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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 (BUR n. 40/2016) (Novellazione)

Legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 (BUR n. 40/2016) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, n. 12 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ” (1)


Art. 1 - Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.
1. Al comma 2, dell’articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 , sono eliminate le parole “e commercializzazione”.
2. Dopo il comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (2)

Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.
1. Dopo l’articolo 5, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 , è aggiunto il seguente:
omissis (3)

Art. 3 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità”.
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 , è aggiunto il seguente:
omissis (4) (5)

Art. 4 - Norma di prima applicazione.
1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce:
a) le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 dell’articolo 6 bis, così come introdotto dall’articolo 3 della presente legge;
b) i requisiti minimi per la costituzione del Consorzio di cui all’articolo 5 bis, e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste dall’articolo 5 bis, comma 2, così come introdotto dall’articolo 2 della presente legge.

Art. 5 - Neutralità finanziaria.
l. L’attuazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.



Note

(1) Con ordinanza n. 227/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 44/2017) la Corte costituzionale ha dichiarato la estinzione del processo riguardante l’articolo 3 della presente legge che inserisce l’articolo 6bis “Sanzioni” alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”, in quanto è stato abrogato dall’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 “Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modificazioni ed integrazioni”. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 39/2016 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 36/2016).
(2) Testo riportato dopo il comma 2, dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 .
(3) Testo riportato dopo l’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 .
(4) Testo riportato dopo l’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 .
(5) Con ordinanza n. 227/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 44/2017) la Corte costituzionale ha dichiarato la estinzione del processo riguardante l’articolo 3 della presente legge che inserisce l’articolo 6bis “Sanzioni” alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”, in quanto è stato abrogato dall’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 “Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modificazioni ed integrazioni”. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 39/2016 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 36/2016).


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