Legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 (BUR n. 40/2016) (Novellazione)
Legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 (BUR n. 40/2016) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, n.
12 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E
AGRO-ALIMENTARI DI QUALITÀ” (1)
Art. 1 - Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio
2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e
agro-alimentari di qualità”.
1. Al comma 2, dell’
articolo 5, della
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 ,
sono eliminate le parole
“e commercializzazione”.
2. Dopo il comma 2, dell’articolo 5 della
legge regionale 31 maggio 2001, n.
12 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (
2)
Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualità”.
1. Dopo l’articolo 5, della
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 ,
è aggiunto il seguente:
omissis (
3)
Art. 3 - Inserimento di articolo nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualità”.
1. Dopo l’
articolo 6 della
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 ,
è aggiunto il seguente:
omissis (
4) (
5)
Art. 4 - Norma di prima applicazione.
1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale definisce:
a) le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 2
dell’
articolo 6 bis, così come introdotto dall’articolo
3 della presente legge;
b) i requisiti minimi per la costituzione del Consorzio di cui
all’
articolo 5 bis, e le condizioni per la realizzazione delle
azioni previste dall’articolo 5 bis, comma 2, così come
introdotto dall’articolo 2 della presente legge.
Art. 5 - Neutralità finanziaria.
l. L’attuazione della presente legge non comporta oneri a carico
del bilancio regionale.
Note
(
1) Con ordinanza n. 227/2017
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 44/2017) la Corte costituzionale ha
dichiarato la estinzione del processo riguardante l’articolo 3
della presente legge che inserisce l’articolo 6bis
“Sanzioni” alla
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli,
dell’acquacoltura e alimentari di qualità”, in quanto
è stato abrogato dall’articolo 1 della
legge regionale 27 gennaio 2017, n.
3 “Modifiche della
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli,
dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive
modificazioni ed integrazioni”. La legge era stata impugnata dal
Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 39/2016 (G.U. -
1ª Serie Speciale n. 36/2016).
(
2) Testo riportato dopo il comma
2, dell’articolo 5 della
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 .
(
3) Testo riportato dopo
l’articolo 5 della
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 .
(
4) Testo riportato dopo
l’articolo 6 della
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 .
(
5) Con ordinanza n. 227/2017
(G.U. - 1ª Serie Speciale n. 44/2017) la Corte costituzionale ha
dichiarato la estinzione del processo riguardante l’articolo 3
della presente legge che inserisce l’articolo 6bis
“Sanzioni” alla
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli,
dell’acquacoltura e alimentari di qualità”, in quanto
è stato abrogato dall’articolo 1 della
legge regionale 27 gennaio 2017, n.
3 “Modifiche della
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
“Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli,
dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive
modificazioni ed integrazioni”. La legge era stata impugnata dal
Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 39/2016 (G.U. -
1ª Serie Speciale n. 36/2016).
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