Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)
Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) [sommario] [RTF]
NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (1) (2) (3) (4) (5) (6)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto,
nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n.
157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979,
85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della
Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la
conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18
ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della
Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5
agosto 1981, n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale
programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e
disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con
l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno
alle produzione agricole.
2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al
mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in
rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze
produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna
selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle
conoscenze ecologiche e biologiche del settore.
3. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e
91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna,
segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di
protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle
esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse
limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla
creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e
prioritariamente le specie elencate nell'allegato I delle citate
direttive.
3 bis. La Regione persegue gli obiettivi di tutela della fauna
selvatica e di salvaguardia delle produzioni agricole di cui al presente
articolo anche attraverso il coinvolgimento dei proprietari o conduttori
dei fondi rustici, a tal fine attivando strumenti finanziari di sostegno
delle imprese agricole nel rispetto degli orientamenti dell’Unione
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali, con particolare riferimento alle previsioni finanziarie di
cui agli articoli 15, comma 1, e 26, comma 1, della legge 11 febbraio
1992, n. 157. (
7)
Art. 2 - Funzioni della
Regione. (8)
1. La Regione del Veneto, nell’ambito della propria competenza
legislativa ai sensi dell’articolo 117, comma quarto, della
Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema, ed in particolare delle
norme contenute nella legge n. 157/1992, esercita le funzioni di
pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le
funzioni amministrative, in materia faunistico-venatoria, secondo quanto
previsto dalla presente legge.
2. La Regione si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), quale organo scientifico e tecnico di ricerca
e consulenza; può altresì avvalersi della collaborazione di
enti e di istituti specializzati di ricerca nonché delle
associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e di
protezione ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali
agricole.
Art. 3 – Commissione
regionale faunistico-venatoria. (9)
1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione
regionale faunistico-venatoria, di seguito denominata Commissione, quale
organo tecnico consultivo di supporto in materia di gestione del
patrimonio faunistico venatorio, anche in rapporto alla tutela e alla
gestione delle produzioni agricole e alla salvaguardia delle risorse
naturali ed ambientali. La Commissione è nominata dal Presidente
della Giunta regionale ed è composta da: (
10)
a) l'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la
presiede;
b bis) un comandante di Polizia provinciale, individuato d’intesa
fra le Province e la Città Metropolitana di Venezia; (
12)
c) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta, a
livello nazionale o regionale, esistente nella Regione; (
13)
e) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a
livello regionale;
f) un rappresentante designato dall'Ente nazionale per la cinofilia
italiana (ENCI);
g) un esperto per la zona faunistica delle Alpi;
h) un esperto per il territorio lagunare e vallivo;
i) il dirigente della Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria. (
14)
3. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Con i
provvedimenti di nomina dei membri effettivi sono nominati anche i
supplenti ed il segretario scelto tra i dipendenti della Struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria. (
15)
Art. 4 - Cattura temporanea e
inanellamento.
1. A norma dell'articolo 3 della
legge n. 157/1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni
forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici,
nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell'ISPRA,
(
17) può autorizzare gli
istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale
delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di
studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi
ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito
l'ISPRA, (
18) autorizzare
persone che abbiano partecipato a specifico corso di istruzione,
organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo
esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per
l'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale
attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale
dall'ISPRA. (
19) I dipendenti
di detto Istituto operano sul territorio regionale senza l'autorizzazione
di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare preventivamente alla
Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria (
20) le località, i giorni e gli
orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed inanellamento.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche
in tempi e luoghi vietati all'attività venatoria.
5. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, può con
provvedimento motivato autorizzare l’attivazione di impianti di
cattura, in numero limitato per assicurare un servizio diretto a
soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da
appostamento, nei limiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 della
legge n. 157/1992. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, la
Giunta regionale si avvale di personale qualificato e valutato idoneo
dall'ISPRA. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita
nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 4 della legge n.
157/1992, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui
alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30
novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
(
21)
6. Il personale incaricato dalla Giunta regionale alle
attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili
forniti dalla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria; gli anelli riportano un codice progressivo
alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più
centri di raccolta istituiti dalla Giunta regionale e le relative
operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Struttura regionale
competente in materia faunistico-venatoria. (
22)
7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne
facciano richiesta alla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria, (
23)
gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel comma 2,
articolo 5 della legge n. 157/1992.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto
dietro presentazione alla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria del richiamo morto munito di anello inamovibile,
secondo modalità determinate dalla stessa Struttura. (
24)
9. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili
mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.
10. E
' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene
uccelli inanellati di darne notizie all'ISPRA, (
25) o al Comune nel cui territorio è avvenuto
il fatto, il quale provvede ad informare l'Istituto.
11. E' fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di
questi reti da uccellagione; è altresì vietato produrre,
vendere, detenere trappole per la fauna selvatica.
12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una
relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del
passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da
inviarsi, tramite il Ministero competente alla Commissione delle
Comunità europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del
Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.
Art. 5 - Centri regionali di
recupero della fauna selvatica in difficoltà. (26)
1. Sono istituiti i Centri regionali di recupero della fauna selvatica in
difficoltà con i seguenti compiti:
a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione (
27) e pronto soccorso veterinario della fauna
selvatica in difficoltà;
b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;
c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di
soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata
possibile la riabilitazione al volo;
d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi
audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun
Centro regionale.
2. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di
cui al comma 1, nonché la dotazione organica degli stessi sono
stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare la gestione dei
Centri regionali di cui al comma 1 ad organismi pubblici e privati terzi.
4. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in
difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale
di recupero o alle Autorità sanitarie competenti per territorio
entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.
(
28)
Art. 6 - Centri
sperimentali.
Art. 7 - Tassidermia ed
imbalsamazione. (30)
2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento
regionale di cui al comma 1, l’autorizzazione a svolgere
l’attività di tassidermia e imbalsamazione è sospesa da
tre a sei mesi.
3. Il dirigente della Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria revoca l’autorizzazione a svolgere
l’attività di tassidermia e imbalsamazione in caso di
violazione delle disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2,
della legge n. 157/1992.
4. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento regionale di
cui al comma 1, continua ad applicarsi il
regolamento regionale 29 dicembre 2000, n.
1 “Disciplina dell'attività di tassidermia” come
modificato ed integrato dai regolamenti regionali 6 dicembre 2001, n. 4 e
14 ottobre 2002, n. 3, attribuendo alla Struttura regionale competente in
materia faunistico-venatoria le competenze previste in capo alle
province.
Art. 8 - Pianificazione
faunistico-venatoria regionale. (31) (32) (33)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati
ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli
incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse
le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione
faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie
carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive
e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al
conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione
mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la
regolamentazione del prelievo venatorio, garantendo la coesistenza tra le
specie e le attività antropiche presenti sul territorio. (
34)
2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo
regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di
cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il
Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione
faunistico-venatoria e può essere aggiornato nel periodo di
validità con le modalità di cui al successivo comma 6;(
35) determina i criteri per
l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende
faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel
rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992.
(
36)
3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione
faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 20
per cento (
37) e non
superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta
eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è
destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette
percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata
l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o
disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può
essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di
aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione
della fauna selvatica allo stato naturale. (
38)
4. Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del
territorio di cui al comma 3, sentite (
39) le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio
agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti
territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo
conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia
devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il
corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei
e delimitati da confini naturali.
4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica
delle Alpi, come definita dal comma 1 dell’articolo 11 della legge
n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne
ripartisce il territorio in Comprensori alpini. (
40)
4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella
relativa cartografia:
a) le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale;
e) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli
appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di
entrata in vigore della legge n. 157/1992;
f) l’identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di
migrazione dell’avifauna;
g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la
riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti
eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli
proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4
dell’articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di
ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare
riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);
h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura,
da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di
selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in
altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità
genetiche da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle
organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8 della legge n.
157/1992. (
41)
5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:
a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini; (
42)
b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti
territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3
dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;
b bis) l’indice di densità venatoria minima e massima per i
Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4
dell’articolo 14 della legge n. 157/1992; (
43)
c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli
Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in
carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai
successivi rinnovi;
e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare
vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13
della legge n. 157/1992;
f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di
fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione
programmata della caccia.
6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano
necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informatori del
piano medesimo.
7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare
sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una
richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto
previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.
Art. 9 - Piani
faunistico-venatori provinciali.
TITOLO II
Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente
Art. 10 - Oasi di
protezione.
1. La Giunta regionale istituisce
(
46) e disciplina la gestione
delle (
47) oasi di
protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a
rifugio, alla riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica.
2. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi deve essere
assunto nel termine di centottanta giorni dalla data di validità
(
48) del piano
faunistico-venatorio regionale, in osservanza di quanto previsto ai commi
13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992.
3. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai
proprietari o conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso
precluso l'esercizio dell'attività venatoria; la Giunta regionale
provvede (
49) a destinare
tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione
faunistico-venatoria.
4. La gestione dell'oasi può essere affidata dal dirigente
della struttura competente in materia faunistico-venatoria, mediante
criteri e schema di convenzione approvati dalla Giunta regionale, ad una
o più associazioni di protezione ambientale, venatorie,
professionali agricole, alle Aziende faunistico-venatorie di cui
all’articolo 29 ed ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali
di caccia o dei Comprensori alpini. (
50)
5. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato
dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria
(
51) con tabelle indicanti il
divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.
Art. 11 - Zone di
ripopolamento e cattura.
1. La Giunta regionale istituisce
(
52) e disciplina la gestione
delle (
53) zone di
ripopolamento e cattura, destinate, per la durata minima di cinque anni,
alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla
cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e
condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla
stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere
utilizzati anche i territori di proprietà della Regione e, previo
loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province,
(
54) dei Comuni e loro
Consorzi.
3. Nell'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, valgono le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.
4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può
essere affidata dal dirigente della struttura competente in materia
faunistico-venatoria, mediante criteri e schema di convenzione approvati
dalla Giunta regionale, preferibilmente ai Comitati direttivi degli
Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad una o
più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali
agricole. (
55)
5. Il territorio adibito a zona di ripopolamento e cattura è
delimitato dalla struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria (
56) con
tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.
5 bis. Durante le operazioni di cattura delle lepri è vietato
l’utilizzo di botti o petardi. (
57)
Art. 12 - Costituzione
coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
1. Qualora ricorrano eccezionali e
particolari necessità ambientali, anche al fine di raggiungere la
percentuale minima di territorio destinata a protezione della fauna
selvatica dal piano faunistico-venatorio, la Giunta regionale provvede
(
58) ad istituire
coattivamente oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, con
particolare riguardo ai territori interessati dalle rotte di migrazione
dell'avifauna, segnalate a norma del comma 5 dell'articolo 1 della legge
n. 157/1992 dall'ISPRA (
59) .
Art. 13 - Centri pubblici di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
1. La Giunta regionale istituisce
(
60) i centri pubblici di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, destinati alla
ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica, da
utilizzare esclusivamente per il ripopolamento.
2. Per l'istituzione dei centri pubblici, valgono le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.
3. Nei centri pubblici, la Giunta regionale, sentito
l’ISPRA, (
61) può
autorizzare il prelievo di specie cacciabili a fini selettivi o di
miglioramento genetico avvalendosi di personale qualificato autorizzato
dalla stessa Giunta regionale (
62) .
4. Le aree dei centri pubblici devono essere recintate e
delimitate da tabelle, a cura della struttura regionale competente in
materia faunistico-venatoria, (
63) ai sensi dell'articolo 33.
TITOLO III
Norme per il prelievo venatorio
Art. 14 - Esercizio
dell'attività venatoria.
1. L'esercizio dell'attività
venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli
articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992.
[1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui
all’articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992,
n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante
da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a
partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria,
limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini
del Veneto in cui risulta iscritto.] (
64) (
65)
[1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui
all’articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della legge 11 febbraio
1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da
esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente
agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in
cui risulta iscritto, previo consenso del titolare
dell’appostamento fisso.] (
66) (
67)
[1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di
cui all’articolo 12, comma 5, lettera c), della legge 11 febbraio
1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre
di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per
la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di
Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del
Territorio Lagunare e Vallivo.](
68) (
69)
[1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1
ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o
adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di segnare in modo indelebile
sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata
di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l’obbligo di
rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta
regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti,
previo parere della competente commissione consiliare.](
70) (
71)
2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi
e richiami a bocca o manuali, nonchè di richiami a funzionamento
meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e
richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto
alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.
3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni
preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima
della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito
fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono
consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da
allevamento.
4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge
n. 157/1992, è predisposto su modello approvato dalla Giunta
regionale ed ha validità per una stagione venatoria. La Struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria rilascia (
72) il tesserino che deve riportare:
a) le generalità del cacciatore;
b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle
previste al comma 1 dell'articolo 19;
c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di
associazione;
d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.
4 bis. La Giunta regionale può predisporre il tesserino
venatorio anche in modalità digitale, permettendo di adempiere alle
registrazioni previste per legge a mezzo di applicativo informatico da
installare nel proprio smartphone, che permetta l’invio telematico
dei dati. La Giunta stabilisce altresì le modalità e le
tempistiche per rendere possibile la progressiva sostituzione del
supporto cartaceo. (
73)
5. Il cacciatore di altre regioni, che intende praticare la caccia
nel territorio di una provincia del Veneto, deve far apporre dalla
Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria sul
tesserino rilasciato dalla regione di residenza, le indicazioni di cui
alle lettere c) e d) del comma 4. (
74)
6. Il tesserino deve essere restituito alla Struttura regionale
competente in materia faunistico-venatoria (
75) entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro
riassuntivo dell'attività venatoria svolta, delle eventuali
strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina
incarnierata, nonchè degli interventi di vigilanza accertati allo
scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di
riferimento.
7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del
tesserino, il titolare può ottenerne il duplicato, previa
presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di
pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per
l'esercizio dell'attività venatoria.
8. E' vietato:
a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque
lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e
del muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la
caccia di selezione;
b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente
spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti
protetti per scopi venatori;
c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna
selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Giunta
regionale. (
76)
Art. 15 - Abilitazione.
1. Il primo rilascio della licenza
di porto di fucile per uso di caccia è subordinato al conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Per lo svolgimento degli esami
di abilitazione, è istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una
commissione alla cui nomina provvede la Giunta regionale. (
77)
2. La commissione è composta da:
a) un dirigente regionale, (
78) esperto in legislazione venatoria, con funzioni di
Presidente;
b) cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in
scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un
supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della
Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria. (
79)
4. Per essere ammessi a sostenere l'esame, è necessario
presentare domanda alla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria, nella quale il candidato deve dichiarare, oltre le
generalità, di essere residente in un comune del territorio
provinciale di riferimento della rispettiva Commissione, di aver
conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno
nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda devono
essere allegati un certificato medico rilasciato dall'unità
sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante
l'idoneità, nonché la ricevuta del versamento della somma
fissata dalla Giunta regionale e aggiornata ogni due anni. (
80)
5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica
delle Alpi devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova
integrativa per la zona Alpi. (
81)
6. Le modalità ed i programmi d'esame di cui ai commi 4 e 5
sono riportati nell'Allegato A alla presente legge.
7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il
cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato
da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che
non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti
la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della
legge n. 157/1992.
Art. 16 - Calendario
Venatorio.
1. Il calendario venatorio è
approvato dalla Giunta regionale sentito l’ISPRA, (
82) ed è pubblicato entro il 15 giugno
di ogni anno.
2. Il calendario venatorio regionale indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in
cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1,
articolo 18, della legge n. 157/1992;
b) il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può
essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al
cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con
integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica
migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.
3. La Giunta regionale può modificare, sulla base delle
attività di monitoraggio faunistico-venatorio e previo parere
dell’ISPRA, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 della
legge n. 157/1992, per determinate specie di fauna selvatica, in
relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà
territoriali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del medesimo
articolo 18. (
83)
4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'articolo 14 della
legge n. 157/1992, la Giunta regionale pubblica e divulga il calendario
venatorio ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al
comma 1, e sono indicate le zone dove l'attività venatoria è
consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria
privata e le zone ove l'esercizio venatorio non è consentito. La
Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona
faunistica delle Alpi, e la Provincia di Belluno per il relativo
territorio, integrano (
84) il
calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario
stesso, riportando altresì (
85) le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata
venatoria anche per il prelievo di selezione, le modalità di
esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia
sulla neve. (
86)
5. La Giunta regionale, (
87) con il provvedimento di cui al comma 4, nella
predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle
specie di cui all'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 e non
comprese nell'Allegato II della direttiva 2009/147/CE, attua (
88) la disposizione contenuta
all'articolo 1, comma 4 della legge n. 157/1992.
Art. 17 - Controllo della
fauna selvatica. (89)
1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i
periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di
caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica
di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate
ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute
particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie
o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia
in località di notevole interesse turistico a tutela
dell'integrità e della quiete della zona.
2. La Giunta regionale, per la
tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e
delle produzioni zoo agroforestali ed ittiche, per la tutela della
fauna di cui all'articolo 8, comma 4 ter, lettera h) e per la tutela
della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvede al
controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla
caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di
silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Tale controllo viene
praticato selettivamente, di norma mediante l'utilizzo di metodi
ecologici. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino
inefficaci, la Giunta regionale può autorizzare, sentito l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo
numerico mediante abbattimento o cattura. La somministrazione di farmaci
alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dall'articolo 27,
comma 1, lettera a) della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto
controllo veterinario. Le attività di controllo di cui al presente
comma non costituiscono attività venatoria. (
90) (
91) (
92)
(
93) (
94)
2 bis. I piani di controllo numerico di cui al terzo periodo del
comma 2 sono attuati dai cacciatori, prioritariamente iscritti negli
ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini e da quelli
iscritti negli istituti venatori privati delle aree interessate, che
abbiano frequentato, superando apposita prova finale d’esame,
specifici corsi di formazione autorizzati dal dirigente della struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria, e sono coordinati
dal Servizio regionale di vigilanza che può avvalersi dei
proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani
medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e
previa frequenza di specifici corsi di formazione, superandone il
relativo esame finale, autorizzati dal dirigente della struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria. Il Servizio
regionale di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n.
157/1992 può altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli
agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini
tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la
tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
(
95)
Art. 18 - Allenamento,
addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.(96)
1. La Giunta regionale istituisce le zone (
97) , destinate all’allenamento,
all’addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia.
(
98) (
99)
[1 bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi
durante tutto l’anno.] (
100) (
101)
2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori
delle zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza domenica di
agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di
mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16
alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle
stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni
dall'ultimo sfalcio.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, la Giunta regionale,
(
102) su richiesta delle
associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati degli Ambiti
territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, può autorizzare,
(
103) indicandone il
periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia da
svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI, nelle zone di ripopolamento e
cattura, negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini, e,
previo assenso dei concessionari, nelle Aziende faunistico venatorie.
4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di
cui all'articolo 3, (
104)
entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti
nei territori interessati.
5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è
consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore.
6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15
della legge n. 157/1992, l'accesso dei cani è vietato nei terreni
coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.
7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente
gestiti dall'ENCI, sono soggetti ad autorizzazione della competente
Azienda ULSS, (
105)
rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve
indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli
animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari.
Art. 19 - Esercizio della
caccia in forma esclusiva.
1. Fatto salvo l'esercizio
venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può
essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle
seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite
dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato
all'attività venatoria programmata.
2. Entro il 15 luglio i cacciatori comunicano alla struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria la forma di caccia
prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui
all’articolo 14. (
106)
3. L’opzione sulla forma di caccia prescelta non può
essere modificata nel corso della stagione venatoria e si intende
confermata per le successive se non è presentata richiesta di
modifica. (
107)
Art. 19 bis - Sistema
regionale di prenotazione e disciplina per l’esercizio della
mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto. (108) (109)
1. La Giunta regionale sviluppa il sistema regionale di prenotazione per
il rilascio dell’autorizzazione ai cacciatori del Veneto ad
esercitare l’attività venatoria in mobilità alla
selvaggina migratoria e di supporto informatico a ricerche, studi,
analisi scientifiche e statistiche inerenti la fauna selvatica del
Veneto.
2. A partire dal 1 ottobre di ogni anno, i cacciatori residenti in Veneto
possono esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria
fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria
anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui
risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva, previa
autorizzazione rilasciata dal sistema informativo di cui al comma 1.
3. Il sistema informativo regionale autorizza l’accesso giornaliero
ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i
cacciatori iscritti all’Ambito territoriale di caccia ed i
cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densità
venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le
modalità di accesso al sistema regionale di prenotazione, le
modalità e le regole di esercizio della mobilità venatoria sul
territorio regionale.
Art. 20 - Esercizio
venatorio da appostamento. (110)
1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio
venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma
5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.
2. La Giunta regionale (
111) rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale
per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la
richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da
una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione
dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore
del fondo.
2 bis. La struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria, su richiesta dell’interessato, rilascia
altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque
anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del
Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è
annualmente confermata dal cacciatore, mediane il solo versamento della
prevista tassa di concessione. (
112)
3. Ferma restando l’esclusività della forma di caccia,
nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero
della selvaggina ferita è consentito anche con l’ausilio del
cane nel raggio di duecento metri dall’appostamento. (
113)
3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull’uso dei
mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere
nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi
d’acqua naturali o artificiali, è ammesso l’uso della
barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli
appostamenti di caccia. È altresì ammesso l’uso della
barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il
recupero è consentito anche con l’ausilio del cane [e del
fucile,] entro un raggio non superiore ai duecento metri
dall’appostamento. (
114) (
115)
4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di
richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano
esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare,
possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla
volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica
dell'atto di autorizzazione.
5. La Giunta regionale rilascia (
116) le autorizzazioni in numero non superiore a quelle
rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di
autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una
disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra
sessantenni. La Giunta regionale, (
117) sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni
tenendo conto delle seguenti priorità:
a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;
b) residenti nella Città metropolitana di Venezia o nella Provincia
ove è collocato l’appostamento; (
118)
c) residenti nella Regione;
d) altri che ne abbiano fatto richiesta.
6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Giunta
regionale (
119) rilascia
le autorizzazioni a residenti nel territorio regionale, (
120) che ne abbiano fatto richiesta.
7. Per motivate ragioni, la Giunta regionale (
121) può consentire al titolare, che
ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una
zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.
8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da
appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami
di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino
ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che
esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i
richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero
massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai
richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.
9. La Giunta regionale (
122) autorizza la costituzione e il mantenimento degli
appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per
la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque
ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.
10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della
beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino sotto
qualsiasi forma.
11. Gli appostamenti fissi (
123) non possono essere installati a meno di metri 250 dal
confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 4 ter
dell'articolo 8 (
124) e di
cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del
territorio di cui all'articolo 25, comma 1.
Art. 20 bis - Appostamenti
per la caccia agli ungulati e per la caccia ai colombacci. (125)
1. Ai sensi dell’articolo 5 comma 5 della legge n. 157 del 1992,
gli appostamenti per la caccia agli ungulati e per la caccia ai
colombacci (
126) non sono
considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
12, comma 5 della medesima legge.
2. La Giunta regionale individua, (
127) d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia o
i comprensori alpini, le zone in cui possono essere collocati gli
appostamenti di cui al comma 1; gli appostamenti collocati al di fuori
delle zone individuate (
128) non possono essere utilizzati a fini venatori.
(
129)
3. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati (
130) di cui al presente articolo sono soggetti a
comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai
sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e
si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione
paesaggistica, ove siano realizzati interamente in legno, abbiano il
piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal
piano di campagna, abbiano l’altezza massima all’eventuale
estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie
del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati,
siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non
siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.
3 bis. omissis (
131)
Art. 20 ter - Disposizioni
ulteriori in materia di appostamenti precari per la caccia. (132)
1. Fatti salvi gli appostamenti per i quali non è necessaria alcuna
autorizzazione di natura edilizia e di natura paesaggistica, gli
appostamenti precari di caccia di cui al comma 2 possono rimanere sul
territorio su cui sono stati allestiti per lo stretto tempo necessario
all’esercizio dell’attività venatoria. Gli appostamenti
precari di caccia possono essere allestiti ad iniziare da un mese prima
dell’inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro
e non oltre un mese dal termine della stagione venatoria. Nel caso in cui
le condizioni ambientali impedissero l’accesso al territorio su cui
è collocato l’appostamento, il termine dei trenta giorni
decorre dalla data di accessibilità del luogo in cui è
allestito l’appostamento.
2. Gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 1 possono essere di
due tipi e devono avere le seguenti dimensioni massime:
a) appostamenti precari di caccia allestiti a terra:
1) base metri 4 x 3;
2) altezza metri 3 dal piano di calpestio;
b) appostamenti precari per la caccia ai colombacci:
1) base metri 4 x 3;
2) l’altezza massima non dovrà superare il limite frondoso
degli alberi.
3. Per entrambe le tipologie di appostamento precario di caccia di cui
alla lettera a) e lettera b) del comma 2 non è richiesto il titolo
abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali
interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ove siano
realizzati in legno o in metallo e legno, siano adeguatamente mimetizzati
utilizzando materiale erbaceo o arboreo per evitare un eccessivo impatto
con l’ambiente circostante, siano privi di allacciamenti o di opere
di urbanizzazione.
4 L’allestimento dell’appostamento precario di caccia di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 dovrà essere comunicato per
iscritto al comune territorialmente competente entro e non oltre quindici
giorni dall’allestimento dell’appostamento. La comunicazione
di cui all’Allegato A) deve contenere:
a) generalità del proprietario o del fruitore
dell’appostamento: nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza, numero di codice fiscale; numero di licenza di
caccia e data di rilascio della stessa;
b) autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto reale
ovvero del conduttore;
c) localizzazione dell’appostamento precario di caccia con carta in
scala 1:25.000 oppure su carta tecnica regionale così come messa a
disposizione dal comune;
d) sottoscrizione del comunicante con allegata la copia del suo documento
di identità in corso di validità;
e) una dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti di cui al
comma 2, della presente legge.
Art. 20 quater -
Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio. (133)
1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti
l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del
comma 5 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 5 della
medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione
per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti
strettamente funzionali all’attività per la durata
dell'autorizzazione stessa.
2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare
alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura
precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o
tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in
prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di
fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza
dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:
a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:
- base metri quadrati 12;
- altezza metri 3 dal piano di calpestio;
b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:
- base metri quadrati 12;
- altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.
Art. 21 - Ambiti
territoriali di caccia. (134) (135)
1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia
faunistico venatoria (
136), in attuazione del piano faunistico-venatorio
regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia. (
137)
2. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura
associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione
dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un
territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.
3. Sono organi dell'Ambito:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) l'Assemblea dei soci;
d) il revisore dei conti. (
138)
4. Lo statuto dell'Ambito è approvato dall'assemblea dei soci
sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di attuazione del
piano faunistico venatorio regionale, di cui all'articolo 8.
5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è
nominato dalla Giunta regionale (
139) scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni
riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale
(
140) presenti nell'Ambito
stesso ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni
venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente
rappresentative a livello di ambito (
141);
b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni
di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o
gestione amministrativa in rappresentanza della Regione. (
142)
5 0 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del
Comitato direttivo è subordinato all’iscrizione
all’associazione che ha provveduto alla sua designazione. (
143)
5 bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico
possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente
legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile
organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un
ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione. (
144)
5 ter. Le associazioni di cui al comma 5 bis sono riconosciute con
decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora vengano meno i
requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta
regionale dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
(
145)
6. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto
consultivo, cinque rappresentanti designati dagli iscritti dell'Ambito
territoriale di caccia.
7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che
presiede anche l'Assemblea dei soci.
8. Il Comitato direttivo promuove e organizza le attività di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica,
programma gli interventi per il miglioramento degli "habitat", provvede
all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai
conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli
uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo a seguito degli
interventi previsti dal regolamento CEE 1094/88 e successive modifiche ed
integrazioni;
c) il ripristino di zone umide e di fossati;
d) la differenziazione delle colture;
e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione
della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei
riproduttori;
g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili
di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in
difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento
della fauna selvatica.
9. Il Comitato direttivo provvede altresì ad erogare
contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni
agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività
venatoria nonché ai rimborsi previamente concordati, ai fini della
prevenzione dei danni.
10. Il Comitato direttivo può inoltre, con delibera motivata,
fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere nell'ambito a
quello stabilito dal regolamento di attuazione del piano faunistico
venatorio regionale, purchè sussistano le condizioni di cui al comma
8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992 e nel rispetto delle
priorità di cui al comma 1 dell'articolo 22 della presente legge.
11. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della
caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai Comitati direttivi degli
Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia nei quali esercitano
l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un
contributo base, di importo non superiore a euro 60,00 (
146) , riducibile fino al 50 per cento per
la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi Comitati di
gestione.
12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il Comitato direttivo
determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte
il contributo base di cui al comma 11 negli ambiti territoriali e non
superiore a sei volte nei Comprensori alpini.
13. Il Comitato direttivo può istituire, all'interno
dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia è vietata; dette aree
sono delimitate da tabelle ai sensi dell'articolo 33.
14. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato direttivo
trasmette il programma delle attività che intende svolgere alla
struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, (
147) che ne verifica la
compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria, entro il
30 giugno successivo.
15. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati
con tabelle, esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33 a cura del
Comitato direttivo.
Art. 22 - Iscrizione
all'Ambito.
1. Il cacciatore, che intenda
iscriversi ad un Ambito, deve farne richiesta alla struttura regionale
competente in materia faunistico-venatoria, (
148) da
presentarsi nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre, versando la
quota, di cui al comma 11 dell'articolo 21. Nella richiesta, il
cacciatore indica, in ordine di preferenza, altri Ambiti. La struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria, (
149) entro il mese di febbraio, comunica al
richiedente l'assegnazione all'Ambito sulla base della richiesta che deve
avvenire tenendo conto delle seguenti priorità:
a) essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi
nell'Ambito;
b) essere residenti nel territorio dell'Ambito con preferenza a coloro
che posseggano maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività
venatoria;
c) essere residenti in ambiti limitrofi , purché inclusi nel
Veneto;(
150)
d) essere residenti nella Provincia ove ricade l'Ambito;
e) essere residenti nelle altre Province del Veneto. (
151)
2. Il cacciatore, in base all'assegnazione di cui al comma 1,
è iscritto dal Comitato direttivo dell'Ambito nell'elenco dei soci.
3. E' fatta salva la possibilità di accedere, previa
richiesta in altri Ambiti regionali anche da parte di cacciatori
provenienti da altre Regioni, previo consenso dei relativi Comitati
direttivi.
4. Il Comitato direttivo dell’Ambito accorda permessi
giornalieri d’ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo
stesso ambito in base alle disposizioni contenute nello statuto.
(
152)
Art. 23 - Zona faunistica
delle Alpi.
1. Il territorio delle Alpi,
individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna
alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.
2. La Giunta regionale è autorizzata, in conformità a
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992,
(
153) a determinare i
confini della zona faunistica delle Alpi. All'apposizione delle tabelle
di conterminazione provvede la struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria. (
154)
3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti
le consuetudini e le tradizioni locali, la Giunta regionale, con proprio
provvedimento, determina in particolare:(
155)
a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;
b) l'impiego dei cani da caccia;
c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri
di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di
comprensorio di gestione a seconda della specie;
d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione,
(
156) di particolari
misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina;
e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della
selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere
effettuato alcun prelievo venatorio;
f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo
selettivo e di assestamento faunistico;
g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati
abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle
popolazioni animali.
3 bis. La Provincia di Belluno, relativamente al territorio di
competenza, emana, sia disposizioni integrative ed attuative del
provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, in
conformità con quanto previsto dalla
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30
“Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca
in attuazione della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ,
nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi
della
legge
regionale 8 agosto 2014, n. 25 ”, sia, in regime di intesa con
la Giunta regionale, avuto riguardo al rispetto di esigenze di carattere
unitario riferite alla Zona faunistica delle Alpi, disposizioni
modificative in relazione al territorio di riferimento ed in
considerazione delle consuetudini e tradizioni locali in
materia.(
157)
4. La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3
determina inoltre (
158) le
modalità di iscrizione al Comprensorio, secondo i seguenti criteri:
a) la precedente iscrizione nelle riserve comunali alpine previste dalla
legge regionale n.
31/1989 comprese nel territorio del Comprensorio;
b) residenza nei Comuni compresi nel territorio del Comprensorio;
c) riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra
comprensori (
159) ai fini
del rispetto dell'indice di densità venatoria;
d) anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella zona
faunistica delle Alpi;
e) l'origine, proprietà o il possesso di fondi insistenti nel
Comprensorio;
f) residenza in comuni della regione che confinano con la zona faunistica
delle Alpi.
5. Ogni cacciatore può essere socio di un solo comprensorio
del territorio provinciale (
160) . E' fatta salva la possibilità di accedere previa
richiesta ad altri comprensori, anche (
161) da parte di cacciatori provenienti da altre regioni,
previo consenso dei relativi Comitati direttivi.
6. Il Comitato direttivo del Comprensorio alpino accorda permessi
giornalieri d’ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo
stesso Comprensorio, in base alle disposizioni contenute nello statuto.
(
162)
Art. 24 - Comprensori
alpini. (163)
1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia
faunistico venatoria (
164), nel territorio compreso del tutto o in parte nella
zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione,
istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e
tradizioni locali. (
165)
2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza
fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio
venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato
dal piano faunistico-venatorio regionale. (
166)
3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3
dell'articolo 21.
4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale
nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto
da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni
venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente
rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni
riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in
misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni
presenti;
b) un rappresentante designato dalla struttura locale
dell’organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello
nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni
di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale,
maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o
gestione amministrativa in rappresentanza della Regione. (
167)
4 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato
direttivo è subordinato all’iscrizione all’associazione
che ha provveduto alla sua designazione. (
168)
4 ter. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto
consultivo, da due a cinque soci designati dagli iscritti al Comprensorio
stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel
Comprensorio stesso. (
169)
5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5 bis, 5
ter, 8, 9, 11 e 12 dell’articolo 21, fatto salvo quanto stabilito
al successivo comma 5bis. (
170) (
171)
5 bis. Ai Comprensori ricadenti nel territorio della Provincia di
Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2
dell’articolo 68 della
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
172)
6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto
previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può
iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello
fissato dal piano faunistico-venatorio regionale (
173) nel rispetto dei criteri definiti al comma
4 dell'articolo 23.
7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina
esistente nel Comprensorio provvede la struttura regionale competente in
materia faunistico-venatoria (
174), che si avvale della collaborazione dei comitati
direttivi dei comprensori.
8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle
è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e tra le Province
contermini. (
175)
Art. 25 - Territorio
lagunare e vallivo.
1. Il territorio lagunare e
vallivo, per le sue peculiari caratteristiche geo-morfologiche ed al fine
di tutelare maggiormente l'habitat, la tipica fauna e flora, è
soggetto a disciplina venatoria particolare, dettata dal regolamento di
attuazione del piano faunistico regionale, di cui all'articolo 8.
2. Tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali,
negli Ambiti territoriali di caccia, costituiti in aree lagunari e
vallive, non sono ammessi appostamenti fissi di caccia a titolo
individuale. La Giunta regionale (
176) individua appostamenti di caccia, per i quali non
è richiesta l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge
n. 157/1992.
2 bis. Gli appostamenti nel territorio lagunare e vallivo di cui
al comma 2 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono
titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e si configurano
quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica. (
177)
3. L'attività venatoria è consentita esclusivamente con
fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non
inferiore al 20, usando munizione spezzata.
Art. 26 - Aree contigue a
parco.
1. L'esercizio venatorio è consentito ai sensi del comma 3
dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 nelle aree contigue
a parchi naturali individuate dalla Regione nel rispetto di quanto
disposto alla lettera b), comma 1, articolo 21, della legge n. 157/1992.
2. I soggetti ai quali è consentito l'esercizio venatorio ai
sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 394/1991 devono
iscriversi all'Ambito territoriale o al Comprensorio alpino nel quale
ricadono le aree di cui al comma 1.
Art. 27 - Utilizzazione dei
terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.
1. La Giunta regionale eroga,
(
178) sulla base dei
criteri di cui alla lettera f), comma 5, dell'articolo 8 (
179), un contributo ai proprietari
o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio
regionale ai fini della gestione programmata della caccia.
2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge
n. 157/1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore
della medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori alla
Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria (
180) entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, precisando
l'estensione del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000 con
l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei
fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico
adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33.
3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo
stato brado e semibrado è consentito solo ad una distanza superiore
a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.
3 bis. Non è consentito lo sparo durante l’esercizio
venatorio in forma vagante ad eccezione dello sparo da appostamento
(
181) all’interno di
vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato,
disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione
degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza. (
182)
3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo
con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di
controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 17 e non
concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei
proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione
definite dalla Giunta regionale. (
183)
4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria, (
184) all'interno delle aree escluse alla gestione
programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi
interessati, può effettuare, (
185) a scopo di ripopolamento, catture di fauna selvatica.
Art. 28 - Risarcimento dei
danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività
venatoria. (186) (187)
1. Per far fronte, nei territori soggetti a pianificazione
faunistico-venatoria, ai danni di cui all’articolo 26, comma 1,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è costituito un fondo regionale
destinato all’erogazione di contributi a titolo di indennizzo e per
gli oneri di prevenzione. (
188)
1 bis. Il fondo di cui al comma 1 opera sia attraverso
l’erogazione di contributi a favore degli aventi titolo
ragguagliati all’entità del danno, sia attraverso il sostegno
all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi funzionali al
conseguimento degli obiettivi del fondo medesimo. (
189)
2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al
comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla
lettera d), comma 5, dell'articolo 8 tra le seguenti linee di intervento:
a) sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;
b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie
protette;
c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non
protette e dall’attività venatoria;
d) contributi per gli oneri di prevenzione. (
190)
3. Per l’erogazione dei contributi per il risarcimento la
Giunta regionale si avvale dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura (AVEPA). (
191)
(
192)
4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a
denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei Centri
autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente
per territorio, che provvede alle relative verifiche ed alla
liquidazione. (
193)
4 bis. Per l’accertamento di danni causati da grandi
carnivori la Giunta regionale si avvale anche del Servizio regionale di
vigilanza istituito dall’articolo 6 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017” e dei Servizi veterinari delle Aziende ULSS. (
194)
TITOLO IV
Strutture d'iniziativa privata
Art. 29 - Aziende
faunistico-venatorie. (195) (196)
1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro,
è destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento
degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con
particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna
europea e a quella acquatica.
2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non può
essere inferiore ad ettari 200 nè superiore a 2.000, per quelle
istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle istituite nel restante
territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando
l'entità territoriale da vincolare differisce del 20 per cento
rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.
3. La Giunta regionale rilascia la concessione per l'istituzione
di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 8, sentito l’ISPRA, secondo le procedure
di cui all'Allegato B alla presente legge. (
197)
4. La concessione per l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie può essere rilasciata, previa richiesta, a
proprietari, possessori o conduttori del fondo singoli o riuniti in
consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari. Il consorzio deve
indicare la persona fisica che, nel provvedimento di concessione, è
considerata ad ogni effetto di legge come concessionaria. La sua
eventuale sostituzione va comunicata alla Giunta regionale. (
198) La concessione è
accordata per il periodo di validità del piano faunistico di cui
all'articolo 8 ed è rinnovabile.
5. Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio
lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva
deve essere costituita in oasi di protezione; nelle aziende
faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi, deve costituirsi
in oasi di protezione non meno del 15 per cento del territorio
agro-silvo-pastorale. I territori di cui sopra ove è vietata la
caccia, non sono soggetti al pagamento delle tasse regionali; sono
delimitati con tabelle esenti da tasse, disposte a cura del
concessionario, ai sensi dell'articolo 33.
6. Ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nelle aziende
faunistico-venatorie, il concessionario rilascia un foglio di
autorizzazione composto di madre e figlia, sul quale, a fine caccia, il
concessionario stesso, o un suo delegato, annota numero e specie dei capi
di selvaggina abbattuti; l'attività venatoria viene svolta sulla
base di piani di assestamento ed abbattimento.
7. La Giunta regionale può autorizzare la trasformazione
dell’azienda (
199)
faunistico-venatoria, in azienda agri-turistico-venatoria, qualora il
concessionario ne faccia richiesta e sussistano le condizioni, per la
istituzione dell'Azienda.
Art. 30 - Aziende
agri-turistico-venatorie. (201)
1. L'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le
finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna
selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati,
tetraonidi, nonché all'allenamento e addestramento di cani da caccia
sulla stessa fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata
la caccia alla selvaggina migratoria. L'azienda agri-turistico-venatoria
deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400
ettari.
2. La Giunta regionale, (
202) sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2
dell'art. 8, sentito l’ISPRA, provvede a rilasciare (
203) la concessione per
l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ad imprenditori
agricoli proprietari o possessori o conduttori dei fondi, singoli o
riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari, secondo
le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.
3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, la Giunta regionale
(
204) può autorizzare
lo svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna selvatica di
allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare possono
svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento di
fauna.
4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e
l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono esser praticati
tutto l'anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono
bacini artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al
31 gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile
di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio. In tale
periodo il cacciatore è tenuto ad annotare l'uscita sul tesserino ed
il concessionario deve rilasciare ricevuta di presenza, in cui è
riportato il numero dei capi abbattuti.
5. Il concessionario deve accertarsi che l'attività venatoria
sia svolta da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti ai
commi 8 e 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992; deve inoltre
consentire l'accesso all'Azienda ai cacciatori che ne facciano domanda
nei limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di
accesso su apposito registro annuale vidimato dalla Struttura regionale
competente in materia faunistico-venatoria. (
205)
6. Il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e
durante la stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di
permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della
giornata; può altresì stabilire giorni di attività per
singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base
dei seguenti criteri:
a) addestramento su quaglia, un cacciatore ogni cinque ettari;
b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari.
7. Il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun
capo utilizzato od abbattuto è determinato dal concessionario e
comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato.
8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria
è delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai sensi
dell'articolo 33.
Art. 31 - Centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. (206)
1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od
associata. In essi è esclusa qualsiasi attività venatoria,
mentre è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del
titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone
nominativamente indicate.
2. La Giunta regionale, (
207) sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2
dell'articolo 8, sentito l'ISPRA, (
208) rilascia la concessione per l'istituzione dei centri
privati, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.
3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i
quantitativi minimi per specie che il centro è tenuto a produrre
annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro
stesso.
4. La Giunta regionale, (
209) ai fini di ripopolamento o ricostituzione del
patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di
selvaggina prodotta dai centri privati. A tale scopo, entro il mese di
novembre di ogni anno, la Giunta regionale (
210) comunica ai centri il proprio fabbisogno di
fauna selvatica.
5. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i
danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti
nel Centro.
6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33,
a cura del concessionario.
Art. 32 - Allevamenti.
1. Gli allevamenti previsti dal
comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 157/1992 sono distinti in tre
categorie:
a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o
reintroduzione con esclusione del cinghiale;
b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.
2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione
dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice
comunicazione alla competente Azienda ULSS. (
211)
3. La competente Azienda ULSS provvede (
212) al rilascio dell'autorizzazione, di cui al
comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione
sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui
osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un
apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento
dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento,
l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi
auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie
ed un numero progressivo, da riportare nel registro.
4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo,
amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi
internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3.
E' consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.
5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e
venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e
negli esercizi commerciali specializzati.
7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati
a fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati
in base alle disposizioni previste, nell'Allegato C, nel rispetto di
quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 157/1992.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 33 - Tabellazione.
1. Le tabelle, da apporsi al fine
di delimitare aree soggette a particolare regime devono essere collocate
lungo il perimetro dell'area interessata su pali o alberi a un'altezza da
tre a quattro metri e a una distanza di circa cento metri l'una
dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da
ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.
2. Nei terreni vallivi, sui laghi o specchi d'acqua, le tabelle
possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno cinquanta
cm. dalla superficie dell'acqua.
3. Le tabelle devono essere collocate anche nei confini
perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si
trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano
attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri; ove la
larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente
l'apposizione di una tabella agli ingressi.
4. Le tabelle perimetrali, debbono essere del modello stabilito
con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Le tabelle attualmente in uso, che non rispondono al modello di
cui al comma 4, possono essere mantenute non oltre un biennio
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 34 - Vigilanza
venatoria.
2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni
venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute
dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta
regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di
aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni
di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della
fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La
domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione
del direttore responsabile del corso. Il dirigente della struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria autorizza (
216) lo svolgimento dei corsi nel
termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo,
se occorra, ad integrare il programma.
3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4,
dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, è rilasciato dal
Presidente della Giunta regionale, o suo delegato previo superamento
dell'esame conclusivo del corso di preparazione. L'esame è sostenuto
avanti ad apposite commissioni istituite con decreto del Presidente della
Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da:
a) due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale, di cui uno
con funzioni di Presidente; (
217)
b) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali
delle associazioni di cui al comma 2; (
218)
4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati
anche i supplenti e il segretario.
Art. 35 - Sanzioni
amministrative.
1. Fatte salve le sanzioni previste
dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle
disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni,
all'ISPRA, (
221)
l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inanellati;
b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica al Centro regionale
di cui all’articolo 5 (
222) il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti,
feriti o in difficoltà;
c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di
cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14; (
223)
d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni
in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni
in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4
dell'articolo 20;
e bis) da euro 100 a euro 600 per l’inosservanza delle disposizioni
di cui al comma 3 bis dell’articolo 27; (
224)
f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della
tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da
uccellagione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna
selvatica;
h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da
uccellagione;
i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita (
225) la caccia da appostamento sotto
qualsiasi forma al beccaccino;
i bis) da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla
specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi,
degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario
venatorio o nel piano faunistico-venatorio regionale. Qualora
l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;
(
226)
i ter) per le violazioni di cui alla lettera i bis) la struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria dispone come
sanzione accessoria la sospensione del tesserino regionale per un anno.
Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è
disposta per tre anni; (
227)
l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non
recupera i bossoli delle cartucce;
l bis) da euro 100,00 a euro 400,00 per chi esercita la caccia a
rastrello in più di tre persone in violazione del divieto previsto
dall’articolo 21, comma 1, lettera h) della legge n. 157/1992;
(
228)
m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della
presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.
2. La Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria sospende (
229) il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad
un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carniere
stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio
regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della
tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti
giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è
nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.
2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini,
con apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, possono
prevedere misure disciplinari da applicare nei confronti dei soci che si
siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di
trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari, ivi comprese le
violazioni dei patti associativi, ove sottoscritti. Le misure
disciplinari sono rappresentate, in particolare, dal richiamo, dalla
censura, dalla sospensione e dall’espulsione del socio in relazione
alla gravità delle infrazioni e delle inadempienze alle norme di
comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio. La
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli Ambiti territoriali di
caccia e i Comprensori alpini nell’adozione del regolamento e le
procedure, in contraddittorio con gli interessati, a cui conformarsi per
la contestazione delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni.
(
230)
3. I Comuni provvedono alle funzioni inerenti alla applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della
legge regionale 28 gennaio
1977, n. 10 (
231) e ne
comunicano l’esito alla struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria. (
232)
[Art. 35 bis - Disturbo
all’esercizio dell’attività venatoria e molestie agli
esercenti l’attività venatoria. (233)
(234)
1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio
dell’attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo
o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare
attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle
loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro
600,00 a euro 3.600,00.
2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono
gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.
3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge e ne introita i proventi.
4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli
atti rientranti nell’esercizio dell’attività agricola,
di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto
dell’articolo 842 del Codice Civile.]
Art. 35 ter - Codice etico
per la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria
Sanzioni amministrative. (235)
1. La Giunta regionale predispone un codice etico per promuovere forme di
autodisciplina nell’esercizio dell’attività,
raccogliendo le regole deontologiche consolidate nella tradizione
venatoria secondo i principi della sostenibilità ambientale, del
rispetto della fauna selvatica e della sicurezza nell’utilizzo
delle armi, così concorrendo a promuovere nella comunità
regionale l’esercizio venatorio come attività compatibile con
la conservazione della fauna selvatica e la produzione agricola.
2. La Giunta regionale provvede alla definizione del codice etico anche
avvalendosi della collaborazione delle associazioni venatorie
riconosciute a livello nazionale o regionale e della avvenuta definizione
del codice etico viene data comunicazione alla competente commissione
consiliare.
3. Il codice etico costituisce parte integrante del regolamento di cui
all’articolo 35 comma 2 bis.
Art. 36 - Rapporto
sull'attività di vigilanza.
1. La Giunta regionale entro il 31
maggio di ciascun anno predispone e trasmette i rapporti
sull’attività di vigilanza di cui all’articolo 33 della
legge n. 157/1992. (
236)
Art. 37 - Ricorsi
amministrativi.
1. Avverso i provvedimenti delle
Province adottati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla presente
legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta
regionale, entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24
novembre 1971, n. 1199. (
237)
Art. 38 - Tasse di
concessione regionale.
1. Le tasse sulle concessioni
regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, sulle
autorizzazioni agli appostamenti fissi, all'istituzione di aziende
faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri
privati di allevamento della fauna selvatica sono disciplinate dalla
legge regionale 6
agosto 1993, n. 33 .
2. Il pagamento delle tasse di concessione e di ogni altro tributo
dovuto alla Regione del Veneto deve essere effettuato tramite i sistemi
di pagamento messi a disposizione e/o autorizzati dalla Pubblica
Amministrazione. (
238)
Art. 39 - Norma
finanziaria.
Art. 39 bis - Azioni per
contrastare il fenomeno del bracconaggio. (240)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore
delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale
per finanziare progetti di informazione e di sensibilizzazione dei
cacciatori del Veneto, progetti predisposti e realizzati per favorire
adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e
degli habitat naturali, per contrastare il deprecabile fenomeno del
bracconaggio, per favorire la conoscenza delle normative in continuo
aggiornamento che regolamentano l’esercizio
dell’attività venatoria, la gestione delle specie invasive e
dannose, la gestione dei grandi carnivori e per interventi di
miglioramento ambientale.
1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata, per le
finalità di cui al comma 1 ed in favore dei medesimi soggetti
beneficiari, a concedere contributi in conto capitale per
l’acquisto di mezzi e attrezzature. (
241)
1 ter. È requisito per l’accesso ai contributi previsti dal
presente articolo il formale recepimento del codice etico per la
disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria, di cui
all’articolo 35 ter, da parte dell’associazione venatoria
richiedente e la sua diffusione ai propri associati. (
242)
2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l’ammissibilità
dei progetti, eroga le risorse di cui ai commi 1 e 1 bis (
243) in base ai seguenti criteri:
a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni
venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza
associativa, accertata al 31 dicembre dell’anno precedente ed
attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante
dell’associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della
rispettiva compagnia assicurativa;
b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della
valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione
venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della
qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale, valutate
secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale,
acquisito il parere della competente commissione consiliare. (
244)
2 bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2,
lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal
bando. (
245)
Art. 40 - Abrogazione.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le
leggi regionali 11 agosto 1989, n. 31 e 18 gennaio 1991, n. 3. Sono
altresì abrogati i regolamenti regionali 16 agosto 1991, n. 4; 16
agosto 1991, n. 5; 16 agosto 1991, n. 6; 16 agosto 1991, n. 7; 16 agosto
1991, n. 8.
Art. 41 - Norma
transitoria.
2. Le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie istituite ai
sensi della
legge
regionale 11 agosto 1989, n. 31 , e successive modificazioni,
rimangono in vigore sino alla scadenza della concessione e, sino al
termine del 31 gennaio 1994, sono sottoposte alle prescrizioni disposte
dalle Amministrazioni provinciali ed ai relativi disciplinari.
3. Per l'annata venatoria 1993/1994, in deroga a quanto disposto
al comma 9 dell'articolo 4, possono essere utilizzati richiami vivi nel
rispetto dei limiti stabiliti al comma 8 dell'articolo 20, regolarmente
denunciati.
4. Il contributo previsto dall'articolo 21, comma 12, è
applicabile dal 1° gennaio 1999.
Art. 42 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO
|
ALLEGATI
A - B – C
ALLEGATO A
ALL’ARTICOLO 20 TER
|
|
Allegato A (articolo 20 ter)
Al Comune di
......................................................
COMUNICAZIONE DI ALLESTIMENTO DI
APPOSTAMENTO PRECARIO DI CACCIA AL COMUNE TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 20 ter della
legge regionale n.
50/1993 ).
Il/La Sottoscritto/a (Cognome e
Nome)......................................................
nato/a a (Comune)
.............................provincia di............. il
giorno...............
residente a
(Comune)...................................... (provincia
di).....................
(in
via).............................................................................n.
................
Codice
Fiscale................................................
.telefono.........................
In possesso di licenza di caccia n
............................................................
rilasciata dalla Questura
di................................... il giorno
.......................
COMUNICA
L’installazione di un appostamento precario ad
uso venatorio per il quale è obbligatoria la comunicazione al comune
territorialmente competente, ai sensi del comma 4, articolo 20 ter della
legge regionale n.
50/1993 .
L’appostamento è stato installato in
località .............................................
dati catastali
(foglio)..............................mappali
.....................................;
dichiara altresì di aver rispettato quanto
previsto dal comma 2, articolo 20 ter della legge regionale n. 50/1993 e di essere in
possesso di autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto
reale ovvero del conduttore.
In fede.
Firma del
dichiarante...............................................................
Data.........................................
Allegati:
- copia del documento di identità del comunicante
in corso di validità;
- localizzazione dell’appostamento precario di
caccia con carta in scala 1:25.000 oppure su
carta tecnica regionale così come messa a disposizione dal
comune.
ALLEGATO A
Programmi e modalità d'esame per
conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio.
1. Il programma d'esame di cui al comma 6 dell'articolo 15 verte
sulle seguenti materie:
A) Legislazione venatoria:
1) nozioni di esercizio di caccia;
2) licenza di porto d'armi per uso di caccia, tesserino regionale,
assicurazione per responsabilità civile;
3) calendario venatorio, specie oggetto di caccia e specie protette ed
abbattimenti consentiti;
4) mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;
5) appostamenti fissi e temporanei di caccia;
6) nozioni sulle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione ed
altre zone in cui la caccia è vietata;
7) Ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e organismi di
gestione;
8) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
9) nozioni sulle zone faunistiche e loro caratteristiche, con particolare
riguardo a quelle ove risiede il candidato;
10) agenti di vigilanza e loro poteri;
11) uso e addestramento dei cani;
12) sanzioni;
13) organi preposti al settore della caccia e loro attribuzioni;
13 bis) principi di gestione amministrativa e contabile degli Ambiti
territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini; (
246)
B) Biologia e zoologia applicata alla caccia:
1) nozioni di equilibrio della natura;
2) correlazione tra fauna selvatica ed ambiente;
3) animali costituenti fauna selvatica protetta fauna migratoria e
stanziale; fauna selvatica locale e fauna selvatica estranea a quella
locale;
4) riconoscimento di mammiferi ed uccelli oggetto di caccia e di altri di
cui la caccia è vietata, con particolare riguardo a quelli delle
zone faunistiche in cui è compresa la Provincia di residenza del
candidato;
5) produzione e consumo di fauna selvatica; protezione e ripopolamento e
mezzi per realizzarli;
6) profilassi della zoonosi;
C) Armi e munizioni da caccia e loro uso:
1) nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la
caccia;
2) custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;
3) nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da
osservare nel maneggio delle armi;
4) nozioni su altri mezzi di caccia consentiti dalla legge;
D) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
1) concetti di tutela dell'ambiente;
1 bis) nozioni relative alla Rete Natura 2000 e sue implicazioni
sull’attività faunistico-venatoria; (
247)
2) nozioni sugli inquinamenti e sulle deturpazioni ambientali;
3) concetti generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;
4) prevenzione e lotta incendi boschivi;
5) istituti volti alla tutela dell'ambiente venatorio (oasi di rifugio,
zone di ripopolamento, parchi, ecc.);
6) concetti sulle coltivazioni in atto, sulle coltivazioni specializzate
e loro periodi di maturazione;
7) nozioni sui fondi chiusi;
8) cenni sui rapporti tra agricoltura e caccia;
9) nozioni sul rispetto da parte dell'agricoltore della selvaggina
(rispetto delle nidificazioni; norme precauzionali a salvaguardia della
selvaggina durante la mietitura e la fienagione; impiego di prodotti non
tossici per la selvaggina);
10) indennizzi agli agricoltori e risarcimento da parte del cacciatore
per i danni arrecati alle colture agricole;
E) Norme di pronto soccorso in caso di:
1) ferite da arma da fuoco, emorragie, ustioni, tagli, lussazioni e
fratture;
2) svenimento, colpi di sole e di calore, congestione, attacco cardiaco;
3) morsi di cane e di vipera, punture di insetti;
4) trasporto di un infortunato.
2. Per poter esercitare la caccia in zona Alpi, la prova riguarda
anche le seguenti materie:
a) La zona faunistica delle Alpi: delimitazione, caratteristiche
faunistico-ambientali, normativa particolare che la regola;
b) fauna tipica alpina: caratteristiche, peculiarità, salvaguardia e
gestione; (
248)
c) tempi e modalità di caccia; mezzi consentiti nella zona Alpi;
d) trofeistica per la valutazione delle caratteristiche qualitative dei
soggetti;
e) caccia di selezione;
f) valutazione dell'età degli esemplari cacciabili;
g) ferimento di animali e cani da traccia.
3. Gli esami consistono in tre prove: una scritta, una pratica ed
un colloquio. La prova scritta consiste nella compilazione di un
questionario contenente trenta domande; a fianco di ciascuna domanda sono
indicate tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso al colloquio
e alla prova pratica il candidato che risponda esattamente ad almeno
ventun domande. Per la zona faunistica delle Alpi la prova integrativa
consiste nella compilazione di un questionario contenente quindici
domande con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una esatta. Viene
ammesso al colloquio il candidato che risponda esattamente ad almeno 12
domande. La prova pratica verte esclusivamente sul maneggio delle armi e
sul riconoscimento di soggetti impagliati di fauna selvatica. Il
colloquio verte sul programma d'esame. La prova d'esame è superata
qualora il candidato riporti un punteggio non inferiore a 6/10 in ognuna
delle materie d'esame e nella prova pratica.
4. Il verbale delle operazioni d'esame, con il relativo esito
è trasmesso, senza ritardo, al responsabile della Struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria, (
249) che provvede, nei quindici giorni
successivi, ad approvarne le risultanze ed a rilasciare il certificato di
abilitazione.
5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono
risostenere la prova prima che siano trascorsi tre mesi.
ALLEGATO B
Procedure per l'istituzione di Aziende
faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli
articoli 29, 30 e 31.
1. La richiesta di concessione va presentata alla Giunta
regionale, (
250) corredata
da:
a) carta topografica in scala 1:5.000, in triplice copia, della zona che
si intende costituire in Azienda faunistico-venatoria, con gli estremi
catastali;
b) gli atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso o di
detenzione dei fondi interessati, che possono essere sostituiti dalla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
c) piano tecnico-economico per il funzionamento dell'Azienda, dal punto
di vista tecnico ed economico.
2. Nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio, oltre alla
documentazione di cui al comma 5, devono essere allegati:
a) gli atti da cui risulti il consenso dei proprietari, possessori e
conduttori riuniti in consorzio. La firma in calce a tali atti deve
essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
successive modificazioni. Il consenso ha effetto e vincola chi ha
sottoscritto e i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione;
b) la designazione del responsabile dell'azienda.
3. La richiesta di rinnovo della concessione deve essere
presentata almeno sei mesi prima della scadenza. Il richiedente non
è tenuto ad allegare i documenti di cui ai commi 1 e 2 qualora
dichiari che nessuna modificazione è avvenuta nello stato
dell'azienda.
4. Il procedimento per il rilascio della concessione o del rinnovo
della stessa deve concludersi nel termine di sei mesi dalla presentazione
della domanda.
5. Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo, devono essere
indicati, oltre al nominativo del concessionario, la durata della
concessione o rinnovo, il divieto di subconcessione, la superficie della
zona interessata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, il
numero degli agenti di vigilanza, l'importo delle tasse regionali da
corrispondere. Ad essi devono essere allegati i piani di assestamento e
di abbattimento ed il programma annuale e pluriennale di conservazione e
ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e
faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, non è consentito
immettere o liberare fauna selvatica dopo il 31 agosto di ogni anno.
6. In caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa,
la Giunta regionale può autorizzare al prelievo (
251) dall'Azienda faunistico-venatoria, a
scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.
7. La concessione per l'istituzione di aziende
agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 30 può essere
rilasciata secondo le procedure previste per le aziende
faunistico-venatorie.
8. La richiesta per il rilascio della concessione per la
istituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo
stato naturale di cui all'articolo 31, deve essere corredata da:
a) planimetria del territorio interessato;
b) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere;
c) atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso del fondo
da vincolare;
d) nominativi delle persone autorizzate al prelievo degli animali
allevati.
9. La Giunta regionale (
252) revoca le concessioni di cui ai commi 1, 7 e 8 per
l'inosservanza delle disposizioni contenute nei relativi atti.
ALLEGATO C
Allevamenti di uccelli da utilizzare come
richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32.
1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie
cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita
autorizzazione alle seguenti condizioni:
a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli
inamovibili, numerati e forniti dalla Struttura regionale competente in
materia faunistico-venatoria; (
253)
b) tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato
fornito dalla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria; (
254)
c) omissis (
255)
1) il numero dell’anello di ciascun soggetto;
2) l’eventuale decesso di soggetti detenuti nell’allevamento
provvedendo in tal caso alla riconsegna alla provincia dell’anello;
3) i nominativi delle persone cui vengono ceduti i soggetti; (
256)
d) l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta certificato
di provenienza, su moduli vidimati dalla Struttura regionale competente
in materia faunistico-venatoria., (
257) in cui sono riportati:
1) specie;
2) numero dell'anello;
3) nominativo dell'allevatore;
4) nominativo dell'acquirente;
e) omissis (
258)
1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione
ornicoltori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre
ornitologico venatorie (FIMOV) o ad altre federazioni o confederazioni
ornitologiche riconosciute dalla Regione (
259) l’anello inamovibile di cui al comma 1,
lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il
numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello
assegnato dalle Federazioni stesse. (
260)
Note
(
1) Per completezza di
ricostruzione del quadro normativo in materia, vedi anche quanto disposto
dall’articolo 8, recante “Funzioni in materia
faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno” e
dall’articolo 10, recante “Funzioni in materia
faunistico-venatoria delle province e della Città metropolitana di
Venezia” della
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30
recante disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in
materia di caccia e pesca, nonché di conferimento di funzioni alla
Provincia di Belluno.
(
2) In relazione alla disciplina
del prelievo venatorio in deroga previsto dall’articolo 9 della
direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vedi la
legge regionale 13 agosto
2005, n. 13 .
(
3) Con sentenza n. 139/2013
(G.U. - 1ª serie speciale n. 25/2013), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
1, comma 3 e dell’articolo 2, comma 1 della
legge regionale 6 luglio 2012, n. 25
, con i quali si prevede rispettivamente l’inserimento del comma 3
bis all’articolo 20 bis e si modifica la lettera h) del comma 2
dell’articolo 9 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ,
in quanto sottraggono al regime della autorizzazione paesaggistica,
rispettivamente, gli appostamenti per la caccia al colombaccio e gli
appostamenti fissi per la caccia, atteso che non compete al legislatore
regionale disciplinare ipotesi di esenzione rispetto ai casi per i quali
la normativa dello Stato subordina la esecuzione di un intervento al
rilascio della autorizzazione paesaggistica, considerato che tale
istituto persegue finalità di tutela dell’ambiente e del
paesaggio, rispetto alle quali la legge regionale, nelle materie di
propria competenza, può semmai ampliare, ma non ridurre, lo standard
di protezione assicurato dalla normativa dello Stato. L’articolo 2
comma 1 della
legge
regionale 6 luglio 2012, n. 25 , con il quale si prevede la modifica
della lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della
legge regionale 9 dicembre
1993, n. 50 , viene dichiarato illegittimo anche nella parte in cui
esenta dal titolo abilitativo edilizio gli appostamenti fissi per la
caccia, realizzati secondo gli usi e le consuetudini locali, atteso che
la disciplina dei titoli richiesti per eseguire un intervento edilizio e
dei casi in cui essi sono necessari, costituisce un principio
fondamentale di governo del territorio che vincola la legislazione
regionale di dettaglio e che gli appostamenti oggetto della norma si
configurano quali fissi e quindi comportano una significativa e
permanente trasformazione del territorio che la stagionalità della
attività venatoria, e conseguentemente dell’impiego
dell’appostamento, non vale ad escludere. La
legge regionale 6 luglio 2012, n. 25
era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 122/2012 (G.U. - 1ª
serie speciale n. 43/2012), col quale era stata sollevata questione di
legittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 117,
secondo comma, lettera s) e terzo della Costituzione.
(4) Con ordinanza n.
133/2015 (G.U. - 1ª serie speciale n. 28/2015), la Corte
costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 21, comma 5, della
legge, come modificato dall’articolo 22 della
legge regionale 12 settembre 1997, n.
37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 1997”, sollevata in
riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione. La legge era stata impugnata dal Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza
di rimessione n. 127/2014 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 35/2014).
(
5) Con sentenza n. 148/2018
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 29/2018) la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera
legge 17 gennaio 2017 n. 1 “Norme regionali in materia di disturbo
all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla
legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio" e alla
legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
"Norme per la tutela delle risorse idrobiologica e della fauna ittica e
per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e
marittime interne della Regione Veneto"” che inserisce
l’articolo 35 bis alla
legge regionale n. 50/1993 e
l’articolo 33 ter alla
legge regionale n. 19/1998 , in quanto le
norme impugnate attengono a comportamenti che pregiudicano la
«ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» e
sono quindi riconducibili alla materia «ordine pubblico e
sicurezza» di cui alla lettera h) del secondo comma
dell’articolo 117 della Costituzione. La
legge regionale n. 1/2017 era stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
33/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 20/2017).
(
6) Con sentenza n. 174/2017
(G.U. - 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 65, dell’articolo 66, commi 1 e 2 e
dell’articolo 69, comma 2, limitatamente alle parole “e del
fucile” della
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
modificano rispettivamente gli articoli 14,18 e il comma 3-bis
dell’articolo 20 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
La
legge regionale
27 giugno 2016, n. 18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n.
52/2016 (G.U. – 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).
(
14) Lettera così
modificata da lett. d) comma 2 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “del dipartimento regionale
competente” con le parole “della Struttura regionale
competente in materia faunistico-venatoria”.
(
20) Comma così
modificato da lett. b) comma 3 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “Provincia competente per territorio”
con le parole “Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria”.
(
23) Comma così
modificato da lett. e) comma 3 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “alla Provincia” con le parole
“alla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria”.
(
27) Vedi sul punto quanto
disposto dal comma 3 ter dell’articolo 3 della
legge regionale 20 gennaio 2000, n.
2 ai sensi del quale la regione può avvalersi dei falconieri
registrati in possesso di requisiti specifici, per attività di
riabilitazione di rapaci in difficoltà.
(
31) Ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 11 della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 ,
“In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta
regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui
all’articolo 8 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio”, può far propri, anche attraverso il coordinamento
ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani
faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e
dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge,
sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS).
(
32) Il Piano
faunistico-venatorio regionale 2022 – 2027 è stato approvato
con
legge regionale
28 gennaio 2022, n. 2 . In esito alla sentenza della Corte
costituzionale n. 148/2023 con la quale sono state ritenute fondate le
questioni di legittimità costituzionale, sollevate in via
incidentale dal TAR Veneto, dell'articolo 1 della
L.R. n. 2/2022 che approva il Piano
faunistico-venatorio regionale 2022–2027 con legge in luogo di atto
amministrativo ed in tema di criteri di definizione della conterminazione
della Zona Faunistica delle Alpi, il Piano faunistico-venatorio regionale
2022 – 2027 è stato riassunto con deliberazione del Consiglio
regionale n. 85 del 1 agosto 2023.
In precedenza il Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 era stato
approvato con la
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e la
sua validità è stata rideterminata al 31 gennaio 2022 per
effetto dell’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 . In
precedenza il Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 era stato
prorogato al 31 agosto 2021 per effetto dell’articolo 1, comma 1,
della
legge
regionale 4 dicembre 2020, n. 38 , al 31 gennaio 2013 dalla
legge regionale 24 febbraio
2012, n. 8 ; al 30 settembre 2013 dalla
legge regionale 1 febbraio 2013, n. 1 ;
al 10 febbraio 2014 dalla
legge regionale 24 settembre 2013, n. 23
; al 10 febbraio 2016 dalla
legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 ,
al 10 febbraio 2017 dalla
legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 ;
al 10 febbraio 2018 dalla
legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4 ;
al 10 febbraio 2019 dalla
legge regionale 10 febbraio 2018, n. 4 e
infine al 31 dicembre 2020 dalla
legge regionale 8 febbraio 2019, n. 8 .
Il precedente Piano faunistico-venatorio regionale 1996/2001 era stato
approvato dalla
legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 ;
la validità del piano faunistico venatorio regionale era stata
prorogata al 30 giugno 2007 dalla
legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 ,
al 31 ottobre 2006 dall’art. 30 della
legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 , al
31 luglio 2006 dall’art. 1 della
legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 ,
al 31 gennaio 2006 dall’art. 1 della
legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 ,
al 31 gennaio 2005 dall’art. 1 della
legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 , al
31 luglio 2004 dall’art. 1 della
legge regionale 26 marzo 2004, n. 6 ed al
31 marzo 2004 dall’art. 1 della
legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 .
L'art. 2 della
legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 ,
nel rideterminare in 30 giorni dall'entrata in vigore della legge
regionale medesima il termine del 30 giugno 2003 assegnato alle province
per approvare i propri piani faunistico venatori aveva stabilito che
decorso inutilmente tale termine: "senza che le province abbiano
approvato e trasmesso i piani faunistico venatori provinciali con le
previsioni di cui all'art. 9 comma 2 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio", la Giunta regionale predispone il piano faunistico venatorio
regionale, tenuto conto dei piani faunistico venatori provinciali
approvati e trasmessi". In precedenza la validità del Piano era
stata prorogata al 31 ottobre 2003 dall'art. 1 della
legge regionale 4 aprile 2003, n. 11
, che all'art. 2 aveva previsto l'obbligo per le province di approvare
entro il 30 giugno 2003 i piani faunistico venatori provinciali, al 31
marzo 2003 dall'art. 47 della
legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ed
al 31 marzo 2002 dall'articolo 61, comma 1, della
legge regionale 9 febbraio 2001, n.
5 .
(
33) Vedi anche
l’articolo 96 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
che ha dettato norme regionali per una corretta gestione del patrimonio
faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e
zootecnico del Veneto.
(
34) Comma modificato da comma
1 art. 1
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 27 che alla fine del comma ha aggiunto le
parole: “, garantendo la coesistenza tra le specie e le
attività antropiche presenti sul territorio”.
(
35) Comma modificato da comma
2 art. 1
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole:
“mediante il coordinamento nonché, ove necessario,
l’adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di
ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui
all’articolo 9 e” con le seguenti: “e può essere
aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al
successivo comma 6;”.
(
36) Ai sensi dell’art.
11 della
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 27 recante norme transitorie, in sede di
prima applicazione della
legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 , la
Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di
cui all’articolo 8 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio”, può far propri, anche attraverso il coordinamento
ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani
faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e
dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge,
sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS).
(
38) L’articolo 4 comma
3 della
legge
regionale 5 gennaio 2007, n. 1 prevede l’aggiornamento annuale
dell’allegato C del piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012
ai fini del monitoraggio delle disposizioni dettate dal presente comma.
(
39) Comma modificato da comma
3 art. 1
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole: “Il
Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province
e” con le seguenti: “Il Piano, in riferimento alla
destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3,
sentite”.
(
45) Articolo abrogato da
comma 1 art. 10
legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 .
L’articolo così disponeva nel testo vigente prima della sua
abrogazione: “Art. 9 - Piani faunistico-venatori provinciali.
1. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo
10 della legge n. 157/1992 e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e
4 dell'articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per
aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea
cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e
territoriali.
2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:
a) le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di
cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di
allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può
essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad
imprenditori agricoli singoli o associati;
f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in
favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere
approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e
c);
g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in
favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o
associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli "habitat"
naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle
lettere a) e b);
h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli
appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data in
vigore della legge 157/1992; per gli appostamenti che vengono rimossi a
fine giornata di caccia non è previsto l’obbligo della
comunicazione al comune territorialmente competente;
i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di
migrazione dell'avifauna;
l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la
riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti
eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli
proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23
della legge n. 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi
distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori
di cui alle lettere a) e b);
m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da
attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici
presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri
ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche
da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni
professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.
3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:
a) a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il
territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;
b) a predisporre lo statuto tipo che regola l'attività dei
Comprensori;
c) a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori,
tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge
n. 157/1992.”.
In precedenza articolo modificato da comma 7 art. 3
legge regionale 24 settembre 2013, n.
23 che ha sostituito la lettera h) del comma 2. La lettera in
questione ha subito le seguenti precedenti modificazioni:
a) Art. 2 della
legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12
alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9, ha aggiunto le parole
“e l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli
appostamenti per la caccia agli ungulati” dopo le parole
“l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli
appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di
entrata in vigore della legge n, 157 del 1992”;
b) Art. 2 della
legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 ha
aggiunto le parole “e per la caccia ai colombacci; tutte le
tipologie di appostamento di cui all’articolo 20 della presente
legge e all’articolo 12, comma 5 della legge n. 157 del 1992,
realizzate secondo gli usi e le consuetudini locali, sono soggette a
comunicazione al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai
sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della repubblica 6
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e
si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione
paesaggistica; per gli appostamenti che vengono rimossi a fine giornata
di caccia non è previsto l’obbligo della comunicazione al
comune territorialmente competente” dopo le parole “e
l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli
appostamenti per la caccia agli ungulati”;
c) Dichiarazione di illegittimità costituzionale nella parte in cui
esentava dall’assoggettamento al regime dell’autorizzazione
paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia (sentenza della Corte
costituzionale n. 139/2013 G.U. - 1ª serie speciale n. 25/2013).
Si riporta infine il testo della lett. h) così come vigente, con
indicazione fra parentesi quadre delle parti interessate dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 139/2013 prima della sua sostituzione, con
decorrenza di effetti dal 27 settembre 2013, ad opera del comma 7 art. 3
della
legge
regionale 24 settembre 2013, n. 23 :
“l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli
appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di
entrata in vigore della legge n. 157/1992 e l’identificazione delle
zone in cui sono collocabili gli appostamenti per la caccia agli ungulati
e per la caccia ai colombacci; [tutte le tipologie di appostamento di cui
all’articolo 20 della presente legge e all’articolo 12, comma
5 della legge n. 157 del 1992, realizzate secondo gli usi e le
consuetudini locali, sono soggette a comunicazione al comune e non
richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del
decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano
quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica;] per gli
appostamenti che vengono rimossi a fine giornata di caccia non è
previsto l’obbligo della comunicazione al comune territorialmente
competente.”.
(
51) Comma modificato da comma
4 art. 2
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole:
“dalle Province” con le seguenti: “dalla struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
(
54) Comma modificato da comma
2 art. 3 della
legge regionale 27 agosto 2017, n. 27 che
ha sostituito le parole: “delle Province e, previo assenso, della
Regione e” con le seguenti: “della Regione e, previo loro
assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle
Province,”.
(
56) Comma modificato da comma
4 art. 3
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole:
“dalle Province” con le seguenti: “dalla struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
(
61) Comma modificato da comma
2 art. 5
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole: “la
Provincia, sentito l’INFS” con le seguenti: “la Giunta
regionale, sentito l’ISPRA”.
(
63) Comma modificato da comma
3 art. 5
legge
regionale 8 agosto 2017, n. 27 che ha sostituito le parole:
“delle Province” con le seguenti: “della struttura
regionale competente in materia faunistico-venatoria,”.
(
65) Con sentenza n. 174/2017
(G.U. - 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 65 della
LR n. 18/2016 che inserisce i commi
1-bis, 1- ter, 1-quinques dell’articolo 14 della
LR n. 50/1993 .La Corte
rileva che il combinato disposto dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quinques
consente, seppur limitatamente, l’esercizio della caccia anche in
forma diversa rispetto a quella per cui si è optato in via generale,
violando l’art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio del 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) che non consente di cumulare le diverse forme di
esercizio venatorio. La
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era
stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 ( G.U. – 1 Serie
Speciale n. 43 del 2016).
(
67) Con sentenza n. 174/2017
(G.U. - 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 65 della
LR n. 18/2016 che inserisce i commi
1-bis, 1- ter, 1-quinques dell’articolo 14 della
LR n. 50/1993 .La Corte
rileva che il combinato disposto dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quinques
consente, seppur limitatamente, l’esercizio della caccia anche in
forma diversa rispetto a quella per cui si è optato in via generale,
violando l’art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio del 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) che non consente di cumulare le diverse forme di
esercizio venatorio. La
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era
stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 ( G.U. – 1 Serie
Speciale n. 43 del 2016).
(
69) Con sentenza n. 174/2017
(G.U. - 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 65 della
LR n. 18/2016 che inserisce il comma
1-quater, all’articolo 14 della
LR n. 50/1993 che consente al cacciatore
la facoltà di esercitare l’attività venatoria nei
confronti della fauna migratoria per trenta giorni in tutti gli ambiti
territoriali di caccia. La Corte rileva che tale disposizione viola
l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in
riferimento all’articolo 14 commi 1 e 5 della legge 157/1992 in
virtù del quale ogni cacciatore, previa domanda
all’amministrazione competente, può accedere ad un ambito
territoriale di caccia o ad un comprensorio alpino della regione in cui
risiede e che può accedere ad ambiti diversi soltanto previo
consenso degli organi di gestione. La
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era
stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 ( G.U. – 1 Serie
Speciale n. 43 del 2016).
(
71) Con sentenza n. 174/2017
(G.U. - 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 65 della
LR n. 18/2016 che inserisce i commi
1-bis, 1- ter, 1-quinques dell’articolo 14 della
LR n. 50/1993 .La Corte
rileva che il combinato disposto dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quinques
consente, seppur limitatamente, l’esercizio della caccia anche in
forma diversa rispetto a quella per cui si è optato in via generale,
violando l’art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio del 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) che non consente di cumulare le diverse forme di
esercizio venatorio. La
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era
stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 ( G.U. – 1 Serie
Speciale n. 43 del 2016).
(
72) Comma così
modificato da lett. a) comma 7 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “le Province sono delegate a
rilasciare” con le parole “la Struttura regionale competente
in materia faunistico-venatoria rilascia”.
(
77) Comma così
modificato da lett. a) comma 8 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “è delegata la Provincia stessa”
con le parole “provvede la Giunta regionale”.
(
79) Comma così
modificato da lett. b) comma 8 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “della Provincia” con le parole
““della Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria”
(
81) Comma così
modificato da lett. e) comma 8 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha soppresso le parole “presso la Provincia nel cui territorio
intendono praticare l'attività venatoria”.
(
84) Comma così
modificato da lett. a) comma 1 art. 7
legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 che
ha sostituito la parola “integra” con le parole: “e la
Provincia di Belluno per il relativo territorio, integrano”.
(
85) Comma così
modificato da lett. b) comma 1 art. 7
legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 che
ha soppresso le parole: “i piani di abbattimento delle specie di
ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina”
(
89) Vedi anche
l’articolo 96 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
che ha dettato norme regionali per una corretta gestione del patrimonio
faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e
zootecnico del Veneto con particolare riferimento alle disposizioni di
cui ai commi 6, 7 e 8.
(
91) Vedi sul punto quanto
disposto dal comma 3 ter dell’articolo 3 della
legge regionale 20 gennaio 2000, n.
2 ai sensi del quale la regione può avvalersi dei falconieri
registrati in possesso di requisiti specifici per attività di
controllo nonché piani di controllo o di dissuasione di specie
invasive.
(
92) Per quanto riguarda il
controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano
danno alle produzioni agro-zootecniche vedi anche per la stagione
venatoria 2008-2009, l’articolo 2 della
legge regionale 14 agosto 2008, n. 13 .
(
93) Per quanto riguarda il
controllo del cormorano, vedi le misure di contenimento introdotte con
l’art. 71 della
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
L’articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza della Corte n. 174 del 2017.
(
94) Con l’art. 70
recante “Piani regionali di controllo della fauna” della
legge regionale 27
giugno 2016, n. 18 è stato previsto che la Giunta regionale
emana indirizzi e disposizioni alle province e alla Città
metropolitana di Venezia e per loro tramite ai rispettivi Corpi o Servizi
di polizia provinciale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di
controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici.
(
96) Vedi quanto disposto dal
comma 3 dell’articolo 20 della
legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2
“Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla
legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per
il prelievo venatorio” ed ai sensi del quale “La destinazione
delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani da
caccia, in essere alla data di scadenza di validità del Piano
faunistico-venatorio regionale approvato con la legge regionale 5 gennaio
2007, n, 1 e successive modificazioni, continua, per quanto compatibili
con il Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la presente
legge, fino all’inizio della stagione venatoria 2022-2023.”.
(
99) Con sentenza n. 174/2017
(G.U. - 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 66 della
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
modifica l’articolo 18 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
sostituendo il comma 1 e inserendo il comma 1 bis. Nel disporre che le
Province istituiscono le zone destinate all’allenamento e
all’addestramento di cani da caccia anche su fauna selvatica
naturale o con l’abbattimento di fauna d’allevamento
appartenente alle specie cacciabili e che tali attività possono
svolgersi durante tutto l’anno, la Corte rileva che la norma viola
l’articolo 117, primo comma, della Costituzione in riferimento
all’articolo 18 commi 1, 1bis e 2, della Legge n. 157/1992 che
definisce i periodi in cui è consentito il prelievo venatorio, in
attuazione dell’articolo 7 della Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici del 30
novembre 2009, n. 2009/147/CE. Inoltre la disposizione viola
l’articolo 117 secondo comma, lettera s), della Costituzione, in
riferimento all’articolo 10, comma 1, della legge 157/1002 che
prevede l’obbligo delle Regioni di regolare il prelievo venatorio
mediante i piani faunistici venatori e non con atto legislativo; in
riferimento al parere dell’ISPRA che indica il periodo utile
all’addestramento dei cani da caccia sulla base dell’articolo
7 della legge 157/1992; in riferimento all’articolo 30, comma 1,
lettera a), e dell’articolo 31, comma 1 lettera a) della legge
157/1992 poiché incide anche sulla normativa sanzionatoria per chi
esercita la caccia nei periodi vietati. La
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era
stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – 1 Serie
Speciale n. 43 del 2016).
(
101) Con sentenza n.
174/2017 (G.U. - 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 66 della
LR n. 18/2016 che modifica
l’articolo 18 della
LR n. 50/1993 sostituendo il comma 1 e
inserendo il comma 1 bis. Nel disporre che le Province istituiscono le
zone destinate all’allenamento e all’addestramento di cani da
caccia anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di
fauna d’allevamento appartenente alle specie cacciabili e che tali
attività possono svolgersi durante tutto l’anno, la Corte
rileva che la norma viola l’articolo 117, primo comma, della
Costituzione in riferimento all’articolo 18 commi 1, 1bis e 2,
della Legge n. 157/1992 che definisce i periodi in cui è consentito
il prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 7 della
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
conservazione degli uccelli selvatici del 30 novembre 2009, n.
2009/147/CE. Inoltre la disposizione viola l’articolo 117 secondo
comma, lettera s), della Costituzione .in riferimento all’articolo
10, comma 1, della legge 157/1002 che prevede l’obbligo delle
Regioni di regolare il prelievo venatorio mediante i piani faunistici
venatori e non con atto legislativo; in riferimento al parere
dell’ISPRA che indica il periodo utile all’addestramento dei
cani da caccia sulla base dell’articolo 7 della legge 157/1992; in
riferimento all’articolo 30, comma 1, lettera a), e
dell’articolo 31, comma 1 lettera a) della legge 157/1992
poiché incide anche sulla normativa sanzionatoria per chi esercita
la caccia nei periodi vietati. La
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 era
stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U. – 1 Serie
Speciale n. 43 del 2016).
(109) Con sentenza
n. 16/2019 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 7/2019) la Corte
costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 67, comma 1 della
legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2018”, che ha inserito l’articolo 19bis, in
riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione in relazione all’articolo 12, comma 5, della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio) per radicale difetto di
motivazione del ricorso e non fondata la questione di legittimità
costituzionale del medesimo articolo 67, comma 1 in riferimento
all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in
relazione all’articolo 14, comma 5, della legge n. 157 del 1992 in
quanto la circostanza che il sistema informatico non possa autorizzare
automaticamente l’accesso in un determinato ambito territoriale di
un numero di cacciatori superiore all’indice venatorio massimo, in
assenza dell’apposita delibera dell’organo di gestione,
esclude ogni possibile effetto pregiudizievole della tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema assicurato dalla disciplina
statale. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte
Costituzionale con ricorso n. 18/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n.
14/2018).
(
110) Vedi in materia di
distanza da appostamenti quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della
legge regionale 16
febbraio 2018, n. 9 ai sensi del quale gli interventi strutturali di
realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono
realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di
terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti ad uso
venatorio.
(
115) Con sentenza n.
174/2017 (G.U. - 1ª serie speciale n 29 del 19/7/2017), la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 69 comma 2 della
LR n. 18/2016 che inserisce il comma 3
bis nell’articolo 20 della legge regionale 50/1993 limitatamente
alle parole “del fucile”. La norma, permettendo il recupero
della fauna abbattuta o ferita, utilizzando una barca e con
l’ausilio del fucile, legittima l’esercizio venatorio
mediante l’utilizzo di un natante. Pertanto la norma limitatamente
alla parte in cui stabilisce che il recupero è consentito anche con
l’ausilio del fucile, si pone in contrasto con lo standard di
tutela fissato dall’articolo 21, comma 1, lettera i), della legge
n. 157/1992 il quale prescrive il divieto di cacciare servendosi di
natanti, ed è dunque illegittima violando l’articolo 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione. La
legge regionale 27 giugno 2016, n.
18 era stata impugnata dal Governo con ricorso n. 52/2016 (G.U.
– 1 Serie Speciale n. 43 del 2016).
(
116) Comma così
modificato da n. 1) lett. b) comma 13 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “Le Province rilasciano” con le
parole “La Giunta regionale rilascia”.
(
123) Comma modificato da
comma 1 art. 7 legge regionale 27 luglio 20223, n. 15 che ha inserito
dopo le parole: “Gli appostamenti” la seguente:
“fissi”.
(
124) Comma modificato da
comma 1 art. 7 legge regionale 27 luglio 20223, n. 15 che ha sostituito
le parole: “comma 2 dell’articolo 9” con le seguenti:
“comma 4 ter dell’articolo 8”.
(
125) Rubrica modificata
dall’art. 1, comma 4 della
legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 . In
precedenza articolo inserito dall’art. 1 della
legge regionale 24 febbraio 2012, n.
12 . Si evidenzia che ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale 24 febbraio
2012, n. 12 recante norme di prima applicazione si è disposto
che: “1. In prima applicazione della presente legge, la
individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli
appostamenti per la caccia agli ungulati di cui all’articolo 20 bis
della
legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , così come introdotto
dall’articolo 1 della presente legge, non deve comunque ostacolare
la attuazione della pianificazione faunistico-venatoria in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge.” e che: “2.
Gli appostamenti per la caccia agli ungulati in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge si adeguano alle caratteristiche
costruttive definite all’articolo 20 bis della
legge regionale 9 dicembre 1993, n.
50 , così come introdotto dall’articolo 1 della presente
legge, entro centoottanta giorni dall’approvazione dei relativi
provvedimenti attuativi.”.
(
131) Comma abrogato da
lett. a) comma 1 art. 2
legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 .
Il comma 3 bis dell’articolo 20 bis era stato aggiunto dal comma 3
dell’articolo 1 della
legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 e
così disponeva: “3 bis. Gli appostamenti per la caccia al
colombaccio di cui al presente articolo sono soggetti alla comunicazione
al comune e non richiedono titolo abitativo edilizio ai sensi
dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e successive modificazioni e si
configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione
paesaggistica, ove siano correttamente mimetizzati e siano realizzati,
secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza
non superiore il limite frondoso degli alberi e siano privi di
allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti
di attrezzature permanenti per il riscaldamento”, ed era stato
dichiarato illegittimo nella parte in cui esenta
dall’assoggettamento al regime della autorizzazione paesaggistica
gli appostamenti per la caccia al colombaccio, dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 139/2013. L’articolo 3 della
legge regionale 6 luglio 2012, n. 25
, disponeva che in prima applicazione della legge medesima, la
individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli
appostamenti per la caccia ai colombacci di cui all’articolo 20 bis
della
legge
regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , così come modificato
dall’articolo 1 della
legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 ,
non deve comunque ostacolare l’attuazione della pianificazione
faunistico-venatoria in essere alla data di entrata in vigore della
legge regionale 6
luglio 2012, n. 25 e si adeguano alle caratteristiche costruttive
definite all’articolo 20 bis della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ,
così come modificato dall’art. 1 della
legge regionale 6 luglio 2012, n. 25
, entro centoottanta giorni dall’approvazione dei relativi
provvedimenti attuativi.
(
134) I commi 1 e 2
dell’art. 20 della
legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2
“Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla
legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per
il prelievo venatorio”” dettano disposizioni transitorie
disponendo che: “1.Gli organi di gestione degli Ambiti territoriali
di caccia e dei Comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di
validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), come
rideterminata, da ultimo, con la
legge regionale 3 agosto 2021, n. 23
“Rideterminazione del termine di validità del Piano
faunistico-venatorio regionale approvato con
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
”, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria
amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi statutari.
2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1
deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità
del Piano faunistico-venatorio regionale approvato dalla presente legge,
decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede alla nomina di
un commissario straordinario.”.
(
135) Con ordinanza n.
133/2015 (G.U. - 1ª serie speciale n. 28/2015), la Corte
costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 21, comma 5, della
legge, come modificato dall’articolo 22 della
legge regionale 12 settembre 1997, n.
37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 1997”, sollevata in
riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione. La legge era stata impugnata dal Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza
di rimessione n. 127/2014 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 35/2014).
(
136) Comma modificato da
comma 1 art. 11
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole: "La Giunta regionale" con le seguenti: "Il
dirigente della struttura regionale competente in materia
faunistico venatoria".
(
141) Lettera così
modificata da lett. a) comma 1 dell’art. 12 della
legge regionale 28 gennaio
2022, n. 2 che ha sostituito le parole: “tre rappresentanti
designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie
riconosciute a livello nazionale o regionale” con le parole:
“tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle
associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e
maggiormente rappresentative a livello di ambito”; in precedenza
modificato da comma 2 art. 22
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
.
(
144) Comma modificato
lett. d) comma 1 art. 12 della
legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 che
ha sostituito le parole: “dimostrino di avere un numero di iscritti
non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti
nella regione” con le parole: “dimostrino di avere un numero
di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori
residenti nella regione”; comma in precedenza .aggiunto da comma 3
art. 22
legge
regionale 12 settembre 1997, n. 37
(
147) Comma modificato da
comma 4 art. 6
legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che
ha sostituito la parola: “Provincia” con le seguenti:
“struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria”.
(
148) Comma modificato da
comma 1 art. 7
legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che
ha sostituito le parole: “al Presidente della Provincia competente
per territorio” con le seguenti: “alla struttura regionale
competente in materia faunistico-venatoria”.
(
149) Comma modificato da
comma 1 art. 7
legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che
ha sostituito le parole: “La Provincia” con le seguenti:
“La struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria”.
(
154) Comma modificato da
comma 1 art. 8
legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che
sostituito le parole: “provvedono le Province” con le
seguenti: “provvede la struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria”.
(
155) Comma modificato da
comma 2 art. 8
legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che
ha sostituito le parole: “le Province svolgono le funzioni
tecnico-amministrative inerenti l’attività venatoria sulla
base di apposito regolamento che deve tra l’altro prevedere”
con le seguenti: “la Giunta regionale, con proprio provvedimento,
determina in particolare”.
(
158) Comma modificato da
comma 4 art. 8
legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che
ha sostituito le parole: “Le Province, nel regolamento di cui al
comma 3, disciplinano” con le seguenti: “La Giunta regionale
con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre”.
(
162) Comma sostituito da
lett. b) comma 1 art. 14 della legge regionale 28 gennaio 2022.
(
163) I commi 1 e 2
dell’art. 20 della
legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2
“Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla
legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per
il prelievo venatorio”” dettano disposizioni transitorie
disponendo che: “1.Gli organi di gestione degli Ambiti territoriali
di caccia e dei Comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di
validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), come
rideterminata, da ultimo, con la
legge regionale 3 agosto 2021, n. 23
“Rideterminazione del termine di validità del Piano
faunistico-venatorio regionale approvato con
legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
”, assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria
amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi statutari.
2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1
deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità
del Piano faunistico-venatorio regionale approvato dalla presente legge,
decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede alla nomina di
un commissario straordinario.”.
(
164) Comma modificato da
comma 2 art. 11
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole: "La Giunta regionale" con le seguenti: "Il
dirigente della struttura regionale competente in materia
faunistico venatoria".
(
166) Comma modificato da
comma 2 art. 9
legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che
ha sostituito le parole: “provinciale ai sensi del comma 3
dell’articolo 9” con le seguenti: “faunistico-venatorio
regionale”.
(
171) La norma (nel testo
precedente, come modificato dal comma 1 dell’art. 68 della
legge regionale 27
giugno 2016, n. 18 e che così disponeva “Al comprensorio
si applicano le norme di cui ai commi 5, 5 bis, 5 ter, 8, 9, 11 e 12
dell’art. 21”) era stata impugnata dal Governo sul
presupposto che la nuova composizione degli organi di gestione dei
comprensori alpini, nell’estendere a questi la disciplina sulla
rappresentanza nei Comitati direttivi degli ATC alterasse la
rappresentanza democratica delle diverse categorie, espressione dei
diversi interessi sottesi alla attività venatoria, come codificata
in termini di standard inderogabile di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema dalla legge 157/1992. La Corte costituzionale con
la sentenza n. 174/2017 (G.U. 1ª serie speciale del 19/07/2017) ha
ritenuto la questione non fondata, atteso che le norme, nello stabilire i
criteri di composizione del Comitato direttivo dei comprensori alpini, ha
preservato la rappresentanza delle associazioni agricole,
ambientalistiche e venatorie, introducendo, quale unico elemento
innovativo, la presenza negli stessi anche dei rappresentanti di
associazioni venatorie riconosciute a livello regionale, in
riconoscimento della conoscenza specifica dei territori e delle
tradizioni e consuetudini locali; e ciò trova fondamento, non
irragionevolmente, nella valorizzazione delle particolarità dei
comprensori alpini, cui la stessa legge statale, peraltro, riserva forme
particolari di autonomia.
(
174) Comma modificato da
comma 5 art. 9
legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 che
ha sostituito la parola: “Provincia” con le seguenti:
“struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria”.
(
178) Comma così
modificato da lett. a) comma 16 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “Le Province sono delegate ad
erogare” con le parole “La Giunta regionale eroga”.
(
180) Comma così
modificato da lett. b) comma 16 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “agli uffici provinciali delegati”
con le parole “alla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria”.
(
184) Comma modificato da
comma 3 art. 11
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole: "La Giunta regionale" con le seguenti: "Il
dirigente della struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria". In precedenza comma modificato da lett. c) comma
16
legge regionale
7 agosto 2018, n. 30 che ha sostituito le parole “Le
Province” con le parole “La Giunta regionale”.
(
186) Ai fini del
riconoscimento dei danni a carico del fondo vedi anche per gli uccelli
selvatici non cacciabili quanto previsto dall’articolo 2 della
legge regionale 14
agosto 2008, n. 13 per la stagione venatoria 2008-2009.
(
187) Vedi anche quanto
disposto dall’articolo 97 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
in materia di contenimento e di eradicazione delle popolazioni di
ungulati nel parco regionale dei Colli Euganei con particolare
riferimento alle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 4.
a) sostegno all’accesso a strumenti mutualistici e assicurativi;
b) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie
protette;
c) contributi a titolo di indennizzo per danni causati da specie non
protette e dall’attività venatoria;
d) contributi per gli oneri di prevenzione.”.
(
192) Vedi quanto disposto
dall’art. 6 della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31
per la gestione delle funzioni con trasferimento del personale regionale
che presta la attività presso l’Agenzia Veneta per i Pagamenti
(AVEPA), nei ruoli della stessa e le relative disposizioni connesse in
tema di ridefinizione di capacità assunzionali, di dotazione
organica e di connesse risorse finanziarie.
(
195) Il comma 5
dell’art. 22 della
legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
dispone che “Le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone
adibite a parco, riserve naturali ed a oasi di protezione, ripopolamento
e cattura, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva, sono
fissate dalle province, sentita la Commissione tecnica consultiva
provinciale.”.
(
199) Comma così
modificato da lett. c) comma 18 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “La Provincia è delegata a trasformare
l’azienda” con le parole “La Giunta regionale può
autorizzare la trasformazione dell’azienda”.
(
203) Comma così
modificato da lett. a) comma 19 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “l’INFS, è delegata a
rilasciare” con le parole “l’ISPRA, provvede a
rilasciare”.
(
205) Comma così
modificato da lett. c) comma 19 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “dalla Provincia” con le parole
“dalla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria”.
(
212) Comma così
modificato da lett. b) comma 21 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “La Provincia è delegata” con le
parole “La competente Azienda ULSS provvede”.
(
215) Vedi ora il
regolamento regionale 28
dicembre 2018, n. 5 “Disciplina del servizio regionale di
vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della
legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017"” e
le previsioni dell’articolo 6, ai sensi del quale le funzioni di
vigilanza e controllo in materia di caccia sono esercitate dal Nucleo di
vigilanza ittico – venatoria del Servizio regionale di vigilanza.
(
216) Comma modificato da
comma 4 art. 11
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che
ha sostituito le parole: "La Giunta autorizza" con le seguenti: "Il
dirigente della struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria autorizza”.
(
220) Per mero errore
materiale nel testo pubblicato sul BUR è scritto 1981.
(
222) Lettera così
modificata da n. 2) lett. a) comma 23 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “alla Provincia” con le parole
“al Centro regionale di cui all’articolo 5”.
(
223) Le sanzioni previste
dalla presente lettera si applicano ai sensi dell’articolo 6 bis
della
legge
regionale 13 agosto 2005, n. 13 anche per la mancata restituzione
delle schede di monitoraggio per i prelievi venatori in deroga di cui
all’articolo 2 ter della medesima legge regionale 13/2005.
(
229) Comma così
modificato da lett. b) comma 23 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “Le Province sono delegate a
sospendere” con le parole “La Struttura regionale competente
in materia faunistico-venatoria sospende”.
(
232) Comma modificato da
lett. b) comma 1 art. 16 della
legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 che
alla fine del comma inserisce le parole: “e ne comunicano
l’esito alla struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria”.
(
234) Con sentenza n.
148/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 29/2018) la Corte
costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’intera legge 17 gennaio 2017, n. 1 “Norme regionali in
materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e
piscatoria: modifiche alla
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
"Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio" e alla
legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
"Norme per la tutela delle risorse idrobiologica e della fauna ittica e
per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e
marittime interne della Regione Veneto"” che inserisce
l’articolo 35 bis alla
legge regionale n. 50/1993 e
l’articolo 33 ter alla
legge regionale n. 19/1998 , in quanto le
norme impugnate attengono a comportamenti che pregiudicano la
«ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» e
sono quindi riconducibili alla materia «ordine pubblico e
sicurezza» di cui alla lettera h) del secondo comma
dell’articolo 117 della Costituzione. La
legge regionale n. 1/2017 era stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
33/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 20/2017).
(
237) Articolo prima
abrogato da comma 16, art. 6 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e
poi ripristinato nella sua vigenza dal comma 2 dell’art. 2 della
legge regionale 10
febbraio 2017, n. 4 ai sensi del quale “Nelle more della
definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo in materia di
caccia ..., così come previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 2
della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , ed al fine di consentire la
esperibilità e la definizione dei ricorsi amministrativi proposti
avverso i provvedimenti adottati dalle Province nell’esercizio
delle funzioni ad esse delegate dalla
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio” ..........., è ripristinata la vigenza
dell’articolo 37 della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio” ............”. Vedi ora l’art. 11 comma 3
della
legge
regionale 7 agosto 2018, n. 30 , ai sensi del quale la norma
sarà abrogata con decorrenza dalla data in cui la Giunta regionale
adotterà i provvedimenti con cui stabilire indirizzi e modalità
organizzative per l’esercizio delle funzioni riallocate in capo
alla Regione.
(
242) Comma aggiunto da
comma 1 art. 10
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 .
Il comma 2 dell’art. 10 della medesima
legge regionale 27 luglio 2023, n. 15
dispone: “2. La modifica di cui al comma 1 si applica decorsi
novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento di adozione, da parte della Giunta
regionale, del codice etico per la disciplina dell’esercizio
dell’attività venatoria.”.
(
248) Punto così
modificato da lett. c) comma 1 art. 19 della
legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2
sostituendo le parole: “caratteristiche e peculiarità”
con le parole: “caratteristiche, peculiarità, salvaguardia e
gestione.”
(
249) Punto così
modificato da comma 26 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “al Presidente della Provincia” con
le parole “al responsabile della Struttura regionale competente in
materia faunistico-venatoria”.
(
251) Punto così
modificato da lett. b) comma 27 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “la Provincia può prelevare” con
le parole “la Giunta regionale può autorizzare al
prelievo”.
(
253) Lettera così
modificata da lett. a) comma 28 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “dalla Provincia” con le parole
“dalla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria.”.
(
254) Lettera così
modificata da lett. b) comma 28 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “dalla Provincia” con le parole
“dalla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria.”.
(
257) Lettera così
modificata da lett. c) comma 28 art. 3
legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 che
ha sostituito le parole “dalla Provincia” con le parole
“dalla Struttura regionale competente in materia
faunistico-venatoria.”.
(
259) Comma così
modificato da comma 2 art. 1
legge regionale 28 giugno 2013, n. 12 ,
che ha aggiunto dopo le parole “alla Federazione italiana mostre
ornitologico venatorie (FIMOV)” le parole “o ad altre
federazioni o confederazioni ornitologiche riconosciute dalla
Regione”. Vedi anche i commi 3 e 4 dell’art. 1 della
legge regionale 28
giugno 2013, n. 12 “Modifica della
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio” che dettano disposizioni in ordine a criteri e procedure
da adottarsi da parte della Giunta regionale in ordine alle federazioni e
confederazioni ornitologiche nonché a metodologie per la rilevazione
dei dati.
SOMMARIO