Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 (BUR n. 36/2014) (Bilancio)
Legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 (BUR n. 36/2014) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E
PLURIENNALE 2014-2016
Articolo 1
1. Gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio
della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2014, annessi
alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro
17.346.587.008,43 in termini di competenza e in euro 20.069.535.910,47 in
termini di cassa (Tabelle 1 e 2).
2. Sono autorizzati, secondo la normativa vigente, l’accertamento,
la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte,
delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio
finanziario 2014.
3. È autorizzato l’impegno delle spese per l’esercizio
finanziario 2014, entro i limiti degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo
quanto previsto dall’
articolo 42 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
4. È autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio
finanziario 2014, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti
nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente
articolo.
Articolo 2
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro
generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per
l’esercizio finanziario 2014, con i prospetti allegati di cui
all’
articolo 13 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
Articolo 3
1. L’autorizzazione di spesa per l’esercizio finanziario 2014
derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano
attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è
disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a
ciascuna unità previsionale di base di spesa nell’allegato
stato di previsione.
Articolo 4
1. L’importo presunto delle reiscrizioni derivanti da economie su
stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di
destinazione, di cui al relativo Allegato, ammonta a euro
1.277.187.164,57.
Articolo 5
1. Ai sensi del comma 1 dell’
articolo 12 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 , il saldo finanziario negativo presunto
risultante dalla gestione dell’esercizio 2013 ammonta a euro
500.000.000,00, alla cui copertura si provvede con la presente legge.
Articolo 6
1. Ai sensi del comma 1, lettera a), dell’
articolo 14 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 , il disavanzo esistente fra il totale delle
spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che
si prevede di accertare nell’esercizio ammonta a euro
1.529.687.164,57.
Articolo 7
1. Per far fronte al saldo finanziario
negativo presunto dell’esercizio 2013, così come determinato
all’articolo 5, e al disavanzo esistente fra il totale delle spese
di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si
prevede di accertare nell’esercizio, così come determinato
all’articolo 6, è autorizzata per l’anno 2014 la
contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o
di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente,
d’importo complessivo non superiore a euro 2.029.687.164,57 (upb
E0137, E0174). Di detto ammontare è dato riscontro:
a) per euro 252.500.000,00 nell’allegato “Quadro dimostrativo
di cui al comma 2, lettera b) dell’articolo 13 della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 ”;
b) per euro 1.777.187.164,57 nell’allegata Tabella “Riscontro
degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2014
per spese d’investimento da finanziarsi mediante ricorso ad
indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla
contrazione dei relativi prestiti autorizzati”.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui
al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso
iniziale fisso o variabile annuo non superiore all’8 per cento.
3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di
preammortamento dei prestiti è garantito mediante l’iscrizione
nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata
dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione
dei pagamenti.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà conferire, con ciascun Atto
di Erogazione, mandato irrevocabile al proprio Tesoriere a versare a
favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 3
alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme
necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
5. L’onere annuale relativo all’ammortamento medesimo,
comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro
106.511.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2015 e
2016 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 (upb U0199).
Articolo 8
1. Con riferimento agli adempimenti disposti dal “Patto di
stabilità interno”, la Giunta regionale è autorizzata ad
assumere, nel corso del 2014, le misure necessarie ad assicurare il pieno
rispetto dei vincoli, in termini di competenza eurocompatibile, così
come prescritti dalla normativa statale vigente in materia finanziaria.
2. Con riferimento ai limiti posti dal “Patto di stabilità
interno” alla gestione della competenza eurocompatibile, la Giunta
regionale è autorizzata ad effettuare, per l’esercizio 2014,
variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base,
anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione
obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto
disposto dal comma 2, lettera b), dell’
articolo 22 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 .
Articolo 9
1. La disponibilità di cassa necessaria a far fronte alle
obbligazioni sorte in capo alla Regione in conseguenza delle
certificazioni dei crediti rilasciate ai sensi del comma 3 bis
dell’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale”, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, relative alle istanze
ricevute nell’anno 2013, viene assicurata con le risorse previste
nell’upb U0189 “Fondo di riserva di cassa” del bilancio
di previsione 2014. Tale disponibilità deve essere almeno pari
all’ammontare dei crediti certificati.
Articolo 10
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia
veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro
48.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni
per far fronte alle temporanee esigenze di cassa per le erogazioni a
terzi a titolo di aiuti, premi e contributi, anche cofinanziati, previsti
dalla normativa comunitaria (capitoli 100036/E e 100092/U).
Articolo 11
1. Nell’ambito del processo di progressivo adeguamento del proprio
bilancio ai nuovi principi previsti dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare,
per l’esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra
unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima
classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli
stanziamenti di competenza al fine di adeguarla al piano dei conti
integrato di cui al DPCM del 28 dicembre 2011 e successive modifiche.
Articolo 12
Articolo 13
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
SOMMARIO