Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 (BUR n. 42/2013)
Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 (BUR n. 42/2013) [sommario] [RTF]
CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI
REGIONALI (1) (2)
Art. 1 - Finalità.
1. Con la presente legge la Regione del Veneto intende garantire la
formazione specialistica dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi
presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti e
favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle
strutture e negli enti del servizio sanitario regionale (SSR).
Art. 2 - Criteri di
finanziamento.
1. Con cadenza triennale, la Regione individua il fabbisogno di medici
specialisti da formare, tenuto conto della propria programmazione
sanitaria e sulla base di una approfondita analisi della situazione
occupazionale.
2. Per le finalità di cui all’articolo 1 ed in ragione del
fabbisogno rilevato di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale
è autorizzata a finanziare contratti aggiuntivi di formazione
specialistica, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”.
Art. 3 - Requisiti ed
obblighi. (3) (4)
1. Il medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo
regionale, sottoscrive apposite clausole, predisposte dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, al contratto di
formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 6 luglio 2007 “Definizione schema tipo del contratto
di formazione specialistica dei medici”, che viene conseguentemente
adeguato a quanto previsto nella presente legge.
1 bis. Il contratto aggiuntivo regionale prevede una specifica clausola
in base alla quale:
a) il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni
successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a
partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio
sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano,
tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad
accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come
convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni;
a bis) concorre al computo del periodo di attività lavorativa
obbligatorio previsto dai contratti di formazione specialistica
aggiuntivi finanziati dalla Regione del Veneto e sottoscritti a decorrere
dall’anno accademico 2014/2015, anche l’attività
lavorativa svolta dal medico specializzando, durante il quarto e quinto
anno di corso, presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale
veneto in qualità di dipendente assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale ai sensi
dell’articolo 1, comma 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (
5)
b) concorrono al computo del periodo di attività lavorativa
obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale
veneto di cui alla lettera a) tutti gli incarichi, anche non
continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o
di convenzionamento per l’accesso ai quali sia richiesta la
specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale;
c) si configura inosservanza parziale all’obbligo di cui alla
lettera a) la prestazione dell’attività lavorativa del medico
per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i
cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione;
d) in caso di inosservanza parziale dell’obbligo ai sensi della
lettera c), per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del
contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un
importo pari al 15 per cento dell’importo complessivo percepito per
ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato
rispetto ai tre anni minimi previsti;
e) in caso di inosservanza totale dell’obbligo di cui alla lettera
a) per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto
aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo
pari al 50 per cento dell’importo complessivo percepito;
f) in caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso
di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è
tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell’importo
complessivo percepito.
f bis) gli importi di cui alle lettere d), e) ed f) che il medico
assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a
restituire alla Regione si intendono al netto delle imposte e dei
contributi previdenziali e assistenziali. (
6)
1 ter. La Giunta regionale effettua annualmente verifiche a campione sul
rispetto degli obblighi di cui al comma 1bis in una percentuale minima di
almeno il 10 per cento dei medici specializzati assegnatari di contratti
aggiuntivi regionali.
1 quater. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 bis
del presente articolo sono allocate al Titolo 3 “Entrate
extratributarie”, Tipologia 200 “Proventi derivanti
dall’attività di controllo e repressione delle
irregolarità e degli illeciti” del Bilancio di previsione
2020-2022 e sono destinate al finanziamento di contratti aggiuntivi
regionali di cui alla presente legge (Missione 13 “Tutela della
Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale -
Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”).
(
7)
Art. 4 - Relazione sullo stato
di attuazione.
1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta al
Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 5 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 8.050.000,00 per l’esercizio 2013, in euro
8.988.000,00 per l’esercizio 2014 e in euro 10.500.000,00 per
l’esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” del bilancio
di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.
Note
(
1) Con sentenza n. 20/2021 (G.
U. – 1a Serie Speciale n. 7/2021), la Corte Costituzionale ha
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 19 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”, che
ha aggiunto i commi 1 bis), 1 ter) e 1 quater) all’articolo 3. La
disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte
Costituzionale con ricorso n. 8/2020 (G. U. 1a Serie Speciale n. 9/2020).
(
2) Con sentenza n. 126/2014
(G.U. 1ª serie speciale n. 22/2014) la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 3, in quanto esclude che la norma sia riconducibile
alla materia “ordinamento civile” e la ascrive in prevalenza
alle materie “professioni” ovvero “tutela della
salute”, che ricadono nella competenza legislativa concorrente
delle Regioni, affermando che il legislatore regionale è intervenuto
in conformità al D.P.C.M 6 luglio 2007 “Definizione schema
tipo del contratto di formazione specialistica dei medici” cui
rinvia il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e
di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano
la direttiva 93/16/CE”. La Corte precisa che la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 3 non è fondata, fermo
restando che la Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai
contratti aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera
compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto nazionale
e che la Regione può aggiungere esclusivamente clausole che siano
compatibili non solo con la legislazione dello Stato, ma anche con il
richiamato schema di contratto nazionale. La legge era stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 78/2013
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 39/2013).
(
3) Con sentenza n. 20/2021 (G.
U. – 1a Serie Speciale n. 7/2021), la Corte Costituzionale ha
dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 19 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”, che
ha aggiunto i commi 1 bis), 1 ter) e 1 quater) all’articolo 3, in
quanto il ricorrente non ha adeguatamente motivato l’impugnazione,
non avendo individuato le disposizioni impugnate, i parametri
costituzionali di cui lamenta la violazione e avendo svolto
un’argomentazione meramente assertiva in merito alle ragioni del
contrasto con i parametri costituzionali evocati. La disposizione era
stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso
n. 8/2020 (G. U. 1a Serie Speciale n. 9/2020).
(
4) Con sentenza n. 126/2014
(G.U. 1ª serie speciale n. 22/2014) la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 3, in quanto esclude che la norma sia riconducibile
alla materia “ordinamento civile” e la ascrive in prevalenza
alle materie “professioni” ovvero “tutela della
salute”, che ricadono nella competenza legislativa concorrente
delle Regioni, affermando che il legislatore regionale è intervenuto
in conformità al D.P.C.M 6 luglio 2007 “Definizione schema
tipo del contratto di formazione specialistica dei medici” cui
rinvia il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione
della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e
di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli
e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano
la direttiva 93/16/CE”. La Corte precisa che la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 3 non è fondata, fermo
restando che la Regione, nel predisporre le clausole da apporre ai
contratti aggiuntivi da essa finanziati, dovrà farlo in maniera
compatibile con quanto disposto nello schema tipo del contratto nazionale
e che la Regione può aggiungere esclusivamente clausole che siano
compatibili non solo con la legislazione dello Stato, ma anche con il
richiamato schema di contratto nazionale. La legge era stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 78/2013
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 39/2013).
(
5) Comma inserito da comma 1
art. 13 della
legge
regionale 09 agosto 2024, n. 20 .
(
6) Comma inserito da comma 2
art. 13 della
legge
regionale 09 agosto 2024, n. 20 .
(
7) Commi 1 bis), 1 ter) e 1
quater) aggiunti da comma 1 art. 19
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 .
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