Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 (BUR n. 81/1991)
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 (BUR n. 81/1991) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA
DI OPERE CONCERNENTI LINEE E IMPIANTI ELETTRICI SINO A 150.000 VOLT.
(1) (2)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in
materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per
la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la distribuzione di
energia elettrica comunque prodotta e di ogni altra opera accessoria,
avente tensione nominale non superiore a 150. 000 volt.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano:
a) le norme di cui al R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici;
b) la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia
Elettrica (ENEL);
c) la legge 28 giugno 1986, n. 339 e le norme tecniche attuative.
Titolo II
Procedimento
Art. 2 - Domanda di
autorizzazione.
1. Le domande di autorizzazione per la costruzione di nuove linee,
cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, corredate da una
relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da
una corografia, sono dirette al Presidente della Giunta regionale e
presentate all'ufficio regionale del Genio civile competente per
territorio.
2. Qualora l'impianto interessi il territorio di più province, le
domande sono presentate all'ufficio regionale del Genio civile nella cui
circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.
3. Le imprese e gli enti non trasferiti all'ENEL ai sensi dei n. 6 e n. 8
dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla
domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo
all'esercizio dell'attività elettrica, nonchè le autorizzazioni
prescritte dalla legislazione vigente in materia, salvo che si tratti di
linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, costruite
per uso proprio e nel proprio ambito con esclusione di ogni attività
di vendita e distribuzione di energia elettrica.
4. Gli enti di cui al n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione
all'esercizio di attività elettriche. Qualora l'istanza di
concessione sia ancora in fase di istruttoria, alla domanda deve essere
allegata l'istanza stessa, corredata dal consenso del Ministero
dell'industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in
materia.
5. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda ai comuni
interessati nonchè alle amministrazioni e agli enti di cui al comma
1 dell'art. 8.
6. Non sono soggette all’obbligo dell’autorizzazione [le
modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500
m.,] le trasformazioni di linee con conduttori nudi in linee con cavo
aereo, gli adeguamenti alle tensioni di esercizio normalizzate e le
sostituzioni dei componenti, a condizione che tali interventi non
comportino variazioni alla natura del progetto precedentemente approvato
né incremento della potenza già autorizzata e non ricadano in
zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
È in ogni caso fatto salvo l’obbligo di progettazione tecnica
e relativo collaudo. (
3)
(
4)
6 bis. Non sono, altresì, soggette all’obbligo
dell’autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed
impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione
di energia elettrica:
a) con tensione nominale fino a 5.000 volt, a condizione che non ricadano
in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) con tensione nominale massima fino a 30.000 volt e con lunghezza non
superiore a 500 metri a condizione che non ricadano in zone soggette a
tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto
legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.
6 ter. Per le linee e le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 6
bis l’esercente presenta al comune interessato la denuncia di
inizio lavori (DIL), ai sensi della vigente normativa di settore.
6 quater. Per le linee ed impianti di cui alle lettere a) e b) del comma
6 bis l’esercente trasmette annualmente alle province interessate
l’elenco delle nuove linee realizzate ovvero i dati eventualmente
conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture
(SINFI), di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016 “Istituzione
del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle
infrastrutture”. (
5)
Art. 3 - Procedimento
ordinario.
1. L'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, ove
non vi abbia provveduto il richiedente, dispone:
a) la pubblicazione mediante affissione per trenta giorni consecutivi,
nell'albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio è
prevista la costruzione dell'impianto progettato, dell'avviso, unitamente
alla relativa corografia. L'avviso contiene per estratto il testo della
domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto progettato,
nonchè l'indicazione del luogo ove le osservazioni e le opposizioni
possono essere presentate.
b) l'invio di copia della domanda e dei relativi allegati al Ministero
delle poste e telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall'ultimo
comma dell'art. 111 del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè,
qualora richiesto, all'ENEL ai sensi dell'art. 18 del D. P. R. del 18
marzo 1965, n. 342.
2. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nell'albo
pretorio del comune o dei comuni interessati, chiunque vi abbia interesse
può presentare all'ufficio regionale del Genio civile competente
eventuali osservazioni ed opposizioni.
3. I comuni, le amministrazioni e gli enti, di cui al comma 1 dell'art.
8, comunicano all'ufficio regionale del Genio civile, entro il termine di
sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda di
autorizzazione, le proprie osservazioni ed opposizioni specificando le
condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere
subordinata; trascorso il termine si procede indipendentemente dalla loro
acquisizione.
4. In caso di contrasto fra le condizioni indicate da due o più enti
ed amministrazioni, l'ufficio regionale del Genio civile, individua quale
condizione debba essere considerata di preminente interesse pubblico e ne
dà notizia agli enti e alle amministrazioni stesse, invitandoli ad
esprimere le proprie controdeduzioni, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione, effettuata mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, le loro osservazioni in merito. Trascorso tale
termine si procede indipendentemente dalla loro acquisizione.
5. L'ufficio regionale del Genio civile comunica al richiedente le
osservazioni e le opposizioni pervenute, nonchè le condizioni
indicate e quelle individuate ai sensi del comma 4, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento invitandolo a formulare, nei successivi trenta
giorni, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di
accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare
per iscritto l'accettazione totale o parziale di tali condizioni.
6. L'ufficio regionale del Genio civile, entro trenta giorni
dall'adempimento delle procedure di cui ai comma precedenti trasmette la
documentazione per il parere di competenza:
a) alla Commissione consultiva prevista dall'
art. 28 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 , nel caso in cui si tratti di opere concernenti
linee ed impianti elettrici che interessano il territorio di una
provincia. Il parere sostituisce ad ogni effetto qualsiasi altro parere
di competenza regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'opera;
(
6)
b) alla Commissione tecnica regionale - Sezione opere pubbliche prevista
dall'
art. 23
della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 , nel caso in cui si tratti di opere
concernenti linee ed impianti elettrici che interessino il territorio di
più province. Il parere sostituisce ad ogni effetto qualsiasi altro
parere di competenza regionale per la realizzazione e l'esercizio
dell'opera, salvo quanto disposto nella lett. c); (
7)
c) alla Commissione tecnica regionale - Sezione urbanistica, così
come previsto dall'art. 1 della
legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 ,
come sostituito dall'art. 1 della
legge regionale 23 aprile 1990, n. 30 ,
nel caso in cui si tratti di opere concernenti linee ed impianti
elettrici che interessano più province e ricadono in aree soggette a
vincolo ai sensi dell'art. 7 della Legge 28 giugno 1939, n. 1497. Il
parere sostituisce ad ogni effetto qualsiasi altro parere di competenza
regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'opera. (
8)
7. Il parere previsto dalle lett. a) e b) del comma 6 è emesso entro
il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ricevimento della
documentazione; trascorso inutilmente il termine, si procede
indipendentemente dalla sua acquisizione.
Art. 4 - Autorizzazioni.
1. Il provvedimento che autorizza la
costruzione e l'esercizio degli impianti indicati nel comma 1 dell'art. 1
è rilasciato:
a) dal dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per
territorio, qualora gli impianti ricadano nel territorio di una
provincia;
b) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici, qualora gli
impianti interessino il territorio di più province;
c) dal Presidente della Giunta regionale nel caso in cui permangano
contrasti fra il richiedente ed i soggetti interessati ovvero nel caso di
formulazione di parere negativo da parte del comune di cui al comma 6
dell'art. 7.
2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi
tensione compresa tra 1. 000 e 30. 000 volt, attribuisce al richiedente
la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1. 000
volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente sempre che
non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di
privati interessati. Tale facoltà sussiste anche nel caso di
impianti realizzati o da realizzarsi a seguito di DIL presentata ai sensi
dell’articolo 2 comma 6 ter. (
9)
3. Resta fermo quanto disposto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ove la
realizzazione degli impianti interessi il patrimonio storico o
archeologico.
4. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria, di collaudo e di
esecuzione in danno nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'
art. 18, sono a carico del
richiedente, che ha l'obbligo di anticiparle, costituendo presso la
Tesoreria regionale, un fondo a tal fine determinato dall'ufficio
regionale del Genio civile secondo le modalità stabilite dalla
Giunta regionale.
5. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro
centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte
dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione non abbia
provveduto ad adempiere gli obblighi stabiliti nel provvedimento
autorizzativo. In tal caso le opere eseguite sono demolite, anche
mediante esecuzione d'ufficio, a spese del titolare della autorizzazione.
Art. 5 - Procedimento
abbreviato.
1. Per il rilascio delle autorizzazioni di
cui alla presente legge, il richiedente può dichiarare nella
domanda, producendo la relativa documentazione, di aver ottenuto
l'assenso di tutti i proprietari interessati e il parere favorevole delle
competenti amministrazioni pubbliche e dell'ENEL, obbligandosi per
iscritto ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il
provvedimento di autorizzazione eventualmente determina a tutela di
interessi pubblici e privati. In tal caso l'ufficio regionale del Genio
civile omette le pubblicazioni di cui al comma 1 dell'art. 3.
2. L'autorizzazione, purchè l'opera non ricada in zone soggette a
vincolo ai sensi del Capo II, Parte Terza, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 1372” o
nel caso in cui il richiedente abbia già ottenuto la relativa
autorizzazione paesaggistica, (
10) si intende rilasciata qualora il dirigente dell'ufficio
regionale del Genio civile ovvero il dirigente del Dipartimento per i
lavori pubblici, rispettivamente competenti ai sensi delle lett. a) e b)
del comma 1 dell'art. 4, non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal
ricevimento della domanda e degli atti relativi.
Art. 6 - Autorizzazione
provvisoria.
1. Nei casi d'urgenza, previa richiesta
motivata, il dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente
per territorio, ovvero il dirigente regionale del Dipartimento per i
lavori pubblici, rispettivamente competenti ai sensi delle lett. a) e b)
del comma 1 dell'art. 4, possono autorizzare, l'inizio delle costruzioni
di cui all'art. 113 del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. La cauzione prescritta dall'ultimo comma dell'art. 113 del R. D. 11
dicembre 1933, n. 1775, è depositata presso la Tesoreria regionale
nella misura stabilita dai dirigenti competenti ai sensi del comma 1
secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. L'ENEL è esonerato dal depositare la cauzione a norma dell'art. 9
del D. P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
4. L'autorizzazione ha la durata di anni quattro dalla data del relativo
provvedimento autorizzativo e può essere prorogata, a richiesta, per
un anno, allorchè particolari esigenze tecniche o amministrative
abbiano ritardato l'entrata in esercizio dell'impianto.
5. Col provvedimento di autorizzazione provvisoria può essere
dichiarata l'indifferibilità e l'urgenza dei lavori.
Art. 7 - Disposizioni
urbanistiche.
1. Per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche di
trasformazione, deve essere richiesta la concessione edilizia. Dette
opere rientrano nella categoria di cui alla lett. f) dell'art. 9 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
2. Per le linee elettriche e posti di trasformazione a palo da
realizzarsi in conformità alla presente legge non occorre la
concessione edilizia di cui all'
art. 76 della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 ;
la valutazione sotto il profilo urbanistico è effettuata dall'organo
consultivo competente ai sensi delle lett. a), b) e c) del comma 6
dell'art. 3.
3. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per
l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono
computate nel calcolo della volumetria consentita.
4. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere
edilizie, di cui ai comma 1 e 3, non abbia conforme destinazione nello
strumento urbanistico vigente e per l'impianto sia prevista o richiesta
la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori, il comune, ai sensi dell'art. 3, entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda, con deliberazione
consiliare, si esprime in merito alla localizzazione dell'opera e ne
dà comunicazione all'ufficio regionale del Genio civile per il
seguito dell'istruttoria. Trascorso inutilmente il termine, il parere si
intende espresso favorevolmente. Quando le opere di cui al comma 3
vengono realizzate in zone destinate dagli strumenti urbanistici ad
insediamenti produttivi, servizi e destinazione agricola, sono da
ritenersi conformi alle previsioni urbanistiche.
5. Il provvedimento di autorizzazione, nel caso di cui al comma 4,
determina la localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce
variante allo strumento urbanistico vigente. Il progetto dell'impianto
viene approvato dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione e
tale approvazione sostituisce la concessione edilizia.
6. Nel caso in cui il parere del comune richiesto dal comma 4 sia
negativo, il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 5 è
rilasciato dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 8 - Attraversamento di
beni demaniali e zone vincolate ed interferenze con opere pubbliche.
1. Per l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione straordinaria,
di linee, di cabine stazioni elettriche e relative opere accessorie che
attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti,
canali, miniere e foreste pubbliche, zone demaniali, lacuali, strade
pubbliche, ferrovie, tranvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche
o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite
dall'amministrazione delle Ferrovie dello Stato a servizio delle linee
ferroviarie da essa esercitate, linee elettriche dell'ENEL o di altri
enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti
radiotelegrafici o radiotelefonici di Stato o che debbano attraversare
altre opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, il soggetto esercente deve
convenire con le amministrazioni e gli enti interessati le modalità
di esecuzione.
2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù
militari ed aereonautiche per i tratti di linea che attraversano zone
soggette a tali servitù.
3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano per i lavori di
manutenzione ordinaria.
Art. 9 - Accesso nei fondi
altrui per la compilazione di progetti.
1. Per l'accesso nei fondi altrui, al fine di compilare progetti di opere
di impianti elettrici, si osserva, quanto disposto dall'art. 110 del R.
D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. La cauzione prevista al comma 4 del citato art. 110 non è
richiesta quando si tratti dell'ENEL e delle aziende elettriche
municipalizzate.
Art. 10 - Pubblica
utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere.
1. Con il provvedimento di autorizzazione sono dichiarate a richiesta, la
pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i
lavori e le opere occorrenti alla costruzione ed all'esercizio degli
impianti di cui alla presente legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione relativo agli elettrodotti da
costruirsi da parte dell'ENEL ha efficacia di dichiarazione di pubblica
utilità, nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere
relative agli elettrodotti medesimi, ai sensi dell'art. 9 del D. P. R. 18
marzo 1965, n. 342.
3. Nel decreto di autorizzazione, che abbia anche valore di dichiarazione
di pubblica utilità o contenga tale dichiarazione, devono essere
indicati i termini previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n.
2359 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. I termini previsti dalla dichiarazione di pubblica utilità, ove
non possano essere osservati per causa di forza maggiore o per altre
cause indipendenti dalla volontà del titolare dell'autorizzazione,
possono essere prorogati senza l'obbligo di ripubblicazione della
relativa istanza.
Art. 11 - Obblighi conseguenti
all'autorizzazione.
1. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella
costruzione e nell'esercizio degli impianti è tenuto ad adottare,
sotto la propria responsabilità, tutte le misure di sicurezza
stabilite in materia dalle leggi vigenti.
2. Prima di mettere in tensione l'impianto, il titolare
dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica.
Art. 12 - Amovibilità ed
inamovibilità degli elettrodotti.
1. Le linee elettriche la cui tensione sia inferiore a 120. 000 volt si
considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della
presentazione di una apposita istanza da parte del richiedente, in
considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza
di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente
dichiarate inamovibili nello stesso provvedimento di autorizzazione.
2. Le linee elettriche la cui tensione è uguale o superiore a 120.
000 volt sono inamovibili, fatto salvo il disposto dell'art. 13.
3. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto,
ai sensi dell'art. 122 del R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775, può
chiedere l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 6.
Art. 13 - Modifiche delle
opere elettriche per ragioni di pubblico interesse.
1. Il Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta regionale adottata dopo aver acquisito
il parere della Commissione tecnica regionale, Sezione opere pubbliche, a
seguito dell'istruttoria dell'ufficio regionale del Genio civile,
può ordinare, su richiesta delle amministrazioni interessate, lo
spostamento o la modifica di linee elettriche di competenza regionale
già autorizzate, quando ciò si renda necessario per ragioni di
pubblico interesse.
2. L'esercente ha diritto al rimborso delle spese relative da parte
dell'Amministrazione richiedente lo spostamento o la modifica.
3. Il provvedimento con il quale viene ordinato lo spostamento o la
modifica dell'impianto costituisce autorizzazione, con dichiarazione
implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza,
della variante dell'impianto da eseguire.
Art. 14 - Collaudo di linee
elettriche e relative opere accessorie.
1. Le linee elettriche e relative opere accessorie sono soggette a
collaudo che dovrà accertare:
a) l'ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche
tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle
eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dalla
autorizzazione;
e) l'adozione di misure di sicurezza di cui all'art. 11.
2. Gli accertamenti di cui alle lett. b), c) ed e) del comma 1 sono
sostituiti da un attestato dell'esercente qualora le linee elettriche e
relative opere accessorie siano costruite con l'impiego di materiali,
strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a
verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dalla legge 28
giugno 1986, n. 339.
3. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal
quale risulta il buon esito di quanto previsto dal comma 1.
4. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 30. 000 volt di
proprietà dell'ENEL o degli enti o aziende di cui al n. 5 dell'art.
4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il collaudo si intende
sostituito, ad ogni effetto di legge, da una dichiarazione dell'esercente
attestante l'esatto adempimento di quanto previsto dal comma 1.
5. Il Presidente della Giunta regionale nomina, ai sensi delle
leggi regionali 16 luglio 1976,
n. 30 e
16 agosto
1984, n. 42, i collaudatori per l'espletamento delle relative
operazioni di collaudo. (
11)
6. Il collaudo è eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e
comunque non prima di un anno e non oltre tre anni, dalla data di entrata
in esercizio dell'impianto.
7. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare
dell'autorizzazione.
Titolo III
Indennità e canoni
Art. 15 - Determinazione
dell'indennità.
1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto
da corrispondere in base all'art. 123 del T. U. 11 dicembre 1933, n.
1775, fermo restando il diritto di risarcimento dei danni nelle ipotesi
previste dal comma 5 del suddetto art. 123, è commisurata:
a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni o dai
cavi interrati o dalle cabine o da altre costruzioni, aumentate, ove
occorra, delle aree individuate nel piano particolareggiato quali zone di
rispetto;
b) ad un quarto del valore della striscia di terreno necessaria al
transito per il servizio di controllo delle condutture, avente una
larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza
dell'elettrodotto misurata lungo il suo asse;
c) ad un sedicesimo del valore dell'area individuata nel piano
particolareggiato come fascia asservita, detratte le aree considerate
alle lettere a) e b)
2. Il valore dei terreni viene determinato ai sensi della legge 22
ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni per i terreni agricoli,
mentre per i terreni con destinazione edificatoria rientranti nelle
perimetrazioni urbane, nei piani di fabbricazione o nei piani regolatori
comunali si applicheranno i valori di mercato. Il calcolo eseguito come
indicato al comma 1 determina il valore delle indennità da
corrispondere al concedente la servitù per linee elettriche
amovibili, mentre, nel caso di servitù inamovibile, il valore di cui
sopra deve essere raddoppiato.
3. In assenza di opposizione da parte del proprietario interessato,
l'indennità deve essere corrisposta prima dell'inizio dei lavori;
può essere corrisposta successivamente con l'assenso del
proprietario dei beni asserviti, al quale è dovuto in tal caso,
dalla data di inizio dei lavori, un interesse pari al tasso ufficiale di
sconto.
Art. 16 - Canoni a Regione,
Province e Comuni.
1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio
indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la
corresponsione della indennità di servitù è sostituita dal
pagamento di un canone o delle tasse previste dalle vigenti norme
sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Per i beni del patrimonio disponibile è facoltà della
Regione, delle province e dei comuni di richiedere la corresponsione del
canone anzichè l'indennità di servitù determinata secondo
i criteri di cui all'art. 15.
3. Il pagamento di quanto previsto dai commi 1 e 2 non pregiudica il
diritto al risarcimento dei danni ai sensi del comma 5, dell'art. 123 del
R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 17 - Norma
transitoria.
1. I proprietari degli impianti aventi tensione inferiore ai 30. 000
volt, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della
presente legge e per i quali non sia stata rilasciata la autorizzazione
definitiva, entro due anni dalla data predetta, devono richiedere
l'autorizzazione al Presidente della Giunta regionale presentando
all'Ufficio regionale del Genio civile competente per territorio ai sensi
dei commi 1 e 2 dell'art. 2 apposita istanza corredata da:
a) un elenco degli impianti e una corografia con riportati i loro
tracciati in scala 1:25. 000. Tale documentazione, limitatamente agli
impianti fino a 1. 000 volt che si diramino da impianti con tensione da
1. 000 volt a 30. 000 volt, viene sostituita da un elenco e una
corografia delle cabine di trasformazione per la distribuzione
all'utenza;
b) una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un
tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la
quale questi descrive le principali caratteristiche tecniche degli
impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia;
per impianti di proprietà dell'ENEL o di aziende municipalizzate
tale relazione può essere sottoscritta dai legali rappresentanti
delle amministrazioni stesse;
c) una dichiarazione del soggetto esercente o del legale rappresentante,
attestante, sotto la propria responsabilità, la non sussistenza di
opposizioni da parte degli enti e delle amministrazioni interessate.
2. L'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio
trasmette, entro trenta giorni, le istanze di autorizzazione al
Presidente della Giunta regionale che approva l'elenco degli impianti e
provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
L'approvazione dell'elenco equivale all'autorizzazione definitiva
prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già
assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.
3. Per gli impianti aventi tensione fino a 30.000 volt autorizzati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che
non siano di proprietà dell'ENEL o di aziende municipalizzate, e che
siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo
previsto dal comma 4 dell'art. 14 viene redatto dietro presentazione
della dichiarazione dell'esercente che l'impianto non ha presentato
anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in servizio, nè ha dato
origine a contestazione da parte di terzi.
Art. 18 - Sanzioni
amministrative.
1. L'esecuzione delle opere previste
dall'art. 1, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in
difformità della stessa, comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa a carico del proprietario, dell'esecutore dei lavori e del
direttore degli stessi da lire 1. 000. 000 a lire 10.000.000.
2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente
legge e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori,
è competente il Presidente della Giunta regionale che provvede nel
rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le sanzioni
previste dalle leggi statali e regionali vigenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare d'ufficio ed a
spese del proprietario, la demolizione o la riduzione a conformità
delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in
difformità della stessa.
Art. 19 - Abrogazioni.
a) il numero 2 del comma 6 dell'
art. 25;
b) la lettera d) del comma 1 dell'
art. 27;
Note
(
1) Con sentenza n. 215/2015
(G.U. - 1ª serie speciale n. 45/2015), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
2, comma 5 e comma 6, limitatamente alle parole “le modifiche di
linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,”
come introdotte dall’articolo 1, comma1, della legge 22 ottobre
2014, n. 30 (Modifiche della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 24
“Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici
sino a 150.000 volt”), in quanto hanno l’effetto di sottrarre
automaticamente tali modifiche alla valutazione d’impatto
ambientale, in contrasto con la disciplina prevista dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e di conseguenza violano l’articolo 117, comma 2,
lettera s), della Costituzione che attribuisce alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato la materia “tutela
dell’ambiente”.
(
2) Art. 89 comma 7
legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 delega alle province l'autorizzazione alla costruzione ed
esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV ai sensi
della presente legge; nel caso di elettrodotti interprovinciali la
predetta autorizzazione è rilasciata d'intesa tra le province
interessate e l'articolo 31 della
legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
detta disposizioni integrative per l'esercizio della delega.
(
4) Con sentenza n. 215/2015
(G.U. - 1ª serie speciale n. 45/2015), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
2, comma 5 e comma 6, limitatamente alle parole “le modifiche di
linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,”
come introdotte dall’articolo 1, comma1, della legge 22 ottobre
2014, n. 30 (Modifiche della
legge regionale 6 settembre 1991, n. 24
“Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici
sino a 150.000 volt”), in quanto hanno l’effetto di sottrarre
automaticamente tali modifiche alla valutazione d’impatto
ambientale, in contrasto con la disciplina prevista dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e di conseguenza violano l’articolo 117, comma 2,
lettera s), della Costituzione che attribuisce alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato la materia “tutela
dell’ambiente”.
(
9) Comma modificato da comma 1
art. 3
legge
regionale 15 marzo 2022, n. 7 che alla fine ha aggiunto il seguente
periodo: “Tale facoltà sussiste anche nel caso di impianti
realizzati o da realizzarsi a seguito di DIL presentata ai sensi
dell’articolo 2 comma 6 ter.”.
(
10) Comma così
modificato da comma 1 art. 9
legge regionale 30 giugno 2021, n. 19 che
ha sostituito le parole “dell’art. 7 della legge 28 giugno
1939, n. 1497” con le parole “del Capo II, Parte Terza, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 1372” o nel caso in cui il richiedente abbia
già ottenuto la relativa autorizzazione paesaggistica”. Per
mero errore materiale nel testo approvato dal Consiglio regionale e
pubblicato nel BUR è stato scritto “ai sensi del Capo II della
Parte Terza “e non “ai sensi del Capo II del Titolo I della
Parte Terza” e “n.1372”, anziché
“n.137”.
SOMMARIO