Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 (BUR n. 18/2016) (Bilancio)
Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 (BUR n. 18/2016) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016 (1)
Art. 1 - Rifinanziamento e
rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità
regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle
disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione,
allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2016-2018 è autorizzato il rifinanziamento delle
spese di cui all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di
spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese
continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato
n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)”. (
2)
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale
sono determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 nelle misure
indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese
pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del
paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)”.
(
3)
Art. 2 - Misure di contrasto
della crisi nel settore delle acque minerali.
1. In considerazione della congiuntura economica in atto e al fine di
valorizzare la risorsa mineraria e garantire la difesa dei livelli
occupazionali, oltre che di consentire un riordino del sistema di
determinazione dei canoni per le acque minerali e termali, il diritto
proporzionale di cui al comma 2 ter dell’
articolo 15 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 , “Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali”, è ridotto per il
triennio 2016-2018 come segue:
a) a euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti,
imbottigliati in contenitori di plastica;
b) a euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti,
imbottigliati in contenitori di vetro.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica ai concessionari che
rispettano tutte le seguenti condizioni:
a) entro il 31 dicembre 2009 abbiano effettuato il pagamento integrale,
dovuto per il triennio 2007-2009, del diritto proporzionale stabilito dal
comma 2 ter dell’articolo 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e
successive modificazioni;
b) entro il 31 dicembre 2012 abbiano effettuato il pagamento integrale,
dovuto per il triennio 2010-2012, del diritto proporzionale stabilito dal
comma 2 ter dell’articolo 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e
successive modificazioni ovvero, avendo rispettato le prescrizioni di cui
all’
articolo
5 della
legge
regionale 18 settembre 2009, n. 22 “Riordino del settore delle
acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento.
Modifica della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e
della
legge
regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .”, abbiano effettuato il
pagamento integrale del diritto proporzionale come rideterminato ai sensi
del medesimo articolo 5 della legge regionale 18 settembre 2009, n, 22;
c) entro il 31 dicembre 2015 abbiano effettuato il pagamento integrale,
dovuto per il triennio 2013-2015, del diritto proporzionale stabilito dal
comma 2 ter dell’articolo 15 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e
successive modificazioni ovvero, avendo rispettato le prescrizioni di cui
all’articolo 30 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”,
abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto proporzionale come
rideterminato ai sensi del medesimo
articolo 30 della
legge regionale 6
aprile 2012, n. 13 ;
d) abbiano sottoscritto un verbale di consultazione sindacale con le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le
organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più
rappresentative operanti nella provincia, sulla difesa dei livelli
occupazionali a valere per il triennio 2016-2018.
3. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad
installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua
imbottigliata, da collocare a monte degli impianti di imbottigliamento.
4. Nei casi di mancato pagamento del diritto proporzionale di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento avvia le procedure per la
decadenza della concessione.
5. A parziale compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei
comuni in cui hanno sede gli impianti di imbottigliamento, la Giunta
regionale è autorizzata ad erogare ai comuni medesimi un contributo
ripartendolo sulla base della quantità di metri cubi di acqua e suoi
derivati imbottigliati negli impianti medesimi, con particolare
attenzione ai Comuni montani.
6. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificate in euro 3.600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017
e 2018 sono introitate al Titolo 03 “Entrate Extratributarie”
- Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti
dalla gestione dei beni” del bilancio di previsione 2016-2018.
7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 5 del presente
articolo quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2016 si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” -
Programma 04 “Servizio idrico integrato” - Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 3 - Recesso dalla
società Rocca di Monselice s.r.l. e affidamento della gestione del
complesso dei beni regionali alla società Immobiliare Marco Polo
Immobiliare s.r.l..
1. La Regione del Veneto, con il presente articolo, persegue la
razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute ed il più
efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del
sistema dei beni culturali.
2. La Giunta regionale è autorizzata a recedere dalla società
Rocca di Monselice s.r.l., secondo le modalità e nei termini
stabiliti con provvedimento della Giunta medesima.
3. La gestione dei beni di proprietà della Regione del Veneto,
costituenti complessi monumentali e siti nei Comuni di Monselice e
Piazzola sul Brenta, è affidata alla società Marco Polo
Immobiliare s.r.l., previo eventuale adeguamento statutario.
4. Scopo dell’affidamento è la conservazione, la
valorizzazione e l’uso pubblico del patrimonio culturale, artistico
e paesaggistico del complesso dei beni individuati al comma 3,
nonché l’incremento della fruibilità del predetto
patrimonio.
5. Le modalità di gestione dei beni individuati al comma 3 sono
definite con contratto di servizio.
6. Il comma 2 bis dell’articolo 6 della
legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43
“Costituzione di una società a responsabilità limitata
per la gestione dei beni siti sulla Rocca di Monselice denominata
“Rocca di Monselice s.r.l.””, come aggiunto
dall’articolo 53 della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 46
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica delle
leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento di bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 1999” è abrogato.
7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 100.000,00 per ciascun esercizio 2016, 2017 e 2018,
si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” - Programma 05
“Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” - Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 4 - Segnaletica turistica
regionale.
1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati che a
qualsiasi titolo e con qualsiasi finanziamento, provvedono alla gestione
e manutenzione degli itinerari turistici di interesse regionale ricadenti
nel territorio di loro competenza sono tenuti ad utilizzare i modelli
adottati con deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n.
1402.
2. La segnaletica e la cartellonistica turistica non conforme ai modelli
adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, già collocata
alla data di entrata in vigore della presente legge, va rimossa e
sostituita a cura dei soggetti previsti nel comma 1 con il contributo
della Regione del Veneto, secondo le modalità indicate dalla Giunta
regionale.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in Euro 50.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 07 “Turismo” -
Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” - Titolo
2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2016-2018.
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo”.
1. Dopo il comma 1 dell’
articolo 18 bis
della
legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 60 , sono inseriti i seguenti:
omissis (
4)
2. Al comma 3, dell’articolo 18 bis della
legge regionale 28 dicembre 1993, n.
60 , le parole:
“I comuni”, sono sostituite dalle
seguenti:
“Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, i
comuni”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 07 “Turismo” -
Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” - Titolo
1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 6 - Modificazioni ed
integrazioni alla strumentazione finanziaria della legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto”.
1. Al fine di favorire l’accesso al
credito delle piccole e medie imprese turistiche è istituito il
fondo di garanzia e controgaranzia per il settore turismo. (
5)
2. Il comma 2 dell’
articolo 32 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6
“Legge di stabilità per l’esercizio 2015” è
sostituito dal seguente:
omissis (
6)
3. Il comma 3 dell’articolo 32 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6
“Legge di stabilità per l’esercizio 2015” è
abrogato.
4. Alla lettera d), del comma 2 dell’
articolo 27 della
legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 , le parole:
“I bed & breakfast, se
esercitati in via occasionale, anche nell’ambito di ricorrenti
periodi stagionali” sono sostituite dalle seguenti:
“Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei
territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come
individuati dalla Giunta regionale”.
5. Ai commi 1 e 2 dell’
articolo 4 della
legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45
“Modifiche della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e
successive modificazioni”, le parole:
“31 dicembre
2014” sono sostituite dalle seguenti:
“30 giugno
2015”.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 13.000.000,00 per l’esercizio 2016, allocati
alla Missione 07 “Turismo” - Programma 01 “Sviluppo e
valorizzazione del Turismo” - Titolo 2 “Spese in conto
capitale” si fa fronte con le entrate derivanti dal piano dei
rientri di cui al comma 1 dell’
articolo 32 della
legge regionale 27
aprile 2015, n. 6 allocate al Titolo 03 “Entrate
Extratributarie” - Tipologia 05 “Rimborsi ed altre entrate
correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 7 - Integrazioni e
modificazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
“Disciplina delle attività turistiche connesse al settore
primario”.
1. Dopo l’
articolo 27 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
è inserito il seguente:
omissis (
7)
2. Dopo il comma 3 dell’
articolo 8 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 ,
sono inseriti i seguenti:
omissis (
8)
3. Al comma 4 dell’articolo 8 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 ,
le parole:
“di cui al comma 3”, sono sostituite dalle
seguenti:
“di cui ai commi 3 e 3 bis”.
4. Alla lettera d), del comma 1 dell’
articolo 5 della
legge regionale 10
agosto 2012, n. 28 , le parole:
“di cui al comma
3”, sono sostituite dalle seguenti:
“di cui ai commi 3
e 3 bis”.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 30.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività” - Programma 02 “Commercio - Reti
distributive - Tutela dei consumatori” - Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 8 - Azioni di sostegno al
settore della pesca finalizzati alla mitigazione degli impatti arrecati
dagli interventi di ripascimento degli arenili e difesa della costa.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario da destinare al Co.Ge.Vo. di Venezia e al Co.Ge.Vo. di
Chioggia, finalizzato alla mitigazione degli impatti arrecati dagli
interventi di ripascimento degli arenili e di difesa della costa, per la
realizzazione di progetti di monitoraggio dei banchi naturali di
molluschi bivalvi e per la realizzazione di iniziative volte alla
gestione sostenibile delle aree nursery e delle aree in produzione.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 850.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca” - Programma 02 “Caccia e pesca”
- Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2016-2018.
Art. 9 - Intervento
straordinario a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare
(allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti
arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi nel
mese di febbraio 2015 al largo della fascia costiera veneta.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario alle imprese di allevamento di molluschi a mare
(allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti
negativi arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi
verificatisi, nel mese di febbraio 2015, al largo della fascia costiera
veneta, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti
pubblici alle imprese “de minimis” di cui al regolamento (CE)
717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
2. Il contributo straordinario è erogato dalla Giunta regionale
secondo criteri di proporzionalità rispetto agli impatti negativi
subiti dalla singola impresa beneficiaria.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte
con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca” - Programma 02 “Caccia e pesca”
- Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione
2016-2018.
Art. 10 - Disposizioni in
materia di tassa automobilistica.
1. Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui
all’
articolo
3 della
legge
regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità
regionale per l’esercizio 2015” sono prorogate per
un’ulteriore annualità.
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente
articolo, quantificate in euro 300.000,00 per l’esercizio 2016
allocate al Titolo 01 “Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa” Tipologia 101 “Imposte, tasse e
proventi assimilati” si fa fronte mediante corrispondenti riduzioni
delle risorse relative all’
articolo 18 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione” del bilancio di previsione
2016-2018.
Art. 11 – Interventi
destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel
territorio della Regione del Veneto. (9)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere sostegno, anche
finanziario, finalizzato all’assistenza legale delle persone
fisiche residenti in Veneto danneggiate dall’acquisto di prodotti
finanziari presso sedi o filiali di istituti bancari, autorizzati ad
operare in territorio veneto in conformità alla normativa vigente.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale concede
contributi alle associazioni ed ai comitati rappresentativi dei
danneggiati, costituiti ai sensi del codice civile, per le attività
di consulenza e di assistenza legale, prestate a favore dei propri
rappresentati, nei procedimenti di conciliazione e giudiziali. (
10)
2. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le
modalità di intervento e di erogazione dei contributi di cui al
comma 1 bis, i criteri di riparto fra le diverse iniziative di cui al
presente articolo, i requisiti che devono possedere le associazioni ed i
comitati rappresentativi dei danneggiati e le tipologie di attività
di consulenza e di assistenza oggetto di contributo. (
11)
2 bis. La Giunta regionale, promuove e sostiene, anche finanziariamente,
l’attivazione presso le aziende unità locali socio-sanitarie
(ULSS), di appositi servizi di assistenza e sostegno del disagio
psico-sociale causato dai fatti di cui al comma 1.
2 ter. La Giunta regionale assume ogni iniziativa volta ad introdurre, al
fine dell’accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie, anche
in regime di dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione
amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e per le quali
rileva l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), un
sistema di calcolo che tenga conto della diminuzione di valore del
patrimonio mobiliare in conseguenza di estinzione dei diritti
amministrativi e patrimoniali delle azioni e dei titoli di debito emessi
da ente oggetto di procedure di risoluzione bancaria e di
rideterminazione in riduzione del valore delle azioni di banche popolari
e ne promuove la conoscenza ed utilizzo. (
12)
2 quater. La Giunta regionale istituisce il Fondo per finalità
sociali a favore dei cittadini residenti nel Veneto che vivono situazioni
di disagio socio-economico a seguito dell’acquisto di prodotti
finanziari presso sedi o filiali di Istituti bancari autorizzati ad
operare nel territorio Veneto in conformità alla normativa vigente.
(
13)
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 12 “Diritti sociali,
Politiche sociali e Famiglia”- Programma 05 “Interventi per
le famiglie”- Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2016-2018. (
14)
[Art. 12 - Istituzione del
fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei
cittadini veneti colpiti dalla criminalità e del fondo regionale per
il patrocinio legale ed il sostegno alle spese mediche degli addetti
delle Polizie locali e delle Forze dell’ordine.
1. La Regione del Veneto al fine di dare sostegno ai cittadini residenti
nel territorio veneto da almeno quindici anni colpiti da
criminalità, istituisce un apposito fondo regionale denominato
“Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei
cittadini veneti colpiti dalla criminalità”.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ad assicurare il
patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa
dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di
un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di
eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver
tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i
beni, da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta.
3. La Regione del Veneto, al fine di tutelare gli addetti delle Polizie
locali e delle Forze dell’ordine operanti sul territorio,
istituisce, altresì, un apposito fondo regionale denominato
“Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese
mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze
dell’ordine”.
4. Il fondo di cui al comma 3 è destinato alla stipula di apposite
convenzioni volte a garantire:
a) l’anticipo delle spese mediche, e il ristoro di eventuali quote
non rimborsate da assicurazioni o risarcimenti, derivanti da cure
effettuate presso il sistema sanitario regionale dagli addetti delle
Polizie locali e delle Forze dell’ordine operanti nel territorio
regionale che siano rimasti feriti sul campo durante azioni di
prevenzione e di contrasto della criminalità rientranti nelle
proprie funzioni;
b) il patrocinio legale gratuito agli addetti delle Polizie locali e
delle Forze dell’ordine operanti nel territorio regionale che
risultino destinatari di procedimenti legali per scelte intraprese
durante azioni di prevenzione e di contrasto della criminalità
rientranti nelle proprie funzioni.
5. L’ammissione al patrocinio a spese della Regione di cui al
presente articolo è valida per ogni grado e per ogni fase del
giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali,
comunque connesse.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
provvede a definire i criteri, le condizioni e le modalità per
l’accesso e la concessione dei benefici di cui al presente articolo
e alla stipula delle convenzioni di cui al comma 4.
7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 quantificati
in euro 100.000,00 per l’esercizio 2016, e del comma 3 quantificati
in euro 50.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse
allocate alla Missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”
Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.]
(
15)
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”.
1. Il comma 2 dell’
articolo 61 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”
è così sostituito:
omissis (
16)
2. Il comma 3 dell’articolo 61 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”
è così sostituito:
omissis (
17)
3. Le entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificate in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e
2018 sono allocate al Titolo 03 “Entrate extratributarie” -
Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni” del bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 14 - Modifiche
all’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
Art. 15 - Modifiche della
legge regionale 21
dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la riduzione e il
controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali,
in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174
“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli
enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle
zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del
Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 25 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 ,
le parole:
“, nei modi e nei limiti previsti per l’accesso
da parte dei consiglieri regionali” sono sostituite dalle
seguenti:
“necessari a garantire l’adempimento delle
funzioni assegnate con la presente legge”.
2. Al comma 1 dell’
articolo 28 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 ,
le parole:
“tre anni” sono sostituite dalle seguenti:
“cinque anni”.
3. Le modifiche apportate all’articolo 28 della
legge regionale 21 dicembre
2012, n. 47 dal presente articolo si applicano anche agli incarichi
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’
articolo 30 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 ,
è sostituito dal seguente:
omissis (
19)
5. Al comma 3 dell’
articolo 31 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 ,
le parole:
“, nonché presso enti locali” sono
soppresse.
6. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizio 2016, 2017 e
2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01
“Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma
03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione,
provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti” del
bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 16 - Iniziative
informative per i referendum abrogativi di iniziativa regionale.
1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale sono autorizzati, anche
di concerto con le altre amministrazioni regionali promotrici delle
richieste di referendum abrogativo di cui al presente articolo, ed al
fine di assicurare informazione e sensibilizzazione della comunità
regionale in ordine al significato e portata del quesito referendario, ad
attività ed iniziative di divulgazione ed informazione, ivi comprese
attività di comunicazione politica ed istituzionale anche in ordine
a date e modalità di votazione, in conformità alla disciplina
di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la
parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, aventi
ad oggetto il referendum abrogativo di cui alla deliberazione del
Consiglio regionale n. 63 del 25 settembre 2015, dichiarato ammissibile
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 17 del 19 gennaio-2 febbraio
2016.
2. Agli oneri correnti derivanti dal presente articolo quantificati in
euro 200.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di
gestione” - Programma 07 “Elezioni e consultazioni
popolari” Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2016-2018.
Art. 17 - Modifiche alla
legge regionale 22
luglio 2015, n. 13 “Variazione al bilancio di previsione 2015
per il finanziamento degli interventi per fronteggiare l’emergenza
causata dagli eccezionali eventi atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che
hanno colpito i territori di cui al decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 106 del 9 luglio 2015”.
1. Dopo il comma 1 dell’
articolo 2 della
legge regionale 22 luglio 2015, n. 13
è aggiunto il seguente:
omissis (
20)
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 11 “Soccorso civile” -
Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”
- Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di
previsione 2016-2018.
Art. 18 - Programma
regionale per la promozione dei Grandi Eventi.
1. La Regione del Veneto, al fine di
valorizzare e promuovere le eccellenze culturali, ambientali, turistiche
e produttive, definisce e sostiene un programma di iniziative inerenti a
eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello
nazionale o internazionale.
2. La Giunta regionale individua con propri atti gli eventi o
manifestazioni che per l’elevato profilo culturale e la spiccata
risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale si qualificano
come Grandi Eventi della programmazione regionale e che coinvolgono una
pluralità di soggetti pubblici e privati.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale:
a) approva i criteri distinti in ordine di rilevanza economica, culturale
e di complessità organizzativa, anche con riferimento ai diversi
settori di competenza, e le modalità procedurali per il
riconoscimento e il finanziamento dei Grandi Eventi, previo parere della
Commissione consiliare competente;
b) approva il programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi
sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e lo comunica
tempestivamente alla competente Commissione consiliare;
c) trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una
relazione sugli eventi finanziati nell’anno precedente. (
21)
4. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del
presente articolo, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio
2016 e in euro 650.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali” - Programma 02 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 1
“Spese correnti” del Bilancio di previsione 2016-2018.
5. Agli oneri di natura d’investimento derivanti
dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro
300.000,00 per l’esercizio 2016 si fa fronte con le risorse
allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali” - Programma 02 “Attività
culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo 2
“Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2016-2018.
Art. 19 - Adesione alla
Fondazione “Cortina 2021”. (22)
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per l’adesione della Regione del Veneto alla Fondazione
“Cortina 2021” con sede in Cortina d’Ampezzo,
costituita per la promozione e l’organizzazione dei Campionati
Mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo
nell’anno 2021 e per il perseguimento delle altre finalità
previste nello Statuto della Fondazione. L’adesione è
stabilita per la durata prevista dallo Statuto della Fondazione ed è
subordinata alla condizione che la Fondazione adegui il proprio Statuto
per consentire al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di
esercitare i diritti inerenti la qualità di socio e provvedere alla
designazione dei rappresentati della Regione del Veneto negli organi
della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa
vigente.
2. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a contribuire alla
gestione delle attività della Fondazione.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 del presente
articolo quantificati in euro 5.000,00 per l’esercizio 2016 si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche
giovanili sport e tempo libero” - Programma 01 - “Sport e
tempo libero” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del
bilancio di previsione 2016-2018.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 del presente
articolo quantificati in euro 95.000,00 per l’esercizio 2016 si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 06 “Politiche
giovanili sport e tempo libero” - Programma 01 - “Sport e
tempo libero” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio
di previsione 2016-2018.
Art. 20 - Misure urgenti per
il credito delle aziende vittime di mancati pagamenti. (23)
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere le micro, piccole e medie
imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di
denaro da parte di altre aziende debitrici, è autorizzata a
concedere un contributo straordinario in misura proporzionale
all’ammontare dei crediti maturati nei confronti dei debitori
imputati e, comunque, entro il limite massimo di euro 50.000,00 per
impresa.
2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 le micro, piccole e
medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, anche
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico
delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629
(estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice
penale e di cui all’articolo 2621 del codice civile (false
comunicazioni sociali).
Art 21 - Equipes provinciali
inter-provinciali specialistiche a favore dei minori d’età e
delle loro famiglie.
1. In ottemperanza alla legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro
lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù” ed alla legge 1° ottobre 2012, n. 172
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e
l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché
norme di adeguamento dell’ordinamento interno” ed in
un’ottica di sviluppo delle forme di contrasto e presa in carico
delle situazioni di grave maltrattamento e abuso sessuale a carico di
bambini, bambine, ragazzi e ragazze minori di età, per gli anni
2016-2018, si ripristina il modello organizzativo-gestionale che prevede
l’istituzione di più equipes provinciali/interprovinciali
specialistiche a favore dei minori d’età e delle loro
famiglie, ex Progetto Pilota Regionale istituito con deliberazione della
Giunta regionale n. 4031 del 30 dicembre 2002 e sviluppato con successive
deliberazioni.
2. Le equipes effettuano prestazioni specialistiche ed operano in stretta
collaborazione con i servizi sociali, sanitari e socio-sanitari del
territorio.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificabili in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017
e 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13
“Tutela della salute” Programma 01 “Servizio sanitario
regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei
LEA” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2016-2018.
Art. 22 - Interventi
regionali a favore delle farmacie rurali.
1. La Regione del Veneto, al fine di
garantire la capillarità dell’assistenza farmaceutica
sull’intero territorio, interviene finanziariamente in favore delle
farmacie pubbliche e private classificate rurali ai sensi della legge 8
marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti
rurali”.
2. Il contributo è concesso (
24) in favore delle farmacie rurali che abbiano realizzato un
fatturato annuo, valido ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
non superiore all’importo definito con provvedimento della Giunta
regionale, sentite le associazioni di categoria rappresentative delle
farmacie pubbliche e private convenzionate.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 la Giunta regionale definisce i
criteri, le modalità e i termini per le richieste di contributo da
parte delle farmacie rurali.
4. Gli effetti del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2017.
Dalla medesima data è abrogato l’
articolo 22 della
legge regionale 2
aprile 2014, n. 11 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2014”.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 400.000,00 per ciascun esercizio 2017 e 2018 si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela della
salute” - Programma 01 “Servizio sanitario regionale -
finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA” - Titolo
1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 23 - Stabilizzazione
del Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto
(Si.F.A.R.V.).
1. Il Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto
(Si.F.A.R.V.), attivato in via sperimentale con deliberazione della
Giunta regionale n. 2853 del 28 dicembre 2012 e prorogato con
deliberazione della Giunta regionale n. 2529 del 23 dicembre 2014, è
istituito nell’ambito dell’Azienda ospedaliera universitaria
integrata di Verona, al fine di assicurare la continuità delle
attività formative specialistiche e altamente innovative, cui è
riconosciuto carattere di eccellenza, per uno sviluppo strategico delle
competenze avanzate soprattutto applicate alle tecniche chirurgiche
innovative, anche mediante il metodo della simulazione.
2. Per le attività di cui al comma 1, la Regione del Veneto
riconosce al Si.F.A.R.V. un contributo di euro 250.000,00 da erogarsi
annualmente all’Azienda ospedaliera universitaria integrata di
Verona, a cui è affidata la gestione amministrativo-economica del
Centro.
3. La Segreteria dell’Area Sanità e Sociale provvederà
annualmente a verificare l’attività del Centro e
l’utilizzo del suddetto finanziamento per adeguarne la dotazione.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e
2018, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 “Tutela
della Salute” - Programma 07 “Ulteriori spese in materia
sanitaria”- Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di
previsione 2016-2018.
Art. 24 - Modifiche della
legge regionale 28
novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario”.
Art. 25 - Modifiche della
legge regionale 19
giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia
del Veneto”.
1. Al comma 2 dell’
articolo 1 della
legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le
parole:
“centoventi giorni dall’approvazione”
sono sostituite dalle parole:
“tre anni dall’entrata in
vigore”.
2. Al comma 3 dell’articolo 1 della
legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le
parole:
“entro il termine di cui al comma 2” sono
soppresse.
3. Al comma 1 dell’
articolo 2 della
legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le
parole:
“entro il termine di cui al comma 2 dell’articolo
1” sono soppresse.
4. Al comma 2 dell’
articolo 3 della
legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 la
parola:
“prime” è soppressa, e le parole:
“successive alla data di entrata in vigore della presente
legge.” sono sostituite dalla seguenti:
“o
amministrative o con lo svolgimento di consultazioni referendarie di
carattere nazionale.”.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2016, si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 01 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” - Programma 07
“Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato
civile”- Titolo 1 “Spesa corrente” del bilancio di
previsione 2016-2018.
Art. 26 - Contributo
straordinario a favore delle associazioni di volontariato di protezione
civile di cui all’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
“Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile.”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario alle associazioni di volontariato, iscritte all’Albo
dei gruppi volontari di protezione civile di cui all’
articolo 10 della
legge regionale 27
novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in
materia di protezione civile” e successive modificazioni, in misura
proporzionale all’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) versata nell’anno 2015.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di
concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 1, nel rispetto
della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente norma,
quantificati per l’esercizio 2016 in euro 25.000,00 si fa fronte
con le risorse allocate alla Missione 11 “Soccorso civile” -
Programma 01 “Sistema di protezione civile” - Titolo 1
“Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 27 - Modifiche della
legge regionale 21
gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti”.
1. All’
articolo 46 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” i commi 2, 4
e 5 sono abrogati e il comma 3 è così sostituito:
omissis (
26)
2. Al comma 2 dell’
articolo 47 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 ,
dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
omissis (
27)
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 7.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017
e 2018 si fa fronte per euro 5.700.000,00 con le risorse allocate alla
Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente” Programma 08 “Qualità
dell’aria e riduzione dell’inquinamento” Titolo 1
“Spese correnti” e per euro 1.300.000,00 con le risorse
allocate alla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente” Programma 03
“Rifiuti” Titolo 2 “Spese in conto capitale” del
bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 28 - Garanzia al
finanziamento di interventi infrastrutturali per il sistema veneto del
servizio idrico integrato.
1. Nell’ambito degli strumenti di ingegneria finanziaria affidati
in gestione a Veneto Sviluppo ai sensi della
legge regionale 13 agosto 2004, n. 19
“Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese”, all’interno del Fondo
regionale di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c),
della medesima legge regionale, è costituita una apposita sezione
denominata “Sezione per gli interventi nel settore del Servizio
Idrico Integrato” con lo scopo di dare copertura agli interventi di
garanzia a favore dei gestori del servizio idrico integrato a totale
partecipazione pubblica, per operazioni di investimento indispensabili
all’adeguamento della rete infrastrutturale e degli impianti
stessi.
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a euro 6.000.000,00 e
potrà essere successivamente alimentato da ulteriori risorse
regionali, nonché eventualmente integrato anche con risorse
derivanti dalla dotazione finanziaria di programmi ministeriali regolati
da accordi di programma di settore, a seguito di apposite intese con i
ministeri interessati.
3. La Giunta regionale stabilisce le specifiche modalità operative
di impiego, i criteri di erogazione delle risorse, nell’osservanza
della vigente normativa in materia di aiuti di stato.
4. L’
articolo 53 della
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2014”
è abrogato. Resta in vigore l’articolo 2, comma 1, lettera c),
della
legge
regionale 13 agosto 2004, n. 19 , come sostituito dal comma 3
dell’articolo 53 della
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 .
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 6.000.000,00 per l’esercizio 2016, si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” -
Programma 04 “Servizio idrico integrato” - Titolo 2
“Spese in conto capitale” del bilancio di previsione
2016-2018.
Art. 29 - Misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.
1. Al fine di assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico
ed idrogeologico, la Giunta regionale è autorizzata a realizzare
interventi e studi finalizzati alla previsione, prevenzione e mitigazione
del rischio connessi a fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico e
la messa in sicurezza delle situazioni a rischio nonché per il
miglioramento dei sistemi e dei modelli di previsione o per far fronte ad
eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione
comportino l’intervento della Regione.
2. La Giunta regionale predispone un programma di interventi prioritari
per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo
quantificati in euro 20.000.000,00 per l’esercizio 2016, si fa
fronte con le risorse allocate alla Missione 09 “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” -
Programma 01 “Difesa del Suolo” - Titolo 2 “Spese in
conto capitale” del bilancio di previsione 2016-2018.
Art. 30 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI (per il testo degli allegati, vedi testo da BUR in
sezione “leggi regionali a testo storico”; vedi altresì
modifiche all’Allegato 1 e all’Allegato 2 introdotte
dall’art. 2 della
legge regionale 11 novembre 2016, n. 21
come da relativo “Testo da BUR” in sezione “Leggi
regionali a testo storico”).
Note
(
1) Con sentenza n. 81/2017 (G.U.
- 1ª serie speciale n. 16/2017), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero
articolo 12, in particolare dei commi 1 e 2 per violazione
dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
dei commi 3 e 4 per violazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettere g) ed l), della Costituzione e i commi 5, 6 e 7 in via
consequenziale ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale”. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi
alla Corte Costituzionale con ricorso n. 26/2016 (G.U. - 1ª Serie
Speciale n. 20/2016) limitatamente all’articolo 12, commi 1, 2, 3 e
4 per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere h), g) e
l) della Costituzione.
(
2) Vedi modifiche
all’Allegato 1 come introdotte da comma 1 art. 2
legge regionale 11 novembre
2016, n. 21 (Testo da BUR in sezione “Leggi regionali a testo
storico”).
(
3) Vedi modifiche
all’Allegato 2 come introdotte da comma 2 art. 2
legge regionale 11 novembre
2016, n. 21 (Testo da BUR in sezione “Leggi regionali a testo
storico”).
(
4) Testo riportato dopo il comma
1 dell’art. 18 bis della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 .
(
5) Vedi altresì quanto
previsto dall’art. 27 della
legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 che
prevede come al fine di assicurare continuità agli interventi
diretti a favorire l’accesso al credito delle imprese turistiche,
la gestione del fondo, nelle more della individuazione del soggetto
gestore con le modalità e i termini previsti dalla
legge regionale 17 giugno
2016, n. 17 , è assicurata dal soggetto incaricato dalla
gestione dei fondi di rotazione regionali alla data di entrata in vigore
della presente legge.
(
6) Testo riportato al comma 2
dell’art. 32 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
(
7) Testo riportato dopo
l’art. 27 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
(
8) Testo riportato dopo il comma
3 dell’art. 8 della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 .
(
9) Rubrica sostituita da comma 1
art. 49
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . In precedenza modificata da comma
1 art. 1
legge
regionale 22 novembre 2016, n. 23 che ha inserito dopo le parole
“assistenza legale” le parole “e psico-sociale”.
(
10) Comma inserito da comma 2
art. 1
legge
regionale 22 novembre 2016, n. 23 .
(
11) Comma così
sostituito da comma 3 art. 1
legge regionale 22 novembre 2016, n. 23 .
(
12) Commi 2 bis e 2 ter
inseriti da comma 4 art. 1
legge regionale 22 novembre 2016, n. 23 .
(
13) Comma inserito da comma 2
art. 49
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
14) Comma così
sostituito da comma 5 art. 1
legge regionale 22 novembre 2016, n. 23 .
(
15) Con sentenza n. 81/2017
(G.U. - 1ª serie speciale n. 16/2017), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero
articolo 12. I commi 1 e 2 riguardanti il “Fondo regionale per il
patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla
criminalità” sono stati dichiarati costituzionalmente
illegittimi per violazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, in materia di norme processuali in quanto
intervengono nella disciplina del patrocinio nel processo penale e nella
disciplina del diritto di difesa. I commi 3 e 4 riguardanti il
“Fondo regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese
mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze
dell’ordine” sono stati dichiarati costituzionalmente
illegittimi per violazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettere g) ed l), della Costituzione, in materia di “ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato” e “ordinamento
civile” in quanto intervengono nella disciplina del rapporto di
lavoro del personale degli enti locali e nella disciplina statale del
personale delle Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Arma dei
carabinieri nella quale è stato assorbito il Corpo forestale dello
Stato, Guardia di Finanza e Polizia penitenziaria) quali corpi di polizia
alle dipendenze dello Stato. I commi 5, 6 e 7 sono stati dichiarati
costituzionalmente illegittimi in via consequenziale ai sensi
dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 “Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”
in quanto avvinti da un inscindibile legame con i commi 1, 2, 3 e 4. La
legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale
con ricorso n. 26/2016 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 20/2016)
limitatamente all’articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4 per violazione
degli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere h), g) e l) della
Costituzione.
(
16) Testo riportato al comma
2 dell’art. 61 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(
17) Testo riportato al comma
3 dell’art. 61 della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
(
18) Testo riportato
all’art. 25 della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 .
(
19) Testo riportato
all’art. 30 della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 .
(
20) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’art. 2 della
legge regionale 22 luglio 2015, n. 13 .
(
21) Comma sostituito da comma
1 art. 1
legge
regionale 22 marzo 2022, n. 8 .
(
22) Vedi quanto previsto
dall’art. 14 della
legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 ,
con il quale è stato assegnato un contributo straordinario per la
gestione durante l’emergenza Covid-19 dei Campionati Mondiali di
sci alpino.
(
23) Articolo sostituito da
comma 1 art. 84 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
24) Comma così
modificato da comma 1 art. 24
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
che ha soppresso le parole “, fino ad esaurimento delle somme di
cui al comma 5,”.
(
25) Testo riportato dopo il
comma 4 dell’art. 16 della
legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 .
(
26) Testo riportato al comma
3 dell’art. 46 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
(
27) Testo riportato dopo la
lett. m) del comma 2 dell’art. 47 della
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7
(BUR n. 18/2016) (Bilancio)
-
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016
(1)
-
-
Art. 1 - Rifinanziamento e
rimodulazione di leggi regionali di spesa.
-
Art. 2 - Misure di contrasto
della crisi nel settore delle acque minerali.
-
Art. 3 - Recesso dalla
società Rocca di Monselice s.r.l. e affidamento della gestione
del complesso dei beni regionali alla società Immobiliare
Marco Polo Immobiliare s.r.l..
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Art. 4 - Segnaletica turistica
regionale.
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Art. 5 - Modifiche
all’articolo 18 bis della legge regionale 28 dicembre 1993, n.
60 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione
del randagismo”.
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Art. 6 - Modificazioni ed
integrazioni alla strumentazione finanziaria della legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto”.
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Art. 7 - Integrazioni e
modificazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n.
28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al
settore primario”.
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Art. 8 - Azioni di sostegno al
settore della pesca finalizzati alla mitigazione degli impatti
arrecati dagli interventi di ripascimento degli arenili e difesa
della costa.
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Art. 9 - Intervento straordinario
a sostegno delle imprese di allevamento di molluschi a mare
(allevamenti off-shore) finalizzato alla mitigazione degli impatti
arrecati dagli eccezionali eventi meteo-marini avversi verificatisi
nel mese di febbraio 2015 al largo della fascia costiera
veneta.
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Art. 10 - Disposizioni in materia
di tassa automobilistica.
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Art. 11 – Interventi
destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel
territorio della Regione del Veneto. (9)
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[Art. 12 - Istituzione del fondo
regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei
cittadini veneti colpiti dalla criminalità e del fondo
regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle spese
mediche degli addetti delle Polizie locali e delle Forze
dell’ordine.
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Art. 13 - Modifiche
all’articolo 61 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”.
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Art. 14 - Modifiche
all’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n.
13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2012”.
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Art. 15 - Modifiche della
legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la
riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle
istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali,
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate
nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei
revisori dei conti della Regione del Veneto”.
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Art. 16 - Iniziative informative
per i referendum abrogativi di iniziativa regionale.
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Art. 17 - Modifiche alla
legge
regionale 22 luglio 2015, n. 13 “Variazione al bilancio
di previsione 2015 per il finanziamento degli interventi per
fronteggiare l’emergenza causata dagli eccezionali eventi
atmosferici del giorno 8 luglio 2015 che hanno colpito i territori
di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 106 del
9 luglio 2015”.
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Art. 18 - Programma regionale
per la promozione dei Grandi Eventi.
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Art. 19 - Adesione alla
Fondazione “Cortina 2021”. (22)
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Art. 20 - Misure urgenti per il
credito delle aziende vittime di mancati pagamenti. (23)
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Art 21 - Equipes provinciali
inter-provinciali specialistiche a favore dei minori
d’età e delle loro famiglie.
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Art. 22 - Interventi regionali a
favore delle farmacie rurali.
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Art. 23 - Stabilizzazione del
Centro di Simulazione e Formazione Avanzata della Regione Veneto
(Si.F.A.R.V.).
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Art. 24 - Modifiche della
legge
regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione
dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore
primario”.
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Art. 25 - Modifiche della
legge
regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo
sull’autonomia del Veneto”.
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Art. 26 - Contributo
straordinario a favore delle associazioni di volontariato di
protezione civile di cui all’articolo 10 della legge regionale 27
novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi
regionali in materia di protezione civile.”.
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Art. 27 - Modifiche della
legge
regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia
di gestione dei rifiuti”.
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Art. 28 - Garanzia al
finanziamento di interventi infrastrutturali per il sistema veneto
del servizio idrico integrato.
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Art. 29 - Misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico.
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Art. 30 - Entrata in vigore.