittico e zootecnico del Veneto, con particolare riferimento
alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
(
4) Con sentenza n. 107/2014
(G.U. 1ª serie speciale n. 18/2014) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
2, comma 3, limitatamente alle parole “e i cacciatori residenti nei
relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati
ai sensi dell’articolo 15 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
”, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, in quanto aggiunge un’ulteriore categoria
di persone all’elenco tassativo di cui all’articolo 19, comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, a
norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati
esclusivamente dalle guardie venatorie, dai proprietari e conduttori dei
fondi e dalle guardie forestali e comunali. La Corte ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 2, comma 1, in quanto, unitamente all’articolo
17, comma 2, della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ,
regola i poteri dell’ISPRA sull’utilizzo dei metodi ecologici
o dei piani di abbattimento in termini del tutto analoghi a quelli
dell’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Infine, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, in quanto
il potere sostitutivo attribuito al Presidente della Giunta regionale non
viene esercitato in ambiti riservati alla competenza dello Stato e dato
che esso ha espressamente per oggetto gli atti relativi
all’attuazione della presente legge regionale, ovvero un insieme di
funzioni imputabili al sistema regionale in ragione dell’articolo
19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
(
5) Con sentenza n. 107/2014
(G.U. 1ª serie speciale n. 18/2014) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
2, comma 3, limitatamente alle parole “e i cacciatori residenti nei
relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati
ai sensi dell’articolo 15 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
”, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, in quanto aggiunge un’ulteriore categoria
di persone all’elenco tassativo di cui all’articolo 19, comma
2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, a
norma del quale i piani di abbattimento devono essere attuati
esclusivamente dalle guardie venatorie, dai proprietari e conduttori dei
fondi e dalle guardie forestali e comunali.
(
6) Comma modificato da comma 4
art. 6
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 22 che alla fine ha aggiunto le parole:
“e della fauna protetta nell’intero territorio
regionale”.