Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 (BUR n. 110/2012)
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 (BUR n. 110/2012) [sommario] [RTF]
MISURE PER L’ATTUAZIONE COORDINATA DELLE
POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E
MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA
DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE (1) (2)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi costituzionali, le
politiche dell’Unione europea, nel rispetto delle competenze dello
Stato e in attuazione dei principi di cui agli
articoli 6 e
9 dello Statuto,
concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della
comunità regionale, attraverso il sostegno ad iniziative di
sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni
pubbliche, finalizzate alla promozione dell’educazione alla
legalità, alla crescita della coscienza democratica,
all’impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, le
infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel tessuto economico
e sociale del territorio regionale.
2. La Regione promuove il più efficace funzionamento delle proprie
strutture, garantendo l’imparzialità e la trasparenza
dell’azione amministrativa e la puntualità nei pagamenti,
quali condizioni fondamentali per il contrasto del crimine organizzato,
mafioso, dei reati contro la pubblica amministrazione ed, in particolare,
il reato di corruzione.
3. Gli interventi di cui alla presente legge, attuati in coerenza con la
normativa regionale in materia di sicurezza urbana e polizia locale, sono
promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, o da questi con il sostegno della
Regione.
Art. 2 - Oggetto.
1. La Regione sostiene iniziative volte a realizzare progetti di
interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di
contrasto alle mafie, con l’obiettivo di:
a) diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza
responsabile, anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e
formativo, dei servizi sociali e degli enti locali, con particolare
attenzione ai fenomeni di stampo mafioso o comunque riconducibili alla
criminalità organizzata, ai fenomeni di usura, di estorsione, di
prostituzione e di contraffazione nel settore produttivo e
agro-alimentare a tutela del made in Italy; (
3)
b) diffondere la cultura della responsabilità fiscale in attuazione
dell’
articolo 31 dello Statuto attraverso la conoscenza dei diritti
del contribuente e la promozione di patti antievasione;
c) contribuire alla formazione e all’aggiornamento degli operatori
nel settore della sicurezza, dell’assistenza sociale, del
volontariato, del personale degli enti locali e delle altre pubbliche
amministrazioni, nonché del personale del sistema
dell’istruzione e della formazione;
d) ampliare l’informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta
agli operatori economici di ogni settore di attività;
e) tutelare le persone anziane dai fenomeni di criminalità con
particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio mediante frode;
f) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e
comunicazione;
g) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo
culturale e di spettacolo;
h) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle
associazioni imprenditoriali e sindacali, nell’ambito
dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza
responsabile.
Art. 3 - Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale.
(4)
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta dell’Ufficio di
Presidenza, un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali
in materia di legalità e trasparenza, che faccia riferimento alle
migliori pratiche applicate presso le assemblee legislative.
Art. 4 - Protocolli di intesa
e accordi con organi statali ed enti pubblici.
1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del
mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la
Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli
di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del
crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto.
2. La Regione promuove e stipula accordi di collaborazione con organi
statali, ivi comprese le amministrazioni statali preposte al settore
della giustizia, del contrasto alla criminalità anche minorile e
dell’istruzione, e gli enti pubblici, anche mediante la concessione
di contributi per realizzare iniziative e progetti riferiti, in via
prioritaria:
a) ad aree territoriali, categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di
infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo
organizzato e mafioso;
b) alla promozione e alla diffusione della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) a favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni
criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.
3. I protocolli di intesa e gli accordi di cui ai commi 1 e 2 sono
stipulati nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni
istituzionali.
Art. 5 - Rapporti con il
volontariato e l’associazionismo.
1. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato di
cui alla
legge
regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e
la promozione delle organizzazioni di volontariato” e successive
modificazioni, e alle associazioni di promozione sociale iscritte al
registro istituito dall’
articolo 43 della
legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2001” e successive modificazioni, già
operanti da almeno due anni consecutivi, con attività ed iniziative
documentabili nel territorio regionale nel settore dell’educazione
alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e
mafiosa, per concorrere al finanziamento di progetti volti a diffondere
la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e
mafioso, nonché della cittadinanza responsabile. Per le medesime
finalità, la Regione promuove, altresì, la stipula di
convenzioni da parte dei medesimi soggetti con gli enti locali del
territorio regionale.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si
esprime entro trenta giorni dalla richiesta, determina i criteri ed i
requisiti per l’accesso ai contributi regionali.
Art. 6 - Stazione unica
appaltante (SUA).
1. Fatto salvo il protocollo di legalità stipulato in data 9 gennaio
2012 tra la Regione, le Prefetture del Veneto, l’Unione regionale
delle province del Veneto (URPV), l’Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI) Veneto, al fine di prevenire e contrastare i tentativi di
condizionamento della criminalità mafiosa nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture e in riferimento al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2011, “Stazione
unica appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13
agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie”, la
Regione, conformemente all’articolo 3, comma 34 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni, approva il
regolamento di cui al comma 2.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale sottopone alla competente commissione
consiliare, che si esprime entro trenta giorni, il regolamento che
definisce le modalità organizzative e di funzionamento della SUA,
ivi comprese le modalità di pagamento e la qualificazione delle
imprese, nonché le modalità di adesione alla medesima da parte
dei soggetti interessati. La Giunta regionale approva il regolamento, ai
sensi dell’
articolo 19 dello Statuto, entro i successivi trenta giorni,
tenendo conto del parere espresso dalla commissione consiliare.
Art. 7 - Interventi per la
prevenzione e il contrasto in materia ambientale.
1. Nell’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei
fenomeni di illegalità in materia di tutela dell’ambiente,
connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e
mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di
convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio
regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le
associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio ai sensi dell’articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero
dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”. A tal
fine, possono essere altresì previste specifiche iniziative di
formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e tali soggetti.
Art. 8 - Interventi nei
settori economici e nelle pubbliche amministrazioni regionali e
locali.
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di
sicurezza urbana e polizia locale, la Regione opera per la diffusione
della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel
mondo dell’impresa, della cooperazione, del lavoro e delle
professioni, per favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni
di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. A
tal fine, promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in
collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, delle
banche, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le
associazioni, gli ordini ed i collegi dei professionisti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative
di formazione e di scambio di buone prassi amministrative a favore delle
pubbliche amministrazioni regionali e locali, volte a diffondere la
cultura dell’etica pubblica, a fornire ai pubblici dipendenti una
specifica preparazione ed a far maturare sensibilità alla
prevenzione e al contrasto della corruzione e di ogni altro reato
connesso alle attività illecite e criminose di cui alla presente
legge.
Art. 9 - Misure a sostegno
della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel
settore dell’educazione e dell’istruzione.
1. La Regione, per contribuire all’educazione alla legalità,
allo sviluppo dei valori costituzionali e civici e alla consapevolezza
dei rischi legati alla criminalità organizzata, sostiene iniziative
finalizzate alla formazione e all’aggiornamento dei docenti e degli
altri operatori del sistema di istruzione e formazione, nonché al
coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere:
a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado e delle università del Veneto, di attività
didattiche integrative, laboratori e ricerche sui temi oggetto della
presente legge;
b) lo svolgimento di attività di ricerca, documentazione,
informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a
disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico,
audiovisivo, documentale e statistico;
c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza
civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità,
alla lotta contro le mafie e la corruzione;
d) interventi per la prevenzione primaria, secondaria e terziaria delle
situazioni di devianza, anche attraverso la promozione di accordi con
l’autorità giudiziaria minorile, le forze dell’ordine e
le polizie locali;
e) la promozione di corsi di aggiornamento del personale docente,
nonché la creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di
illegalità, eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni
ordine e grado della Regione, anche attraverso intese o convenzioni con
l’Ufficio scolastico regionale;
f) la raccolta e la valorizzazione delle tesi di laurea, di dottorato e
delle ricerche documentali effettuate da laureandi e dottorandi sui temi
inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle
mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
g) l’organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti
locali, scuole e università, da comitati e associazioni, volti alla
sensibilizzazione della popolazione sui temi oggetto della presente
legge;
h) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole, al fine di favorire
l’incontro tra studenti veneti e di altre regioni d’Italia e
di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia
sociale.
3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale concorre alle
attività di cui alla presente legge, mediante la concessione di
patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art. 10 - Attività della
polizia locale. Interventi formativi. (5)
1. La Regione, nel rispetto delle competenze regionali in materia di
polizia amministrativa locale, valorizza il ruolo della polizia locale
nell’attuazione delle politiche di cui alla presente legge.
2. La Regione, con specifico riferimento alle iniziative ed agli
obiettivi di cui alla presente legge, promuove la formazione degli
operatori di polizia locale, anche congiuntamente agli operatori degli
enti locali, delle forze dell’ordine, nonché delle
organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono
attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.
Art. 11 - Interventi per la
prevenzione dell’usura e di altre fattispecie criminogene.
1. Nei confronti dei fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso
ed, in particolare, all’usura la Regione promuove specifiche azioni
di tipo educativo e culturale volte a favorirne l’emersione e la
denuncia, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni
economiche e sociali presenti nel territorio regionale.
2. La Regione utilizza gli strumenti normativi e finanziari vigenti,
quali in particolare i fondi di rotazione istituiti presso Veneto
Sviluppo spa, ai sensi dell’
articolo 21 della
legge regionale 17
gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2002”, dell’
articolo 23 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento
e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”, degli
articoli 101 e
103 della
legge regionale 4
novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo”, al fine di concedere finanziamenti agevolati a
favore delle piccole e medie imprese a supporto dei fabbisogni di
gestione aziendale per prevenire il ricorso al mercato illegale
dell’usura.
3. La Regione, nel rispetto delle discipline vigenti in materia sociale e
sanitaria, prevede, nell’esercizio delle proprie competenze di
programmazione, regolazione e indirizzo, interventi per prevenire le
situazioni di disagio e di dipendenza connesse o derivanti da
attività criminose di tipo organizzato e mafioso, quali in
particolare le dipendenze da sostanze psicotrope, lo sfruttamento della
prostituzione e il fenomeno del gioco d’azzardo con le sue ricadute
personali e familiari.
Art. 12 - Azioni finalizzate
al recupero dei beni confiscati.
1. La Regione contribuisce ad assicurare
un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati (
6) alla criminalità organizzata e mafiosa
ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”,
attraverso:
a) l’assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;
b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a),
per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico
nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili
loro assegnati;
c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a),
per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili
confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la
stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari;
d) la collaborazione con l’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata.
2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la
continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora
confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e
occupazionale esistente.
Art. 13 - Fondi di rotazione e
garanzia.
1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni
confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per
l’estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni
confiscati alle organizzazioni criminali.
2. Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti
assegnatari dei beni, è istituito un fondo regionale di garanzia per
l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.
3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
definisce le modalità di gestione dei fondi di rotazione di cui ai
commi 1 e 2.
Art. 14 - Politiche a sostegno
delle vittime.
1. La Regione, mediante specifici strumenti nell’ambito delle
proprie politiche sociali e sanitarie, nell’esercizio delle proprie
competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi
a favore delle vittime di fenomeni di violenza, di dipendenza, di
sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso
nonché a favore degli anziani vittime di truffa.
Art. 15 - Osservatorio per il
contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione
della trasparenza.
1. È istituito presso il Consiglio
regionale, l’Osservatorio per il contrasto alla criminalità
organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito
denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio svolge le seguenti attività:
a) raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie
di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel
territorio regionale, sulle sue infiltrazioni nei diversi settori delle
attività economico-produttive, fra i quali il settore della gestione
dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati, (
7) e sulle iniziative pubbliche e private intraprese
per contrastarla;
b) elaborazione e proposta al Consiglio regionale di azioni idonee a
rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare
attenzione alle misure per la trasparenza nell’azione
amministrativa.
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Osservatorio, indica
alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti
più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti
delle autorità inquirenti e delle forze dell’ordine,
interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la
rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in
tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel
rispetto dell’assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di
detti settori.
4. L’Osservatorio predispone annualmente una relazione sulla
propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale
e trasmessa alla Giunta regionale.
5. L’Osservatorio è composto da cinque personalità di
riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e
della promozione di legalità e trasparenza, che rivestono
l’incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio
e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni
politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell’Osservatorio
durano in carica per l’intera legislatura.
6. Al Consiglio regionale compete la nomina dei componenti
dell’Osservatorio.
7. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce
all’Osservatorio il personale regionale necessario per lo
svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.
7 bis. Ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcuna
indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il
solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di
parcheggio, secondo quanto previsto dall’articolo 187 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 , relativamente alle sedute dell’organo
stesso e alle missioni effettuate nel territorio regionale, anche
individualmente, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2
e per le finalità di cui alla presente legge, nella misura prevista
dall’ordinamento regionale per i dirigenti. (
8)
Art. 16 - Costituzione in
giudizio.
1. La Giunta regionale, ai sensi
dell’
articolo 54 dello Statuto regionale, valuta l’adozione
di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi
dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la
costituzione in giudizio nei relativi processi, motivando al Consiglio
regionale l’eventuale scelta di non costituzione.
1 bis. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in
tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio
della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il
giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i
delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i
delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui
all’articolo 416-bis del codice penale. (
9) La costituzione di parte civile nel singolo procedimento
penale è disposta previo decreto dell’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che
conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua
assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale. (
10)
1 ter. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla
presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima
dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei
procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della
Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate
imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del
codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi
delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale.
1 quater. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento
a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per
il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.
(
11)
Art. 17 - Giornata regionale
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e
per la promozione della cittadinanza responsabile. Istituzione del
“Premio legalità e sicurezza”.
1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione del Veneto
istituisce per il ventuno di marzo di ogni anno la “Giornata
regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
delle mafie”, al fine di promuovere l’educazione,
l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità
su tutto il territorio.
2. In occasione della Giornata, la Regione organizza manifestazioni ed
ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità
e di contrasto alle diverse forme di criminalità nella società
veneta.
3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa
con la Giunta regionale, definisce con propria deliberazione programmi,
iniziative e modalità di organizzazione della Giornata.
4. La Regione istituisce un premio denominato “Premio legalità
e sicurezza” con destinatari gli operatori della sicurezza che
nell’anno si sono contraddistinti per particolari meriti nel campo
del contrasto alle mafie, all’usura, alle truffe verso gli anziani
e per la tutela del made in Italy. Il premio è attribuito in
occasione della giornata regionale della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime delle mafie.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
delibera le modalità e le procedure dell’attribuzione del
premio previsto al comma 4.
Art. 18 - Partecipazione
all’associazione “Avviso pubblico - enti locali e Regioni per
la formazione civile contro le mafie”.
1. La Regione del Veneto aderisce ad “Avviso pubblico - enti locali
e Regioni per la formazione civile contro le mafie” (“Avviso
pubblico”), associazione senza scopo di lucro, liberamente
costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione
e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali
ed iniziative di formazione civile contro le mafie.
2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a
compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la
partecipazione ad “Avviso pubblico” e ad esercitare tutti i
diritti inerenti alla qualità di associato.
3. La Regione del Veneto sostiene le associazioni senza scopo di lucro
quali, fra le altre, “Libera” che perseguono azioni di
prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel governo degli
enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie.
Art. 19 - Attuazione della
legge e monitoraggio. Norme finali.
1. Ai fini dell’attuazione delle azioni previste dalla presente
legge, la Giunta regionale individua un’apposita struttura di
coordinamento, definendo altresì le modalità operative e di
gestione degli interventi previsti e i fondi allo scopo resi disponibili,
allocati nei rispettivi centri di responsabilità.
2. La Regione esercita il controllo sull’attuazione della presente
legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire, nel territorio
regionale, la prevenzione e il contrasto del crimine organizzato e
mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile.
3. Ai fini di cui al comma 2, ogni due anni la Giunta regionale presenta
alla competente commissione consiliare una relazione che fornisce
informazioni sui seguenti aspetti:
a) l’evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla
criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla
situazione nazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e
finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i
risultati ottenuti;
c) l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il
finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge
nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.
4. I benefici di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato,
sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006,
ovvero in applicazione del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale
di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.
Art. 20 - Norma
finanziaria.
1. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell’articolo 19, alle
spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificate in euro 600.000 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si
provvede con le risorse allocate nell’upb U0015 “Prevenzione
e lotta alla criminalità”, che vengono incrementate di euro
500.000 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 riducendo di pari importo
lo stanziamento dell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese
correnti” del bilancio pluriennale 2012-2014.
Note
(
1) Con sentenza n. 41/2019 ha
dichiarato la legittimità costituzionale dell’articolo 16
comma 1 bis come introdotto con l’articolo 2 comma 1 bis della
legge regionale 26
gennaio 2018, n. 1 “Modifiche della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48
“Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali
a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della
corruzione nonché per la promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile, atteso che prevedere
l’obbligo della Regione di costituirsi parte civile in tutti i
procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della
Regione, contenenti imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416
bis e 416 ter del codice penale non incide sulla disciplina
dell’ordinamento penale e delle relative norme processuali, (art.
117, comma secondo, lettera l) Cost.), atteso che la giurisprudenza
ritiene che gli enti territoriali siano legittimati a costituirsi parte
civile nel processo penale e ciò costituisce legittima espressione
del loro potere di indirizzo politico – amministrativo, quando il
reato abbia leso un loro specifico interesse, come nel caso di reati di
stampo mafioso.
(
2) Vedi quanto disposto dalla
legge regionale 8
agosto 2019, n. 34 in particolare con riferimento alle iniziative in
tema di accordi/protocolli di intesa con gli uffici territoriali di
governo da parte degli enti locali ed in materia di ordine e sicurezza
pubblica (art. 2) e alle iniziative per la promozione e sostegno alla
realizzazione di iniziative conoscitive e di progetti scolastici di
sperimentazione didattica ed educativa.
(
3) In merito vedi quanto
previsto dalla lettera f bis) e f ter) del comma 01 dell’articolo 6
della
legge
regionale 23 ottobre 2009, n. 27 , così come inserite
dall’articolo 1 della
legge regionale 10 maggio 2017, n. 11 ed
ai fini delle quali la Giunta regionale adotta iniziative riguardanti
attività ritenute prioritarie per la tutela dei consumatori quali le
attività dell’Osservatorio della contraffazione e la
informazione e sensibilizzazione sul fenomeno, anche al fine di
accrescere la cultura della legalità.
(
4) In attuazione delle
previsioni di cui al presente articolo vedi il
regolamento regionale 11 maggio 2015, n.
2 recante “Regolamento per il codice di autoregolamentazione
dei consiglieri regionali in materia di legalità e trasparenza ai
sensi dell’articolo 3 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48
”.
(
5) Vedi quanto disposto
dall’art. 11 della
legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 .
(
6) Vedi quanto previsto
dall’art. 2 comma 1 lett. c) della
legge regionale 8 agosto 2014, n. 26 ai
sensi del quale ove tali beni confiscati siano costituiti da terreni
suscettibili di coltivazione e da aziende agricole, sono inseriti nella
banca della terra veneta al fine di renderli disponibili per operazioni
di assegnazione secondo la disciplina e le procedure della
legge regionale 8 agosto
2014, n. 26 .
(
7) Lettera così modificata
da comma 1 art. 1
legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 che
ha inserito dopo le parole “raccolta ed analisi di documentazione
sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa
italiana e internazionale nel territorio regionale” le parole
“, sulle sue infiltrazioni nei diversi settori delle attività
economico-produttive, fra i quali il settore della gestione dei rifiuti e
della bonifica dei siti contaminati,”.
(
8) Comma modificato da comma 1
art. 5 della
legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 31 che ha aggiunto dopo le parole:
“relative all’organo stesso” le seguenti: “e alle
missioni effettuate nel territorio regionale, anche individualmente, per
lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 e per le
finalità di cui alla presente legge, nella misura prevista
dall’ordinamento regionale per i dirigenti”. In precedenza
comma aggiunto da comma 1 art. 50
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
(
9) La Corte costituzionale con
sentenza n. 41/2019 ha dichiarato la legittimità costituzionale
della
legge
regionale 26 gennaio 2018, n. 1 “Modifiche della
legge regionale 28 dicembre
2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle
politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e
mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura
della legalità e della cittadinanza responsabile””
relativamente all’articolo 2, comma 1 nella parte in cui modifica
l’articolo 16 della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 ,
aggiungendovi il comma 1 bis, atteso che prevedere l’obbligo della
Regione di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali,
relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, contenenti
imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del
codice penale non incide sulla disciplina dell’ordinamento penale e
delle relative norme processuali, (art. 117, comma secondo, lettera l)
Cost.), atteso che la giurisprudenza ritiene che gli enti territoriali
siano legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale e
ciò costituisce legittima espressione del loro potere di indirizzo
politico – amministrativo, quando il reato abbia leso un loro
specifico interesse, come nel caso di reati di stampo mafioso. La legge
era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con
ricorso n. 30/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 20/2018).
(
10) Comma modificato da comma
1 art. 11 legge reginale 20 aprile 2021, n. 5 che ha aggiunto alla fine
le parole “La costituzione di parte civile nel singolo procedimento
penale è disposta previo decreto dell’Avvocato coordinatore
dell’Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che
conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua
assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale.”.
(
11) Commi 1 bis, 1 ter e 1
quater aggiunti da comma 1 art. 2
legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 .
SOMMARIO