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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 (BUR n. 48/2015) (Novellazione)
Legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 (BUR n. 48/2015) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, n. 19
RELATIVA A “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E
DELLE FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA
NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”
TITOLO I - Modifiche ed integrazioni
della legge
regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle
risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina
dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne
della Regione Veneto” e successive modificazioni
Art. 1 - Modifiche
dell’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 2 - Modifiche
dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 3 - Modifiche
dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 4 - Modifiche
dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) la parola: “coltivazione” è sostituita con la
parola: “gestione”;
b) dopo le parole: “specie ittiche” sono inserite le
parole: “, teso anche alla buona conservazione della
biodiversità sommersa e ripariale,”;
c) dopo le parole: “uniformandosi alle indicazioni
contenute” sono inserite le parole: “nei regolamenti
provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli
indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale
e”;
d) le parole: “e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte
delle Province entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge” sono soppresse.
Art. 5 - Modifiche
dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) dopo le parole: “ciascuna Provincia predispone”
sono inserite le parole: “nel rispetto della normativa statale
in materia di tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema,”;
b) dopo le parole: “sono delimitate le zone omogenee”
sono aggiunte le parole: “, anche con finalità coerenti con
la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto
l’ecosistema.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
è sostituito con il seguente:
omissis ( 6)
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
sono soppresse le parole: “Su richiesta delle Province
interessate”.
4. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
dopo le parole: “divieto di pesca” sono inserite le
parole: “con riferimento sia alla pesca
dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale”.
Art. 6 - Modifiche
dell’articolo 5bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni e norme transitorie.
1. Il comma 1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
è sostituito dal seguente:
omissis ( 7)
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5bis della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 è inserito il seguente:
omissis ( 8)
3. Le Province adeguano la propria carta ittica alle disposizioni
regionali di cui al comma 1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile
1998, n. 19 così come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di
cui al secondo periodo del suddetto comma.
4. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data dell’entrata
in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme
vigenti.
Art. 7 - Modifiche
dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 8 - Modifiche
dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 9 - Inserimento
dell’articolo 8bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 10 - Modifiche
dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 11 - Modifiche
dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 11 bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 13 - Inserimento
dell’articolo 11 ter nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 14 - Modifiche
dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 15 - Modifiche
dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
1. Al comma 2 dell’ articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) le parole: “dal primo giorno di ottobre all’ultimo
giorno di febbraio” sono sostituite dalle parole:
“dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato del
mese di marzo”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile
1998, n. 19 è aggiunta la seguente frase: “Il
regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari
esigenze territoriali finalizzate a consentire l’uniforme
coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Provincie
autonome confinanti, relative alla data di apertura della
pesca”.
3. Al comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
dopo le parole: “non sussiste” sono inserite le
parole: “per i salmonidi e i timallidi”.
4. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
è sostituito dal seguente:
omissis ( 19)
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 sono inseriti i seguenti:
omissis ( 20)
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 17 - Modifiche
dell’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
dopo le parole “località determinati.” sono
aggiunte le parole “, anche su richiesta dei titolari di
concessioni di diritto di pesca.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
dopo le parole: “al fine di assicurare il recupero degli animali
acquatici.” è inserito il periodo “Lo stesso deve
inoltre presentare alla Provincia il piano dell’intervento, al fine
di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o
incompleta, coerentemente con le opere da eseguire.”.
Art. 18 - Inserimento
dell’articolo 19 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 19 - Modifiche
dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
1. Nella rubrica dell’ articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le
parole: “e di piscicoltura” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) le parole: “e piscicoltura” sono soppresse;
b) dopo le parole: “regolamenti provinciali” sono
aggiunte le parole: “che devono prevedere la riduzione di ogni
impatto paesaggistico sull’ambiente fluviale, fisico-chimico e di
alterazione degli alvei.”.
Art. 20 - Modifica
dell’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 21 - Inserimento
dell’articolo 24 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 22 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 23 - Modifica
dell’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 24 - Inserimento
dell’articolo 27 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 25 - Modifiche
dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 26 - Modifiche
dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
Art. 27 - Modifiche
dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
1. Il comma 1 dell’ articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
è sostituito dal seguente:
omissis ( 32)
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 sono inseriti i seguenti:
omissis ( 33)
3. Al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le
parole: “da lire 50.000 a lire 300.000” sono
sostituite con le parole: “da euro 40,00 a euro
200,00”.
4. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) le parole: “da lire 100.000 a lire 600.000” sono
sostituite con le parole: “da euro 100,00 a euro
500,00”;
b) le parole: “lire 20.000 per capo” sono sostituite
con le parole: “euro 20,00 per capo”.
5. Al comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le
parole: “da lire 200.000 a lire 1.200.000” sono
sostituite con le parole: “da euro 1.000,00 a euro
6.000,00”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 è inserito il seguente:
omissis ( 34)
7. Al comma 5 dell’ articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) le parole: “al comma 2 dell’articolo 12” sono
sostituite con le parole: “all’articolo 11 ter”;
b) le parole: “scale di monta” sono sostituite con le
parole: “scale di risalita”;
c) le parole: “da lire 5.000 a lire 30.000” sono
sostituite con le parole: “da euro 4.000,00 a euro
20.000,00”;
d) le parole: “da lire 1.000.000 a lire 3.000.000”
sono sostituite con le parole: “da euro 500,00 a euro
2.000,00”;
e) le parole: “sanzione raddoppiata” sono sostituite
con le parole: “sanzione triplicata”.
8. Dopo il comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 è inserito il seguente:
omissis ( 35)
9. Al comma 6 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le
parole: “da lire 1.500.000 a lire 10.000.000” sono
sostituite dalle parole: “da euro 1.000,00 a euro
7.000,00”.
10. Al comma 7 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) dopo le parole: “sostanze atte a stordire il
pesce,” sono inserite le parole: “, tossiche,
inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di
cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica,”;
b) le parole: “oltre alla confisca del prodotto pescato ed
al” sono sostituite con le parole: “; è disposta
inoltre l’immediata confisca del prodotto pescato e il”;
c) dopo le parole: “degli strumenti” sono inserite le
parole: “e attrezzi”;
d) dopo le parole: “utilizzati per la pesca e” sono
inserite le parole: “il sequestro dei mezzi utilizzati
per”.
Art. 28 - Inserimento di
articolo nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna
ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive
modificazioni.
1. Dopo l’ articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
è inserito il seguente:
omissis ( 36)
2. Agli oneri derivanti dall’ articolo 33 bis
della legge
regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come introdotto dal comma 1
del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per
l’esercizio 2015 si fa fronte con un incremento della dotazione
dell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo di
nuova istituzione “Attività di sorveglianza entomologica di
Culicidi potenziali vettori di “arbovirus”) riducendo per
pari importo lo stanziamento dell’upb U0029 “Attività di
supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/7010 per euro
100.000,00 e capitolo U/100833 per euro 100.000,00) del bilancio di
previsione 2015.
TITOLO II - Norme finali e di
prima applicazione
Art. 29 - Funzioni delle
Province.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ivi comprese quelle
confermative in capo alle Province delle funzioni già conferite alle
Province medesime dalla normativa regionale vigente, operano nelle more
dell’adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e
relativo riordino delle funzioni provinciali anche ai sensi
dell’Accordo tra il Governo e le Regioni in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della legge n. 56 del
2014, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma
89 dello stesso articolo.
Art. 30 - Potestà
regolamentare e autonomia della provincia di Belluno.
1. In prima applicazione della presente legge, il regolamento quadro
regionale di cui all’ articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19
è approvato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore
della presente legge; i regolamenti provinciali di cui all’ articolo 4 della
legge regionale 28
aprile 1998, n. 19 , si conformano entro i successivi novanta giorni.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge ed in particolare quelle
relative alle funzioni regolamentari regionali e quelle relative alla
redazione della carta ittica provinciale, operano nel rispetto di quanto
previsto dall’ articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal
comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla provincia di Belluno
condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e
finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto
2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e
conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia
amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in
attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.
3. Le condizioni di autonomia finanziaria di cui al comma 2 operano anche
con riferimento agli introiti derivanti dal versamento della tassa di
concessione regionale di cui all’ articolo 9 della
legge regionale 28
aprile 1998, n. 19 da parte dei residenti nella Provincia di Belluno.
Art. 31 - Norma di prima
applicazione.
Art. 32 - Norma di
abrogazione.
Note
( 1) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 2) Testo riportato alla lettera
d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 3) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 4) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 5) Testo riportato al comma 3
dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 6) Testo riportato al comma 3
dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 7) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 8) Testo riportato dopo il comma
1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 9) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 10) Testo riportato al comma
3 dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 11) Testo riportato dopo
l’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 12) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 13) Testo riportato dopo la
lettera d) del comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 .
( 14) Testo riportato dopo
l’articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 15) Testo riportato dopo
l’articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 16) Testo riportato al comma
7 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 17) Testo riportato dopo il
comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 18) Testo riportato dopo il
comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 19) Testo riportato al comma
4 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 20) Testo riportato dopo il
comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 9 .
( 21) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 22) Testo riportato dopo
l’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 23) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 24) Testo riportato dopo
l’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 25) Testo riportato
all’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 26) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 27) Testo riportato dopo
l’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 28) Testo riportato al comma
4 dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 29) Testo riportato dopo il
comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 30) Testo riportato dopo il
comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 31) Testo riportato dopo il
comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 32) Testo riportato al comma
1 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 33) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 34) Testo riportato dopo il
comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 35) Testo riportato dopo il
comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
( 36) Testo riportato dopo
l’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 11 maggio 2015, n. 9
(BUR n. 48/2015) (Novellazione)
-
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE REGIONALE
28 APRILE 1998, n. 19 RELATIVA A “NORME PER LA TUTELA DELLE
RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLE FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA
DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME
INTERNE DELLA REGIONE VENETO”
-
-
TITOLO I - Modifiche ed
integrazioni della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e
della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della
pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione
Veneto” e successive modificazioni
-
-
Art. 1 - Modifiche
dell’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
-
Art. 2 - Modifiche
dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
-
Art. 3 - Modifiche
dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
-
Art. 4 - Modifiche
dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
-
Art. 5 - Modifiche
dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
-
Art. 6 - Modifiche
dell’articolo 5bis della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni e norme
transitorie.
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Art. 7 - Modifiche
dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
-
Art. 8 - Modifiche
dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
-
Art. 9 - Inserimento
dell’articolo 8bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
-
Art. 10 - Modifiche
dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
-
Art. 11 - Modifiche
dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
-
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 11 bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 13 - Inserimento
dell’articolo 11 ter nella legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 14 - Modifiche
dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
-
Art. 15 - Modifiche
dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 16 - Modifica
dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 17 - Modifiche
dell’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 18 - Inserimento
dell’articolo 19 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 19 - Modifiche
dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 20 - Modifica
dell’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 21 - Inserimento
dell’articolo 24 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 22 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 23 - Modifica
dell’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 24 - Inserimento
dell’articolo 27 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 25 - Modifiche
dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 26 - Modifiche
dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 27 - Modifiche
dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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Art. 28 - Inserimento di
articolo nella legge regionale 28 aprile 1998, n.
19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche
e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio
della pesca nelle acque interne e marittime interne della
Regione Veneto” e successive modificazioni.
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TITOLO II - Norme finali e di
prima applicazione
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