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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 2 (BUR n. 18/2014)
Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 2 (BUR n. 18/2014) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA
QUALITÀ DELL’ASSISTENZA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E
SOCIALE E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2002, n. 22
“AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE,
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI”
Art. 1 - Inserimento di articoli
nella legge
regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali”.
Art. 2 - Disposizioni in
materia di alta specialità ambulatoriale.
1. La Giunta regionale può assegnare, in sede di riparto delle
risorse finanziarie alle aziende sanitarie ai fini dell’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza, risorse extra budget, in misura non
superiore al 15 per cento delle risorse assegnate come budget, a soggetti
privati accreditati che siano in grado di erogare sul territorio
regionale prestazioni di particolare elevata complessità.
2. La Giunta regionale determina entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio
provvedimento, sul quale esprime parere la competente commissione
consiliare, gli standard che determinano le prestazioni di cui al comma
1.
Art. 3 - Disposizioni
transitorie.
1. Per gli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica
in regime ambulatoriale che abbiano già presentato istanza di
accreditamento alla data di entrata in vigore della presente legge, la
procedura di accreditamento deve concludersi entro il 31 marzo 2014;
decorso inutilmente tale termine i suddetti soggetti possono presentare
istanza di accreditamento secondo le procedure di cui all’ articolo 17 bis,
comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 ,
così come introdotto dall’articolo 1.
Art. 4 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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