Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 (BUR n. 127/2016) (Bilancio)
Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 (BUR n. 127/2016) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017
Art. 1 - Rifinanziamento e
rimodulazione di leggi regionali di spesa.
1. La presente legge di stabilità
regionale è adottata ai sensi dell’articolo 36 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni, e
in conformità alle disposizioni di cui al principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio di cui
all’Allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.
2. Per il triennio 2017-2019 è autorizzato il rifinanziamento delle
spese di cui all’Allegato 1 (
1) “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con
esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi
della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto
legislativo 118/2011)” alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale
sono determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 nelle misure
indicate nell’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese
pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del
paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo
118/2011)” alla presente legge.
Art. 1 bis - Variazione
dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF.
Art. 2 - Disposizioni in
materia di tassa automobilistica.
1. Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui
all’
articolo
3 della
legge
regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità
regionale per l’esercizio 2015” sono prorogate per
un’ulteriore annualità.
2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione del presente
articolo, quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2017 sono
compensate con pari importo iscritto alla Missione 12 “Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01
“Interventi per l’infanzia e i minori e per asili
nido”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2017-2019.
Art. 3 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
SOMMARIO