Regolamento regionale 11 maggio 2015, n. 2 (BUR n. 48/2015)
Regolamento regionale 11 maggio 2015, n. 2 (BUR n. 48/2015) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO PER IL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEI
CONSIGLIERI REGIONALI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n.
48
Art. 1 - Oggetto.
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’
articolo 3 della
legge regionale 28
dicembre 2012, n. 48 “Misure per l'attuazione coordinata delle
politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e
mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile”, reca
nell’allegato A) che ne costituisce parte integrante il
“Codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in
materia di legalità e trasparenza”.
Art. 2 - Pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e diffusione su
Internet.
1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto ed è altresì reso disponibile nel sito
internet istituzionale.
Art. 3 - Entrata in
vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Titolo I - PREMESSA
Art. 1 - Riferimenti normativi.
1. Le disposizioni del presente Codice di
autoregolamentazione per i consiglieri regionali in materia di
legalità e trasparenza (di seguito denominato codice) sono adottate
in attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 ,
recante “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche
regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso,
della corruzione nonché per la promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile” e sono diretta
espressione dei principi generali di buon andamento della pubblica
amministrazione, imparzialità, disciplina ed onore
nell’adempimento delle funzioni pubbliche sanciti dagli articoli 54
e 97 della Costituzione.
Art. 2 - Oggetto del Codice.
1. Oggetto di questo Codice sono le norme di
comportamento che il consigliere regionale si impegna ad osservare nello
svolgimento delle proprie funzioni e le modalità di informazione ai
cittadini circa le norme di comportamento cui il sottoscrittore
volontariamente dichiara di conformarsi.
Art. 3 - Definizione delle funzioni.
1. Ai fini del presente codice il termine
“funzioni” indica il mandato conferito e l’insieme
delle funzioni esercitate dal consigliere regionale in virtù di
detto mandato.
Art. 4 - Principi.
1. Nell’esercizio delle proprie funzioni il
consigliere regionale opera in armonia con i principi di lealtà,
integrità, obbiettività ed imparzialità,
responsabilità, trasparenza e credibilità.
Art. 5 - Definizioni dei principi.
1. Lealtà: le funzioni sono esercitate
nell’esclusivo vantaggio della comunità veneta.
2. Integrità: non si assumono impegni nei
confronti di soggetti e/o organizzazioni che possano influenzare in modo
indebito od occulto l’esercizio delle funzioni.
3. Obiettività ed imparzialità: le scelte
effettuate nell’esercizio delle funzioni si adeguano a criteri
oggettivi e di merito.
4. Responsabilità: consapevolezza di essere
responsabili del proprio operato, acconsentendo alle necessarie ed
appropriate forme di controllo.
5. Trasparenza: le decisioni sono assunte con espressa
indicazione delle motivazioni e viene promosso un pieno accesso alle
informazioni riguardanti gli interessi pubblici.
6. Credibilità: la condotta del consigliere
regionale costituisce un esempio concreto del rispetto e realizzazione
dei suddetti principi evitando di configurare situazioni e comportamenti
che possano nuocere agli interessi o al prestigio
dell’amministrazione pubblica.
Titolo II - DIVIETI
Art. 6 - Divieto di accettare o praticare influenze
indebite.
1. Il consigliere regionale non accetta né
sollecita alcun compenso, monetario o di altra natura, riconducibile
anche indirettamente all’esercizio di forme di influenza sui voti
da lui espressi o sullo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il consigliere regionale non chiede né esige
da soggetti, con cui ha intrattenuto rapporti di natura contrattuale o
professionale, prestazioni, conferimenti di beni e servizi, assunzioni di
personale da cui possa ricavare un vantaggio personale diretto o
indiretto, o che assicuri indebitamente ad altri un analogo
beneficio.
Art. 7 - Divieto di accettare regali.
1. Il consigliere regionale non chiede né
sollecita per sé od altri alcun tipo di regalo o beneficio avente
valore economico.
2. Il consigliere regionale non accetta per sé o
per altri - inclusi i familiari - regali con un valore superiore a quello
conforme alle consuetudini di cortesia, quantificato nella cifra massima
di 100,00 euro annui, da soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e
società, anche partecipate o controllate dalla regione, che nei
cinque anni precedenti sono stati destinatari di atti di natura
autorizzativa, concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Art. 8 - Divieto di conflitto di
interessi.
1. Il conflitto potenziale di interessi si realizza
quando il consigliere regionale è portatore di un interesse
personale o indiretto (ossia relativo a parenti e affini entro il quarto
grado o conviventi) che possa interferire con l’oggetto delle
decisioni cui egli partecipa e su cui può esercitare influenza
indebita.
2. Non si configura alcun conflitto di interessi se
l’amministratore trae da tali decisioni un vantaggio in
qualità di cittadino o membro di una formazione sociale.
3. Quando si manifestano situazioni di conflitto di
interessi, anche in assenza di un obbligo giuridico in tal senso, il
consigliere regionale adotta tutti i provvedimenti necessari a porvi
rimedio. Qualora ciò non sia possibile, il consigliere regionale
rende pubblica tale condizione e si astiene da qualsiasi deliberazione o
forma di partecipazione o influenza nel procedimento di formazione della
decisione.
Art. 9 - Divieto di clientelismo.
1. Il consigliere regionale non condiziona
l’approvazione di atti né influenza le scelte di soggetti
privati a fini clientelari, ossia per promuovere l’interesse
particolare di individui e gruppi a detrimento dell’interesse
pubblico.
Titolo III - DOVERI
Art. 10 - Dovere di utilizzare in modo corretto e
trasparente le risorse pubbliche affidate.
1. Il consigliere regionale è personalmente
responsabile di indennità e provvidenze comunque denominate
derivanti da risorse pubbliche, delle quali assicura in modo trasparente
un impiego strettamente connesso all’esercizio del mandato.
2. Il consigliere regionale contrasta gli sprechi,
custodisce e impiega con prudenza ed equilibrio le risorse a lui
affidate, risponde in modo trasparente del loro impiego, diffonde le
buone pratiche a garanzia di una gestione efficiente del denaro
pubblico.
3. Il consigliere regionale contiene il ricorso a
consulenti esterni e a collaboratori di supporto ad organi e strutture
per la attività istituzionale, motivandone l’impiego.
Art. 11 - Dovere di trasparenza degli interessi
finanziari e sulla raccolta di fondi per attività
politica.
1. Il consigliere regionale integra la pubblicazione
dei dati sulla propria condizione reddituale e patrimoniale prevista
dalle norme di legge con informazioni su:
a) attività di amministrazione e/o di
rappresentanza svolte nel triennio precedente l’inizio del suo
mandato, ivi compresa la partecipazione, anche in corso di mandato, a
organismi di amministrazione o di controllo di imprese, associazioni,
fondazioni o altri soggetti giuridici, anche se a titolo gratuito;
b) attività di raccolte di fondi per il
finanziamento di partiti politici e per forme dirette o indirette di
sostegno economico alla attività politica.
2. Il consigliere si astiene dal ricevere contributi
da parte di soggetti, ivi compresi enti, aziende, agenzie e società,
anche partecipate o controllate dalla regione, che nei cinque anni
precedenti sono stati destinatari di atti di natura autorizzativa,
concessoria o abilitativa comunque denominati, ovvero di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere ed alla cui definizione abbia
concorso.
Art. 12 - Dovere di tutelare l’immagine
dell’istituzione.
1. Il consigliere regionale non pone in essere alcuna
condotta che possa danneggiare la reputazione o mettere a repentaglio
l’integrità dell’istituzione cui appartiene.
Art. 13 - Dovere di riservatezza.
1. Il consigliere regionale che nell’adempimento
dei propri doveri istituzionali acquisisca informazioni riservate le
utilizza solo in relazione all’esercizio delle proprie funzioni.
Non impiega tali informazioni per conseguire, o far ricavare ad altri
soggetti, guadagni e altri vantaggi personali.
Art. 14 - Dovere di obiettività.
1. Il consigliere regionale si oppone a qualsiasi
modalità di selezione e promozione del personale basata su principi
che non siano il riconoscimento obiettivo di meriti e competenze
professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio.
2. Il consigliere regionale effettua le nomine presso
enti, aziende, agenzie e società, utilizzando procedure di evidenza
pubblica e - qualora queste richiedano competenze tecniche - a seguito di
valutazione comparativa. Il consigliere regionale che procede a nomine di
stretta natura fiduciaria, per le quali non vanno osservate le procedure
di selezione, fornisce adeguata motivazione. In tali casi, il consigliere
regionale non conferisce incarichi a soggetti che siano parenti o affini
entro il quarto grado propri o di altri consiglieri.
Art. 15 - Dovere di confronto e di
responsabilità democratica.
1. Il consigliere regionale risponde del proprio
operato nei confronti della collettività ed ha il dovere di
accettare il confronto democratico con le altre forze politiche, con i
cittadini e con i mezzi di comunicazione, rispondendo in modo sollecito e
diligente a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni relativa allo
svolgimento della propria funzione.
2. Il consigliere regionale incoraggia e sviluppa ogni
attività che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro
esercizio e del funzionamento dei servizi, l’accesso alle
informazioni, la salvaguardia dei diritti dei cittadini.
3. Il consigliere regionale favorisce la più
ampia libertà di espressione ed assume atteggiamenti rispettosi
delle idee e delle opinioni altrui, pur nell’esercizio della
normale dialettica politica, evitando toni e linguaggi contenenti
messaggi offensivi, discriminatori, intimidatori o prevaricanti.
Art. 16 - Doveri nei confronti
dell’autorità giudiziaria.
1. Il consigliere regionale assicura la collaborazione
propria e degli uffici con l’autorità giudiziaria in presenza
di indagini relative all’ente. In caso di rinvio a giudizio di
dipendenti o di altri amministratori dell’ente per reati di
corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa, traffico
di sostanze stupefacenti, voto di scambio, estorsione, truffa, usura,
riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali,
peculato, turbativa d’asta e abuso d’ufficio, il consigliere
regionale promuove la costituzione di parte civile della
amministrazione.
2. Il consigliere regionale promuove e verifica
l’adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti
nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri
d’ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o
contabile.
3. Il consigliere regionale denuncia immediatamente
alla Procura della Repubblica qualsiasi atto di intimidazione, minaccia o
tentativo diretto o indiretto di corruzione che subisca o di cui venga a
conoscenza.
Art. 17 - Dovere di promozione dei principi del
Codice.
1. Il consigliere regionale incoraggia la diffusione
della conoscenza del presente Codice e promuove la sensibilizzazione ai
principi in esso contenuti di cittadini, formazioni sociali, personale
dipendente della regione, mezzi di comunicazione, favorendo forme di
partecipazione pubblica alle procedure di revisione ed integrazione del
presente Codice.
Titolo IV - ADESIONE, CONTROLLO E
SANZIONI
Art. 18 - Adesione al Codice.
1. I consiglieri regionali aderiscono al Codice
mediante sottoscrizione individuale o deliberazione dei gruppi consiliari
di riferimento.
Art. 19 - Controllo e sanzioni in caso di
inadempimento delle disposizioni del Codice.
1. Ogni consigliere regionale è responsabile del
proprio adempimento e vigila sul rispetto delle disposizioni del Codice
da parte degli altri consiglieri.
2. L’Ufficio di presidenza, sentito il Gruppo
consiliare cui appartiene il consigliere che ha aderito al Codice, assume
tutte le iniziative necessarie per assicurarne il rispetto e sanzionare
la inosservanza, dal richiamo formale alla osservanza delle disposizioni
del presente Codice fino alla censura pubblica in caso di reiterate
violazioni.
3. Il Consiglio regionale rende pubblico sul proprio
sito l’elenco dei gruppi consiliari e dei consiglieri regionali che
hanno comunicato la adesione al presente Codice.
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