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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 (BUR n. 48/2015) (Novellazione)

Legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 (BUR n. 48/2015) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, n. 19 RELATIVA A “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLE FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”

TITOLO I - Modifiche ed integrazioni della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni

Art. 1 - Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. La rubrica dell’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituita dalla seguente: “Finalità, oggetto ed ambito di applicazione della legge”.
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (1)
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole “e piscicoltura” sono soppresse.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , è inserita la seguente:
omissis (2)
Art. 3 - Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (3)
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (4)
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (5)
4. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: “commissione provinciale tecnica” sono aggiunte le parole: “con funzioni consultive.”.
Art. 4 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) la parola: “coltivazione” è sostituita con la parola: “gestione”;
b) dopo le parole: “specie ittiche” sono inserite le parole: “, teso anche alla buona conservazione della biodiversità sommersa e ripariale,”;
c) dopo le parole: “uniformandosi alle indicazioni contenute” sono inserite le parole: “nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e”;
d) le parole: “e ai regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono soppresse.
Art. 5 - Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) dopo le parole: “ciascuna Provincia predispone” sono inserite le parole: “nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,”;
b) dopo le parole: “sono delimitate le zone omogenee” sono aggiunte le parole: “, anche con finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici e di tutto l’ecosistema.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito con il seguente:
omissis (6)
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono soppresse le parole: “Su richiesta delle Province interessate”.
4. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: “divieto di pesca” sono inserite le parole: “con riferimento sia alla pesca dilettantistico-sportiva, sia a quella professionale”.
Art. 6 - Modifiche dell’articolo 5bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni e norme transitorie.
1. Il comma 1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (7)
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (8)
3. Le Province adeguano la propria carta ittica alle disposizioni regionali di cui al comma 1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al secondo periodo del suddetto comma.
4. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data dell’entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti.
Art. 7 - Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. La rubrica dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituita dalla seguente: “Regolamento regionale per la pesca e regolamenti provinciali”.
2. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis
3. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , dopo le parole: “della produzione naturale” sono inserite le parole: “e dell’ecosistema”.
Art. 8 - Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (9)
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunto il seguente:
omissis (10)
Art. 9 - Inserimento dell’articolo 8bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (11)
Art. 10 - Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (12)
2. Alla lettera d) del comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 la parola: “ricercatori” è sostituita con la parola: “soggetti”.
3. Dopo la lettera d) del comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserita la seguente:
omissis (13)
4. Il comma 10 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.
Art. 11 - Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 la parola: “quattordici” è sostituita con la parola: “diciotto”.
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (14)
Art. 13 - Inserimento dell’articolo 11 ter nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 come introdotto dall’articolo 12 della presente legge è inserito il seguente:
omissis (15)
Art. 14 - Modifiche dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato.
2. Al comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole “della provincia” sono inserite le parole: “, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell’articolo 5 bis.”.
3. Il comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (16)
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (17)
5. Dopo il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono aggiunti i seguenti:
omissis (18)
Art. 15 - Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) le parole: “dal primo giorno di ottobre all’ultimo giorno di febbraio” sono sostituite dalle parole: “dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunta la seguente frase: “Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l’uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Provincie autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca”.
3. Al comma 2 bis dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: “non sussiste” sono inserite le parole: “per i salmonidi e i timallidi”.
4. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (19)
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono inseriti i seguenti:
omissis (20)
Art. 16 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (21)
Art. 17 - Modifiche dell’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole “località determinati.” sono aggiunte le parole “, anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: “al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici.” è inserito il periodo “Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano dell’intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire.”.
Art. 18 - Inserimento dell’articolo 19 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (22)
Art. 19 - Modifiche dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Nella rubrica dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: “e di piscicoltura” sono soppresse.
2. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) le parole: “e piscicoltura” sono soppresse;
b) dopo le parole: “regolamenti provinciali” sono aggiunte le parole: “che devono prevedere la riduzione di ogni impatto paesaggistico sull’ambiente fluviale, fisico-chimico e di alterazione degli alvei.”.
Art. 20 - Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (23)
Art. 21 - Inserimento dell’articolo 24 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (24)
Art. 22 - Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. L’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (25)
Art. 23 - Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (26)
Art. 24 - Inserimento dell’articolo 27 bis alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (27)
Art. 25 - Modifiche dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (28)
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono aggiunti i seguenti:
omissis (29)
3. La disposizione di cui al comma 4 quater dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come introdotta dal comma 2 del presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Art. 26 - Modifiche dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (30)
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono aggiunti i seguenti:
omissis (31)
Art. 27 - Modifiche dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente:
omissis (32)
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono inseriti i seguenti:
omissis (33)
3. Al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: “da lire 50.000 a lire 300.000” sono sostituite con le parole: “da euro 40,00 a euro 200,00”.
4. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) le parole: “da lire 100.000 a lire 600.000” sono sostituite con le parole: “da euro 100,00 a euro 500,00”;
b) le parole: “lire 20.000 per capo” sono sostituite con le parole: “euro 20,00 per capo”.
5. Al comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: “da lire 200.000 a lire 1.200.000” sono sostituite con le parole: “da euro 1.000,00 a euro 6.000,00”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (34)
7. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) le parole: “al comma 2 dell’articolo 12” sono sostituite con le parole: “all’articolo 11 ter”;
b) le parole: “scale di monta” sono sostituite con le parole: “scale di risalita”;
c) le parole: “da lire 5.000 a lire 30.000” sono sostituite con le parole: “da euro 4.000,00 a euro 20.000,00”;
d) le parole: “da lire 1.000.000 a lire 3.000.000” sono sostituite con le parole: “da euro 500,00 a euro 2.000,00”;
e) le parole: “sanzione raddoppiata” sono sostituite con le parole: “sanzione triplicata”.
8. Dopo il comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (35)
9. Al comma 6 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: “da lire 1.500.000 a lire 10.000.000” sono sostituite dalle parole: “da euro 1.000,00 a euro 7.000,00”.
10. Al comma 7 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 :
a) dopo le parole: “sostanze atte a stordire il pesce,” sono inserite le parole: “, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica,”;
b) le parole: “oltre alla confisca del prodotto pescato ed al” sono sostituite con le parole: “; è disposta inoltre l’immediata confisca del prodotto pescato e il”;
c) dopo le parole: “degli strumenti” sono inserite le parole: “e attrezzi”;
d) dopo le parole: “utilizzati per la pesca e” sono inserite le parole: “il sequestro dei mezzi utilizzati per”.
Art. 28 - Inserimento di articolo nella legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente:
omissis (36)
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come introdotto dal comma 1 del presente articolo quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con un incremento della dotazione dell’upb U0248 “Spesa sanitaria corrente” (capitolo di nuova istituzione “Attività di sorveglianza entomologica di Culicidi potenziali vettori di “arbovirus”) riducendo per pari importo lo stanziamento dell’upb U0029 “Attività di supporto al ciclo della programmazione” (capitolo U/7010 per euro 100.000,00 e capitolo U/100833 per euro 100.000,00) del bilancio di previsione 2015.

TITOLO II - Norme finali e di prima applicazione

Art. 29 - Funzioni delle Province.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, ivi comprese quelle confermative in capo alle Province delle funzioni già conferite alle Province medesime dalla normativa regionale vigente, operano nelle more dell’adeguamento della legislazione regionale alle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e relativo riordino delle funzioni provinciali anche ai sensi dell’Accordo tra il Governo e le Regioni in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, comma 91 della legge n. 56 del 2014, concernente l’individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo.
Art. 30 - Potestà regolamentare e autonomia della provincia di Belluno.
1. In prima applicazione della presente legge, il regolamento quadro regionale di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è approvato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge; i regolamenti provinciali di cui all’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , si conformano entro i successivi novanta giorni.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge ed in particolare quelle relative alle funzioni regolamentari regionali e quelle relative alla redazione della carta ittica provinciale, operano nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell’articolo 15 dello Statuto del Veneto”.
3. Le condizioni di autonomia finanziaria di cui al comma 2 operano anche con riferimento agli introiti derivanti dal versamento della tassa di concessione regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 da parte dei residenti nella Provincia di Belluno.
Art. 31 - Norma di prima applicazione.
1. Nelle more dell’approvazione dei regolamenti provinciali di cui all’articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 con i quali le Province si conformano al regolamento regionale di cui all’articolo 3, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 , continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 12, articolo 13 e articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 in tema di divieti ed obblighi, lunghezze di cattura e periodi di proibizione della pesca, nel testo vigente prima della entrata in vigore della presente legge.
Art. 32 - Norma di abrogazione.
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014” è abrogato.


Note

(1) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(2) Testo riportato alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(3) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(4) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(5) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(6) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(7) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(8) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(9) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(10) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(11) Testo riportato dopo l’articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(12) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(13) Testo riportato dopo la lettera d) del comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(14) Testo riportato dopo l’articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(15) Testo riportato dopo l’articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(16) Testo riportato al comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(17) Testo riportato dopo il comma 7 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(18) Testo riportato dopo il comma 8 dell’articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(19) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(20) Testo riportato dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 9 .
(21) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(22) Testo riportato dopo l’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(23) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(24) Testo riportato dopo l’articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(25) Testo riportato all’articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(26) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(27) Testo riportato dopo l’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(28) Testo riportato al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(29) Testo riportato dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(30) Testo riportato dopo il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(31) Testo riportato dopo il comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(32) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(33) Testo riportato dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(34) Testo riportato dopo il comma 4 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(35) Testo riportato dopo il comma 5 dell’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .
(36) Testo riportato dopo l’articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .


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