Legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 (BUR n. 72/2015) (Bilancio)
Legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 (BUR n. 72/2015) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PER IL
FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CAUSATA
DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI DEL GIORNO 8 LUGLIO 2015 CHE HANNO
COLPITO I TERRITORI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 106 DEL 9 LUGLIO 2015
Art. 1 - Interventi urgenti.
1. Al fine di reperire le risorse finanziarie utili alla tempestiva
realizzazione degli interventi per fronteggiare l’emergenza causata
dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno
colpito i territori di cui al Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 106 del 9 luglio 2015, le risorse di cui al comma 2
dell’
articolo 70 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6
“Legge di stabilità regionale per l’esercizio
2015” vengono ridotte per un importo pari a euro 3.000.000,00.
2. Gli interventi a favore dei beneficiari per gli importi
rispettivamente dettagliati nell’allegato A alla medesima
legge regionale 27 aprile
2015, n. 6 sono ridotti in misura proporzionale.
Art. 2 - Interventi
prioritari.
1. La Giunta regionale riconosce forme di
priorità agli interventi di ricostruzione e di ristrutturazione
degli immobili privati interessati dagli eccezionali eventi atmosferici
ed ubicati nei Comuni della Riviera del Brenta come individuati
all’articolo 1.
1 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a riconoscere
forme di priorità agli interventi di riparazione e sostituzione dei
beni mobili registrati danneggiati dagli eventi eccezionali verificatisi
l’8 luglio 2015 nei Comuni della Riviera del Brenta. (
1)
Art. 3 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro
3.000.000,00 per l’esercizio 2015 si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0188 “Fondo di riserva per le spese
impreviste” (capitolo U080020) che vengono incrementate mediante
prelevamento di pari importo delle risorse allocate nell’upb U0009
“Contributi e partecipazioni in enti e associazioni”
(capitolo U102424) del bilancio di previsione 2015.
1 bis. Allo scopo di garantire la compiuta realizzazione degli interventi
di cui al comma 1 dell’articolo 1, i contributi erogati e non
utilizzati, a seguito delle attività di verifica della
rendicontazione, sono introitati al bilancio regionale e sono vincolati
al completamento degli interventi stessi. (
2)
1 ter. La Giunta regionale definisce il piano degli interventi, i criteri
e le modalità per l’erogazione dei contributi a valere sulle
somme introitate ai sensi del comma 1 bis. (
3)
Art. 4 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO