Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 (BUR n. 94/1996)
Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 (BUR n. 94/1996) [sommario] [RTF]
NORME PER
L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV) (1) (2)
CAPO I
Principi generali
Art. 1 - Finalità.
1. È istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto, in seguito denominata ARPAV, in
attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.
2. L'ARPAV opera per la tutela, il controllo, il recupero
dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute
collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato
delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia
nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e
per l'ambiente.
3. Con la presente legge sono disciplinati altresì il
riordino ed il funzionamento delle strutture preposte ai controlli
ambientali, le modalità di erogazione dei servizi dell'ARPAV alla
regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane, alle
unità locali socio sanitarie, agli altri enti pubblici ed ai
privati.
4. Al completamento del riassetto legislativo in materia
ambientale, anche ai fini della ricomposizione organica in capo alle
province delle funzioni di cui all'articolo 14 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, si provvede con apposita legge regionale, entro due anni
dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 2 - Funzioni della
Regione.
1. La Regione provvede, in
particolare, a:
a) definire, nell’ambito degli strumenti di programmazione e
pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali
delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale;
b) approvare il regolamento ed il piano pluriennale di attività
dell'ARPAV di cui agli
articoli 15 e
16;
c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti
istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo
ambientale e della prevenzione primaria collettiva;
2. Spettano al Consiglio regionale le funzioni di cui alla lettera
a) del comma 1; spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.
2 bis. Ferme restando le competenze del Consiglio regionale di cui
al comma 2 e le competenze e le funzioni dell’ARPAV in materia
ambientale, secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132
“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale.”, la Giunta regionale definisce
gli obiettivi annuali e pluriennali dell’ARPAV.(
3) L’ARPAV, assicurando la piena
erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali
(LEPTA) secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132,
è finanziata, in particolare, con le risorse del Fondo Sanitario
Regionale (FSR), oltreché dalle altre entrate di cui
all’articolo 27. Si applicano all’ARPAV le norme di bilancio
e di contabilità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 92”, nonché gli schemi di bilancio, per quanto
compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario. (
4)
2 ter. Il direttore generale dell’ARPAV predispone una
proposta di obiettivi annuali e pluriennali e la presenta al responsabile
dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo del territorio
che la sottopone con le proprie valutazioni all’approvazione della
Giunta regionale. (
5)
Art. 3 - Funzioni
dell'Agenzia. (6)
1. L'ARPAV svolge le attività tecnico-scientifiche di cui
all'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito nella legge n.
61/1994, connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la
protezione dell'ambiente relative:
a) alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:
1) acqua;
2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli
ambienti di vita;
3) suolo;
4) rifiuti solidi e liquidi;
b) alla radioattività ambientale;
c) ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attività industriali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni. (
7)
2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1,
l’ARPAV provvede, in particolare, a:
a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria,
acustico, elettromagnetico, delle acque e del suolo;
b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello
sonoro nell’ambiente, della qualità delle acque superficiali e
sotterranee, delle caratteristiche dei suoli;
c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche
relativi alle attività connesse all’uso pacifico
dell’energia nucleare e in materia di protezione
dell’ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi
elettromagnetici, nonché gestire la rete unica regionale di
controllo sulla radioattività ambientale; (
8)
d) effettuare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi
preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti
rilevanti, connessi a determinate attività industriali di cui al DPR
n. 175/1988 e successive modificazioni; (
9)
d bis) effettuare, su richiesta, attività di supporto tecnico -
scientifico funzionale all’esercizio delle attività di
vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di
attività estrattiva; (
10)
e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità
di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai
rischi industriali;
f) effettuare attività relative alla sicurezza impiantistica, in
ambienti di vita;
g) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme
vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti
emanati dalle autorità competenti in campo ambientale;
h) fornire alla Regione e agli enti locali il supporto
tecnico-scientifico necessario alle attività istruttorie connesse
all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni in
materia ambientale;
i) fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto
tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per
la protezione ambientale;
l) formulare agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali
riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio
energetico, le forme alternative di produzione energetica;
m) fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli enti
locali per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione
del danno ambientale, nonché per la classificazione degli
insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità 5 settembre 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994;
n) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni
ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche;
n bis) svolgere le funzioni dell’ex Ufficio Idrografico e
Mareografico di Venezia in materia di idrografia ed idrologia ed in
particolare quelle indicate dall’articolo 22 del DPR 24 gennaio
1991, n. 85 concernente il Servizio tecnico nazionale idrografico e
mareografico; (
11)
o) organizzare e gestire il sistema informativo regionale per il
monitoraggio ambientale ed epidemiologico in relazione ai fattori
ambientali, ed in particolare sui rischi fisici, chimici e biologici,
anche mediante l’integrazione dei catasti e degli osservatori
regionali esistenti, in collaborazione con il sistema informativo delle
unità locali socio sanitarie e con il Sistema informativo nazionale
per l’ambiente (SINA);
p) realizzare, anche in collaborazione con altri enti ed istituti
operanti nel settore, ricerche applicate sui fenomeni dell'inquinamento,
sulle condizioni generali dell'ambiente, nonché sulle forme di
tutela degli ecosistemi;
q) promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di
tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento,
sullo sviluppo di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di
produzione ecocompatibili, sulle applicazioni del marchio di qualità
ecologica e del sistema di ecogestione e audit;
r) collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e
internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali
convenzioni stipulate con gli stessi e cooperare, per conto della
Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di
competenza;
s) promuovere le attività di formazione, informazione e
aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale;
t) realizzare attività di formazione ed informazione specifica sulle
normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure,
rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi
uniformi;
u) promuovere l’attuazione della normativa sull’assicurazione
di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio;
v) promuovere le attività di educazione ed informazione ambientale
dei cittadini.
3. L'ARPAV può inoltre fornire altre attività di
consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di
tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva,
richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri
soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui
all'articolo 6.
Art. 4 - Competenze dei
dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie in
relazione alla presente legge.
a) igiene e sanità pubblica, relativa in particolare a:
1) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e diffusive e
cronico degenerative;
2) igiene edilizia e delle strutture ad uso collettivo;
3) educazione sanitaria anche ad indirizzo nutrizionale;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, relativa in
particolare a:
1) tutela della salute dei lavoratori dai fattori di rischio;
2) antinfortunistica e controlli sulle attrezzature di lavoro;
3) vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
c) igiene degli alimenti e della nutrizione, relativa in particolare alla
tutela e al controllo dell’acqua ad uso potabile;
d) servizi veterinari, relativa in particolare a:
1) sanità animale;
2) igiene della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e loro derivati;
3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Art. 5 - Coordinamento tra
ARPAV e unità locali socio sanitarie.
1. L’ARPAV ed i dipartimenti di prevenzione delle unità
locali socio sanitarie esercitano in modo coordinato ed integrato le
funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che
rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, la responsabilità del
procedimento è imputata al soggetto che ha la competenza prevalente;
l’altro soggetto vi concorre limitatamente agli aspetti di sua
competenza.
3. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la
competenza è assegnata all’ARPAV che si avvale dei
dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie per
acquisire i pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
4. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e
coordinamento, può ulteriormente specificare il riparto delle
competenze di cui agli articoli 3 e 4, nonché individuare
modalità di collaborazione tra le strutture provinciali
dell’ARPAV e i dipartimenti di prevenzione delle unità locali
socio sanitarie.
Art. 6 - Rapporti fra Regione,
Province, Comuni, Comunità montane, Unità locali socio
sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV. (12)
1. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane
per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie
per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva
competenza si avvalgono dell'ARPAV, la quale è tenuta a garantire
loro il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico, secondo
modalità stabilite da apposite convenzioni e/o accordi di programma.
2. Alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità
montane ed alle unità locali socio sanitarie non è consentito
mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al
controllo ambientale.
3. I dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio
sanitarie per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo
4 non già espletate da strutture ospedaliere o dall'Istituto
zooprofilattico delle Venezie, si avvalgono delle strutture
laboratoristiche ovvero del supporto tecnico-scientifico
dell’ARPAV, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni
e/o accordi di programma.
5. Il regolamento ed i piani pluriennali di attività
definiscono i servizi che l’ARPAV è tenuta ad assicurare agli
enti di cui ai commi 1, 3 e 4.
6. L’ARPAV può stipulare ulteriori convenzioni o
accordi con la Regione, le province, i comuni, le comunità montane
ed i dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie,
per la prestazione di servizi ed attività aggiuntivi, alla
condizione che sia garantita la fornitura di quanto già previsto
nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui ai commi 1, 3 e 4.
7. Il regolamento e i piani pluriennali di attività
stabiliscono i criteri per la prestazione da parte dell'ARPAV di servizi
tecnico-scientifici e analitici ad altri enti e soggetti pubblici, sulla
base di apposite convenzioni.
8. Le convenzioni e gli accordi di programma di cui al presente
articolo individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e
quantitativi, i tempi ed i costi delle prestazioni erogate dall'ARPAV,
nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza
ambientale.
9. L’ARPAV può fornire prestazioni a favore di soggetti
privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed
informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e
progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui
all’
articolo 15,
subordinatamente all’espletamento dei compiti di istituto e
purché tale attività non risulti incompatibile con
l’esigenza di imparzialità nell’esercizio delle
attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono
remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale
su proposta del direttore generale per importi che, in ogni caso, non
possono eccedere quelli mediamente applicati, per corrispondenti
prestazioni analitiche o tecnico-scientifiche, dalle strutture private;
per le analisi chimiche dell’acqua ai fini del rilascio di
abitabilità e per le zone non servite dal pubblico acquedotto, fatte
salve le riduzioni già previste nel tariffario regionale, sui
relativi importi è applicato una ulteriore riduzione del 30 per
cento. (
14)
CAPO II
Natura giuridica e organi dell’ARPAV
Art. 7 - Natura giuridica.
1. L’ARPAV è ente
strumentale della Regione Veneto ed è dotata di personalità
giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e
contabile. (
15)
Art. 8 - Organi
dell'ARPAV.
1. Sono organi dell'ARPAV:
a) il comitato regionale di indirizzo;
b) il direttore generale;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 9 - Comitato regionale
di indirizzo.
1. Il comitato ha compiti generali di
indirizzo verso il direttore generale ed esprime pareri alla Giunta
regionale in ordine alle proposte di regolamento e alle sue modifiche, al
piano pluriennale, al bilancio di previsione, nonché al
coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione
primaria collettiva.
2. Il comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
b) l'assessore regionale all'ambiente, con funzioni di vicepresidente;
c) l'assessore regionale alla sanità;
d) l'assessore regionale all'agricoltura;
e) l’assessore regionale alle attività produttive;
f) due rappresentanti delle unità locali socio sanitarie, designati
dalla Giunta regionale su proposta congiunta dei direttori generali delle
ULSS medesime;
g) i Presidenti delle amministrazioni provinciali o, in loro assenza, gli
assessori provinciali all'ambiente;
h) tre rappresentanti dei comuni, designati dalla sezione regionale
dell'ANCI.
3. Alle sedute del comitato partecipa, senza diritto di voto, il
direttore generale dell’ARPAV.
4. Il presidente del comitato può far partecipare alle
sedute, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture della
Regione, dell’ARPAV, degli enti locali e delle unità locali
socio sanitarie, competenti in materia, nonché esperti e tecnici.
5. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale. In
sede di prima applicazione della presente legge, viene insediato dal
Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della stessa.
6. Il comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni
qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne chiede la convocazione,
ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il direttore
generale dell'ARPAV.
Art. 10 - Direttore
generale. (16)
1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione
dei compiti istituzionali dell'ARPAV, nonché della corretta gestione
delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale. A tal fine al
direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPAV,
di cui è il legale rappresentante.
2. Il direttore generale provvede in particolare:
a) alla direzione, all'indirizzo ed al coordinamento della direzione
generale e dei dipartimenti provinciali e regionali dell'ARPAV; (
17)
b) alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei
servizi;
c) alla predisposizione del piano pluriennale di attività di cui
all’
articolo 16;
d) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 15;
e) all’approvazione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo;
f) all’approvazione del programma annuale di attività di cui
all’articolo 16, delle convenzioni e degli accordi di programma di
cui all'articolo 6;
g) alla predisposizione e all'invio alla Giunta regionale di una
relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti;
h) alla stipula di contratti e di convenzioni;
i) alla nomina dei direttori delle aree funzionali di cui all'articolo
13, nonché dei direttori dei dipartimenti provinciali e regionali di
cui agli articoli 14 e 14 bis. (
18)
3. Il direttore generale è nominato, in deroga a quanto
stabilito dalla
legge regionale 1 settembre 1993, n. 46
(
19) e successive
modificazioni, previo specifico avviso da pubblicare, almeno trenta
giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande, nel bollettino ufficiale della Regione, dal Consiglio regionale,
su proposta della Giunta regionale, tra i soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132
e dei seguenti (
20) :
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; (
21)
b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti
rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione
ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in
enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni, dove
abbiano svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità,
con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita negli otto anni
precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso;
c) adeguata qualificazione in materia ambientale.
4. Il direttore generale dura in carica cinque anni; l'incarico
è rinnovabile. (
22)
5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da
contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Giunta
regionale.
6. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti
per i direttori di area regionali di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera b), della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
e successive modificazioni. (
23)
7. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta
regionale approvata dal Consiglio regionale, provvede alla risoluzione
del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal
contratto medesimo.
8. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto di lavoro
a tempo pieno, non è compatibile con altre attività
professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti
pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
Art. 11 - Collegio dei
revisori dei conti.
1. Il collegio dei revisori dei
conti è composto da tre membri effettivi, nominati, in deroga a
quanto stabilito dalla
legge regionale n. 46/1993 , previo
specifico avviso da pubblicare, almeno trenta giorni prima della scadenza
del termine per la presentazione delle domande, nel Bollettino ufficiale
della Regione, dal Consiglio regionale. (
24)
2. I componenti del collegio sono scelti tra i revisori contabili
iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88. Il presidente è eletto dai membri del collegio
nella prima riunione, convocata e presieduta, fino al momento
dell’elezione, dal direttore generale dell’ARPAV.
3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni.
5. Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di
verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per
il collegio dei revisori delle unità locali socio sanitarie, di cui
al
Titolo X
della
legge
regionale 14 settembre 1994, n. 55 .
CAPO III
Organizzazione dell’ARPAV
Art. 12 -
Organizzazione.
1. L’ARPAV si articola in:
a) direzione generale;
b) dipartimenti provinciali e regionali. (
25)
Art. 13 - Organizzazione
della direzione generale.
1. La direzione generale si
articola in più aree funzionali preposte all’espletamento di
attività di natura amministrativa e tecnico – scientifica.
(
26)
5. omissis (
30)
6. A ciascun’area o a più aree funzionali di cui al
comma 1 è preposto un direttore nominato dal direttore generale con
provvedimento motivato e scelto fra i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) diploma di laurea e specifici e documentati requisiti, coerenti
rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione
ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno
quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private di medie o
grandi dimensioni;
c) adeguata qualificazione in materia ambientale. (
31)
8. II rapporto di lavoro dei direttori di area è regolato da
contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.
9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti
per i direttori di direzione regionali di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e
successive modificazioni. (
33)
10. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto
nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.
11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro
a tempo pieno, non è compatibile con altre attività
professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti
pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
Art. 14 - Dipartimenti
provinciali.
1. In ciascuna provincia sono
istituiti i dipartimenti provinciali dell'ARPAV, che, per la
realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di
autonomia gestionale, nei limiti delle risorse loro assegnate dal
direttore generale. I dipartimenti provinciali riferiscono alle aree
funzionali della direzione generale. (
35)
2. Ad ogni dipartimento provinciale è preposto un direttore
nominato dal direttore generale, di intesa con il presidente della
provincia, tra i dirigenti dell’ARPAV in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età; (
36)
b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche e specifici e
documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed
attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con
esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita in enti o strutture
pubbliche o private.
3. Fino alla stipula di apposito contratto per il personale
dell’ARPAV, di cui all’
articolo 26, ai direttori dei dipartimenti provinciali è
attribuito il trattamento economico e normativo previsto per i dirigenti
regionali apicali ovvero viene mantenuto il trattamento economico in
godimento all’atto della nomina, qualora più favorevole.
Art. 14 bis –
Dipartimenti regionali.
1. Sono istituiti il dipartimento regionale per la sicurezza del
territorio e il dipartimento regionale laboratori che, per la
realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di
autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal
direttore generale. I dipartimenti regionali riferiscono alle aree
funzionali della direzione generale.
2. Il dipartimento regionale per la sicurezza del territorio svolge le
funzioni di cui alla lettera n) comma 2 dell’articolo 3, incluse
quelle di nivologia e pluviometria, nonché in materia di idrografia
e idrologia di cui alla lettera n bis) comma 2 dell’articolo 3.
3. Il dipartimento regionale laboratori è costituito dai laboratori
presenti nelle sedi dei dipartimenti provinciali e svolge le
attività laboratoristiche di analisi chimiche, fisiche e biologiche
su tutte le materie di competenza dell’Agenzia.
4. Ad ogni dipartimento regionale è preposto un direttore nominato
dal direttore generale tra i dirigenti dell’ARPAV in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
b) diploma di laurea in discipline tecnico – scientifiche e
specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da
svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività
professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale acquisita
in enti o strutture pubbliche o private. (
39)
CAPO IV
Funzionamento dell’ARPAV
Art. 15 - Regolamento.
1. Il regolamento dell'ARPAV è
predisposto dal direttore generale, sentiti i direttori delle aree
funzionali di cui all’articolo 13; il regolamento è approvato
dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di
indirizzo di cui all’
articolo 9.
2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di
cui al comma 1.
3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAV e, in
particolare, definisce:
a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità
di funzionamento delle articolazioni della direzione generale e dei
dipartimenti provinciali e regionali (
40) garantendo le attività di vigilanza e controllo
anche nel periodo prefestivo, festivo e notturno, con obbligo di apposita
relazione annuale sull’attività svolta;
b) i servizi che l'ARPAV assicura alla Regione, alle province, ai comuni,
alle comunità montane e ai dipartimenti di prevenzione delle
unità locali socio sanitarie;
c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAV di
attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a
quelli previsti alla lettera b), sulla base di apposite convenzioni,
nonché a privati;
d) le modalità per la prestazione da parte dell’ARPAV di
attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e
documentazione, a condizioni di particolare favore, ad associazioni prive
di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali di cui
all'
articolo 20;
f) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze
professionali;
g) la contabilità dell'ARPAV, individuando anche i criteri per la
tenuta di una contabilità di tipo economico.
Art. 16 - Programmazione
dell'attività.
1. L'ARPAV svolge la propria
attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali.
2. Il direttore generale predispone il piano pluriennale di
attività dell'ARPAV, sulla base degli obiettivi generali di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 2. Il piano è approvato
dalla Giunta regionale, acquisito il parere del comitato regionale di
indirizzo di cui all’
articolo 9 e sentita la competente commissione consiliare; il
piano ha, di norma, validità triennale.
3. Il direttore generale, sulla base del piano pluriennale e
tenuto conto delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di
cui all'articolo 18, approva il programma annuale di attività
dell'ARPAV, che deve contenere anche idonei interventi di educazione ed
informazione volti alla protezione ambientale.
Art. 17 - Gestione
economico-finanziaria.
1. L’ARPAV è tenuta al pareggio di bilancio.
2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto
compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità,
attività contrattuale in vigore per le unità locali socio
sanitarie.
Art. 18 - Comitato
provinciale di coordinamento.
1. Presso ciascuna Provincia è
istituito un comitato provinciale di coordinamento, al fine di garantire
il coordinamento delle attività del dipartimento provinciale
dell'ARPAV con le attività delle competenti strutture della
provincia e dei comuni, nonché dei dipartimenti di prevenzione delle
unità locali socio sanitarie e l'ottimale svolgimento delle
attività previste nelle convenzioni e negli accordi di programma di
cui all'
articolo 6.
2. Il comitato ha compiti di consulenza e di proposta; in
particolare:
a) formula al direttore generale dell’ARPAV proposte per la
definizione dei programmi annuali di attività;
b) verifica l'andamento e i risultati delle attività programmate,
esprimendo al direttore generale dell'ARPAV valutazioni e proposte.
3. Il comitato provinciale di coordinamento è composto da:
a) il Presidente della provincia o l'assessore provinciale all'ambiente,
da lui delegato, che lo presiede;
b) il responsabile del settore ambiente della provincia;
c) un responsabile del settore ambiente di un comune della provincia,
designato dalla sezione provinciale dell'ANCI;
d) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o suo delegato;
e) un rappresentante dei dipartimenti di prevenzione designato
congiuntamente dai direttori generali delle unità locali socio
sanitarie della provincia.
4. Alle riunioni del comitato può partecipare, senza diritto
di voto, il direttore generale dell’ARPAV.
5. In relazione alle materie trattate il Presidente del comitato
può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i
responsabili delle strutture della Regione, dell’ARPAV, di altri
enti locali e pubblici competenti in materia e delle unità locali
socio sanitarie.
6. I responsabili degli uffici della provincia, dei comuni e delle
unità locali socio sanitarie possono essere rappresentati, di volta
in volta, da un funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente
delegato.
7. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della
provincia, che designa altresì il segretario.
8. Il comitato provinciale di coordinamento è convocato dal
presidente almeno due volte all'anno. Il comitato può essere
convocato anche su motivata richiesta del direttore generale dell'ARPAV.
9. Le sedute del comitato sono valide quando sia presente la
maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del
presidente.
Art. 19 - Controllo
regionale. (41)
1. La Giunta regionale esercita il controllo sull’attività,
sul funzionamento, sul rispetto degli indirizzi e delle direttive
regionali, anche in materia di contenimento della spesa e dei vincoli di
finanza pubblica, nonché sulla coerenza con gli obiettivi della
programmazione regionale, dell’ARPAV mediante:
a) la continua attività anche ispettiva, di vigilanza e di riscontro
attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
b) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non
provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte
dalla presente legge, agli atti di sua competenza così come previsti
dall’articolo 10, comma 2, o nell’ipotesi di cui al comma 6
del presente articolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ARPAV, entro venti
giorni dalla data di adozione, trasmette al responsabile dell’Area
competente in materia di tutela e sviluppo del territorio, per il
controllo preventivo, i seguenti atti:
a) i programmi annuali di attività;
b) i bilanci economici di previsione, gli assestamenti di bilancio, i
bilanci di esercizio e il programma triennale del fabbisogno del
personale;
c) gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;
d) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque
anni.
3. Gli atti indicati al comma 2, decorso il termine di trenta giorni
dalla ricezione degli stessi da parte del responsabile dell’Area
competente in materia di tutela e sviluppo del territorio senza che
questi abbia comunicato le prescrizioni di cui al comma 5, diventano
efficaci.
4. In caso di richiesta di chiarimenti, il termine di cui al comma 3
è interrotto e riprende a decorrere dalla ricezione dei chiarimenti
richiesti; l’ARPAV è tenuta a fornire riscontro entro trenta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali l’atto si intende non
approvato.
5. Nell’ipotesi in cui all’esito dell’istruttoria il
responsabile dell’Area competente in materia di tutela e sviluppo
del territorio riscontri la non coerenza degli atti di cui al comma 2 con
gli indirizzi e le direttive regionali o con gli obiettivi programmati ai
sensi dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, invia una nota
contenente le prescrizioni, assegnando un termine adeguato per
provvedervi. L’atto dev’essere ritrasmesso dall’ARPAV
con le modalità e i termini di cui al comma 2.
6. L’atto ritrasmesso dall’ARPAV ai sensi del comma 5 diventa
efficace decorsi trenta giorni dal ricevimento, salvo che entro il
medesimo termine il responsabile dell’Area competente in materia di
tutela e sviluppo del territorio lo ritenga comunque non coerente con gli
indirizzi e le direttive regionali, con gli obiettivi programmati ai
sensi dell’articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, o con le prescrizioni
formulate, richiedendo la nomina da parte della Giunta regionale di un
commissario ad acta ai sensi del comma 1, lettera b). Entro lo stesso
termine il responsabile dell’Area competente in materia di tutela e
sviluppo del territorio comunica all’ARPAV e alla competente
commissione consiliare la richiesta di nomina del commissario ad acta.
7. Gli atti diversi da quelli indicati al comma 2 non sono soggetti a
verifica della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale, nell’esercizio della propria funzione di
vigilanza e controllo può:
a) richiedere all’ARPAV di produrre atti o documenti utili ad
accertare la regolarità e la funzionalità dell’azione
amministrativa, anche in rapporto alla programmazione regionale;
b) ordinare sopralluoghi, ispezioni, inchieste, perizie e verifiche di
cassa;
c) formulare specifiche richieste al collegio dei revisori dei conti.
Art. 20 - Consultazione
delle rappresentanze sociali.
1. Le forme di consultazione delle
associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali
e di altre associazione rappresentative di istanze sociali, nelle materie
di cui all'
articolo 3,
commi 1 e 2, ed in particolare sul programma annuale di attività
sono stabilite dal regolamento di cui all'
articolo 15.
Art. 21 - Collaborazione con
ANPA, Agenzia europea per l'ambiente, Università agli studi,
Magistrato alle acque e altri istituti di ricerca.
1. L’ARPAV può stipulare apposita convenzione con
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n. 496/1993 convertito con
modificazioni nella legge n. 61/1994.
2. L’ARPAV può stipulare con l'Agenzia europea per
l'ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90, con Università agli
studi e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali
e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni finalizzate
all'espletamento di propri compiti e attività.
3. Nell’ambito della tutela ambientale della laguna di
Venezia, il Presidente della Giunta regionale promuove la definizione di
un accordo di programma fra l’ARPAV ed il Magistrato alle acque per
assicurare lo svolgimento ottimale dei relativi controlli ambientali e
l’utilizzazione coordinata delle strutture laboratoristiche e dei
sistemi informativi.
CAPO V
Costituzione dell’ARPAV e sue dotazioni
Art. 22 - Costituzione.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il Consiglio regionale provvede a nominare il direttore generale
ed il collegio dei revisori dei conti, con le modalità previste agli
articoli 10 e
11.
2. Fino al 31 dicembre 1998, il
direttore generale svolge le funzioni di commissario straordinario per il
compimento dei seguenti atti:
a) ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di
popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di
attività produttive ed agricole e la presenza di recettori
particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi della
azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione
organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAV;
b) ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle
attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in
essere dei presidi multizonali di prevenzione, dei servizi delle
Unità locali socio sanitarie;
c) ricognizione delle attrezzature e strutture laboratoristiche di
controllo della qualità ambientale, di proprietà delle Province
e dei Comuni e del relativo personale;
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale individua le strutture di supporto
all'attività del commissario straordinario di cui al comma 2,
utilizzando anche personale comandato presso la Giunta regionale su
richiesta del commissario medesimo.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale individua e assegna all’ARPAV la sede, le
attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire
l’operatività della direzione generale, utilizzando le risorse
risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali, di
enti o strutture regionali, ovvero dal processo di unificazione di
unità locali socio sanitarie.
5. Entro duecentosettanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge l’ARPAV è costituita con deliberazione
della Giunta regionale; con il medesimo provvedimento il direttore
generale è immesso nelle proprie funzioni e le risorse di cui
all’articolo 25, comma 1 sono trasferite all’ARPAV.
Art. 23 - Dotazione di
personale.
1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalità di cui
all’articolo 25:
a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione in
essere alla data del 31 dicembre 1993, nonché quelle ulteriori in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) le dotazioni organiche alla data del 31 dicembre 1993 dei servizi
delle unità locali socio sanitarie, in base alla ricognizione di cui
all'articolo 22, relative al personale adibito alle funzioni ed alle
attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui
all’
articolo 3
attribuite all'ARPAV; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con
arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale
comunque utilizzato per le attività trasferite;
c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici
delle unità locali socio sanitarie sedi dei presidi multizonali di
prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAV sul
totale della dotazione organica;
d) le dotazioni organiche del dipartimento per l'agrometeorologia, del
Centro valanghe di Arabba e del centro agro-chimico dell'ESAV;
e) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al
personale adibito alle funzioni ed alle attività di cui
all’
articolo 3
attribuite all’ARPAV;
f) le dotazioni organiche delle province e dei comuni, relative al
personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente legge,
alle funzioni ed alle attività di cui all’articolo 3
attribuite all’ARPAV.
2. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura
dei posti vacanti nell'organico dell'ARPAV si procede mediante concorsi
pubblici.
3. Il direttore generale può, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio dell'ARPAV, acquisire specifiche
consulenze professionali, con le modalità previste dal regolamento
di cui all’
articolo
15.
4. L'ARPAV, anche al fine di favorire l'inserimento di giovani
specialisti nel proprio organico, è autorizzata ad assegnare borse
di studio, con le modalità previste dal regolamento di cui
all’
articolo 15.
Art. 24 - Dotazione di
beni.
1. Sono assegnati all'ARPAV, con le modalità di cui
all'articolo 25:
a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di
prevenzione, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei
servizi delle unità locali socio sanitarie adibiti alla data del 31
dicembre 1993 all’esercizio delle funzioni e delle attività di
cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV;
b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature del Dipartimento per
l'agrometeorologia, del Centro valanghe di Arabba e del Centro
agro-chimico dell'ESAV;
c) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale,
nonché altri beni mobili ed immobili e attrezzature della Regione o
di enti regionali, adibiti all’esercizio delle funzioni e delle
attività di cui all’articolo 3 attribuite all’ARPAV;
d) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture
laboratoristiche delle province e dei comuni, adibiti alla data di
entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni e
delle attività di cui all’
articolo 3 attribuite all'ARPAV.
Art. 25 - Modalità di
assegnazione del personale e dei beni. (44)
1. La Giunta regionale, entro
il novantesimo giorno successivo al termine di cui all’articolo 22,
comma 2, sulla base della ricognizione effettuata dal direttore generale
dell'ARPAV, nell'esercizio delle proprie funzioni di commissario
straordinario di cui all'articolo 22, provvede a trasferire all'ARPAV le
dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili
ed immobili, le attrezzature, indicati all'articolo 23, comma 1, lettere
da a) ad e), e all’articolo 24, comma 1, lettere a), b) e c), e le
relative risorse finanziarie. (
45)
2. All'atto del trasferimento all'ARPAV del personale di cui al
comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione
dei ruoli organici.
3. Per l’assegnazione del personale e dei beni si procede ai
seguenti adempimenti:
a) i direttori generali delle unità locali socio sanitarie
presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, le dotazioni organiche, gli elenchi del
personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e le relative
dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione e dei
servizi delle unità locali socio sanitarie in essere sia alla data
del 31 dicembre 1993, sia alla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, predispone gli elenchi delle dotazioni organiche,
del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle
relative dotazioni finanziarie del dipartimento per l'agrometeorologia,
del Centro valanghe di Arabba e del centro agro-chimico dell'ESAV,
nonché gli elenchi delle attrezzature di controllo ambientale di
proprietà regionale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature
e delle relative dotazioni finanziarie della Regione o di enti regionali,
adibiti alle funzioni ed alle attività di cui all’
articolo 3 attribuite
all’ARPAV;
c) le province e i comuni individuano, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, il personale, i beni mobili ed immobili,
le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le relative dotazioni
finanziarie, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge
all'esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3 attribuite
all'ARPAV, e ne propongono l'assegnazione all'ARPAV medesima; per la loro
assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPAV si provvede, entro
novanta giorni dal termine della ricognizione di cui all’articolo
22, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti
interessati.
4. Qualora gli enti di cui al comma 3 lettere a) e c) risultino
inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di
un commissario ad acta.
5. Il personale dei presidi multizonali di prevenzione in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quello
di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a) assegnato ad altri
servizi delle unità locali socio sanitarie successivamente al 31
dicembre 1993 è assegnato e trasferito all'ARPAV fin dalla sua
costituzione.
6. Il personale in servizio presso i presidi multizonali di
prevenzione alla data del 31 dicembre 1993 e successivamente trasferito
ad altri servizi delle unità locali socio sanitarie può
esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale
dell’ARPAV.
7. Il personale dei servizi delle unità locali socio
sanitarie di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), adibito in
modo esclusivo o prevalente alle funzione ed alle attività di cui
all’articolo 3 attribuite all’ARPAV, è assegnato e
trasferito all'ARPAV fin dalla sua costituzione.
8. Il personale dei servizi delle unità locali socio
sanitarie di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), adibito in
modo non prevalente alle funzioni ed alle attività di cui
all’
articolo 3
attribuite all'ARPAV, può esercitare opzione per l'assegnazione
definitiva al personale dell’ARPAV, in posizione funzionale e
settore di attività corrispondenti, in relazione alle effettive
disponibilità nella dotazione organica dell’ARPAV e secondo
specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale.
9. La copertura della quota della dotazione organica dei servizi
amministrativi e tecnici delle unità locali socio sanitarie
assegnata all’ARPAV, di cui all’articolo 23, comma 1, lettera
c), è garantita mediante trasferimenti di personale sulla base di
specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale.
10. Fino alla organizzazione
delle strutture amministrative dell'ARPAV e comunque non oltre il 31
dicembre 1998, gli enti pubblici già titolari delle funzioni e
dell’attività di cui all’
articolo 3, attribuite all’agenzia stessa,
continuano nella gestione amministrative del personale che dal 1 gennaio
1998 viene funzionalmente comandato presso l’ARPAV, nonchè
nella provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che
straordinaria dei beni mobili ed immobili. A tal fine l’ARPAV
provvederà a disciplinare i rapporti con gli enti interessati per le
prestazioni dei servizi e delle attività in questione mediante la
stipula di atti convenzionali. (
46)
Art. 26 - Trattamento
giuridico ed economico del personale.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legge n. 496/1993, così come convertito dalla legge
n. 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, il personale assegnato e trasferito all'ARPAV
a norma della presente legge, conserva la posizione giuridica ed
economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento,
compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali
procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario
accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di
provenienza. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il
personale dell’ARPAV è iscritto all’INPDAP. E’
fatta salva l’opzione di iscrizione all’INPS, già
esercitata in base alla precedente normativa nazionale. (
47)
2. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui
all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, il
direttore generale dell'ARPAV, sulla base di specifici indirizzi della
Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di
relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto
decentrato, prevedendo modalità e termini per la omogeneizzazione,
secondo i parametri del contratto prevalente tra quelli applicati in via
transitoria in base al comma 1 al personale assegnato all’ARPAV,
dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPAV. Tale
contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta
regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla
data della sua entrata in vigore.
3. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge n. 496/1993
così come convertito dalla legge n. 61/1994, nell'espletamento delle
attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge il
personale dell'ARPAV accede agli impianti e alle sedi di attività e
richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento
dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di
riconoscimento rilasciato dall'ARPAV. Il segreto industriale non può
essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e
di controllo. Il direttore generale dell'ARPAV con proprio atto individua
il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di
istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria e ne fa proposta al competente Prefetto.
Art. 27 - Finanziamento
dell'ARPAV.
1. Nelle more della definizione di
forme organizzate di finanziamento del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,
le entrate dell’ARPAV, al fine di garantirne l’autonomia
amministrativa e contabile, sono costituite da:
a) un contributo ordinario di funzionamento, per le spese correnti e per
gli investimenti, finanziato dal Fondo Sanitario Regionale (FSR) di 51,7
milioni di euro, necessario a garantire le funzioni già trasferite
all’ARPAV, annualmente estensibile sino alla misura massima dello
0,65 per cento della dotazione dello stesso FSR; il contributo è
determinato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma
2 bis, in ragione degli obiettivi ivi fissati;
b) eventuali risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti locali,
anche da destinare a ulteriori attività specificatamente richieste;
c) proventi dovuti all’erogazione di servizi a soggetti privati o
pubblici, nelle modalità previste dal comma 9 dell’articolo 6;
d) eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAV e, in particolare,
quelle derivanti dalla vendita di immobili o dall’affitto degli
stessi;
e) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di
altri enti;
f) risorse vincolate, derivanti dalla partecipazione a progetti
regionali, nazionali e comunitari. (
48)
CAPO VI
Norme transitorie e finali
Art. 28 - Modifiche degli
articoli 3 e 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 ,
"Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro".
3. All'articolo 3, secondo comma, della
legge regionale n. 54/1982 le parole
"dei presidi specialistici multizonali di cui al successivo articolo
16" sono sostituite dalle parole
"dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto".
Art. 29 - Modifiche degli
articoli 12 e 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
"Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 30 - Norme finali.
1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente
legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore per
l’igiene pubblica dell’unità locale socio sanitaria sono
svolte dai dipartimenti provinciali dell’ARPAV territorialmente
competenti.
2. L’ARPAV, sulla base di apposite convenzioni, svolge a
favore del settore primario le attività tecniche e laboratoristiche
già esercitate dal dipartimento per l’agrometeorologia, dal
centro valanghe di Arabba e dal centro agro-chimico dell’ESAV.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale individua le strutture regionali cui
affidare le attività attualmente svolte dal centro valanghe di
Arabba non ricomprese nella disciplina della presente legge.
Art. 31 - Norma
finanziaria.
Art. 32 - Norma
transitoria.
2. Sino alla costituzione dell’ARPAV gli attuali presidi
multizonali di prevenzione continuano a svolgere l’attività
prestata al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 33 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) La
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ha
dettato disposizioni relative all'ARPAV: l'art. 74, poi abrogato da
lettera d), comma 1, art. 25 della
legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
affidava all'ARPAV la realizzazione e la gestione dell'archivio di cui
all'art. 4 della
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 ;
l'art. 75 detta disposizioni sulle competenze dell'ARPAV in materia di
controllo di incidenti rilevanti; l'art. 80 dispone che le province
comunicano all'ARPAV i provvedimenti adottati ai sensi del dpr 203/1988 e
l'art. 81 disciplina le funzioni dell'ARPAV in materia di inquinamento
acustico luminoso atmosferico ed elettromagnetico.
(
3) Comma così modificato da
comma 1 art. 1
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 che
ha soppresso le parole “per il tramite della Segreteria generale
della programmazione, sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza,
i responsabili delle Aree competenti in materia di sanità e sociale
e in materia di tutela e sviluppo del territorio”.
(
7) L’art. 63
legge regionale 30 gennaio
1997, n. 6 stabilisce che in via transitoria l’attività
tecnico istruttoria sia svolta dal dipartimento per l’ecologia e la
tutela dell’ambiente. Sul punto vedi altresì quanto disposto
dall’art. 79 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
recante “Disposizioni in materia di rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali”.
(
16) Il comma 10
dell’art. 61
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
prevede che “Al fine di conformare il rapporto di lavoro del
direttore generale dell’ARPAV alla nuova disciplina prevista ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 10 della
legge regionale 18 ottobre
1996, n. 32 , così come modificato dai commi 2 e 3, e
dell’articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132, si procede alla
revisione del contratto di lavoro del direttore generale in carica entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.”. (28 marzo 2018)
(
20) Comma modificato da comma
2 art. 61 legge regionale 2017, n. 45 che ha sostituito le parole:
“dei seguenti requisiti” con le parole: “dei requisiti
di cui all’articolo 8 della legge 28 giugno 2016, n. 132 e dei
seguenti”.
(
22) Comma modificato da comma
3 art. 61
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha soppresso le parole:
“, di norma,” e le parole: “Il direttore generale
decade, comunque, a seguito della scadenza della legislatura, al
compimento del novantesimo giorno successivo all’elezione della
Giunta regionale”.
(
41) Articolo sostituito da
comma 1 art. 2
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 .
Ai procedimenti di controllo disciplinati dall’articolo 19 della
presente legge in corso alla data di entrata in vigore della legge
regionale 15/2019 e sino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi
le disposizioni della presente legge regionale nel testo vigente
antecedentemente alle modifiche apportate dalla legge 15/2019.
(
44) Il comma 3
dell’art. 18 della
legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29
dispone che: «A decorrere dal 1° gennaio 1999, per la gestione
amministrativa e contabile dei residui dei centri regionali specializzati
di Teolo, Arabba e Castelfranco, l’ARPAV viene delegata alla
liquidazione ed al pagamento delle posizioni contabili in essere al 31
dicembre 1998, ai sensi dell’art. 95 bis della
legge regionale 9 dicembre 1977, n.
72 , e successive modificazioni, quale organo esterno alla Regione
stessa, previa verifica da parte delle strutture regionali competenti,
d’intesa con l’ARPAV, della permanenza degli obblighi che
hanno dato origine ai residui esistenti».
(
51) Disposizione finanziaria
a effetti esauriti.
SOMMARIO
-
Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
(BUR n. 94/1996)
-
NORME PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV) (1) (2)
-
-
CAPO I Principi generali
-
Art. 1 - Finalità.
-
Art. 2 - Funzioni della
Regione.
-
Art. 3 - Funzioni dell'Agenzia.
(6)
-
Art. 4 - Competenze dei
dipartimenti di prevenzione delle unità locali socio sanitarie
in relazione alla presente legge.
-
Art. 5 - Coordinamento tra ARPAV
e unità locali socio sanitarie.
-
Art. 6 - Rapporti fra Regione,
Province, Comuni, Comunità montane, Unità locali socio
sanitarie, altri enti pubblici e ARPAV. (12)
-
CAPO II Natura giuridica e organi
dell’ARPAV
-
Art. 7 - Natura giuridica.
-
Art. 8 - Organi dell'ARPAV.
-
Art. 9 - Comitato regionale di
indirizzo.
-
Art. 10 - Direttore generale.
(16)
-
Art. 11 - Collegio dei revisori
dei conti.
-
CAPO III Organizzazione
dell’ARPAV
-
Art. 12 - Organizzazione.
-
Art. 13 - Organizzazione della
direzione generale.
-
Art. 14 - Dipartimenti
provinciali.
-
Art. 14 bis – Dipartimenti
regionali.
-
CAPO IV Funzionamento
dell’ARPAV
-
Art. 15 - Regolamento.
-
Art. 16 - Programmazione
dell'attività.
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Art. 17 - Gestione
economico-finanziaria.
-
Art. 18 - Comitato provinciale
di coordinamento.
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Art. 19 - Controllo regionale.
(41)
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Art. 20 - Consultazione delle
rappresentanze sociali.
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Art. 21 - Collaborazione con
ANPA, Agenzia europea per l'ambiente, Università agli studi,
Magistrato alle acque e altri istituti di ricerca.
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CAPO V Costituzione
dell’ARPAV e sue dotazioni
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Art. 22 - Costituzione.
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Art. 23 - Dotazione di
personale.
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Art. 24 - Dotazione di beni.
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Art. 25 - Modalità di
assegnazione del personale e dei beni. (44)
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Art. 26 - Trattamento giuridico
ed economico del personale.
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Art. 27 - Finanziamento
dell'ARPAV.
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CAPO VI Norme transitorie e
finali
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Art. 28 - Modifiche degli
articoli 3 e 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n.
54 , "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro".
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Art. 29 - Modifiche degli
articoli 12 e 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n.
33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive
modificazioni ed integrazioni.
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Art. 30 - Norme finali.
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Art. 31 - Norma finanziaria.
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Art. 32 - Norma transitoria.
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Art. 33 - Dichiarazione
d’urgenza.