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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 (BUR n. 110/2024)
Legge regionale 09 agosto 2024, n. 20 (BUR n. 110/2024) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI POLITICHE
SANITARIE E POLITICHE SOCIALI
CAPO I - Disposizioni in materia di
politiche sanitarie e sociali
Art. 1 - Modifiche
all’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
“Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517””.
1. Il comma 1 dell’ articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997”, è
sostituito dal seguente:
“1. Nel rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”,
nonché del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
“Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza
sanitaria”, il direttore generale è nominato con decreto
motivato del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti iscritti
nell’elenco nazionale previsto dall’articolo 1 del d.lgs. n.
171/2016; la Giunta regionale definisce le modalità di costituzione
della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché i
criteri e le modalità di selezione della rosa di candidati da
proporre al Presidente della Giunta regionale ai sensi del medesimo
decreto legislativo.”.
2. Il comma 6 dell’ articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, è sostituito dal seguente:
“6. In coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 3
del d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto del decreto legislativo n. 502/1992
e della disciplina regionale, il direttore generale nomina, attingendo
obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre
regioni, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il
direttore dei servizi socio-sanitari e, nel rispetto del principio del
contraddittorio, può sospenderli o dichiararli decaduti.”.
3. Al comma 8 dell’ articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 29 giugno
2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria
e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.”, le
parole: “dal decreto legislativo n. 502/1992” sono
sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 2 del d.lgs. n.
171/2016, dagli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. n. 502/1992”.
4. Il comma 8 bis dell’ articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, come inserito dal comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 giugno
2012, n. 23 , è abrogato.
5. Al comma 8 quinquies dell’ articolo 13 della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 , come inserito dal comma 2 dell’articolo
4 della legge
regionale 29 giugno 2012, n. 23 , dopo le parole: “Giunta
regionale” sono aggiunte le seguenti: “ai sensi
dell’articolo 2 del d.lgs. n. 171/2016”.
6. Al comma 8 nonies dell’ articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, come inserito dal comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 giugno
2012, n. 23 , le parole: “direttore dei servizi sociali e
della funzione territoriale” sono sostituite dalle seguenti:
“direttore dei servizi socio - sanitari”.
7. Il comma 8 undecies dell’ articolo 13 della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 , come inserito dal comma 2 dell’articolo
4 della legge
regionale 29 giugno 2012, n. 23 , è abrogato.
Art. 2 - Modifica
all’articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
“Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517””.
1. Al comma 1 dell’ articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, le parole: “ai sensi dell’articolo 3”, sono
sostituite dalle seguenti: “ in coerenza con le disposizioni di
cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto dei
requisiti di cui all’articolo 3”.
Art. 3 - Modifica
all’articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
“Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517””.
1. Al comma 1 dell’ articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, le parole: “ai sensi dell’articolo 3”, sono
sostituite dalle seguenti: “in coerenza con le disposizioni di
cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto dei
requisiti di cui all’articolo 3”.
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
“Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517””.
1. La rubrica dell’ articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, come modificata dal comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno
2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio-sanitaria
e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.”,
è sostituita dalla seguente: “Direttore dei servizi
socio-sanitari.”.
2. Il comma 1 dell’ articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, come inserito dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno
2012, n. 23 , è abrogato.
3. Al comma 2 dell’ articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, come inserito dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno
2012, n. 23 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “direttore dei servizi sociali e della funzione
territoriale” sono sostituite dalle seguenti:
“direttore dei servizi socio-sanitari”;
b) dopo le parole: “è nominato dal direttore
generale” sono inserite le parole: “, in coerenza con
le disposizioni di cui all’articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016
e”;
c) la parola: “triennale” è sostituita dalle
seguenti: “non inferiore a tre e non superiore a cinque
anni”.
4. Al comma 3 dell’ articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, come modificato dal comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno
2012, n. 23 , le parole: “direttore dei servizi sociali e
della funzione territoriale” sono sostituite dalle seguenti:
“direttore dei servizi socio-sanitari”.
5. Al comma 3 bis dell’ articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, come inserito dal comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 25 ottobre
2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della
sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo
della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”.
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle
aziende Ulss.”, le parole: “direttore dei servizi sociali
e della funzione territoriale” sono sostituite dalle seguenti:
“direttore dei servizi socio-sanitari”.
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ,
è sostituito dai seguenti:
“1. Nel rispetto della legislazione statale in materia e in
coerenza con gli atti della programmazione regionale, la Giunta regionale
definisce annualmente indirizzi specifici in materia di personale per le
aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
1 bis. La Giunta regionale verifica l’andamento della spesa
sanitaria in corso d’esercizio e, ove necessario, adotta, anche in
materia di spesa del personale, misure idonee ad assicurare la
riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: “possono disporre acquisizioni di personale a
tempo determinato” sono inserite le seguenti: “, con
contratti di formazione e lavoro”.
b) dopo le parole: “con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa” sono inserite le seguenti: “laddove
consentiti dalla legislazione statale”.
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.
1. Alla lettera e) del comma 4 dell’ articolo 38 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 , dopo le parole: “aziende ospedaliere” sono
inserite le seguenti: “, dell’Istituto Oncologico
Veneto”.
2. Alla lettera f) del comma 4 dell’ articolo 38 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 , le parole: “da parte delle Aziende
ULSS e ospedaliere nonché dalle strutture private
accreditate” sono sostituite dalle seguenti: “da parte
delle Aziende ULSS, ospedaliere, dello IOV nonché delle strutture
private accreditate”.
3. Alla lettera m) del comma 4 dell’ articolo 38 della
legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30 , dopo le parole: “Aziende
ospedaliere” sono inserite le seguenti: “,
dell’Istituto Oncologico Veneto”.
4. Al comma 6 dell’ articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ,
dopo le parole: “percorso diagnostico” sono aggiunte
le seguenti: “, garantendo sia la prescrizione che la
prenotazione attraverso il sistema del Centro Unico di Prenotazione (CUP)
o mediante sistemi di prenotazione interni alle Aziende, tracciabili e
trasparenti”.
5. Al comma 8 dell’ articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ,
dopo le parole: “alle prestazioni sanitarie” sono
inserite le seguenti: “, quali ritardi rispetto ai tempi
previsti dalla classe di priorità. La Giunta regionale individua
specifiche campagne comunicative e informative per dare la massima
diffusione del numero verde regionale e delle sue funzioni.”.
6. Il comma 9 dell’ articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ,
è sostituito dal seguente:
“9. La completa disponibilità di tutta l'offerta di
specialistica pubblica e privata accreditata relativa alle prestazioni
individuate dal Ministero della Salute viene garantita attraverso i
sistemi CUP.”.
7. Al comma 10 dell’ articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ,
le parole: “CUP Manager” sono sostituite dalle
seguenti: “Responsabile Unico per la Specialistica
Ambulatoriale”.
8. Al comma 14 dell’ articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ,
le parole: “CUP Manager” sono sostituite dalle
seguenti: “Responsabile Unico per la Specialistica
Ambulatoriale”.
9. Al comma 17 dell’ articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ,
le parole: “Medico responsabile organizzativo-funzionale
dell’intera funzione ospedaliera” sono sostituite dalla
seguente: “Sanitario”.
Art. 7 - Prestazioni
aggiuntive del personale del comparto sanità.
1. Al fine di far fronte ad esigenze eccezionali correlate, in
particolare, al recupero delle liste di attesa, qualora non sia possibile
procedere al reclutamento di personale per la mancanza di graduatorie
concorsuali, le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale possono,
per il tempo strettamente necessario alla copertura dei fabbisogni
individuati nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui
all’articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 “Misure
urgenti per il rafforzamento della capacità' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia.”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, richiedere al personale del ruolo sanitario con orario di
lavoro a tempo pieno prestazioni aggiuntive ad integrazione
dell’attività istituzionale sulla base delle linee di
indirizzo regionali di cui all’articolo 7 del CCNL del Comparto
Sanità, stipulato il 2 novembre 2022.
2. Il compenso orario lordo è determinato dalla Giunta regionale nel
rispetto della normativa vigente.
3. All’attività effettuata in regime di prestazioni aggiuntive
si applica in materia di riposi e di durata dell’orario di lavoro
quanto stabilito dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.”.
Art. 8 - Inserimento
dell’articolo 8 bis alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48
“Piano socio sanitario regionale 2019-2023”.
1. Dopo l’ articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 ,
è inserito il seguente:
“Art. 8 bis - Conferimento degli incarichi di struttura
complessa ai dirigenti delle professioni sanitarie.
1. La Giunta regionale individua i criteri e le procedure per il
conferimento degli incarichi di struttura complessa ai dirigenti delle
professioni sanitarie di cui all’articolo 6 della legge 10 agosto
2000, n. 251“Disciplina delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione
nonché della professione ostetrica”, previo avviso cui
l’azienda è tenuta a dare adeguata pubblicità, nel
rispetto dei principi generali desumibili per la dirigenza sanitaria
dall’articolo 15, comma 7-bis del decreto legislativo n.
502/1992.
2. Il conferimento dell’incarico di struttura complessa ai
dirigenti di cui al comma 1 comporta per gli stessi l’obbligo di
conseguire l’attestato di formazione manageriale previsto dagli
articoli 15 e 16-quinquies del decreto legislativo n.
502/1992.”.
Art. 9 - Modifica
all’articolo 19 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 15
“Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di
affari istituzionali”.
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n. 25
“Promozione dell’educazione e tutela sanitaria delle
attività sportive”.
Art. 11 - Modifiche alla
legge regionale 3
gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari
(terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi
assistiti con gli animali)”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 ,
come modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre
2022, n. 28 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
“Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e
pet therapy)”, dopo le parole: “di cui all’articolo
1” sono inserite le seguenti: “comma 2, lettera
a)”.
2. Al comma 2 dell’ articolo 2 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 ,
dopo le parole: “dall’articolo 2” sono aggiunte
le seguenti: “e dall’articolo 2 ter.”.
3. Dopo l’articolo 2 bis della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 ,
come modificato dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre
2022, n. 28 , è inserito il seguente:
“Art. 2 ter - Equipe multidisciplinare per gli interventi
assistiti con animali.
1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
b), la Giunta regionale, nel rispetto della legislazione vigente in
materia nonché in conformità con quanto previsto
dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per gli
interventi assistiti con gli animali (IAA)” del 25 marzo 2015,
adotta specifiche disposizioni atte a garantire la presenza di equipe
multidisciplinari composte da diverse figure professionali e operatori
formate ai sensi delle medesime Linee guida.”.
Art. 12 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32
“Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla
prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 ,
è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il limite massimo di cui al comma 2 può essere
derogato dal Comune in relazione a motivate e specifiche condizioni come
individuate dalla Giunta regionale, fino al limite di 66
posti.”.
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n. 9
“Contratti di formazione specialistica aggiuntivi
regionali”.
1. Dopo la lettera a) del comma 1 bis dell’ articolo 3 della
legge regionale 14
maggio 2013, n. 9 , come aggiunta dal comma 1 dell’articolo 19
della legge
regionale 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di
stabilità regionale 2020”, è inserita la seguente:
“a bis) concorre al computo del periodo di attività
lavorativa obbligatorio previsto dai contratti di formazione
specialistica aggiuntivi finanziati dalla Regione del Veneto e
sottoscritti a decorrere dall’anno accademico 2014/2015, anche
l’attività lavorativa svolta dal medico specializzando,
durante il quarto e quinto anno di corso, presso le aziende ed enti del
servizio sanitario regionale veneto in qualità di dipendente assunto
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a
tempo parziale ai sensi dell’articolo 1, comma 548 bis, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021.”.
2. Dopo la lettera f) del comma 1 bis dell’ articolo 3 della
legge regionale 14
maggio 2013, n. 9 come aggiunta dal comma 1 dell’articolo 19
della legge
regionale 25 novembre 2019, n. 44 , è aggiunta la seguente:
“f bis) gli importi di cui alle lettere d), e) ed f) che il
medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a
restituire alla Regione si intendono al netto delle imposte e dei
contributi previdenziali e assistenziali.”.
Art. 14 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7
“Disposizioni per la promozione della diffusione e
dell’impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici
esterni”.
Art. 15 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7
“Disposizioni per la promozione della diffusione e
dell’impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici
esterni”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 7 ,
è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale stabilisce altresì i criteri e
le modalità per la registrazione e mappatura permanente della rete
dei dispositivi di defibrillazione presenti sul territorio regionale,
allo scopo di monitorarne e ampliarne lo sviluppo, assicurare la
manutenzione costante dei dispositivi e l’aggiornamento permanente
del personale responsabile del loro utilizzo;”
Art. 16 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n. 3
“Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli
alunni ammalati”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 , le
parole: “avvalendosi della Fondazione Scuola di Sanità
Pubblica (Fondazione SSP), quale ente che promuove e attua percorsi di
formazione in ambito sanitario e sociosanitario necessaria per garantire
una serena e sicura vita scolastica sia agli alunni ammalati, sia al
personale scolastico medesimo”, sono soppresse.
Art. 17 - Inserimento
dell’art. 16 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo”:
1. Dopo l’ articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo” è inserito il seguente:
“Art. 16 bis - Misure di protezione
degli animali da compagnia.
1. Chiunque detenga o conviva con un animale da compagnia o abbia
accettato di occuparsene, è responsabile della salute e del
benessere dell’animale medesimo, deve provvedere alla sua
sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei
bisogni fisiologici ed etologici dell’animale da compagnia, secondo
l’età, il sesso, la specie, la razza ed in particolare
deve:
a) rifornirlo di cibo ad acqua in quantità sufficiente e con
modalità e tempistiche consone;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di
benessere fisico ed etologico;
c) consentirgli un’idonea possibilità di esercizio
fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
g) garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione
dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta
deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle
deiezioni.
2. A tal fine, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato
nei confronti degli animali da compagnia:
a) causare sofferenze;
b) privare gli animali da compagnia della quotidiana attività
motoria, adeguata alla loro indole e alle loro caratteristiche
etologiche;
c) trasportare animali da compagnia nei vani portabagagli degli
autoveicoli privi di osservazione e ventilazione;
d) addestrare animali da compagnia ricorrendo a violenze, percosse o
costrizione fisica in ambienti che impediscono all’animale da
compagnia di manifestare i comportamenti tipici della specie, ovvero
l’uso di collari a punte, elettronici o elettrici e ogni azione
tesa a esaltare l’aggressività dell’animale da
compagnia;
e) promuovere qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani
con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
f) esercitare la pratica dell’accattonaggio o l’arte di
strada con animali da compagnia;
g) cedere o vendere animali da compagnia ai minorenni;
h) praticare il commercio in forma ambulante di animali da
compagnia;
i) esporre animali da compagnia a ridosso delle vetrine degli esercizi
commerciali o all’esterno degli stessi;
l) consentire la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e
gatti di età inferiore a quattro mesi;
m) offrire animali da compagnia in premio, in omaggio o come vincita
di giochi nell’ambito di attività ed iniziative commerciali,
fieristiche o pubblicitarie;
n) lasciare ripetutamente incustoditi animali da compagnia in ambienti
e per tempi prolungati tali da essere incompatibili con le loro esigenze
fisiologiche ed etologiche di specie;
o) utilizzare la catena o qualunque altro strumento di contenzione
similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e
solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal
veterinario curante.”.
Art. 18 - Abrogazione del
comma 2 bis dell’art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo”
Art. 19 - Abrogazione del
comma 6 bis dell’art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo”.
Art. 20 - Modifiche alla
legge regionale 28
dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo”.
1. È abrogato il comma 1 bis dell’ articolo 20 della
legge regionale 28
dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’ articolo 20 della
legge regionale 28
dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo” sono inseriti i seguenti:
“1 ter. Chiunque violi le disposizioni contenute
nell’articolo 16 bis della presente legge è soggetto a
sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 euro a 1200,00 euro.
1 quater. La sanzione di cui al presente articolo non si applica
laddove il fatto sia già previsto come reato o come illecito
amministrativo dalla normativa nazionale”.
Art. 21 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019, n. 38
“Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo
patologico”.
CAPO II Disposizioni finali
Art. 22 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 23 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
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Legge regionale 09 agosto 2024, n. 20
(BUR n. 110/2024)
-
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO
ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE E POLITICHE
SOCIALI
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia
di politiche sanitarie e sociali
-
-
Art. 1 - Modifiche
all’articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994,
n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio
sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.
-
Art. 2 - Modifica
all’articolo 14 della legge regionale 14 settembre 1994,
n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio
sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.
-
Art. 3 - Modifica
all’articolo 15 della legge regionale 14 settembre 1994,
n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio
sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.
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Art. 4 - Modifiche
all’articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1994,
n. 56 “Norme e principi per il riordino del servizio
sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517””.
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Art. 5 - Modifiche
all’articolo 29 della legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017”.
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Art. 6 - Modifiche
all’articolo 38 della legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017”.
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Art. 7 - Prestazioni
aggiuntive del personale del comparto sanità.
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Art. 8 - Inserimento
dell’articolo 8 bis alla legge regionale 28 dicembre 2018,
n. 48 “Piano socio sanitario regionale
2019-2023”.
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Art. 9 - Modifica
all’articolo 19 della legge regionale 16 maggio 2019, n.
15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018
in materia di affari istituzionali”.
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Art. 10 - Modifiche
all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 1982, n.
25 “Promozione dell’educazione e tutela
sanitaria delle attività sportive”.
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Art. 11 - Modifiche alla
legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle
terapie complementari (terapia del gioco e del sorriso e della
pet therapy o interventi assistiti con gli animali)”.
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Art. 12 - Modifica
all’articolo 5 della legge regionale 23 aprile 1990, n.
32 “Disciplina degli interventi regionali per i
servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi
innovativi”.
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Art. 13 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2013, n.
9 “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi
regionali”.
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Art. 14 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2023, n.
7 “Disposizioni per la promozione della diffusione e
dell’impiego dei defibrillatori semiautomatici e
automatici esterni”.
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Art. 15 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2023, n.
7 “Disposizioni per la promozione della diffusione e
dell’impiego dei defibrillatori semiautomatici e
automatici esterni”.
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Art. 16 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2023, n.
3 “Disposizioni per favorire la piena integrazione
scolastica degli alunni ammalati”.
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Art. 17 - Inserimento
dell’art. 16 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993,
n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo”:
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Art. 18 - Abrogazione del
comma 2 bis dell’art. 3 della legge regionale 28 dicembre
1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo”
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Art. 19 - Abrogazione del
comma 6 bis dell’art. 8 della legge regionale 28 dicembre
1993, n. 60 “Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo”.
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Art. 20 - Modifiche alla
legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli
animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
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Art. 21 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 10 settembre 2019,
n. 38 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da
gioco d'azzardo patologico”.
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CAPO II Disposizioni finali
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