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Legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 (BUR n. 110/2024)

Legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 (BUR n. 110/2024) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE E POLITICHE SOCIALI

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche sanitarie e sociali

Art. 1 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.
1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997”, è sostituito dal seguente:
“1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nonché del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”, il direttore generale è nominato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti iscritti nell’elenco nazionale previsto dall’articolo 1 del d.lgs. n. 171/2016; la Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché i criteri e le modalità di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale ai sensi del medesimo decreto legislativo.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , è sostituito dal seguente:
“6. In coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 502/1992 e della disciplina regionale, il direttore generale nomina, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari e, nel rispetto del principio del contraddittorio, può sospenderli o dichiararli decaduti.”.
3. Al comma 8 dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come sostituito dal comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.”, le parole: “dal decreto legislativo n. 502/1992” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 2 del d.lgs. n. 171/2016, dagli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. n. 502/1992”.
4. Il comma 8 bis dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come inserito dal comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , è abrogato.
5. Al comma 8 quinquies dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come inserito dal comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , dopo le parole: “Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. n. 171/2016”.
6. Al comma 8 nonies dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come inserito dal comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , le parole: “direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “direttore dei servizi socio - sanitari”.
7. Il comma 8 undecies dell’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come inserito dal comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , è abrogato.
Art. 2 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , le parole: “ai sensi dell’articolo 3”, sono sostituite dalle seguenti: “in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , le parole: “ai sensi dell’articolo 3”, sono sostituite dalle seguenti: “in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.
1. La rubrica dell’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come modificata dal comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.”, è sostituita dalla seguente: “Direttore dei servizi socio-sanitari.”.
2. Il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come inserito dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , è abrogato.
3. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come inserito dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “direttore dei servizi socio-sanitari”;
b) dopo le parole: “è nominato dal direttore generale” sono inserite le parole: “, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e”;
c) la parola: “triennale” è sostituita dalle seguenti: “non inferiore a tre e non superiore a cinque anni”.
4. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come modificato dal comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 , le parole: “direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “direttore dei servizi socio-sanitari”.
5. Al comma 3 bis dell’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 , come inserito dal comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss.”, le parole: “direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “direttore dei servizi socio-sanitari”.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. Il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , è sostituito dai seguenti:
“1. Nel rispetto della legislazione statale in materia e in coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale definisce annualmente indirizzi specifici in materia di personale per le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
1 bis. La Giunta regionale verifica l’andamento della spesa sanitaria in corso d’esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di spesa del personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “possono disporre acquisizioni di personale a tempo determinato” sono inserite le seguenti: “, con contratti di formazione e lavoro”.
b) dopo le parole: “con contratti di collaborazione coordinata e continuativa” sono inserite le seguenti: “laddove consentiti dalla legislazione statale”.
Art. 6 - Modifiche all’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , dopo le parole: “aziende ospedaliere” sono inserite le seguenti: “, dell’Istituto Oncologico Veneto”.
2. Alla lettera f) del comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , le parole: “da parte delle Aziende ULSS e ospedaliere nonché dalle strutture private accreditate” sono sostituite dalle seguenti: “da parte delle Aziende ULSS, ospedaliere, dello IOV nonché delle strutture private accreditate”.
3. Alla lettera m) del comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , dopo le parole: “Aziende ospedaliere” sono inserite le seguenti: “, dell’Istituto Oncologico Veneto”.
4. Al comma 6 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , dopo le parole: “percorso diagnostico” sono aggiunte le seguenti: “, garantendo sia la prescrizione che la prenotazione attraverso il sistema del Centro Unico di Prenotazione (CUP) o mediante sistemi di prenotazione interni alle Aziende, tracciabili e trasparenti”.
5. Al comma 8 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , dopo le parole: “alle prestazioni sanitarie” sono inserite le seguenti: “, quali ritardi rispetto ai tempi previsti dalla classe di priorità. La Giunta regionale individua specifiche campagne comunicative e informative per dare la massima diffusione del numero verde regionale e delle sue funzioni.”.
6. Il comma 9 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , è sostituito dal seguente:
“9. La completa disponibilità di tutta l'offerta di specialistica pubblica e privata accreditata relativa alle prestazioni individuate dal Ministero della Salute viene garantita attraverso i sistemi CUP.”.
7. Al comma 10 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , le parole: “CUP Manager” sono sostituite dalle seguenti: “Responsabile Unico per la Specialistica Ambulatoriale”.
8. Al comma 14 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , le parole: “CUP Manager” sono sostituite dalle seguenti: “Responsabile Unico per la Specialistica Ambulatoriale”.
9. Al comma 17 dell’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , le parole: “Medico responsabile organizzativo-funzionale dell’intera funzione ospedaliera” sono sostituite dalla seguente: “Sanitario”.
Art. 7 - Prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità.
1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale possono, per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione dell’attività istituzionale sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all’articolo 7 del CCNL del Comparto Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.
2. Il compenso orario lordo è determinato dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente.
3. All’attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive si applica in materia di riposi e di durata dell’orario di lavoro quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.”.
Art. 8 - Inserimento dell’articolo 8 bis alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”.
1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 , è inserito il seguente:
“Art. 8 bis - Conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie.
1. La Giunta regionale individua i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”, previo avviso cui l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi generali desumibili per la dirigenza sanitaria dall’articolo 15, comma 7-bis del decreto legislativo n. 502/1992.
2. Il conferimento dell’incarico di struttura complessa ai dirigenti di cui al comma 1 comporta per gli stessi l’obbligo di conseguire l’attestato di formazione manageriale previsto dagli articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.”.
Art. 9 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”.
Art. 10 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 “Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle attività sportive”.
1. Al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 , le parole: “; ha sede presso il Dipartimento per la sanità della Regione del Veneto, può riunirsi presso le unità sanitarie locali” sono soppresse.
2. Il secondo comma dell’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25 , è abrogato.
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali)”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 , come modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)”, dopo le parole: “di cui all’articolo 1” sono inserite le seguenti: “comma 2, lettera a)”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 , dopo le parole: “dall’articolo 2” sono aggiunte le seguenti: “e dall’articolo 2 ter.”.
3. Dopo l’articolo 2 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 , come modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2022, n. 28 , è inserito il seguente:
“Art. 2 ter - Equipe multidisciplinare per gli interventi assistiti con animali.
1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), la Giunta regionale, nel rispetto della legislazione vigente in materia nonché in conformità con quanto previsto dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” del 25 marzo 2015, adotta specifiche disposizioni atte a garantire la presenza di equipe multidisciplinari composte da diverse figure professionali e operatori formate ai sensi delle medesime Linee guida.”.
Art. 12 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il limite massimo di cui al comma 2 può essere derogato dal Comune in relazione a motivate e specifiche condizioni come individuate dalla Giunta regionale, fino al limite di 66 posti.”.
Art. 13 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”.
1. Dopo la lettera a) del comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 , come aggiunta dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”, è inserita la seguente:
“a bis) concorre al computo del periodo di attività lavorativa obbligatorio previsto dai contratti di formazione specialistica aggiuntivi finanziati dalla Regione del Veneto e sottoscritti a decorrere dall’anno accademico 2014/2015, anche l’attività lavorativa svolta dal medico specializzando, durante il quarto e quinto anno di corso, presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto in qualità di dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale ai sensi dell’articolo 1, comma 548 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.”.
2. Dopo la lettera f) del comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9 come aggiunta dal comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 , è aggiunta la seguente:
“f bis) gli importi di cui alle lettere d), e) ed f) che il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione si intendono al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.”.
Art. 14 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 “Disposizioni per la promozione della diffusione e dell’impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni”.
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 , le parole: “svolti dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP)” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 , le parole: “avvalendosi della Fondazione SSP” sono soppresse.
Art. 15 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 “Disposizioni per la promozione della diffusione e dell’impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale stabilisce altresì i criteri e le modalità per la registrazione e mappatura permanente della rete dei dispositivi di defibrillazione presenti sul territorio regionale, allo scopo di monitorarne e ampliarne lo sviluppo, assicurare la manutenzione costante dei dispositivi e l’aggiornamento permanente del personale responsabile del loro utilizzo;”
Art. 16 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 “Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati”.
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 , le parole: “avvalendosi della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP), quale ente che promuove e attua percorsi di formazione in ambito sanitario e sociosanitario necessaria per garantire una serena e sicura vita scolastica sia agli alunni ammalati, sia al personale scolastico medesimo”, sono soppresse.
Art. 17 - Inserimento dell’art. 16 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”:
1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” è inserito il seguente:
“Art. 16 bis - Misure di protezione degli animali da compagnia.
1. Chiunque detenga o conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della salute e del benessere dell’animale medesimo, deve provvedere alla sua sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici dell’animale da compagnia, secondo l’età, il sesso, la specie, la razza ed in particolare deve:
a) rifornirlo di cibo ad acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
c) consentirgli un’idonea possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
2. A tal fine, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato nei confronti degli animali da compagnia:
a) causare sofferenze;
b) privare gli animali da compagnia della quotidiana attività motoria, adeguata alla loro indole e alle loro caratteristiche etologiche;
c) trasportare animali da compagnia nei vani portabagagli degli autoveicoli privi di osservazione e ventilazione;
d) addestrare animali da compagnia ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti che impediscono all’animale da compagnia di manifestare i comportamenti tipici della specie, ovvero l’uso di collari a punte, elettronici o elettrici e ogni azione tesa a esaltare l’aggressività dell’animale da compagnia;
e) promuovere qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
f) esercitare la pratica dell’accattonaggio o l’arte di strada con animali da compagnia;
g) cedere o vendere animali da compagnia ai minorenni;
h) praticare il commercio in forma ambulante di animali da compagnia;
i) esporre animali da compagnia a ridosso delle vetrine degli esercizi commerciali o all’esterno degli stessi;
l) consentire la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi;
m) offrire animali da compagnia in premio, in omaggio o come vincita di giochi nell’ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche o pubblicitarie;
n) lasciare ripetutamente incustoditi animali da compagnia in ambienti e per tempi prolungati tali da essere incompatibili con le loro esigenze fisiologiche ed etologiche di specie;
o) utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.”.
Art. 18 - Abrogazione del comma 2 bis dell’art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”
1. È abrogato il comma 2 bis dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
Art. 19 - Abrogazione del comma 6 bis dell’art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. È abrogato il comma 6 bis dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
1. È abrogato il comma 1 bis dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” sono inseriti i seguenti:
“1 ter. Chiunque violi le disposizioni contenute nell’articolo 16 bis della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1200,00 euro.
1 quater. La sanzione di cui al presente articolo non si applica laddove il fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa nazionale”.
Art. 21 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”.
l. Al comma l dell'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 , dopo le parole: “sale da gioco” sono inserite le seguenti: “, delle sale scommesse”.
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38 , dopo le parole: “è vietata” sono inserite le seguenti: “l’apertura di sale da gioco, di sale scommesse e”.

CAPO II Disposizioni finali

Art. 22 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 23 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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