1. In relazione all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
e successive modificazioni, nel testo aggiunto dall’articolo 41,
comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione
delle opere di strutture ricettive all’aperto, e in particolare per
la collocazione e la installazione di allestimenti mobili, continua a
trovare applicazione l’
articolo 30 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e
successive modificazioni.
1. La presente legge entra in vigore il giorno il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.