Legge regionale 23 luglio 2013, n. 20 (BUR n. 63/2013)
Legge regionale 23 luglio 2013, n. 20 (BUR n. 63/2013) [sommario] [RTF]
PREVENZIONE E SALVAGUARDIA DAL RISCHIO GAS RADON
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’esercizio delle proprie competenze
in materia di tutela della salute e governo del territorio, di cui
all’articolo 117 comma terzo della Costituzione ed in
conformità alla normativa ed agli atti internazionali, europei e
statali, tutela la salute della popolazione e salvaguarda il patrimonio
ambientale e naturale, prevenendo e limitando i rischi derivanti dalla
concentrazione di gas radon nel territorio e negli edifici destinati ad
abitazione, a luogo di lavoro ed, in generale, all’aggregazione
sociale.
Art. 2 - Piano regionale di
prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione al gas
radon.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio regionale approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione
dei rischi connessi all’esposizione al gas radon, di seguito
denominato Piano, adottato dalla Giunta regionale, in coerenza con il
Piano Nazionale Radon del Ministero della Salute (PNR), a tutela della
salute dalle conseguenze derivanti da elevate concentrazioni di gas radon
negli edifici.
2. La Giunta regionale predispone il Piano col supporto
tecnico-scientifico dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV), ai sensi degli
articoli 3, comma 2,
lettera i) e
6, comma 1 della
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione e il funzionamento
dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni, eventualmente
avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati
competenti in materia.
3. Il Piano, predisposto conformemente alle disposizioni di cui al capo
III bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”, al PNR, alle
raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e dell’International Commission of Radiological Protection
(ICRP), dispone:
a) l’aggiornamento, da parte dell’ARPAV,
dell’individuazione delle aree a rischio, secondo standard definiti
a livello nazionale;
b) l’individuazione degli edifici ritenuti a rischio per la salute
della popolazione;
c) i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione
di progetti di recupero e di risanamento degli edifici esistenti a
rischio;
d) le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare
nelle nuove edificazioni, particolarmente con riguardo ai manufatti da
realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);
e) la realizzazione e la gestione, da parte dell’ARPAV, di una
banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata, quale
strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di prevenzione;
f) studi di aggiornamento continuo sull’incidenza del gas radon
rispetto all’insorgenza delle patologie ed, in particolare, della
patologia tumorale al polmone, elaborati in collaborazione con il Sistema
Epidemiologico Regionale (SER) e l’ISS;
g) la definizione di un sistema di informazione e divulgazione, tra la
popolazione, dei rischi connessi all’esposizione al gas radon e
delle misure di prevenzione.
4. La Giunta regionale provvede all’aggiornamento del Piano, quando
ciò sia reso necessario da nuove evidenze di esposizione al rischio
di inquinamento da gas radon.
5. I comuni e le province adeguano i propri strumenti di pianificazione
urbanistico-territoriale al Piano. Nelle more dell’adeguamento, le
previsioni del Piano prevalgono su quelle difformi dei piani comunali e
provinciali vigenti.
6. Entro novanta giorni dall’approvazione del Piano, i regolamenti
edilizi recepiscono le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti
tecnici di cui al comma 3, lettera d).
Art. 3 - Individuazione delle
zone e dei luoghi di lavoro ad elevata probabilità di alte
concentrazioni di attività di radon.
1. Ai sensi dell’articolo 10 sexies del decreto legislativo n. 230
del 1995, la Giunta regionale, con provvedimento da approvarsi entro
centottanta giorni dall’approvazione del Piano di cui
all’articolo 2, individua le zone e i luoghi di lavoro ad alta
probabilità di elevate concentrazioni di radon, fra quelle
ricomprese nelle aree delimitate dal Piano stesso.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce
un programma di monitoraggio sanitario dei soggetti che, avendo prestato
o prestando la propria attività lavorativa in luoghi di lavoro ad
elevato livello di esposizione al gas radon, siano da considerare a
rischio di contrarre patologie oncologiche da radiazioni ionizzanti.
3. Ai fini di favorire lo studio epidemiologico del rischio di neoplasie
connesso al livello di esposizione al gas radon, le aziende ULSS
dispongono di un registro di patologia dei pazienti affetti da malattie
oncologiche sospette da gas radon, nel quale è registrata la
raccolta standardizzata dei casi di malattia e di relativi dati clinici.
Il registro è gestito dal Servizio di coordinamento del SER.
Art. 4 - Progetti di recupero
e risanamento.
1. I comuni, in forma singola od associata, predispongono progetti di
recupero e di risanamento degli edifici già esistenti, individuati a
rischio ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), nel rispetto
dei criteri, delle prescrizioni e delle modalità di cui al comma 3,
lettera c), del medesimo articolo.
Art. 5 - Contributi.
1. Per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, la
Regione concede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio,
contributi ai comuni interessati.
2. Con successiva deliberazione la Giunta regionale individua criteri e
modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 6 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della
presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2013
e 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, si provvede
utilizzando per pari importo le risorse allocate nell’U0185
“Fondo speciale per le spese correnti” partita n. 6, del
bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; contestualmente la
dotazione dell’upb U0110 “Prevenzione e protezione
ambientale” viene incrementata di euro 50.000,00
nell’esercizio 2013 e di euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi
2014 e 2015.
SOMMARIO