Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 30 (BUR n. 103/2014) (Novellazione)
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1) Con sentenza n. 215/2015
(G.U. - 1ª serie speciale n. 45/2015), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
1, comma 1, limitatamente alle parole «le modifiche di linee
esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,» in quanto
hanno l’effetto di sottrarre automaticamente tali modifiche alla
valutazione d’impatto ambientale, in contrasto con la disciplina
prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale” e di conseguenza violano l’articolo 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione che attribuisce alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia “tutela
dell’ambiente”. La legge era stata impugnata dal Governo
innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 93/2014 (G.U. 1ª
serie speciale n. 5/2015).