Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002)
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002) [sommario] [RTF]
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE,
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI (1)
(2)
TITOLO I - Principi ed ambito di
applicazione
Art. 1 - Principi
generali.
1. La Regione promuove la qualità dell’assistenza sanitaria,
socio-sanitaria e sociale. La Regione provvede affinché
l’assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e
scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza,
nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini
e sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e
relazionali della persona.
Art. 2 - Ambito di
applicazione.
1. Per le finalità di cui
all’articolo 1, la presente legge disciplina i criteri per
l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e
all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie
nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse.
2. La presente legge disciplina, altresì, i criteri per
l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio
nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle strutture
sociali a gestione pubblica o privata.
2 bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi per
l'integrazione delle attività di agricoltura sociale, come definite
all’articolo 3, comma 1 della
legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, nella
programmazione locale degli interventi e servizi sociali, di cui
all’articolo 1, comma 2 della legge 8 novembre 2000, n.
328”Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”, nel rispetto delle normative
vigenti. (
3)
TITOLO II - Autorizzazione alla
realizzazione di strutture e all’esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie
CAPO I - Autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie che erogano
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o
diurno
Art. 3 - Autorizzazione alla
realizzazione.
1. L’autorizzazione alla costruzione,
ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture
pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti,
oppure dalla stessa finanziate anche parzialmente, che erogano
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o
diurno, comprensivo dei servizi di diagnosi e di cura, è rilasciata
dalla Regione, in conformità all’
articolo 77 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” e successive modificazioni.
2. L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento e trasformazione,
trasferimento delle restanti strutture pubbliche, o equiparate ai sensi
dell’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a scopo non
lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni
di ricovero ospedaliero, viene rilasciata dal comune in cui avrà
sede la struttura, nell’esercizio delle proprie competenze in
materia di autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa
vigente
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è
subordinato alla positiva valutazione della compatibilità del
progetto con la programmazione socio-sanitaria regionale, definita in
rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione
territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare
le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. Per le strutture
di cui al comma 2, la compatibilità con la programmazione
socio-sanitaria è attestata nel parere obbligatorio e vincolante
rilasciato dalla struttura regionale competente. Esclusivamente per le
strutture private che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero di cui
al comma 2, il parere obbligatorio e vincolante della compatibilità
con la programmazione socio-sanitaria è rilasciato dalla struttura
regionale competente acquisito, su istanza del privato, il parere tecnico
sul progetto definitivo della struttura regionale competente. (
4)
Art. 4 - Autorizzazione
all’esercizio.
1. Il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio delle strutture di cui all’articolo 3 è di
competenza dell’Azienda per il governo della sanità della
Regione del Veneto - Azienda Zero, istituita dalla
legge regionale 25 ottobre 2016, n.
19 , di seguito denominata Azienda Zero. (
5)
2. omissis (
6)
3. Le strutture di cui all’articolo 3, già autorizzate ed in
esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le
modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale
emanati ai sensi dell’
articolo 10.
CAPO II - Autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e
socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio
Art. 5 - Autorizzazione alla
realizzazione.
1. Le procedure e le prescrizioni di cui all’articolo 3 per il
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, ampliamento,
trasformazione, trasferimento in altra sede, si applicano alle strutture
di seguito specificate:
a) strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo
non lucrativo, nonché strutture private che, al di fuori di
strutture di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni di ossigenoterapia
iperbarica;
b) centri di salute mentale;
c) consultori familiari e materno-infantili pubblici, di istituzioni ed
organismi a scopo non lucrativo, nonché privati;
d) centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici, di istituzioni ed
organismi a scopo non lucrativo, nonché privati.
2. L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione,
trasferimento in altra sede delle restanti strutture pubbliche, di
istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle
strutture private, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, è rilasciata dal comune, che provvede a darne
comunicazione alla struttura regionale competente.
Art. 6 - Autorizzazione
all’esercizio.
1. Il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio delle strutture di cui all’articolo 5, comma 1
è di competenza di Azienda Zero. (
7)
2. Per le rimanenti strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a
scopo non lucrativo, nonché private, che erogano prestazioni
specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e
riabilitazione funzionale, di diagnostica strumentale compresa la
risonanza magnetica integrale e di laboratorio, operanti
all’esterno di strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che
non ospedaliero, la funzione di autorizzazione all’esercizio è
di competenza del comune dove insiste la struttura.
3. Le strutture di cui all’articolo 5, già autorizzate ed in
esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le
modalità e i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale di
cui all’articolo 10.
CAPO III - Autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e
socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza residenziale a
ciclo continuativo e/o diurno
Art. 7 - Autorizzazione alla
realizzazione.
1. L’autorizzazione alla costruzione,
ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede delle strutture
pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché
delle strutture private, che erogano prestazioni di assistenza
residenziale extraospedaliera, a ciclo continuativo e/o diurno di
carattere estensivo o intensivo, ivi compresi i centri residenziali per
tossicodipendenti e malati di AIDS, è rilasciata:
a) dalla Regione, in conformità all’
articolo 77 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, qualora si tratti di
strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure
dalla stessa finanziate, anche parzialmente;
b) dal comune in cui avrà sede la struttura, nei rimanenti casi [con
esclusione degli ospedali di comunità, delle unità
riabilitative territoriali e degli hospice. (
8) ] (
9)
2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 avviene previa
positiva valutazione della compatibilità con la programmazione
socio-sanitaria regionale e attuativa locale, definita in rapporto
(
10) al fabbisogno
complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire
l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di
insediamento prioritario di nuove strutture. Nei casi di cui al comma 1,
lettera b), la compatibilità con la programmazione socio-sanitaria
è attestata nel parere obbligatorio e vincolante rilasciato dal
dirigente della struttura regionale competente. (
11)
[2 bis. L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento,
trasformazione, trasferimento in altra sede degli ospedali di
comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli
hospice richiesta da istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo,
nonché da strutture private è rilasciata dalla Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fatto salvo
quanto disposto dall’
articolo 2, comma 1, lettera g), n. 7, della
legge regionale 25 ottobre
2016, n. 19 . (
12) ]
(
13)
Art. 8 - Autorizzazione
all’esercizio.
1. Il rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio delle strutture di cui all’articolo 7 è di
competenza di Azienda Zero. (
14)
2. omissis (
15)
3. Le strutture di cui all’articolo 7, già autorizzate ed in
esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le
modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale di
cui all’articolo 10.
CAPO III bis - Autorizzazione all’esercizio di
strutture sanitarie per l’erogazione di cure domiciliari (16)
Art. 8 bis - Autorizzazione
all’esercizio. (17)
1. L’autorizzazione all’esercizio delle strutture pubbliche,
di istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle
strutture private che erogano prestazioni di cure domiciliari è
rilasciata da Azienda Zero.
CAPO IV - Disposizioni comuni
Art. 9 - Norme
procedurali.
1. la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini per
la richiesta e l’eventuale rilascio delle autorizzazioni alla
realizzazione e all’esercizio delle strutture e prevede la
possibilità di riesame dell’istanza in caso di esito negativo
o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.
Art. 10 - Requisiti minimi e
di qualità per l’autorizzazione all’esercizio. (18)
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale, sentite le istituzioni e le
organizzazioni interessate, stabilisce i requisiti minimi, generali e
specifici e di qualità, per l’esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di
istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle
strutture private, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 8
ter del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle
attività sanitarie.
2. Al fine di individuare i requisiti di cui al comma 1, la Giunta
regionale si avvale di un organismo tecnico-consultivo, dalla stessa
nominato costituito da esperti in sistemi di qualità
tecnico-professionale e organizzativi, nonché da componenti indicati
dalla Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed
odontoiatri.
3. Con i provvedimenti di cui al comma 1 la Giunta regionale fissa le
modalità per l’adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, da
parte delle strutture già autorizzate ed in esercizio, sia che si
tratti di strutture pubbliche, di strutture ad esse equiparate, di
istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, ovvero di strutture
private, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a
ciclo continuativo e/o diurno, prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio e prestazioni in regime residenziale
extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo
o intensivo.
4. I limiti temporali massimi per l'adeguamento ai requisiti di cui al
comma 1 sono i seguenti:
a) entro cinque anni per i requisiti strutturali e impiantistici;
b) entro tre anni per i requisiti tecnologici e organizzativi.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono contestualmente
comunicati al Consiglio regionale.
Art. 11 - Accertamento e
verifica dei requisiti minimi e di qualità per
l’autorizzazione all’esercizio.
1. L’autorizzazione all’esercizio delle strutture è
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti individuati
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10.
2. L’accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei
requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, sono effettuati
dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione
stessa che, a tal fine, si avvale delle proprie strutture tecniche o
dell'azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per
territorio(
19) . La verifica
deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale ed ogni
qualvolta se ne ravvisi la necessità.
3. Qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti di cui
all'articolo 10, comma 1, ed alle indicazioni inserite nell’atto di
autorizzazione all’esercizio, segnalate dalle strutture regionali
competenti, dal comune, dall’unità locale socio sanitaria
competente per territorio o dalle associazioni di tutela di cui
all’articolo 14 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni,
l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione
contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con
formale diffida, ne impone l’eliminazione entro un termine
tassativo, decorso inutilmente il quale dispone la sospensione
temporanea, totale o parziale, dell’autorizzazione
all’esercizio della struttura medesima o dell’attività
sanitaria o socio-sanitaria (
20) sino alla rimozione delle cause che l’hanno
determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni
l’autorità competente procede alla revoca
dell’autorizzazione
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per
l’effettuazione dell’accertamento del possesso dei requisiti
di cui all'articolo 10, comma 1, anche attraverso visite ispettive.
Art. 12 - Classificazione
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
1. La Giunta regionale provvede, entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a
classificare e distinguere le specifiche tipologie strutturali in
riferimento ai seguenti ambiti:
a) strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo
continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale;
c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale
extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo
od intensivo;
c bis) strutture che erogano prestazioni di cure domiciliari. (
21)
2. La classificazione di cui al comma 1 viene attribuita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.
Art. 13 – Definizione
di ampliamento e trasformazione.
1. Per ampliamento si intende un aumento dei posti letto o l'attivazione
di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente
svolte.
2. Per trasformazione si intende la
modifica strutturale e/o funzionale o il cambio d'uso, con o senza
lavori, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie oggetto di
autorizzazione.
TITOLO III - Autorizzazione
all’esercizio di attività sociali da parte di soggetti e
strutture pubblici e privati
Art. 14 - Autorizzazione
all'erogazione e all'esercizio di attività sociali da parte di
soggetti pubblici e privati.
1. Per l’autorizzazione dei servizi
e delle strutture sociali la Giunta regionale entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e con le modalità
di cui all’articolo 10, definisce ad integrazione dei requisiti
minimi strutturali e organizzativi stabiliti dalla normativa regionale
vigente, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previo
parere della Conferenza regionale per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria di cui all'
articolo 113 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
2. L’autorizzazione all'esercizio dei servizi sociali e delle
strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione
pubblica o dei soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 5 della
legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali." è rilasciata dal
comune ove ha sede il servizio o la struttura ed è subordinata alla
positiva valutazione della rispondenza della richiesta alla
programmazione attuativa locale. (
22)
3. La Giunta regionale determina altresì, entro il termine di cui al
comma 1, le modalità per la classificazione delle strutture che
erogano servizi sociali in relazione alla tipologia delle prestazioni
contemplate dai livelli di assistenza individuati dalla programmazione
regionale, nonché le modalità per il rilascio da parte dei
comuni delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali ed
innovativi per un periodo massimo di tre anni, individuando anche gli
strumenti per la verifica dei risultati.
4. Le funzioni di autorizzazione dei servizi o delle strutture sono
esercitate dal comune competente, direttamente o in forma associata con
gli altri comuni ricompresi nell’ambito territoriale
dell’azienda ulss ove ha sede la struttura che eroga il servizio, o
mediante delega all’azienda ulss, o avvalendosi delle competenti
strutture regionali.
TITOLO IV - Accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private e di
altri erogatori (23)
Art. 15 -
L’accreditamento istituzionale.
1. L’autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai
fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul
criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della
programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale.
2. L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento
della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale,
garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle
prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario
nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui
alla l. 328/2000.
3. omissis (
24)
4. L’accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture
pubbliche, o equiparate ai sensi dell’articolo 4, comma 12, del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni e agli
organismi a carattere non lucrativo, nonché alle strutture private
ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla
sussistenza delle condizioni di cui all’articolo16 ed ai requisiti
di cui all’articolo 18.
5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le
funzioni svolte dalle strutture o esercitate dai professionisti, tenuto
conto della capacità produttiva in rapporto al fabbisogno
complessivo, con riferimento alla localizzazione e distribuzione
territoriale delle strutture e dei professionisti presenti in ambito
regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità
ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture e professionisti, in conformità agli atti di
programmazione socio-sanitaria regionale vigenti.
6. I soggetti accreditati erogano:
a) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del servizio
sanitario regionale nell’ambito dei livelli essenziali ed uniformi
di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e
in relazione alle esigenze connesse all’assistenza integrativa di
cui all’articolo 9 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;
b) interventi e servizi sociali, come definiti all’articolo 1,
comma 2, della l. 328/2000.
6 bis. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, il
sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità e
sull’appropriatezza delle prestazioni rese dai soggetti pubblici o
equiparati e privati accreditati, distinguendo tra competenze di
coordinamento e vigilanza della Regione e funzioni di controllo spettanti
alle Aziende ULSS. (
25)
Art. 16 - Condizioni di
accreditamento.
1. L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta
regionale ai soggetti pubblici o equiparati di cui all’articolo 4,
comma 12, del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni
ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti privati nonché
ai professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie,
subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di
programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale;
c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti
ulteriori di qualificazione di cui all’articolo 18;
d) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati
ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
2. L’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’articolo 11
della l. 328/2000, è rilasciato, alle istituzioni ed organismi a
carattere non lucrativo e ai soggetti che erogano interventi e servizi
sociali, dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli
altri comuni ricompresi nell’ambito territoriale dell’azienda
ulss ove ha sede la struttura, o con delega all’azienda unità
locale socio sanitaria stessa, o avvalendosi delle strutture regionali
indicate all’articolo 19, comma 3, subordinatamente alla
sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso dell’autorizzazione all’esercizio;
b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di
programmazione sociale regionale e attuativa locale;
c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando a requisiti
ulteriori di qualificazione di cui all’articolo 18;
d) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati
ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
Art. 17 - Rapporti fra
soggetti accreditati ed ente pubblico.
1. L’accreditamento istituzionale
per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non
costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario
regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la
remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui
all’articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente
definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla
Regione ai sensi della normativa vigente.
2. L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di
interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli
enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un
obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle
prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della
normativa vigente.
3. La Giunta regionale disciplina,(
26) i rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di
accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione
delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le
modalità delle verifiche e dei controlli di competenza delle Aziende
ULSS anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20. (
27)
3 bis. Lo schema tipo di accordo contrattuale tra soggetto accreditato e
Azienda ULSS prevede quale causa di risoluzione di diritto il mancato
rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle
risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo quanto previsto
dai provvedimenti della Giunta regionale. (
28)
4. La Giunta regionale provvede alla individuazione dei criteri per la
definizione dei piani annuali preventivi di attività, sentita la
Commissione consiliare competente. La Giunta regionale determina i piani
annuali preventivi, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati
di cui all’articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni, delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo.
Il direttore generale dell'ulss territorialmente competente provvede alla
stipula dei relativi accordi contrattuali.
5. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di
accordo per l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di
servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio
sanitario regionale, enti locali e soggetti accreditati.
Art. 17 bis - Disposizioni
in materia di erogatori privati di prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale con oneri a carico del servizio
sanitario regionale. (29)
1. Al fine di uniformare l’offerta di prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale, superando l’attuale
disomogenea presenza sul territorio regionale di erogatori privati
ambulatoriali, salvaguardando, nel contempo, le specificità
territoriali in conformità a quanto previsto dall’
articolo 15 della
legge regionale
statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e
dalla
legge
regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di
programmazione socio-sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario
regionale 2012-2016” e successive modificazioni, sono definiti i
seguenti criteri ai quali si attiene il direttore generale
dell’azienda ULSS per individuare, nell’ambito del processo
di programmazione regionale e sulla base del fabbisogno complessivo, gli
erogatori privati accreditati, che forniscono prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale con oneri a carico del servizio
sanitario regionale, con i quali, successivamente, stipulare gli accordi
contrattuali:
a) accessibilità alla struttura da parte dell’assistito, in
conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e
successive modificazioni;
b) complementarietà;
c) economicità/efficienza;
d) liste d’attesa;
e) appropriatezza dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali
(PDTA) in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 29 giugno 2012, n.
23 e successive modificazioni;
f) standard di qualità;
g) standard di prestazioni.
2. I criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1
sono definiti dalla Giunta regionale in modo tale che ne sia garantita la
misurabilità e sono aggiornati annualmente.
3. Il direttore generale dell’azienda ULSS individua la durata dei
vari accordi contrattuali che, comunque, non deve essere superiore a tre
anni.
4. Gli accordi contrattuali stipulati dal direttore generale
dell’azienda ULSS, in base a quanto previsto dall’articolo
17, comma 4, e redatti in conformità allo schema tipo approvato
dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 5,
prevedono, in particolare:
a) i volumi di attività;
b) la tipologia;
c) le tariffe.
5. Gli accordi contrattuali vengono stipulati esclusivamente con
erogatori privati accreditati.
6. omissis (
30)
Art. 17 ter - Disposizioni
in materia di laboratori di analisi. (31)
1. In attuazione di quanto previsto dall’accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento
recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di
diagnostica di laboratorio” n. 61/CSR del 23 marzo 2011, di cui la
Regione ha preso atto con deliberazione n. 2530 dell’11 dicembre
2012 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 107
del 24 dicembre 2012, la Regione adotta il modello “a rete”
per organizzare la diagnostica di laboratorio sul proprio territorio,
modello che è il più idoneo sia per garantire la qualità e
la sicurezza delle prestazioni erogate, sia per conseguire le maggiori
economie di scala.
2. La soglia minima di prestazioni effettuate in proprio annualmente
dalla rete, viene individuata, con cadenza triennale, dalla Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1 dell’articolo
17 bis, con particolare riferimento alla diagnostica di laboratorio, i
direttori generali delle aziende ULSS stipulano gli accordi contrattuali
attenendosi ai criteri di cui al suddetto comma 1, ai quali si aggiunge
quello specifico dell’organizzazione “a rete”.
4. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente
commissione consiliare, il modello organizzativo della rete, prevedendo
anche la semplificazione della vigente procedura per l’apertura di
punti prelievo per la raccolta di campioni organici, inseriti in una
rete.
Art. 17 quater - Clausola
valutativa. (32)
1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 17 bis e 17 ter la
Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale, sulle
richieste di accreditamento e in particolare sulle richieste di nuovo
accreditamento, sul fabbisogno espresso dai direttori generali e sugli
accordi contrattuali stipulati dai medesimi nonché sul funzionamento
e consistenza delle reti dei laboratori e sul numero di esami erogati.
Art. 17 quinquies -
Disposizioni per i servizi socio-sanitari semiresidenziali e
residenziali. (33)
1. Gli accordi contrattuali dei servizi socio-sanitari semiresidenziali e
residenziali, redatti in conformità allo schema tipo approvato ai
sensi dell’articolo 17, comma 5, sono stipulati dal direttore
generale dell’azienda ULSS con i soggetti accreditati che applicano
la tariffa/retta regionale di riferimento.
2. Nelle more dell’individuazione della tariffa/retta regionale di
riferimento il direttore generale attiva gli accordi contrattuali di cui
al comma 1 con i soggetti accreditati presenti nel territorio della
propria ULSS e inseriti nella programmazione dal piano di zona di cui
all’
articolo
8 della
legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il
riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria”, così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.”.
Art. 18 - Definizione degli
ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per
l’accreditamento.
1. La Giunta regionale, (
34) con riguardo al necessario possesso, da
parte del soggetto accreditando, del sistema di gestione, valutazione e
miglioramento della qualità, definisce:
a) ambiti e strumenti per la verifica dell'attività svolta e dei
risultati raggiunti ai fini del rilascio dell'accreditamento;
b) modalità per le verifiche, iniziale e successive, del possesso
dei requisiti della struttura o del professionista accreditato;
c) requisiti ulteriori per l'accreditamento orientati a promuovere
l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza nelle
attività e nelle prestazioni oltre alla continuità
assistenziale.
2. Il sistema indicato al comma 1 deve essere costituito da condizioni
organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il
miglioramento continuo della qualità del servizio erogato, in
conformità alle norme nazionali ed internazionali di certificazione
di qualità in materia di sanità. La Giunta regionale determina
criteri e tempi per la certificazione di qualità.
3. Con successivi provvedimenti, la Giunta regionale definisce i
requisiti di accreditamento specifici in riferimento alle classificazioni
di cui agli articoli
12 e
14, identici per le
strutture pubbliche o equiparate e le strutture private, nonché i
requisiti specifici di accreditamento per i professionisti.
4. Al fine di individuare i requisiti tecnici di qualificazione
professionale e qualitativa delle strutture pubbliche o equiparate ai
sensi dell'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992, e successive
modificazioni, nonché delle strutture private, la Giunta regionale
si avvale dell'organismo tecnico consultivo di cui all'
articolo 10, comma 2.
Art. 19 - Procedura di
accreditamento.
1. La procedura per il rilascio (
35) dell’accreditamento dei
soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio
a seguito di istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della
sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1,
lettere a) c) e d) da parte di Azienda Zero e si conclude con
provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione
regionale per l’investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) che
si esprime sulla coerenza con la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 1,
lettera b) e sulla sostenibilità economico finanziaria rispetto alle
risorse assegnate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16,
comma 5 della
legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario
2019-2023”. Il parere della CRITE è rilasciato sulla base del
parere dell’Azienda ULSS in merito al fabbisogno relativo alla
programmazione attuativa locale che si esprime entro trenta giorni dalla
richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, nonché del parere del
dirigente della struttura regionale competente in materia di
programmazione sanitaria e socio-sanitaria che verifica anche la coerenza
con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, ai sensi
dell’articolo 16, comma 1, lettera b). (
36) La procedura per il rinnovo
dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie
e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del soggetto
interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di
cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da parte di
Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta regionale,
rilasciato sulla base del parere dell’Azienda ULSS in merito al
fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si esprime
entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne prescinde,
nonché del parere del dirigente della struttura regionale competente
in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria che
attesterà la coerenza della struttura o del soggetto accreditato
alle scelte di programmazione regionale. (
37)
1 bis. Per i soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie si applica il comma 1; per la sola procedura di rilascio
dell’accreditamento, la Giunta regionale acquisisce il previo
parere della commissione consiliare competente in merito alla coerenza
con le scelte di programmazione socio-sanitaria regionale, che si esprime
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne
prescinde. (
38)
1 ter. La procedura per il rilascio e il rinnovo
dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sociali
avviene su istanza del soggetto interessato, comporta la verifica della
sussistenza delle condizioni di accreditamento di cui all’articolo
16 e si conclude con provvedimento del comune o del direttore generale
dell’Azienda ULSS, se delegato nei casi di cui all’articolo
16, comma 2, nel termine di centoventi giorni dalla data di ricezione
dell’istanza. (
39)
1 quater. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i
termini di conclusione della procedura di rilascio e rinnovo
dell’accreditamento di cui ai commi 1 e 1 bis. (
40)
1 quinquies. Le istanze di rilascio di accreditamento riferite a nuovi
soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie sono
presentate con cadenza triennale, a seguito di avviso approvato dalla
Giunta regionale da pubblicare entro il mese di gennaio e riferito a
specifiche categorie di erogatori. (
41)
1 sexies. La Giunta regionale, a fronte di sopravvenute esigenze
programmatorie può disporre, previo parere della commissione
consiliare competente, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla
richiesta trascorsi i quali se ne prescinde, l’apertura
straordinaria dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio
di accreditamento riferite a nuovi soggetti erogatori di prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie anche prima della scadenza del triennio.
(
42)
2. In caso di esito positivo, il provvedimento di accreditamento e il
provvedimento di rinnovo dell’accreditamento hanno validità
triennale. In caso di esito negativo, una nuova istanza di rilascio di
accreditamento è effettuata ai sensi del comma 1 quinquies. La
richiesta di rinnovo dell’accreditamento deve essere presentata
prima della scadenza del provvedimento di accreditamento e nelle more del
rilascio del provvedimento l’efficacia dell’accreditamento
è prorogata. (
43)
3. La Giunta regionale provvede a definire ed a disciplinare i compiti e
le attività delle strutture del sistema sanitario regionale
(
44) cui affidare il
procedimento di accreditamento, l’elaborazione e l'aggiornamento
dei requisiti di accreditamento, nonché la formazione e la gestione
del personale addetto alle verifiche di accreditamento. Di tali strutture
possono avvalersi i comuni ed il direttore generale dell’azienda
ulss nei casi di cui all’articolo 16, comma 2.
4. La Giunta regionale determina i criteri e l’entità
dell’onere posto a carico dell’accreditando, da versare ad
Azienda Zero a copertura delle spese per l’attività
istruttoria svolta, (
45) a
titolo di partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di
accreditamento, in relazione alla tipologia e alla complessità della
struttura.
5. Le verifiche di accreditamento vengono effettuate sulla base di
criteri predefiniti che tengano conto di quanto stabilito dall'articolo
18 comma 3, aggiornate e rese pubbliche secondo le modalità
stabilite dalla Giunta regionale. Con il medesimo atto, inoltre, sono
precisate le condizioni di incompatibilità del personale addetto
alle verifiche.
6. È istituito, presso l’Area Sanità e Sociale (
46) l’elenco dei soggetti
accreditati, il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto con periodicità annuale; tale
elenco deve contenere la classificazione dei singoli erogatori, pubblici,
o equiparati di cui all’articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992,
o di istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo nonché
privati, in funzione della tipologia delle prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e sociali per le quali ciascuno è stato accreditato
ed in riferimento alle classificazioni delle strutture di cui agli
articoli
12 e
14.
7. Ciascuna azienda ulss pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i
quali ha instaurato rapporti, sulla base degli accordi contrattuali di
cui all’articolo 17, (
47) con la indicazione delle tipologie delle prestazioni ed i
relativi volumi di spesa e di attività che ciascuno di essi eroga a
carico del servizio sanitario regionale.
Art. 20 - Sospensione e
revoca dell’accreditamento.
1. L’accreditamento può
essere, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate,
sospeso con prescrizioni o revocato dalla Giunta regionale o dal comune,
nell’ambito delle rispettive competenze, a seguito del venire meno
delle condizioni di cui all’articolo 16, nonché a seguito
della risoluzione di diritto dell’accordo contrattuale nei casi
previsti dal comma 3 bis dell’articolo 17 e in ulteriori casi di
risoluzione di diritto come previsti dall’accordo stesso. (
48)
1 bis. Le Aziende ULSS nel cui ambito territoriale è ubicato il
soggetto accreditato vigilano sulla permanenza delle condizioni di
accreditamento di cui all’articolo 16 nonché sul rispetto
degli accordi contrattuali avvalendosi di Azienda Zero per quanto di
competenza. (
49)
2. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi
indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate
da un soggetto accreditato, il soggetto competente
all’accreditamento istituzionale provvede ad attivare (
50) tempestivamente le necessarie
verifiche ispettive. (
51)
Art. 21 - Accreditamento di
eccellenza.
1. La Giunta regionale promuove lo
sviluppo dell’accreditamento di eccellenza, inteso come
riconoscimento internazionale dell’applicazione delle migliori
pratiche organizzative e tecniche disponibili, attuate da parte delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
Art. 21 bis - Riconoscimento
dei presidi. (52)
1. La Giunta regionale, ai fini dell’erogazione
dell’assistenza sanitaria, sentita la commissione consiliare
competente, può riconoscere quali presidi dell’Azienda ULSS le
strutture ospedaliere private accreditate a condizione che:
a) abbiano un ruolo integrativo dell’assistenza ospedaliera
pubblica essendo ubicate in zone in cui non sono presenti o sono di
difficile raggiungimento i presidi ospedalieri pubblici;
b) rispettino gli standard di qualità e organizzativi dei presidi
ospedalieri pubblici;
c) presentino, in base alla programmazione regionale, almeno le
discipline previste al punto 9.2.1. dell’Allegato 1 del Decreto
Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all’assistenza ospedaliera”.
2. I rapporti con le Aziende ULSS delle strutture sanitarie riconosciute
presidi dell’Azienda ULSS sono regolati da accordi contrattuali
secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale. Il mancato
rispetto dei contenuti dell’accordo contrattuale determina la
perdita del riconoscimento di presidio ospedaliero.
TITOLO V – Norme finali
Art. 22 - Norme transitorie
e finali e di abrogazione.
1. Sino all’approvazione dei
provvedimenti della Giunta regionale di cui all’
articolo 10, l’esercizio
dell’attività sanitaria e socio-sanitaria in regime di
ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, in regime
ambulatoriale per l’erogazione di prestazioni specialistiche,
nonché in regime residenziale extra-ospedaliero a ciclo continuativo
e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo, continua ad essere
disciplinato dalla normativa vigente all’entrata in vigore della
presente legge.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, la classificazione
di residenza sanitaria assistenziale (RSA) è confermata nei
confronti delle strutture individuate con deliberazione della Giunta
regionale 4 agosto 2000, n. 2537, anche per gli effetti di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 "Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e
dall’articolo 6, comma 4, della l. 328/2000.
3. Gli articoli
2 e
3 della
legge regionale 2 aprile 1985, n. 29
"Disciplina dei laboratori privati di analisi cliniche e di analisi
veterinarie.", e l’articolo 4, commi 3, 4, 5, 6, della
legge regionale 31 maggio
1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie
Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica." cessano di
avere efficacia dall’avvenuto adeguamento di tutte le strutture
private già autorizzate ai requisiti stabiliti dalla presente legge
e comunque non oltre la scadenza del termine previsto dall’articolo
10, comma 1.
4. Le norme di cui agli articoli da
6 a
26 della
legge regionale 30 dicembre
1985, n. 68 "Autorizzazione e vigilanza sulle case di cura private.",
nonché le norme di cui agli articoli da
8 a
11 della
legge regionale 2 aprile
1985, n. 29 cessano di avere efficacia dall’avvenuto
adeguamento delle rispettive strutture già autorizzate, ai requisiti
minimi previsti dalla presente legge.
5. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997 ogni precedente disposizione di
classificazione delle strutture sanitarie cessa di avere efficacia dalla
data di approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo
12 e all’articolo
14, comma 3.
6. Nelle more dell’applicazione del provvedimento per
l’accreditamento previsto dall’
articolo 15 provvisoriamente sono accreditate le
strutture pubbliche in esercizio alla data dell’entrata in vigore
della presente legge e le strutture private che risultino
provvisoriamente accreditate ai sensi dell’articolo 6, comma 6,
della legge 26 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica.".
7. Fino all’approvazione dei provvedimenti di cui
all’
articolo 15,
comma 1, della presente legge, i comuni rilasciano autorizzazioni
all'esercizio delle attività sociali di cui all’
articolo 14 in conformità
alla verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti
dalla disciplina regionale vigente.
8. L’
articolo 20 della
legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
"Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale.",
come novellato dall’articolo 7 della
legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5
"Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996/1998.", è
abrogato.
Note
(
1) L’art. 2 della
legge regionale 7
febbraio 2014, n. 2 detta disposizioni in materia di riparto di
risorse finanziarie per i soggetti privati accreditati che erogano
prestazioni di elevata complessità. L’art. 32 della
legge regionale 30 gennaio
2004, n. 1 ai commi 5 e 6 prevede che: “5. Congiuntamente alle
procedure di accreditamento previste dalla
legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali” le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative operanti nel settore socio sanitario, entro
il primo semestre di ciascun anno a valere per l’esercizio
successivo, possono proporre alla Giunta regionale un elenco di servizi
di benessere strutturali, ambientali e personali ulteriori a quelle
ordinariamente dovute, come previste nella Carta dei servizi di ciascuna
struttura residenziale accreditata, nonché i corrispettivi
applicabili, da erogarsi a richiesta di parte e con onere a carico totale
ed esclusivo dell’interessato, secondo un contratto tipo da
stipularsi con l’ente gestore proponente.
6. La Giunta regionale definisce annualmente, in riferimento
all’esercizio successivo, l’elenco delle prestazioni e dei
corrispettivi di riferimento e approva, altresì, il contratto tipo
di cui al comma 5, con esclusione di oneri a carico del bilancio
regionale; agli attuali ospiti delle strutture residenziali accreditate
si applicano le condizioni di miglior favore.”.
(
2) In ordine alle disposizioni
come introdotte dalla
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 2 si
applica l’articolo 15 di detta legge ai sensi del quale:
“Art. 15 - Disposizioni transitorie.
1. Alle procedure di accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali di cui alla
legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali” non concluse alla data di entrata in
vigore della presente legge si applica la previgente disciplina.”.
(
3) Comma inserito da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
4) Comma sostituito da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 27 maggio 2022, n. 12 . In precedenza comma modificato da
art. 2 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
5) Comma modificato da comma 1
art. 3 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che ha sostituito le parole:
“subordinato alla previsione contenuta nell’articolo 2, comma
1, lettera g), n. 7, della
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19
” con le seguenti: “di competenza dell’Azienda per il
governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero,
istituita dalla
legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 ,
di seguito denominata Azienda Zero”. In precedenza comma sostituito
da comma 1 art. 34 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
6) Comma abrogato da comma 2
art. 34 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
7) Comma sostituito da comma 1
art. 4 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
8) Lettera modificata da comma 3
art. 34 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che dopo le parole: “nei
rimanenti casi” ha inserito le seguenti: “con esclusione
degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative
territoriali e degli hospice”
(
9) Con sentenza n. 98/2018 (G.
U. – 1a Serie Speciale n. 21/2018), la Corte Costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo
34 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017”, che modificando l’articolo 7
della
legge
regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali”, demanda alla Giunta regionale la competenza sulle
autorizzazioni alla realizzazione degli ospedali di comunità, delle
unità riabilitative territoriali e degli hospice, eliminando la
competenza del Comune e facendo così confluire nella Giunta
regionale le due distinte valutazioni (quella urbanistica che spetta al
Comune e quella di compatibilità con la programmazione sanitaria che
spetta alla Regione), previste dall’articolo 8-ter, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421”, rende la disposizione costituzionalmente
illegittima, per contrasto con l’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione. La disposizione era stata impugnata dal Governo innanzi
alla Corte Costituzionale con ricorso n. 28/2017 (G. U. 1a Serie Speciale
n. 18/2017).
(
10) Comma modificato da comma
1 art. 5 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che
ha sostituito la parola: “base” con la seguente:
“rapporto”
(
11) Comma modificato da comma
1 art. 5 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che
ovunque citate ha sostituito le parole: “rispondenza alla”,
con le seguenti: “compatibilità con la”.
(
12) Comma aggiunto da comma 4
art. 34 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
13) Con sentenza n. 98/2018
(G. U. – 1a Serie Speciale n. 21/2018), la Corte Costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 dell'articolo
34 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017”, che modificando l’articolo 7
della
legge
regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali”, nel senso di demandare alla Giunta regionale la
competenza su costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in
altra sede degli ospedali di comunità, delle unità
riabilitative territoriali e degli hospice, richiesta da istituzioni ed
organismi a scopo non lucrativo, nonché da strutture private,
eliminando così la competenza del Comune e facendo confluire nella
Giunta regionale le due distinte valutazioni (quella urbanistica che
spetta al Comune e quella di compatibilità con la programmazione
sanitaria che spetta alla Regione), previste dall’articolo 8-ter,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421”, rende la disposizione
costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione. La disposizione era stata impugnata dal
Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 28/2017 (G. U.
1a Serie Speciale n. 18/2017).
(
14) Comma sostituito da comma
1 art. 6 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
15) Comma abrogato da comma 2
art. 6 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
16) Capo inserito da comma 1
art. 2 della
legge
regionale 27 maggio 2022, n. 12 .
(
17) Articolo inserito da
comma 2 art. 2 della
legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 .
(
18) L’art. 36 della
legge regionale 30
gennaio 2004, n. 1 , come modificato dall’articolo 48 della
legge regionale 19
febbraio 2007, n. 2 prevede l’erogazione di contributi ai fini
del raggiungimento degli standard da erogarsi con le modalità ivi
previste.
(
19) Comma modificato da comma
1 art. 7 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che
ha soppresso le parole: “o di apposita struttura tecnica
dell’Agenzia regionale socio-sanitaria istituita con
legge regionale 29 novembre
2001, n. 32 ”.
(
20) Comma modificato da comma
1 articolo 3 della
legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che
sostituisce le parole: “ordina la chiusura temporanea, totale o
parziale, della struttura medesima”, con le seguenti:
“dispone la sospensione temporanea, totale o parziale,
dell’autorizzazione all’esercizio della struttura medesima o
dell’attività sanitaria o socio-sanitaria”.
(
21) Lettera inserita da comma
3 dell’articolo 2 della
legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 .
(
22) Per la disciplina
transitoria vedi l'articolo 22 in particolare il comma 7.
(
23) Vedi l’art. 13
della
legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 48 , prevede che il direttore
sanitario di struttura privata accreditata che gestisce ospedali con
più di cento posti letto, deve possedere gli stessi requisiti
richiesti per il direttore medico ospedaliero di ospedali pubblici.
(
24) Comma abrogato da comma 1
art. 8 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
25) Comma aggiunto da comma 2
art. 8 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
26) Comma modificato da comma
1 art. 9 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che
ha soppresso le parole: “, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge,”.
(
27) Comma modificato da comma
1 art. 9 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che
ha aggiunto dopo le parole: “e le modalità delle verifiche e
dei controlli” le seguenti: “di competenza delle Aziende ULSS
anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20.”.
(
28) Comma inserito da comma 2
art. 9 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
29) Articolo inserito da
comma 1 art. 1
legge regionale 7 febbraio 2014, n. 2 .
Vedi l’art. 3 della medesima
legge regionale 7 febbraio 2014, n. 2 che
detta disposizioni transitorie per gli erogatori di prestazioni che
abbiano presentato istanza di accreditamento entro il 15 febbraio 2014.
(
30) Comma abrogato da comma 1
art. 10 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
31) Articolo inserito da
comma 1 art. 1
legge regionale 7 febbraio 2014, n. 2 .
Vedi il comma 2 dell’art. 1 della medesima
legge regionale 7 febbraio 2014, n.
2 che indica il termine (16.05.2014) entro cui la Giunta regionale
definisce il modello organizzativo della rete per la diagnostica di
laboratorio.
(
32) Articolo inserito da
comma 1 art. 1
legge regionale 7 febbraio 2014, n. 2 .
(
33) Articolo inserito da
comma 1 art. 1
legge regionale 7 febbraio 2014, n. 2 .
(
34) Comma modificato da comma
1 art. 11 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che
ha soppresso le parole: “, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore dalla presente legge”.
(
35) Comma modificato da lett.
a) comma 1 art. 3
legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che
sopprime le parole “e il rinnovo”.
(
36) Comma modificato da lett.
a) comma 1 art. 4 della
legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che
dopo le parole: “dirigente della struttura regionale competente in
materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria”, ha aggiunto
le seguenti: “che verifica anche la coerenza con la programmazione
sanitaria e socio-sanitaria regionale, ai sensi dell’articolo 16,
comma 1, lettera b).”. In precedenza comma sostituito da comma 1
art. 12 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
37) Comma modificato da lett.
b) comma 1 art. 4 della
legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che
alla fine ha aggiunto il seguente periodo: “La procedura per il
rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie prende avvio a seguito di istanza del
soggetto interessato, comporta la verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) c) e d) da
parte di Azienda Zero e si conclude con provvedimento della Giunta
regionale, rilasciato sulla base del parere dell’Azienda ULSS in
merito al fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale che si
esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali se ne
prescinde, nonché del parere del dirigente della struttura regionale
competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria che
attesterà la coerenza della struttura o del soggetto accreditato
alle scelte di programmazione regionale.”.
(
38) Comma inserito da comma 2
art. 12 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
39) Comma inserito da comma 2
art. 12 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
40) Comma inserito da comma 2
art. 12 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
41) Comma inserito da comma 2
art. 12 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
42) Comma inserito da comma 2
art. 12 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
43) Comma sostituito da comma
3 art. 12 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
44) Comma modificato da comma
4 art. 12 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che
ha sostituito la parola: “regionali” con le seguenti:
“del sistema sanitario regionale”.
(
45) Comma modificato da comma
5 art. 12 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che
ha aggiunto dopo le parole: “a carico
dell’accreditando,” le seguenti: “da versare ad Azienda
Zero a copertura delle spese per l’attività istruttoria
svolta,”.
(
46) Comma modificato da comma
6 art. 12 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che
ha sostituito le parole: “la competente segreteria regionale”
con le seguenti: “l’Area Sanità e Sociale”.
(
47) Comma modificato da comma
7 art. 12 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che
ha inserito dopo le parole : “ha instaurato rapporti” le
seguenti: “sulla base degli accordi contrattuali di cui
all’articolo 17,”.
(
48) Comma sostituito da comma
1 art. 13 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
49) Comma inserito da comma 2
art. 13 della
legge
regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
(
50) Comma modificato da comma
3 art. 13 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
che ha sostituito la parola: “effettuare” con la seguente:
“attivare”.
(
51) Comma modificato da comma
4 art. 13 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 che
ha soppresso le parole: “L’accertamento di situazioni di non
conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della
gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la
sospensione con prescrizioni o la revoca dell’accreditamento
istituzionale.”
(
52) Articolo inserito da
comma 1 art. 14 della
legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 .
SOMMARIO